Art. 27. (Revoca delle sanzioni disciplinari) .
La revoca delle sanzioni disciplinari, quando e' ammessa, e' richiesta al giudice che le ha inflitte, il quale provvede con ordinanza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e, quando lo si ritenga necessario, l'interessato.
La revoca delle sanzioni disciplinari, quando e' ammessa, e' richiesta al giudice che le ha inflitte, il quale provvede con ordinanza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e, quando lo si ritenga necessario, l'interessato.