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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/11/2025, n. 2938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2938 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanna Ferrero Presidente dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Varesina, n. 1, Milano, presso lo studio dell'avv. Rocco Condello che lo rappresenta e difende come da delega in atti
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Via SA Gregorio n. 53, Milano, presso lo studio dell'avv. Patrizia Cicero, che la rappresenta e difende come da delega in atti
- APPELLATA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano dott.ssa
NE Occhiuto, n. 4693/2024 N.3726/2024, depositata il 03.05.2024, pronunciata nella CP_2 causa RG. 23901/2023 notificata in data 3.05.2024:
a) Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo interposta da e confermare il decreto CP_1 ingiuntivo n. n. 8002/23 – R.G. n. 13186/23 - Tribunale di Milano, oggetto della presente causa;
pagina 1 di 16 b) in via subordinata
- accertato e dichiarato per quanto in atti che l'opposta- appellante ha dato correttamente esecuzione al contratto di consulenza in essere tra le parti, condannare l'opponente al pagamento della somma che risulterà dovuta in corso di causa e ad istruttoria esperita e/o comunque liquidata dal Giudice secondo giustizia ed equità;
- sempre nella denegata ipotesi e, in ogni caso, condannare l'opponente – appellata al pagamento dell' importo di euro 10.000,00 oltre iva per il periodo di preavviso dal 22.12.21 a mente dell' art. 4 comma
2 e 5 del contratto di consulenza, ovvero di quella maggiore o minore somma di giustizia ed equità, oltre interessi ex Dlgs 231/02 dalla scadenza al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio di primo grado e di appello e condanna alla restituzione di quanto illo tempore pagato in esecuzione della sentenza gravata in via istruttoria: si reitera la richiesta di ammissione delle istanze per come dedotte ed articolate nella memoria ex art 171 ter n. 2 e occorrendo ex art. 171 ter n. 3 e più precisamente dei capitoli di prova di seguito integralmente riportati con i testi indicati:
1 Vero che nel mese di giugno 2021 il sig. ha chiesto al Notaio di di Fino Pt_2 Persona_1
Mornasco di costituitre la società DY CE CO SR ( come da doc. 6 fasc opposta che le si rammostra); teste Notaio;
Persona_1 Testimone_1
2 Vero che il 28 giugno 2021 il sig. ha pagato al Notaio l'onorario per la Pt_2 Persona_1 costituzione della società DY CE CO SR. Testi Notaio Persona_1 [...]
; Tes_1
3 Vero che il sig. Le comunicò di aver avviato una nuova Azienda e Le ha chiesto Controparte_3 di " fare un'offerta" come fornitore di servizi di pulizia per la MC Fit p ( come da doc. 19 fasc opposta
a che le si rammostra). Teste . Persona_2
4 Vero che il sig. Le ha chiesto di affidargli l'appalto per i servizi di pulizia del Controparte_3
EG SA AR (come da doc 9 e 17 fasc opposta che le si rammostrano;
( Teste ); Testimone_2
5 Vero che il EG SA AR e il SA AR sport dilettantistico hanno cessato al 31-12-21 il Contr contratto dì appalto di pulizie con la per l'assenza di UR e del sequestro penale della CP_1
Contr
Testi;
. Testimone_2 Testimone_3
6 Vero che ha chiesto il sig. di approvare il codice etico della DY CO SR Controparte_3 come da docc. 12 , 15 e 25 e 25 bis che le si rammostrano. Testi;
Testimone_1
7 Vero che il sig. Le ha inviato il logo in formato illustrato della DY CO Controparte_3 SR -come da doc14 fasc opposta che le si rammostra. Teste;
Testimone_1
pagina 2 di 16
8. Vero che la Sini service SR ha ridotto il compenso per l'attività di Consulente di nei CP_1 mesi di febbraio – marzo- aprile - maggio come da doc 26 fasc opposta che le si rammostra. Teste
Mar'yana ; Tes_1
9 Vero che alla data del 31-12-21 la era affidataria dell'appalto di pulizie del Comune CP_1 di Novate, dell'Istituto SA AR e SA AR Dilettantistica, della società Revalo;
Teste Tes_2
, .
[...] Testimone_1
10 Vero che dal 1 gennaio 2022 l'appalto di pulizie del Comune di Novate, dell'Istituto SA AR e
SA AR Dilettantistica, della società Revalo, della società venne affidato a società diverse CP_4 dalla Teste , CP_1 Testimone_2 Testimone_1
11 Vero che nel corso dell'anno 2021 la ha prestato attività di consulenza per la Parte_1 [...] per la preparazione delle offerte economiche;
valutazione dei capitolati;
abbattimento costi CP_1 di gestione e sprechi;
nuovi prodotti (detergenti) e relativo impatto ambientale;
verifica protocolli di sicurezza;
il programma di lavoro dei vari appalti, valutazione della resa sul mq;
idoneità prodotti per le varie tipologie di sporco e materiale;
proposte di gestione per marginalita' sulla commessa;
Teste
Testimone_1
12 Vero che nel mese di gennaio 2021 Ella ha aggiornato il profilo Linkedin di inserendo Parte_1 la dicitura Consulente ..Autonomo in luogo di ET Commerciale Media CA EU SR (come da doc 13 mem n. 1 opponente che le si rammostra);Teste . Testimone_1
Si indicano a testi:
, , , ; Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 Testimone_4 Tes_5 [...]
Persona_1
- rigettare le richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili e nella denegata ipotesi di ammissione di taluno dei capitoli di prova ex adverso articolati, si chiede di essere ammessi alla prova contraria diretta e indiretta, come segue:
- sui cap. 1, 2, 3 e 4 avversari:
12) vero che, nella riunione di cui al capitolo 1 dell'opponente i presenti hanno discusso della ripresa economica della società a seguito dell'intervenuto sequestro? CP_1
13) Vero che, nel corso della riunione di cui al capitolo 1 dell'opponente, alcuna proposta ecomonica veniva formulata dalla al sig. ? CP_1 Parte_1
14) Vero che, nel corso della riunione di cui al capitolo 1 dell'opponente il sig. , esibiva Testimone_6 la visura camerale della società DY CE CO S.r.l. chiedendo al sig. i Controparte_3 motivi della sua costituzione?
pagina 3 di 16 15) Vero che, nel corso della riunione di cui al capitolo 1 dell'opponente il sig. , Testimone_6 dichiarava al sig. e al IG. che avrebbe acquisito la società DY Controparte_3 Parte_1
CE CO S.r.l.?
-A prova contraria sui cap. 8, 9 e 10 avversari:
16) Vero che, il IG. si recava presso l'Aspria Harbour Club Hotel all'occorrenza su Parte_1 richiesta dell'opponente?
17) Vero che, il in più occasioni il IG. si recava presso l'Aspria Harbour Club Hotel in Parte_1 compagnia del sig. ? Controparte_3
18) Vero che per l'Aspria Harbour Club Hotel la service svolgeva attività di consulenza come Pt_1
Inserimento nuova tipologia di lavaggio ?
19) Vero che, le istruzioni operative su come svolgere le mansioni/attività venivano impartite dal sig.
? Controparte_3
-A prova contraria sui cap. 11, 12 e 13 avversari:
20) Vero che, durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della SA AR SP, riceveva istruzioni sulle modalità d'esecuzione delle sue mansioni e sull'organizzazione del suo lavoro dalla sig.ra
in qualità di responsabile referente del EG SA AR? Testimone_1
21) Vero che, il rapporto di lavoro alle dipendenze della SA AR SP si interrompeva in data
01.01.2022 con il trasferimento alla Parte_3
-A prova contraria sui cap. 14, 15, 16 e 17 avversari:
22) Vero che, i contatti con il sig. si interrompevano nel maggio 2021? Pt_1
23) Vero che, nel maggio del 2021 continuava la sua attività lavorativa presso la CP_5
24) Vero che, l'ufficio acquisti non riceveva consulenze da parte del sig. ? Parte_1
25) Vero che, il suo nominativo è incluso nell'organigramma di una delle società riconducibili al IG.
Testimone_6
26) Vero che, i rapporti con i clienti di venivano gestiti dal sig. Controparte_1 [...]
? CP_3
-A prova contraria sui cap. 18, 19, 20 e 21 avversari:
27) Vero che, il sig. si è recato una sola volta presso l'albergo Hotel Concorde Torino Parte_1 all'inizio del 2021?
28) Vero che, il sig. si è recato una sola volta presso l'albergo Hotel Concorde Torino su Parte_1 richiesta dell'opponente?
pagina 4 di 16 29) Vero che, il sig. su richiesta della aveva fornito consulenza relativa alle Pt_1 CP_1 tempistiche/ore di lavoro e alle relative retribuzioni del personale dedicato al servizio cleaning presso
l'albergo Hotel Concorde Torino?
30) Vero che, nei primi mesi del 2021, il personale dell'albergo Hotel Concorde Torino e la sig.ra
, si interfacciavano con i signori e CP_6 Controparte_3 Parte_4
-A prova contraria sui cap. 22 e 23 avversari:
31) Vero che, l'attività di consulenza della consisteva nella valutazione di offerte di apalto Parte_1 di servizi di pulizia?
