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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/06/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente relatore dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 5178/23 R.G. ed iniziato con atto di citazione dd.
30/11/23 da
, con avv.ti A. BURZO e P. PIRONTI Parte_1
- attrice - contro
, contumace Controparte_1
- convenuto - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: dichiarazione paternità naturale, mantenimento.
Conclusioni dell'attrice: che l'Ill.mo Giudice voglia:
• dichiarare che il Sig. è il padre biologico del minore;
Controparte_1 RS
• per l'effetto porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del Controparte_1
minore con decorrenza dalla data di nascita. Persona_2
pagina 1 di 6 Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha citato in giudizio per sentir accertare che, a seguito di una Parte_1 Controparte_1
relazione intrattenuta con il convenuto, in data 22/08/2017 è nata la bambina di nome RS
, e quindi dichiarare che il predetto è il padre biologico della minore, nonché per l'effetto porre a
[...]
carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del minore Controparte_1 Persona_2
pari almeno ad euro 400 mensili, con decorrenza dalla data di nascita, con sentenza che faccia
[...]
luogo (per pronuncia costitutiva); con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese come per legge.
Nonostante la regolarità delle notificazioni, il Sig. è rimasto contumace. Controparte_1
Il Giudice delegato ha ammesso ed assunto prove testimoniali.
Infine, essendo la causa matura per la decisione in base alle risultanze già acquisite e in punto di diritto, senza necessità di ulteriori attività istruttorie, il Giudice ha assegnato i termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli atti conclusivi di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. e fissato nuova udienza per la rimessione della causa in decisione al Collegio.
Le domande attoree sono fondate e pertanto vanno accolte, per le ragioni e nei termini che di seguito si indicheranno.
In via preliminare, sussiste la giurisdizione del Giudice italiano, benché la minore interessata risieda con la madre all'estero, in Guinea Equatoriale, dove pure è nata.
In primo luogo, quanto all'azione di status, posto che il padre qui convenuto è cittadino italiano e risiede in Italia, vengono in rilievo gli artt. 3, e 9 della Legge 218/1995, nonché il successivo art. 37:
“In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio
è cittadino italiano o risiede in Italia”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite del 19 ottobre 2022 n. 30903, si è poi specificamente occupata del tema della giurisdizione riguardo agli obblighi di mantenimento del figlio che risieda abitualmente all'estero.
Nel caso esaminato, si trattava di figlio nato da una relazione sentimentale tra un cittadino italiano e una donna russa, che aveva poi scelto di fare rientro nel suo paese di origine;
oggetto di discussione era la determinazione delle modalità di contribuzione da parte del padre al mantenimento del figlio. La
S.C. ha riconosciuto la giurisdizione della Autorità giudiziaria italiana, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 218/95, secondo il quale “In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la
pagina 2 di 6 giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia”.
A tali controversie non si estende invece il criterio determinativo cogente della residenza abituale del minore, previsto dagli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201/03 e 3 del Regolamento CE n.
4/09, nonché dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, oggi sostituita dalla Convenzione del 19 ottobre 1996, resa esecutiva con la legge n. 101/15. Infatti, il Regolamento 4\2009, richiamato dall'art. 45 della L. 218//95, pur avendo specificatamente ad oggetto le obbligazioni alimentari scaturenti da rapporti familiari, non si occupa del riparto di giurisdizione tra autorità giudiziaria italiana e giudice straniero, ma si riferisce alla disciplina sostanziale, limitandosi ad individuare la legge applicabile alle predette obbligazioni;
in particolare, viene in riferimento l'articolo 15 del medesimo Reg. 4/09: “La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell'Aia del
2007») negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Deve pure escludersi l'applicabilità del regolamento CE n. 2201/2003, relativo alla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, come pure del regolamento CE 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, ma non anche per le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari. Tanto meno opera il regolamento UE 1215/12 circa competenza giurisdizionale,
l'esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale.
Quanto alla legge sostanziale applicabile, secondo il citato protocollo dell'Aia, in luogo e in deroga al criterio di collegamento generale della legge dello Stato di residenza abituale del creditore di alimenti di cui all'art. 3 (salva l'eventuale esistenza di un accordo specifico), l'articolo 4 stabilisce norme speciali a favore di talune categorie di creditori che sono considerate meritevoli di un livello di protezione particolarmente elevato, tra cui rientrano i figli nei confronti dei genitori;
il paragrafo 3 contiene l'eccezione più significativa al suindicato criterio generale, prevedendo l'applicabilità della stessa lex fori quando il creditore di alimenti (e solo il creditore di alimenti: CGE 20/9/18) presenti domanda per l'ottenimento di obbligazioni alimentari dinanzi l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore. Questa disposizione si ispira al principio del favor creditoris in quanto consente al creditore di alimenti di ottenere la decisione più rapidamente e a costi inferiori.
