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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/08/2025, n. 11559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11559 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32089/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 32089 / 2023 promossa da:
, C.F. , in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t Parte_1 P.IVA_1 Per_1
con sede in Ceprano (FR) al Corso della Repubblica, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
NA NT, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Cassino (FR) alla via
Collecedro n.16, giusta delega in atti rilasciata in virtù della delibera di incarico n. 190 del
30.11.2021 -
ATTORE
CONTRO
, C.F. , con sede in Roma alla Via R. Raimondi Garibaldi n.
7. in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Regione Lazio in
Roma, via Marcantonio Colonna n. 27. Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv.
EL NI, giusta procura in atti -
CONVENUTA
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 gennaio 2024, il ha Parte_1
convenuto nel presente giudizio la per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza: a) In via preliminare,
dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per le motivazioni Parte_1
esplicitate al punto n.1; b)in via principale accertare e dichiarare la insussistenza della pretesa
creditoria avanzata dalla nei confronti dei Comuni attori atteso che non sussiste CP_1
alcuna obbligazione né direttamente, né in via solidale, né in via sussidiaria, né a titolo alcuno,
per tutte le ragioni esplicitate ai punti sub. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente atto di citazione e per
l'effetto dichiarare che il non è debitore di alcuna somma nei confronti della Parte_1
in virtù della determinazione n. G12106 del 6.10.2021 nonché di ogni altro atto CP_1
presupposto, collegato, connesso, antecedente e/o successivo, ancorché non conosciuto, previa
declaratoria di nullità e/o illegittimità; c) in via subordinata e salvo gravame accertare e
dichiarare la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per le ragioni esplicitate al punto
sub. 7 del presente atto”. Il giudice ha differito ex art. 171 bis c.p.c. la prima udienza indicata in citazione alla data del 27 marzo 2024, assegnando altresì i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.. In data 2 novembre 2023 si è costituita tempestivamente in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ecc.mo CP_1
Tribunale, contrariis rejectis, respingere in toto la domanda attrice nei confronti della CP_1
in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Con
[...]
vittoria di spese competenze onorari di giudizio ed oneri riflessi nei confronti dell'avvocato
pubblico”. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 marzo 2024 il giudice ha rinviato la causa al 18 marzo 2025 per il passaggio in decisione, assegnando alle parti ex artt. 281
quinquies comma 1 c.p.c. e 189 c.p.c. termine fino a 60 giorni prima di detta udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, termine fino a 30 giorni prima della
Pagina 2 suddetta udienza per il deposito di comparse conclusionali, termine fino a 15 giorni prima di detta udienza per il deposito di memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli assunti delle parti in causa si deduce che in data 20 agosto 1941 veniva istituito con Decreto
Ministeriale Il ente interregionale avente Controparte_2
come fine la gestione del servizio pubblico di fornitura d'acqua in un territorio comprendente 73
comuni, di cui 51 in provincia di OS, 20 in provincia di Latina, 1 in provincia di Caserta e 1
in provincia di Isernia. Dopo la fina della seconda guerra mondiale è stato istituito l'ente il quale al fine di garantire l'anzidetto Controparte_3
servizio di fornitura idrica provvedeva a realizzare alcune opere acquedottistiche, successivamente ampliate e completate dalla , istituita con Legge n. 646/1950. In seguito la Controparte_4
e il stipulavano le seguenti Controparte_4 Controparte_2
convenzioni per la gestione dell'anzidetto servizio: Convenzione del 7 luglio 1980, per la fornitura idrica ai comuni di San Felice Circeo e Terracina;
Convenzione del 8 luglio 1983, per la fornitura idrica al comune di;
Convenzione del 1° ottobre 1983, per la fornitura idrica al comune di Pt_1
Isola del Liri. Successivamente, a seguito della Deliberazione 6211 del 1983, la , alla CP_1
quale con Legge n. 183 del 2 maggio 1976 erano state trasferite le anzidette infrastrutture idriche,
subentrava nella gestione di queste ultime. In particolare, alla spettava CP_1
l'approvazione della rendicontazione annuale dei consumi e delle spese da addebitare al CP_2
, previa adozione di atti deliberativi della Giunta regionale o determinazioni dirigenziali.
[...]
Conseguentemente, a partire dal 1983 e fino al 2004, la convenuta ha esposto di aver CP_1
erogato acqua ai comuni del , stabilendo poi con Deliberazione n. 825 del 27 CP_2
agosto 2004 i criteri per la ripartizione dei costi tra i comuni consorziati sulla base dei consumi idrici degli utenti residenti e fluttuanti. Successivamente in data 16 gennaio 2012 il Tribunale di
Roma, con il Decreto Ingiuntivo n. 6956/2012, ha riconosciuto alla un credito nei CP_1
confronti del pari a € 22.623.121,52, di cui € 15.349.042,33 per capitale ed € CP_2
Pagina 3 4.426.600,88 per interessi, oltre ulteriori somme per spese e onorari. L'opposizione proposta avverso il suddetto decreto ingiuntivo è stata rigettata con sentenza n. 19064 del 31 marzo 2016.
In seguito all'anzidetta pronuncia giudiziale la , con determinazioni dirigenziali n. CP_1
G07259/2016, n. G13433/2016 e n. G02055/2017, ha ripartito tra i comuni consorziati un importo parziale pari a € 6.379.643,52. Successivamente, con Determinazione n. G12106 del 6 ottobre 2021,
la ha proceduto alla ripartizione dell'ulteriore importo di € 17.447.772,27, CP_1
corrispondente alla differenza tra l'importo complessivo riconosciuto in sede giudiziale e la somma già suddivisa tra i comuni con le precedenti determinazioni. Il calcolo delle singole quote di riparto
è stato effettuato sulla base del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti di cui alla
Deliberazione n. 825/2004. In seguito al contenzioso promosso da alcuni comuni del consorziati la
Corte d'Appello di Roma, con sentenze n. 4510/2024, n. 612/2024 e n. 384/2025, ha riconosciuto e confermato il credito della . Nell'ambito del presente giudizio il CP_1 Parte_1
ha chiesto di accertare giudizialmente l'insussistenza della pretesa creditoria di € 245.470,90
avanzata dalla con la ripartizione di cui alla determinazione n. G12106 del CP_1
06/10/2021. In particolare, la difesa del ha escluso responsabilità solidale tra i Parte_1
comuni consorziati e ha eccepito il difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria della , evidenziandosi che in data 02.10.1996 i comuni consorziati della Provincia di CP_1
OS, tra cui il ricadenti nell'A.T.O. 5 Ambiti Territoriali Ottimali Parte_1
(ATO), stipulavano convenzione di cooperazione secondo lo schema allegato alla legge regionale n.6 del 1996. Detta convenzione fu stipulata ai sensi degli artt. 9 l.36 / 1994 e 24 l.142/1990,
disciplinannti la gestione del servizio idrico integrato ( SII); detta convenzione prevedeva agli artt.
23 e 24 l'affidamento della gestione del SII al soggetto gestore, ivi comprese le attività e le passività
con delega al Presidente della Provincia di OS a stipulare apposita convenzione per la gestione del S.I.I. con il soggetto gestore;
in data 27.06.2003, rep. 7205 dell'Amministrazione
Provinciale di OS, è stata stipulata convenzione per la gestione del S.I.I. tra la Provincia di
OS e l' oggi con cui all'art. 19 venivano “ affidati al Controparte_5 Controparte_6
Pagina 4 Gestore le opere, gli impianti, … le attività e passività relative al S.I.I.”. Pertanto, secondo gli assunti difensivi attorei, la avrebbe dovuto richiedere il pagamento a quest'ultimo CP_1
nuovo gestore (S.I.I.) chiamato a rispondere, secondo la tesi difensiva attorea, delle passività del
. La ha replicato alle tesi attoree sin dalla comparsa di costituzione in giudizio CP_2 CP_1
sostenendo la fondatezza della propria pretesa creditoria nei confronti dei singoli comuni consorziati richiamando l'art.4 dello Statuto del C.A.R.A. e la sentenza n. 19064/2016 del Tribunale
di Roma. La difesa di parte attrice ha contestato la valenza dei suddetti argomenti difensivi della evidenziando che l'art. 4 dello Statuto consortile regola esclusivamente i rapporti CP_1
interni tra il e i Comuni consorziati, senza prevedere alcuna responsabilità diretta CP_2
di questi ultimi nei confronti di terzi creditori (citando sul punto: “Cass. n. 13412/1991”). L'obbligo di contribuzione dei Comuni sorge, secondo la difesa attorea, solo in caso di impossibilità del a far fronte ai propri impegni e previa escussione del fondo consortile, come stabilito CP_2
dallo statuto del CARA. Inoltre, la difesa attorea ha sostenuto che manca un deliberato formale dell'assemblea consortile, ritenuta necessaria per garantire il contraddittorio con i Comuni e consentire l'eventuale impugnazione della decisione. Infine, la responsabilità sussidiaria dei
Comuni non comporta, secondo la difesa attorea, il pagamento diretto dei debiti contratti dal verso terzi, ma solo l'eventuale versamento di contributi al , da determinarsi in CP_2 CP_2
sede assembleare. Pertanto, secondo la tesi attorea, la non ha fornito prova di aver CP_1
tentato azioni esecutive nei confronti del prima di rivalersi sui Comuni, come ritenuto CP_2
richiesto dall'art. 4 comma 2 dello statuto. La difesa attorea ha richiamato pronunce del TAR Lazio
(“sentenze n. 74/2016 e n. 481/2017”) secondo cui il Consorzio, e non i Comuni, deve prioritariamente attivarsi per saldare i propri debiti. E'stato evidenziato altresì dalla difesa attorea che dal 1996 la gestione del CARA è stata affidata a un Collegio Commissariale, così ritenendo che i Comuni siano esclusi da qualsiasi coinvolgimento diretto. Tale estraneità alla gestione è stata poi confermata, come ancora evidenziato dalla difesa attorea, “anche dal Tribunale di Cassino con le sentenze n. 1736/2021 e n. 1650/2021”, evidenziandosi l'assenza di responsabilità sussidiaria dei
Pagina 5 Comuni, tenuto conto che il è un ente pubblico ancora esistente e mai formalmente sciolto. CP_2
In ordine al giudicato costituito dalla sentenza n.19064/2016 del Tribunale di Roma, la difesa attorea ha sostenuto che l'anzidetta sentenza non esplica alcun effetto nei confronti dei Comuni
consorziati in quanto parti del giudizio erano solo ed esclusivamente la e il C.A.R.A CP_1
e di conseguenza, non sussiste alcuna responsabilità dei Comuni ai sensi dell'art. 2615 comma 2
c.c., richiamando sul punto: “TAR Lazio, Latina, n. 377/2015”. Inoltre, secondo la narrazione difensiva attorea “il TAR Lazio (sent.n. 377/2015) in un giudizio di ottemperanza promosso da altro creditore del C.A.R.A. per l'esecuzione del proprio titolo, ha sancito che i Comuni facenti parte di un “sono soggetti formalmente estranei” al stesso e che, pertanto, il CP_2 CP_2
commissario ad acta …. non può agire nei confronti di soggetti, diversi da quelli indicati nel decreto ingiuntivo, che egli ritenga siano subentrati per legge negli obblighi facenti capo a quello inadempiente;
in tal caso, infatti, spetta al creditore l'onere di munirsi di un titolo nei confronti dei medesimi attraverso l'instaurazione nelle sedi competenti di un giudizio””. Quanto alla sentenza n.
