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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta a ruolo al n. 7375/2020 R.G.,
avente ad oggetto: opposizione a d.i. nr. 1539/2020, notificato in data
29/07/2020, emesso dal Tribunale di Salerno
TRA
, nata a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1
residente in [...], nella qualità di titolare firmataria di ditta individuale corrente in Atrani (SA), alla Via Supportico
Marinella (partita Iva: ), rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_1
procura allegata al presente atto, dagli avvocati Andrea Di Benedetto (c.f.
pec: e Francesco Di CodiceFiscale_2 Email_1
Benedetto (c.f.: ; pec: C.F._3 Email_2
presso il cui studio, sito in Amalfi alla Via Cardinale Marino del Giudice n.
38, elettivamente domicilia,
- OPPONENTE
CONTRO partita IVA Controparte_1
, con sede in Roccapiemonte (SA) alla Via Santa Maria delle P.IVA_2
Grazie, n. 43, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Califano
); pec: suo C.F._4 Email_3
procuratore nel corso della fase mo-nitoria, presso il cui studio, sito in Nocera
Inferiore (SA), alla Via Barbarulo n. 71, elettivamente domicilia,
- OPPOSTA
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.09.2024.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, nata a Parte_1
Salerno il 23.02.1988 ( , residente in [...]
Umberto I n. 12, nella qualità di titolare firmataria di ditta individuale corrente in Atrani conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno
[...]
, in persona del l.r.p.t., per Controparte_1 spiegare opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui all'epigrafe, emesso dal giudice designato del Tribunale di Salerno su istanza si
[...]
e con il quale era ingiunto il pagamento di € 50.000,00 a Controparte_1
titolo di saldo della fattura n. 134/2018, per la fornitura e posa in opera di beni vari, indicati nella fattura stessa.
Con la spiegata opposizione l'attrice contestava la fondatezza della pretesa monitoria, evidenziando l'insufficienza probatoria della mera fattura prodotta, stante la sua natura di documento di formazione unilaterale.
L'attrice, in particolare, contestava che la fattura posta a base del monitorio, appariva priva anche della indicazione del prezzo di ciascun articolo e non era, comunque, accompagnata ad alcun ordine scritto o conferma d'ordine di sorta tantomeno contratto o documenti comprovanti il trasporto.
Rimarcava la opponente che, peraltro, nell'anno 2017 (anno in cui con- troparte fa risalire il preventivo) essa nemmeno esisteva, in quanto la sua iscrizione nel registro nelle imprese e la conseguente apertura di partita iva, risale al febbraio 2018.
L'attrice, quindi, eccepiva che “che ogni pendenza è stata saldata con il pagamento della somma di euro 12.500,00, cui fa riferimento la stessa società nel ricorso per ingiunzione. Quest'ultima, pur avendo Controparte_1
effettivamente intrattenuto un rapporto di fornitura con l'opponente, non ha affatto fornito tutti i beni descritti nella fantomatica fattura, tant'è vero che la ditta opponente, per completare l'arredo del suo locale, ha dovuto rivolgersi ad altri fornitori (vetraio, elettricista, frigorista, ecc.), come da fatture allegate
(all. 2 e 3)”.
L'attrice, quindi, ribadiva che ogni rapporto di dare/avere è stata estinto con detti pagamenti e con la per-muta di alcune apparecchiature (frigorifero, macchina del gelato e vetrine da esposizione) che furono consegnate alla società opponente alla a tacitazione di ogni pretesa;
Controparte_1 quest'ultima, contravvenendo alle intese, aveva poi, secondo l'opponente, emesso la contestata fattura di pagamento sulla scorta della quale ha poi ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Tutto ciò premesso, l'opponente articolava le seguenti conclusioni: “ “Voglia
l'ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare: - dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza della prova scritta ex art. 634 c.p.c. e per l'effetto revocare il decreto medesimo;
nel merito: - senza alcuna inversione dell'onere probatorio, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da quest'ultima a favore della società opposta, revocando e/o comunque dichiarando nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo nr. 1539/2020 emesso dal Tribunale di Salerno, per i motivi di cui in narrativa;
- in via di estremo subordine, e salvo gravame, ridurre la somma eventualmente dovuta dall'opponente. - In ogni caso con condanna della società opposta alla rifusione di spese e com-pensi di causa, anche successivi ed accessori, in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la opposta società, con comparsa di costituzione e risposta, con cui contestava la fondatezza dell'opposizione, evidenziando che la controparte non aveva disconosciuto il rapporto intercorso tra le parti né la fornitura di beni in suo favore, sollevando pretestuose e generiche eccezioni non supportate da elemento probatorio alcuno.
