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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/04/2024, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 06.03.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 2290/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Sfravara, C.F. presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliato in Messina, Viale Cadorna, 32, (fax 090/ 6011531; PEC:
, giusta procura in atti Email_1
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona
[...] dell'Assessore pro tempore (C.F. rappresentato e difeso dal dott. Giovanni P.IVA_1
Dell'Acqua, giusta delega del Dirigente Generale pro tempore del suindicato
[...]
(C.F. ) e domiciliato Controparte_2 C.F._3
presso il Servizio per il Territorio di Messina con sede in Viale San Martino n.62 – 98122 Messina
(PEC dipartimento.azienda. egione.sicilia.it); Email_2
Resistente
CONTRO , in persona del Presidente, legale rappresentante pro - Controparte_3
tempore, con sede in Roma, C.F.: , P. IVA n. rappresentato e difeso, per P.IVA_2 P.IVA_3 procura generale alle liti per atto del Notaio dott. di Roma, del 23.01.2023, n. Persona_1
Repertorio 37590, raccolta 7131, dall'avv. Oliviero Atzeni, C.F. ed C.F._4 elettivamente domiciliato, con il suo procuratore, in Messina via Armeria, 1, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto
Resistente
OGGETTO: Retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 06.07.2023, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_1
Org_
e l' deducendo di essere inserito nelle graduatorie ex
[...] CP_4
16/96 e di aver prestato attività lavorativa in favore dell'Amministrazione resistente come operaio a
[...]
tempo determinato (OT), con la qualifica di bracciante agricolo qualificato.
Lamentava l'illegittima disparità di trattamento tra OT e OTI (Operai a tempo Indeterminato) determinata dagli artt. 11 CIRL 2001 e 4 CIRL 2017, nella parte in cui prevedono soltanto a favore degli
OTI la corresponsione di un'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI, pari a 4 euro per ogni anno di servizio maturato e fino a un massimo di 16 anni. E ciò, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva
1999/70/CE del 28 giugno 1999, ripreso dall'art. 25 d.lgs. n. 81/2015.
Rilevava, dunque, di avere svolto sempre la medesima attività lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI) di pari qualifica.
Sosteneva di avere raggiunto nel 2018 i cinque anni di servizio, previsti dal CIRL come limite per maturare l'indennità professionale, pari a 20 euro mensili, e di aver lavorato, dal 2018 e fino alla data di deposito del ricorso, per complessivi 8 anni.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del suo diritto al riconoscimento della corrispondente indennità professionale mensile e, conseguentemente, la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in proprio favore della somma di 780,00 euro (64 euro per 10), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino all'effettivo soddisfo, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale.
Deduceva che, dalle buste paga, emergeva che il aveva prestato attività lavorativa: nel 2018 Pt_1 per sei mesi maturando la somma di 120,00 euro (6x20), nel 2019 per cinque mesi maturando la somma di euro 120,00 (5x24), nel 2020 per sei mesi maturando la somma di euro 168,00 (6x28), nel 2021 per sei mesi maturando la somma di euro 192,00 (6x32) e nel 2022 per cinque mesi maturando la somma di euro 180,00 (5x36). L Controparte_1
, si costituiva in giudizio con memoria del 16.11.2023 e, in via
[...]
preliminare chiedeva la riunione, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, del presente giudizio con altri analoghi già pendenti.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza delle avverse rivendicazioni, rilevando che il differente trattamento retributivo riconosciuto agli OT rispetto ai OTI sarebbe legato, oltre che al numero di giornate lavorative svolte, alle mansioni assegnate ai primi in ragione della frazione di anno solare nella quale prestano la propria opera a favore dell'Amministrazione regionale. Inoltre, andrebbe considerato che gli OT svolgono attività volte a fronteggiare esigenze che ricorrono ogni anno, per periodi di tempo limitati, per soddisfare le quali l'Amministrazione attinge ai contingenti disciplinati dalla legge.
Contestava, inoltre, il conteggio operato dal ricorrente, ritenendolo errato, in rapporto alle giornate lavorate per ogni mese.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 17.11.2023, prendendo atto della domanda CP_4 avanzata da parte ricorrente, e riservandosi, all'esito del giudizio, di agire per il recupero della contribuzione, ove dovuta e non prescritta.
Indi, ritenuta la natura documentale della controversia, all'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
ha dichiarato di essere inserito nelle graduatorie ex 16/96, e di aver Parte_1 Org_1
prestato per molti anni attività lavorativa in favore dell' Organizzazione_2
come operaio a tempo determinato (OT), assolvendo alle
[...]
medesime mansioni disimpegnate dagli operai a tempo indeterminato (OTI) di pari qualifica.