19064/2016 del Tribunale di Roma, secondo la difesa attorea essa non ha effetti nei confronti dei
Comuni e del comune attore nel presente giudizio perché i comuni non erano parti del processo.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 2 dello Statuto consortile, ha sottolineato ancora la difesa attorea,
i comuni possono essere chiamati a contribuire solo se il è privo di risorse proprie: nel CP_2
caso di specie la non ha dimostrato, per la difesa attorea, di aver previamente CP_1
verificato l'esistenza di crediti o beni del C.A.R.A., mentre dalle visure immobiliari del CP_2
depositate da parte attrice con la 2° memoria ex art. 171 ter cpc, risulta che l'Ente è proprietario di molteplici beni immobili e che sussiste il fondo consortile sul quale la può agire per il CP_1
recupero del preteso credito. Il attore ha infine contestato come erronei ed illegittimi i Pt_1
criteri di ripartizione adottati dalla in quanto alcuni comuni esterni alla sono CP_1 CP_1
stati esclusi mentre sono stati considerati solo i comuni ricadenti nella . Parte attrice CP_1
ha criticato il metodo con il quale la ha ripartito l'asserito credito tra i Comuni CP_1
basandosi sul legame tra consumo idrico e dotazione idrica prevista dal PRGA del 2004,
Pagina 6 ritenendolo errato in quanto il PRGA indica solo il fabbisogno idrico stimato per il periodo 2004-
2015, senza comprovare il consumo effettivo degli utenti e senza prova delle effettuate misurazioni dei consumi. Secondo parte attrice sono inoltre da valutare come illegittime le Determinazioni
regionali n.G07259 del 24.6.2016, n. G13433 del 15 novembre 2016 e n. G02055 del 21 febbraio
2017, di quantificazione pro-quota del credito vantato nei confronti del attore, sotto il Pt_1
profilo della certezza dell'ammontare effettivo del credito vantato dalla fondato su dati CP_1
statistici piuttosto che sui consumi effettivi, tenuto conto che il PRGA è uno strumento di pianificazione che non consente, secondo la tesi difensiva attorea, di fornire elementi certi per imputare il debito a ciascun comune. Ai sensi dell'art.2, comma 186 bis l. 191/2009 e dell'art.7 del
D.L. n. 133/2014 (convertito con la l. n.164/2014), la , come sottolineato dalla difesa CP_1
attorea, ha assunto una generale competenza in materia di gestione del servizio idrico rafforzata anche da poteri sostitutivi nei confronti degli (enti) locali inadempienti. Secondo l'impostazione difensiva attorea si sarebbe, pertanto, verificata la trasformazione del in CP_2 [...]
trasformazione da cui conseguirebbe la competenza esclusiva della Controparte_7 CP_1
nella attività di liquidazione del C.A.R.A. stesso e cioè nella rilevazione della massa attiva e
[...]
passiva del , segnalandosi che ciò è stato “dichiarato dalla Presidenza del Consiglio dei CP_2
Ministri (nota del 12.5.2015 prot. DAR 0009436 P-4.31.1) e dal TAR Lazio (ord. n. 06831/2021)”.
Inoltre, come ancora prosegue la difesa attorea, la medesima dovrebbe contribuire CP_1
agli oneri finanziari del C.A.R.A., obbligo derivante dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 4 dello Statuto del C.A.R.A. il quale prevede che “il provvede alla conservazione … con CP_2
gli introiti derivanti dai canoni versati dagli utenti per fornitura d'acqua e da eventuali contributi dello Stato o di altri Enti”., e degli artt . 1 e 3 della L.R. n. 37/ 1986, che disciplina il Contributo
della Regione alle spese di gestione del . La difesa Controparte_2
attorea ha contesto poi che il credito di cui al decreto ingiuntivo, confermato dalla sentenza n.
19046/2016 del Tribunale di Roma, “è infondato anche perché indeterminato, avendo ad oggetto non solo i crediti asseritamente dovuti dal in virtù delle convenzioni stipulate da CP_2
Pagina 7 quest'ultimo e la ma anche i residui attivi relativi al capitolo di bilancio n. 311401 la cui CP_8
origine è del tutto ignota ai Comuni”. A fondamento della pretesa nei confronti del Parte_1
per il credito vantato verso il C.A.R.A., la ha sostenuto che il
[...] CP_1 CP_2
sarebbe “impossibilitato al ristoro del debito”, in quanto sarebbe privo di organi di rappresentanza e di sede legale e che, pertanto, tutti i Comuni consorziati devono rispondere di detto debito in via solidale. A ciò parte attrice ha contrapposto che il C.A.R.A. è ancora un ente giuridicamente esistente, avente ai sensi dell'Art.2 dello Statuto durata "indeterminata" e sede legale in Cassino ".
la cui cancellazione, trattandosi di consorzio costituito con Decreto del Ministero dell'Interno del
20.08.1941, richiederebbe un decreto ministeriale contrario, in ossequio al principio generale del cd.
“contrarius actus”, che non è mai stato emanato. In particolare, riguardo alla mancanza di un rappresentante legale, la , invece di procedere a ripartire il debito tra i Comuni CP_1
avrebbe dovuto, secondo l'impostazione difensiva attorea, nominare un Commissario ad acta o un
Curatore speciale quale rappresentante legale dell'ente, al fine di gestire il recupero del credito e verificare l'esistenza di eventuali crediti del verso terzi. Parte attrice ha rilevato ancora CP_2
che non sussistono i presupposti per l'attivazione della responsabilità sussidiaria prevista dall'art. 4,
comma 2 dello Statuto in quanto tale disposizione si attiva soltanto in caso di insufficienza dei fondi di cui al comma 1, ovvero in caso di insufficienza di introiti derivanti dai canoni versati dagli utenti per la fornitura d'acqua e di eventuali contributi dello Stato o di altri Enti, trattandosi di responsabilità statutaria rilevante solo, per la difesa del comune attore, nei rapporti economici interni tra il e i suoi consorziati, senza prevedere alcuna responsabilità concorrente dei CP_2
Comuni nei confronti di terzi creditori, come confermato dall'art. 7, comma 7 dello Statuto,
secondo cui gli eventuali contributi da versarsi ai Comuni devono essere preventivamente deliberati dall'Assemblea Generale. Ciò secondo parte attrice sarebbe confermato dall'art. 31 del TUEL, in forza del quale i consorzi come il C.A.R.A. sono da considerarsi aziende speciali ai sensi dell'art
114 TUEL, dotati pertanto di soggettività giuridica autonoma e, conseguentemente, di autonomia patrimoniale. In quanto consorzio con attività esterna, al C.A.R.A. si applica, per parte attrice, l'art.
Pagina 8 2615 c.c. il quale recita espressamente "Per le obbligazioni assunte in nome del , i terzi CP_2
possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.". Secondo parte attrice è da ritenersi inconferente il riferimento alla sentenza Cass. n. 13412/1991, contenuto nella determina n.
