Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1571 /2025
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, composto dai magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. V.G. 1571/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
14/02/2025 da
, con l'avv. Betto Eleonora, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Betto Eleonora, come da mandato in atti;
CP_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto in AN (PD) in data 03/12/2011, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
09, Parte I- Anno 2011 ordinandosi all'uopo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Pietro di Rosà (VI) di effettuare le relative annotazioni - alle seguenti concordate
CONDIZIONI
1) I sig.ri e continueranno a vivere separati;
Parte_1 CP_1
2) La casa coniugale, sita in AN (PD), Via Chiesa 82, viene assegnata a CP_1
, con ogni arredo/corredo ivi presente;
[...]
1
entrambi i genitori, e manterrà la residenza anagrafica presso la madre, con collocamento paritetico tra i genitori.
Questi ultimi eserciteranno separatamente la potestà genitoriale per quanto riguarda le questioni di amministrazione ordinaria, mentre le questioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e salute, come ogni altra di straordinaria amministrazione, verranno assunte dai genitori di comune accordo;
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, la figlia trascorrerà con i genitori un tempo equipollente, che, salvo diverso accordo tra i coniugi, viene così stabilito: - Nei week- end a fine settimana alternati tra i genitori, dal venerdì sera al lunedì mattina;
- Nel corso di ciascuna settimana rimarrà due giorni con il genitore presso il quale non avrà trascorso il week end e tre giorni con l'altro genitore, ovvero, in considerazione dei turni lavorativi dei genitori, il pomeriggio dopo scuola con un genitore e la sera con l'altro genitore. Quanto al periodo natalizio e pasquale, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, pertanto trascorrerà con ciascun genitore almeno una settimana durante il periodo Persona_1
natalizio e tre giorni durante il periodo pasquale. Il giorno di Natale Persona_1
trascorrerà il pranzo con la mamma e la cena con il papà ad anni alterni e viceversa.
Durante le vacanze estive (dal 15 giugno al 31 agosto) la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno. È fatto salvo ogni diverso miglior accordo raggiunto tra i genitori in virtù dei loro turni lavorativi, comunque compatibilmente con le esigenze e gli impegni della minore. In caso di eventi di rilevanza per le famiglie d'origine (compleanni, matrimoni, battesimi, comunioni di cugini...) la minore potrà parteciparvi con il genitore di quel ramo familiare, indipendentemente dalla regolare turnazione, previo congruo preavviso al genitore che avrebbe la figlia collocato presso di sé. Durante il periodo di permanenza con un genitore, dovranno essere garantiti i contatti telefonici della figlia con l'altro genitore;
5) Quanto al mantenimento ordinario di , atteso il collocamento in misura Persona_1
paritetica, i genitori provvederanno in maniera diretta al mantenimento della stessa. Le spese straordinarie, invece, da effettuarsi nell'interesse della minore e da individuarsi sulla scorta del Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova (che le parti dichiarano di conoscere e che quivi si intende integralmente richiamato) saranno suddivise tra i sig.ri e nella misura del 50% ciascuno. Pt_1 CP_1
2 6) L'importo dell'Assegno Unico Universale (ovvero ogni altra forma di sostentamento equipollente che dovesse venire erogata dallo Stato a favore della famiglia), verrà percepito integralmente alla madre.
Le spese straordinarie, invece, potranno essere detratte fiscalmente dai genitori, nella misura in cui saranno state dagli stessi sostenute. Ove una spesa straordinaria venisse sostenuta da un genitore che poi ha diritto ad ottenere un rimborso - anche parziale - di quanto speso (perché, per esempio, beneficia di un bonus statale/regionale/comunale ovvero di altra natura) questi dovrà rifondere all'altro genitore, previo corretto pagamento da parte di quest'ultimo della propria quota parte della spesa, il 50% dell'importo del rimborso ricevuto per l'effetto del bonus o di altro beneficio richiesto;
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
8) I coniugi si rilasciano l'assenso al rinnovo e rilascio del passaporto e di ogni altro documento, valido anche per l'espatrio, anche per la figlia minore;
9) Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti”.
Per il P.M: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio il 03/12/2011 in Parte_1 CP_1
AN (PD) e trascritto nel relativo registro al n.9, Parte I dell'anno 2011.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
7.11.2023 e la separazione è stata omologata con sentenza n.2199/2023 depositata in data
9.11.2023, passata in giudicato
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 4.3.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso
3 atto delle stesse, con la precisazione quanto pattuito al punto 2, in assenza dei presupposti per l'assegnazione della casa familiare (convivenza con figli minori o maggiorenni non autosufficienti) costituisce libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 03/12/2011 in AN (PD) e trascritto nel relativo registro al
[...]
n.9 parte I anno 2011 del Comune di AN (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in motivazione;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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