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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/12/2024, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parte_1 C.F._1
De Angelis, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Maria Concetta Belli, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis 12 e ss. c.p.c. depositato in data 23.1.2024, Parte_1
chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio , la quale si associava alla domanda Controparte_1
divorzile alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione risposta. All'udienza del 2.10.2024, le parti dichiaravano di voler divorziare alle condizioni della separazione.
Quindi, acquisito il parere favorevole del P.M., la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi delle parti.
Pertanto, la domanda va accolta, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Latina il
25.6.2005 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 89 , P. II, Serie A , dell'anno 2005);
PRENDE ATTO gli accordi intervenuti tra le parti;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
ORDINA l'annotazione come per legge.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 6.12.2024 Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Tania Monetti dott.Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parte_1 C.F._1
De Angelis, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Maria Concetta Belli, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis 12 e ss. c.p.c. depositato in data 23.1.2024, Parte_1
chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio , la quale si associava alla domanda Controparte_1
divorzile alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione risposta. All'udienza del 2.10.2024, le parti dichiaravano di voler divorziare alle condizioni della separazione.
Quindi, acquisito il parere favorevole del P.M., la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi delle parti.
Pertanto, la domanda va accolta, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Latina il
25.6.2005 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 89 , P. II, Serie A , dell'anno 2005);
PRENDE ATTO gli accordi intervenuti tra le parti;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
ORDINA l'annotazione come per legge.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 6.12.2024 Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Tania Monetti dott.Pier Luigi De Cinti