G12106/2021 della , essendo tale sentenza antecedente alla trasformazione dei CP_1
Consorzi avvenuta con la L. 142/1990 e successivamente integrata dall'art. 12, L. 498/1992. Anche
qualora i Comuni consorziati fossero ritenuti responsabili solidalmente con il C.A.R.A., agli stessi,
prosegue parte attrice, sarebbe comunque applicabile il beneficio della preventiva escussione. In
ultimo luogo, parte attrice ha rilevato che la gestione commissariale del ha avuto inizio in CP_2
data 21.11.1996, mentre il credito asseritamente vantato dalla è sorto in un periodo in cui i CP_1
Comuni consorziati non erano coinvolti nella gestione del e in cui, ai sensi dell'art. 60 CP_2
della L. 142/1990, le norme statutarie relative alla gestione ordinaria non erano da ritenere applicabili. Parte attrice sostiene che non può ritenersi sussistente alcun valido contratto tra la e il sia perché la non è subentrata nei rapporti contrattuali CP_1 CP_2 CP_1
di utenza della ex (in quanto l'art. 6 della L. 183/1976 non contempla Controparte_4
alcuna successione nei rapporti contrattuali, successione che è inoltre espressamente esclusa dalle convenzioni stipulate dalla con il C.A.R.A.), sia perché tra la Controparte_4 CP_1
e il non è mai stato stipulato alcun contratto in forma scritta “ad substantiam” ex
[...] CP_2
art. 17 del R.D. n. 2440/1923, sia perché secondo le richiamate sentenze di Corte di Cassazione “
sentt. sez. I, n. 7135/2005 e sez. III, n. 12540/2016”, per i contratti pubblici non è ammissibile la stipula per “ facta concludentia” . Secondo parte attrice, in definitiva, la avrebbe dovuto CP_1
richiedere il pagamento della somma non al bensì al gestore Ciò in Pt_1 Controparte_6
quanto l'art. 153 d.lgs 152/2006, ante riforma, stabiliva che "…. e le passività relative al servizio idrico integrato, ….., sono trasferiti al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. ….” ,
disposizione questa analoga a quelle di cui agli artt. 11 e 17 della L.R. 6/96. Inoltre, con convenzione registrata il 22.07.2003 l'Autorità di ATO 5 ha conferito il servizio Idrico integrato ad che è quindi subentrata, secondo parte attrice, nelle attività e passività del CP_6 CP_5
Pagina 9 . Parte attrice ha eccepito anche la prescrizione del credito, asseritamente vantato dalla CP_2
, sia quinquennale ex art. 2948 c.c. (trattandosi secondo le convenzioni di somme da CP_1
pagarsi ogni anno) sia decennale ex art.2946 c.c., stante l'assenza di atti interruttivi nei confronti dell'anzidetto non essendo opponibile a quest'ultimo il giudicato di cui alla sent. n. Pt_1
19064/2016 del Tribunale di Roma, essendo lo stesso formalmente estraneo al giudizio concluso con la predetta sentenza e non avendo la mai avanzato alcuna pretesa nei confronti CP_1
dell'odierno attore né, per quanto consti alla difesa attorea, verso altri consorziati. La CP_1
ha ritenuto pienamente sussistente la responsabilità solidale dei Comuni attori per le seguenti ragioni: in primo luogo, secondo la il provvedimento contestato costituisce un CP_1
accertamento contabile (in entrata), pertanto non immediatamente lesivo, finalizzato al recupero di un diritto patrimoniale già accertato con sentenza del Tribunale di Roma n. 19064 del 14 ottobre
2016, (cfr sub. All. n 2) ad oggi coperta da giudicato;
in secondo luogo, va ritenuto applicabile al caso in esame il comma II dell'art. 2615 c.c. per le seguenti ragioni: a) l'articolo 4 dello Statuto del
CARA prevede la gestione delle reti idriche e l'obbligo di contribuzione, con quote di concorso, in capo ai Comuni consorziati in caso di mancato assolvimento dei compiti statutari di esercizio e somministrazione idrica con i soli canoni derivati dalla utenza, da parte del (risultando CP_2
ciò ribadito da “CASS. 13412 / 1991 (All.17 comparsa di risposta); b) il CARA è organismo acefalo, come confermato dal Tribunale di Cassino (all. 12 comparsa di risposta). L'applicabilità
dell'art. 2615 co. II c.c. comporta, quindi, secondo la convenuta, che i singoli consorziati siano solidalmente responsabili con il per le obbligazioni contratte e assunte nel loro interesse, CP_2
responsabilità che non è sussidiaria o subordinata rispetto a quella del fondo consortile e, pertanto,
in tali ipotesi vi sarà solidarietà senza beneficio della preventiva escussione del fondo consortile,
come ribadito da sentenze della Suprema Corte indicate “sent. nn. 9509 / 1997 e 3664 / 2006”. A
sostegno di quanto dedotto parte convenuta ha citato inoltre la Sent. del Cons. di Stato n. 5217 /
2020 (all. 19 comparsa di risposta), secondo cui per agire nei confronti dei Comuni “non è
necessario provare l'avvenuta conclusione della procedura di liquidazione del Controparte_2
Pagina 10 essendo possibile esigere dai Comuni il pagamento delle quote dei debiti contratti dal CP_2
ed imputabili agli stessi essendo statutariamente previsto: I. che in via ordinaria i CP_2
Comuni facciano fronte alle obbligazioni assunte dal nei confronti dei terzi per il corretto CP_2
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali( art.4 statuto); II. che ai comuni spetti il controllo della spesa consortile”. Per la difesa di sono inconferenti e non pertinenti alla CP_1
materia del contendere i provvedimenti del TAR citati da parte attrice (sentt. Nn. 74/2016 e 481/
2017 e ord. nn. 377/2015 e n. 6831/2021) in quanto: 1) Le questioni riguardano recupero di crediti diversi dalla fornitura di acqua potabile alle popolazioni dei comuni del;
2) La fornitura di CP_2
acqua potabile è attività che costituisce lo scopo precipuo per cui è stato istituito e costituito il
.; 3) Nei casi sottoposti all'esame del Giudice Amministrativo, il Commissario ad CP_2
acta ha tentato di eseguire direttamente a carico dei Comuni costituenti il C.A.R.A,, con giudizio di ottemperanza, sentenze ottenute dal Tribunale di Cassino a seguito di decreti ingiuntivi che non sono stati opposti riguardanti forniture diverse da quelle di acqua potabile, bene che invece costituiva l'oggetto delle forniture effettuate dalla . In riferimento al debito del CP_1
di la ha evidenziato che il rapporto che oggi intercorre tra il Pt_1 Pt_1 CP_1
e 5 è estraneo alla fattispecie in esame, dato che nel presente Parte_1 CP_6
giudizio si verte su quanto dovuto dal quale consorziato del che ha Parte_1 CP_2
beneficiato della fornitura regionale idrica di acqua potabile nel periodo 1983/2004 senza pagare alcun corrispettivo. La difesa di ha contestato l'assunto attoreo secondo cui si CP_1
dovrebbe prendere atto di pronunce della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti i rapporti intercorrenti tra Comuni del ed il Gestore dei Servizi Idrici Integrati, secondo cui in CP_1
forza della legge 164/2014, articolo 7 si sarebbe realizzata la trasformazione del in ATO CP_2
( evidenziandosi in particolare che la non può Controparte_7 CP_1
riorganizzare le funzioni del e dei comuni ad esso consorziati a seguito della intervenuta CP_2
novella legislativa articolo 2, comma 186bis della Legge 191/2009, di modifica del D. Lgs
152/2006, giacché con propria legge n 6 del 1996 aveva già individuato ambiti territoriali (ATO),
Pagina 11 più o meno, coincidenti geograficamente ai limiti territoriali delle province, nei quali organizzare un organico sistema di gestione del servizio idrico. Inoltre la difesa di ha sottolineato CP_1
che il Consorzio Acquedottistico degli Aurunci è altro rispetto alla ed alla CP_1
Organizzazione del Servizio Idrico Integrato, da questa già organizzato ai sensi della legge
Regionale 6 del 22 gennaio 1996. Di conseguenza, la ritiene di non poter dare CP_1
seguito a richieste considerate prive di fondamento giuridico, ancorché provenienti dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e di non poter, pertanto, esercitare poteri sostitutivi nei confronti del
C.A.R.A. in quanto quest'ultimo rimane gestione statale autonoma e indipendente ed ha natura di ente pubblico non economico incompatibile con la gestione del Servizio Idrico Integrato che, dopo l'entrata in vigore della Legge Galli n. 36/1994, risponde a logiche di tipo imprenditoriale ( sul punto la cita “cfr. sent. Cons. Stato 5217/2020,, All. n. 19 Comparsa di risposta”). CP_1
Per quanto concerne la Legge regionale n. 37 del 1986 essa, secondo la difesa della , CP_1
ha carattere di unicità ed eccezionalità in quanto tale legge prevedeva sì un'erogazione dei contributi per costituzione \ mantenimento delle reti idriche, limitata però al solo anno 1986. Il
PRGA per la Regione costituisce punto di riferimento oggettivo ed unico parametro per CP_1
l'individuazione del numero di utenti (residenti e fluttuanti) e la ripartizione del credito regionale nei confronti dei Comuni consorziati. I criteri per la redazione e l'aggiornamento dello stesso,
continua la difesa della , sono dettati dal DPCM 4 marzo 1996, il quale impone che, CP_1
nell'aggiornare l'anzidetto piano si tenga conto dell'analisi dei flussi demografici e del periodo di riferimento, legando pertanto il “Fabbisogno della risorsa” all' entità numerica della popolazione da servire ed alle sue caratteristiche di mobilità e pendolarità giornaliera, settimanale e stagionale. La
ritiene di aver provveduto a quantificare la quota di debito imputabile a ciascun CP_1
comune, in conformità con quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza 13412 / 1991 (All. 17
versato in atti), dividendo il debito totale dal , il cui ammontare ( € 22.632.121,52) è stato CP_2
riconosciuto con sentenza passata in giudicato (Sentenza Tribunale di Roma 16094 del 2016), per il totale dei consumatori-utenti dei comuni consorziati del , sia “residenti” che “fluttuanti”, CP_1
Pagina 12 come risultanti dalla tabella III (prospetto dei fabbisogni e delle disponibilità idriche al 2015) della
DGRL 825/2004 (all 6 Comparsa), ottenendo così l'importo pro-quota da addebitarsi a ciascun utente a titolo di fornitura idrica erogata, moltiplicando poi il risultato per il numero di consumatori/utenti di ciascun comune e ottenendo così il valore dell'importo accertato a debito imputabile ad ogni singolo Parte convenuta ha rilevato, infine, che per effetto della Pt_1
Legge n. 183/1976 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 6211/1983 (All. 16 comparsa di costituzione), la è subentrata ope legis alla nella gestione dei propri CP_1 CP_8
acquedotti e, di conseguenza, anche nelle convenzioni stipulate dalla con alcuni Comuni CP_8
membri del al fine di regolare il rapporto tecnico-amministrativo di fornitura dell'acqua, CP_2
ossia : la Convenzione stipulata in data 7 luglio 1980 per l'alimentazione idrica dei Comuni di San
Felice Circeo e Terracina;
2. La Convenzione stipulata in data 8 luglio 1983 per la fornitura idrica al Comune di;
3. La Convenzione stipulata in data 1° ottobre 1983 per la fornitura idrica Pt_1
al Riguardo alla questione relativa alla correttezza dei conteggi relativi alle Parte_2
forniture d'acqua, parte convenuta ha rilevato che ognuno dei tre acquedotti con cui venivano riforniti tutti i comuni appartenenti al era munito di un sistema di conteggio dei Controparte_2
consumi d'acqua. Secondo la convenuta sono pertanto infondate le eccezioni in tal senso, anche in considerazione del fatto che il volume dei consumi di acqua del è stato già Controparte_2
oggetto di accertamento con la sentenza n. 19064/2016 del tribunale di Roma, coperta da giudicato.