32) Vero che, l'attività di gestione dei rapporti commerciali con i clienti è sempre stata CP_1 svolta dal sig. ? Controparte_3
33) Vero che, il IG. era già titolare di attività d'impresa? Parte_1
In caso di ammissione di alcuno dei capitoli avversari, si chiede di essere ammessi alla prova contraria diretta e indiretta a mezzo dei testi già indicati sia dall'opponente che dall'opposta”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria di condanna dell'appellata al pagamento dell'importo di Euro 10.000,00 per il periodo di preavviso, siccome domanda nuova, avanzata in violazione dell'art. 345 c.p.c.;
- in via principale, nel merito: rigettare l'appello proposto e le domande tutte formulate, siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni addotte, con conferma della sentenza impugnata;
- in via istruttoria: reiterando le istanze del primo grado, si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione “vero che”:
1) “durante la prima settimana di dicembre 2021, si svolgeva presso gli uffici di in Controparte_1
Milano, Corso Como n. 15, una riunione operativa sull'andamento della società, alla quale partecipava il IG. ” (si indica come teste il IG. ; Parte_1 Testimone_6
2) “durante tale riunione operativa, veniva affrontato il tema dell'andamento della collaborazione commerciale con la ” (si indica come teste il IG. ; Parte_1 Testimone_6
3) “durante tale riunione operativa veniva discussa con il IG. la possibilità di rimodulare per il Pt_1 futuro gli accordi economici presi?” (si indica come teste il IG. ; Testimone_6
4) “all'esito di tale riunione operativa, il IG. rifiutava l'ipotesi prospettata di revisione degli Pt_1 accordi economici e comunicava di voler cessare la collaborazione con ” (si indica Controparte_1 come teste il IG. ; Testimone_6
pagina 5 di 16 5) “in data 22/12/2021, presso gli uffici di in Milano, Corso Como n. 15, il IG. Controparte_1 Pt_1 dirigendosi verso l'uscita, pronunciava la seguente frase: “…da oggi faccio l'imprenditore anche io?”
(si indicano come testi le IG.re , , ); Tes_7 Parte_4 Tes_8
6) “il parcheggio dell'Idea Hotel SA Siro, sito in Milano, alla Via Gaetano Airaghi, n. 125, viene utilizzato dai dipendenti e collaborati di come area di deposito e parcheggio dei mezzi CP_1 aziendali?” (si indica come teste il IG. ; Testimone_9
7) “in data 30/12/2021, presso il parcheggio dell'Idea Hotel SA Siro, sito in Milano, alla Via Gaetano
Airaghi, n. 125, il IG. della consegnava l'auto Fiat Panda tg. Parte_1 Parte_1
FL301XB?” (si indica come teste il IG. ; Testimone_9
8) “lavora alle dipendenze di occupandosi dei servizi di pulizia presso un cliente Controparte_1 della Sua datrice di lavoro, Aspria Harbour Club Milano?” (si indica come teste il IG.
[...]
; Testimone_10
9) “per tutta la durata del 2021, nell'esecuzione delle Sue mansioni presso l'Aspria Harbour Club
Milano, riceveva istruzioni dal IG. della ” (si indica come teste il IG. Parte_1 Parte_1
; Testimone_10
10) “a decorrere dal gennaio 2022, ha iniziato a ricevere istruzioni dal IG. , Controparte_3 legale rappresentante della Sua datrice di lavoro ” (si indica come teste il IG. Controparte_1
; Testimone_10
11) “fino al 31/12/2021, lavorava alle dipendenze di quale “caposquadra” presso Controparte_1 un cliente della Sua datrice di lavoro, SA AR SP?” (si indica come teste il IG.
[...]
); Testimone_11
12) “per tutta la durata del 2021, nell'esecuzione delle Sue mansioni presso SA AR SP, riceveva istruzioni dal IG. della ” (si indica come teste il IG. Parte_1 Parte_1 [...]
Testimone_11
13) “a decorrere dal gennaio 2022, ha iniziato a ricevere istruzioni dalla IG.ra , Tes_7 dipendente di ” (si indica come teste il IG. ; Controparte_1 Testimone_11
14) “lavora alle dipendenze di svolgendo la mansione di Responsabile Ufficio Controparte_1
Acquisti?” (si indica come teste la IG.ra ); Testimone_12
15) “per tutta la durata del 2021 si è interfacciata con il IG. della nella Parte_1 Parte_1 gestione dei rapporti commerciali con i clienti di ” (si indica come teste la IG.ra Controparte_1
); Testimone_12
16) “a decorrere dal gennaio 2022, cessava i contatti lavorativi con il IG. Parte_5 [...]
” (si indica come teste la IG.ra ); Parte_1 Testimone_12
pagina 6 di 16 17) “a decorrere dal gennaio 2022, la gestione dei clienti di veniva assunta dal IG. Controparte_1
, legale rappresentante?” (si indica come teste la IG.ra ); Controparte_3 Testimone_12
18) “svolge la mansione di governante presso l'Hotel Concorde Torino?” (si indica come teste la
IG.ra ); Testimone_13
19) “l'Hotel Concorde Torino si avvale dei servizi di pulizia svolti da ” (si indica Controparte_1 come teste la IG.ra ); Testimone_13
20) “per tutta la durata del 2021 si è interfacciata con il IG. nella Parte_5 Parte_1 gestione dei rapporti commerciali la Sua fornitrice ” (si indica come teste la IG.ra Controparte_1
); Testimone_13
21) “a decorrere dal gennaio 2022, per la gestione del rapporto commerciale con la Sua fornitrice ha iniziato ad interfacciarsi con il IG. , legale Controparte_1 Controparte_3 rappresentante?” (si indica come teste la IG.ra ); Testimone_13
22) “nel Suo ruolo di collaboratrice presso fino al 31/12/2021 Lei si interfacciava Controparte_1 con il IG. per la gestione degli aspetti commerciali relativi agli appalti di Parte_1 CP_1 nelle aree Nord Est Italia, Bologna e Reggio Emilia?” (si indica come teste la IG.ra
[...] [...]
); Tes_14
23) “in data 7/01/2022 apprendeva dallo stesso IG. che egli aveva cessato la collaborazione con Pt_1 la avviando la propria azienda, come da documento che si allega?” (cfr. doc. 17, Controparte_1 che si allega al presente atto, riportante la conversazione avvenuta via Whatsupp tra Parte_6
e in data 7/01/2022. Si indica come teste la IG.ra ).
[...] Parte_1 Testimone_14
Si indicano in qualità di testi i IGnori:
- legale rappresentante di domiciliato in Milano, Corso Como n. 15; Testimone_6 Controparte_7
- , domiciliata presso la sede di in Milano, Via Torino n. 60; Tes_7 Controparte_1
- , domiciliata presso la sede di in Milano, Via Torino n. 60; Parte_4 Controparte_1
- , domiciliata presso la sede di in Milano, Via Torino n. 60; Tes_8 Controparte_1
- , domiciliata presso la sede di in Roma, Via Giovanni Antonelli n. 4; Testimone_12 Controparte_7
- domiciliato presso l'Idea Hotel SA Siro, in Milano, alla Via Gaetano Airaghi, Testimone_9
n. 125;
- residente in [...]; Testimone_10
- residente in [...]; Testimone_11
- , domiciliata presso Hotel Concord, in Torino, Via Lagrange, n. 47; Testimone_13
- , residente a [...]. Testimone_14
pagina 7 di 16 - sempre in via istruttoria: si chiede il rigetto delle istanze avversarie siccome inammissibili, per tutto quanto dedotto, e, nella denegata ipotesi di accoglimento, si chiede ammettersi prova contraria con i medesimi testi indicati;
Con vittoria di compensi e spese di causa come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Contr (d'ora in avanti ) conveniva in giudizio Controparte_1 Controparte_8 opponendosi al decreto ingiuntivo n. 8002\2023, emesso dal Tribunale di Milano, con
[...] il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 60.000,00, oltre accessori e spese, a favore di a titolo di corrispettivo di un contratto di Controparte_8 consulenza.
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto, per grave inadempimento dell'opposta.
Si costituiva in giudizio (d'ora in avanti ”), Controparte_8 CP_8 insistendo per la conferma del decreto opposto, ed il rigetto dell'opposizione; in ogni caso, per la condanna della controparte al pagamento della somma ingiunta.
In sede di prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., chiedeva la declaratoria della CP_8 corretta esecuzione al contratto di consulenza, con condanna dell'opponente al pagamento della somma che sarebbe risultata dovuta in corso di causa, e in ogni caso al pagamento dell'importo di euro
10.000,00, oltre iva, per il periodo durante il quale era dovuto il preavviso, dal 22.12.21, oltre interessi, ai sensi del Dlgs 231/02, dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo.
In data 6.12.2023, il Giudice esperiva, inutilmente, il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., proponendo il pagamento, da parte dell'opponente ed a favore dell'opposta, della somma di euro
18.000,00, omnicomprensiva.
Il giudicante non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto, non ammetteva la prova testimoniale, richiesta dalle parti, e fissava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 9.4.2024.
