Sentenza 15 novembre 2022
Decreto presidenziale 17 maggio 2023
Ordinanza collegiale 29 aprile 2024
Ordinanza collegiale 26 settembre 2024
Inammissibile
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/04/2025, n. 3677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3677 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03677/2025REG.PROV.COLL.
N. 04146/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4146 del 2023, proposto dalla dr.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Funeroli e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente pro tempore , e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Procura della Repubblica di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima Stralcio, n. -OMISSIS-/2022 del -OMISSIS- 2022, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso R.G. n. --OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti gli ulteriori documenti depositati dall’appellante;
Viste la memoria della difesa erariale, nonché la memoria e la replica dell’appellante;
Viste l’ordinanza collegiale istruttoria n -OMISSIS-/2024 del -OMISSIS- e la documentazione trasmessa dalle parti in ottemperanza alla stessa;
Vista l’ulteriore documentazione dell’Amministrazione appellata;
Viste la memoria e la replica dell’appellante;
Viste l’istanza di rinvio dell’appellante, l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2024 del -OMISSIS-, recante accoglimento dell’istanza e contestuale incombente istruttorio, e la documentazione versata in atti dalla P.A. in ottemperanza alla stessa;
Viste le memorie e le repliche delle parti;
Viste le istanze delle parti di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe la dr.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-stralcio, n. -OMISSIS-/2022 del -OMISSIS- 2022, chiedendone la riforma.
1.1. La sentenza gravata ha respinto il ricorso proposto dalla dr.ssa -OMISSIS- per ottenere la condanna delle Amministrazioni intimate (Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia) al risarcimento dei danni ingiusti patiti – in tesi – in conseguenza della mancata immissione nel ruolo di V.P.O. (Vice Procuratore Onorario), consistenti:
a) nella mancata retribuzione percepita dalla ricorrente sino alla sua immissione nel ruolo di V.P.O., calcolata in € 2.352,00 mensili da maggio 2016 a maggio 2020 ed € 2.017,50 mensili da giugno 2020 a maggio 2032 (data di potenziale estensione dello svolgimento delle funzioni, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017), con richiesta, ove le Amministrazioni non provvedessero a detta immissione in ruolo, di condannare le stesse al risarcimento del danno nella misura di € -OMISSIS-;
b) nel mancato trattamento previdenziale che avrebbe concorso a formare un monte pensionabile più elevato, calcolato nella misura di € -OMISSIS-;
c) nella lesione dell’immagine professionale, nella perdita di chances e nell’impossibilità di arricchire il curriculum professionale , con pregiudizio calcolato in misura di € -OMISSIS-.
2. In sintesi, la ricorrente ha lamentato che l’ingiustizia del danno sarebbe dipesa dal comportamento inadempiente della P.A., che si sarebbe sottratta in modo pretestuoso all’effetto conformativo della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. --OMISSIS- del -OMISSIS-, recante accoglimento del ricorso proposto dalla citata dr.ssa -OMISSIS- contro la delibera del C.S.M. del -OMISSIS- che l’aveva dichiarata decaduta dall’incarico di Vice Procuratore Onorario per non aver preso possesso dell’Ufficio nel termine assegnatole. Tale sentenza, passata in giudicato, fonderebbe ad avviso della ricorrente il suo diritto di essere immessa in ruolo e detta pretesa tanto più sarebbe fondata alla luce della sentenza della stessa Sez. I del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-/2019 del -OMISSIS-, che ha accolto il suo ricorso avverso la delibera del C.S.M. del -OMISSIS- recante annullamento in autotutela della precedente delibera che aveva invitato il Ministero della Giustizia a stabilire un nuovo termine per l’assunzione, ora per allora, da parte della dr.ssa -OMISSIS- delle funzioni di V.P.O. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-.
