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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/05/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 302/2019 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 302/2019 R.G., vertente
TRA
nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
residente a [...] in Contrada Zippone n° 197, C.F._1
elettivamente domiciliato in Rombiolo (VV) alla Via A. Gramsci n° 49, presso lo studio legale dell'Avv. Dario Emanuele Mazzeo, C.F. , dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso;
-APPELLANTE-
CONTRO
C.F.: , in persona del suo procuratore e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Mestre (VE) alla Via Terraglio n° 63, elettivamente domiciliata in Verona, vicolo S. Bernardino n° 5/A presso lo studio legale dall'Avv. Marco Rossi, C.F. , PEC C.F._3
telefax n. 045.596707 che la rappresenta e Email_1
difende.*
-APPELLATA-
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, n. 191/2019 del 21.02.2019, pubblicata in data 21/02/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'introduttivo del giudizio di primo grado, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 80/2018, emesso dal Tribunale di Palmi, in data
22.01.2018, su ricorso di con quale gli era stato ingiunto il pagamento di Controparte_1
€ 15.191.77, oltre interessi e spese.
L'opponente deduceva di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento, finalizzato all'acquisto di un'autovettura, da cui scaturiva il credito ingiunto. Rilevava altresì che detto contratto era stato depositato da parte opposta soltanto in copia e non in originale e contestava espressamente la conformità della copia al presunto originale e disconosceva espressamente sia la scrittura che la sottoscrizione, anche con riferimento a data e luogo del contratto, in quanto non provenienti da esso opponente.
Sosteneva altresì di non aver mai acquistato detta autovettura, di non aver mai chiesto finanziamenti a tal fine, né di aver mai ricevuto la consegna, la proprietà o il possesso della stessa autovettura e dei relativi documenti e di aver mai pagato rate o subito addebiti diretti al rimborso del finanziamento in contestazione, di aver mai stipulato o sottoscritto alcun atto per l'immatricolazione o il passaggio di proprietà della medesima autovettura e disconosceva espressamente tali scritture.
Rilevava che, nonostante la presunta insolvenza si fosse manifestata fina dal 2008, i diversi titolari del credito, succedutisi nel tempo, mai avevano avanzato pretese ne confronti del
, il quale ne veniva a conoscenza solo in data 13.12.2017, con la ricezione della Pt_1
missiva di contenente sia la comunicazione della cessione del credito sia Controparte_1
la diffida di pagamento, cui seguiva, in data 1.2.2018, la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Contestava altresì la titolarità del credito in capo a non avendo questa Controparte_1
dato dimostrazione della continuità delle cessioni intervenute nel tempo;
deduceva la mancanza di prova scritta e dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, contestava il saldo debitorio e ne eccepiva comunque l'intervenuta prescrizione.
costituitasi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, la concessione Controparte_1
della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto di ogni domanda dell'opponente. In sede di memorie, ai sensi dell'art. 183, comma 6, n° 2, c.p.c., proponeva pag. 2/9 formale istanza di verificazione del contratto disconosciuto, che si riservava di produrre in originale.
L'opponente richiedeva l'ammissione dei mezzi di prova contraria indicati con memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.; il giudice istruttore riteneva inammissibile la prova orale articolata dall'opponente “in quanto vertente su circostanze contrarie alle emergenze documentali in atti”.
Il giudizio di primo grado si concludeva col rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché con condanna dell'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite.
In particolare, la sentenza di primo grado riteneva che le deduzioni dell'opponente fossero smentite sia dal certificato cronologico delle proprietà del veicolo in questione, immatricolato in data 21/12/2007 a nome di , sia dal rimborso di cinque rate del Pt_1
finanziamento e, sulla base di tali circostanze, deduceva il tacito riconoscimento della scrittura privata con conseguente preclusione della possibilità di disconoscimento.
Rigettava anche le altre eccezioni dell'opponente.
ha proposto appello contro la citata sentenza censurandola sotto Parte_1
diversi profili.