Ne deriva, nel caso in esame, che anche la legge applicabile sarà quella italiana.
Peraltro, anche in punto status, è noto che lo stato di figlio può essere determinato e regolato (ex art. 33 L. 218/95) dalla legge nazionale dello stesso figlio, ovvero - se più favorevole - dalla legge dello pagina 3 di 6 Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita;
la legge così individuata regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio;
qualora la legge così individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.
Tutto quanto sopra premesso ed evidenziato, la reclamata paternità in capo al Principe può dirsi dimostrata, alla luce sia dello stesso comportamento processuale ed extraprocessuale del convenuto, sia che delle prove testimoniali assunte.
In proposito, va invero ricordato che, in materia di accertamento della filiazione naturale, vige il principio della pressoché piena ed assoluta libertà di prova, né può parlarsi di una qualche gerarchia tra i mezzi previsti dall'ordinamento utilizzabili ai fini in questione (appare illuminante, al riguardo, Cass. civ. sez. I 12/12/05 n. 27392, secondo cui “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'ultimo comma dell'art. 269 c.c., introducendo una limitazione di carattere probatorio, per cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova sufficiente della paternità naturale, non rende indefettibile la dimostrazione della esistenza di tali rapporti, dovendo la predetta disposizione essere coordinata con quella del comma 2 dello stesso art. 269, per effetto del quale la prova della paternità e della maternità può essere data con qualsiasi mezzo”. Così, secondo v. Cass. civ. sez. I 22/08/06 n. 18224,
“l'inidoneità, sancita dall'ultimo comma dell'art. 269 c.c., della sola dichiarazione della madre e della sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento a costituire prova della paternità stessa, non è assimilabile al divieto assoluto di utilizzazione di simili dichiarazioni, non potendosi escludere, coerentemente con il disposto del comma 2 dell'art. 116 c.p.c. che il giudice possa utilizzarle, come argomento di prova, al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti medesime in corso di giudizio, coniugandone il contenuto con altri simili argomenti, così da fondare, sul risultato complessivamente ottenuto in tal guisa, il proprio legittimo convincimento”. V. anche, quanto alla ampia discrezionalità del giudice di merito e alla possibilità di ricorrere ad elementi di carattere indiziario, Cass. civ. 12166/05 e 2640/03, nonché Cass. 24/03/06 n. 6694, che ritiene desumibile la fondatezza della domanda anche esclusivamente dalla condotta processuale del preteso padre, “globalmente considerata e posta in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre”.
Va segnalata altresì Cass. civ. sez. I sent. 5116/03, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 269 c.c., in relazione all'art. 30 comma 4 Cost., proprio nell'ottica di una interpretazione della norma in termini di libertà probatoria).
pagina 4 di 6 Tutto ciò premesso, vengono in rilievo nel caso in esame le dichiarazioni - concordi ed univoche nell'attribuire al convenuto la paternità naturale su - rese tanto dalla madre e RS
odierna attrice quanto dai testimoni escussi e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Questi ultimi hanno invero confermato sia la pur breve relazione intercorsa tra attrice e
[...]
convenuto sia la conoscenza della gravidanza e della nascita che ne aveva avuto il Principe, il quale aveva anche per un certo tempo inviato dei soldi per la bambina, pur mai riconoscendola (la Tes_1 ha parlato di “€ 200 euro al mese, per circa 2 anni”).
Dall'altro verso, nulla ha contestato il circa gli assunti attorei, rimanendo contumace e del CP_1 tutto inerte sul piano difensivo (nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo).
Può ritenersi dunque raggiunto un quadro probatorio idoneo e sufficiente a confortare la domanda attorea di riconoscimento della paternità naturale.
Venendo quindi alle conseguenze economiche, si premette che la Corte di Cassazione, con la pronuncia dd. 30/07/10 n. 17914, ha chiarito in senso positivo la questione dell'ammissibilità della domanda di rimborso delle spese di mantenimento del figlio assunto naturale contestualmente a quella di accertamento della paternità o maternità naturale (nonostante il precedente, apparentemente contrario, orientamento, espresso ad es. da sent. 3/11/06 n. 23596, che parlava di azione non “utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale (atteso che soltanto per effetto della pronuncia si costituisce lo status di figlio naturale, sia pure con effetti retroagenti alla data della nascita)”; v. anche Cass. 2328/06, 15756/06,
7713/00). Sicché, anche la domanda oggi formulata sarebbe ammissibile, sotto il profilo dell'attualità ed esigibilità del credito azionato.
