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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1907 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 17.9.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cod. fisc.: ,
[...] C.F._2 Parte_3
(cod. fisc.: , tutti nella qualità eredi del sig. C.F._3 Per_1
(cod. fisc.: ), deceduto in corso di causa il
[...] C.F._4
25.10.2019, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Elmo, giusta procura in calce all'appello, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore;
- APPELLANTI =
CONTRO
, , OP Controparte_2
, ; CP_3 CP_4
1 - APPELLATI NON COSTITUITI =
E
(cod. fisc.: ) rappresentato e OP C.F._5
difeso, giusta procura rilasciata mediante atto separato da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Veronica Le Pera, nel cui studio ha eletto domicilio;
- INTERVENUTO =
Sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti rassegnate nelle note di trattazione: “… in riforma dell'appellata sentenza e in accoglimento del presente gravame, contrariis reiectis: a) accertare e dichiarare il possesso ultraventennale ed esclusivo, in modo pubblico e pacifico del sig. quindi dei suoi eredi odierni appellanti SI.ra Persona_1 Pt_1
, SI. , SI.ra , in via esclusiva dei
[...] Parte_2 Parte_3
terreni e del fabbricato siti nel Comune di Corigliano Calabro, Fraz. Apollinara, distinti in catasto al foglio 10 particelle 473, 475, 469 per un totale di Ha 1.70.06; particella 442 catasto fabbricati foglio 10-sub1- 2 categoria A/$ classe 3- consistenza 5,5 vani, rendita 170,43. Precedentemente distinti al catasto alla partita
9957 foglio 10 – particelle 14,68,79, per un totale di Ha 1.71.20; b) Dichiarare
l'acquisto da parte degli odierni appellanti SI.ra , SI. Parte_1 Parte_2
, SI.ra , iure ereditatis del sig. della
[...] Parte_3 Persona_1
proprietà dei terreni e del fabbricato indicati;
c) Ordinare alla Conservatoria le conseguenti trascrizioni;
d) Compensare le spese di giudizio, salvo il caso di opposizione dei convenuti”; per rassegnate nella comparsa di costituzione, cui la parte ha OP fatto richiamo nelle note di trattazione per l'udienza del 17.9.2024: “1) dichiarare
l'estromissione dal giudizio del sig. nato a [...]
l'8/09/1954 ed ivi residente in c.da chiubbica;
2) gradatamente confermare la sentenza gravata. 3) con vittoria di spese e competenze.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, e hanno proposto, innanzi Parte_1 Parte_2 Parte_3 all'intestata Corte, appello avverso la sentenza n. 880/2022, emessa in data 25.6.2022
2 e pubblicata in data 27.6.2022, con cui il Tribunale di Castrovillari, nella contumacia dei convenuti , , e OP Controparte_2 CP_3
ha rigettato la domanda, originariamente proposta da CP_4 Per_1
, dante causa di essi appellanti, deceduto nel corso del giudizio di primo
[...] grado, tesa ad ottenere l'accertamento, nei confronti dei coeredi convenuti (tutti, al pari dell'attore, figli di , deceduto il 4.2.2002) dell'intervenuto Parte_2
acquisto per usucapione di un quoziente di terreno e sovrastante fabbricato sito in agro nel Comune di Corigliano Calabro, Contrada Apollinara, intestato al comune genitore e, quindi, alla sua morte, ereditato dai figli.
L'appello proposto è stato notificato ritualmente a e CP_3 CP_4
Invece, la notifica nei confronti di (di cui nell'atto OP
introduttivo non erano stati indicati luogo e data di nascita) è stata inviata ad indirizzo corrispondente alla residenza di tale ”, che, costituitosi OP
in giudizio, ha evidenziato la propria estraneità al contenzioso, per come dallo stesso compreso solo a seguito di visione degli atti processuali, e ha chiesto di essere estromesso: richiesta, questa, che ha trovato l'assenso dell'appellante. Quindi, la difesa dell'appellante, alla prima udienza, ha chiesto la concessione di un termine per notificare l'appello a e a , risultata OP Controparte_2 irreperibile all'indirizzo.
Quindi, con ordinanza depositata in data 1.7.2023, la Corte ha autorizzato l'appellante a rinnovare la notifica nei confronti di e OP Controparte_2
assegnando, a tal fine, termine perentorio sino al 31.10.2023.
[...]