In particolare, ha dedotto: che gli allegati “02_visura_storica_pra” e "03_visura_telaio_pra” al fascicolo di parte opposta non costituiscono certificazioni e non hanno né valore legale né data certa, trattandosi di documenti informali prodotti in copia non proveniente ufficialmente dal
PRA, anche perché privi dei diritti di bollo, e recanti la dicitura “non costituisce certificazione”; che non ha prodotto l'atto di vendita dell'autovettura, che il presunto Controparte_1
contratto di finanziamento non è autenticato nelle sottoscrizioni e che Parte_2
l'identificazione del contraente fatta dal venditore, sig. secon ai sensi Controparte_2
della normativa antiriciclaggio non è fidefacente;
che l'opponente ha dedotto ed eccepito espressamente di non aver mai pagato alcuna rata di rimborso del prestito, o posto in essere atti o fatti diretti al rimborso del prestito, nonché di non aver mai subito addebiti relativi al rimborso del medesimo prestito e, prima ancora, di non aver mai ricevuto l'accredito del prestito derivante dalla (presunta) stipula del contratto in contestazione né di aver mai ricevuto la consegna dell'autovettura e di essere pag. 3/9 venuto a conoscenza dei fatti solo in data 13/12/2017, con la ricezione della diffida di
Controparte_1
che, in caso di produzione in giudizio di un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale, oltre alla conformità all'originale, il contenuto o l'autenticità della sottoscrizione, il giudice è vincolato, anche solo a tal fine, all'esito della procedura di verificazione prevista dagli art. 216 e ss. c.p.c., della cui istaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento (si v. Corte di Cassazione, sez. 3, sent. 20/08/2015 n°
16988; Corte di Cassazione civile, sez. I, Ordinanza n. 6975 del 20/03/2018); che, prima ancora, la sentenza di primo grado ha omesso di considerare che parte opposta non ha assolto all'onere di provare l'esistenza del contratto e del credito vantato, non avendo peraltro provveduto a produrre l'originale del contratto di finanziamento;
che il disconoscimento preclude al giudice ogni possibilità di utilizzare il documento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte;
ha censurato quindi la ritenuta preclusione della possibilità disconoscimento della scrittura privata;
la mancata ammissione della prova testimoniale articolata dall'opponente;
l'omessa pronuncia sul lamentato difetto di legittimazione passiva di e Controparte_1 sull'eccezione di prescrizione del credito, quantomeno in relazione agli interessi.
Ha chiesto, quindi, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la revoca o annullamento del medesimo e il rigetto della domanda creditoria, con vittoria di spese da distrarsi in favore de procuratore antistatario.
ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis CP_1
c.p.c.
Nel merito, ne ha dedotto l'infondatezza circa il valore probatorio della visura storica del
PRA e sull'identificazione avvenuta da parte del dealer, il venditore Controparte_2
Ha pure contestato gli ulteriori motivi riguardanti il disconoscimento della copia prodotta, la legittimazione attiva della e la prescrizione. CP_1
Ha censurato, in quanto eccezione nuova ex 345 c.p.c, la contestazione sul mancato perfezionamento del contratto di cessione dei crediti tra (poi divenuta ) CP_3 CP_4
e Compass (pag. 9 appello).
Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'appellante, ha chiesto pag. 4/9 la condanna alla restituzione dell'indebito (art. 2033 c.c.) o, in subordine, per ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.) per aver goduto del capitale erogato, quantificato in €
15.191,77 oltre agli interessi al saggio legale. Si è opposta all'istanza inibitoria esperita ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
Con ordinanza depositata il 25.09.2019, questa Corte d'appello ha ordinato la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e, ritenuta la necessità di approfondimenti istruttori, ha disposto c.t.u. grafologica al fine di verificare l'autenticità o meno della sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento del 30 novembre 2007, concedendo termine alle parti, fino all'udienza fissata per il giuramento del c.t.u.
(9.1.2020) per il deposito delle scritture di comparazione e invitava parte appellata a depositare l'originale del predetto contratto di finanziamento.
In data 8.1.2020 l'appellante produceva le scritture di comparazione, mentre nessuna produzione veniva effettuata da parte appellata. All'udienza del 9.1.2020, la difesa dell'appellante ribadiva il deposito delle scritture di comparazione, mentre la difesa di parte appellata rappresentava che non era stato ancora rinvenuto l'originale del contratto di finanziamento e chiedeva, nel frattempo, procedersi alla verifica sulla copia del contratto.