In punto fondatezza della domanda e quantificazione del dovuto, non può non richiamarsi in primis la nota inderogabilità dei doveri ex art. 147 c.c..
In proposito, appare congruo indicare l'importo mensile di € 200,00 quale contributo al mantenimento ordinario della figlia dovuto dal padre a decorrere dalla data della domanda, pari a quanto già di fatto corrisposto secondo le prove testimoniali assunte almeno per “circa 2 anni”, come si
è visto. Tale importo appare del resto consono sia ai bisogni della minore, sia alle capacità di contribuzione del Principe, viste anche le sue condizioni economiche di pensionato dell'Arma dei CC., affermate dalla ricorrente e non smentite.
Va aggiunto l'importo di € 60,00 mensili, quale quota determinata a forfait per il mantenimento straordinario.
pagina 5 di 6 Quanto al periodo pregresso (dalla data della nascita, 22/08/17, fino alla domanda), si osserva che, in verità, l'attrice ha sempre e solo chiesto “un assegno di mantenimento con decorrenza dalla data di nascita”, ovvero ha invocato un dovere di mantenimento sin da tale momento, senza però mai svolgere alcuna domanda di rimborso o regresso ex art. 1203 c.c.; domanda ontologicamente diversa e la quale soltanto sarebbe stata proponibile per il passato, trattandosi di prestazioni già in ipotesi effettuate.
Peraltro, è mancata una qualsivoglia allegazione o produzione documentale circa le eventuali spese sostenute. Pertanto, la pretesa attorea non può essere accolta sul punto.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 55/14 e D.M. 247/22, anche con riduzione ex art. 4 comma 1, stante la mancata resistenza.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che è il padre naturale di;
Controparte_1 RS accerta e pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia
[...]
, e quindi lo condanna a pagare alla madre , a decorrere dalla data della Per_1 Parte_1 domanda, gli importi di € 200,00 mensili per mantenimento ordinario ed € 60,00 mensili, quale quota forfettaria delle spese straordinarie, con l'annuale rivalutazione secondo gli indici ISTAT a partire dal gennaio 2026;
- condanna altresì il convenuto a rifondere le spese processuali dell'attrice, liquidate in € 4.600 per compensi, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge.
Trieste, 10/06/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente relatore dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 5178/23 R.G. ed iniziato con atto di citazione dd.
30/11/23 da
, con avv.ti A. BURZO e P. PIRONTI Parte_1
- attrice - contro
, contumace Controparte_1
- convenuto - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: dichiarazione paternità naturale, mantenimento.
Conclusioni dell'attrice: che l'Ill.mo Giudice voglia:
• dichiarare che il Sig. è il padre biologico del minore;
Controparte_1 RS
• per l'effetto porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del Controparte_1
minore con decorrenza dalla data di nascita. Persona_2
pagina 1 di 6 Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha citato in giudizio per sentir accertare che, a seguito di una Parte_1 Controparte_1
relazione intrattenuta con il convenuto, in data 22/08/2017 è nata la bambina di nome RS
, e quindi dichiarare che il predetto è il padre biologico della minore, nonché per l'effetto porre a
[...]
carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del minore Controparte_1 Persona_2
pari almeno ad euro 400 mensili, con decorrenza dalla data di nascita, con sentenza che faccia
[...]
luogo (per pronuncia costitutiva); con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese come per legge.
Nonostante la regolarità delle notificazioni, il Sig. è rimasto contumace. Controparte_1
Il Giudice delegato ha ammesso ed assunto prove testimoniali.
Infine, essendo la causa matura per la decisione in base alle risultanze già acquisite e in punto di diritto, senza necessità di ulteriori attività istruttorie, il Giudice ha assegnato i termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli atti conclusivi di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. e fissato nuova udienza per la rimessione della causa in decisione al Collegio.
Le domande attoree sono fondate e pertanto vanno accolte, per le ragioni e nei termini che di seguito si indicheranno.
In via preliminare, sussiste la giurisdizione del Giudice italiano, benché la minore interessata risieda con la madre all'estero, in Guinea Equatoriale, dove pure è nata.
In primo luogo, quanto all'azione di status, posto che il padre qui convenuto è cittadino italiano e risiede in Italia, vengono in rilievo gli artt. 3, e 9 della Legge 218/1995, nonché il successivo art. 37:
“In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio
è cittadino italiano o risiede in Italia”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite del 19 ottobre 2022 n. 30903, si è poi specificamente occupata del tema della giurisdizione riguardo agli obblighi di mantenimento del figlio che risieda abitualmente all'estero.