In punto di fatto, la opponente narrava che nel gennaio 2017
[...]
e il sig. legale rappresentante della Soc. Parte_1 Persona_1 Coop. Santa Maria Maddalena contattavano la società opposta al fine di ottenere un preventivo per la fornitura di beni per le loro attività commerciali, rispettivamente di Bar e di Pasticceria in Atrani (SA).
Ottenuto il preventivo, le parti dopo vari colloqui concordavano i lavori a farsi.
In favore della sig.ra e della Soc. Coop. Santa Maria Parte_1
Maddalena, la società opposta ha regolarmente fornito e posto in opera tutti i beni analiticamente elencati nella fattura oggetto del D.I. opposto con il presente giudizio e analiticamente elencati nella fattura oggetto di altro D.I. emesso nei confronti della soc. coop. indicata e anch'esso opposto (RG n.
7379/2020 Tribunale di Salerno – dott.ssa Valiante – ud. 09.02.2021).
Evidenziava l'opposta che, se fosse stato verso che la fattura posta a base del decreto monitorio era falsa, non era dato comprendere perché la sig.ra non abbia sporto denuncia querela nei confronti della Parte_1
opposta; chiedeva, quindi la esibizione del libro Iva e delle scritture contabili di parte opponente, da cui si evincono le fatture registrate in entrata e in uscita nell'anno 2018.
L'opposta, quindi, tacciava di irrilevanza l'argomento relativo alla mancata esistenza della DITTA INDIVIDUALE nell'anno 2017, rimarcando che per una ditta individuale l'iscrizione alla competente camera di commercio ha il solo scopo pubblicistico dell'attività ma non riveste alcuna rilevanza ai fini dell'esercizio dell'attività. L'opposta, tanto premesso ed eccepito, articolava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) in via preliminare, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1539/2020 (RG
5102/2020), emesso dal Tribunale di Salerno;
2) rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto temeraria, pretestuosa ed infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza, confermare il decreto ingiuntivo n. 1539/2020 (RG 5102/2020), emesso dal Tribunale di Salerno, con ogni conseguenza di legge;
3) condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite, anche per lite temeraria, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., depositate le memorie, ammessi e raccolti i mezzi di prova, la causa perveniva, infine, all'udienza del 10.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, celebrata con modalità telematico scritte, all'esito della quale la causa era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Mette conto in primo luogo ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.. Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale , Bari , sez. lav. , 19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
(cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Nel caso posto all'attenzione del Tribunale va subito evidenziato che, spiegando opposizione, l'opponente, pur inizialmente contestando in toto la pretesa e sinanche l'esistenza del rapporto, passava ad ammettere l'esistenza di un rapporto di fornitura, asserendo che, però, “ogni pendenza è stata saldata con il pagamento della somma di euro 12.500,00, cui fa riferimento la stessa società nel ricor-so per ingiunzione. Quest'ultima, pur Controparte_1 avendo effettivamente intrattenuto un rapporto di fornitura con l'opponente, non ha affatto fornito tutti i beni descritti nella fantomatica fattura, tant'è vero che la ditta opponente, per completare l'arredo del suo locale, ha dovuto rivolgersi ad altri fornitori (vetraio, elettricista, frigorista, ecc.), come da fatture allegate (all. 2 e 3). Fermo il disconoscimento della fattura in contestazione, come potrà essere agevolmente dimostrato in corso di giudizio, in base ad accordi intercorsi tra le parti, ogni rapporto di dare/avere è stata estinto con detti pagamenti e con la per-muta di alcune apparecchiature
(frigorifero, macchina del gelato e vetrine da esposizione) che furono consegnate alla società opponente alla a tacitazione Controparte_1 di ogni pretesa”.
La difesa della opponente, dunque, non chiarisce specificamente quali, tra i beni indicati in fattura, essa ebbe effettivamente a ricevere dalla opposta, adducendo genericamente di avere tacitato ogni altra pretesa con permuta di beni vari (non specificati).
Vi è, dunque, concordia tra le parti in ordine alla esistenza effettiva di un rapporto di fornitura, ma non vi è concordia, invece, sulla quantità e la natura dei beni effettivamente ordinati e forniti.
Va, però, focalizzata l'attenzione su un elemento dirimente: con il deposito delle note 183, co. 6 c.p.c. n. 2 la opposta versava in atti copia dei documenti di trasporto, tutti recanti firma del destinatario.
