Decreto cautelare 23 novembre 2022
Ordinanza collegiale 18 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 30 marzo 2023
Ordinanza collegiale 31 maggio 2023
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 24/11/2025, n. 20981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20981 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20981/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12958/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12958 del 2022, proposto da S- ed S-, rappresentati e difesi dall'avvocato Dario D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Commissione Centrale ex art. 10 l. n. 82/91 ed il Servizio Centrale di Protezione, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della delibera adottata dalla commissione Centrale ex art. 10 l. n. 82/91 del S-, notificata in data 27.07.2022, con cui l'Amministrazione non ha prorogato il programma di protezione di S- e per relationem quello di S- e S-, nonché - quale atto presupposto ed antecedente logico- il provvedimento di autotutela del S- di annullamento della revoca del programma di protezione, intimamente collegato e/o connesso alla presente mancata proroga, con cui l'Amministrazione, invece, prorogando il programma di protezione, in parte qua falsamente ha attestato la datio rei della capitalizzazione delle misure di assistenza economiche in favore di S-, precipuamente, “ considerato che il nucleo familiare composto da S- e S-, rispettivamente padre e madre del collaboratore, ha già fruito della capitalizzazione deliberata dalla Commissione nella riunione dell'S- ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. EN LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto la legittimità del provvedimento con il quale la “Commissione Centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione” del Ministero dell’Interno non ha prorogato lo speciale programma di protezione di S-, figlio dei ricorrenti.
2. Il ricorso è assistito dai seguenti motivi di censura:
2.1. “ Violazione di legge. violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 13 quater della l. 15.3.1991 n° 82. Violazione art. 3 l. 241/1990. Motivazione apparente. Eccesso di potere. travisamento. Irragionevolezza ed arbitrarietà. Carenza di istruttoria. ”.
I ricorrenti, in qualità di familiari (padre e madre) inclusi nel programma di protezione di S- fin dal 3 novembre 2015, contestano in primo luogo la decisione dell’Amministrazione di non prorogare detto programma di protezione, rappresentando che S-, in passato anch’egli sottoposto al medesimo regime di protezione (scaduto il 25 marzo 2012 e non prorogato con delibera dell’S-), collaborerebbe tuttora con la giustizia, circostanza tuttavia non valutata nel gravato provvedimento.
Contestano altresì la legittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui si afferma che “ il nucleo familiare composto da S- e S-, rispettivamente padre e madre del collaboratore, ha già fruito della capitalizzazione deliberata dalla Commissione Centrale nella riunione dell’S- ”, sostenendo di non aver mai ricevuto dall’Amministrazione il relativo pagamento.
3. Le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno evidenziato che le questioni relative alla mancata proroga del programma di protezione del ricorrente S- ed alla relativa capitalizzazione (di cui alla delibera dell’S-) sono già state vagliate da questo Tribunale con sentenza n. S- e che nella fattispecie in esame i ricorrenti non sono titolari di un autonomo programma di protezione, concludendo per il rigetto nel merito del ricorso.
4. Con ordinanza del 30 marzo 2023, n. S-, considerato che i ricorrenti “ risultano ammessi al particolare sistema di protezione in qualità di familiari del figlio, S-, che ha chiesto di fuoriuscire dal programma di protezione, previa capitalizzazione delle misure di protezione ” e che, pertanto, sono “ coinvolti di riflesso nella valutazione compiuta per il titolare del programma di protezione, beneficiando solo in via consequenziale e derivata delle misure di tutela accordate ”, è stata rigettata la domanda cautelare in quanto la loro posizione segue quella del titolare principale, rispetto al quale “ le Autorità preposte (D.D.A. di Napoli e D.N.A.) hanno espresso parere favorevole alla fuoriuscita del titolare principale dal programma di protezione ”.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 novembre 2025, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., previo avviso alle parti di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
Occorre premettere che in base all'art. 9, comma 5, del decreto legge del 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla l. 15 marzo 1991, n. 82, « Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure ».
Dalla lettura della citata disposizione si evince che le posizioni dei familiari del collaboratore (e del testimone) risultano "derivate" rispetto a quelle del titolare: se vengono meno le condizioni per il mantenimento delle misure di protezione nei confronti del titolare, vengono automaticamente meno le ragioni per il mantenimento delle misure in favore dei suoi familiari, proprio perché non sono più predicabili le condizioni (tra le quali quella - principale ed assorbente – dell’esposizione a pericolo, grave, concreto ed attuale) riferibili al titolare.
Tale interpretazione trova pacifica conferma nella giurisprudenza amministrativa secondo la quale “ una volta accertato che, rispetto al collaboratore di giustizia, sia venuta meno o comunque mutata la situazione posta a base dell’ammissione alle misure di protezione, tale circostanza si estende in modo automatico anche agli altri soggetti indicati dal comma 5 dell'art. 9, del d.l. n. 8/1991, nel senso della incompatibilità con il proseguire della protezione e, quindi, è legittimo il venir meno delle misure anche nei confronti di detti soggetti ” (Cons. Stato, Sez. III, 15 marzo 2019, n. 1702; Sez. VI, 25 giugno 2012, n. 3690; T.A.R. Lazio, Sez. I ter , 2 dicembre 2015, n. 13620).
Ne deriva che nel caso di specie soltanto destinatario del provvedimento ivi gravato, S- (il quale aveva chiesto tra di fuoriuscire dal programma di protezione, previa capitalizzazione delle misure di protezione), avrebbe potuto impugnare la mancata proroga della misura di protezione, e non già gli odierni ricorrenti, privi pertanto della necessaria legittimazione attiva.
Correttamente, pertanto, l’Amministrazione non ha preso in considerazione la posizione “derivata” del padre S-, che in questa sede insiste per la proroga della misura di protezione come se fosse un destinatario diretto di tale forma di tutela, giacché le condizioni di pericolo in cui verserebbe sono formalmente e sostanzialmente estranee al procedimento per cui è causa.
Sotto tale ultimo profillo, va rimarcato che il ricorrente S- ha già impugnato la mancata proroga della misura di protezione che lo riguardava direttamente e che questo Tribunale, con la citata sentenza n. S-, ha rigettato il ricorso, confermando, tra l’altro, la legittimità della capitalizzazione nella misura disposta con la delibera dell’S-, menzionata anche nel provvedimento ivi gravato.
Quanto all’effettiva corresponsione di detta capitalizzazione, rispetto alla quale il ricorrente lamenta l’inadempimento dell’Amministrazione senza tuttavia formulare una specifica azione di condanna, trattasi evidentemente di questione estranea al perimetro del presente giudizio da far valere, eventualmente, nelle opportune sedi giurisdizionali.
7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
8. Le spese processuali possono essere compensate in ragione dell’esito in rito della lite su una questione rilevata d’ufficio dal Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti e il destinatario del provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UD AN, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
EN LO, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN LO | UD AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.