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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.3707 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2023 / 3707 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 gennaio 2025, alle ore 9:20 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per 'avv. PAPA MAURIZIO Parte_1
Per l'avv. MARCEDONE IVANO CP_1
L'avv. PAPA contesta le risultanze della CTU e insiste in domanda discutendo la causa. L'avv. MARCEDONE si riporta alle conclusioni della memoria di costituzione anche alla luce degli esiti della CTU.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.3707 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 14/01/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3707 /2023 tra
( , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Siracusa, viale Santa Panagia n. 136, presso lo studio dell'avv. PAPA Maurizio che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le e rappresentato e difeso dall'avv. Ivano CP_1
Marcedone, per mandato generale alle liti del 21.07.2015 per notaio rep. n. Persona_1
80974/21569;
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi della Legge n. 118/71, DLgs 509/88.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
2 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 15.11.2023 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 15.12.2023) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione della pensione di inabilità civile, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. più specificamente, nella relazione Persona_2
scritta depositata il 25.09.2023, non ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione della pensione di inabilità civile e ha accertato che: “La diagnosi da me formulata nei confronti della signora è la seguente: “Psicosi ossessiva con agorafobia. Esiti di intervento di Parte_1
quadrandectomia mammaria destra per K già chemiotrattato in follow up negativo per ripresa di malattia oncologica”.
In risposta ai quesiti postimi posso affermare che tali affezioni determinano, nel loro complesso, una riduzione della capacità lavorativa generica valutabile complessivamente in misura certamente non superiore all'80% (ottanta per cento). Ritengo che tale percentuale di invalidità fosse già presente alla data della visita collegiale del 21/10/2022 da parte dei Componenti la Commissione del Centro Medico Legale dell' di Siracusa, il cui giudizio medico-legale è da considerarsi CP_1
corretto”.
Il CTU, pertanto, ha negato la sussistenza dei requisiti per la concessione della pensione di inabilità civile.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto Parte_1
di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU aveva sottostimato le patologie della ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. , il quale, all'esito dell'esame peritale, confermava Persona_3
sostanzialmente i risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere non sussistenti i requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità in quanto accertava che:“ Tenuto conto del riscontro oggettivo della documentazione sanitaria allegata agli atti processuali e dall'esame clinico obiettivo attuale, ritengo che la patologia di cui l'istante è affetta determina, secondo le Tabelle Valutative di Invalidità Civile del 05.02.1992 (codice 1204), una riduzione della capacità lavorativa generica non superiore all'80%, come valutata correttamente dai sanitari del Centro Medico Legale di Siracusa nella seduta del 21.10.2022 CP_1
3 e come valutata anche dal dott. in sede di accertamento di ATP del Persona_2
21.08.2023. Ritengo, pertanto, che la ricorrente non possedeva i requisiti medico legali utili per potere usufruire della pensione di inabilità civile al 100% né alla data di presentazione della domanda amministrativa del 04.06.2021 né alla data della visita medico legale effettuata dalla
Commissione Medica dell' di Siracusa nella seduta del 21.10.2022 né all'epoca di giudizio di CP_1
ATP del 21.08.2023 né li possiede allo stato attuale di giudizio di Merito del 07.10.2024”.
All'udienza del 14.01.2025, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché il ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite non seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge e devono pertanto essere dichiarate irripetibili. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 15.12.2023 a seguito di ATP:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 7.11.2024 a firma del Dott. ; Persona_3
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Siracusa, 14/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2023 / 3707 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 gennaio 2025, alle ore 9:20 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per 'avv. PAPA MAURIZIO Parte_1
Per l'avv. MARCEDONE IVANO CP_1
L'avv. PAPA contesta le risultanze della CTU e insiste in domanda discutendo la causa. L'avv. MARCEDONE si riporta alle conclusioni della memoria di costituzione anche alla luce degli esiti della CTU.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.3707 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 14/01/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3707 /2023 tra
( , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Siracusa, viale Santa Panagia n. 136, presso lo studio dell'avv. PAPA Maurizio che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le e rappresentato e difeso dall'avv. Ivano CP_1
Marcedone, per mandato generale alle liti del 21.07.2015 per notaio rep. n. Persona_1
80974/21569;
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi della Legge n. 118/71, DLgs 509/88.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
2 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 15.11.2023 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 15.12.2023) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione della pensione di inabilità civile, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. più specificamente, nella relazione Persona_2
scritta depositata il 25.09.2023, non ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione della pensione di inabilità civile e ha accertato che: “La diagnosi da me formulata nei confronti della signora è la seguente: “Psicosi ossessiva con agorafobia. Esiti di intervento di Parte_1
quadrandectomia mammaria destra per K già chemiotrattato in follow up negativo per ripresa di malattia oncologica”.
In risposta ai quesiti postimi posso affermare che tali affezioni determinano, nel loro complesso, una riduzione della capacità lavorativa generica valutabile complessivamente in misura certamente non superiore all'80% (ottanta per cento). Ritengo che tale percentuale di invalidità fosse già presente alla data della visita collegiale del 21/10/2022 da parte dei Componenti la Commissione del Centro Medico Legale dell' di Siracusa, il cui giudizio medico-legale è da considerarsi CP_1
corretto”.
Il CTU, pertanto, ha negato la sussistenza dei requisiti per la concessione della pensione di inabilità civile.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto Parte_1
di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU aveva sottostimato le patologie della ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. , il quale, all'esito dell'esame peritale, confermava Persona_3
sostanzialmente i risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere non sussistenti i requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità in quanto accertava che:“ Tenuto conto del riscontro oggettivo della documentazione sanitaria allegata agli atti processuali e dall'esame clinico obiettivo attuale, ritengo che la patologia di cui l'istante è affetta determina, secondo le Tabelle Valutative di Invalidità Civile del 05.02.1992 (codice 1204), una riduzione della capacità lavorativa generica non superiore all'80%, come valutata correttamente dai sanitari del Centro Medico Legale di Siracusa nella seduta del 21.10.2022 CP_1
3 e come valutata anche dal dott. in sede di accertamento di ATP del Persona_2
21.08.2023. Ritengo, pertanto, che la ricorrente non possedeva i requisiti medico legali utili per potere usufruire della pensione di inabilità civile al 100% né alla data di presentazione della domanda amministrativa del 04.06.2021 né alla data della visita medico legale effettuata dalla
Commissione Medica dell' di Siracusa nella seduta del 21.10.2022 né all'epoca di giudizio di CP_1
ATP del 21.08.2023 né li possiede allo stato attuale di giudizio di Merito del 07.10.2024”.
All'udienza del 14.01.2025, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché il ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite non seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge e devono pertanto essere dichiarate irripetibili. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 15.12.2023 a seguito di ATP:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 7.11.2024 a firma del Dott. ; Persona_3
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Siracusa, 14/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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