Ordinanza cautelare 9 giugno 2022
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 09/06/2022, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2022
N. 00574/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 574 del 2022, proposto da
IM AN ZE, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ciullo, Alessandro De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto De Giuseppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza di demolizione n.14 del 24.2.2022 e di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale, incluse la nota comunale prot. 27402 del 22.10.2021 di comunicazione di avvio del procedimento, nonché della <relazione di sopralluogo> datata 22/10/2021 (prot. n. 27394) e, ove occorra e nei limiti e termini di cui alle dedotte censure, delle note comunali del 29/11/2021 (prot. n. 31116) e del 02/12/2021 (prot. n. 31511) con cui i tecnici dell'ente civico chiedevano sia alla Provincia di Lecce che alla Regione Puglia se fossero state rilasciate al ZE autorizzazioni all'emungimento di acque sotterranee.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ugento;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Rilevato con il provvedimento impugnato è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive realizzate sull’immobile identificato in casto sub F.g 98, p.lle 598 e 599 (parapetto in muratura, pozzo, viale, scala esterna, manufatto interrato, cancello in ferro, muro in mattoni);
Ritenuto che in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa, gli effetti del provvedimento impugnato debbono essere interinalmente sospesi;
Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e, quindi, sospende gli effetti dell'ordinanza di demolizione n.14 del 24.2.2022.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 08.03.2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO