Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 677/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:35, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 677/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI FABIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUSCONI FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RUSCONI
FABIO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE e dell'avv. UCCELLI ELENA, PIAZZA
BENAMOZEGH 17 57123 LIVORNO, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI
4 50129 FIRENZE presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 20
Accertare e dichiarare che la ricorrente, con quanto in narrativa, dalla presa di servizio e sino ad oggi ha prestato in favore del convenuto un'attività lavorativa di carattere subordinato;
2. Comunque, accertare e dichiarare CP_1 che la ricorrente, con quanto in narrativa, deve essere considerata sin dalla presa di servizio un “lavoratore a tempo determinato” ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Direttiva 2003/88, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato e dell'art. 31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE;
3. Per effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai punti 1 e/o 2: a. Accertare e dichiarare che il convenuto ha violato la disciplina CP_1 prevista dall'art. 19 D.Lgs. 81/2015 (o comunque dal precedente d.lgs. n. 368/2001), nonché, comunque, quella di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/1970 e, di conseguenza, condannarlo a risarcire alla ricorrente il danno subito nella misura massima prevista dall'art. 32 co. 5 L. 183/2010, ovvero nella misura di € 37.082,40, salva la somma anche maggiore o minore che risulterà di giustizia;
b. Accertare e dichiarare che la ricorrente, per le ragioni esposte al punto VI.
3. del presente atto, aveva diritto ad un trattamento economico annuo pari a quello spettante ad un c.d. “Magistrato Ordinario di prima nomina” e, di conseguenza, condannare il convenuto a pagarle tutte le differenze retributive maturate e maturande in corso di rapporto, quantificate CP_1 al punto VI.
3. di cui sopra in almeno euro 304.847,99, salva la somma anche maggiore o minore che risulterà di giustizia;
c. Accertare e dichiarare che la ricorrente, nello svolgimento delle sue funzioni di Magistrato Onorario, ha in ogni caso diritto all'applicazione delle tutele previste dagli artt. 7 Direttiva 1999/70 e 8/11 Direttiva 92/85 e dunque, nello specifico, di un periodo di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane.
4. In denegata ipotesi, condannare il convenuto a risarcirle il danno subito a causa del mancato riconoscimento di ferie annuali CP_1 retribuite nel corso del rapporto quantificate al punto VI.
5. di cui sopra, salva la somma maggiore o minore maggiore che risulterà di giustizia, oltre alle successive maturande;
5. Condannare il convenuto a CP_1 maggiorare tutte le somme di interessi e rivalutazione monetaria;
”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente di essere un magistrato onorario in servizio attivo nominata Vice Procuratore Onorario presso il Tribunale di Livorno con D.M. 10.11.2011, immessa in possesso in data 1.3.2012, incarico ancora in corso e prorogato nel tempo senza soluzione di continuità, con scadenza al momento dell'introduzione del ricorso fissata al 31.5.2024. Esponeva, dunque, la di aver esercitato, Pt_1 sin dalla sua nomina, funzioni di magistrato requirente partecipando alle udienze penali dinanzi al pagina 2 di 20 Giudice di Pace e al Tribunale monocratico nonché, dal maggio 2017, in forza di provvedimento del Procuratore della Repubblica dettato da una situazione di difficoltà dell'Ufficio, di aver trattato i procedimenti per i reati di competenza del Giudice di Pace. L'odierna attrice, dunque, evidenziava la sovrapponibilità delle mansioni svolte dalla stessa rispetto a quella svolte da un Sostituto
Procuratore. In particolare, secondo la prospettazione della essa ricorrente, pur non Pt_1 essendo titolare di un ruolo o assegnataria di fascicoli specifici, è comunque tenuta alla partecipazione alle udienze secondo il calendario predisposto dal Procuratore della Repubblica;
a prendere parte alle udienze rappresentando l'Ufficio sulla base di delega rilasciata dal Procuratore della Repubblica;
a studiare il singolo incartamento, gestire e trattare, al pari di un Sostituto
Procuratore, le varie attività di udienza;
è obbligata a trattare i fascicoli che le vengono delegati;
è tenuta a partecipare alle riunioni interne;
ha una stanza all'interno della Procura, con pc, stampante, indirizzo mail.
Si costituiva il variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso Controparte_1 del quale, pertanto, chiedeva il rigetto sottolineando, tra l'altro, che ostano all'assimilazione del magistrato onorario a quello professionale le differenti modalità di reclutamento, l'incompatibilità dello status del primo con la condizione di pubblico impiegato, la possibilità per lo stesso di esercitare la professione forense, la partecipazione in modo non esclusivo e temporaneo all'esercizio della funzione giudiziaria, la diversità, per ampiezza e complessità, degli affari ad esso rimessi. Il convenuto, poi, eccepiva comunque la prescrizione quinquennale dei diritti CP_1 della ricorrente rispetto all'attivazione del procedimento.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era infine discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto affermarsi la giurisdizione del Giudice adito. In punto vale la pena ricordare che le controversie di pubblico impiego devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo, per definizione, hanno ad oggetto rapporti di pubblico impiego che ancora oggi sono disciplinati da norme di legge, e che si costituiscono mediante provvedimenti amministrativi unilaterali, espressivi di potestà pubblicistiche, a mezzo dei quali un soggetto, individuato con apposita procedura selettiva, è formalmente nominato e incardinato nell'apparato della pubblica amministrazione. In maniera ben diversa, col presente giudizio, la ricorrente ha inteso, far valere il proprio ritenuto diritto all'adeguamento del compenso percepito in qualità di giudice onorario ed ha chiesto la condanna dell'Amministrazione pagina 3 di 20 convenuta al risarcimento del danno economico derivato dal mancato riconoscimento di tale diritto, ciò che esclude che possa porsi una questione di giurisdizione (non essendo stata chiesta alcuna declaratoria costituiva, ovvero il riconoscimento dello status di magistrato).