In data 03.05.2024, veniva pubblicata dal Tribunale di Milano la sentenza n. 4693/2024, che così statuiva: “1) accoglie l'opposizione e revoca il D.I. n. 8002\2023 emesso dal Tribunale di Milano;
2) dichiara la risoluzione del contratto in oggetto a far data dal 1° gennaio 2022 per inadempimento di
3) rigetta le restanti domande svolte dall'opposta, in Controparte_8 quanto assorbite nell'accertamento dell'inadempimento; 4) condanna Controparte_8
pagina 8 di 16 a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano per compensi in CP_8 Controparte_1 complessivi € 7.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%”. Contr Contro la pronuncia ha proposto appello;
si è regolarmente costituita CP_8
All'udienza del 29.10.2024, il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 18.03.2025 per la rimessione della causa in decisione innanzi al EG. Le parti hanno depositato gli scritti difensivi e le nota d'udienza; L'udienza è stata rinviata d'ufficio al
14.10.2025, quando la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la parte appellante reitera la richiesta di espunzione, dal fascicolo processuale di primo grado della parte appellata (opponente in 1°grado), della memoria deposita in data 8.04.24 ore
17.07, perché non autorizzata dal Tribunale, ed in violazione del contraddittorio;
che il comportamento della controparte venga valutato ai fini processuali.
Parte appellata ha replicato che l'atto, di cui è stata chiesta l'espunzione, non è altro che la nota di udienza, ex art. 127 ter cpc, il cui deposito è stato autorizzato dal Tribunale con provvedimento a verbale del 6/12/2023, con cui il Giudice istruttore rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla successiva udienza del 9/04/2024, svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
La Corte osserva che le note suddette sono state depositate dall'odierna parte appellata, asserendo che le stesse costituirebbero note scritte ex art. 127ter cpc, autorizzate dal Giudice di prime cure con il provvedimento del 6.12.2023. Esse, pertanto non sarebbero deposito di atto ulteriore rispetto a quelli autorizzati dal Giudice.
L'art. 127ter cpc così recita: “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni […]”. Il provvedimento del 6.12.23, del resto specifica che: “sostituisce la suddetta udienza mediante assegnazione del termine perentorio di cui all'art. 127 ter cpc, per il deposito di brevi note contenenti le sole istanze ed eccezioni unitamente Contr alla precisazione delle conclusioni”. L'atto depositato da invece, consta di una vera e propria memoria di 9 pagine, ed ha il contenuto tipico di una comparsa conclusionale, contenendo argomentazioni e allegazioni che vanno oltre la precisazione di istanze e eccezioni e le conclusioni della parte. In quanto atto non autorizzato, esso è idoneo a violare i principi del contraddittorio e deve pertanto essere espunto.
Con il primo motivo di appello (Motivo di appello I – Violazione degli artt. 2697 c.c., 113, 115 e 116
c.p.c. – Errata ripartizione dell'onere probatorio e interpretazione del contratto), parte appellante pagina 9 di 16 censura la sentenza di primo grado, per aver erroneamente ritenuto che l'onere di provare CP_8
l'adempimento contrattuale gravi su di essa, senza considerare la struttura e la natura delle obbligazioni Contr previste nel contratto di consulenza stipulato con
Dal contratto (doc. 20 fascicolo appellante) risulterebbe che era tenuta a svolgere CP_8 esclusivamente le attività richieste dalla committente, e cioè che le prestazioni dovessero essere rese solo a seguito della ricezione di specifiche richieste. In assenza di tali richieste, non avrebbe potuto configurarsi alcun inadempimento.
L'appellante prosegue, ritenendo di aver allegato e documentato:
- la validità e vigenza del contratto, dal 01.01.2021 al 31.12.2023, mai disdettato;
- l'adempimento delle attività richieste nel 2021 (doc. 29 fascicolo appellante); Contr
- la permanente disponibilità a collaborare nel 2022, senza che abbia mai formulato richieste né contestato formalmente l'operato di . CP_8
Secondo parte appellante, l'appellata avrebbe dedotto genericamente una cessazione della collaborazione da parte di , senza tuttavia provare di aver richiesto attività nel 2022. né di CP_8 aver ricevuto un rifiuto o una mancata esecuzione di prestazioni dedotte nel contratto. Tale omissione sarebbe da ritenere decisiva, poiché l'adempimento era condizionato alla richiesta.
L'appellante prosegue, invocando il principio della vicinanza della prova, secondo cui l'onere probatorio va attribuito al soggetto, nella cui sfera si colloca il fatto da provare: nel caso di specie, la Contr richiesta di attività consulenziale, che doveva essere provata da Tale principio sarebbe confermato dalla Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 13533/2001; il Giudice di prime cure avrebbe disatteso il principio di diritto ivi esplicitato.
Inoltre, secondo il principio della persistenza del diritto, il credito si dovrebbe presumere esistente finché non è dimostrato il contrario. Ne conseguirebbe che, in assenza di prova dell'inadempimento, il diritto al corrispettivo dell'appellante permarrebbe.
Infine, l'appellante lamenta la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, per non avere il
Giudice correttamente interpretato le clausole del contratto, e la falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di ripartizione dell'onere della prova. Contr ha replicato che la ricostruzione dell'appellante sarebbe errata, mentre corretta sarebbe la decisione del Tribunale, anche in merito alla ripartizione dell'onere probatorio. Il contratto di consulenza, stipulato con , prevedeva che questa svolgesse un'attività di supporto e CP_8 promozione commerciale da svolgersi in autonomia, senza necessità di specifiche richieste da parte della committente. L'art. 3 del contratto riporterebbe infatti che la consulente operava “in completa autonomia, con discrezione e con professionalità”, coordinandosi solo con eventuali indicazioni della pagina 10 di 16 Contr committente. Ne conseguirebbe che non vi era alcun obbligo per di formulare richieste, né tale mancanza potrebbe giustificare l'inadempimento della consulente.
L'appellata evidenzia, altresì, che: non avrebbe svolto alcuna attività nel 2022, come CP_8 ammesso dalla medesima;
la consulente avrebbe di fatto cessato ogni collaborazione a partire dal
1.01.2022, senza fornire alcun preavviso, né rispettare le modalità contrattuali per la cessazione degli effetti del contratto;
le attività svolte nel 2021 sarebbero state documentate (doc. 14), ma nessuna prova
è stata fornita circa l'esecuzione di prestazioni nel 2022. Contr In merito ai principi invocati dall'appellante, replica affermando che:
- il principio della vicinanza della prova non può essere utilizzato per invertire l'onere probatorio in modo arbitrario. L'attività consulenziale rientra nella sfera di azione della consulente, che deve quindi dimostrare di aver adempiuto;
- il principio della persistenza del diritto sarebbe stato erroneamente invocato dalla controparte, Contr poiché l'unica obbligazione a carico di era il pagamento del compenso, che è stato legittimamente sospeso per l'inadempimento della controparte.
- Infine, l'appellata richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 16324/2021;
SS.UU. 13533/2001), secondo cui, in caso di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.,
l'onere della prova dell'adempimento grava sul creditore che agisce per il pagamento. Tale onere, nel caso di specie, non sarebbe stato assolto da . CP_8
Con il secondo motivo di appello (Motivo di appello II – Erronea valutazione delle prove e violazione dell'art. 115 c.p.c.), parte appellante censura il capo della sentenza, in cui il Tribunale ha ritenuto non provato l'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte di per l'anno 2022, CP_8 affermando che la stessa si sarebbe limitata a negare l'interruzione del contratto, senza fornire elementi concreti sull'esecuzione delle attività.
La doglianza si incentra non sulla ripartizione dell'onere probatorio (già trattata nel primo motivo), bensì sulla erronea valutazione delle prove documentali e delle istanze istruttorie avanzate dall'appellante, che sarebbero state immotivatamente disattese o mal interpretate dal Giudice di primo grado.
In particolare, l'appellante evidenzia di aver:
- provato la sussistenza del contratto per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023 (doc. 20);
- documentato l'attività svolta nel 2021 e la disponibilità a collaborare nel 2022 (doc. 29), circostanze mai contestate dalla controparte;
- smentito le accuse di condotte incompatibili con la prosecuzione del rapporto, dimostrando: pagina 11 di 16 ▪ l'operatività della PEC e dell'indirizzo email contrattuale (doc. 22 e 23);
▪ di non aver mai avuto in uso computer, telefono o SIM aziendale;
▪ di non aver restituito l'auto aziendale, contestando il doc. 5 avversario;
▪ di avere confutato l'obbligo di reperire o gestire clienti, non previsto dal contratto;
▪ che la perdita di alcuni appalti (SA AR SP e Dilettantistica) era dovuta a criticità Contr interne di (doc. 8), e non ad inadempimenti della consulente.
L'appellante richiama il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., come interpretato dalle
Sezioni Unite (Cass. n. 761/2002), secondo cui i fatti non contestati devono considerarsi ammessi. In Contr tal senso, l'assenza di richieste di collaborazione nel 2022, da parte di costituirebbe fatto accertato, che avrebbe dovuto condurre il Giudice ad escludere l'inadempimento.
La valutazione delle prove, da parte del Tribunale, è quindi ritenuta superficiale e non conforme ai principi processuali, con conseguente erroneità della decisione impugnata.
