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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/09/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2556 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. CARACCIOLO FRANCESCA c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, AU di
Corigliano, alla Via Nazionale, Palazzo Roma, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO CP_1 P.IVA_1 con domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria, c/o la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante, vedendosi riconosciuto invalido senza diritto all'assegno ex L. 222/84, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito,
l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da
1 considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'invocata provvidenza a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta prestazione.
Ha quindi concluso perché si accertasse, previa Consulenza Tecnica, che l'istante era persona invalida con diritto all'assegno ex L. 222/84.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Ancor prima l ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti
(Proc. 2325/23 RG), disposta la rinnovazione della ctu con la dott.ssa e Persona_1 depositato l'elaborato alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione dopo discussione delle Parti come da verbale separato.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte del ricorrente, tutti i termini previsti a pena di decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di CP_1 fondamento.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP previamente introdotta accertarsi la sussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno ex L. 222/84.
Il nominato CTU, Dott.ssa nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame del Per_1 periziando e della documentazione sanitaria versata in atti, ha rilevato come le patologie riscontrate non possano condurre al riconoscimento del beneficio richiesto;
ciò con valutazione sovrapponibile a quella compiuta dal Consulente nominato nella pregressa fase processuale dott.
Persona_2
La consulenza appare motivata e non suscettibile di censure e il Giudicante ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di ulteriori chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale avendo, peraltro, l'Ausiliare del Giudice risposto in modo più che condivisibile alle osservazioni di parte ricorrente ponendo in evidenza come, relativamente alla patologia
2 cardiologica, nelle relazioni di dimissione << . . . dal ricovero dal 14.09.2023 al 10.10.2023 . . ., è riportato il Referto dell'Ecocardiogramma con diagnosi “Radice aortica ed aorta ascendente di dimensioni normali. nei limiti. Nei limiti . . funzione sistolica globale CP_3 CP_4 conservata (FE 52%)”>> in soggetto che <<. . . non presenta dilatazione cardiaca per come scritto nelle osservazioni a firma del CTP>> (v. risposta alle osservazioni) e per il quale fanno difetto i presupposti di natura sanitaria suscettibili di condurre al riconoscimento del beneficio essendosi trovato l'Ausiliare del Giudice al cospetto di un soggetto (v. paragrafo “Esame obiettivo” di cui alla relazione) che si trova in <condizioni generali buone. collaborante e ben orientato nel tempo nello spazio>>, con . Assenza di toni patologici. Assenza dispnea a CP_5 riposo. Non edemi declivi>> con <>> a carico dell'addome e dell'apparato respiratorio.
Priva di pregio, da ultimo, è la mera deduzione (v. osservazioni proposte) secondo cui in presenza di un soggetto invalido civile al 100% ci si chieda da parte del ricorrente come non possa raggiungere la soglia invalidante minore prevista per darsi luogo all'assegno ex L. 222/84.
Anzitutto il mero dato del riconoscimento della invalidità totale - in altro Giudizio e/o con diverso verbale - può solo costituire un elemento del quale il ctu può tener conto ma non può condizionare o essere, addirittura, determinante ai fini dell'accertamento o meno del beneficio nel caso sottoposto alla sua valutazione;
diversamente il ruolo dell'Ausiliare del Giudice sarebbe ridotto a mero “lettore” di certificazioni e/o atti prodotti dalle Parti;
il che è da escludere categoricamente.
In secondo luogo giova rilevare come non solo - per come peraltro riportato nella relazione dal
CTU – l'attività lavorativa sia compatibile con l'invalidità civile totale e addirittura con l'accompagnamento il che, già di per sé, dimostra l'infondatezza del ragionamento seguito dalla
Parte ma è doveroso, altresì, rammentare come diversi siano i presupposti, normativamente previsti, per darsi luogo all'accertamento della invalidità civile ex L. 118/71 e di quella prevista dalla L. 222/84 oggetto dell'odierno Giudizio con la conseguenza che non può certo destare stupore il riconoscimento di una prestazione e, nel contempo, la negazione di un'altra per la quale debba applicarsi una diversa regolamentazione.
Il ricorso merita, pertanto, di essere rigettato.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di non soccombenza resa;
per la medesima ragione quelle di CTU restano a carico dell' e sono liquidate con separato provvedimento. CP_1
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig.
a seguito di ATP (Proc. 2325/23 RG) e sulla domanda da questo proposta Parte_1 nei confronti dell , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, la domanda del sig. , Parte_1 dichiarando ed accertando in capo al medesimo l'insussistenza del presupposto di natura sanitaria afferente all'assegno ex L. 222/84;
- Nulla sulle spese di lite;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 8 Settembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2556 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. CARACCIOLO FRANCESCA c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, AU di
Corigliano, alla Via Nazionale, Palazzo Roma, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO CP_1 P.IVA_1 con domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria, c/o la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante, vedendosi riconosciuto invalido senza diritto all'assegno ex L. 222/84, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito,
l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da
1 considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'invocata provvidenza a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta prestazione.
Ha quindi concluso perché si accertasse, previa Consulenza Tecnica, che l'istante era persona invalida con diritto all'assegno ex L. 222/84.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Ancor prima l ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti
(Proc. 2325/23 RG), disposta la rinnovazione della ctu con la dott.ssa e Persona_1 depositato l'elaborato alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione dopo discussione delle Parti come da verbale separato.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte del ricorrente, tutti i termini previsti a pena di decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di CP_1 fondamento.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP previamente introdotta accertarsi la sussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno ex L. 222/84.
Il nominato CTU, Dott.ssa nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame del Per_1 periziando e della documentazione sanitaria versata in atti, ha rilevato come le patologie riscontrate non possano condurre al riconoscimento del beneficio richiesto;
ciò con valutazione sovrapponibile a quella compiuta dal Consulente nominato nella pregressa fase processuale dott.
Persona_2
La consulenza appare motivata e non suscettibile di censure e il Giudicante ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di ulteriori chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale avendo, peraltro, l'Ausiliare del Giudice risposto in modo più che condivisibile alle osservazioni di parte ricorrente ponendo in evidenza come, relativamente alla patologia
2 cardiologica, nelle relazioni di dimissione << . . . dal ricovero dal 14.09.2023 al 10.10.2023 . . ., è riportato il Referto dell'Ecocardiogramma con diagnosi “Radice aortica ed aorta ascendente di dimensioni normali. nei limiti. Nei limiti . . funzione sistolica globale CP_3 CP_4 conservata (FE 52%)”>> in soggetto che <<. . . non presenta dilatazione cardiaca per come scritto nelle osservazioni a firma del CTP>> (v. risposta alle osservazioni) e per il quale fanno difetto i presupposti di natura sanitaria suscettibili di condurre al riconoscimento del beneficio essendosi trovato l'Ausiliare del Giudice al cospetto di un soggetto (v. paragrafo “Esame obiettivo” di cui alla relazione) che si trova in <condizioni generali buone. collaborante e ben orientato nel tempo nello spazio>>, con . Assenza di toni patologici. Assenza dispnea a CP_5 riposo. Non edemi declivi>> con <>> a carico dell'addome e dell'apparato respiratorio.
Priva di pregio, da ultimo, è la mera deduzione (v. osservazioni proposte) secondo cui in presenza di un soggetto invalido civile al 100% ci si chieda da parte del ricorrente come non possa raggiungere la soglia invalidante minore prevista per darsi luogo all'assegno ex L. 222/84.
Anzitutto il mero dato del riconoscimento della invalidità totale - in altro Giudizio e/o con diverso verbale - può solo costituire un elemento del quale il ctu può tener conto ma non può condizionare o essere, addirittura, determinante ai fini dell'accertamento o meno del beneficio nel caso sottoposto alla sua valutazione;
diversamente il ruolo dell'Ausiliare del Giudice sarebbe ridotto a mero “lettore” di certificazioni e/o atti prodotti dalle Parti;
il che è da escludere categoricamente.
In secondo luogo giova rilevare come non solo - per come peraltro riportato nella relazione dal
CTU – l'attività lavorativa sia compatibile con l'invalidità civile totale e addirittura con l'accompagnamento il che, già di per sé, dimostra l'infondatezza del ragionamento seguito dalla
Parte ma è doveroso, altresì, rammentare come diversi siano i presupposti, normativamente previsti, per darsi luogo all'accertamento della invalidità civile ex L. 118/71 e di quella prevista dalla L. 222/84 oggetto dell'odierno Giudizio con la conseguenza che non può certo destare stupore il riconoscimento di una prestazione e, nel contempo, la negazione di un'altra per la quale debba applicarsi una diversa regolamentazione.
Il ricorso merita, pertanto, di essere rigettato.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di non soccombenza resa;
per la medesima ragione quelle di CTU restano a carico dell' e sono liquidate con separato provvedimento. CP_1
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig.
a seguito di ATP (Proc. 2325/23 RG) e sulla domanda da questo proposta Parte_1 nei confronti dell , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, la domanda del sig. , Parte_1 dichiarando ed accertando in capo al medesimo l'insussistenza del presupposto di natura sanitaria afferente all'assegno ex L. 222/84;
- Nulla sulle spese di lite;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 8 Settembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
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