La Corte ribadiva a parte appellata di produrre l'originale del contratto oggetto di verificazione entro 30 trenta giorni dalla data della stessa udienza e rinviava la causa, per esame della c.t.u., all'udienza del 2.7.2020. Ciò nonostante, parte appellata non produceva il contratto oggetto di verificazione, sicché non poteva procedersi alla disposta c.t.u.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. L'eccezione deve essere respinta, posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza e meritando accoglimento per quanto si dirà appresso.
§
2. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto, con integrale riforma della sentenza di primo grado e rigetto della domanda della parte odierna appellata, non pag. 5/9 essendo stata raggiunta la prova della pretesa da essa vantata nei confronti di Parte_1
[...]
Giova ricordare che sin dall'atto di opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo deduceva di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto di causa e rilevava altresì che detto contratto era stato depositato da parte opposta soltanto in copia e non in originale;
contestava espressamente la conformità della copia al presunto originale e disconosceva espressamente sia la scrittura che la sottoscrizione, anche con riferimento a data e luogo del contratto, in quanto non provenienti da esso opponente. Sosteneva altresì di non aver mai acquistato detta autovettura, di non aver mai chiesto finanziamenti a tal fine, né di aver mai ricevuto la consegna, la proprietà o il possesso della stessa autovettura e dei relativi documenti e di aver mai pagato rate o subito addebiti diretti al rimborso del finanziamento in contestazione, di aver mai stipulato o sottoscritto alcun atto per l'immatricolazione o il passaggio di proprietà della medesima autovettura e disconosceva espressamente tali scritture. Rilevava che, nonostante la presunta insolvenza si fosse manifestata fina dal 2008, i diversi titolari del credito, succedutisi nel tempo, mai avevano avanzato pretese ne confronti del , Pt_1
il quale ne veniva a conoscenza solo in data 13.12.2017, con la ricezione della missiva di contenente sia la comunicazione della cessione del credito sia la Controparte_1
diffida di pagamento, cui seguiva, in data 1.2.2018, la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
La sentenza di primo grado, tuttavia, ha ritenuto preclusa la possibilità di disconoscimento delle scritte, deducendone il tacito riconoscimento in virtù della documentazione sulla proprietà del veicolo e del pagamento di cinque rate del finanziamento, pervenendo a conclusione apodittica senza considerare quanto contestato dal e non ammettendo le prove da questi richieste. Pt_1
Con motivo che merita di essere condiviso, l'appellante ha dedotto che, nel caso in cui venga prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale, oltre alla conformità all'originale, il contenuto o l'autenticità della sottoscrizione, il giudice è vincolato, anche solo a tal fine, all'esito della procedura di verificazione prevista dagli art. 216 e ss. c.p.c., della cui istaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento.
pag. 6/9 Ha pure rilevato che il giudice di primo grado non ha considerato che parte opposta non ha assolto all'onere di provare l'esistenza del contratto e del credito vantato, anche perché non ha provveduto a produrre l'originale del contratto di finanziamento. Ha quindi osservato che, stante l'obbligo di forma ad substantiam in relazione ai contratti di finanziamento, ex art. 117 TUB (esteso anche ai contratti di credito al consumo, ex art. 124 TUB) e dell'eccezione formulata dall'opponente, circa il disconoscimento della conformità della copia del contratto di finanziamento prodotto da controparte unitamente al ricorso monitorio rispetto all'originale, la mancata produzione in giudizio dell'originale del documento disconosciuto, comporta la nullità del contratto di prestito personale per difetto di forma scritta (richiamando sul punto Tribunale di Mantova,
Sent. 17 Gennaio 2018 n° 41; Corte di cassazione, sez. III civile - Sentenza 15 dicembre
2015, n° 25212).
