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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 3773/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato a [...], l'[...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Roberto Majorini, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 4 febbraio 2025
*****
1 1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 22 marzo 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Prot.04/2024 CAT. A. 12/IMM./SEZ. IV-
L.P.”, emesso il 19 febbraio 2024 e notificato in data 21 marzo 2024, con cui il
Questore di Agrigento - sulla base del parere negativo espresso in data 3 gennaio
2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Agrigento - ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 28 luglio 2023.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19, comma 1 e 1.1, del D. Lgs. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in
Italia.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita e con provvedimento del 3 ottobre
2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Ciò premesso, ai fini di una migliore intelligenza delle questioni sottoposte alla cognizione di questo Tribunale, occorre preliminarmente ricostruire l'iter che ha condotto al diniego impugnato.
È, al riguardo, pacifico: che il ricorrente sia giunto irregolarmente in Italia nel 2013; che con provvedimento del 24 aprile 2014 la Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della protezione Internazionale di Agrigento ha rigettato la sua istanza di riconoscimento della Protezione internazionale;
che il suddetto rigetto è stato confermato, a seguito delle relative impugnazioni proposte, sia dal Tribunale di
Palermo con provvedimento del 9 maggio 2017 che poi della Corte d'Appello di
Palermo con provvedimento del 4 novembre 2020; che con provvedimento del 16
2 gennaio 2021 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Agrigento ha dichiarato inammissibile la domanda reiterata proposta dal ricorrente;
che il ricorso avverso il suddetto provvedimento è stato rigettato dal Tribunale di Palermo con decreto del 24 febbraio 2023; che in data 28 luglio 2023 il ricorrente ha presentato un'istanza finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
che la competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento in data 3 gennaio
2024 ha espresso parere negativo circa l'attuale sussistenza dei requisiti che determinano il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs.
286/98; che con il provvedimento impugnato la di Agrigento ha rigettato la CP_2
suindicata richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti (Cfr. parere della Commissione territoriale e decreto del Questore di Agrigento allegati al ricorso).
3. Venendo al merito, il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Nel caso di specie, invero, i presupposti per il riconoscimento della chiesta protezione speciale devono ritenersi insussistenti, non ricorrendo i rischi di cui al citato art. 19, comma 1 e 1.1. del d.lgs. 286/98 richiamato dall'art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08.
Non si ritiene, in particolare, ravvisabile – alla luce di quanto allegato e documentato dal ricorrente - alcun fondato motivo di ritenere che in caso di rimpatrio lo stesso rischi, in virtù della propria situazione individuale, di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o a persecuzione per uno dei motivi normativamente indicati.
Quanto alla situazione esistente in Nigeria – fermo restando che eventuali condizioni di violenza indiscriminata rilevano ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, forma di protezione diversa da quella riconoscibile nel presente giudizio dalle più recenti informazioni raccolte (v. Rapporto sulla situazione dei diritti umani nel 2022 di Amnesty International, 27 marzo 2023; Rapporto annuale sui diritti umani nel 2022 del Dipartimento di Stato USA, 20 marzo 2023;
Rapporto annuale sulla situazione dei diritti umani nel 2023 di Human Rights Watch,
3 11 gennaio 2024; reperibili tutti sul sito www.ecoi.it) risulta che in Nigeria una situazione di grave insicurezza è presente, a causa dell'attività terroristica imputabile all'organizzazione denominata “Boko Haram”, negli Stati del Nord Est del Paese, zona diversa da quella di provenienza del ricorrente ( , come si evince dalla Per_1
documentazione in atti).
Né l'allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare del ricorrente alla luce di quanto previsto dall'art 8 CEDU.
Il ricorrente, invero, sebbene sia in Italia da più di 10 anni (essendo giunto in Italia nel 2013) non ha fornito idonea prova della sua effettiva integrazione economico- sociale tramite lo svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il sostentamento o di altra circostanza idonea a dimostrare la sua integrazione sociale, non essendo a tal fine sufficiente – in così tanti anni di permanenza in Italia – la sola attività documentata nel corso del giudizio.
Lo stesso, invero, ha documentato di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di in forza di un contratto a tempo determinato Controparte_3
dall'8 febbraio 2023 al 30 giugno 2023 in qualità di lavapiatti e di avere poi stipulato di un contratto di lavoro alle dipendenze della Tyche S.r.l. -S, in qualità di cameriere di sala, per il solo periodo compreso tra il 2 agosto 2023 e il 30 settembre 2023, rapporto del cui effettivo svolgimento, peraltro, non è stata neppure fornita prova tramite produzione delle relative alcuna busta paga.
Nessuna altra attività - lavorativa, formativa o di studio - risulta documentata nel corso di più di 10 anni di permanenza in Italia.
Né il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
Non è ravvisabile, infine, alcuna particolare attuale vulnerabilità del ricorrente, tenuto conto della età e dell'assenza di eventuali documentate gravi condizioni psico-fisiche tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio o documentate fragilità connesse ad eventuali passate esperienze traumatiche.
4 Le considerazioni suesposte, pertanto, escludono che si proceda all'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale, con conseguente rigetto del ricorso.