Cont Lamentava, dunque, l'illegittima disparità di trattamento tra OT e determinata dagli artt. 11 Cont CIRL 2001 e 4 CIRL 2017 nella parte in cui prevedono solo in favore degli a corresponsione di un'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI, pari a £ 7.500
(successivamente 4 euro) per ogni anno di servizio maturato, crescente fino a un massimo di 16 anni, così da arrivare ad un importo mensile di € 64.
Tanto premesso, risulta pacifica, incontestata e documentalmente provata attraverso l'attestato e le buste paga in atti, la circostanza che il ricorrente abbia lavorato per 8 anni alle dipendenze della
, in Organizzazione_3
virtù di rapporti di lavoro a termine dal 2012 sino al 2023, con la qualifica di bracciante agricolo qualificato. È, altresì, pacifico che è stato assunto, con carattere di stagionalità, sulla base dell'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter dell'allegato Testo coordinato della l.r. n. 16/1996 (G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17) alle LL.RR. nn. 13/1999 e 14/2006, svolgendo le predette mansioni per n. 89 giornate annuali per il 2012; 101 giornate annuali per il 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023; 98
giornate annuali per il 2014; 84 giornate annuali per il 2021.
Occorre dunque rammentare che il rapporto di lavoro a termine contratto dal ricorrente è stato svolto nell'ambito del Servizio Forestale della , la cui attività è diretta alla sistemazione Controparte_1 idraulica e forestale del territorio ed è riconducibile nell'alveo dell'art. 2135 c.c., quale attività agricola diretta alla conservazione e alla massima utilizzazione del patrimonio forestale dell'ente regionale.
Ciò detto, non si ignora che parte della giurisprudenza abbia ritenuto che il rapporto degli operai forestali assunti dal servizio forestale regionale, ancorché assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, debba essere inquadrato nell'ambito del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione, in considerazione della natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro e dall'inerenza del rapporto di lavoro degli operatori forestali ai fini istituzionali dell'Ente.
Date tali premesse, la natura pubblica del rapporto di lavoro del personale determinerebbe l'applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. 165/2001.
Sicché, dovendosi escludere la natura di imprenditori agricoli degli enti pubblici economici e non, ne deriverebbe l'inapplicabilità al caso di specie della deroga al regime del D.Lgs. 368/2001, prevista dall'art. 10 del medesimo corpo normativo.
Tuttavia, tale impostazione non appare condivisibile.
Infatti, pur riconoscendosi che il rapporto è stipulato tra il lavoratore ed un ente pubblico non economico, deve pure assumersi che si tratta pur sempre di un rapporto di lavoro di pubblico impiego di natura privatistica, agendo l'amministrazione come un datore di lavoro privato.
Ciò posto, al rapporto in questione risulta certamente applicabile la disciplina di cui al D.lgs. n.
368/2001, ma non si vedono ragioni per escludere l'applicabilità anche della disciplina derogatoria prevista dall'art. 10. Infatti, l'anzidetta disposizione, in coerenza con la richiamata normativa sulla peculiarità del settore del lavoro agricolo e sulle esigenze dell'organizzazione del lavoro, prevede che
“Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375”.
Dunque, posto che anche nel caso di specie l'ente pubblico non economico instaura con l'operaio a tempo determinato un rapporto di natura privatistica, non vi sono ragioni per ritenere che esso non sia qualificabile quale “datore di lavoro dell'agricoltura”, i cui rapporti con gli operai a tempo determinato sono esclusi dalla disciplina del decreto legislativo in questione.
E, del resto, tenuto conto del fatto che non vi sono elementi per ritenere che le caratteristiche dell'attività di natura agricola in senso lato esercitata dal datore di lavoro pubblico differisca da quella esercitata dal datore di lavoro privato, non vi sono nemmeno ragioni di ordine logico per giustificare una siffatta disparità di regime giuridico per i rapporti di lavoro intrattenuti con gli operai a tempo determinato.
Va peraltro ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che rilevi l'assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato.
Ciò posto, va altresì specificato che entrambe le categorie di rapporto di lavoro (a tempo determinato e indeterminato) sono disciplinate dalla L.R. n. 16/1996, rispettivamente agli artt. 46, 47 e 56.
Ai sensi dell'art. 46, L. r. n. 16/96 Formazione dei contingenti “1. Ferma restando l'articolazione in distretti forestali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale giugno 1989, n. 11,
per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta,
l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, dell'opera: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per
centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.”
Ed ancora ai sensi dell'art. Art. 48 della predetta Legge, Contingenti operai con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative: “
1. Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di cento cinquantuno giornate lavorative è formato dal personale già inserito nella suddetta fascia.