Il pagamento di ciascuna quota, per la , è atto dovuto e non discrezionale e non deve CP_1
essere previamente deliberato dall'Assemblea dei comuni consorziati. Ai fini della presente decisione in base ai dati esposti dalle difese delle parti è emerso che con determinazione dirigenziale n. G12106 del 6 ottobre 2021, la ha imputato ai comuni consorziati nel CP_1
C.A.R.A. l'obbligo di pagamento, pro quota, di un credito complessivo di € 17.447.772,27. Tale
somma deriva da forniture idriche effettuate dalla tra il 1983 e il 2004, in prosecuzione del CP_1
servizio precedentemente svolto dalla . Il Controparte_4 Controparte_2
(C.A.R.A.), ente pubblico a base consortile, fu istituito nel 1941 per la progettazione,
[...]
Pagina 13 costruzione e manutenzione di acquedotti a servizio dei Comuni consorziati. Nel tempo, il servizio idrico integrato è stato riorganizzato sulla base della Legge Galli (L. 36/1994), della L.R. Lazio
6/1996 e delle disposizioni sulla costituzione degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali). In tale contesto, il C.A.R.A. è rimasto formalmente operativo, sebbene privo di organi attivi. La
controversia in esame ha ad oggetto il credito per le forniture idriche effettuate dalla CP_1
a beneficio del CARA, il quale aveva stipulato con la Controparte_2 CP_2
due convenzioni di fornitura idrica, ossia: la convenzione del 7 luglio CP_4 Controparte_4
1980 per la fornitura idrica ai Comuni di Terracina e San Felice Circeo;
la convenzione del 8 luglio
1983 per la fornitura idrica al Comune di . Successivamente Il 4 agosto 1983 il Decreto n. Pt_1
132.93 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dando attuazione alla Legge n.
183 del 2 maggio 1976, con cui erano state trasferite alle Regioni le opere acquedottistiche realizzate dalla ex , disponeva il trasferimento alla Regione a Controparte_4 CP_1
decorrere dal 1° novembre 1983 degli impianti acquedottistici e del personale ad essi adibito presenti sul territorio regionale. Ciononostante, il stipulava in data 1 ottobre 1983 CP_2
un'ulteriore convenzione con la relativa alla fornitura idrica al Controparte_4 Parte_2
Il 1° novembre 1983 la subentrava formalmente alla
[...] CP_1 CP_4
nella gestione degli impianti acquedottistici e del personale, iniziando pertanto
[...]
l'attività di fornitura d'acqua nei confronti del cui si riferisce il credito oggetto della CP_2
presente controversia. Il 25 novembre 1996 il Prefetto di OS, in virtù della L. n. 142/1990,
affidava la gestione temporanea del a un Collegio Commissariale, con il compito di CP_2
procedere alla liquidazione o rimanere in carica fino alla ricostituzione degli organi ordinari. Il 16
gennaio 2012 veniva emesso il Decreto Ingiuntivo n. 6956/2012 dal Tribunale di Roma, che riconosceva il credito della nei confronti del CARA per un importo totale di € CP_1
22.623.121,52 (capitale, interessi e spese), contro cui il consorzio proponeva opposizione presso l'anzidetto tribunale, opposizione rigettata il 31 marzo 2016 con la sentenza n. 19064, la quale confermava la liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla regione. Il 1° gennaio 2015 cessava
Pagina 14 l'attività dell'organo di liquidazione del . Successivamente la Regione emanava i CP_2 CP_1
seguenti atti: • la DGR n. 150/2016 e la Determinazione G02376/2016, atti regionali di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015, con i quali veniva cancellato l'anzidetto credito nei confronti del CARA (ritenuto "impossibilitato al ristoro del debito" in quanto privo di sede e rappresentanza legale); • le Determinazioni n. G07259 del 24 giugno 2016, n.
G13433 del 15 novembre 2016, n. G02055 del 21 febbraio 2017, con le quali si richiedeva ai
Comuni membri del consorzio il pagamento dell'anzidetto credito. Negli anni 2020-2021 i Comuni
membri del CARA, ritenendo non dovute le somme ripartite con le determinazioni del 2016,
proponevano innanzi il Tribunale di Roma domande di accertamento negativo nei confronti della
, domande che venivano successivamente accolte con le Sentenze nn. 4809/2020, CP_1
1674/2021, 2368/2021. Il 6 ottobre 2021 la Regione adottava la Determinazione n. G12106, CP_1
con la quale veniva ripartito il residuo credito di € 17.447.772,27 (derivante dalla differenza tra il credito totale riconosciuto e la somma cancellata) tra i singoli Comuni consorziati del , CP_2
credito di cui veniva richiesto il pagamento pro quota. Il C.A.R.A. Controparte_2
è stato costituito con due decreti del Ministero dell'Interno: il primo il 20
[...]
agosto 1941, il secondo il 16 maggio 1971. Il suddetto Ente è formato da 73 comuni delle province di OS, Latina, Caserta e Isernia, ha sede in Cassino e la sua durata è indeterminata. Al
compete la progettazione, costruzione e manutenzione delle condotte adduttrici CP_2
delle reti idriche e di fognatura dei comuni consorziati con finanziamenti dello Stato e della
[...]
, o con i bilanci dei comuni interessati. L'art. 4 comma 2 dello statuto consortile Controparte_4
stabilisce che i Comuni sono responsabili solo se il non può coprire i propri costi con i CP_2
proventi indicati. Nel 2009 la legge 191 ha trasferito alle Regioni il compito di creare nuove autorità
per il Servizio Idrico Integrato, dopo la soppressione degli ATO. Il C.A.R.A. sarebbe attualmente in fase di liquidazione, non cancellato con Decreto Ministeriale, quale “contrarius actus” a quello di istituzione, nonché sprovvisto di un Commissario o di un organo liquidatore. Secondo la CP_1
va applicato l'art. 2615 comma 2 c.c. e pertanto i comuni consorziati rispondono in solido
[...]
Pagina 15 con il in base a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 4 dello statuto consortile CP_2
senza beneficio di preventiva escussione del , per cui per la fornitura di acqua potabile CP_2
oggetto del giudizio, non essendo il in grado di adempiere in quanto organismo Controparte_2
acefalo, del debito del rispondono i comuni consorziati in applicazione dell'articolo 2615, CP_2
secondo comma del codice civile, trattandosi di assunzione di responsabilità in proprio dei singoli comuni consorziati per le obbligazioni assunte dal nell'esercizio della propria funzione CP_2
consortile. In materia è intervenuta recentemente la Corte Appello Roma con Sent. n. 4510-2024
che ha ritenuto corretto il criterio di riparto adottato dalla per utenti nonché ha CP_1
ritenuto applicabile il secondo comma dell'art. 2615 c.c. in riferimento alla responsabilità solidale dei comuni consorziati rispetto alle obbligazioni assunte dal per conto e Controparte_2
nell'interesse dei singoli comuni consorziati. Nel caso di specie le obbligazioni assunte dal
C.A.R.A. per la fruizione di risorse idrico-potabili sono nell'interesse del comune di attore Pt_1
consorziato che quindi risponde in solido col fondo consortile. Stante la sopra citata sentenza del
Tribunale di Roma che nell'anno 2016 ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo ed è passata in giudicato, è rimasto cristallizzato e consolidato il debito del consorzio nei confronti CP_2
della come portato dal decreto ingiuntivo opposto. Considerato il contenzioso CP_1
intercorso tra e culminato con la sentenza n. 19064/2016 del CP_1 Controparte_2
Tribunale di Roma passata in giudicato, considerato che tra condebitori solidali ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente ex art. 1310 c.c. che il creditore si sia attivato per il recupero del credito per via stragiudiziale e/o giudiziale nei confronti di uno solo dei condebitori solidali, considerato che ha potuto far valere il proprio diritto nei confronti dei comuni Parte_3
consorziati ex art. 2935 c.c. dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 19064/2016 che ha ritenuto sussistente il diritto creditorio della nei confronti del CP_1 CP_2
confermando il decreto ingiuntivo e quindi stabilizzando definitivamente la pretesa creditoria,
considerata la sentenza della Corte di Appello di Roma del 2024 sopra citata, ritenuto che la prescrizione per l'azione di pagamento nei confronti del comune attore consorziato sia quella
Pagina 16 ordinaria decennale e che sia onere della parte che formuli l'eccezione di prescrizione indicare precisamente anche il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione in carenza del quale l'ccezione non può essere accolta (sul punto Cass. n. 5413/2021 e Cass. n. 12182/2921), la domanda formulata dal comune di attore va respinta. Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come Pt_1
in dispositivo tenuto conto del valore della causa (indeterminabile a complessità bassa), dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta dal . Condanna il , in persona Parte_1 Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della , in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, liquidate in € CP_1
7616,00 per compensi di avvocato oltre oneri riflessi.