2.1. Il primo giudice, tuttavia, ha disatteso la domanda risarcitoria della ricorrente rilevando in primo luogo come dalla sentenza n. --OMISSIS-, posta a base di detta domanda, derivasse l’accertamento non della spettanza sostanziale del bene della vita in capo alla ricorrente, cioè l’immissione in ruolo, ma solo dell’illegittimità del provvedimento di decadenza per difetto di motivazione.
2.2. La sentenza appellata aggiunge che anche la decisione del medesimo T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-/2019 non ha accertato il diritto della dr.ssa -OMISSIS- ad essere immessa in ruolo, ma solo la carenza dei presupposti normativi per l’annullamento in autotutela, ad opera del C.S.M., della delibera mediante cui l’organo di autogoverno aveva invitato il Ministero della Giustizia ad assegnare alla ricorrente un nuovo termine per assumere le funzioni di Vice Procuratore Onorario.
2.3. Infine, la sentenza ha rilevato come la ricorrente dovesse ancora svolgere un ulteriore trimestre di tirocinio, dopo avere ricevuto dal giudice assegnatario un giudizio solo parzialmente positivo rispetto all’espletamento delle funzioni di V.P.O., e quindi anche per tal ragione ha respinto la domanda di risarcimento del danno formulata nel ricorso.
3. Nel gravame l’appellante ha contestato le motivazioni e le statuizioni della sentenza di prime cure, concludendo per la riforma della stessa e, per l’effetto, per l’accoglimento della domanda risarcitoria spiegata in primo grado e chiedendo altresì la condanna delle Amministrazioni al pagamento di una somma determinata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno morale, di quello esistenziale e di quello derivante dallo “ stress ” patito e che continuerebbe a patire in conseguenza della condotta delle medesime Amministrazioni.
3.1. Si sono costituiti in giudizio il C.S.M. e il Ministero della Giustizia, depositando di seguito una memoria e concludendo per il rigetto dell’appello.
3.2. In data 22 febbraio 2024 l’appellante ha depositato istanza di rinvio della causa, motivata con la “ verosimile ” definizione del caso che la riguarda relativo al tirocinio formativo e all’immissione in ruolo entro tempi brevi.
3.3. Con ordinanza n. -OMISSIS-/2024 del -OMISSIS- la Sezione: a) ha richiesto delucidazioni ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. all’appellante sul carattere di novità della domanda di risarcimento dei danni morali, esistenziali e da stress , in quanto formulata per la prima volta in appello in violazione del divieto di cui all’art. 104 c.p.a.; b) ha disposto istruttoria per acquisire informazioni in ordine al superamento o meno del tirocinio da parte dell’avv. -OMISSIS-, all’attività lavorativa da costei svolta nel periodo per il quale ha formulato la domanda risarcitoria ed alla media annuale dei compensi dei V.P.O. in servizio presso la Procura di -OMISSIS- per il medesimo periodo.
3.4. L’ordinanza è stata riscontrata dalla parte privata con una memoria e documenti, nonché dalla parte pubblica (il Consiglio Superiore della Magistratura). Dal riscontro di tale organo, in particolare, è emerso il dato della formulazione nella seduta del -OMISSIS-, da parte del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, all’unanimità, della proposta di revoca del tirocinio della dr.ssa -OMISSIS-.
3.5. Sulla base della circostanza dell’attivazione del procedimento di inidoneità della dr.ssa -OMISSIS- alla conclusione del tirocinio formativo, l’appellante stessa ha avanzato in sede di memoria di replica, e poi ribadito nell’istanza di passaggio della causa in decisione, istanza di rinvio della causa in attesa della conclusione, da parte del C.S.M., del predetto procedimento. La difesa erariale, dal canto suo, si è opposta in sede di udienza pubblica alla richiesta di rinvio.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS-/2024 del -OMISSIS- la Sezione, ritenendo che la questione del superamento o meno del tirocinio da parte della dr.ssa -OMISSIS- condizionasse la delibazione della domanda risarcitoria da lei proposta e che perciò a tal fine fosse pregiudiziale la decisione del C.S.M. sulla proposta del Consiglio Giudiziario di revoca del tirocinio, ha disposto il rinvio della trattazione della causa all’udienza del 18 marzo 2025 e ha ordinato nel contempo alle Amministrazioni appellate di depositare in termini utili per la suindicata udienza pubblica copia della documentazione relativa all’esito del tirocinio svolto dall’appellante.