Detti profili di censura meritano di essere condivisi e il loro accoglimento assorbe ogni ulteriore questione.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso
l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, in un contratto di intermediazione finanziaria, aveva determinato la controprestazione dovuta dal cliente all'investitore in base ad una clausola, sottoscritta dall'investitore, che rimandava ad un "prospetto allegato riportante l'ammontare delle commissioni", prospetto mai prodotto, ma la cui esistenza era incontestata tra le parti). (Cass. civ., Sez. 1, sentenza
n. 1452 del 18/01/2019, Rv. 652804 - 01).
Inoltre, a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso. (Cass. civ., Sez. 1,
pag. 7/9 sentenza n. 16551 del 06/08/2015, rv. 636340 - 01). Tenuto conto che in tema di copie fotografiche di scritture (cui sono assimilabili le copie fotostatiche o le fotocopie) l'art. 2719 cod. civ., che ne prescrive l'espresso disconoscimento, trova applicazione sia nel caso di disconoscimento della conformità all'originale della copia sia in quello dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., sicché, se devono ritenersi riconosciute - tanto nella conformità all'originale quanto nella scrittura o nella sottoscrizione - le copie che non siano state disconosciute tempestivamente nella prima udienza o nella prima risposta successive alla loro produzione, in caso invece di contestazione, mentre, quanto al profilo della conformità all'originale, nulla impedisce al giudice di accertarne la conformità aliunde anche tramite presunzioni, è invece preclusa l'utilizzabilità del documento in caso di disconoscimento della sottoscrizione e o della scrittura salva la procedura di verificazione. Sez. 2, Sentenza n. 7960 del 21/05/2003 (Rv. 563384 - 01).
Nel caso di specie, ha tempestivamente e ritualmente disconosciuto Parte_1
sia il contratto di finanziamento sia la conformità della copia prodotta al presunto originale. Ciò nonostante, nel giudizio di primo grado non si è proceduto alla verificazione dei documenti disconosciuti né la parte che ne aveva interesse ha mai prodotto gli originali, precludendo altresì l'espletamento della c.t.u. disposta nel presente giudizio di appello. Tale dato assume rilievo dirimente, non potendo peraltro accedersi alla tesi di parte appellata, secondo cui la prova del credito potrebbe dedursi dalle ulteriori circostanze dalla stessa allegate. Tale opzione, infatti, oltra a porsi in contrasto con gli esposti principi di diritto, risulterebbe comunque non suffragata dalle risultanze di causa, le quali non appaiono idonee a superare quanto espressamente contestato dal , bastando osservare, peraltro, che i versamenti delle poche rate Pt_1
pagate, effettuati mediante bollettini postali, provenissero effettivamente dal e Pt_1
potendosi osservare prima facie come la sottoscrizione del , apposta a Pt_1
stampatello sul contratto di finanziamento prodotto in copia e sul documento di identità ivi allegato, sia evidentemente diversa da quella apposta sulla carta di identità offerta dallo stesso come scrittura di comparazione, in ottemperanza a quanto disposto Pt_1 da questa Corte con l'ordinanza ammissiva della c.t.u. grafologica.
§
pag. 8/9 3. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, giova premettere che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ. Sez.
L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01), facendo rifermento, nella liquidazione delle spese del primo grado, alla normativa applicabile al momento dell'emissione della sentenza d'appello (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 19989 del 13/07/2021,
Rv. 661839 – 02) e quindi ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022.
Tenuto conto del valore, compreso nello scaglione tra da € 5.201 a € 26.000, e della modesta complessità della causa, appare congruo liquidare le competenze facendo riferimento ai valori minimi previsti dai rispettivi parametri, in relazione a tutte le fasi di entrambi i gradi di giudizio. Alla luce di detti criteri, i compensi sono liquidati, per il giudizio di primo grado, in complessivi euro € 2.540,00 e per il giudizio di appello in complessivi € 2.906,00, per un totale di € 5.446,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A.