Tanto premesso, nel merito il ricorso non può trovare accoglimento considerate le argomentazioni svolte dalla giurisprudenza intervenuta in materia (Infra), che si richiama anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
La ricorrente, come detto, è stata nominata Vice Procuratore Onorario presso il Tribunale di
Livorno con Decreto Ministeriale del 10.11.2011 e immessa nel possesso in data 1.3.2012 in data 4.4.2012 incarico prorogato nel tempo senza soluzione di continuità e con scadenza fissata, al momento dell'introduzione del giudizio, al 31.5.2024.
Giova prendere le mosse dalla domanda spiegata dalla ricorrente di accertamento da parte della stessa di attività lavorativa di carattere subordinato in favore del convenuto, CP_1 dovendosi osservare che le modalità di organizzazione del lavoro descritte in ricorso risultano a ben vedere compatibili con la funzione onoraria ricoperta, senza rappresentare una deviazione da tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Nella specie, come detto, è richiesto di analizzare la questione della qualificazione del Vice Procuratore Onorario come “lavoratore”
e, in quanto tale, dell'applicazione al medesimo della disciplina di cui alle direttive 2003/88/CE
e 1999/70/CE.
Deve allora osservarsi, in ordine alla Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di svolgere un'attività in forza di un contratto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Analoga previsione è contenuta, poi, nella clausola 4, punti 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegata alla direttiva 1999/70/CE.
L'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, intitolato “ferie annuali” prevede che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, pagina 4 di 20 secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
In punto di interpretazione, la Corte di Giustizia, seppure con riferimento alla figura del Giudice di Pace, anch'esso come noto appartenente alla magistratura onoraria, ha chiarito che la nozione di “lavoratore a tempo determinato”, di cui alla clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa include un giudice di pace, nominato per un periodo limitato, il quale, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, circostanza che spetta tuttavia al Giudice del rinvio verificare (C-658/18 del 16.7.2020). Quanto alla disparità di trattamento, questa può essere giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (cfr., ancora, sentenza del 16 luglio 2020 C-658/18). La Corte di Giustizia, nella richiamata sentenza, ha precisato (v. in particolare il punto 156), per quanto riguarda la questione relativa all'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, - concorso che invece non è richiesto ai fini della nomina dei giudici di pace -, che, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri quanto all'organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, essi possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999/70 o l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stabilire condizioni di accesso alla magistratura, nonché condizioni di impiego applicabili sia ai magistrati ordinari che ai giudici di pace (cfr., ancora, sentenza del 16 luglio
2020 C-658/18). Di conseguenza, non viola la direttiva l'individuazione, da parte dello Stato, di modalità di accesso alla magistratura diversificate per quella onoraria e per quella ordinaria.
Proprio tale aspetto è uno di quelli che, considerato unitamente ad altri, connota la magistratura onoraria, rendendola non assimilabile a quella ordinaria. In effetti, la stessa Corte di Giustizia ha pagina 5 di 20 riconosciuto che “talune differenze di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato assunti al termine di un concorso e lavoratori a tempo determinato assunti all'esito di una procedura diversa da quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui devono assumere la responsabilità” (v. punto 159, sentenza del 16 luglio
2020 C- 658/18). La Corte ha altresì ritenuto che gli obiettivi invocati dal Governo italiano, consistenti nel mettere in luce le differenze nell'attività lavorativa tra un giudice di pace e un magistrato ordinario, possano essere considerati come configuranti una “ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine (cfr. punto 160, sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, ma v. anche punti nn. 161 e 162 laddove la Corte ha evidenziato “ In tali circostanze, sebbene le differenze tra le procedure di assunzione dei giudici di pace e dei magistrati ordinari non impongano necessariamente di privare i giudici di pace di ferie annuali retribuite corrispondenti a quelle previste per i magistrati ordinari, resta comunque il fatto che tali differenze e, segnatamente, la particolare importanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale e, più specificamente, dall'articolo 106, paragrafo 1, della Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari, sembrano indicare una particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell'assolvimento di tali mansioni. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio valutare, a tal fine, gli elementi qualitativi e quantitativi disponibili riguardanti le funzioni svolte dai giudici di pace e dai magistrati professionali, i vincoli di orario e le sanzioni cui sono soggetti nonché, in generale, l'insieme delle circostanze e dei fatti pertinenti. Fatte salve le verifiche che rientrano nella competenza esclusiva di tale giudice, emerge che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie, vale a dire rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra i giudici di pace e i magistrati professionali, potrebbero essere idonei a rispondere ad una reale necessità e che le differenze di trattamento esistenti tra tali due categorie, anche in materia di ferie annuali retribuite, potrebbero essere considerate proporzionate agli obiettivi da esse perseguiti.”). In particolare, la Corte di Giustizia ha ribadito che spetta al giudice del rinvio esaminare il rapporto di lavoro del giudice onorario (in quel caso come accennato del Giudice di Pace) al fine di “valutare se la natura di detto rapporto differisca sostanzialmente da quella che lega ai rispettivi datori di lavoro i dipendenti che, secondo il diritto nazionale, rientrano nella categoria dei lavoratori che il giudice del rinvio dovrà prendere in considerazione, conformemente alla ratio e alla finalità dell'accordo quadro, la distinzione tra questa categoria e quella delle professioni autonome” (cfr. punto 125, sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18). In tale prospettiva pagina 6 di 20 “occorre tener conto delle modalità di designazione e di revoca dei giudici di pace, ma anche quelle di organizzazione del loro lavoro” (v. punto 126, sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18). Continua la
Corte col ricordare che “secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, in conformità alle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, di quest'ultimo, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una posizione comparabile” (cfr. punto 143, sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18). La Corte, con specifico riferimento alla giustificazione offerta dal Governo italiano, volta a valorizzare le diverse modalità di assunzione dei giudici di pace, ma in generale dei magistrati onorari, rispetto a quelle dei giudici togati, nonché il diverso livello di competenze richieste, considerato che alla magistratura onoraria possono essere affidate solo “controversie il cui livello di complessità ed il cui volume non corrispondono a quelli delle cause dei magistrati ordinari”, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui gli Stati dispongono rispetto all'organizzazione delle loro pubbliche amministrazioni, non ha escluso che un trattamento differenziato possa derivare dalla “necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto” e che detto trattamento possa essere giustificato ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro (v. punti
154-158, sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18). In proposito, è stato quindi ricordato che
“talune disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato assunti al termine di un concorso e lavoratori a tempo determinato assunti all'esito di una procedura diversa da quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui devono assumere la responsabilità” (cfr. punto 159, sentenza del 16 luglio
2020, C- 658/18).
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla successiva sentenza della Corte di Giustizia del
7.4.2022 che ha preso le mosse da una diversa prospettazione del giudice del rinvio (in ragione del caso in esame) circa il fatto che la differenza tra le modalità di accesso alla magistratura applicabili a queste due categorie di lavoratori non può giustificare l'esclusione, per i magistrati onorari, di ferie annuali retribuite nonché di ogni regime assistenziale e previdenziale di cui beneficiano i magistrati ordinari che si trovano in una situazione comparabile.
In applicazione di tutti i principi sin qui richiamati si tratta, dunque, di valutare se la natura del rapporto del giudice onorario, e per quanto qui interessa del Vice Procuratore Onorario,
pagina 7 di 20 differisca sostanzialmente da quella del magistrato ordinario o meno (v., ancora, punto 125, sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, Supra).
Tale questione è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte che ha rimarcato le sostanziali differenze tra le due figure professionali.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “Ai giudici onorari di tribunale non può essere esteso il trattamento economico previsto per i magistrati togati, in quanto, quale riflesso della non omogeneità tra la figura del funzionario onorario e quella del pubblico dipendente (qual è, invece, il magistrato togato), vi ostano le differenze esistenti, non solo nelle modalità di accesso alla carica, ma anche quanto alla natura e all'esercizio delle funzioni espletate, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo, nonché alla durata dello svolgimento dell'attività giudiziaria, tendenzialmente indeterminata solo nel rapporto di pubblico impiego.” (v.
Cass., Sez. Lav., 13973/22). In particolare, la Suprema Corte, senza negare che i giudici onorari debbano essere considerati “lavoratori” in base alla direttiva, ha evidenziato le differenze tra le due categorie di lavoratori, quella dei magistrati onorari e quella dei magistrati ordinari (“va evidenziato che l'esercizio della funzione giurisdizionale è differente tra le due categorie di magistrati (togati ed onorari) e detta differenza è supportata da ragioni oggettive che rispondono a reali ed effettive esigenze;
la distinzione tra le due categorie è sancita dall'art. 106 Cost., ove si afferma che: "Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli"; (..) il principio è stato successivamente ribadito evidenziandosi l'impossibilità di assimilare la posizione dei giudici onorari a quella dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giudiziarie, nonché l'impossibilità di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le proprie funzioni (Corte Cost. n. 479 del 2000; n. 60 del 2006; n. 174 del 2012); (..) tale differenza di fondo e', del resto, un riflesso della non omogeneità tra la figura del funzionario onorario e quella del pubblico dipendente (qual e', invece, il magistrato togato), perché la prima si rinviene ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico (..) la diversità concerne anche la durata, che è tendenzialmente indeterminata nel rapporto di pubblico impiego, a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario (così, tra le tante, in motivazione, Cass. 5 febbraio 2001, n. 1622; per un'applicazione più recente si veda anche, in motivazione, Cass., Sez. Un., 31 maggio 2017, n. 13721), la qualità e quantità dell'attività giudiziaria (solo il magistrato togato può trattare pagina 8 di 20 determinate materie, non ha limiti di orario né di giorni di attività e svolge quest'ultima in modo esclusivo), lo sviluppo di carriera (solo per i magistrati togati è prevista, ad esempio, la possibilità di ricoprire incarichi direttivi o semi direttivi di tutti gli uffici giudiziari italiani); ”).
In senso assolutamente conforme, poi, la Corte Costituzionale aveva ed ha evidenziato a più riprese l'impossibilità di assimilare la posizione dei giudici onorari a quella dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giudiziarie, nonché l'impossibilità di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le proprie funzioni (cfr.
Corte Cost. 479/2000 “(..) come questa Corte ha più volte affermato - cfr. ordinanze nn. 379, 515 e 594 del 1989, ordinanza n. 57 del 1990, ordinanza n. 272 del 1999 - la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quella dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione della lesione del principio di eguaglianza, in quanto per i secondi il compenso è previsto per un'attività che essi (come riconosce lo stesso tribunale rimettente) non esercitano professionalmente ma, di regola, in aggiunta ad altre attività, per cui non deve agli stessi essere riconosciuto il medesimo trattamento economico, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui beneficiano i primi”; Corte
Cost. 60/2006 “(..) Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie, ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza invocato dal giudice rimettente
(ordinanze n. 479 del 2000 e n. 272 del 1999). Situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso, per evitare che un giudizio di forzata parificazione possa produrre, a sua volta, nuove e più gravi disparità di trattamento giuridico.”; Corte Cost. 174/2012 “ (..) il giudice remittente non considera che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato l'impossibilità di assimilare le posizioni dei giudici onorari e dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giudiziarie, e l'impossibilità di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le loro funzioni (sentenza n. 60 del 2006, ordinanze n. 479 del 2000 e n. 272 del 1999)”).
L'orientamento espresso dalla Suprema Corte e sopra richiamato ha trovato poi ulteriore conferma nella recente sentenza n. 10080/2023 in cui, con riguardo alla figura del Viceprocuratore Onorario,
pagina 9 di 20 la Corte ha ribadito che “16. Si premetta che, nella specie, per quanto si evince dalla sentenza impugnata, dallo stesso ricorso per cassazione e dalla memoria dei ricorrenti, le pretese oggetto di domanda non hanno mai avuto quale presupposto una dedotta equiparazione dei viceprocuratori onorari ai magistrati togati, essendo state formulate sulla base della diversa premessa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per effetto delle reali e concrete modalità di svolgimento della funzione. Tale essendo la domanda, e tenuto fermo, anche per le ragioni esposte in relazione ai motivi che precedono, che non può in questa sede essere esaminata la questione fattuale delle modalità effettive con cui l'attività si è in concreto svolta, non può non evidenziarsi come sia mancato ogni riferimento alla categoria rispetto alla quale effettuare una eventuale comparazione (sul punto v. anche infra). 17. Ma anche a prescindere da ciò, ad ogni modo - e ciò è dirimente - gli elementi posti a sostegno della dedotta subordinazione
(continuità della prestazione, compenso con periodicità mensile, inserimento effettivo e non occasionale nell'organizzazione dell'ufficio, uso della strumentazione del datore di lavoro, assoggettamento alle direttive del dirigente dell'Ufficio, assoggettamento a sanzioni disciplinari per eventuali inadempimenti degli obblighi assunti e delle istruzioni ricevute con la delega contenente istruzioni sulle singole prestazioni, obbligo di rendere conto di assoluzioni non richieste, obbligo di formazione e frequenza della Scuola superiore del C.S.M.) non sono affatto incompatibili con la funzione onoraria così come normativamente disciplinata. 18. Si ricordi che il R.D. 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), dopo aver affermato, all'art. 4, che anche i viceprocuratori onorari appartengono all'ordine giudiziario, si occupa specificamente di tale categoria di magistrati onorari agli artt. 71, 71 bis e 72. In particolare, il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 71 (come già sostituito dall'art. 21, comma 1) prevede espressamente l'applicazione anche ad essi art. 42-ter (sulle modalità di nomina), art. 42-quater (sulle incompatibilità), art. 42-quinquies (sulla durata dell'ufficio) e art. 42-sexies (su cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio). L'art. 72 definisce le funzioni di pubblico ministero che possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario. La disciplina è stata ridisegnata dal D.Lgs. 13 luglio
2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57) che, all'art. 1, comma 2, ha così previsto: "Il viceprocuratore onorario è il magistrato onorario addetto all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica istituito ai sensi dell'art.
2. Al viceprocuratore onorario sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'art. 16", ha, all'art. 33, abrogato le suddette norme del R.D. n. 12 del
1941 ed ha dettato, agli artt. 15, 16 e 17, disposizioni sulla organizzazione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e sulla vigilanza sull'attività dei viceprocuratori onorari, sulle funzioni e compiti di questi ultimi, sulle attività loro delegabili. Ai sensi dell'indicato D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 32, comma 1: "Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla pagina 10 di 20 data di entrata in vigore del presente decreto. Fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo
XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'art. 31, commi 2 e 3". Dell'art. 32, comma 1 è stato modificato dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80, art. 17-ter, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 e successivamente abrogato dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 629, lett. d). L'abrogazione suddetta, se da un lato ha comportato la possibilità dell'applicazione del D.Lgs. n. 116 del 2017 ai rapporti di servizio onorario in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. (e non solo a quelli instaurati successivamente), di sicuro non ne ha prodotto alcun effetto retroattivo sulle domande relative a periodi anteriori alla data di entrata in vigore del cit. D.Lgs. (nello specifico, il ricorso introduttivo del giudizio è del 23 marzo 2016). Quello che è certo è che anche il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 1, comma 3, precisa che: "L'incarico di magistrato onorario (...) non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego"; ciò è coerente con il tradizionale inquadramento del funzionario onorario, tale per cui l'atto di nomina comporta solo l'instaurazione del rapporto d'ufficio, o organico, ma non un rapporto di servizio con l'amministrazione, ossia non instaura un rapporto di lavoro qualificabile come di pubblico impiego (né subordinato né autonomo;
cfr. Cass. 5 giugno 2020, n. 10774; Cass. 9 settembre 2016, n. 17862); è altresì coerente con le ulteriori peculiarità, sempre indicate dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 1, comma 3, secondo cui: "L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali" (per assicurare tale compatibilità "a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana" e "ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma") e dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 23 che prevede la corresponsione di un compenso di natura indennitaria (e non una retribuzione corrispettiva all'attività lavorativa svolta). 19. In forza della giurisprudenza di questa S.C. la figura del magistrato onorario, non diversamente da quella di qualsiasi funzionario onorario, si è sempre caratterizzata per l'esistenza di un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, mancando gli elementi essenziali dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico - amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico - discrezionale), l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della P.A. (rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario), lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento pagina 11 di 20 dell'incarico e dalla natura dello stesso), il carattere retributivo, perché inserito in un rapporto sinallagmatico, del compenso percepito dal pubblico dipendente (rispetto al carattere indennitario e di ristoro delle spese rivestito dal compenso percepito dal funzionario onorario), la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego (a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario); tali caratteristiche del servizio onorario hanno anche in passato giustificato la conclusione che esso non è prestato nell'ambito di un rapporto di lavoro, né di carattere subordinato né di carattere autonomo, così restando al di fuori dell'ambito di applicazione degli artt. 35 e
36 Cost. (così ad es. Cass. 15 gennaio 1996, n. 285; Cass. 26 agosto 1997, n. 8049). 20. Sostengono i ricorrenti,
e ribadiscono nella memoria, che la loro situazione costituirebbe espressione di una clamorosa scissione tra forma e sostanza, nel senso che le loro prestazioni sarebbero "incatenate alla mera astrazione definitoria, ad un nomen privo di corrispondenza con la realtà". Assumono, inoltre, di aver svolto le funzioni di viceprocuratore onorario per oltre due decenni senza essere titolari di altri redditi e di aver percepito il compenso in forma periodica costituente l'unica fonte di reddito, non paragonabile a qualsiasi forma di indennità, neppure in senso lato, non trattandosi di un mero ristoro di oneri sostenuti in via occasionale e destinato a sopperire ad eventuali perdite di un inesistente reddito derivante da altre fonti costituenti l'attività principale. Tali aspetti (unitamente alle altre circostanze fattuali di cui sopra si è detto), avrebbero, ad avviso dei ricorrenti, allontanato radicalmente la loro condizione concreta dalla fattispecie normativa del rapporto di servizio. Aggiungono, al fine di sostenere la natura subordinata del loro rapporto con lo Stato, l'assoggettamento assoluto non solo al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dei vertici degli uffici in cui sono inseriti, ma anche alle direttive dei sostituti procuratori di riferimento;
aggiungono a ciò
l'ampiezza delle loro funzioni, consistenti non soltanto nella partecipazione alle udienze dibattimentali, ma anche nello svolgimento di tutta un'altra serie di attività delegate. Sostengono che sarebbe impossibile ricondurre il lavoro dei viceprocuratori onorari alla stregua di un honoris gradus privo di obblighi di prestazioni o, peggio, a un mero volontariato 'dopolavoristicò, come avrebbero fatto sia il Tribunale sia la Corte d'appello (così in memoria).