La parte appellata sostiene che tale motivo è infondato e speculare al primo, basato su una Contr interpretazione errata e strumentale del contratto. Secondo le istanze istruttorie sarebbero state correttamente respinte, e la documentazione valutata in modo coerente con il quadro probatorio.
In particolare, correttamente il Tribunale avrebbe ritenuto che la prova dell'adempimento dovesse essere documentale, non testimoniale, e ha rigettato le istanze orali di entrambe le parti, con motivazione condivisibile.
Corretta sarebbe anche da ritenere l'impostazione, secondo cui la mera allegazione del contratto non è sufficiente a dimostrare l'adempimento, soprattutto in presenza di una eccezione di inadempimento sollevata dalla committente.
Secondo la tesi dell' appellata, le fatture inviate da nel 2022 sono state respinte CP_8
Contr formalmente da che ha contestato la cessazione del rapporto già a fine 2021, evidenziando la restituzione di beni aziendali, la richiesta di voltura del numero telefonico e la mancanza di contatti o prestazioni (docc. 6–12). Contr La documentazione prodotta da (doc. 14) avrebbe dimostrato che l'attività svolta nel 2021 era frutto di iniziativa autonoma della consulente, non subordinata a richieste specifiche, che non erano previste come obbligo contrattuale.
L'affermazione dell'appellante di essere “rimasta a disposizione” nel 2022 equivale, secondo l'appellata, a riconoscere la mancata esecuzione delle prestazioni.
In merito alle ulteriori contestazioni, l'appellata precisa che:
- la casella PEC di risultava non attiva al 4/03/2022 (doc. 8), e comunque mai CP_8 utilizzata per attività consulenziale nel 2022. pagina 12 di 16 - La voltura del numero aziendale, a favore della nuova società DY CE, operante nello stesso settore, dimostra la volontà del IG. di operare altrove già da fine 2021 (docc. 2, 3, Pt_1
10).
- La riconsegna dell'auto aziendale è stata documentata e non smentita in modo credibile dall'appellante.
Il messaggio del 7/01/2022 (“No no dal 1 di gennaio ho la mia azienda” – doc. 17) conferma la cessazione volontaria del rapporto da parte del IG. Pt_1
Infine, l'appellata contesta l'applicazione del principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., sostenendo che la prova dell'adempimento doveva comunque essere fornita dall'appellante, e che il
Giudice ha correttamente rilevato la assenza di elementi probatori idonei a dimostrare l'esecuzione delle prestazioni nel 2022.
La Corte osserva, quanto al primo e secondo motivo di appello, che il contratto tra le parti è stato prodotto, nel fascicolo monitorio, dalla odierna appellante. L'art. 3 recita: “L'azienda svolgerà esclusivamente le attività richieste dalla committente, in completa autonomia, con discrezione e con professionalità nonché con l'ordinaria diligenza, coordinando la propria attività con le eventuali indicazioni ricevute dalla committente”. Quanto alle attività, richieste dalla committente, l'art. 2 stabilisce che: “L'azienda, nell'ambito del proprio operato, svolgerà le attività specificate nell'allegato
B richieste dalla committente e sintetizzate al punto C delle premesse”. Risulta pertanto dal contratto che le attività che avrebbe dovuto svolgere sono state dalle parti specificate nell'allegato B. CP_8
Tale allegato tuttavia non è stato prodotto da che, avendo allegato la mancata ricezione di CP_8 istruzioni dalla committente, avrebbe dovuto provare quali attività la committente avesse o potesse richiedere. La premesse C del contratto, ove tali attività sono sintetizzate, secondo l'art. 2, non fornisce particolari chiarimenti circa le pattuizioni sulle attività richieste dalla committente, sulle modalità e tempistiche della emanazione e comunicazione di istruzioni ecc.. Il punto C infatti è il seguente:
“L'azienda ha espresso la propria disponibilità ed interesse a collaborare con al committente per fornire il proprio supporto alle attività di gestione nei settori sopra menzionati in premessa al punto B
e seguirne lo sviluppo commerciale”. Tuttavia, risulta evidente, dalla formulazione del punto C, che le attività, oggetto delle prestazioni pattuite da , erano da svolgersi in modo continuativo nel CP_8 tempo, per la natura precipua delle stesse (gestione di servizi quali quelli oggetto del contratto), perché non possono essere discrete e limitate nel tempo, devono svolgersi lungo periodi di tempo continuativi.
Inoltre, l'art. 3 del contratto afferma che avrebbe dovuto agire in completa autonomia e CP_8 seguendo le indicazioni della committente definite come solo “eventuali” nel medesimo articolo. Non risulta, pertanto, provato da , su cui incombe il relativo onere, che la sua attività avrebbe CP_8
pagina 13 di 16 dovuto svolgersi solo in risposta a specifici impulsi e sollecitazioni provenienti dalla committente, tanto che, in assenza di tali continuative istruzioni non sarebbe stata tenuta a svolgere alcuna CP_8 attività, pur conservando il diritto al corrispettivo per le medesime attività.
Non è contestato, anzi è pacifico tra le parti, che non ha svolto alcuna attività ine CP_8 esecuzione del contratto, a partire dal gennaio 2022. La riconsegna di strumenti aziendali, così come la disattivazione della casella pec di , a inizio 2022 sono ulteriori indizi a sostegno della tesi CP_8 che l'attività di sia cessata a fine 2021. CP_8
Irrilevante risulta la circostanza che non sia stata esercitata la facoltà di recesso dal contratto. Non risulta pertanto dovuto alcun corrispettivo non sussistendo alcuna prestazione resa dall'appellante a cui il corrispettivo possa riferirsi.
Entrambi i motivi sono infondati e devono essere respinti.
L'appellante ha chiesto, in subordine rispetto alla reiezione dell'opposizione e la conferma del decreto opposto ed alla condanna al pagamento della somma che risulti in corso di causa, in ogni caso, la Contr condanna di al pagamento della somma di euro 10.000,00, oltre iva, per il mancato preavviso, dal
22.12.21, a mente dell' art. 4 comma 2 e 5 del contratto di consulenza, ovvero di quella maggiore o minore somma di giustizia ed equità, oltre interessi ex Dlgs 231/02 dalla scadenza al saldo.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità di quest'ultima domanda, perché asseritamente formulata dall'appellante in sede di gravame;
essa costituirebbe domanda nuova, ai sensi dell'art. 345, comma 1
c.p.c., e dovrebbe, pertanto, essere dichiarata inammissibile, anche d'ufficio.
In subordine, l'appellata ne contesta comunque la fondatezza, evidenziando che: Contr
- il 22.12.2021 si sarebbe svolto un incontro presso la sede di nel corso del quale il IG. Pt_1 avrebbe manifestato in modo esplicito e repentino la volontà di cessare immediatamente la collaborazione;
- a partire dal 1.01.2022, avrebbe di fatto interrotto ogni attività, senza fornire alcun CP_8 preavviso né rispettare le modalità previste dal contratto (raccomandata A/R);
- non sussisterebbero, quindi, i presupposti per l'applicazione della clausola contrattuale invocata, né potrebbe parlarsi di “indennità di mancato preavviso”, trattandosi di rapporto di consulenza e non di lavoro subordinato.
La Corte osserva che la domanda in oggetto è stata proposta in primo grado da , nella prima CP_8 memoria di cui all'art. 171 cpc. Della medesima non vi è traccia né nella comparsa di costituzione e risposta né nel ricorso monitorio. Essa deve, pertanto, ritenersi domanda nuova e diversa rispetto a quelle formulate nella comparsa e nel ricorso monitorio. Secondo recente e condivisibile orientamento pagina 14 di 16 della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ., S.U., n. 26727 del 15.10.2024), nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande "reattive", cioè riconvenzionali, rispetto alle eccezioni e domande dell'opponente, ma altresì domande che rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero che sono domande aggiuntive/alternative, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse. Tuttavia, quanto all' ammissibilità della formulazione di tali domande nello sviluppo ulteriore del processo, e cioè nella prima udienza e nella memoria ex articolo 183, sesto comma, n.1 c.p.c. (ora memoria ex art. 171 cpc), la Suprema Corte afferma che: “ chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'“ultimo giro” offerto dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c.”; ciò al fine di preservare un corretto contraddittorio tra le parti, già “sbilanciato” in favore dell'opposto dal fatto di avere avanzato le proprie domande già in sede monitoria. Deve pertanto ritenersi che la domanda già formulata in primo grado e reiterata nel presente grado del giudizio, dalla opposta, sia inammissibile perché tardiva.
L'appello risulta pertanto infondato e deve conseguentemente essere respinto.