4.1. La P.A. ha ottemperato, depositando la richiesta documentazione e in particolare la nota prot. n. P -OMISSIS-/2024 del -OMISSIS-, recante comunicazione che il C.S.M., nella seduta del -OMISSIS-, ha deliberato: 1) la revoca della dr.ssa -OMISSIS- dall’incarico di V.P.O. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- per mancato superamento del tirocinio; 2) la presa d’atto della cessazione ex lege della ridetta dr.ssa -OMISSIS- dalle funzioni, ai sensi dell’art. 29, comma 9, del d.lgs. n. 116/2017 per la mancata presentazione da parte sua della domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al citato art. 29 (indetta con il d.m. -OMISSIS- per i magistrati onorari con meno di dodici anni di servizio).
4.2. L’appellante ha depositato una memoria finale e una replica, insistendo per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno esistenziale, morale e da stress , tenuto conto: a) delle difficoltà da lei incontrate nello svolgimento del tirocinio, dovute, a suo dire, alla frammentazione dello stesso per diverse interruzioni dipendenti dai provvedimenti assunti dall’organo preposto alla formazione e tali da ingenerare nella tirocinante una condizione di scarsa serenità, visto anche che la ripresa del tirocinio, dopo anni, è avvenuta con un Giudice Togato diverso da quello originario, con il corollario della necessità, per l’interessata, di adeguarsi a nuove metodologie operative; b) dell’intervento del giudizio di inidoneità solo a distanza di molti anni dall’avvio della vicenda.
4.3. Le Amministrazioni resistenti hanno a loro volta depositato memoria finale e replica, eccependo l’inammissibilità dell’appello, per essere stata la domanda risarcitoria fondata su una causa DI ampliata rispetto al ricorso di primo grado, con indicazione anche di fatti ulteriori e successivi rispetto a quelli esposti in tale ricorso. Hanno poi eccepito l’infondatezza nel merito dell’azione, contestando le affermazioni di controparte e opponendosi a ogni richiesta risarcitoria.
4.4. All’udienza pubblica del 18 marzo 2025 il Collegio, preso atto delle conclusioni delle parti, con cui si è chiesto il passaggio dell’appello in decisione senza previa discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione.
5. L’appello è in parte inammissibile e per il resto è infondato.
5.1. Come già segnalato alle parti con ordinanza n. -OMISSIS-/2024 del -OMISSIS-, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la domanda di risarcimento del danno morale, esistenziale e da “ stress ” è stata formulata per la prima volta in grado di appello dalla dr.ssa -OMISSIS-: la circostanza è stata ammessa dalla stessa appellante, che, nella memoria depositata il 7 giugno 2024 in riscontro a detta ordinanza, si è giustificata sostenendo che l’introduzione di tale domanda con l’atto di appello (2023) dipende dal fatto che al tempo della proposizione del ricorso di primo grado (2018) ella non aveva ancora subito il “ concentrato dannoso provocato dalla perdurante e scriteriata condotta dell’Amministrazione ”. Infatti, all’epoca del ricorso di primo grado, instaurato nel 2018 nel rispetto del termine ex art. 30 c.p.a., ella aveva dovuto affrontare un solo giudizio demolitorio (conclusosi con la sentenza n. --OMISSIS- cit.) e non avrebbe potuto immaginare “ la indescrivibile cortina di eventi avversi e dannosi che avrebbe dovuto attraversare a causa ed in conseguenza della illegittimità provvedimentale e comportamentale della P.A. ”, cioè un ulteriore contenzioso definito dalla sentenza del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-/2019 cit., due procedimenti di decadenza conclusisi con l’archiviazione e infine l’attivazione del procedimento di inidoneità.
