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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione II civile – sez. crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
dott.ssa Laura De Simone presidente dott.ssa Luisa Vasile giudice dott.ssa Rosa Grippo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento n. 1309-1/2023 R.G. avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(c.f. ) con sede legale in Londra; CP_1 P.IVA_1
letto il ricorso depositato in data 22.12.2023, con il quale , , Parte_1 Parte_2
hanno chiesto che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_3
dell'imprenditore sopra indicato;
lette le successive note integrative;
esaminata la documentazione prodotta;
udita la relazione del giudice incaricato dell'istruttoria;
ritenuto che può ritenersi correttamente incardinato il contraddittorio. Sul punto si osserva che,
seppur la notifica alla società resistente avvenuta in data 2.4.24 è stata effettuata senza il rispetto del termine di quindici giorni tra la data della notifica e quella dell'udienza (16.4.24) ed inoltre è stato notificato soltanto il ricorso e il decreto di fissazione della prima udienza (stabilita in data 5.3.24) e non, invece, il verbale dell'udienza del 5.03.2025 con il quale l'udienza veniva rinviata al 16.4.24,
tuttavia a fronte dei successivi plurimi rinvii dell'udienza, è innegabile che la società resistente abbia avuto notizia del presente procedimento tramite sia la predetta notifica effettuata in data 2 aprile
1 rilevato che ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 2 CCII “L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi
principali può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o assoggettato a una
procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando
ha una dipendenza in Italia (co. 1). “Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude
la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di
accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza” (co. 2);
osservato che è una società di nazionalità inglese e che ha sempre avuto sede CP_1
legale a Londra, tant'è che la stessa parte ricorrente ha allegato i bilanci 2021 e 2022 redatti in lingua inglese e che è stata cancellata soltanto la sede secondaria sita in Italia, in Milano via privata Passo
Pordoi n. 73 (v. visura camerale)
considerato pertanto che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 26 co 2 CCII tenuto conto che non si è in presenza di alcun trasferimento della sede all'estero a seguito di cancellazione della sede in
Italia;
considerato, in ogni caso, che non può essere ritenuto il n Italia in quanto gli stessi istanti, CP_3
ex-dipendenti, hanno dedotto che l'attività è cessata nel 2023, con la conseguenza che non può essere ritenuta la sede in Milano l'attuale centro degli interessi principali di;
CP_1
ritenuto, pertanto, che non sussiste la giurisdizione del giudice italiano, dal momento che il Centro
degli interessi principali dell'impresa ( è situato nel Regno Unito e non risulta altrimenti CP_3
individuabile un'altra sede principale;
ritenuto, infine, di non dover provvedere nulla sulle spese, stante la tipologia di credito vantato dagli istanti e il mancato pagamento da parte della società resistente;
PQM
1. dichiara la propria carenza di giurisdizione;
2. nulla sulle spese;
Così deciso in Milano, il 29/05/2025
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Grippo Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 sia l'ulteriore notifica alla società resistente effettuata ai sensi dell'art 10 della Convenzione
dell'Aia del ricorso, dei decreti di fissazione udienza e degli atti successivi (v. documentazione ricevuta da attestante l'intervenuta notifica in data 10 gennaio 2025 come da Controparte_2
“proof of delivery” ottenuta da Royal Mail);
Sezione II civile – sez. crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
dott.ssa Laura De Simone presidente dott.ssa Luisa Vasile giudice dott.ssa Rosa Grippo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento n. 1309-1/2023 R.G. avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(c.f. ) con sede legale in Londra; CP_1 P.IVA_1
letto il ricorso depositato in data 22.12.2023, con il quale , , Parte_1 Parte_2
hanno chiesto che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_3
dell'imprenditore sopra indicato;
lette le successive note integrative;
esaminata la documentazione prodotta;
udita la relazione del giudice incaricato dell'istruttoria;
ritenuto che può ritenersi correttamente incardinato il contraddittorio. Sul punto si osserva che,
seppur la notifica alla società resistente avvenuta in data 2.4.24 è stata effettuata senza il rispetto del termine di quindici giorni tra la data della notifica e quella dell'udienza (16.4.24) ed inoltre è stato notificato soltanto il ricorso e il decreto di fissazione della prima udienza (stabilita in data 5.3.24) e non, invece, il verbale dell'udienza del 5.03.2025 con il quale l'udienza veniva rinviata al 16.4.24,
tuttavia a fronte dei successivi plurimi rinvii dell'udienza, è innegabile che la società resistente abbia avuto notizia del presente procedimento tramite sia la predetta notifica effettuata in data 2 aprile
1 rilevato che ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 2 CCII “L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi
principali può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o assoggettato a una
procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando
ha una dipendenza in Italia (co. 1). “Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude
la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di
accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza” (co. 2);
osservato che è una società di nazionalità inglese e che ha sempre avuto sede CP_1
legale a Londra, tant'è che la stessa parte ricorrente ha allegato i bilanci 2021 e 2022 redatti in lingua inglese e che è stata cancellata soltanto la sede secondaria sita in Italia, in Milano via privata Passo
Pordoi n. 73 (v. visura camerale)
considerato pertanto che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 26 co 2 CCII tenuto conto che non si è in presenza di alcun trasferimento della sede all'estero a seguito di cancellazione della sede in
Italia;
considerato, in ogni caso, che non può essere ritenuto il n Italia in quanto gli stessi istanti, CP_3
ex-dipendenti, hanno dedotto che l'attività è cessata nel 2023, con la conseguenza che non può essere ritenuta la sede in Milano l'attuale centro degli interessi principali di;
CP_1
ritenuto, pertanto, che non sussiste la giurisdizione del giudice italiano, dal momento che il Centro
degli interessi principali dell'impresa ( è situato nel Regno Unito e non risulta altrimenti CP_3
individuabile un'altra sede principale;
ritenuto, infine, di non dover provvedere nulla sulle spese, stante la tipologia di credito vantato dagli istanti e il mancato pagamento da parte della società resistente;
PQM
1. dichiara la propria carenza di giurisdizione;
2. nulla sulle spese;
Così deciso in Milano, il 29/05/2025
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Grippo Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 sia l'ulteriore notifica alla società resistente effettuata ai sensi dell'art 10 della Convenzione
dell'Aia del ricorso, dei decreti di fissazione udienza e degli atti successivi (v. documentazione ricevuta da attestante l'intervenuta notifica in data 10 gennaio 2025 come da Controparte_2
“proof of delivery” ottenuta da Royal Mail);