TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/09/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate da parte attrice ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 51/2025 da:
(C.F. , nato in [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Dueville (VI), Via Venezia n. 12, rappresentato e difeso dall'Avvocato Emanuele Zanarello (C.F.
) del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio C.F._2
digitale PEC: Email_1
- RICORRENTE -
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Treviso (TV), Via Borin n. 48/B;
- CONVENUTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE
CONDANNARSI, per i motivi esposti in narrativa, la (P.IVA: Controparte_1
) in persona del legale rappresentante “pro-tempore” con sede legale in Treviso (TV) P.IVA_1
31100 in Via Borin n.48/B al pagamento in favore del lavoratore signor (C.F: Parte_1
della somma lorda pari ad euro 3.162,28 (diconsi euro C.F._1 Tribunale di Treviso
tremilacentosessantadue/28), o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzione
non corrisposta, 13esima e 14esima, trattamento e spettanze di fine rapporto oltre interessi
commerciali e rivalutazione monetaria.
IN OGNI CASO
2. Con condanna alla regolarizzazione contributiva.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari maggiorati del 30% per link ipertestuali da distrarsi a
favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2025, il signor adiva questo Tribunale in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio la società Il Controparte_1
ricorrente esponeva di essere stato assunto in data 5 febbraio 2024 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di autotrasportatore e inquadramento al livello 3S del CCNL
Trasporto e Spedizioni Merci. Deduceva di aver rassegnato le proprie dimissioni volontarie in data
13 marzo 2024, prestando effettivamente attività lavorativa sino al giorno successivo, 14 marzo
2024. Lamentava la mancata corresponsione di qualsivoglia retribuzione per l'intero periodo lavorato, dal 5 febbraio 2024 al 14 marzo 2024, nonché la mancata consegna dei relativi cedolini paga e il mancato versamento del trattamento di fine rapporto e delle altre spettanze di fine rapporto. A sostegno della propria pretesa, produceva conteggi elaborati da un consulente,
quantificando il proprio credito retributivo lordo in euro 3.162,28, comprensivo di salari per i mesi di febbraio e marzo, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi e trattamento di fine rapporto. Argomentava in diritto sulla natura retributiva e alimentare del credito, sull'onere della prova in capo al debitore circa l'avvenuto adempimento, sulla debenza degli interessi e della rivalutazione monetaria e sulla competenza territoriale del Tribunale adito.
Instaurato il contraddittorio, la sebbene ritualmente evocata in Parte_2
giudizio, non si costituiva. All'udienza dell'8 luglio 2025, verificata la regolarità della notifica del
- 2 - Tribunale di Treviso
ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, ne veniva pertanto dichiarata la contumacia. La causa veniva quindi rinviata per la discussione, con assegnazione di termine per il deposito di note di trattazione scritta.
In data 15 settembre 2025, parte ricorrente depositava note scritte, riportandosi integralmente ai propri atti, contestando ogni eventuale deduzione avversaria, insistendo nelle istanze istruttorie e confidando nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La domanda del ricorrente si fonda sull'allegazione di un inadempimento datoriale consistito nella mancata corresponsione delle retribuzioni e delle spettanze di fine rapporto per il periodo di lavoro intercorso tra il 5 febbraio 2024 e il 14 marzo 2024.
A fronte della contumacia della società convenuta, la quale non ha provveduto a costituirsi in giudizio per contestare le allegazioni avversarie e fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione retributiva, l'obbligazione retributiva specificamente vantata dal ricorrente non può all'evidenza ritenersi estinta alla stregua del principio della perpetuatio obligationis.
Dal canto suo, il ricorrente ha assolto gli unici oneri probatori a suo carico, producendo il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (DOC. 02) e la comunicazione di dimissioni volontarie
(DOC. 03), documenti idonei a dimostrare la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
È quasi superfluo rammentare che, in materia di lavoro subordinato, grava sul datore, quale debitore della retribuzione, l'onere di provare l'avvenuto pagamento, trattandosi di un fatto estintivo del diritto del lavoratore. La società rimanendo contumace, non ha fornito CP_1 CP_1
alcuna prova liberatoria in tal senso, né ha contestato la quantificazione del credito operata dal lavoratore.
- 3 - Tribunale di Treviso
Pertanto, la pretesa creditoria, quantificata in euro 3.162,28 sulla base dei conteggi prodotti (DOC.
04), i quali appaiono congrui e correttamente elaborati in relazione al periodo di lavoro, alla qualifica e al CCNL di riferimento, deve essere accolta.
Tale importo è da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, poiché la determinazione di tali ritenute attiene al rapporto tributario e previdenziale e non a quello civilistico tra datore e prestatore di lavoro.
Sulla somma capitale così determinata sono dovuti, ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino al saldo effettivo.
Deve, altresì, essere accolta la domanda accessoria volta a ottenere la condanna della società
convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore presso gli enti previdenziali competenti, quale conseguenza diretta dell'accertato rapporto di lavoro e del relativo obbligo retributivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta. Trovando accoglimento la richiesta del procuratore, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., le spese vengono distratte in suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società (P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del signor P.IVA_1
(C.F. della somma di euro 3.162,28 a titolo di retribuzioni Parte_1 C.F._1
e spettanze di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.
- 4 - Tribunale di Treviso
Condanna la società alla regolarizzazione della posizione Controparte_1
contributiva del ricorrente per il periodo di cui in narrativa.
Condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente, che si liquidano in euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Avv. Emanuele Zanarello.