Sottolineano di essere stati scelti con una selezione pubblica per titoli conclusasi con la redazione di una graduatoria dalla quale il ha attinto ed attinge tuttora per effettuare le nomine;
di essere stati inseriti in un'apposita CP_1 pianta organica dei viceprocuratori onorari presso la procura della Repubblica, sintomatica di un inserimento strutturale e non occasionale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, rispondente a fabbisogni permanenti e durevoli della stessa. 21. In realtà (tralasciati gli ulteriori aspetti afferenti alla specifica situazione concreta per le ragioni già indicate) i profili evidenziati, tutti già esaminati nella giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, sono previsti dallo stesso sistema normativo di riferimento. Il fatto che essi concorrano a delineare la stessa figura legale del viceprocuratore onorario li rende già di per sé inadeguati, da un punto di vista logico, a dimostrare il dedotto scollamento tra quest'ultima e la realtà su cui i ricorrenti hanno dichiaratamente fondato la propria pagina 12 di 20 domanda. 22. Nessuno di tali profili e', in ogni caso, in sé idoneo ad evocare la subordinazione. Non lo è l'essere stati selezionati attraverso una selezione pubblica per titoli, venendo all'esito inseriti in una graduatoria di merito.
La procedura selettiva, infatti, è un tipico strumento per reperire i soggetti migliori che può essere utilizzato per gli scopi più disparati e il cui contenuto viene ovviamente modulato sulla scorta delle concrete esigenze di chi procede alla selezione. Tale considerazione impedisce di ritenere fungibili tra loro procedure che sono destinate ad instaurare rapporti di diversa natura e che, proprio per tale ragione, vedono applicare criteri selettivi anche molto diversi tra loro, non solo nei contenuti, ma anche nel livello di verifica delle competenze e delle attitudini. Come pure già evidenziato da questa Corte, il decreto di nomina dei magistrati onorari "e' emanato, nel momento in cui si verifica una vacanza nell'organico, mediante una scelta avente carattere, in senso lato, politico-discrezionale e non amministrativo-tecnico.
E a nulla, ovviamente, rileva che la nomina sia effettuata previa domanda proposta dagli interessati e previa valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura dei requisiti e dei titoli di preferenza richiesti dalla legge, richiedendo la legge che l'ufficio debba essere coperto da cittadini che abbiano la necessaria preparazione tecnica e che siano capaci di assolvere degnamente le funzioni loro assegnate" (così Cass., Sez. Un., 9 novembre 1998, n.
11272). Altrettanto può dirsi per l'inserimento dei viceprocuratori nell'organizzazione della pubblica amministrazione e in una apposita e pur nutrita pianta organica. Tale inserimento, infatti, è meramente funzionale e non strutturale e professionale (come per il pubblico impiegato): v., sul punto, la già citata Cass. n. 285/1996.
Come questa Corte ha precisato nella ricordata Cass., Sez. Un., n. 11272/98, in relazione ad analogo argomento fondato sul numero di magistrati onorari, "il dato quantitativo non può costituire un parametro idoneo alla definizione di un determinato istituto giuridico". Quanto all'assoggettamento assoluto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non solo dei vertici degli uffici in cui sono inseriti, ma anche alle direttive dei sostituti procuratori di riferimento, la relativa affermazione, neppure personalizzata con riguardo partitamente a ciascuno dei ricorrenti o accompagnata dalla descrizione puntuale delle modalità con cui essi svolgono in concreto le funzioni e si rapportano con i magistrati e la dirigenza della Procura, resta muta e fuorviante e, come tale, è inidonea a denotare una subordinazione. Peraltro, il legislatore, inserendo i viceprocuratori onorari nell'Ordine Giudiziario, li ha consapevolmente sottoposti alla responsabilità e ai controlli che sono propri dei magistrati ordinari (su questo punto v. quanto stabiliscono il R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, artt. 13 e segg. ed ora il D.Lgs. n. 116 del 2017, artt.
20 e 21 nonché la L. 24 marzo 1958, n. 195, art. 10). Anche la circostanza che l'attività presso la Procura costituisca l'unica occupazione e l'unica fonte di reddito non è sufficiente a far ritenere fondata la tesi dei ricorrenti.
