Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 1
Poiché la sezione stralcio, istituita presso i tribunali dalla legge 22.7.1997 n. 276 per la definizione delle cause che non presentino riserva di collegialità, non costituisce, nell'ambito del predetto ufficio giudiziario, un diverso organo di giustizia, la questione se una controversia spetti al giudice onorario aggregato presso detta sezione ovvero al tribunale in composizione collegiale pone un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non involge questione di competenza con conseguente inammissibilità del relativo regolamento.
Commentario • 1
- 1. Impugnazioni, cassazione con rinvio, competenza funzionale, alterità dei giudiciAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 marzo 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6905 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
NC AM, NC RO, NC LO, NC EL, NC IA GR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALADIER 27, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VANNI, che li difende unitamente all'avvocato GABRIELE CAPUANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AS MA, AS ON;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di SALERNO, depositata il 14/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/01/01 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale ha chiesto che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 25 novembre 1985 il tribunale di Salerno, adito con l'appello di MA AS e di IA SI, in riforma della pronunzia del pretore di Nocera Inferiore, rigettò la domanda giudiziale, di arretramento di una costruzione fino alla distanza legale dalla contigua loro proprietà e di risarcimento del danno, contro di loro proposta, con atto di citazione del 27 novembre 1974, dai coniugi FR AN e BE RI. A seguito del ricorso dei soccombenti questa corte con sentenza n. 5273 del 1993 cassò la sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra sezione del tribunale di Salerno.
La causa, riassunta dinanzi a detto tribunale da LI, OS, CA, IA AZ e da LE AN, eredi di FR AN e di BE RI deceduti nelle more, è stata assegnata alla "sezione stralci" e dal suo presidente, con decreto dell'8 ottobre 1999, ad un giudice onorario aggregato per l'udienza del 7 dicembre successivo. In questa il procuratore dei AN ha dedotto che erroneamente la causa era stata assegnata al giudice onorario aggiunto e non al tribunale nella sua composizione collegiale.
Con ordinanza riservata dell'11 dicembre 1999 detto giudice ha "ritenuto la propria competenza" ed ha fissato l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Per la cassazione di detta ordinanza propongono istanza di regolamento necessario di competenza, poi illustrata da una memoria, i AN;
non espletano attività difensiva gli intimati MA AS ed IA SI.
Con nota del 30 novembre 2000 il P.G. chiede dichiararsi inammissibile il ricorso vertendosi in ordine alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio giudiziario estranea alla competenza.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo gli istanti denunziano la violazione degli art. 11 della legge 22 luglio 1997 n. 276, in relazione all'art. 48 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1980 n. 353, e 383 c.p.c..
Il quinto comma della art. 11 legge n. 276 del 1997 - sostengono i AN - esclude l'assegnazione alle sezioni stralcio dei procedimenti indicati dall'art. 48 del r.d. n. 12 del 1941, nel testo modificato, che presentino una riserva di collegialità, tra questi sono compresi dal n. 1, i giudizi d'appello.
Nella specie la s.c. con la pronunzia n. 5273/93 aveva cassato la sentenza di appello del tribunale di Salerno con rinvio della causa dinanzi allo stesso tribunale, sia pure in diversa composizione, quale giudice dell'appello; onde quel tribunale nella sua composizione collegiale avrebbe dovuto fare applicazione del principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità... La Corte, aderendo alla richiesta del P.G., ritiene nella specie inammissibile l'istanza di regolamento necessario di competenza. Le norme sulla competenza, esposte nelle sezione 1, 2 e 3 del 1 libro del vigente codice di rito, disciplinano la ripartizione della giurisdizione fra giudici ordinari diversi.
Giudici diversi si intendono, ai fini della competenza, gli uffici giudiziari, considerati ciascuno nel suo complesso. Ne discende che esula dalla competenza la distribuzione degli "affari" all'interno del medesimo ufficio giudiziario. La disamina dell'istanza consente di ritenere che la questione posta all'esame di questa Corte concerne la distribuzione degli "affari" all'interno del tribunale di Salerno: pertanto non alla distribuzione della giurisdizione fra giudici ordinari diversi, nel senso sopra indicato.
A contrario avviso non può indurre la denunziata inosservanza del quinto comma dell'art. 11 della legge n. 276 del 1997, in relazione all'art. 48 del r.d. n. 12 del 1941, poiché la disciplina sulla costituzione del giudice non involge una questione di competenza ma, per l'ipotesi della sua inosservanza, di nullità della sentenza (art. 158 c.p.c.). Non si provvede al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, non avendo in questo gli intimati espletato attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte
dichiara inammissibile l'istanza di regolamento necessario di competenza.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2001