La difesa della opponente non depositava la tewrza memoria 183, co. 6 c.p.c., cxhe costituiva la prima difesa utile rispetto alla seconda memoria della opposta, e non provvedeva, dunque, a disconoscere la conformità della copia rispetto all'originale né provvedeva a disconoscere le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di trasporto.
Vi è che dunque il Tribunale deve considerare, ai fini del decidere, l'effetto probatorio ricollegabile ai documenti di trasporto, i quali comprovano l'effettiva consegna dei beni indicati nella fattura posta a base del monitorio.
D'altro canto, l'interrogatorio formale deferito nei confronti della opponente non sortiva effetto confessorio e la escussione dei testi non lasciava emergere elementi idonei a ribaltare, comunque, le evidenze documentali rinvenienti dai richiamati d.d.t.
Invero, le dichiarazioni rese dai testi delle contrapposte parti rendono dichiarazioni tra loro contrastanti e non offrono evidenza certa della riferita permuta di beni.
Soprattutto, e ciò, appare dirimente, la stessi tesi della esistenza di un accordo di permuta sottende la esistenza del credito nella entità domandata dall'opponente, perché, diversamente, la stessa permuta non avrebbe avuto ragione di esistere.
Vi è che, in ogni caso, non appare superabile l'evidenza probatoria rinveniente dalla già richiamata bolla di trasporto, tal ché deve ritenersi l'opposizione infondata.
Non può, poi, trovare accoglimento la domanda – spiegata dall'opposto – di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per temerarietà della lite.
Come noto, ai fini della condanna del soccombente ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c. la temerarietà della lite ricorre quando sussiste la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza, ciò che implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità quando sussista adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. III, 27-10-2004, n. 20806).
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c se “risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone, come noto, la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno (cfr. Tribunale
Massa, 14/06/2016, n. 594).
In proposito, però, nulla risulta allegato e congruamente provato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della domanda e dei parametri medi per tutte le voci, fuorché per la voce istruttoria e decisionale, alla luce della esiguità dell'istruttoria svolta e della non particolare difficoltà delle questioni agitate ed importanza dell'affare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo nr.
1539/2020, notificato in data 29/07/2020, emesso dal Tribunale di
Salerno;
2) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. articolata dall'opposta;
3) Condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite, che liquida in €
5.261,00 per compenso di avvocato oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Salerno, il 31.03.2025
Il Giudice Unico
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta a ruolo al n. 7375/2020 R.G.,
avente ad oggetto: opposizione a d.i. nr. 1539/2020, notificato in data
29/07/2020, emesso dal Tribunale di Salerno
TRA
, nata a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1
residente in [...], nella qualità di titolare firmataria di ditta individuale corrente in Atrani (SA), alla Via Supportico
Marinella (partita Iva: ), rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_1
procura allegata al presente atto, dagli avvocati Andrea Di Benedetto (c.f.
pec: e Francesco Di CodiceFiscale_2 Email_1
Benedetto (c.f.: ; pec: C.F._3 Email_2
presso il cui studio, sito in Amalfi alla Via Cardinale Marino del Giudice n.
38, elettivamente domicilia,
- OPPONENTE
CONTRO partita IVA Controparte_1
, con sede in Roccapiemonte (SA) alla Via Santa Maria delle P.IVA_2
Grazie, n. 43, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Califano
); pec: suo C.F._4 Email_3
procuratore nel corso della fase mo-nitoria, presso il cui studio, sito in Nocera
Inferiore (SA), alla Via Barbarulo n. 71, elettivamente domicilia,
- OPPOSTA
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.09.2024.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, nata a Parte_1
Salerno il 23.02.1988 ( , residente in [...]
Umberto I n. 12, nella qualità di titolare firmataria di ditta individuale corrente in Atrani conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno
[...]
, in persona del l.r.p.t., per Controparte_1 spiegare opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui all'epigrafe, emesso dal giudice designato del Tribunale di Salerno su istanza si
[...]
e con il quale era ingiunto il pagamento di € 50.000,00 a Controparte_1
titolo di saldo della fattura n. 134/2018, per la fornitura e posa in opera di beni vari, indicati nella fattura stessa.
Con la spiegata opposizione l'attrice contestava la fondatezza della pretesa monitoria, evidenziando l'insufficienza probatoria della mera fattura prodotta, stante la sua natura di documento di formazione unilaterale.
L'attrice, in particolare, contestava che la fattura posta a base del monitorio, appariva priva anche della indicazione del prezzo di ciascun articolo e non era, comunque, accompagnata ad alcun ordine scritto o conferma d'ordine di sorta tantomeno contratto o documenti comprovanti il trasporto.