5.2. Le suesposte giustificazioni sono però irrilevanti, perché non incidono sul dato di fatto per cui la domanda di risarcimento del danno morale, esistenziale e da “ stress ” è stata introdotta per la prima volta in appello, in violazione del divieto di nova ex art. 104 c.p.a., sicché la stessa è inammissibile. Anzi, le citate giustificazioni fanno emergere un’ulteriore profilo di violazione del divieto di nova e, quindi, di inammissibilità in parte qua dell’appello, dipendente – come eccepito dalla difesa erariale – dall’ampliamento della causa DI , che, per esplicita ammissione della stessa ricorrente, viene estesa a fatti ed elementi ulteriori e successivi a quelli indicati nel ricorso di primo grado, i quali a propria volta fonderebbero le pretese risarcitorie della dr.ssa -OMISSIS-.
5.3. Invero, per giurisprudenza costante, nel processo amministrativo il perimetro del giudizio di appello è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado, sicché non possono trovare ingresso le domande, le deduzioni e le prove documentali nuove proposte dell’appellante per la prima volta in questa sede in violazione del divieto di nova sancito dall’art. 104 c.p.a. (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VII, 19 novembre 2024, n. 9260; Sez. IV, 1° marzo 2024, n. 2015; id., 1° febbraio 2024, n. 1042; id. 7 novembre 2022, n. 9729; id., 4 agosto 2022, n. 6904): ciò, dal momento che il divieto dei nova in appello “ è preordinato ad evitare che nel giudizio di appello possa realizzarsi l’ampliamento del thema decidendum cristallizzatosi nel precedente grado del giudizio, perché tale evenienza finirebbe per frustrare il principio del doppio grado del giudizio, costituirebbe un vulnus del diritto di difesa della parte che subisse tale ampliamento e determinerebbe altresì una minore celerità dei processi, in quanto si dovrebbero affrontare nel giudizio successivo questioni “nuove”, che non sono state sottoposte al contraddittorio delle parti e allo scrutinio del Giudice nel precedente grado del giudizio ” (C.d.S., Sez. IV, n. 2015/2024, cit.). Pertanto, nell’ambito del giudizio amministrativo di appello la parte processuale non può introdurre nuove domande processuali, caratterizzate da un nuovo o mutato petitum , o da una nuova o mutata causa DI che determinino una nuova o mutata richiesta giudiziale ovvero nuovi o mutati fatti costitutivi della pretesa azionata (C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2020, n. 714).
5.4. Nel caso di specie, la violazione del divieto ex 104 c.p.a. in cui è incorsa l’appellante si configura sotto i profili sia della proposizione di una domanda processuale nuova, sia dell’ampliamento della causa DI , con una modifica dei fatti costitutivi della pretesa azionata. Per questa parte, dunque, l’appello risulta inammissibile.
6. Per la restante parte l’appello si rivela infondato, essendo la domanda risarcitoria presentata dalla dr.ssa -OMISSIS- sfornita del requisito essenziale del danno ingiusto.
6.1. Invero, già l’ordinanza n. -OMISSIS-/2024 cit. ha evidenziato come la questione del superamento del tirocinio da parte della ricorrente condizionasse l’esame della domanda risarcitoria: infatti, finché non fosse emerso il superamento del suddetto tirocinio, la domanda non avrebbe potuto essere esaminata, poiché in difetto del predetto superamento non avrebbe potuto esserci alcun danno conseguente alla mancata immissione in ruolo della tirocinante.