Roma, 3-8-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 32089 / 2023 promossa da:
, C.F. , in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t Parte_1 P.IVA_1 Per_1
con sede in Ceprano (FR) al Corso della Repubblica, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
NA NT, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Cassino (FR) alla via
Collecedro n.16, giusta delega in atti rilasciata in virtù della delibera di incarico n. 190 del
30.11.2021 -
ATTORE
CONTRO
, C.F. , con sede in Roma alla Via R. Raimondi Garibaldi n.
7. in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Regione Lazio in
Roma, via Marcantonio Colonna n. 27. Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv.
EL NI, giusta procura in atti -
CONVENUTA
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 gennaio 2024, il ha Parte_1
convenuto nel presente giudizio la per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza: a) In via preliminare,
dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per le motivazioni Parte_1
esplicitate al punto n.1; b)in via principale accertare e dichiarare la insussistenza della pretesa
creditoria avanzata dalla nei confronti dei Comuni attori atteso che non sussiste CP_1
alcuna obbligazione né direttamente, né in via solidale, né in via sussidiaria, né a titolo alcuno,
per tutte le ragioni esplicitate ai punti sub. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente atto di citazione e per
l'effetto dichiarare che il non è debitore di alcuna somma nei confronti della Parte_1
in virtù della determinazione n. G12106 del 6.10.2021 nonché di ogni altro atto CP_1
presupposto, collegato, connesso, antecedente e/o successivo, ancorché non conosciuto, previa
declaratoria di nullità e/o illegittimità; c) in via subordinata e salvo gravame accertare e
dichiarare la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per le ragioni esplicitate al punto
sub. 7 del presente atto”. Il giudice ha differito ex art. 171 bis c.p.c. la prima udienza indicata in citazione alla data del 27 marzo 2024, assegnando altresì i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.. In data 2 novembre 2023 si è costituita tempestivamente in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ecc.mo CP_1
Tribunale, contrariis rejectis, respingere in toto la domanda attrice nei confronti della CP_1
in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Con
[...]
vittoria di spese competenze onorari di giudizio ed oneri riflessi nei confronti dell'avvocato
pubblico”. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 marzo 2024 il giudice ha rinviato la causa al 18 marzo 2025 per il passaggio in decisione, assegnando alle parti ex artt. 281
quinquies comma 1 c.p.c. e 189 c.p.c. termine fino a 60 giorni prima di detta udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, termine fino a 30 giorni prima della
Pagina 2 suddetta udienza per il deposito di comparse conclusionali, termine fino a 15 giorni prima di detta udienza per il deposito di memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli assunti delle parti in causa si deduce che in data 20 agosto 1941 veniva istituito con Decreto
Ministeriale Il ente interregionale avente Controparte_2
come fine la gestione del servizio pubblico di fornitura d'acqua in un territorio comprendente 73
comuni, di cui 51 in provincia di OS, 20 in provincia di Latina, 1 in provincia di Caserta e 1
in provincia di Isernia. Dopo la fina della seconda guerra mondiale è stato istituito l'ente il quale al fine di garantire l'anzidetto Controparte_3
servizio di fornitura idrica provvedeva a realizzare alcune opere acquedottistiche, successivamente ampliate e completate dalla , istituita con Legge n. 646/1950. In seguito la Controparte_4
e il stipulavano le seguenti Controparte_4 Controparte_2
convenzioni per la gestione dell'anzidetto servizio: Convenzione del 7 luglio 1980, per la fornitura idrica ai comuni di San Felice Circeo e Terracina;
Convenzione del 8 luglio 1983, per la fornitura idrica al comune di;
Convenzione del 1° ottobre 1983, per la fornitura idrica al comune di Pt_1
Isola del Liri. Successivamente, a seguito della Deliberazione 6211 del 1983, la , alla CP_1
quale con Legge n. 183 del 2 maggio 1976 erano state trasferite le anzidette infrastrutture idriche,
subentrava nella gestione di queste ultime. In particolare, alla spettava CP_1
l'approvazione della rendicontazione annuale dei consumi e delle spese da addebitare al CP_2
, previa adozione di atti deliberativi della Giunta regionale o determinazioni dirigenziali.
[...]
Conseguentemente, a partire dal 1983 e fino al 2004, la convenuta ha esposto di aver CP_1
erogato acqua ai comuni del , stabilendo poi con Deliberazione n. 825 del 27 CP_2
agosto 2004 i criteri per la ripartizione dei costi tra i comuni consorziati sulla base dei consumi idrici degli utenti residenti e fluttuanti. Successivamente in data 16 gennaio 2012 il Tribunale di
Roma, con il Decreto Ingiuntivo n. 6956/2012, ha riconosciuto alla un credito nei CP_1
confronti del pari a € 22.623.121,52, di cui € 15.349.042,33 per capitale ed € CP_2
Pagina 3 4.426.600,88 per interessi, oltre ulteriori somme per spese e onorari. L'opposizione proposta avverso il suddetto decreto ingiuntivo è stata rigettata con sentenza n. 19064 del 31 marzo 2016.
In seguito all'anzidetta pronuncia giudiziale la , con determinazioni dirigenziali n. CP_1
G07259/2016, n. G13433/2016 e n. G02055/2017, ha ripartito tra i comuni consorziati un importo parziale pari a € 6.379.643,52. Successivamente, con Determinazione n. G12106 del 6 ottobre 2021,
la ha proceduto alla ripartizione dell'ulteriore importo di € 17.447.772,27, CP_1
corrispondente alla differenza tra l'importo complessivo riconosciuto in sede giudiziale e la somma già suddivisa tra i comuni con le precedenti determinazioni. Il calcolo delle singole quote di riparto
è stato effettuato sulla base del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti di cui alla
Deliberazione n. 825/2004. In seguito al contenzioso promosso da alcuni comuni del consorziati la
Corte d'Appello di Roma, con sentenze n. 4510/2024, n. 612/2024 e n. 384/2025, ha riconosciuto e confermato il credito della . Nell'ambito del presente giudizio il CP_1 Parte_1
ha chiesto di accertare giudizialmente l'insussistenza della pretesa creditoria di € 245.470,90
avanzata dalla con la ripartizione di cui alla determinazione n. G12106 del CP_1
06/10/2021. In particolare, la difesa del ha escluso responsabilità solidale tra i Parte_1
comuni consorziati e ha eccepito il difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria della , evidenziandosi che in data 02.10.1996 i comuni consorziati della Provincia di CP_1
OS, tra cui il ricadenti nell'A.T.O. 5 Ambiti Territoriali Ottimali Parte_1
(ATO), stipulavano convenzione di cooperazione secondo lo schema allegato alla legge regionale n.6 del 1996. Detta convenzione fu stipulata ai sensi degli artt. 9 l.36 / 1994 e 24 l.142/1990,
disciplinannti la gestione del servizio idrico integrato ( SII); detta convenzione prevedeva agli artt.
23 e 24 l'affidamento della gestione del SII al soggetto gestore, ivi comprese le attività e le passività
con delega al Presidente della Provincia di OS a stipulare apposita convenzione per la gestione del S.I.I. con il soggetto gestore;
in data 27.06.2003, rep. 7205 dell'Amministrazione
Provinciale di OS, è stata stipulata convenzione per la gestione del S.I.I. tra la Provincia di
OS e l' oggi con cui all'art. 19 venivano “ affidati al Controparte_5 Controparte_6
Pagina 4 Gestore le opere, gli impianti, … le attività e passività relative al S.I.I.”. Pertanto, secondo gli assunti difensivi attorei, la avrebbe dovuto richiedere il pagamento a quest'ultimo CP_1
nuovo gestore (S.I.I.) chiamato a rispondere, secondo la tesi difensiva attorea, delle passività del
. La ha replicato alle tesi attoree sin dalla comparsa di costituzione in giudizio CP_2 CP_1
sostenendo la fondatezza della propria pretesa creditoria nei confronti dei singoli comuni consorziati richiamando l'art.4 dello Statuto del C.A.R.A. e la sentenza n. 19064/2016 del Tribunale
di Roma. La difesa di parte attrice ha contestato la valenza dei suddetti argomenti difensivi della evidenziando che l'art. 4 dello Statuto consortile regola esclusivamente i rapporti CP_1
interni tra il e i Comuni consorziati, senza prevedere alcuna responsabilità diretta CP_2
di questi ultimi nei confronti di terzi creditori (citando sul punto: “Cass. n. 13412/1991”). L'obbligo di contribuzione dei Comuni sorge, secondo la difesa attorea, solo in caso di impossibilità del a far fronte ai propri impegni e previa escussione del fondo consortile, come stabilito CP_2
dallo statuto del CARA. Inoltre, la difesa attorea ha sostenuto che manca un deliberato formale dell'assemblea consortile, ritenuta necessaria per garantire il contraddittorio con i Comuni e consentire l'eventuale impugnazione della decisione. Infine, la responsabilità sussidiaria dei
Comuni non comporta, secondo la difesa attorea, il pagamento diretto dei debiti contratti dal verso terzi, ma solo l'eventuale versamento di contributi al , da determinarsi in CP_2 CP_2
sede assembleare. Pertanto, secondo la tesi attorea, la non ha fornito prova di aver CP_1
tentato azioni esecutive nei confronti del prima di rivalersi sui Comuni, come ritenuto CP_2
richiesto dall'art. 4 comma 2 dello statuto. La difesa attorea ha richiamato pronunce del TAR Lazio
(“sentenze n. 74/2016 e n. 481/2017”) secondo cui il Consorzio, e non i Comuni, deve prioritariamente attivarsi per saldare i propri debiti. E'stato evidenziato altresì dalla difesa attorea che dal 1996 la gestione del CARA è stata affidata a un Collegio Commissariale, così ritenendo che i Comuni siano esclusi da qualsiasi coinvolgimento diretto. Tale estraneità alla gestione è stata poi confermata, come ancora evidenziato dalla difesa attorea, “anche dal Tribunale di Cassino con le sentenze n. 1736/2021 e n. 1650/2021”, evidenziandosi l'assenza di responsabilità sussidiaria dei
Pagina 5 Comuni, tenuto conto che il è un ente pubblico ancora esistente e mai formalmente sciolto. CP_2
In ordine al giudicato costituito dalla sentenza n.19064/2016 del Tribunale di Roma, la difesa attorea ha sostenuto che l'anzidetta sentenza non esplica alcun effetto nei confronti dei Comuni
consorziati in quanto parti del giudizio erano solo ed esclusivamente la e il C.A.R.A CP_1
e di conseguenza, non sussiste alcuna responsabilità dei Comuni ai sensi dell'art. 2615 comma 2
c.c., richiamando sul punto: “TAR Lazio, Latina, n. 377/2015”. Inoltre, secondo la narrazione difensiva attorea “il TAR Lazio (sent.n. 377/2015) in un giudizio di ottemperanza promosso da altro creditore del C.A.R.A. per l'esecuzione del proprio titolo, ha sancito che i Comuni facenti parte di un “sono soggetti formalmente estranei” al stesso e che, pertanto, il CP_2 CP_2
commissario ad acta …. non può agire nei confronti di soggetti, diversi da quelli indicati nel decreto ingiuntivo, che egli ritenga siano subentrati per legge negli obblighi facenti capo a quello inadempiente;
in tal caso, infatti, spetta al creditore l'onere di munirsi di un titolo nei confronti dei medesimi attraverso l'instaurazione nelle sedi competenti di un giudizio””. Quanto alla sentenza n.