Treviso, 18/09/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 5 -
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate da parte attrice ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 51/2025 da:
(C.F. , nato in [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Dueville (VI), Via Venezia n. 12, rappresentato e difeso dall'Avvocato Emanuele Zanarello (C.F.
) del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio C.F._2
digitale PEC: Email_1
- RICORRENTE -
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Treviso (TV), Via Borin n. 48/B;
- CONVENUTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE
CONDANNARSI, per i motivi esposti in narrativa, la (P.IVA: Controparte_1
) in persona del legale rappresentante “pro-tempore” con sede legale in Treviso (TV) P.IVA_1
31100 in Via Borin n.48/B al pagamento in favore del lavoratore signor (C.F: Parte_1
della somma lorda pari ad euro 3.162,28 (diconsi euro C.F._1 Tribunale di Treviso
tremilacentosessantadue/28), o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzione
non corrisposta, 13esima e 14esima, trattamento e spettanze di fine rapporto oltre interessi
commerciali e rivalutazione monetaria.
IN OGNI CASO
2. Con condanna alla regolarizzazione contributiva.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari maggiorati del 30% per link ipertestuali da distrarsi a
favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2025, il signor adiva questo Tribunale in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio la società Il Controparte_1
ricorrente esponeva di essere stato assunto in data 5 febbraio 2024 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di autotrasportatore e inquadramento al livello 3S del CCNL
Trasporto e Spedizioni Merci. Deduceva di aver rassegnato le proprie dimissioni volontarie in data
13 marzo 2024, prestando effettivamente attività lavorativa sino al giorno successivo, 14 marzo
2024. Lamentava la mancata corresponsione di qualsivoglia retribuzione per l'intero periodo lavorato, dal 5 febbraio 2024 al 14 marzo 2024, nonché la mancata consegna dei relativi cedolini paga e il mancato versamento del trattamento di fine rapporto e delle altre spettanze di fine rapporto. A sostegno della propria pretesa, produceva conteggi elaborati da un consulente,
quantificando il proprio credito retributivo lordo in euro 3.162,28, comprensivo di salari per i mesi di febbraio e marzo, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi e trattamento di fine rapporto. Argomentava in diritto sulla natura retributiva e alimentare del credito, sull'onere della prova in capo al debitore circa l'avvenuto adempimento, sulla debenza degli interessi e della rivalutazione monetaria e sulla competenza territoriale del Tribunale adito.
Instaurato il contraddittorio, la sebbene ritualmente evocata in Parte_2
giudizio, non si costituiva. All'udienza dell'8 luglio 2025, verificata la regolarità della notifica del
- 2 - Tribunale di Treviso
ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, ne veniva pertanto dichiarata la contumacia. La causa veniva quindi rinviata per la discussione, con assegnazione di termine per il deposito di note di trattazione scritta.
In data 15 settembre 2025, parte ricorrente depositava note scritte, riportandosi integralmente ai propri atti, contestando ogni eventuale deduzione avversaria, insistendo nelle istanze istruttorie e confidando nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La domanda del ricorrente si fonda sull'allegazione di un inadempimento datoriale consistito nella mancata corresponsione delle retribuzioni e delle spettanze di fine rapporto per il periodo di lavoro intercorso tra il 5 febbraio 2024 e il 14 marzo 2024.
A fronte della contumacia della società convenuta, la quale non ha provveduto a costituirsi in giudizio per contestare le allegazioni avversarie e fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione retributiva, l'obbligazione retributiva specificamente vantata dal ricorrente non può all'evidenza ritenersi estinta alla stregua del principio della perpetuatio obligationis.
Dal canto suo, il ricorrente ha assolto gli unici oneri probatori a suo carico, producendo il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (DOC. 02) e la comunicazione di dimissioni volontarie
(DOC. 03), documenti idonei a dimostrare la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
È quasi superfluo rammentare che, in materia di lavoro subordinato, grava sul datore, quale debitore della retribuzione, l'onere di provare l'avvenuto pagamento, trattandosi di un fatto estintivo del diritto del lavoratore. La società rimanendo contumace, non ha fornito CP_1 CP_1
alcuna prova liberatoria in tal senso, né ha contestato la quantificazione del credito operata dal lavoratore.
- 3 - Tribunale di Treviso
Pertanto, la pretesa creditoria, quantificata in euro 3.162,28 sulla base dei conteggi prodotti (DOC.
04), i quali appaiono congrui e correttamente elaborati in relazione al periodo di lavoro, alla qualifica e al CCNL di riferimento, deve essere accolta.
Tale importo è da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, poiché la determinazione di tali ritenute attiene al rapporto tributario e previdenziale e non a quello civilistico tra datore e prestatore di lavoro.
Sulla somma capitale così determinata sono dovuti, ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino al saldo effettivo.
Deve, altresì, essere accolta la domanda accessoria volta a ottenere la condanna della società
convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore presso gli enti previdenziali competenti, quale conseguenza diretta dell'accertato rapporto di lavoro e del relativo obbligo retributivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta. Trovando accoglimento la richiesta del procuratore, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., le spese vengono distratte in suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società (P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del signor P.IVA_1
(C.F. della somma di euro 3.162,28 a titolo di retribuzioni Parte_1 C.F._1
e spettanze di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.
- 4 - Tribunale di Treviso
Condanna la società alla regolarizzazione della posizione Controparte_1
contributiva del ricorrente per il periodo di cui in narrativa.
Condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente, che si liquidano in euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Avv. Emanuele Zanarello.
Treviso, 18/09/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 5 -