L'appellante, secondo il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese processuali di questo grado di appello, in favore dell'appellato, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, in relazione al valore della causa (da euro 52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi la fase istruttoria, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano - definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 4693-2024 del Tribunale di Milano, Parte_1 pubblicata in data 3.05.2024 a definizione del procedimento di primo grado R.G. n. 23901\2023, così provvede: rigetta l'appello; conferma integralmente la sentenza di primo grado;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata Controparte_8 [...] le spese del presente grado del giudizio, liquidate in euro 9991,00, per compensi, oltre iva, CP_1
CPA, e spese forfettarie al 15%; pagina 15 di 16 dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Giovanna Ferrero
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanna Ferrero Presidente dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Varesina, n. 1, Milano, presso lo studio dell'avv. Rocco Condello che lo rappresenta e difende come da delega in atti
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Via SA Gregorio n. 53, Milano, presso lo studio dell'avv. Patrizia Cicero, che la rappresenta e difende come da delega in atti
- APPELLATA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano dott.ssa
NE Occhiuto, n. 4693/2024 N.3726/2024, depositata il 03.05.2024, pronunciata nella CP_2 causa RG. 23901/2023 notificata in data 3.05.2024:
a) Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo interposta da e confermare il decreto CP_1 ingiuntivo n. n. 8002/23 – R.G. n. 13186/23 - Tribunale di Milano, oggetto della presente causa;
pagina 1 di 16 b) in via subordinata
- accertato e dichiarato per quanto in atti che l'opposta- appellante ha dato correttamente esecuzione al contratto di consulenza in essere tra le parti, condannare l'opponente al pagamento della somma che risulterà dovuta in corso di causa e ad istruttoria esperita e/o comunque liquidata dal Giudice secondo giustizia ed equità;
- sempre nella denegata ipotesi e, in ogni caso, condannare l'opponente – appellata al pagamento dell' importo di euro 10.000,00 oltre iva per il periodo di preavviso dal 22.12.21 a mente dell' art. 4 comma
2 e 5 del contratto di consulenza, ovvero di quella maggiore o minore somma di giustizia ed equità, oltre interessi ex Dlgs 231/02 dalla scadenza al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio di primo grado e di appello e condanna alla restituzione di quanto illo tempore pagato in esecuzione della sentenza gravata in via istruttoria: si reitera la richiesta di ammissione delle istanze per come dedotte ed articolate nella memoria ex art 171 ter n. 2 e occorrendo ex art. 171 ter n. 3 e più precisamente dei capitoli di prova di seguito integralmente riportati con i testi indicati:
1 Vero che nel mese di giugno 2021 il sig. ha chiesto al Notaio di di Fino Pt_2 Persona_1
Mornasco di costituitre la società DY CE CO SR ( come da doc. 6 fasc opposta che le si rammostra); teste Notaio;
Persona_1 Testimone_1
2 Vero che il 28 giugno 2021 il sig. ha pagato al Notaio l'onorario per la Pt_2 Persona_1 costituzione della società DY CE CO SR. Testi Notaio Persona_1 [...]
; Tes_1
3 Vero che il sig. Le comunicò di aver avviato una nuova Azienda e Le ha chiesto Controparte_3 di " fare un'offerta" come fornitore di servizi di pulizia per la MC Fit p ( come da doc. 19 fasc opposta
a che le si rammostra). Teste . Persona_2
4 Vero che il sig. Le ha chiesto di affidargli l'appalto per i servizi di pulizia del Controparte_3
EG SA AR (come da doc 9 e 17 fasc opposta che le si rammostrano;
( Teste ); Testimone_2
5 Vero che il EG SA AR e il SA AR sport dilettantistico hanno cessato al 31-12-21 il Contr contratto dì appalto di pulizie con la per l'assenza di UR e del sequestro penale della CP_1
Contr
Testi;
. Testimone_2 Testimone_3
6 Vero che ha chiesto il sig. di approvare il codice etico della DY CO SR Controparte_3 come da docc. 12 , 15 e 25 e 25 bis che le si rammostrano. Testi;
Testimone_1
7 Vero che il sig. Le ha inviato il logo in formato illustrato della DY CO Controparte_3 SR -come da doc14 fasc opposta che le si rammostra. Teste;
Testimone_1
pagina 2 di 16
8. Vero che la Sini service SR ha ridotto il compenso per l'attività di Consulente di nei CP_1 mesi di febbraio – marzo- aprile - maggio come da doc 26 fasc opposta che le si rammostra. Teste
Mar'yana ; Tes_1
9 Vero che alla data del 31-12-21 la era affidataria dell'appalto di pulizie del Comune CP_1 di Novate, dell'Istituto SA AR e SA AR Dilettantistica, della società Revalo;
Teste Tes_2
, .
[...] Testimone_1
10 Vero che dal 1 gennaio 2022 l'appalto di pulizie del Comune di Novate, dell'Istituto SA AR e
SA AR Dilettantistica, della società Revalo, della società venne affidato a società diverse CP_4 dalla Teste , CP_1 Testimone_2 Testimone_1
11 Vero che nel corso dell'anno 2021 la ha prestato attività di consulenza per la Parte_1 [...] per la preparazione delle offerte economiche;
valutazione dei capitolati;
abbattimento costi CP_1 di gestione e sprechi;
nuovi prodotti (detergenti) e relativo impatto ambientale;
verifica protocolli di sicurezza;
il programma di lavoro dei vari appalti, valutazione della resa sul mq;
idoneità prodotti per le varie tipologie di sporco e materiale;
proposte di gestione per marginalita' sulla commessa;
Teste
Testimone_1
12 Vero che nel mese di gennaio 2021 Ella ha aggiornato il profilo Linkedin di inserendo Parte_1 la dicitura Consulente ..Autonomo in luogo di ET Commerciale Media CA EU SR (come da doc 13 mem n. 1 opponente che le si rammostra);Teste . Testimone_1
Si indicano a testi:
, , , ; Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 Testimone_4 Tes_5 [...]
Persona_1
- rigettare le richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili e nella denegata ipotesi di ammissione di taluno dei capitoli di prova ex adverso articolati, si chiede di essere ammessi alla prova contraria diretta e indiretta, come segue:
- sui cap. 1, 2, 3 e 4 avversari:
12) vero che, nella riunione di cui al capitolo 1 dell'opponente i presenti hanno discusso della ripresa economica della società a seguito dell'intervenuto sequestro? CP_1
13) Vero che, nel corso della riunione di cui al capitolo 1 dell'opponente, alcuna proposta ecomonica veniva formulata dalla al sig. ? CP_1 Parte_1
14) Vero che, nel corso della riunione di cui al capitolo 1 dell'opponente il sig. , esibiva Testimone_6 la visura camerale della società DY CE CO S.r.l. chiedendo al sig. i Controparte_3 motivi della sua costituzione?
pagina 3 di 16 15) Vero che, nel corso della riunione di cui al capitolo 1 dell'opponente il sig. , Testimone_6 dichiarava al sig. e al IG. che avrebbe acquisito la società DY Controparte_3 Parte_1
CE CO S.r.l.?
-A prova contraria sui cap. 8, 9 e 10 avversari:
16) Vero che, il IG. si recava presso l'Aspria Harbour Club Hotel all'occorrenza su Parte_1 richiesta dell'opponente?
17) Vero che, il in più occasioni il IG. si recava presso l'Aspria Harbour Club Hotel in Parte_1 compagnia del sig. ? Controparte_3
18) Vero che per l'Aspria Harbour Club Hotel la service svolgeva attività di consulenza come Pt_1
Inserimento nuova tipologia di lavaggio ?
19) Vero che, le istruzioni operative su come svolgere le mansioni/attività venivano impartite dal sig.
? Controparte_3
-A prova contraria sui cap. 11, 12 e 13 avversari:
20) Vero che, durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della SA AR SP, riceveva istruzioni sulle modalità d'esecuzione delle sue mansioni e sull'organizzazione del suo lavoro dalla sig.ra
in qualità di responsabile referente del EG SA AR? Testimone_1
21) Vero che, il rapporto di lavoro alle dipendenze della SA AR SP si interrompeva in data
01.01.2022 con il trasferimento alla Parte_3
-A prova contraria sui cap. 14, 15, 16 e 17 avversari:
22) Vero che, i contatti con il sig. si interrompevano nel maggio 2021? Pt_1
23) Vero che, nel maggio del 2021 continuava la sua attività lavorativa presso la CP_5
24) Vero che, l'ufficio acquisti non riceveva consulenze da parte del sig. ? Parte_1
25) Vero che, il suo nominativo è incluso nell'organigramma di una delle società riconducibili al IG.
Testimone_6
26) Vero che, i rapporti con i clienti di venivano gestiti dal sig. Controparte_1 [...]
? CP_3
-A prova contraria sui cap. 18, 19, 20 e 21 avversari:
27) Vero che, il sig. si è recato una sola volta presso l'albergo Hotel Concorde Torino Parte_1 all'inizio del 2021?
28) Vero che, il sig. si è recato una sola volta presso l'albergo Hotel Concorde Torino su Parte_1 richiesta dell'opponente?
pagina 4 di 16 29) Vero che, il sig. su richiesta della aveva fornito consulenza relativa alle Pt_1 CP_1 tempistiche/ore di lavoro e alle relative retribuzioni del personale dedicato al servizio cleaning presso
l'albergo Hotel Concorde Torino?
30) Vero che, nei primi mesi del 2021, il personale dell'albergo Hotel Concorde Torino e la sig.ra
, si interfacciavano con i signori e CP_6 Controparte_3 Parte_4
-A prova contraria sui cap. 22 e 23 avversari:
31) Vero che, l'attività di consulenza della consisteva nella valutazione di offerte di apalto Parte_1 di servizi di pulizia?