19064/2016 del Tribunale di Roma, secondo la difesa attorea essa non ha effetti nei confronti dei
Comuni e del comune attore nel presente giudizio perché i comuni non erano parti del processo.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 2 dello Statuto consortile, ha sottolineato ancora la difesa attorea,
i comuni possono essere chiamati a contribuire solo se il è privo di risorse proprie: nel CP_2
caso di specie la non ha dimostrato, per la difesa attorea, di aver previamente CP_1
verificato l'esistenza di crediti o beni del C.A.R.A., mentre dalle visure immobiliari del CP_2
depositate da parte attrice con la 2° memoria ex art. 171 ter cpc, risulta che l'Ente è proprietario di molteplici beni immobili e che sussiste il fondo consortile sul quale la può agire per il CP_1
recupero del preteso credito. Il attore ha infine contestato come erronei ed illegittimi i Pt_1
criteri di ripartizione adottati dalla in quanto alcuni comuni esterni alla sono CP_1 CP_1
stati esclusi mentre sono stati considerati solo i comuni ricadenti nella . Parte attrice CP_1
ha criticato il metodo con il quale la ha ripartito l'asserito credito tra i Comuni CP_1
basandosi sul legame tra consumo idrico e dotazione idrica prevista dal PRGA del 2004,
Pagina 6 ritenendolo errato in quanto il PRGA indica solo il fabbisogno idrico stimato per il periodo 2004-
2015, senza comprovare il consumo effettivo degli utenti e senza prova delle effettuate misurazioni dei consumi. Secondo parte attrice sono inoltre da valutare come illegittime le Determinazioni
regionali n.G07259 del 24.6.2016, n. G13433 del 15 novembre 2016 e n. G02055 del 21 febbraio
2017, di quantificazione pro-quota del credito vantato nei confronti del attore, sotto il Pt_1
profilo della certezza dell'ammontare effettivo del credito vantato dalla fondato su dati CP_1
statistici piuttosto che sui consumi effettivi, tenuto conto che il PRGA è uno strumento di pianificazione che non consente, secondo la tesi difensiva attorea, di fornire elementi certi per imputare il debito a ciascun comune. Ai sensi dell'art.2, comma 186 bis l. 191/2009 e dell'art.7 del
D.L. n. 133/2014 (convertito con la l. n.164/2014), la , come sottolineato dalla difesa CP_1
attorea, ha assunto una generale competenza in materia di gestione del servizio idrico rafforzata anche da poteri sostitutivi nei confronti degli (enti) locali inadempienti. Secondo l'impostazione difensiva attorea si sarebbe, pertanto, verificata la trasformazione del in CP_2 [...]
trasformazione da cui conseguirebbe la competenza esclusiva della Controparte_7 CP_1
nella attività di liquidazione del C.A.R.A. stesso e cioè nella rilevazione della massa attiva e
[...]
passiva del , segnalandosi che ciò è stato “dichiarato dalla Presidenza del Consiglio dei CP_2
Ministri (nota del 12.5.2015 prot. DAR 0009436 P-4.31.1) e dal TAR Lazio (ord. n. 06831/2021)”.
Inoltre, come ancora prosegue la difesa attorea, la medesima dovrebbe contribuire CP_1
agli oneri finanziari del C.A.R.A., obbligo derivante dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 4 dello Statuto del C.A.R.A. il quale prevede che “il provvede alla conservazione … con CP_2
gli introiti derivanti dai canoni versati dagli utenti per fornitura d'acqua e da eventuali contributi dello Stato o di altri Enti”., e degli artt . 1 e 3 della L.R. n. 37/ 1986, che disciplina il Contributo
della Regione alle spese di gestione del . La difesa Controparte_2
attorea ha contesto poi che il credito di cui al decreto ingiuntivo, confermato dalla sentenza n.
19046/2016 del Tribunale di Roma, “è infondato anche perché indeterminato, avendo ad oggetto non solo i crediti asseritamente dovuti dal in virtù delle convenzioni stipulate da CP_2
Pagina 7 quest'ultimo e la ma anche i residui attivi relativi al capitolo di bilancio n. 311401 la cui CP_8
origine è del tutto ignota ai Comuni”. A fondamento della pretesa nei confronti del Parte_1
per il credito vantato verso il C.A.R.A., la ha sostenuto che il
[...] CP_1 CP_2
sarebbe “impossibilitato al ristoro del debito”, in quanto sarebbe privo di organi di rappresentanza e di sede legale e che, pertanto, tutti i Comuni consorziati devono rispondere di detto debito in via solidale. A ciò parte attrice ha contrapposto che il C.A.R.A. è ancora un ente giuridicamente esistente, avente ai sensi dell'Art.2 dello Statuto durata "indeterminata" e sede legale in Cassino ".
la cui cancellazione, trattandosi di consorzio costituito con Decreto del Ministero dell'Interno del
20.08.1941, richiederebbe un decreto ministeriale contrario, in ossequio al principio generale del cd.
“contrarius actus”, che non è mai stato emanato. In particolare, riguardo alla mancanza di un rappresentante legale, la , invece di procedere a ripartire il debito tra i Comuni CP_1
avrebbe dovuto, secondo l'impostazione difensiva attorea, nominare un Commissario ad acta o un
Curatore speciale quale rappresentante legale dell'ente, al fine di gestire il recupero del credito e verificare l'esistenza di eventuali crediti del verso terzi. Parte attrice ha rilevato ancora CP_2
che non sussistono i presupposti per l'attivazione della responsabilità sussidiaria prevista dall'art. 4,
comma 2 dello Statuto in quanto tale disposizione si attiva soltanto in caso di insufficienza dei fondi di cui al comma 1, ovvero in caso di insufficienza di introiti derivanti dai canoni versati dagli utenti per la fornitura d'acqua e di eventuali contributi dello Stato o di altri Enti, trattandosi di responsabilità statutaria rilevante solo, per la difesa del comune attore, nei rapporti economici interni tra il e i suoi consorziati, senza prevedere alcuna responsabilità concorrente dei CP_2
Comuni nei confronti di terzi creditori, come confermato dall'art. 7, comma 7 dello Statuto,
secondo cui gli eventuali contributi da versarsi ai Comuni devono essere preventivamente deliberati dall'Assemblea Generale. Ciò secondo parte attrice sarebbe confermato dall'art. 31 del TUEL, in forza del quale i consorzi come il C.A.R.A. sono da considerarsi aziende speciali ai sensi dell'art
114 TUEL, dotati pertanto di soggettività giuridica autonoma e, conseguentemente, di autonomia patrimoniale. In quanto consorzio con attività esterna, al C.A.R.A. si applica, per parte attrice, l'art.
Pagina 8 2615 c.c. il quale recita espressamente "Per le obbligazioni assunte in nome del , i terzi CP_2
possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.". Secondo parte attrice è da ritenersi inconferente il riferimento alla sentenza Cass. n. 13412/1991, contenuto nella determina n.
