Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6905
CASS
Sentenza 21 maggio 2001

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Poiché la sezione stralcio, istituita presso i tribunali dalla legge 22.7.1997 n. 276 per la definizione delle cause che non presentino riserva di collegialità, non costituisce, nell'ambito del predetto ufficio giudiziario, un diverso organo di giustizia, la questione se una controversia spetti al giudice onorario aggregato presso detta sezione ovvero al tribunale in composizione collegiale pone un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non involge questione di competenza con conseguente inammissibilità del relativo regolamento.

Commentario1

  • 1Impugnazioni, cassazione con rinvio, competenza funzionale, alterità dei giudiciAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 marzo 2008
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6905
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6905
Data del deposito : 21 maggio 2001

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