32) Vero che, l'attività di gestione dei rapporti commerciali con i clienti è sempre stata CP_1 svolta dal sig. ? Controparte_3
33) Vero che, il IG. era già titolare di attività d'impresa? Parte_1
In caso di ammissione di alcuno dei capitoli avversari, si chiede di essere ammessi alla prova contraria diretta e indiretta a mezzo dei testi già indicati sia dall'opponente che dall'opposta”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria di condanna dell'appellata al pagamento dell'importo di Euro 10.000,00 per il periodo di preavviso, siccome domanda nuova, avanzata in violazione dell'art. 345 c.p.c.;
- in via principale, nel merito: rigettare l'appello proposto e le domande tutte formulate, siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni addotte, con conferma della sentenza impugnata;
- in via istruttoria: reiterando le istanze del primo grado, si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione “vero che”:
1) “durante la prima settimana di dicembre 2021, si svolgeva presso gli uffici di in Controparte_1
Milano, Corso Como n. 15, una riunione operativa sull'andamento della società, alla quale partecipava il IG. ” (si indica come teste il IG. ; Parte_1 Testimone_6
2) “durante tale riunione operativa, veniva affrontato il tema dell'andamento della collaborazione commerciale con la ” (si indica come teste il IG. ; Parte_1 Testimone_6
3) “durante tale riunione operativa veniva discussa con il IG. la possibilità di rimodulare per il Pt_1 futuro gli accordi economici presi?” (si indica come teste il IG. ; Testimone_6
4) “all'esito di tale riunione operativa, il IG. rifiutava l'ipotesi prospettata di revisione degli Pt_1 accordi economici e comunicava di voler cessare la collaborazione con ” (si indica Controparte_1 come teste il IG. ; Testimone_6
pagina 5 di 16 5) “in data 22/12/2021, presso gli uffici di in Milano, Corso Como n. 15, il IG. Controparte_1 Pt_1 dirigendosi verso l'uscita, pronunciava la seguente frase: “…da oggi faccio l'imprenditore anche io?”
(si indicano come testi le IG.re , , ); Tes_7 Parte_4 Tes_8
6) “il parcheggio dell'Idea Hotel SA Siro, sito in Milano, alla Via Gaetano Airaghi, n. 125, viene utilizzato dai dipendenti e collaborati di come area di deposito e parcheggio dei mezzi CP_1 aziendali?” (si indica come teste il IG. ; Testimone_9
7) “in data 30/12/2021, presso il parcheggio dell'Idea Hotel SA Siro, sito in Milano, alla Via Gaetano
Airaghi, n. 125, il IG. della consegnava l'auto Fiat Panda tg. Parte_1 Parte_1
FL301XB?” (si indica come teste il IG. ; Testimone_9
8) “lavora alle dipendenze di occupandosi dei servizi di pulizia presso un cliente Controparte_1 della Sua datrice di lavoro, Aspria Harbour Club Milano?” (si indica come teste il IG.
[...]
; Testimone_10
9) “per tutta la durata del 2021, nell'esecuzione delle Sue mansioni presso l'Aspria Harbour Club
Milano, riceveva istruzioni dal IG. della ” (si indica come teste il IG. Parte_1 Parte_1
; Testimone_10
10) “a decorrere dal gennaio 2022, ha iniziato a ricevere istruzioni dal IG. , Controparte_3 legale rappresentante della Sua datrice di lavoro ” (si indica come teste il IG. Controparte_1
; Testimone_10
11) “fino al 31/12/2021, lavorava alle dipendenze di quale “caposquadra” presso Controparte_1 un cliente della Sua datrice di lavoro, SA AR SP?” (si indica come teste il IG.
[...]
); Testimone_11
12) “per tutta la durata del 2021, nell'esecuzione delle Sue mansioni presso SA AR SP, riceveva istruzioni dal IG. della ” (si indica come teste il IG. Parte_1 Parte_1 [...]
Testimone_11
13) “a decorrere dal gennaio 2022, ha iniziato a ricevere istruzioni dalla IG.ra , Tes_7 dipendente di ” (si indica come teste il IG. ; Controparte_1 Testimone_11
14) “lavora alle dipendenze di svolgendo la mansione di Responsabile Ufficio Controparte_1
Acquisti?” (si indica come teste la IG.ra ); Testimone_12
15) “per tutta la durata del 2021 si è interfacciata con il IG. della nella Parte_1 Parte_1 gestione dei rapporti commerciali con i clienti di ” (si indica come teste la IG.ra Controparte_1
); Testimone_12
16) “a decorrere dal gennaio 2022, cessava i contatti lavorativi con il IG. Parte_5 [...]
” (si indica come teste la IG.ra ); Parte_1 Testimone_12
pagina 6 di 16 17) “a decorrere dal gennaio 2022, la gestione dei clienti di veniva assunta dal IG. Controparte_1
, legale rappresentante?” (si indica come teste la IG.ra ); Controparte_3 Testimone_12
18) “svolge la mansione di governante presso l'Hotel Concorde Torino?” (si indica come teste la
IG.ra ); Testimone_13
19) “l'Hotel Concorde Torino si avvale dei servizi di pulizia svolti da ” (si indica Controparte_1 come teste la IG.ra ); Testimone_13
20) “per tutta la durata del 2021 si è interfacciata con il IG. nella Parte_5 Parte_1 gestione dei rapporti commerciali la Sua fornitrice ” (si indica come teste la IG.ra Controparte_1
); Testimone_13
21) “a decorrere dal gennaio 2022, per la gestione del rapporto commerciale con la Sua fornitrice ha iniziato ad interfacciarsi con il IG. , legale Controparte_1 Controparte_3 rappresentante?” (si indica come teste la IG.ra ); Testimone_13
22) “nel Suo ruolo di collaboratrice presso fino al 31/12/2021 Lei si interfacciava Controparte_1 con il IG. per la gestione degli aspetti commerciali relativi agli appalti di Parte_1 CP_1 nelle aree Nord Est Italia, Bologna e Reggio Emilia?” (si indica come teste la IG.ra
[...] [...]
); Tes_14
23) “in data 7/01/2022 apprendeva dallo stesso IG. che egli aveva cessato la collaborazione con Pt_1 la avviando la propria azienda, come da documento che si allega?” (cfr. doc. 17, Controparte_1 che si allega al presente atto, riportante la conversazione avvenuta via Whatsupp tra Parte_6
e in data 7/01/2022. Si indica come teste la IG.ra ).
[...] Parte_1 Testimone_14
Si indicano in qualità di testi i IGnori:
- legale rappresentante di domiciliato in Milano, Corso Como n. 15; Testimone_6 Controparte_7
- , domiciliata presso la sede di in Milano, Via Torino n. 60; Tes_7 Controparte_1
- , domiciliata presso la sede di in Milano, Via Torino n. 60; Parte_4 Controparte_1
- , domiciliata presso la sede di in Milano, Via Torino n. 60; Tes_8 Controparte_1
- , domiciliata presso la sede di in Roma, Via Giovanni Antonelli n. 4; Testimone_12 Controparte_7
- domiciliato presso l'Idea Hotel SA Siro, in Milano, alla Via Gaetano Airaghi, Testimone_9
n. 125;
- residente in [...]; Testimone_10
- residente in [...]; Testimone_11
- , domiciliata presso Hotel Concord, in Torino, Via Lagrange, n. 47; Testimone_13
- , residente a [...]. Testimone_14
pagina 7 di 16 - sempre in via istruttoria: si chiede il rigetto delle istanze avversarie siccome inammissibili, per tutto quanto dedotto, e, nella denegata ipotesi di accoglimento, si chiede ammettersi prova contraria con i medesimi testi indicati;
Con vittoria di compensi e spese di causa come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Contr (d'ora in avanti ) conveniva in giudizio Controparte_1 Controparte_8 opponendosi al decreto ingiuntivo n. 8002\2023, emesso dal Tribunale di Milano, con
[...] il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 60.000,00, oltre accessori e spese, a favore di a titolo di corrispettivo di un contratto di Controparte_8 consulenza.
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto, per grave inadempimento dell'opposta.
Si costituiva in giudizio (d'ora in avanti ”), Controparte_8 CP_8 insistendo per la conferma del decreto opposto, ed il rigetto dell'opposizione; in ogni caso, per la condanna della controparte al pagamento della somma ingiunta.
In sede di prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., chiedeva la declaratoria della CP_8 corretta esecuzione al contratto di consulenza, con condanna dell'opponente al pagamento della somma che sarebbe risultata dovuta in corso di causa, e in ogni caso al pagamento dell'importo di euro
10.000,00, oltre iva, per il periodo durante il quale era dovuto il preavviso, dal 22.12.21, oltre interessi, ai sensi del Dlgs 231/02, dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo.
In data 6.12.2023, il Giudice esperiva, inutilmente, il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., proponendo il pagamento, da parte dell'opponente ed a favore dell'opposta, della somma di euro
18.000,00, omnicomprensiva.
Il giudicante non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto, non ammetteva la prova testimoniale, richiesta dalle parti, e fissava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 9.4.2024.