G12106/2021 della , essendo tale sentenza antecedente alla trasformazione dei CP_1
Consorzi avvenuta con la L. 142/1990 e successivamente integrata dall'art. 12, L. 498/1992. Anche
qualora i Comuni consorziati fossero ritenuti responsabili solidalmente con il C.A.R.A., agli stessi,
prosegue parte attrice, sarebbe comunque applicabile il beneficio della preventiva escussione. In
ultimo luogo, parte attrice ha rilevato che la gestione commissariale del ha avuto inizio in CP_2
data 21.11.1996, mentre il credito asseritamente vantato dalla è sorto in un periodo in cui i CP_1
Comuni consorziati non erano coinvolti nella gestione del e in cui, ai sensi dell'art. 60 CP_2
della L. 142/1990, le norme statutarie relative alla gestione ordinaria non erano da ritenere applicabili. Parte attrice sostiene che non può ritenersi sussistente alcun valido contratto tra la e il sia perché la non è subentrata nei rapporti contrattuali CP_1 CP_2 CP_1
di utenza della ex (in quanto l'art. 6 della L. 183/1976 non contempla Controparte_4
alcuna successione nei rapporti contrattuali, successione che è inoltre espressamente esclusa dalle convenzioni stipulate dalla con il C.A.R.A.), sia perché tra la Controparte_4 CP_1
e il non è mai stato stipulato alcun contratto in forma scritta “ad substantiam” ex
[...] CP_2
art. 17 del R.D. n. 2440/1923, sia perché secondo le richiamate sentenze di Corte di Cassazione “
sentt. sez. I, n. 7135/2005 e sez. III, n. 12540/2016”, per i contratti pubblici non è ammissibile la stipula per “ facta concludentia” . Secondo parte attrice, in definitiva, la avrebbe dovuto CP_1
richiedere il pagamento della somma non al bensì al gestore Ciò in Pt_1 Controparte_6
quanto l'art. 153 d.lgs 152/2006, ante riforma, stabiliva che "…. e le passività relative al servizio idrico integrato, ….., sono trasferiti al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. ….” ,
disposizione questa analoga a quelle di cui agli artt. 11 e 17 della L.R. 6/96. Inoltre, con convenzione registrata il 22.07.2003 l'Autorità di ATO 5 ha conferito il servizio Idrico integrato ad che è quindi subentrata, secondo parte attrice, nelle attività e passività del CP_6 CP_5
Pagina 9 . Parte attrice ha eccepito anche la prescrizione del credito, asseritamente vantato dalla CP_2
, sia quinquennale ex art. 2948 c.c. (trattandosi secondo le convenzioni di somme da CP_1
pagarsi ogni anno) sia decennale ex art.2946 c.c., stante l'assenza di atti interruttivi nei confronti dell'anzidetto non essendo opponibile a quest'ultimo il giudicato di cui alla sent. n. Pt_1
19064/2016 del Tribunale di Roma, essendo lo stesso formalmente estraneo al giudizio concluso con la predetta sentenza e non avendo la mai avanzato alcuna pretesa nei confronti CP_1
dell'odierno attore né, per quanto consti alla difesa attorea, verso altri consorziati. La CP_1
ha ritenuto pienamente sussistente la responsabilità solidale dei Comuni attori per le seguenti ragioni: in primo luogo, secondo la il provvedimento contestato costituisce un CP_1
accertamento contabile (in entrata), pertanto non immediatamente lesivo, finalizzato al recupero di un diritto patrimoniale già accertato con sentenza del Tribunale di Roma n. 19064 del 14 ottobre
2016, (cfr sub. All. n 2) ad oggi coperta da giudicato;
in secondo luogo, va ritenuto applicabile al caso in esame il comma II dell'art. 2615 c.c. per le seguenti ragioni: a) l'articolo 4 dello Statuto del
CARA prevede la gestione delle reti idriche e l'obbligo di contribuzione, con quote di concorso, in capo ai Comuni consorziati in caso di mancato assolvimento dei compiti statutari di esercizio e somministrazione idrica con i soli canoni derivati dalla utenza, da parte del (risultando CP_2
ciò ribadito da “CASS. 13412 / 1991 (All.17 comparsa di risposta); b) il CARA è organismo acefalo, come confermato dal Tribunale di Cassino (all. 12 comparsa di risposta). L'applicabilità
dell'art. 2615 co. II c.c. comporta, quindi, secondo la convenuta, che i singoli consorziati siano solidalmente responsabili con il per le obbligazioni contratte e assunte nel loro interesse, CP_2
responsabilità che non è sussidiaria o subordinata rispetto a quella del fondo consortile e, pertanto,
in tali ipotesi vi sarà solidarietà senza beneficio della preventiva escussione del fondo consortile,
come ribadito da sentenze della Suprema Corte indicate “sent. nn. 9509 / 1997 e 3664 / 2006”. A
sostegno di quanto dedotto parte convenuta ha citato inoltre la Sent. del Cons. di Stato n. 5217 /
2020 (all. 19 comparsa di risposta), secondo cui per agire nei confronti dei Comuni “non è
necessario provare l'avvenuta conclusione della procedura di liquidazione del Controparte_2
Pagina 10 essendo possibile esigere dai Comuni il pagamento delle quote dei debiti contratti dal CP_2
ed imputabili agli stessi essendo statutariamente previsto: I. che in via ordinaria i CP_2
Comuni facciano fronte alle obbligazioni assunte dal nei confronti dei terzi per il corretto CP_2
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali( art.4 statuto); II. che ai comuni spetti il controllo della spesa consortile”. Per la difesa di sono inconferenti e non pertinenti alla CP_1
materia del contendere i provvedimenti del TAR citati da parte attrice (sentt. Nn. 74/2016 e 481/
2017 e ord. nn. 377/2015 e n. 6831/2021) in quanto: 1) Le questioni riguardano recupero di crediti diversi dalla fornitura di acqua potabile alle popolazioni dei comuni del;
2) La fornitura di CP_2
acqua potabile è attività che costituisce lo scopo precipuo per cui è stato istituito e costituito il
.; 3) Nei casi sottoposti all'esame del Giudice Amministrativo, il Commissario ad CP_2
acta ha tentato di eseguire direttamente a carico dei Comuni costituenti il C.A.R.A,, con giudizio di ottemperanza, sentenze ottenute dal Tribunale di Cassino a seguito di decreti ingiuntivi che non sono stati opposti riguardanti forniture diverse da quelle di acqua potabile, bene che invece costituiva l'oggetto delle forniture effettuate dalla . In riferimento al debito del CP_1
di la ha evidenziato che il rapporto che oggi intercorre tra il Pt_1 Pt_1 CP_1
e 5 è estraneo alla fattispecie in esame, dato che nel presente Parte_1 CP_6
giudizio si verte su quanto dovuto dal quale consorziato del che ha Parte_1 CP_2
beneficiato della fornitura regionale idrica di acqua potabile nel periodo 1983/2004 senza pagare alcun corrispettivo. La difesa di ha contestato l'assunto attoreo secondo cui si CP_1
dovrebbe prendere atto di pronunce della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti i rapporti intercorrenti tra Comuni del ed il Gestore dei Servizi Idrici Integrati, secondo cui in CP_1
forza della legge 164/2014, articolo 7 si sarebbe realizzata la trasformazione del in ATO CP_2
( evidenziandosi in particolare che la non può Controparte_7 CP_1
riorganizzare le funzioni del e dei comuni ad esso consorziati a seguito della intervenuta CP_2
novella legislativa articolo 2, comma 186bis della Legge 191/2009, di modifica del D. Lgs
152/2006, giacché con propria legge n 6 del 1996 aveva già individuato ambiti territoriali (ATO),
Pagina 11 più o meno, coincidenti geograficamente ai limiti territoriali delle province, nei quali organizzare un organico sistema di gestione del servizio idrico. Inoltre la difesa di ha sottolineato CP_1
che il Consorzio Acquedottistico degli Aurunci è altro rispetto alla ed alla CP_1
Organizzazione del Servizio Idrico Integrato, da questa già organizzato ai sensi della legge
Regionale 6 del 22 gennaio 1996. Di conseguenza, la ritiene di non poter dare CP_1
seguito a richieste considerate prive di fondamento giuridico, ancorché provenienti dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e di non poter, pertanto, esercitare poteri sostitutivi nei confronti del
C.A.R.A. in quanto quest'ultimo rimane gestione statale autonoma e indipendente ed ha natura di ente pubblico non economico incompatibile con la gestione del Servizio Idrico Integrato che, dopo l'entrata in vigore della Legge Galli n. 36/1994, risponde a logiche di tipo imprenditoriale ( sul punto la cita “cfr. sent. Cons. Stato 5217/2020,, All. n. 19 Comparsa di risposta”). CP_1
Per quanto concerne la Legge regionale n. 37 del 1986 essa, secondo la difesa della , CP_1
ha carattere di unicità ed eccezionalità in quanto tale legge prevedeva sì un'erogazione dei contributi per costituzione \ mantenimento delle reti idriche, limitata però al solo anno 1986. Il
PRGA per la Regione costituisce punto di riferimento oggettivo ed unico parametro per CP_1
l'individuazione del numero di utenti (residenti e fluttuanti) e la ripartizione del credito regionale nei confronti dei Comuni consorziati. I criteri per la redazione e l'aggiornamento dello stesso,
continua la difesa della , sono dettati dal DPCM 4 marzo 1996, il quale impone che, CP_1
nell'aggiornare l'anzidetto piano si tenga conto dell'analisi dei flussi demografici e del periodo di riferimento, legando pertanto il “Fabbisogno della risorsa” all' entità numerica della popolazione da servire ed alle sue caratteristiche di mobilità e pendolarità giornaliera, settimanale e stagionale. La
ritiene di aver provveduto a quantificare la quota di debito imputabile a ciascun CP_1
comune, in conformità con quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza 13412 / 1991 (All. 17
versato in atti), dividendo il debito totale dal , il cui ammontare ( € 22.632.121,52) è stato CP_2
riconosciuto con sentenza passata in giudicato (Sentenza Tribunale di Roma 16094 del 2016), per il totale dei consumatori-utenti dei comuni consorziati del , sia “residenti” che “fluttuanti”, CP_1
Pagina 12 come risultanti dalla tabella III (prospetto dei fabbisogni e delle disponibilità idriche al 2015) della
DGRL 825/2004 (all 6 Comparsa), ottenendo così l'importo pro-quota da addebitarsi a ciascun utente a titolo di fornitura idrica erogata, moltiplicando poi il risultato per il numero di consumatori/utenti di ciascun comune e ottenendo così il valore dell'importo accertato a debito imputabile ad ogni singolo Parte convenuta ha rilevato, infine, che per effetto della Pt_1
Legge n. 183/1976 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 6211/1983 (All. 16 comparsa di costituzione), la è subentrata ope legis alla nella gestione dei propri CP_1 CP_8
acquedotti e, di conseguenza, anche nelle convenzioni stipulate dalla con alcuni Comuni CP_8
membri del al fine di regolare il rapporto tecnico-amministrativo di fornitura dell'acqua, CP_2
ossia : la Convenzione stipulata in data 7 luglio 1980 per l'alimentazione idrica dei Comuni di San
Felice Circeo e Terracina;
2. La Convenzione stipulata in data 8 luglio 1983 per la fornitura idrica al Comune di;
3. La Convenzione stipulata in data 1° ottobre 1983 per la fornitura idrica Pt_1
al Riguardo alla questione relativa alla correttezza dei conteggi relativi alle Parte_2
forniture d'acqua, parte convenuta ha rilevato che ognuno dei tre acquedotti con cui venivano riforniti tutti i comuni appartenenti al era munito di un sistema di conteggio dei Controparte_2
consumi d'acqua. Secondo la convenuta sono pertanto infondate le eccezioni in tal senso, anche in considerazione del fatto che il volume dei consumi di acqua del è stato già Controparte_2
oggetto di accertamento con la sentenza n. 19064/2016 del tribunale di Roma, coperta da giudicato.