Rimarcava la opponente che, peraltro, nell'anno 2017 (anno in cui con- troparte fa risalire il preventivo) essa nemmeno esisteva, in quanto la sua iscrizione nel registro nelle imprese e la conseguente apertura di partita iva, risale al febbraio 2018.
L'attrice, quindi, eccepiva che “che ogni pendenza è stata saldata con il pagamento della somma di euro 12.500,00, cui fa riferimento la stessa società nel ricorso per ingiunzione. Quest'ultima, pur avendo Controparte_1
effettivamente intrattenuto un rapporto di fornitura con l'opponente, non ha affatto fornito tutti i beni descritti nella fantomatica fattura, tant'è vero che la ditta opponente, per completare l'arredo del suo locale, ha dovuto rivolgersi ad altri fornitori (vetraio, elettricista, frigorista, ecc.), come da fatture allegate
(all. 2 e 3)”.
L'attrice, quindi, ribadiva che ogni rapporto di dare/avere è stata estinto con detti pagamenti e con la per-muta di alcune apparecchiature (frigorifero, macchina del gelato e vetrine da esposizione) che furono consegnate alla società opponente alla a tacitazione di ogni pretesa;
Controparte_1 quest'ultima, contravvenendo alle intese, aveva poi, secondo l'opponente, emesso la contestata fattura di pagamento sulla scorta della quale ha poi ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Tutto ciò premesso, l'opponente articolava le seguenti conclusioni: “ “Voglia
l'ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare: - dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza della prova scritta ex art. 634 c.p.c. e per l'effetto revocare il decreto medesimo;
nel merito: - senza alcuna inversione dell'onere probatorio, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da quest'ultima a favore della società opposta, revocando e/o comunque dichiarando nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo nr. 1539/2020 emesso dal Tribunale di Salerno, per i motivi di cui in narrativa;
- in via di estremo subordine, e salvo gravame, ridurre la somma eventualmente dovuta dall'opponente. - In ogni caso con condanna della società opposta alla rifusione di spese e com-pensi di causa, anche successivi ed accessori, in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la opposta società, con comparsa di costituzione e risposta, con cui contestava la fondatezza dell'opposizione, evidenziando che la controparte non aveva disconosciuto il rapporto intercorso tra le parti né la fornitura di beni in suo favore, sollevando pretestuose e generiche eccezioni non supportate da elemento probatorio alcuno.
In punto di fatto, la opponente narrava che nel gennaio 2017
[...]
e il sig. legale rappresentante della Soc. Parte_1 Persona_1 Coop. Santa Maria Maddalena contattavano la società opposta al fine di ottenere un preventivo per la fornitura di beni per le loro attività commerciali, rispettivamente di Bar e di Pasticceria in Atrani (SA).
Ottenuto il preventivo, le parti dopo vari colloqui concordavano i lavori a farsi.
In favore della sig.ra e della Soc. Coop. Santa Maria Parte_1
Maddalena, la società opposta ha regolarmente fornito e posto in opera tutti i beni analiticamente elencati nella fattura oggetto del D.I. opposto con il presente giudizio e analiticamente elencati nella fattura oggetto di altro D.I. emesso nei confronti della soc. coop. indicata e anch'esso opposto (RG n.
7379/2020 Tribunale di Salerno – dott.ssa Valiante – ud. 09.02.2021).
Evidenziava l'opposta che, se fosse stato verso che la fattura posta a base del decreto monitorio era falsa, non era dato comprendere perché la sig.ra non abbia sporto denuncia querela nei confronti della Parte_1
opposta; chiedeva, quindi la esibizione del libro Iva e delle scritture contabili di parte opponente, da cui si evincono le fatture registrate in entrata e in uscita nell'anno 2018.