Quanto al primo aspetto va, anche in questo caso, richiamato il principio sopra ricordato secondo il quale "il dato quantitativo non può costituire un parametro idoneo alla definizione di un determinato istituto giuridico" (Cass.,
Sez. Un., n. 11272/98 già citata). Quanto alla dedotta esclusività di fatto dell'attività dei ricorrenti, essa non è
pagina 13 di 20 imposta dalla legge, che ha previsto solo le incompatibilità di cui agli artt. 71 e 42 quater dell'ordinamento giudiziario (ora dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 5): dunque, non può dirsi che il rapporto dei ricorrenti sia esclusivo in punto di diritto e ciò depone, anzi, in senso contrario alla subordinazione, noto essendo che il rapporto di pubblico impiego è normalmente connotato dall'esclusività e che lo svolgimento di attività ulteriori è un'eventualità solo eccezionale, mentre nel caso in esame la possibilità di svolgere contemporaneamente altre attività è connaturata alla figura dei v.p.o. (fatta eccezione, giova ribadire, per le incompatibilità di cui s'e' detto). I ricorrenti cercano di valorizzare, altresì, le modalità con cui viene loro erogata l'indennità prevista dalla legge, sostenendo che esse dimostrano l'esistenza di un vero proprio sinallagma contrattuale tra quest'ultima e lo svolgimento della loro attività, sinallagma che sarebbe evocativo di un rapporto di lavoro subordinato. Il compenso dei viceprocuratori onorari è regolato per legge (si veda il D.Lgs. n. 273 del 1989, art. 4 oggetto di plurimi successivi interventi legislativi fino all'abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2022, da parte del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 33, comma 2, come modificato dal D.L. n. 80 del 2021, art. 17-ter, comma 1, lett. d), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 113 del 2021) secondo un'entità che varia in ragione del numero di giornate di svolgimento delle funzioni e del fatto che esse impegnino più o meno di cinque ore giornaliere e comunque in modo identico anche per quei viceprocuratori onorari che, a differenza dei ricorrenti, non svolgono la funzione in modo esclusivo. Comunque, anche sotto tale profilo si è in presenza d'una corretta concretizzazione della (legittima) figura normativa del viceprocuratore onorario, la cui prestazione non è incompatibile con il ricevere un'utilità economica. Ma a rimarcare definitivamente e inequivocabilmente la natura onoraria dei rapporti dei viceprocuratori valga l'obbligo di interpretazione conforme al dettato costituzionale. Orbene, l'art. 106 Cost., comma 1 stabilisce che: "Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso". E, come s'e' visto, non è attraverso il concorso per l'accesso in magistratura od altra forma di concorso propriamente detto che i viceprocuratori onorari vengono nominati (su ciò v. anche Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio
2021, n. 1062). L'altra, alternativa, possibile forma di reclutamento di magistrati (destinabili alle funzioni attribuite a giudici singoli) è quella prevista dallo stesso art. 106 Cost., comma 2 che però espressamente li definisce come "magistrati onorari". In breve, l'assetto costituzionale della magistratura conosce soltanto due figure: il magistrato di carriera (ivi compreso quello reclutato ai sensi dell'art. 106, comma 3 per meriti insigni, che diventa anch'egli magistrato di carriera) e quello onorario. Tertium non datur. Invece gli odierni ricorrenti, negando di essere qualificabili come onorari e consapevoli di non essere magistrati di carriera, in sostanza finiscono con il chiedere che in via giudiziaria venga creato una sorta di tertium genus di magistrati, né di carriera né onorari, in violazione dell'art. 106 Cost.. 23. Escluso allora, sulla base degli indici sopra evidenziati e che in questa sede possono essere valutati, che il rapporto di servizio in questione possa inquadrarsi nell'ambito del lavoro subordinato come tradizionalmente inteso ed esclusa in ogni caso la possibilità di costituzione per via giudiziaria di rapporti di pagina 14 di 20 pubblico impiego a tempo indeterminato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 2, e art. 97 Cost.), vi è da chiedersi se, ai fini della fondatezza di talune delle domande avanzate, rilevi la nozione di (mero) "lavoratore" come delineata dalla Corte di Giustizia UE in tempi recenti. 24. Proprio con riferimento ai magistrati onorari, si è posta la questione di verificare l'eventuale violazione da parte dello Stato italiano della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro e sul riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite, della direttiva 92/85/CEE sulla maternità
e sul riconoscimento del congedo di maternità e della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato (limiti alla reiterazione di incarichi a termine nei confronti di uno stesso lavoratore, divieto di disparità di trattamento rispetto ai magistrati professionali in tema di retribuzione, di indennità di fine rapporto e di regimi di sicurezza sociale). Tale questione, che ha avuto come premessa la possibilità di considerare i magistrati onorari come lavoratori a tempo determinato, secondo la nozione presa in considerazione dal diritto Eurounitario e presupposto di applicazione delle direttive sopra citate, è stata risolta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 16 luglio 2020, resa nella causa C-658/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Giudice di Pace di Bologna. La suddetta decisione, che di certo ha valore di precedente vincolante quanto alla portata applicativa della nozione Eurounitaria di "lavoratore", con operatività immediata negli ordinamenti interni (così afferma la Corte Costituzionale, v. sentenze n. 389/1989, n.