L'appellante ha depositato avvisi di ricevimento delle notifiche eseguite nei confronti dei predetti convenuti, chiedendo nuovo termine per rinnovare la notifica nei confronti di , in quanto risultato irreperibile. OP
Tuttavia, con ordinanza depositata in data 26.2.2024, la Corte - evidenziato che, al fine di offrire prova della notifica eseguita nei confronti di OP
(non andata a buon fine per irreperibilità) e di (perfezionatasi Controparte_2 per consegna a familiare in data 10.11.2023), l'appellante aveva depositato esclusivamente copia della prima pagina dell'atto notificato e copia del solo retro (che non indica la data di spedizione) degli avvisi di ricevimento delle notifiche eseguite a mezzo posta, così impedendo la verifica in merito al rispetto del termine perentorio
3 (31.10.2023) assegnato con ordinanza depositata in data 1.7.2023 – invitava la parte a produrre copia integrale dell'atto notificato (comprensiva di relate di notifica) e del lato frontale degli avvisi di ricevimento, riservando all'esito la valutazione in merito alla richiesta di concessione di nuovo termine per la rinnovazione della notifica.
La parte non ha provveduto all'incombente, omettendo di comparire alle udienze successive, di cui era disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., i cui decreti risultano essere stati sempre comunicati ritualmente alla difesa.
Ne consegue che, in mancanza di prova del rispetto del termine perentorio concesso e tenuto conto della condotta processuale della parte, deve ritenersi che la notifica nei confronti di e di sia stata Controparte_2 OP
rinnovata oltre il termine perentorio assegnato.
L'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso, come nella fattispecie, di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo ex art. 307 co. 3 c.p.c. (Cass. n. 13637 del 30/05/2017).
Deve aggiungersi che, nella fattispecie, l'estinzione va dichiarata con riferimento all'intero processo e non solo in rapporto alla parte nei cui confronti non si è proceduto alla detta rinnovazione, trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. n.
15619 del 14/06/2018: “La domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali
l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente
(comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato”).
Deve, inoltre, chiarirsi che nessuna estromissione va pronunciata con riferimento a
. Difatti, l'estromissione implica che la parte da estromettere sia OP
stata citata in giudizio, ossia sia stata ivi convenuta. Nella fattispecie, invece, il citato non risultava parte del giudizio di primo grado né soggetto chiamato, con la CP_1
citazione, a costituirsi nel conseguente grado di appello. Egli ha, quindi, ricevuto una notifica destinata ad altro soggetto in quanto erroneamente indirizzata presso il luogo della propria residenza ma tanto non comporta l'evocazione in causa. Egli, in
4 sostanza, è soggetto estraneo al contenzioso e mai qui citato. La sua costituzione, quindi, va qualificata siccome intervento di soggetto terzo, volta solo ad evidenziare l'errore di notifica.
Quanto alla regolamentazione delle spese, va considerato che , OP
come appena chiarito, si è costituito pur non essendo stato evocato in giudizio. Ne consegue che può riconoscersi al predetto la rifusione delle spese relative CP_1
alla fase di studio (in applicazione del D.M. 147/2022 secondo lo scaglione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, valori minimi in ragione dell'estrema semplicità dell'attività), che si è resa necessaria per accertare effettivamente l'estraneità del soggetto notificato rispetto al contenzioso (in mancanza di qualsiasi chiara indicazione, nell'atto di appello, delle generalità dell'effettivo convenuto), con conseguente addebitabilità della spesa alla parte che l'ha causata;
diversamente, gli onorari di difesa relativi alle successive fasi introduttiva, di trattazione e decisoria devono dichiararsi irripetibili, ex art. 92 co. 1 c.p.c., trattandosi di spese manifestamente superflue, giacché, una volta accertato, tramite accesso al fascicolo, che il convenuto era soggetto diverso dal OP
, che aveva ricevuto la notifica, quest'ultimo avrebbe potuto OP
omettere di costituirsi e di sostenere le successive spese, giacché nessuna pronuncia sarebbe mai stata a lui opponibile né avrebbe potuto coinvolgerlo. Quindi, parte appellante va condannata alla rifusione, in favore di , degli onorari OP
di difesa relativamente alla sola fase di studio (euro 1.029,00), con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari 880/2022, emessa in data 25.6.2022
e pubblicata in data 27.6.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2. condanna gli appellanti alla rifusione, in favore di , degli OP
onorari di difesa relativi alla fase di studio, che liquida in euro 1.029,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva, con distrazione in favore del difensore che ne
5 ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.; dichiara irripetibili le ulteriori spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 7.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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