In data 03.05.2024, veniva pubblicata dal Tribunale di Milano la sentenza n. 4693/2024, che così statuiva: “1) accoglie l'opposizione e revoca il D.I. n. 8002\2023 emesso dal Tribunale di Milano;
2) dichiara la risoluzione del contratto in oggetto a far data dal 1° gennaio 2022 per inadempimento di
3) rigetta le restanti domande svolte dall'opposta, in Controparte_8 quanto assorbite nell'accertamento dell'inadempimento; 4) condanna Controparte_8
pagina 8 di 16 a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano per compensi in CP_8 Controparte_1 complessivi € 7.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%”. Contr Contro la pronuncia ha proposto appello;
si è regolarmente costituita CP_8
All'udienza del 29.10.2024, il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 18.03.2025 per la rimessione della causa in decisione innanzi al EG. Le parti hanno depositato gli scritti difensivi e le nota d'udienza; L'udienza è stata rinviata d'ufficio al
14.10.2025, quando la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la parte appellante reitera la richiesta di espunzione, dal fascicolo processuale di primo grado della parte appellata (opponente in 1°grado), della memoria deposita in data 8.04.24 ore
17.07, perché non autorizzata dal Tribunale, ed in violazione del contraddittorio;
che il comportamento della controparte venga valutato ai fini processuali.
Parte appellata ha replicato che l'atto, di cui è stata chiesta l'espunzione, non è altro che la nota di udienza, ex art. 127 ter cpc, il cui deposito è stato autorizzato dal Tribunale con provvedimento a verbale del 6/12/2023, con cui il Giudice istruttore rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla successiva udienza del 9/04/2024, svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
La Corte osserva che le note suddette sono state depositate dall'odierna parte appellata, asserendo che le stesse costituirebbero note scritte ex art. 127ter cpc, autorizzate dal Giudice di prime cure con il provvedimento del 6.12.2023. Esse, pertanto non sarebbero deposito di atto ulteriore rispetto a quelli autorizzati dal Giudice.
L'art. 127ter cpc così recita: “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni […]”. Il provvedimento del 6.12.23, del resto specifica che: “sostituisce la suddetta udienza mediante assegnazione del termine perentorio di cui all'art. 127 ter cpc, per il deposito di brevi note contenenti le sole istanze ed eccezioni unitamente Contr alla precisazione delle conclusioni”. L'atto depositato da invece, consta di una vera e propria memoria di 9 pagine, ed ha il contenuto tipico di una comparsa conclusionale, contenendo argomentazioni e allegazioni che vanno oltre la precisazione di istanze e eccezioni e le conclusioni della parte. In quanto atto non autorizzato, esso è idoneo a violare i principi del contraddittorio e deve pertanto essere espunto.
Con il primo motivo di appello (Motivo di appello I – Violazione degli artt. 2697 c.c., 113, 115 e 116
c.p.c. – Errata ripartizione dell'onere probatorio e interpretazione del contratto), parte appellante pagina 9 di 16 censura la sentenza di primo grado, per aver erroneamente ritenuto che l'onere di provare CP_8
l'adempimento contrattuale gravi su di essa, senza considerare la struttura e la natura delle obbligazioni Contr previste nel contratto di consulenza stipulato con
Dal contratto (doc. 20 fascicolo appellante) risulterebbe che era tenuta a svolgere CP_8 esclusivamente le attività richieste dalla committente, e cioè che le prestazioni dovessero essere rese solo a seguito della ricezione di specifiche richieste. In assenza di tali richieste, non avrebbe potuto configurarsi alcun inadempimento.
L'appellante prosegue, ritenendo di aver allegato e documentato:
- la validità e vigenza del contratto, dal 01.01.2021 al 31.12.2023, mai disdettato;
- l'adempimento delle attività richieste nel 2021 (doc. 29 fascicolo appellante); Contr
- la permanente disponibilità a collaborare nel 2022, senza che abbia mai formulato richieste né contestato formalmente l'operato di . CP_8
Secondo parte appellante, l'appellata avrebbe dedotto genericamente una cessazione della collaborazione da parte di , senza tuttavia provare di aver richiesto attività nel 2022. né di CP_8 aver ricevuto un rifiuto o una mancata esecuzione di prestazioni dedotte nel contratto. Tale omissione sarebbe da ritenere decisiva, poiché l'adempimento era condizionato alla richiesta.
L'appellante prosegue, invocando il principio della vicinanza della prova, secondo cui l'onere probatorio va attribuito al soggetto, nella cui sfera si colloca il fatto da provare: nel caso di specie, la Contr richiesta di attività consulenziale, che doveva essere provata da Tale principio sarebbe confermato dalla Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 13533/2001; il Giudice di prime cure avrebbe disatteso il principio di diritto ivi esplicitato.
Inoltre, secondo il principio della persistenza del diritto, il credito si dovrebbe presumere esistente finché non è dimostrato il contrario. Ne conseguirebbe che, in assenza di prova dell'inadempimento, il diritto al corrispettivo dell'appellante permarrebbe.
Infine, l'appellante lamenta la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, per non avere il
Giudice correttamente interpretato le clausole del contratto, e la falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di ripartizione dell'onere della prova. Contr ha replicato che la ricostruzione dell'appellante sarebbe errata, mentre corretta sarebbe la decisione del Tribunale, anche in merito alla ripartizione dell'onere probatorio. Il contratto di consulenza, stipulato con , prevedeva che questa svolgesse un'attività di supporto e CP_8 promozione commerciale da svolgersi in autonomia, senza necessità di specifiche richieste da parte della committente. L'art. 3 del contratto riporterebbe infatti che la consulente operava “in completa autonomia, con discrezione e con professionalità”, coordinandosi solo con eventuali indicazioni della pagina 10 di 16 Contr committente. Ne conseguirebbe che non vi era alcun obbligo per di formulare richieste, né tale mancanza potrebbe giustificare l'inadempimento della consulente.
L'appellata evidenzia, altresì, che: non avrebbe svolto alcuna attività nel 2022, come CP_8 ammesso dalla medesima;
la consulente avrebbe di fatto cessato ogni collaborazione a partire dal
1.01.2022, senza fornire alcun preavviso, né rispettare le modalità contrattuali per la cessazione degli effetti del contratto;
le attività svolte nel 2021 sarebbero state documentate (doc. 14), ma nessuna prova
è stata fornita circa l'esecuzione di prestazioni nel 2022. Contr In merito ai principi invocati dall'appellante, replica affermando che:
- il principio della vicinanza della prova non può essere utilizzato per invertire l'onere probatorio in modo arbitrario. L'attività consulenziale rientra nella sfera di azione della consulente, che deve quindi dimostrare di aver adempiuto;
- il principio della persistenza del diritto sarebbe stato erroneamente invocato dalla controparte, Contr poiché l'unica obbligazione a carico di era il pagamento del compenso, che è stato legittimamente sospeso per l'inadempimento della controparte.
- Infine, l'appellata richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 16324/2021;
SS.UU. 13533/2001), secondo cui, in caso di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.,
l'onere della prova dell'adempimento grava sul creditore che agisce per il pagamento. Tale onere, nel caso di specie, non sarebbe stato assolto da . CP_8
Con il secondo motivo di appello (Motivo di appello II – Erronea valutazione delle prove e violazione dell'art. 115 c.p.c.), parte appellante censura il capo della sentenza, in cui il Tribunale ha ritenuto non provato l'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte di per l'anno 2022, CP_8 affermando che la stessa si sarebbe limitata a negare l'interruzione del contratto, senza fornire elementi concreti sull'esecuzione delle attività.
La doglianza si incentra non sulla ripartizione dell'onere probatorio (già trattata nel primo motivo), bensì sulla erronea valutazione delle prove documentali e delle istanze istruttorie avanzate dall'appellante, che sarebbero state immotivatamente disattese o mal interpretate dal Giudice di primo grado.
In particolare, l'appellante evidenzia di aver:
- provato la sussistenza del contratto per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023 (doc. 20);
- documentato l'attività svolta nel 2021 e la disponibilità a collaborare nel 2022 (doc. 29), circostanze mai contestate dalla controparte;
- smentito le accuse di condotte incompatibili con la prosecuzione del rapporto, dimostrando: pagina 11 di 16 ▪ l'operatività della PEC e dell'indirizzo email contrattuale (doc. 22 e 23);
▪ di non aver mai avuto in uso computer, telefono o SIM aziendale;
▪ di non aver restituito l'auto aziendale, contestando il doc. 5 avversario;
▪ di avere confutato l'obbligo di reperire o gestire clienti, non previsto dal contratto;
▪ che la perdita di alcuni appalti (SA AR SP e Dilettantistica) era dovuta a criticità Contr interne di (doc. 8), e non ad inadempimenti della consulente.
L'appellante richiama il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., come interpretato dalle
Sezioni Unite (Cass. n. 761/2002), secondo cui i fatti non contestati devono considerarsi ammessi. In Contr tal senso, l'assenza di richieste di collaborazione nel 2022, da parte di costituirebbe fatto accertato, che avrebbe dovuto condurre il Giudice ad escludere l'inadempimento.
La valutazione delle prove, da parte del Tribunale, è quindi ritenuta superficiale e non conforme ai principi processuali, con conseguente erroneità della decisione impugnata.