e C.P.A., come per legge, integralmente poste a carico dell'appellata soccombente e distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, in accoglimento dell'impugnazione e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) rigetta la domanda di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
80/2018, emesso dal Tribunale di Palmi, in data 22.01.2018;
2) condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_1
liquidate in complessivi € 5.446,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge;
3) spese distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 29.4.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 302/2019 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 302/2019 R.G., vertente
TRA
nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
residente a [...] in Contrada Zippone n° 197, C.F._1
elettivamente domiciliato in Rombiolo (VV) alla Via A. Gramsci n° 49, presso lo studio legale dell'Avv. Dario Emanuele Mazzeo, C.F. , dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso;
-APPELLANTE-
CONTRO
C.F.: , in persona del suo procuratore e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Mestre (VE) alla Via Terraglio n° 63, elettivamente domiciliata in Verona, vicolo S. Bernardino n° 5/A presso lo studio legale dall'Avv. Marco Rossi, C.F. , PEC C.F._3
telefax n. 045.596707 che la rappresenta e Email_1
difende.*
-APPELLATA-
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, n. 191/2019 del 21.02.2019, pubblicata in data 21/02/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'introduttivo del giudizio di primo grado, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 80/2018, emesso dal Tribunale di Palmi, in data
22.01.2018, su ricorso di con quale gli era stato ingiunto il pagamento di Controparte_1
€ 15.191.77, oltre interessi e spese.
L'opponente deduceva di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento, finalizzato all'acquisto di un'autovettura, da cui scaturiva il credito ingiunto. Rilevava altresì che detto contratto era stato depositato da parte opposta soltanto in copia e non in originale e contestava espressamente la conformità della copia al presunto originale e disconosceva espressamente sia la scrittura che la sottoscrizione, anche con riferimento a data e luogo del contratto, in quanto non provenienti da esso opponente.
Sosteneva altresì di non aver mai acquistato detta autovettura, di non aver mai chiesto finanziamenti a tal fine, né di aver mai ricevuto la consegna, la proprietà o il possesso della stessa autovettura e dei relativi documenti e di aver mai pagato rate o subito addebiti diretti al rimborso del finanziamento in contestazione, di aver mai stipulato o sottoscritto alcun atto per l'immatricolazione o il passaggio di proprietà della medesima autovettura e disconosceva espressamente tali scritture.
Rilevava che, nonostante la presunta insolvenza si fosse manifestata fina dal 2008, i diversi titolari del credito, succedutisi nel tempo, mai avevano avanzato pretese ne confronti del
, il quale ne veniva a conoscenza solo in data 13.12.2017, con la ricezione della Pt_1
missiva di contenente sia la comunicazione della cessione del credito sia Controparte_1
la diffida di pagamento, cui seguiva, in data 1.2.2018, la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Contestava altresì la titolarità del credito in capo a non avendo questa Controparte_1
dato dimostrazione della continuità delle cessioni intervenute nel tempo;
deduceva la mancanza di prova scritta e dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, contestava il saldo debitorio e ne eccepiva comunque l'intervenuta prescrizione.
costituitasi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, la concessione Controparte_1
della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto di ogni domanda dell'opponente. In sede di memorie, ai sensi dell'art. 183, comma 6, n° 2, c.p.c., proponeva pag. 2/9 formale istanza di verificazione del contratto disconosciuto, che si riservava di produrre in originale.
L'opponente richiedeva l'ammissione dei mezzi di prova contraria indicati con memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.; il giudice istruttore riteneva inammissibile la prova orale articolata dall'opponente “in quanto vertente su circostanze contrarie alle emergenze documentali in atti”.
Il giudizio di primo grado si concludeva col rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché con condanna dell'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite.
In particolare, la sentenza di primo grado riteneva che le deduzioni dell'opponente fossero smentite sia dal certificato cronologico delle proprietà del veicolo in questione, immatricolato in data 21/12/2007 a nome di , sia dal rimborso di cinque rate del Pt_1
finanziamento e, sulla base di tali circostanze, deduceva il tacito riconoscimento della scrittura privata con conseguente preclusione della possibilità di disconoscimento.
Rigettava anche le altre eccezioni dell'opponente.
ha proposto appello contro la citata sentenza censurandola sotto Parte_1
diversi profili.