113/1985, n. 284/2007), risultando quindi prevalente rispetto anche al "diritto vivente" scaturente dalla giurisprudenza della Cassazione, quando emergano profili di incompatibilità tra tale "diritto vivente" e le norme comunitarie così come interpretate dalla Corte di Giustizia, ricostruisce la figura del magistrato onorario (lì del giudice di pace) come "lavoratore" e, pur riservando ovviamente al giudice nazionale la verifica in concreto sulla attività lavorativa effettivamente svolta, appare chiara nel fornire indicazioni generali per l'inquadramento di tutte le varie figure di magistrati onorari italiani. In particolare, la Corte di Giustizia, forniti chiarimenti su detta nozione
Eurounitaria di "lavoratore" con riferimento specifico a un magistrato onorario, ha evidenziato che tale nozione non può essere interpretata in modo da variare a seconda degli ordinamenti nazionali, ma ha una portata autonoma, propria del diritto dell'Unione (sentenze del 26 marzo 2015; F., C-316113, EU:C:2015:200, punto 25, e del
20 novembre 2018, Siridicatul Familia Constanta e a., C-147/17, EU:C:2018:926, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Nell'ambito della qualificazione relativa alla nozione di 'lavoratore' che spetta, in ultima analisi, al giudice nazionale, quest'ultimo deve basarsi su criteri obiettivi e valutare nel loro complesso tutte le circostanze del caso di cui è investito, riguardanti la natura sia delle attività interessate sia del rapporto tra le parti in causa (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010, Union syndicale Solidaires Isere, C-428/09, EU:C:2010:612, punto
29). La CGUE ha, quindi, richiamato la giurisprudenza secondo cui la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è data dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la pagina 15 di 20 direzione di quest'ultima, prestazioni che non siano puramente marginali e accessorie, in cambio delle quali percepisca una retribuzione (sentenza del 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanta e a., C147/17,
EU:C:2018:926, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Ha osservato a tal proposito che il numero dei provvedimenti redatti (in quel caso) dal giudice di pace italiano ricorrente erano indicativi di prestazioni non meramente marginali e accessorie. La sola circostanza che le funzioni del giudice di pace siano qualificate come
"onorarie" dalla normativa nazionale a parere della Corte non significa che le prestazioni finanziarie percepite da un giudice di pace debbano essere considerate prive di carattere remunerativo. In relazione all'esistenza di un vincolo di subordinazione tra il lavoratore e il suo datore di lavoro la Corte ha ritenuto di dover prendere in considerazione le modalità di organizzazione del lavoro (lì) dei giudici di pace. Ha quindi rilevato che costoro, sebbene possano organizzare il proprio lavoro in modo più flessibile rispetto a chi esercita altre professioni, sono tenuti a rispettare tabelle che indicano la composizione del loro ufficio di appartenenza e che disciplinano nel dettaglio e in modo vincolante l'organizzazione del lavoro, compresi l'assegnazione dei fascicoli, le date e gli orari di udienza;
sono tenuti ad osservare gli ordini di servizio del capo dell'ufficio e i provvedimenti organizzativi speciali e generali del CSM;
sono soggetti, sotto il profilo disciplinare, ad obblighi analoghi a quelli dei magistrati professionali. Non sono invece state ritenute dirimenti le modalità di reclutamento del lavoratore, né la definizione interna formale di magistrato
"onorario", né la durata limitata del rapporto di lavoro, dovendosi tenere conto della situazione di fatto in cui un soggetto svolge la propria attività e non della cornice giuridica in cui lo stesso è inquadrato. Quanto all'applicabilità della direttiva 1999/70/CE e del relativo "Accordo Quadro", secondo la Corte di Giustizia, queste norme si riferiscono all'insieme dei lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li lega al loro datore di lavoro, purché vincolati da un contratto o da un rapporto di lavoro ai sensi del diritto nazionale. Sebbene, come risulta dal considerando 17 della direttiva 1999/70 e dalla clausola 2, punto
1, dell'accordo quadro, tale direttiva lasci agli Stati membri il compito di definire i termini "contratto di assunzione"
o "rapporto di lavoro", impiegati in tale clausola, secondo la legislazione e/o la prassi nazionale, ciò non toglie che il potere discrezionale conferito agli Stati membri per definire tali nozioni non sia illimitato. Infatti, siffatti termini possono essere definiti in conformità con il diritto e/o le prassi nazionali a condizione di rispettare l'effetto utile di tale direttiva e i principi generali del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 1 marzo 2012, O., C-
393/10, EU:C:2012:110, punto 34). La Corte di Giustizia ha, quindi, concluso nel senso che: - (...) l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, devono essere interpretati nel senso che un giudice di pace che, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali pagina 16 di 20 percepisce indennità aventi carattere remunerativo, può rientrare nella nozione di "lavoratore", ai sensi di tali disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;
- la clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che la nozione di 'lavoratore a tempo determinatò, contenuta in tale disposizione, può includere un giudice di pace, nominato per un periodo limitato, il quale, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;
- la clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che non prevede il diritto per un giudice di pace di beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, come quello previsto per i magistrati ordinari, nell'ipotesi in cui tale giudice di pace rientri nella nozione di "lavoratore a tempo determinato", ai sensi della clausola 2, punto 1, di tale accordo quadro, e in cui si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 25. Con la successiva e più recente pronuncia sez. I, 7 aprile 2022, n. 236 la Corte giustizia
UE ha ripreso i principi di cui alla sentenza del 16 luglio 2020 ed ha ribadito che l'esclusione dei giudici di pace da ogni diritto alle ferie retribuite nonché da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale e', alla luce della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato o della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, inammissibile. Ha, inoltre, ritenuto che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in forza della quale un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere oggetto, al massimo, di tre rinnovi successivi, ciascuno di quattro anni, per una durata totale non superiore a sedici anni, e che non prevede la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro. Ha così conclusivamente affermato che: - l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, nonché la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono pagina 17 di 20 essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientra nella nozione di
"lavoratore a tempo parziale" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di "lavoratore a tempo determinato" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario;
- la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in forza della quale un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere oggetto, al massimo, di tre rinnovi successivi, ciascuno di quattro anni, per una durata totale non superiore a sedici anni, e che non prevede la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro. 26.