La parte appellata sostiene che tale motivo è infondato e speculare al primo, basato su una Contr interpretazione errata e strumentale del contratto. Secondo le istanze istruttorie sarebbero state correttamente respinte, e la documentazione valutata in modo coerente con il quadro probatorio.
In particolare, correttamente il Tribunale avrebbe ritenuto che la prova dell'adempimento dovesse essere documentale, non testimoniale, e ha rigettato le istanze orali di entrambe le parti, con motivazione condivisibile.
Corretta sarebbe anche da ritenere l'impostazione, secondo cui la mera allegazione del contratto non è sufficiente a dimostrare l'adempimento, soprattutto in presenza di una eccezione di inadempimento sollevata dalla committente.
Secondo la tesi dell' appellata, le fatture inviate da nel 2022 sono state respinte CP_8
Contr formalmente da che ha contestato la cessazione del rapporto già a fine 2021, evidenziando la restituzione di beni aziendali, la richiesta di voltura del numero telefonico e la mancanza di contatti o prestazioni (docc. 6–12). Contr La documentazione prodotta da (doc. 14) avrebbe dimostrato che l'attività svolta nel 2021 era frutto di iniziativa autonoma della consulente, non subordinata a richieste specifiche, che non erano previste come obbligo contrattuale.
L'affermazione dell'appellante di essere “rimasta a disposizione” nel 2022 equivale, secondo l'appellata, a riconoscere la mancata esecuzione delle prestazioni.
In merito alle ulteriori contestazioni, l'appellata precisa che:
- la casella PEC di risultava non attiva al 4/03/2022 (doc. 8), e comunque mai CP_8 utilizzata per attività consulenziale nel 2022. pagina 12 di 16 - La voltura del numero aziendale, a favore della nuova società DY CE, operante nello stesso settore, dimostra la volontà del IG. di operare altrove già da fine 2021 (docc. 2, 3, Pt_1
10).
- La riconsegna dell'auto aziendale è stata documentata e non smentita in modo credibile dall'appellante.
Il messaggio del 7/01/2022 (“No no dal 1 di gennaio ho la mia azienda” – doc. 17) conferma la cessazione volontaria del rapporto da parte del IG. Pt_1
Infine, l'appellata contesta l'applicazione del principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., sostenendo che la prova dell'adempimento doveva comunque essere fornita dall'appellante, e che il
Giudice ha correttamente rilevato la assenza di elementi probatori idonei a dimostrare l'esecuzione delle prestazioni nel 2022.
La Corte osserva, quanto al primo e secondo motivo di appello, che il contratto tra le parti è stato prodotto, nel fascicolo monitorio, dalla odierna appellante. L'art. 3 recita: “L'azienda svolgerà esclusivamente le attività richieste dalla committente, in completa autonomia, con discrezione e con professionalità nonché con l'ordinaria diligenza, coordinando la propria attività con le eventuali indicazioni ricevute dalla committente”. Quanto alle attività, richieste dalla committente, l'art. 2 stabilisce che: “L'azienda, nell'ambito del proprio operato, svolgerà le attività specificate nell'allegato
B richieste dalla committente e sintetizzate al punto C delle premesse”. Risulta pertanto dal contratto che le attività che avrebbe dovuto svolgere sono state dalle parti specificate nell'allegato B. CP_8
Tale allegato tuttavia non è stato prodotto da che, avendo allegato la mancata ricezione di CP_8 istruzioni dalla committente, avrebbe dovuto provare quali attività la committente avesse o potesse richiedere. La premesse C del contratto, ove tali attività sono sintetizzate, secondo l'art. 2, non fornisce particolari chiarimenti circa le pattuizioni sulle attività richieste dalla committente, sulle modalità e tempistiche della emanazione e comunicazione di istruzioni ecc.. Il punto C infatti è il seguente:
“L'azienda ha espresso la propria disponibilità ed interesse a collaborare con al committente per fornire il proprio supporto alle attività di gestione nei settori sopra menzionati in premessa al punto B
e seguirne lo sviluppo commerciale”. Tuttavia, risulta evidente, dalla formulazione del punto C, che le attività, oggetto delle prestazioni pattuite da , erano da svolgersi in modo continuativo nel CP_8 tempo, per la natura precipua delle stesse (gestione di servizi quali quelli oggetto del contratto), perché non possono essere discrete e limitate nel tempo, devono svolgersi lungo periodi di tempo continuativi.
Inoltre, l'art. 3 del contratto afferma che avrebbe dovuto agire in completa autonomia e CP_8 seguendo le indicazioni della committente definite come solo “eventuali” nel medesimo articolo. Non risulta, pertanto, provato da , su cui incombe il relativo onere, che la sua attività avrebbe CP_8
pagina 13 di 16 dovuto svolgersi solo in risposta a specifici impulsi e sollecitazioni provenienti dalla committente, tanto che, in assenza di tali continuative istruzioni non sarebbe stata tenuta a svolgere alcuna CP_8 attività, pur conservando il diritto al corrispettivo per le medesime attività.
Non è contestato, anzi è pacifico tra le parti, che non ha svolto alcuna attività ine CP_8 esecuzione del contratto, a partire dal gennaio 2022. La riconsegna di strumenti aziendali, così come la disattivazione della casella pec di , a inizio 2022 sono ulteriori indizi a sostegno della tesi CP_8 che l'attività di sia cessata a fine 2021. CP_8
Irrilevante risulta la circostanza che non sia stata esercitata la facoltà di recesso dal contratto. Non risulta pertanto dovuto alcun corrispettivo non sussistendo alcuna prestazione resa dall'appellante a cui il corrispettivo possa riferirsi.
Entrambi i motivi sono infondati e devono essere respinti.
L'appellante ha chiesto, in subordine rispetto alla reiezione dell'opposizione e la conferma del decreto opposto ed alla condanna al pagamento della somma che risulti in corso di causa, in ogni caso, la Contr condanna di al pagamento della somma di euro 10.000,00, oltre iva, per il mancato preavviso, dal
22.12.21, a mente dell' art. 4 comma 2 e 5 del contratto di consulenza, ovvero di quella maggiore o minore somma di giustizia ed equità, oltre interessi ex Dlgs 231/02 dalla scadenza al saldo.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità di quest'ultima domanda, perché asseritamente formulata dall'appellante in sede di gravame;
essa costituirebbe domanda nuova, ai sensi dell'art. 345, comma 1
c.p.c., e dovrebbe, pertanto, essere dichiarata inammissibile, anche d'ufficio.
In subordine, l'appellata ne contesta comunque la fondatezza, evidenziando che: Contr
- il 22.12.2021 si sarebbe svolto un incontro presso la sede di nel corso del quale il IG. Pt_1 avrebbe manifestato in modo esplicito e repentino la volontà di cessare immediatamente la collaborazione;
- a partire dal 1.01.2022, avrebbe di fatto interrotto ogni attività, senza fornire alcun CP_8 preavviso né rispettare le modalità previste dal contratto (raccomandata A/R);
- non sussisterebbero, quindi, i presupposti per l'applicazione della clausola contrattuale invocata, né potrebbe parlarsi di “indennità di mancato preavviso”, trattandosi di rapporto di consulenza e non di lavoro subordinato.
La Corte osserva che la domanda in oggetto è stata proposta in primo grado da , nella prima CP_8 memoria di cui all'art. 171 cpc. Della medesima non vi è traccia né nella comparsa di costituzione e risposta né nel ricorso monitorio. Essa deve, pertanto, ritenersi domanda nuova e diversa rispetto a quelle formulate nella comparsa e nel ricorso monitorio. Secondo recente e condivisibile orientamento pagina 14 di 16 della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ., S.U., n. 26727 del 15.10.2024), nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande "reattive", cioè riconvenzionali, rispetto alle eccezioni e domande dell'opponente, ma altresì domande che rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero che sono domande aggiuntive/alternative, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse. Tuttavia, quanto all' ammissibilità della formulazione di tali domande nello sviluppo ulteriore del processo, e cioè nella prima udienza e nella memoria ex articolo 183, sesto comma, n.1 c.p.c. (ora memoria ex art. 171 cpc), la Suprema Corte afferma che: “ chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'“ultimo giro” offerto dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c.”; ciò al fine di preservare un corretto contraddittorio tra le parti, già “sbilanciato” in favore dell'opposto dal fatto di avere avanzato le proprie domande già in sede monitoria. Deve pertanto ritenersi che la domanda già formulata in primo grado e reiterata nel presente grado del giudizio, dalla opposta, sia inammissibile perché tardiva.
L'appello risulta pertanto infondato e deve conseguentemente essere respinto.
L'appellante, secondo il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese processuali di questo grado di appello, in favore dell'appellato, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, in relazione al valore della causa (da euro 52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi la fase istruttoria, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano - definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 4693-2024 del Tribunale di Milano, Parte_1 pubblicata in data 3.05.2024 a definizione del procedimento di primo grado R.G. n. 23901\2023, così provvede: rigetta l'appello; conferma integralmente la sentenza di primo grado;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata Controparte_8 [...] le spese del presente grado del giudizio, liquidate in euro 9991,00, per compensi, oltre iva, CP_1
CPA, e spese forfettarie al 15%; pagina 15 di 16 dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Giovanna Ferrero
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