Nel caso esaminato, si trattava di figlio nato da una relazione sentimentale tra un cittadino italiano e una donna russa, che aveva poi scelto di fare rientro nel suo paese di origine;
oggetto di discussione era la determinazione delle modalità di contribuzione da parte del padre al mantenimento del figlio. La
S.C. ha riconosciuto la giurisdizione della Autorità giudiziaria italiana, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 218/95, secondo il quale “In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la
pagina 2 di 6 giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia”.
A tali controversie non si estende invece il criterio determinativo cogente della residenza abituale del minore, previsto dagli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201/03 e 3 del Regolamento CE n.
4/09, nonché dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, oggi sostituita dalla Convenzione del 19 ottobre 1996, resa esecutiva con la legge n. 101/15. Infatti, il Regolamento 4\2009, richiamato dall'art. 45 della L. 218//95, pur avendo specificatamente ad oggetto le obbligazioni alimentari scaturenti da rapporti familiari, non si occupa del riparto di giurisdizione tra autorità giudiziaria italiana e giudice straniero, ma si riferisce alla disciplina sostanziale, limitandosi ad individuare la legge applicabile alle predette obbligazioni;
in particolare, viene in riferimento l'articolo 15 del medesimo Reg. 4/09: “La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell'Aia del
2007») negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Deve pure escludersi l'applicabilità del regolamento CE n. 2201/2003, relativo alla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, come pure del regolamento CE 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, ma non anche per le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari. Tanto meno opera il regolamento UE 1215/12 circa competenza giurisdizionale,
l'esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale.
Quanto alla legge sostanziale applicabile, secondo il citato protocollo dell'Aia, in luogo e in deroga al criterio di collegamento generale della legge dello Stato di residenza abituale del creditore di alimenti di cui all'art. 3 (salva l'eventuale esistenza di un accordo specifico), l'articolo 4 stabilisce norme speciali a favore di talune categorie di creditori che sono considerate meritevoli di un livello di protezione particolarmente elevato, tra cui rientrano i figli nei confronti dei genitori;
il paragrafo 3 contiene l'eccezione più significativa al suindicato criterio generale, prevedendo l'applicabilità della stessa lex fori quando il creditore di alimenti (e solo il creditore di alimenti: CGE 20/9/18) presenti domanda per l'ottenimento di obbligazioni alimentari dinanzi l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore. Questa disposizione si ispira al principio del favor creditoris in quanto consente al creditore di alimenti di ottenere la decisione più rapidamente e a costi inferiori.
Ne deriva, nel caso in esame, che anche la legge applicabile sarà quella italiana.
Peraltro, anche in punto status, è noto che lo stato di figlio può essere determinato e regolato (ex art. 33 L. 218/95) dalla legge nazionale dello stesso figlio, ovvero - se più favorevole - dalla legge dello pagina 3 di 6 Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita;
la legge così individuata regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio;
qualora la legge così individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.
Tutto quanto sopra premesso ed evidenziato, la reclamata paternità in capo al Principe può dirsi dimostrata, alla luce sia dello stesso comportamento processuale ed extraprocessuale del convenuto, sia che delle prove testimoniali assunte.
In proposito, va invero ricordato che, in materia di accertamento della filiazione naturale, vige il principio della pressoché piena ed assoluta libertà di prova, né può parlarsi di una qualche gerarchia tra i mezzi previsti dall'ordinamento utilizzabili ai fini in questione (appare illuminante, al riguardo, Cass. civ. sez. I 12/12/05 n. 27392, secondo cui “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'ultimo comma dell'art. 269 c.c., introducendo una limitazione di carattere probatorio, per cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova sufficiente della paternità naturale, non rende indefettibile la dimostrazione della esistenza di tali rapporti, dovendo la predetta disposizione essere coordinata con quella del comma 2 dello stesso art. 269, per effetto del quale la prova della paternità e della maternità può essere data con qualsiasi mezzo”. Così, secondo v. Cass. civ. sez. I 22/08/06 n. 18224,
“l'inidoneità, sancita dall'ultimo comma dell'art. 269 c.c., della sola dichiarazione della madre e della sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento a costituire prova della paternità stessa, non è assimilabile al divieto assoluto di utilizzazione di simili dichiarazioni, non potendosi escludere, coerentemente con il disposto del comma 2 dell'art. 116 c.p.c. che il giudice possa utilizzarle, come argomento di prova, al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti medesime in corso di giudizio, coniugandone il contenuto con altri simili argomenti, così da fondare, sul risultato complessivamente ottenuto in tal guisa, il proprio legittimo convincimento”. V. anche, quanto alla ampia discrezionalità del giudice di merito e alla possibilità di ricorrere ad elementi di carattere indiziario, Cass. civ. 12166/05 e 2640/03, nonché Cass. 24/03/06 n. 6694, che ritiene desumibile la fondatezza della domanda anche esclusivamente dalla condotta processuale del preteso padre, “globalmente considerata e posta in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre”.