6.2. Ne segue che il giudizio di inidoneità emesso dal C.S.M. – che l’appellante non ha affermato di avere impugnato, non fornendo al riguardo alcuna allegazione – elide qualsiasi configurazione di un danno ingiusto per la mancata immissione in ruolo, di cui ella possa chiedere il ristoro.
6.3. È in particolare infondato l’argomento secondo cui il giudizio di inidoneità sarebbe dipeso dai problemi incontrati dalla dr.ssa -OMISSIS- nello svolgimento del tirocinio, dovuti alla condotta della P.A., i quali avrebbero influito sulla valutazione negativa finale, atteso che la formazione sarebbe stata “ accidentata ” e non continua e fluida, come avrebbe dovuto essere in condizioni di normalità. Tale obiezione sconta, anzitutto, il limite che, in base ad essa, la delibera del C.S.M. recante la revoca dell’appellante dalle funzioni per mancato superamento del tirocinio sarebbe viziata da difetto di istruttoria (per non aver considerato i suddetti problemi) e, quindi, avrebbe dovuto essere impugnata, del ché – si ribadisce – la ricorrente non ha tuttavia fornito alcuna allegazione, né prova.
6.4. In secondo luogo, l’obiezione ora riportata risulta infondata in fatto, poiché, al di là dei problemi verificatisi nello svolgimento del tirocinio, il mancato superamento dello stesso da parte dell’odierna appellante è ascrivibile alle difficoltà da costei incontrate per le lacune emerse nella trattazione della materia penale, che la tirocinante non è stata in grado di risolvere nonostante l’impegno profuso. Ciò si evince dal parere negativo assunto all’unanimità dal Consiglio Giudiziario nella seduta del -OMISSIS- – basato sulla relazione del magistrato affidatario della tirocinante (dr.ssa -OMISSIS-) del -OMISSIS- – e dalla relazione del Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale Ordinario di -OMISSIS- (dott. -OMISSIS-) del -OMISSIS-: atti, questi, richiamati dalla delibera del C.S.M. recante il giudizio di inidoneità, la quale ne ha condiviso i contenuti. In particolare, aderendo al parere del Consiglio giudiziario, il C.S.M. ha ritenuto che le lacune rilevate a carico della tirocinante fossero insanabili ed in ogni caso “ non ammissibili ai fini di un proficuo svolgimento dell’incarico a servizio della funzione giudiziaria ed a servizio della popolazione ”.
7. Orbene, non solo l’interessata non risulta avere gravato tale giudizio conclusivo, ma ella non ha neppure partecipato alla procedura valutativa prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, di tal ché anche per questo aspetto non è configurabile alcun danno ingiusto, legato alla mancata immissione in ruolo, di cui l’appellante possa pretendere il ristoro.
7.1. Si rammenta sul punto che l’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 116/2017 ha previsto che, ai fini della conferma nell’incarico dei magistrati onorari in servizio, il C.S.M. procede ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022/2024, relative ai magistrati onorari in servizio che abbiano maturato rispettivamente: a) oltre sedici anni di servizio, b) tra dodici e sedici anni di servizio, c) meno di dodici anni di servizio.
La procedura valutativa interessante la dr.ssa -OMISSIS-, ricompresa nella lett. c) ora riferita, è stata indetta con d.m. -OMISSIS-, ma – riferisce la delibera del C.S.M. senza che sul punto l’appellante abbia mosso alcuna contestazione – la predetta appellante non ha presentato la relativa domanda di partecipazione: in questo modo, però, ella è incorsa nella cessazione dal servizio disposta dal comma 9 dell’art. 29 cit. per i magistrati che non partecipino alla procedura valutativa in questione.
8. In conclusione, l’appello va in parte dichiarato inammissibile e per il resto va respinto in quanto infondato, dovendo la sentenza appellata essere confermata.
9. La particolarità della fattispecie esaminata giustifica, comunque, l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per il resto lo respinge, come indicato in motivazione.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l’identificazione delle persone fisiche menzionate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.