4. Nulla va disposto in tema di spese tra le parti stante l'assenza di difese dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso il 21 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 3773/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato a [...], l'[...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Roberto Majorini, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 4 febbraio 2025
*****
1 1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 22 marzo 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Prot.04/2024 CAT. A. 12/IMM./SEZ. IV-
L.P.”, emesso il 19 febbraio 2024 e notificato in data 21 marzo 2024, con cui il
Questore di Agrigento - sulla base del parere negativo espresso in data 3 gennaio
2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Agrigento - ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 28 luglio 2023.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19, comma 1 e 1.1, del D. Lgs. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in
Italia.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita e con provvedimento del 3 ottobre
2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
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2. Ciò premesso, ai fini di una migliore intelligenza delle questioni sottoposte alla cognizione di questo Tribunale, occorre preliminarmente ricostruire l'iter che ha condotto al diniego impugnato.
È, al riguardo, pacifico: che il ricorrente sia giunto irregolarmente in Italia nel 2013; che con provvedimento del 24 aprile 2014 la Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della protezione Internazionale di Agrigento ha rigettato la sua istanza di riconoscimento della Protezione internazionale;
che il suddetto rigetto è stato confermato, a seguito delle relative impugnazioni proposte, sia dal Tribunale di
Palermo con provvedimento del 9 maggio 2017 che poi della Corte d'Appello di
Palermo con provvedimento del 4 novembre 2020; che con provvedimento del 16
2 gennaio 2021 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Agrigento ha dichiarato inammissibile la domanda reiterata proposta dal ricorrente;
che il ricorso avverso il suddetto provvedimento è stato rigettato dal Tribunale di Palermo con decreto del 24 febbraio 2023; che in data 28 luglio 2023 il ricorrente ha presentato un'istanza finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
che la competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento in data 3 gennaio
2024 ha espresso parere negativo circa l'attuale sussistenza dei requisiti che determinano il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs.
286/98; che con il provvedimento impugnato la di Agrigento ha rigettato la CP_2
suindicata richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti (Cfr. parere della Commissione territoriale e decreto del Questore di Agrigento allegati al ricorso).
3. Venendo al merito, il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Nel caso di specie, invero, i presupposti per il riconoscimento della chiesta protezione speciale devono ritenersi insussistenti, non ricorrendo i rischi di cui al citato art. 19, comma 1 e 1.1. del d.lgs. 286/98 richiamato dall'art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08.
Non si ritiene, in particolare, ravvisabile – alla luce di quanto allegato e documentato dal ricorrente - alcun fondato motivo di ritenere che in caso di rimpatrio lo stesso rischi, in virtù della propria situazione individuale, di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o a persecuzione per uno dei motivi normativamente indicati.
Quanto alla situazione esistente in Nigeria – fermo restando che eventuali condizioni di violenza indiscriminata rilevano ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, forma di protezione diversa da quella riconoscibile nel presente giudizio dalle più recenti informazioni raccolte (v. Rapporto sulla situazione dei diritti umani nel 2022 di Amnesty International, 27 marzo 2023; Rapporto annuale sui diritti umani nel 2022 del Dipartimento di Stato USA, 20 marzo 2023;
Rapporto annuale sulla situazione dei diritti umani nel 2023 di Human Rights Watch,
3 11 gennaio 2024; reperibili tutti sul sito www.ecoi.it) risulta che in Nigeria una situazione di grave insicurezza è presente, a causa dell'attività terroristica imputabile all'organizzazione denominata “Boko Haram”, negli Stati del Nord Est del Paese, zona diversa da quella di provenienza del ricorrente ( , come si evince dalla Per_1
documentazione in atti).
Né l'allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare del ricorrente alla luce di quanto previsto dall'art 8 CEDU.
Il ricorrente, invero, sebbene sia in Italia da più di 10 anni (essendo giunto in Italia nel 2013) non ha fornito idonea prova della sua effettiva integrazione economico- sociale tramite lo svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il sostentamento o di altra circostanza idonea a dimostrare la sua integrazione sociale, non essendo a tal fine sufficiente – in così tanti anni di permanenza in Italia – la sola attività documentata nel corso del giudizio.
Lo stesso, invero, ha documentato di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di in forza di un contratto a tempo determinato Controparte_3
dall'8 febbraio 2023 al 30 giugno 2023 in qualità di lavapiatti e di avere poi stipulato di un contratto di lavoro alle dipendenze della Tyche S.r.l. -S, in qualità di cameriere di sala, per il solo periodo compreso tra il 2 agosto 2023 e il 30 settembre 2023, rapporto del cui effettivo svolgimento, peraltro, non è stata neppure fornita prova tramite produzione delle relative alcuna busta paga.
Nessuna altra attività - lavorativa, formativa o di studio - risulta documentata nel corso di più di 10 anni di permanenza in Italia.
Né il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
Non è ravvisabile, infine, alcuna particolare attuale vulnerabilità del ricorrente, tenuto conto della età e dell'assenza di eventuali documentate gravi condizioni psico-fisiche tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio o documentate fragilità connesse ad eventuali passate esperienze traumatiche.
4 Le considerazioni suesposte, pertanto, escludono che si proceda all'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale, con conseguente rigetto del ricorso.
4. Nulla va disposto in tema di spese tra le parti stante l'assenza di difese dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso il 21 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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