Va segnalata altresì Cass. civ. sez. I sent. 5116/03, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 269 c.c., in relazione all'art. 30 comma 4 Cost., proprio nell'ottica di una interpretazione della norma in termini di libertà probatoria).
pagina 4 di 6 Tutto ciò premesso, vengono in rilievo nel caso in esame le dichiarazioni - concordi ed univoche nell'attribuire al convenuto la paternità naturale su - rese tanto dalla madre e RS
odierna attrice quanto dai testimoni escussi e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Questi ultimi hanno invero confermato sia la pur breve relazione intercorsa tra attrice e
[...]
convenuto sia la conoscenza della gravidanza e della nascita che ne aveva avuto il Principe, il quale aveva anche per un certo tempo inviato dei soldi per la bambina, pur mai riconoscendola (la Tes_1 ha parlato di “€ 200 euro al mese, per circa 2 anni”).
Dall'altro verso, nulla ha contestato il circa gli assunti attorei, rimanendo contumace e del CP_1 tutto inerte sul piano difensivo (nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo).
Può ritenersi dunque raggiunto un quadro probatorio idoneo e sufficiente a confortare la domanda attorea di riconoscimento della paternità naturale.
Venendo quindi alle conseguenze economiche, si premette che la Corte di Cassazione, con la pronuncia dd. 30/07/10 n. 17914, ha chiarito in senso positivo la questione dell'ammissibilità della domanda di rimborso delle spese di mantenimento del figlio assunto naturale contestualmente a quella di accertamento della paternità o maternità naturale (nonostante il precedente, apparentemente contrario, orientamento, espresso ad es. da sent. 3/11/06 n. 23596, che parlava di azione non “utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale (atteso che soltanto per effetto della pronuncia si costituisce lo status di figlio naturale, sia pure con effetti retroagenti alla data della nascita)”; v. anche Cass. 2328/06, 15756/06,
7713/00). Sicché, anche la domanda oggi formulata sarebbe ammissibile, sotto il profilo dell'attualità ed esigibilità del credito azionato.
In punto fondatezza della domanda e quantificazione del dovuto, non può non richiamarsi in primis la nota inderogabilità dei doveri ex art. 147 c.c..
In proposito, appare congruo indicare l'importo mensile di € 200,00 quale contributo al mantenimento ordinario della figlia dovuto dal padre a decorrere dalla data della domanda, pari a quanto già di fatto corrisposto secondo le prove testimoniali assunte almeno per “circa 2 anni”, come si
è visto. Tale importo appare del resto consono sia ai bisogni della minore, sia alle capacità di contribuzione del Principe, viste anche le sue condizioni economiche di pensionato dell'Arma dei CC., affermate dalla ricorrente e non smentite.
Va aggiunto l'importo di € 60,00 mensili, quale quota determinata a forfait per il mantenimento straordinario.
pagina 5 di 6 Quanto al periodo pregresso (dalla data della nascita, 22/08/17, fino alla domanda), si osserva che, in verità, l'attrice ha sempre e solo chiesto “un assegno di mantenimento con decorrenza dalla data di nascita”, ovvero ha invocato un dovere di mantenimento sin da tale momento, senza però mai svolgere alcuna domanda di rimborso o regresso ex art. 1203 c.c.; domanda ontologicamente diversa e la quale soltanto sarebbe stata proponibile per il passato, trattandosi di prestazioni già in ipotesi effettuate.
Peraltro, è mancata una qualsivoglia allegazione o produzione documentale circa le eventuali spese sostenute. Pertanto, la pretesa attorea non può essere accolta sul punto.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 55/14 e D.M. 247/22, anche con riduzione ex art. 4 comma 1, stante la mancata resistenza.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che è il padre naturale di;
Controparte_1 RS accerta e pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia
[...]
, e quindi lo condanna a pagare alla madre , a decorrere dalla data della Per_1 Parte_1 domanda, gli importi di € 200,00 mensili per mantenimento ordinario ed € 60,00 mensili, quale quota forfettaria delle spese straordinarie, con l'annuale rivalutazione secondo gli indici ISTAT a partire dal gennaio 2026;
- condanna altresì il convenuto a rifondere le spese processuali dell'attrice, liquidate in € 4.600 per compensi, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge.
Trieste, 10/06/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 6 di 6