In particolare, ha dedotto: che gli allegati “02_visura_storica_pra” e "03_visura_telaio_pra” al fascicolo di parte opposta non costituiscono certificazioni e non hanno né valore legale né data certa, trattandosi di documenti informali prodotti in copia non proveniente ufficialmente dal
PRA, anche perché privi dei diritti di bollo, e recanti la dicitura “non costituisce certificazione”; che non ha prodotto l'atto di vendita dell'autovettura, che il presunto Controparte_1
contratto di finanziamento non è autenticato nelle sottoscrizioni e che Parte_2
l'identificazione del contraente fatta dal venditore, sig. secon ai sensi Controparte_2
della normativa antiriciclaggio non è fidefacente;
che l'opponente ha dedotto ed eccepito espressamente di non aver mai pagato alcuna rata di rimborso del prestito, o posto in essere atti o fatti diretti al rimborso del prestito, nonché di non aver mai subito addebiti relativi al rimborso del medesimo prestito e, prima ancora, di non aver mai ricevuto l'accredito del prestito derivante dalla (presunta) stipula del contratto in contestazione né di aver mai ricevuto la consegna dell'autovettura e di essere pag. 3/9 venuto a conoscenza dei fatti solo in data 13/12/2017, con la ricezione della diffida di
Controparte_1
che, in caso di produzione in giudizio di un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale, oltre alla conformità all'originale, il contenuto o l'autenticità della sottoscrizione, il giudice è vincolato, anche solo a tal fine, all'esito della procedura di verificazione prevista dagli art. 216 e ss. c.p.c., della cui istaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento (si v. Corte di Cassazione, sez. 3, sent. 20/08/2015 n°
16988; Corte di Cassazione civile, sez. I, Ordinanza n. 6975 del 20/03/2018); che, prima ancora, la sentenza di primo grado ha omesso di considerare che parte opposta non ha assolto all'onere di provare l'esistenza del contratto e del credito vantato, non avendo peraltro provveduto a produrre l'originale del contratto di finanziamento;
che il disconoscimento preclude al giudice ogni possibilità di utilizzare il documento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte;
ha censurato quindi la ritenuta preclusione della possibilità disconoscimento della scrittura privata;
la mancata ammissione della prova testimoniale articolata dall'opponente;
l'omessa pronuncia sul lamentato difetto di legittimazione passiva di e Controparte_1 sull'eccezione di prescrizione del credito, quantomeno in relazione agli interessi.
Ha chiesto, quindi, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la revoca o annullamento del medesimo e il rigetto della domanda creditoria, con vittoria di spese da distrarsi in favore de procuratore antistatario.
ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis CP_1
c.p.c.
Nel merito, ne ha dedotto l'infondatezza circa il valore probatorio della visura storica del
PRA e sull'identificazione avvenuta da parte del dealer, il venditore Controparte_2
Ha pure contestato gli ulteriori motivi riguardanti il disconoscimento della copia prodotta, la legittimazione attiva della e la prescrizione. CP_1
Ha censurato, in quanto eccezione nuova ex 345 c.p.c, la contestazione sul mancato perfezionamento del contratto di cessione dei crediti tra (poi divenuta ) CP_3 CP_4
e Compass (pag. 9 appello).
Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'appellante, ha chiesto pag. 4/9 la condanna alla restituzione dell'indebito (art. 2033 c.c.) o, in subordine, per ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.) per aver goduto del capitale erogato, quantificato in €
15.191,77 oltre agli interessi al saggio legale. Si è opposta all'istanza inibitoria esperita ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
Con ordinanza depositata il 25.09.2019, questa Corte d'appello ha ordinato la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e, ritenuta la necessità di approfondimenti istruttori, ha disposto c.t.u. grafologica al fine di verificare l'autenticità o meno della sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento del 30 novembre 2007, concedendo termine alle parti, fino all'udienza fissata per il giuramento del c.t.u.
(9.1.2020) per il deposito delle scritture di comparazione e invitava parte appellata a depositare l'originale del predetto contratto di finanziamento.
In data 8.1.2020 l'appellante produceva le scritture di comparazione, mentre nessuna produzione veniva effettuata da parte appellata. All'udienza del 9.1.2020, la difesa dell'appellante ribadiva il deposito delle scritture di comparazione, mentre la difesa di parte appellata rappresentava che non era stato ancora rinvenuto l'originale del contratto di finanziamento e chiedeva, nel frattempo, procedersi alla verifica sulla copia del contratto.