Le disparità poste in rilievo dalla Corte di Giustizia sono state, invero, superate dagli artt. 24 (Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale) e 25 (Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS) del D.Lgs. n. 116 del 2017 (entrato in vigore il 15/08/2017, ad eccezione delle disposizioni dell'art. 27, che entrano in vigore il 31 ottobre 2021, salvo quelle di cui al comma 1, lett. a), n. 1, lett.
c), n. 2, e al comma 3, lett. d), capoverso "Art. 60-bis", e lett. e) del medesimo articolo, che entrano in vigore il 31 ottobre 2025 e ad eccezione delle disposizioni dell'art. 28, che entrano in vigore il 31 ottobre 2021), i quali configurano analoghi istituti per i magistrati onorari, seppure con le dovute specificazioni. Di tale impianto normativo, pur inapplicabile ratione temporis alla fattispecie sottoposta alla sua attenzione, dà atto la stessa Corte di
Giustizia nella citata pronuncia n. 658/2020. 27. Al di là di ciò, non può esimersi il Collegio dall'esaminare la domanda anche alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia (che escludono la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale). 28. In realtà, nel caso in esame, visti nel complesso i rilievi ed anche le precisazioni di cui alla memoria, i ricorrenti pretendono un effetto di trascinamento della nozione di 'lavoratore' (di cui alle pronunce della
Corte di Giustizia citate) ad ogni pretesa conseguente a quella qualificazione del rapporto onorario in termini - invece - di subordinazione, il che si è escluso alla stregua delle considerazioni che precedono. In altre parole, per il diritto interno quella del viceprocuratore onorario resta una funzione onoraria e le citate sentenze della Corte di
Giustizia non possono trasformare un rapporto onorario in uno di lavoro subordinato. Ciò basta per rigettare in toto la domanda: infatti, essa risulta formulata come domanda di riconoscimento della subordinazione e, solo per l'effetto, di applicabilità in generale e in termini di mero diritto oggettivo di qualsivoglia normativa ("ad ogni effetto economico, previdenziale e assistenziale") che tale subordinazione presupponga, a prescindere dalla verifica delle specifiche situazioni personali dei singoli ricorrenti, il che però non è ammissibile nel nostro ordinamento: l'attore può rivolgersi al giudice solo per la tutela di una propria singola posizione soggettiva e non già per ottenere una mera pagina 18 di 20 generale affermazione di diritto oggettivo. Ed allora il ricorso è infondato là dove rivendica in via generale istituti del diritto interno, per il quale i viceprocuratori onorari sono, appunto, funzionari onorari, rendendo irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale della legge delega n. 57 del 2016 e del D.Lgs. n. 116 del 2017 (peraltro neppure applicabili stante il limite del petitum di cui alla domanda;
ma non diverso è l'esito là dove pure rapportate le suddette questioni alla disciplina previgente) poste con riferimento agli artt. 35,36 e 37 Cost..” (cfr. in motivazione, Cass., Sez. Lav., 10080/2023; in senso conforme v. anche Cass., Sez. III,
13673/2023)).
La diversità ontologica tra i ruoli del giudice onorario e del giudice ordinario si ritrova anche nell'organizzazione del lavoro e nei diversi obblighi che gravano sulle due figure, uno per tutti la possibilità, per il giudice onorario, di svolgere un'altra attività professionale, un aspetto che connota con importante diversità i ruoli.
Non può poi dimenticarsi che per i magistrati ordinari non esiste l'istituto del part-time e non esistono limiti di orario loro lavoro. In aggiunta i magistrati ordinari sono tenuti sia a fruire di buona parte delle loro ferie durante il periodo c.d. feriale, sia a rendersi disponibili alla presenza in tale periodo, in modo tale che in ciascuna sezione, durante l'intero periodo c.d. feriale, sia presente almeno un magistrato per la gestione delle urgenze.
Altro aspetto di forte differenziazione nel ruolo e nell'organizzazione del lavoro è la possibilità, per il giudice togato, di essere applicato d'ufficio presso altro Tribunale per supplire ad una carenza d'organico, situazione che non potrebbe verificarsi per il giudice onorario.
I magistrati onorari, poi, a differenza dei magistrati ordinari, non sono obbligati a ricoprire incarichi non giurisdizionali, come comporre le commissioni elettorali o la commissione esami avvocato o le altre numerose commissioni istituite dai Presidenti dei Tribunali (ad esempio per la gestione dei tirocinanti o degli UPP).
Per i magistrati onorati, inoltre, non è prevista la possibilità di assumere incarichi direttivi o semi- direttivi, né di supplire al capo dell'ufficio, come facente funzioni, in caso di assenza di quest'ultimo.
Né, infine, può ignorarsi la diversa tipologia di affari (e di conseguenti responsabilità) che il
Legislatore ha rimesso alla trattazione dei giudici onorari.
In definitiva, il solo esercizio della funzione giurisdizionale da parte dei magistrati onorari,
l'importante apporto da costoro fornito ed il fatto che costoro possano rientrare nella nozione pagina 19 di 20 eurounitaria di “lavoratore” non implica di per sé la loro equiparabilità ai magistrati ordinari, trattandosi di ruoli che per tutte le argomentazioni appena esposte risultano ontologicamente non assimilabili.
Deve quindi ritenersi, all'esito di quella valutazione che la stessa Corte di Giustizia rimette al giudice nazionale, che la disparità di trattamento denunciata sia legata a “ragioni oggettive” e come tale non implichi un trattamento discriminatorio in base al diritto eurounitario.
Tali argomentazioni comportano sia il rigetto della domanda relativa all'accertamento della natura subordinata del rapporto, con conseguente diritto al trattamento economico e normativo non discriminatorio, sia il rigetto della domanda di risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei contratti a termine (rinnovo dell'incarico) proprio in ragione dell'esclusione della natura subordinata del rapporto tra la ricorrente ed il . CP_1
Le superiori considerazioni, dunque, risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass., SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti (anche in punto di sopravvenuta carenza di interesse ad agire evidenziata dal CP_1 con note conclusionali), di talché il ricorso deve essere rigettato.
Appare equa la compensazione integrale delle spese di lite attesa la non univocità degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei pagina 20 di 20