Conseguono altresì l'inserimento nella suddetta fascia gli operai già iscritti nella fascia di centouno
giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità di iscrizione in
tale fascia e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici.
2. Al
completamento del contingente distrettuale, si provvede con gli operai già iscritti nella fascia di
garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo la graduatoria distrettuale formata con gli stessi
criteri del comma 1. 3. L'appartenenza al contingente di cui al comma 1 è incompatibile con l'iscrizione
negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.
4. Il contingente distrettuale della fascia occupazionale di centouno giornate lavorative è
formato dai lavoratori forestali già inseriti nella predetta fascia e, a completamento del contingente,
con gli operai iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una
graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1. 5. Esauriti gli operai appartenenti
alla fascia delle cinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente con
operai fuori fascia e inclusi nella graduatoria unica di cui all'articolo 49.”
Ed ancora, l'art. 56 della Legge Regionale n. 16/1996 indica il contingente di operai di cui l'Amministrazione si avvale, in ciascun distretto, per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo. La successiva L.R. n. 14/2006, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha poi istituito, con art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, nel quale, sono iscritti gli operatori che “sono già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative […] alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005”. E sono stati unificati con L.R. n.
5/2014 sia i lavoratori impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che tutti gli altri lavoratori già
inseriti nel suddetto elenco e addetti ad attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività
connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, difesa della vegetazione dagli incendi e tutte le attività a queste collaterali.
Dunque, è evidente che gli operai a tempo determinato sono adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, svolgendo mansioni qualitativamente uguali a quelle svolte dagli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale.
Peraltro, tali lavoratori sono soggetti alla medesima disciplina legislativa e contrattuale, come si evince dal combinato disposto degli artt. 45 ter e 49 l. n.16/1996, nonché dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Org_3
da ultimo Cass. n. 31386/2019) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale
(v. così Corte di Appello Catania n. 150/2020).
Ugualmente, le declaratorie contenute nel CCNL agli artt.35 e 49 CCNL 2006, non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea o meno del rapporto, a conferma che le mansioni espletate dal personale forestale dipendono esclusivamente dal livello posseduto, ma non anche dalla temporaneità o meno del contratto di lavoro.
Ciò posto, parte ricorrente rivendica il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni, come riconosciuta agli OTI dall'art. 11 accordo integrativo regionale, il quale operando una differenziazione tra operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato prevedeva che : “La retribuzione
spettante ai lavoratori forestali viene così determinata: Per gli OTI a) dal salario nazionale stabilito
dal CCNL del 01/01/98-31/12/2001; b) Dal salario integrativo che, in considerazione del tasso di
inflazione annuo, viene individuato, a far data dal 1 marzo 2000, nella misura dell' 1,7% di incremento
mensile sul minimo nazionale conglobato. c) Dalla indennità professionale da corrispondersi
mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato
e sino ad un massimo di 16 anni. … Per gli OT : a) dal salario nazionale nella misura stabilita dal
CCNL del 01/01/1998 - 31/12/2001; b) Dal salario integrativo, che in considerazione del tasso di
inflazione annuo, viene individuato, a far data dal 1 marzo 2000, nella misura del 1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato.” Occorre altresì evidenziare che interpretando la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE, con univoco orientamento (sent. 22.12.2010, C 444/09 riuniti 456/09, sent. 13.9.2007, C-307/05), ha affermato che la clausola 4 al punto 1 è sufficientemente precisa e incondizionata, tanto da poter essere invocata ed applicabile anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico, per il riconoscimento dei benefici economici connessi alla maturazione dell'anzianità di servizio.
Orbene, stante la portata generale del suddetto principio, la ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento non può concretizzarsi in una norma o nell'organizzazione del servizio, ma deve integrare un'oggettiva e proporzionale differenza del rapporto di lavoro o della prestazione, che esula dalla mera temporaneità del rapporto contrattuale.
A fronte di ciò, rimane priva di riscontro la tesi secondo cui le funzioni degli operai a tempo determinato sarebbero differenti da quelle degli operai a tempo indeterminato, atteso che tale allegazione è rimasta priva di riscontro probatorio e che, in ogni caso, non si rinviene alcuna norma in cui ai lavoratori a tempo determinato è richiesta una prestazione lavorativa qualitativamente diversa rispetto a quella esigibile dal personale a tempo indeterminato.
Inoltre, deve rilevarsi che il c.d. terzo elemento, previsto e riconosciuto per i lavoratori a tempo determinato, non può ritenersi compensativo della mancata corresponsione dei miglioramenti economici relativi all'anzianità di servizio, ma piuttosto di altri emolumenti retributivi, come tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie.
