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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/08/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1889/2025
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Giudice Giulia Paola Elena Bertolino
Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1889/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...]
rappresentato e difeso dall'avv. FRANCO ELISA
e
Parte_2 ata a COMO (CO) 1'1/08/1977 rappresentata e difesa dall'avv. TARICCO LUANA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"1) I figli minori, Per_1 e Per_2 verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in favore degli stessi adottando di concerto le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I genitori eserciteranno, invece, separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni riguardanti le questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione e la residenza dei minori, ai soli fini anagrafici, verrà stabilita in Alba, Strada Rorine n. 6.
2) I tempi di permanenza dei minori con i genitori verranno così disciplinati: a) durante la settimana:
i minori rimarranno con il padre, presso la di lui abitazione in Monticello d'Alba, il lunedì, martedì e mercoledì; con la madre, presso la di lei abitazione in Alba, il giovedì, venerdì e sabato;
b) i minori trascorreranno la giornata della domenica, alternativamente con il padre e con la madre, per modo che due domeniche al mese rimarranno con il papà ed altrettante con la mamma. Su richiesta specifica e motivata di Per_1 e Per 2 , cui dovranno aderire i genitori, le indicate loro modalità di permanenza presso i predetti saranno suscettibili di variazione parziale o totale. c) i figli trascorreranno, inoltre, con ciascun genitore: * tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, che i genitori dovranno concordare e comunicare reciprocamente entro il 30 giugno di ciascun anno, salvo diversi accordi. * sette giorni durante le festività natalizie, alternando con la mamma e con il papà i periodi dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 07/01 di ciascun anno. Natale 2025 con la mamma;
* il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, alternando le due giornate per ogni anno con la madre o con il padre. Pasqua e Pasquetta 2026 con il papà; Il tutto salvo diversi accordi e tenuto conto delle esigenze e della volontà dei figli.
3) La casa familiare sita in Monticello d'Alba, Via Sommariva Perno n. 8, di proprietà esclusiva del signor Nota, non verrà assegnata ad alcuno dei coniugi, attesi la collocazione paritaria dei minori presso le rispettive abitazioni dei genitori ed i previsti tempi di permanenza dei medesimi con ciascuno di essi. 4) I sig.ri Parte 2 e Parte_1 dichiarano di aver diviso gli effetti personali, gli arredi ed i regali nonché tutti i beni mobili facenti parte del compendio familiare e confermano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente in ordine ai suddetti beni.
5) durante la permanenza dei minori presso i genitori, questi ultimi provvederanno direttamente al loro mantenimento, attesi la collocazione paritaria degli stessi presso le rispettive abitazioni ed i convenuti tempi di permanenza dei medesimi con ciascuno di essi.
6) Le spese straordinarie relative ai minori, come disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Asti, verranno dai genitori reciprocamente rimborsate in misura pari al 50% ciascuno, con le seguenti precisazioni: -le spese straordinarie richiedono il preventivo accordo ed il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di avere inviato all'altro comunicazione a mezzo raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni;
in caso di mancato espresso dissenso, entro tale termine, la spesa s'intenderà approvata;
-sono da considerare spese straordinarie, ma che non richiedono il preventivo accordo, le spese scolastiche (ovvero: tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento trasporto pubblico); richiedono, invece, il preventivo accordo le spese relative a tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, tasse universitarie delle università private e pubbliche dopo il primo anno fuori corso, corsi di specializzazione master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero, lezioni private spese connesse all'alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
-non richiedono preventivo accordo le spese extra scolastiche relative ad un corso per attività extra scolastica (sportiva o istruzione) all'anno e relativi accessori, a pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori, le spese di manutenzione, bollo, assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati per i figli, in accordo, e le spese per la patente di guida;
- necessitano di preventivo accordo i corsi di istruzione, le attività sportive, ricreative e ludiche e le pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno, le spese di baby sitter se rese necessarie in caso di malattia dei minori o dei genitori, le spese relative al centro ricreativo estivo e gruppo estivo, il soggiorno estivo, di studio, sportivo e stage sportivi, oltre alle spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione;
-riguardo alle spese medico sanitarie tutte, le spese connotate dai caratteri di necessità non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, così come i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di famiglia, né i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
-il genitore che anticiperà la spesa, dovrà inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà provvedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. 7) L'assegno unico universale continuerà ad essere richiesto e pagato dall' CP_1 interamente alla
Parte_2 con l'espresso assenso del marito, anche per quanto riguarda eventuali arretrati signora "
se dovuti.
8) I coniugi non verseranno l'un l'altro alcun assegno per il concorso nel di loro mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
9) I sig.ri Parte_2 e Parte_1 danno atto di aver regolato tutti i rapporti bancari, di investimenti finanziari e mobiliari nonché ogni altro rapporto patrimoniale tra di loro intercorsi e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione o titolo afferenti al pregresso rapporto di coniugio.
10) I coniugi danno atto che in relazione alle autovetture di proprietà, i rapporti sono già stati interamente regolati tra gli stessi e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere.
11) I coniugi dichiarano di non aver mai presentato reciprocamente querele penali per i dissidi ed i conflitti familiari insorti prima della separazione, e, in ogni caso, si dichiarano disponibili ad esaurire ed estinguere eventuali procedimenti penali eventualmente pendenti e a rinunciare altresì ad ogni pretesa risarcitoria e/o di liquidazione dei danni relativa ad asseriti a fatti e/o atti illeciti tra loro occorsi sino alla separazione.
12) I coniugi confermando le statuizioni di cui ai punti che precedono dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniali tra di loro intercorso e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o causale, anche qui non dedotto e/o precisato ed anche eventualmente a titolo risarcitorio.
13) I coniugi rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
14) Le spese legali relative alla presente procedura saranno interamente compensate";
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
Parte_1 Parte_2nato a BRA (CN) il 21/05/1975 e da nata a [...]
1'1/08/1977, celebrato in ALBIOLO (CO) in data 24/07/2005, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2005, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 20/08/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Giudice Giulia Paola Elena Bertolino
Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1889/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...]
rappresentato e difeso dall'avv. FRANCO ELISA
e
Parte_2 ata a COMO (CO) 1'1/08/1977 rappresentata e difesa dall'avv. TARICCO LUANA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"1) I figli minori, Per_1 e Per_2 verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in favore degli stessi adottando di concerto le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I genitori eserciteranno, invece, separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni riguardanti le questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione e la residenza dei minori, ai soli fini anagrafici, verrà stabilita in Alba, Strada Rorine n. 6.
2) I tempi di permanenza dei minori con i genitori verranno così disciplinati: a) durante la settimana:
i minori rimarranno con il padre, presso la di lui abitazione in Monticello d'Alba, il lunedì, martedì e mercoledì; con la madre, presso la di lei abitazione in Alba, il giovedì, venerdì e sabato;
b) i minori trascorreranno la giornata della domenica, alternativamente con il padre e con la madre, per modo che due domeniche al mese rimarranno con il papà ed altrettante con la mamma. Su richiesta specifica e motivata di Per_1 e Per 2 , cui dovranno aderire i genitori, le indicate loro modalità di permanenza presso i predetti saranno suscettibili di variazione parziale o totale. c) i figli trascorreranno, inoltre, con ciascun genitore: * tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, che i genitori dovranno concordare e comunicare reciprocamente entro il 30 giugno di ciascun anno, salvo diversi accordi. * sette giorni durante le festività natalizie, alternando con la mamma e con il papà i periodi dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 07/01 di ciascun anno. Natale 2025 con la mamma;
* il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, alternando le due giornate per ogni anno con la madre o con il padre. Pasqua e Pasquetta 2026 con il papà; Il tutto salvo diversi accordi e tenuto conto delle esigenze e della volontà dei figli.