L'opposta, quindi, tacciava di irrilevanza l'argomento relativo alla mancata esistenza della DITTA INDIVIDUALE nell'anno 2017, rimarcando che per una ditta individuale l'iscrizione alla competente camera di commercio ha il solo scopo pubblicistico dell'attività ma non riveste alcuna rilevanza ai fini dell'esercizio dell'attività. L'opposta, tanto premesso ed eccepito, articolava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) in via preliminare, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1539/2020 (RG
5102/2020), emesso dal Tribunale di Salerno;
2) rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto temeraria, pretestuosa ed infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza, confermare il decreto ingiuntivo n. 1539/2020 (RG 5102/2020), emesso dal Tribunale di Salerno, con ogni conseguenza di legge;
3) condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite, anche per lite temeraria, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., depositate le memorie, ammessi e raccolti i mezzi di prova, la causa perveniva, infine, all'udienza del 10.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, celebrata con modalità telematico scritte, all'esito della quale la causa era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Mette conto in primo luogo ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.. Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale , Bari , sez. lav. , 19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
(cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Nel caso posto all'attenzione del Tribunale va subito evidenziato che, spiegando opposizione, l'opponente, pur inizialmente contestando in toto la pretesa e sinanche l'esistenza del rapporto, passava ad ammettere l'esistenza di un rapporto di fornitura, asserendo che, però, “ogni pendenza è stata saldata con il pagamento della somma di euro 12.500,00, cui fa riferimento la stessa società nel ricor-so per ingiunzione. Quest'ultima, pur Controparte_1 avendo effettivamente intrattenuto un rapporto di fornitura con l'opponente, non ha affatto fornito tutti i beni descritti nella fantomatica fattura, tant'è vero che la ditta opponente, per completare l'arredo del suo locale, ha dovuto rivolgersi ad altri fornitori (vetraio, elettricista, frigorista, ecc.), come da fatture allegate (all. 2 e 3). Fermo il disconoscimento della fattura in contestazione, come potrà essere agevolmente dimostrato in corso di giudizio, in base ad accordi intercorsi tra le parti, ogni rapporto di dare/avere è stata estinto con detti pagamenti e con la per-muta di alcune apparecchiature
(frigorifero, macchina del gelato e vetrine da esposizione) che furono consegnate alla società opponente alla a tacitazione Controparte_1 di ogni pretesa”.
La difesa della opponente, dunque, non chiarisce specificamente quali, tra i beni indicati in fattura, essa ebbe effettivamente a ricevere dalla opposta, adducendo genericamente di avere tacitato ogni altra pretesa con permuta di beni vari (non specificati).
Vi è, dunque, concordia tra le parti in ordine alla esistenza effettiva di un rapporto di fornitura, ma non vi è concordia, invece, sulla quantità e la natura dei beni effettivamente ordinati e forniti.
Va, però, focalizzata l'attenzione su un elemento dirimente: con il deposito delle note 183, co. 6 c.p.c. n. 2 la opposta versava in atti copia dei documenti di trasporto, tutti recanti firma del destinatario.
La difesa della opponente non depositava la tewrza memoria 183, co. 6 c.p.c., cxhe costituiva la prima difesa utile rispetto alla seconda memoria della opposta, e non provvedeva, dunque, a disconoscere la conformità della copia rispetto all'originale né provvedeva a disconoscere le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di trasporto.
Vi è che dunque il Tribunale deve considerare, ai fini del decidere, l'effetto probatorio ricollegabile ai documenti di trasporto, i quali comprovano l'effettiva consegna dei beni indicati nella fattura posta a base del monitorio.
D'altro canto, l'interrogatorio formale deferito nei confronti della opponente non sortiva effetto confessorio e la escussione dei testi non lasciava emergere elementi idonei a ribaltare, comunque, le evidenze documentali rinvenienti dai richiamati d.d.t.
Invero, le dichiarazioni rese dai testi delle contrapposte parti rendono dichiarazioni tra loro contrastanti e non offrono evidenza certa della riferita permuta di beni.
Soprattutto, e ciò, appare dirimente, la stessi tesi della esistenza di un accordo di permuta sottende la esistenza del credito nella entità domandata dall'opponente, perché, diversamente, la stessa permuta non avrebbe avuto ragione di esistere.
Vi è che, in ogni caso, non appare superabile l'evidenza probatoria rinveniente dalla già richiamata bolla di trasporto, tal ché deve ritenersi l'opposizione infondata.
Non può, poi, trovare accoglimento la domanda – spiegata dall'opposto – di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per temerarietà della lite.
Come noto, ai fini della condanna del soccombente ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c. la temerarietà della lite ricorre quando sussiste la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza, ciò che implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità quando sussista adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. III, 27-10-2004, n. 20806).
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c se “risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone, come noto, la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno (cfr. Tribunale
Massa, 14/06/2016, n. 594).
In proposito, però, nulla risulta allegato e congruamente provato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della domanda e dei parametri medi per tutte le voci, fuorché per la voce istruttoria e decisionale, alla luce della esiguità dell'istruttoria svolta e della non particolare difficoltà delle questioni agitate ed importanza dell'affare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo nr.
1539/2020, notificato in data 29/07/2020, emesso dal Tribunale di
Salerno;
2) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. articolata dall'opposta;
3) Condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite, che liquida in €
5.261,00 per compenso di avvocato oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Salerno, il 31.03.2025
Il Giudice Unico
Dr.ssa Giuseppina Valiante