In ragione di quanto esposto, si ritiene di dover riconoscere il diritto del ricorrente a percepire l'indennità professionale legata alla anzianità di servizio per ogni anno maturato.
In ordine al quantum debeatur, va altresì rilevato che la contrattazione fa esclusivo riferimento alle mensilità lavorate per ogni anno di permanenza nelle graduatorie di riferimento e non anche alle giornate di servizio effettivo.
L'art. 11, CIRL 2001, indica, per gli OTI, quale parte della retribuzione una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £ 7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni” e analoga disposizione è contenuta nel CIRL
2017 all'art. 4, ove “ai lavoratori L.T.I. spetta una indennità professionale, pari a 4 euro mensili per
ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I., sino a un massimo di
16 anni”. CP_ Appaiono, dunque, infondati i rilievi mossi dall' resistente, atteso che la base di calcolo, individuata appunto negli anni di permanenza nelle graduatorie di appartenenza, è peraltro quella utilizzata dall'ente stesso per gli OTI, come emerge dalle buste paga e riferibili a OTI versate in atti, ai quali l'indennità è stata corrisposta indipendentemente dal numero delle giornate effettive di lavoro.
Ai fini del calcolo di tali incrementi retributivi va, pertanto, tenuto conto dei medesimi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale. Sicché “l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni”, conteggiando a tal fine anche le annualità prescritte, trattandosi di anzianità, insuscettibile di prescrizione (cfr. Corte d'Appello di Catania cit.).
In definitiva, rilevato che nel caso di specie l'anzianità di servizio di parte ricorrente, in forza di ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato sin dal 2012, risulta documentata dall'attestato di servizio e dai cedolini stipendiali in atti, va riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità professionale nella misura contrattualmente prevista a far data dal 2018, anno in cui ha maturato l'anzianità minima per il riconoscimento dell'indennità in oggetto, inizialmente prevista nella misura di 4 euro per ogni anno di servizio, da corrispondersi mensilmente.
Conseguentemente, detta indennità sarà pari a 20 euro mensili per il 2018 (4 euro x 5 anni) e cosi progressivamente per gli anni successivi. E precisamente, 24 euro mensili per il 2019 (4 euro x 6 anni);
28 euro mensili per il 2020 (4 euro x 7 anni); 32 euro mensili per il 2021 (4 euro x 8 anni); 32 euro mensili per il 2022 (4 euro per 8 anni).
Tenuto conto che la domanda di parte ricorrente è stata limitata, ai sensi dell'art. 2948 c.c. all'ultimo quinquennio antecedente il deposito del ricorso, va riconosciuto il suo diritto alla corresponsione dell'indennità professionale per 1 mensilità lavorate per il 2018, per 5 mensilità per il 2019, per 6 mensilità per il 2020, per 6 mensilità per il 2020 e per 5 mensilità per il 2022, come documentato dalle buste paga in atti.
Ne deriva che l'Assessorato va condannato a corrispondere la somma complessiva di 680,00 euro
(calcolata, in misura pari a euro 20,00 per il 2018, a euro 120,00 per il 2019 (5x 24,00), a euro 168,00 per il 2020 (6x28,00), a euro 192,00 per il 2021 (5x32,00) e a euro 180,00 per il 2022 (5x36,00), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020), nonché al versamento in favore dell' dei contributi previdenziali e assistenziali su tale maggior CP_4
imponibile, con la medesima decorrenza, con gli accessori e le sanzioni di legge.
Tenuto conto della soccombenza, in considerazione del valore della controversia e della complessità delle questioni, le spese di lite si liquidano, ex DM. n. 174/22, come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando, sulle domande proposte da
, così provvede: Parte_1
- Dichiara il diritto di , a percepire l'indennità professionale dell'indennità Parte_1 professionale di cui all'art. 11 del CIRL 2001 e art. 4 CIRL 2017, nella misura contrattualmente prevista a far data dal 2018, anno in cui ha maturato l'anzianità minima per il riconoscimento dell'indennità in oggetto, inizialmente prevista nella misura di 4 euro per ogni anno di servizio, da corrispondersi mensilmente;
- Condanna l' Organizzazione_2
a corrispondere a parte ricorrente, a tale titolo, la somma complessiva di € 680,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, per le mensilità effettivamente lavorate, nonché a versare all' la CP_4 contribuzione previdenziale dovuta su tale maggior imponibile con la medesima decorrenza, con gli accessori di legge;
- Condanna l' Organizzazione_2 al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che si liquidano in € 460,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e in € 460,00, oltre spese generali e accessori di legge, in favore dell' . CP_4
Patti, 22.4.2024
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata