Articolo 27 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 26Articolo 28
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29 luglio 1945
Art. 27. (Revoca delle sanzioni disciplinari) .


La revoca delle sanzioni disciplinari, quando e' ammessa, e' richiesta al giudice che le ha inflitte, il quale provvede con ordinanza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e, quando lo si ritenga necessario, l'interessato.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945