La Corte ribadiva a parte appellata di produrre l'originale del contratto oggetto di verificazione entro 30 trenta giorni dalla data della stessa udienza e rinviava la causa, per esame della c.t.u., all'udienza del 2.7.2020. Ciò nonostante, parte appellata non produceva il contratto oggetto di verificazione, sicché non poteva procedersi alla disposta c.t.u.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. L'eccezione deve essere respinta, posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza e meritando accoglimento per quanto si dirà appresso.
§
2. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto, con integrale riforma della sentenza di primo grado e rigetto della domanda della parte odierna appellata, non pag. 5/9 essendo stata raggiunta la prova della pretesa da essa vantata nei confronti di Parte_1
[...]
Giova ricordare che sin dall'atto di opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo deduceva di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto di causa e rilevava altresì che detto contratto era stato depositato da parte opposta soltanto in copia e non in originale;
contestava espressamente la conformità della copia al presunto originale e disconosceva espressamente sia la scrittura che la sottoscrizione, anche con riferimento a data e luogo del contratto, in quanto non provenienti da esso opponente. Sosteneva altresì di non aver mai acquistato detta autovettura, di non aver mai chiesto finanziamenti a tal fine, né di aver mai ricevuto la consegna, la proprietà o il possesso della stessa autovettura e dei relativi documenti e di aver mai pagato rate o subito addebiti diretti al rimborso del finanziamento in contestazione, di aver mai stipulato o sottoscritto alcun atto per l'immatricolazione o il passaggio di proprietà della medesima autovettura e disconosceva espressamente tali scritture. Rilevava che, nonostante la presunta insolvenza si fosse manifestata fina dal 2008, i diversi titolari del credito, succedutisi nel tempo, mai avevano avanzato pretese ne confronti del , Pt_1
il quale ne veniva a conoscenza solo in data 13.12.2017, con la ricezione della missiva di contenente sia la comunicazione della cessione del credito sia la Controparte_1
diffida di pagamento, cui seguiva, in data 1.2.2018, la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
La sentenza di primo grado, tuttavia, ha ritenuto preclusa la possibilità di disconoscimento delle scritte, deducendone il tacito riconoscimento in virtù della documentazione sulla proprietà del veicolo e del pagamento di cinque rate del finanziamento, pervenendo a conclusione apodittica senza considerare quanto contestato dal e non ammettendo le prove da questi richieste. Pt_1
Con motivo che merita di essere condiviso, l'appellante ha dedotto che, nel caso in cui venga prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale, oltre alla conformità all'originale, il contenuto o l'autenticità della sottoscrizione, il giudice è vincolato, anche solo a tal fine, all'esito della procedura di verificazione prevista dagli art. 216 e ss. c.p.c., della cui istaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento.
pag. 6/9 Ha pure rilevato che il giudice di primo grado non ha considerato che parte opposta non ha assolto all'onere di provare l'esistenza del contratto e del credito vantato, anche perché non ha provveduto a produrre l'originale del contratto di finanziamento. Ha quindi osservato che, stante l'obbligo di forma ad substantiam in relazione ai contratti di finanziamento, ex art. 117 TUB (esteso anche ai contratti di credito al consumo, ex art. 124 TUB) e dell'eccezione formulata dall'opponente, circa il disconoscimento della conformità della copia del contratto di finanziamento prodotto da controparte unitamente al ricorso monitorio rispetto all'originale, la mancata produzione in giudizio dell'originale del documento disconosciuto, comporta la nullità del contratto di prestito personale per difetto di forma scritta (richiamando sul punto Tribunale di Mantova,
Sent. 17 Gennaio 2018 n° 41; Corte di cassazione, sez. III civile - Sentenza 15 dicembre
2015, n° 25212).
Detti profili di censura meritano di essere condivisi e il loro accoglimento assorbe ogni ulteriore questione.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso
l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, in un contratto di intermediazione finanziaria, aveva determinato la controprestazione dovuta dal cliente all'investitore in base ad una clausola, sottoscritta dall'investitore, che rimandava ad un "prospetto allegato riportante l'ammontare delle commissioni", prospetto mai prodotto, ma la cui esistenza era incontestata tra le parti). (Cass. civ., Sez. 1, sentenza
n. 1452 del 18/01/2019, Rv. 652804 - 01).
Inoltre, a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso. (Cass. civ., Sez. 1,
pag. 7/9 sentenza n. 16551 del 06/08/2015, rv. 636340 - 01). Tenuto conto che in tema di copie fotografiche di scritture (cui sono assimilabili le copie fotostatiche o le fotocopie) l'art. 2719 cod. civ., che ne prescrive l'espresso disconoscimento, trova applicazione sia nel caso di disconoscimento della conformità all'originale della copia sia in quello dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., sicché, se devono ritenersi riconosciute - tanto nella conformità all'originale quanto nella scrittura o nella sottoscrizione - le copie che non siano state disconosciute tempestivamente nella prima udienza o nella prima risposta successive alla loro produzione, in caso invece di contestazione, mentre, quanto al profilo della conformità all'originale, nulla impedisce al giudice di accertarne la conformità aliunde anche tramite presunzioni, è invece preclusa l'utilizzabilità del documento in caso di disconoscimento della sottoscrizione e o della scrittura salva la procedura di verificazione. Sez. 2, Sentenza n. 7960 del 21/05/2003 (Rv. 563384 - 01).
Nel caso di specie, ha tempestivamente e ritualmente disconosciuto Parte_1
sia il contratto di finanziamento sia la conformità della copia prodotta al presunto originale. Ciò nonostante, nel giudizio di primo grado non si è proceduto alla verificazione dei documenti disconosciuti né la parte che ne aveva interesse ha mai prodotto gli originali, precludendo altresì l'espletamento della c.t.u. disposta nel presente giudizio di appello. Tale dato assume rilievo dirimente, non potendo peraltro accedersi alla tesi di parte appellata, secondo cui la prova del credito potrebbe dedursi dalle ulteriori circostanze dalla stessa allegate. Tale opzione, infatti, oltra a porsi in contrasto con gli esposti principi di diritto, risulterebbe comunque non suffragata dalle risultanze di causa, le quali non appaiono idonee a superare quanto espressamente contestato dal , bastando osservare, peraltro, che i versamenti delle poche rate Pt_1
pagate, effettuati mediante bollettini postali, provenissero effettivamente dal e Pt_1
potendosi osservare prima facie come la sottoscrizione del , apposta a Pt_1
stampatello sul contratto di finanziamento prodotto in copia e sul documento di identità ivi allegato, sia evidentemente diversa da quella apposta sulla carta di identità offerta dallo stesso come scrittura di comparazione, in ottemperanza a quanto disposto Pt_1 da questa Corte con l'ordinanza ammissiva della c.t.u. grafologica.
§
pag. 8/9 3. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, giova premettere che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ. Sez.
L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01), facendo rifermento, nella liquidazione delle spese del primo grado, alla normativa applicabile al momento dell'emissione della sentenza d'appello (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 19989 del 13/07/2021,
Rv. 661839 – 02) e quindi ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022.
Tenuto conto del valore, compreso nello scaglione tra da € 5.201 a € 26.000, e della modesta complessità della causa, appare congruo liquidare le competenze facendo riferimento ai valori minimi previsti dai rispettivi parametri, in relazione a tutte le fasi di entrambi i gradi di giudizio. Alla luce di detti criteri, i compensi sono liquidati, per il giudizio di primo grado, in complessivi euro € 2.540,00 e per il giudizio di appello in complessivi € 2.906,00, per un totale di € 5.446,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A.
e C.P.A., come per legge, integralmente poste a carico dell'appellata soccombente e distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, in accoglimento dell'impugnazione e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) rigetta la domanda di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
80/2018, emesso dal Tribunale di Palmi, in data 22.01.2018;
2) condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_1
liquidate in complessivi € 5.446,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge;
3) spese distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 29.4.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
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