Il pagamento di ciascuna quota, per la , è atto dovuto e non discrezionale e non deve CP_1
essere previamente deliberato dall'Assemblea dei comuni consorziati. Ai fini della presente decisione in base ai dati esposti dalle difese delle parti è emerso che con determinazione dirigenziale n. G12106 del 6 ottobre 2021, la ha imputato ai comuni consorziati nel CP_1
C.A.R.A. l'obbligo di pagamento, pro quota, di un credito complessivo di € 17.447.772,27. Tale
somma deriva da forniture idriche effettuate dalla tra il 1983 e il 2004, in prosecuzione del CP_1
servizio precedentemente svolto dalla . Il Controparte_4 Controparte_2
(C.A.R.A.), ente pubblico a base consortile, fu istituito nel 1941 per la progettazione,
[...]
Pagina 13 costruzione e manutenzione di acquedotti a servizio dei Comuni consorziati. Nel tempo, il servizio idrico integrato è stato riorganizzato sulla base della Legge Galli (L. 36/1994), della L.R. Lazio
6/1996 e delle disposizioni sulla costituzione degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali). In tale contesto, il C.A.R.A. è rimasto formalmente operativo, sebbene privo di organi attivi. La
controversia in esame ha ad oggetto il credito per le forniture idriche effettuate dalla CP_1
a beneficio del CARA, il quale aveva stipulato con la Controparte_2 CP_2
due convenzioni di fornitura idrica, ossia: la convenzione del 7 luglio CP_4 Controparte_4
1980 per la fornitura idrica ai Comuni di Terracina e San Felice Circeo;
la convenzione del 8 luglio
1983 per la fornitura idrica al Comune di . Successivamente Il 4 agosto 1983 il Decreto n. Pt_1
132.93 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dando attuazione alla Legge n.
183 del 2 maggio 1976, con cui erano state trasferite alle Regioni le opere acquedottistiche realizzate dalla ex , disponeva il trasferimento alla Regione a Controparte_4 CP_1
decorrere dal 1° novembre 1983 degli impianti acquedottistici e del personale ad essi adibito presenti sul territorio regionale. Ciononostante, il stipulava in data 1 ottobre 1983 CP_2
un'ulteriore convenzione con la relativa alla fornitura idrica al Controparte_4 Parte_2
Il 1° novembre 1983 la subentrava formalmente alla
[...] CP_1 CP_4
nella gestione degli impianti acquedottistici e del personale, iniziando pertanto
[...]
l'attività di fornitura d'acqua nei confronti del cui si riferisce il credito oggetto della CP_2
presente controversia. Il 25 novembre 1996 il Prefetto di OS, in virtù della L. n. 142/1990,
affidava la gestione temporanea del a un Collegio Commissariale, con il compito di CP_2
procedere alla liquidazione o rimanere in carica fino alla ricostituzione degli organi ordinari. Il 16
gennaio 2012 veniva emesso il Decreto Ingiuntivo n. 6956/2012 dal Tribunale di Roma, che riconosceva il credito della nei confronti del CARA per un importo totale di € CP_1
22.623.121,52 (capitale, interessi e spese), contro cui il consorzio proponeva opposizione presso l'anzidetto tribunale, opposizione rigettata il 31 marzo 2016 con la sentenza n. 19064, la quale confermava la liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla regione. Il 1° gennaio 2015 cessava
Pagina 14 l'attività dell'organo di liquidazione del . Successivamente la Regione emanava i CP_2 CP_1
seguenti atti: • la DGR n. 150/2016 e la Determinazione G02376/2016, atti regionali di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015, con i quali veniva cancellato l'anzidetto credito nei confronti del CARA (ritenuto "impossibilitato al ristoro del debito" in quanto privo di sede e rappresentanza legale); • le Determinazioni n. G07259 del 24 giugno 2016, n.
G13433 del 15 novembre 2016, n. G02055 del 21 febbraio 2017, con le quali si richiedeva ai
Comuni membri del consorzio il pagamento dell'anzidetto credito. Negli anni 2020-2021 i Comuni
membri del CARA, ritenendo non dovute le somme ripartite con le determinazioni del 2016,
proponevano innanzi il Tribunale di Roma domande di accertamento negativo nei confronti della
, domande che venivano successivamente accolte con le Sentenze nn. 4809/2020, CP_1
1674/2021, 2368/2021. Il 6 ottobre 2021 la Regione adottava la Determinazione n. G12106, CP_1
con la quale veniva ripartito il residuo credito di € 17.447.772,27 (derivante dalla differenza tra il credito totale riconosciuto e la somma cancellata) tra i singoli Comuni consorziati del , CP_2
credito di cui veniva richiesto il pagamento pro quota. Il C.A.R.A. Controparte_2
è stato costituito con due decreti del Ministero dell'Interno: il primo il 20
[...]
agosto 1941, il secondo il 16 maggio 1971. Il suddetto Ente è formato da 73 comuni delle province di OS, Latina, Caserta e Isernia, ha sede in Cassino e la sua durata è indeterminata. Al
compete la progettazione, costruzione e manutenzione delle condotte adduttrici CP_2
delle reti idriche e di fognatura dei comuni consorziati con finanziamenti dello Stato e della
[...]
, o con i bilanci dei comuni interessati. L'art. 4 comma 2 dello statuto consortile Controparte_4
stabilisce che i Comuni sono responsabili solo se il non può coprire i propri costi con i CP_2
proventi indicati. Nel 2009 la legge 191 ha trasferito alle Regioni il compito di creare nuove autorità
per il Servizio Idrico Integrato, dopo la soppressione degli ATO. Il C.A.R.A. sarebbe attualmente in fase di liquidazione, non cancellato con Decreto Ministeriale, quale “contrarius actus” a quello di istituzione, nonché sprovvisto di un Commissario o di un organo liquidatore. Secondo la CP_1
va applicato l'art. 2615 comma 2 c.c. e pertanto i comuni consorziati rispondono in solido
[...]
Pagina 15 con il in base a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 4 dello statuto consortile CP_2
senza beneficio di preventiva escussione del , per cui per la fornitura di acqua potabile CP_2
oggetto del giudizio, non essendo il in grado di adempiere in quanto organismo Controparte_2
acefalo, del debito del rispondono i comuni consorziati in applicazione dell'articolo 2615, CP_2
secondo comma del codice civile, trattandosi di assunzione di responsabilità in proprio dei singoli comuni consorziati per le obbligazioni assunte dal nell'esercizio della propria funzione CP_2
consortile. In materia è intervenuta recentemente la Corte Appello Roma con Sent. n. 4510-2024
che ha ritenuto corretto il criterio di riparto adottato dalla per utenti nonché ha CP_1
ritenuto applicabile il secondo comma dell'art. 2615 c.c. in riferimento alla responsabilità solidale dei comuni consorziati rispetto alle obbligazioni assunte dal per conto e Controparte_2
nell'interesse dei singoli comuni consorziati. Nel caso di specie le obbligazioni assunte dal
C.A.R.A. per la fruizione di risorse idrico-potabili sono nell'interesse del comune di attore Pt_1
consorziato che quindi risponde in solido col fondo consortile. Stante la sopra citata sentenza del
Tribunale di Roma che nell'anno 2016 ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo ed è passata in giudicato, è rimasto cristallizzato e consolidato il debito del consorzio nei confronti CP_2
della come portato dal decreto ingiuntivo opposto. Considerato il contenzioso CP_1
intercorso tra e culminato con la sentenza n. 19064/2016 del CP_1 Controparte_2
Tribunale di Roma passata in giudicato, considerato che tra condebitori solidali ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente ex art. 1310 c.c. che il creditore si sia attivato per il recupero del credito per via stragiudiziale e/o giudiziale nei confronti di uno solo dei condebitori solidali, considerato che ha potuto far valere il proprio diritto nei confronti dei comuni Parte_3
consorziati ex art. 2935 c.c. dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 19064/2016 che ha ritenuto sussistente il diritto creditorio della nei confronti del CP_1 CP_2
confermando il decreto ingiuntivo e quindi stabilizzando definitivamente la pretesa creditoria,
considerata la sentenza della Corte di Appello di Roma del 2024 sopra citata, ritenuto che la prescrizione per l'azione di pagamento nei confronti del comune attore consorziato sia quella
Pagina 16 ordinaria decennale e che sia onere della parte che formuli l'eccezione di prescrizione indicare precisamente anche il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione in carenza del quale l'ccezione non può essere accolta (sul punto Cass. n. 5413/2021 e Cass. n. 12182/2921), la domanda formulata dal comune di attore va respinta. Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come Pt_1
in dispositivo tenuto conto del valore della causa (indeterminabile a complessità bassa), dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta dal . Condanna il , in persona Parte_1 Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della , in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, liquidate in € CP_1
7616,00 per compensi di avvocato oltre oneri riflessi.
Roma, 3-8-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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