3) La casa familiare sita in Monticello d'Alba, Via Sommariva Perno n. 8, di proprietà esclusiva del signor Nota, non verrà assegnata ad alcuno dei coniugi, attesi la collocazione paritaria dei minori presso le rispettive abitazioni dei genitori ed i previsti tempi di permanenza dei medesimi con ciascuno di essi. 4) I sig.ri Parte 2 e Parte_1 dichiarano di aver diviso gli effetti personali, gli arredi ed i regali nonché tutti i beni mobili facenti parte del compendio familiare e confermano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente in ordine ai suddetti beni.
5) durante la permanenza dei minori presso i genitori, questi ultimi provvederanno direttamente al loro mantenimento, attesi la collocazione paritaria degli stessi presso le rispettive abitazioni ed i convenuti tempi di permanenza dei medesimi con ciascuno di essi.
6) Le spese straordinarie relative ai minori, come disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Asti, verranno dai genitori reciprocamente rimborsate in misura pari al 50% ciascuno, con le seguenti precisazioni: -le spese straordinarie richiedono il preventivo accordo ed il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di avere inviato all'altro comunicazione a mezzo raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni;
in caso di mancato espresso dissenso, entro tale termine, la spesa s'intenderà approvata;
-sono da considerare spese straordinarie, ma che non richiedono il preventivo accordo, le spese scolastiche (ovvero: tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento trasporto pubblico); richiedono, invece, il preventivo accordo le spese relative a tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, tasse universitarie delle università private e pubbliche dopo il primo anno fuori corso, corsi di specializzazione master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero, lezioni private spese connesse all'alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
-non richiedono preventivo accordo le spese extra scolastiche relative ad un corso per attività extra scolastica (sportiva o istruzione) all'anno e relativi accessori, a pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori, le spese di manutenzione, bollo, assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati per i figli, in accordo, e le spese per la patente di guida;
- necessitano di preventivo accordo i corsi di istruzione, le attività sportive, ricreative e ludiche e le pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno, le spese di baby sitter se rese necessarie in caso di malattia dei minori o dei genitori, le spese relative al centro ricreativo estivo e gruppo estivo, il soggiorno estivo, di studio, sportivo e stage sportivi, oltre alle spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione;
-riguardo alle spese medico sanitarie tutte, le spese connotate dai caratteri di necessità non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, così come i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di famiglia, né i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
-il genitore che anticiperà la spesa, dovrà inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà provvedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. 7) L'assegno unico universale continuerà ad essere richiesto e pagato dall' CP_1 interamente alla
Parte_2 con l'espresso assenso del marito, anche per quanto riguarda eventuali arretrati signora "
se dovuti.
8) I coniugi non verseranno l'un l'altro alcun assegno per il concorso nel di loro mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
9) I sig.ri Parte_2 e Parte_1 danno atto di aver regolato tutti i rapporti bancari, di investimenti finanziari e mobiliari nonché ogni altro rapporto patrimoniale tra di loro intercorsi e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione o titolo afferenti al pregresso rapporto di coniugio.
10) I coniugi danno atto che in relazione alle autovetture di proprietà, i rapporti sono già stati interamente regolati tra gli stessi e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere.
11) I coniugi dichiarano di non aver mai presentato reciprocamente querele penali per i dissidi ed i conflitti familiari insorti prima della separazione, e, in ogni caso, si dichiarano disponibili ad esaurire ed estinguere eventuali procedimenti penali eventualmente pendenti e a rinunciare altresì ad ogni pretesa risarcitoria e/o di liquidazione dei danni relativa ad asseriti a fatti e/o atti illeciti tra loro occorsi sino alla separazione.
12) I coniugi confermando le statuizioni di cui ai punti che precedono dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniali tra di loro intercorso e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o causale, anche qui non dedotto e/o precisato ed anche eventualmente a titolo risarcitorio.
13) I coniugi rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
14) Le spese legali relative alla presente procedura saranno interamente compensate";
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
Parte_1 Parte_2nato a BRA (CN) il 21/05/1975 e da nata a [...]
1'1/08/1977, celebrato in ALBIOLO (CO) in data 24/07/2005, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2005, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 20/08/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.