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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 5666/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 12.06.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite al N. 5666/2023 R.G. Sezione Lavoro, aventi ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: licenziamento individuale per giustificato motivo soggettivo” e vertenti
TRA
) - avv. VITALIANO CARLO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
( ) - avv. VITALIANO CARLO Parte_2 C.F._3
( ); C.F._2
RICORRENTI
E
( - avv. BUONO PATRIZIA Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._4
RESISTENTE
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, successivamente riuniti ex art. 151 disp. att.
c.p.c., le parti ricorrenti di cui in epigrafe chiedevano al giudice del lavoro adito: di dichiarare illegittimo l'inquadramento nello schema negoziale del rapporto di lavoro agricolo, non avendo mai espletato le relative mansioni, bensì in quanto carrellisti addetti al carico e scarico di bancali e contenitori vari;
disporre la conversione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, data la reiterazione di plurimi contratti a termine e l'occupazione ininterrotta per tutti i giorni dell'anno e non solo per i 151 dichiarati;
di dichiarare l'inefficacia dei licenziamenti intimati oralmente e, per l'effetto, disporre la loro reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato. In particolare, Parte_1 esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 come carrellista dal 19.01.2007 senza soluzione di continuità sino al licenziamento avvenuto il 30.11.2023, mentre dal 28.07.2021 Parte_2 al licenziamento del 27.07.2023, sempre con le medesime mansioni.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in ciascun giudizio con separate memorie difensive, deducendo che entrambi i ricorrenti avevano lavorato a tempo determinato, assunti annualmente mediante comunicazioni Uni.Lav. per circa 151 giornate annue e concludeva nel merito per il rigetto delle domande.
I ricorsi spiegati dalle parti ricorrenti si sono rivelati manifestamente infondati e devono, pertanto, essere respinti.
Poca attendibilità hanno i testi (escusso in merito Parte_1 alla posizione dell'altra parte attrice) e in quanto entrambi in Tes_1 lite con la società resistente e affasciati dal medesimo interesse all'accertamento dei fatti come enunciati negli atti introduttivi. Del pari, non estraneo alle parti è sicuramente , che ha dichiarato di Parte_3 essere dipendente della convenuta da circa 25 anni. Diversamente, indifferente alle parti e all'esito del giudizio si è rivelato il teste
[...]
, il quale, tuttavia, ha visitato il teatro lavorativo con scarsa Tes_2 frequenza e ha riferito circostanze assolutamente generiche circa l'attività prestata da (lo ha visto al lavoro solo un paio di anni e, Parte_1
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pur collocandolo in ditta tutti i mesi, non ha potuto asserire se lo stesso abbia lavorato con continuità giornaliera), mentre non ha mai visto intento al lavoro (“Ho rapporti commerciali con la società resistente Parte_2 nel senso che io sono dipendente di due aziende agricole, che si chiamano
“ ” e “ , come operaio agricolo, e la convenuta Parte_4 Parte_5 compra i prodotti da esse prodotte, ovvero i finocchi, che loro lavorano tanto. La resistente ha un magazzino affianco alla terra dove lavoriamo noi,
a Scafati. Io vedo il magazzino e talvolta entro anche perché ci conosciamo
e vado a prendere anche prodotti loro per me. Nella azienda del resistente lavorano circa 70/80 dipendenti, è molto grande e ha anche delle squadre dove vanno a lavorare la terra, che stanno sia vicino al magazzino che da un'altra parte sempre nella zona di Scafati. Ho conosciuto Parte_1 che io chiamavo scherzosamente “ ”, che ho visto lavorare lì in Per_1 magazzino, che lavava i finocchi e scopava anche per terra. Io lavoro da
2/3 anni per l'azienda e ricordo che quando ho iniziato lui già Parte_5 lavorava e ciò fino all'anno scorso. Io non andavo sempre nel loro magazzino, ma per quello che ho inteso lui ha lavorato tutti i mesi dell'anno. Io ci andavo sia il pomeriggio dopo pranzo verso le 14/15.00 e poi anche al mattino verso le 9.00; ricordo di averlo visto sempre. Non mi dice niente il nome di [si dà atto che il giudice mostra la foto Parte_2 del ricorrente contenuta nel documento di identità versato in atti].
Riconosco la persona che mi viene mostrata, che ho conosciuto e ho visto lì nel capannone, ma non so se ci lavorava, l'ho visto che andava nei bagni.
L'ho visto comunque 4/5 volte in totale, a volte fuori la ribalta ovvero dove si caricano i camion, ma ribadisco di non averlo mai visto all'opera. Non so di preciso, ma credo di averlo visto per circa un mese in totale. Conosco il titolare al quale chiesi come mai avesse finito di CP_1 Pt_1 lavorare e lui mi rispose che se ne era andato dopo che gli intimò di non portarsi via una cassa di peperoni”).
Risulta, pertanto, indimostrata l'asserzione dei ricorrenti circa la sussistenza di un lavoro ininterrotto durante i periodi indicati in ricorso, senza contare che, disposta l'acquisizione degli estratti contributivi dei lavoratori, risulta che gli stessi abbiano goduto finanche del trattamento di
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disoccupazione agricola, ricevendo, quindi, una indennità pubblica da loro stessi richiesta.
Tutte le altre istanze attoree possono ritenersi assorbite, tenuto conto che le mansioni di carrellista, seppure non dimostrate in concreto, rientrerebbero comunque nelle attività connesse a quelle in agricoltura, così come le cessazioni dei rapporti a tempo determinato, sempre ammesse nel settore agricolo, devono ritenersi coincidenti con le scadenze dei contratti a termine.
Le spese processuali sono interamente compensate per la qualità delle parti.
P. Q. M.
1) rigetta i ricorsi riuniti;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 12.06.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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