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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 2954 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento numero 1909 pubblicata il 24 dicembre 2021 e non notificata, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
Parte_1
(p. iva ), in persona del Commissario Liquidatore pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Mottola (cf
), elettivamente domiciliata nello studio del difensore in C.F._1
Napoli, Via Tasso, 615, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello
(per le comunicazioni: pec;
Email_1
appellante
e
(p. iva ), in persona dell'Amministratore, Ing. CP_1 Parte_2 P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi
[...]
Signoriello (cf ) Giuseppina Landi (cf ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata nello studio dei difensori in Benevento, Via Perasso, 14, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec - ; Email_2 Email_3 appellata nonché
1 (p. iva , in persona Controparte_3 P.IVA_3 del legale rappresentate, Sig. rappresentata e difesa, congiuntamente Controparte_3
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi Signoriello (cf ) e C.F._2
Giuseppina Landi (cf ), elettivamente domiciliata nello studio C.F._3 dei difensori in Benevento, Via Perasso, 14, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
- ; Email_2 Email_3 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 settembre 2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_3 ingiuntivo 1100/2014 dell'importo di € 19.000,00, ottenuto da
[...]
per il pagamento di lavori di pulizia effettuati in Parte_1 favore dell'ingiunta nel periodo 2011/2012.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'opposizione.
Il Tribunale di Benevento, all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva espletata prova orale e acquisiti i documenti prodotti dalle parti, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta alla refusione delle spese di lite, sulla scorta della seguente motivazione: “Come si è desunto nel corso dell'istruttoria, nel contratto stipulato dalle parti in data 20.12.10, si prevedeva all'art. 3 che l'opposta avrebbe dovuto fornire “i mezzi necessari per il corretto e sicuro espletamento dell'attività lavorativa oggetto del presente contratto. A tal fine, a puro titolo esemplificativo, fornirà il vestiario da lavoro, le divise, le scarpe antinfortunio,
i caschi, le mascherine, i guanti, i dispositivi antirumore, i detersivi, i disinfettanti, gli attrezzi per la pulizia e la sanificazione…”; tuttavia, tale elemento, da solo, non determina lo svolgimento della prestazione di pulizia. Al riguardo, non soccorre nemmeno la descrizione della fattura n. 26/12 ... Ora, dalle dichiarazioni dei testi dell'opposta e dell'opponente non è mai emerso che fossero state eseguite prestazioni di pulizia nel corso delle varie lavorazioni e dei turni approvati dall'opponente ... è
l'opposta che per prima non ha dimostrato la ragione del proprio credito ex art. 2697
c.c., non essendo ciò desumibile pienamente né da alcun documento, né da alcuna
2 testimonianza. Le presunzioni fornite da parte opposta non sono, in questo senso, in alcun modo sufficienti a perorare le rispettive asserzioni. Nell'impossibilità di determinare se tali servizi siano stati realmente eseguiti o meno dalla società opposta, questo Giudicante non può ritenere accoglibile la relativa pretesa”.
Avverso la sentenza proponeva appello sociale in Controparte_4 liquidazione coatta amministrativa, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 21 giugno 2021, convenendo in giudizio , cessionaria del ramo di azienda, e CP_5 notificando l'appello espressamente per conoscenza alla Controparte_3
L'appellante invocava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
[...]
l'integrale riforma del provvedimento, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - per tutte le predominanti ragioni di diritto di cui sopra sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c.
- Accogliere integralmente l'atto di appello e di conseguenza riformare ed annullare integralmente la sentenza n. 1909/2020 del Tribunale di Benevento, in quanto assolutamente iniqua ed illogica, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n.
1100/2014 del Tribunale di Benevento, alla luce anche della rilevante circostanza della errata valutazione delle risultanze probatorie da parte del GI di primo grado e che ha omesso appunto di pronunciarsi nel merito della contestazione sollevata, andando più volte oltre il principio della prova della domanda;
NEL MERITO DELLE QUESTIONI DI DIRITTO DEL PRIMO GRADO:
1. Reputato fondato l'appello, il Collegio accerti che la proposta opposizione a decreto ingiuntiva era da reputarsi inammissibile, improponibile, illegittima ed infondata, oltre che non fondata;
2. E per le motivazioni esposte, rigettare totalmente la domanda attrice, con tutte le conseguenze di legge;
3. Tenuto conto della documentazione prodotta, e delle prove poste a fondamento della stessa da parte dell' , il Collegio dichiari non provata la domanda di CP_6 opposizione a decreto ingiuntivo per tutte le considerazioni sopra esposte;
4. Emettere ogni altro provvedimento di giustizia del caso.
5. Condannare la parte appellata al pagamento delle spese e CP_5 competenze di lite con attribuzione”.
Con comparsa depositata l'8 novembre 2021, si costituiva in giudizio CP_5 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, poiché, ai sensi dell'art. 111 cpc,
3 in caso di trasferimento tra vivi a titolo particolare del diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie.
La Corte, all'udienza del 30 novembre 2021, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, Controparte_3
onerava la parte di provvedervi entro il termine perentorio concesso.
[...]
Con comparsa depositata il 23 maggio 2022, si costituiva Controparte_3 eccependo il passaggio in giudicato della sentenza per non esserle stato
[...] notificato il gravame nel termine di legge, chiedendo, comunque, il rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento nonché dell'appello.
All'udienza del 24 maggio 2022 l'appellante non insisteva nell'istanza di sospensiva e il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, subendo un ulteriore rinvio, a istanza dell'appellante, per consentire nomina di nuovo Commissario
Liquidatore, essendo, nelle more, deceduto il precedente.
All'udienza del 17 settembre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e le appellate depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
L'appellante formula cinque motivi di gravame così rubricati:
“A) FONDATEZZA DELL'APPELLO: - FONDATEZZA DELL'APPELLO: OMESSA
VALUTAZIONE DELLE PROVE – OMESSA ED INSUFFICENTE ESAME DEI
DOCUMENTI PRODOTTI IN FASE DI GIUDIZIO E NELLA FASE MONITORIA –
ERRATA INVERSIONE DELL'ONERERE DELLA PROVA – ACCETTAZIONE
FORMALE E O QUANTO MENO PER FACTA CONCLUDENTIA DELLA FATTURA E
MANCATO DISCONOSCIMENTO DEL TITOLO E MANCATA CONTESTAZIONE
DELLA FATTURA N. 26/2012 – SUSSISTENZA DEL TITOLO E DEL LEGAME
GENETICO TRA FATTURA E SINALLAGMA CONTRATTUALE DI CUI AL
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI MISTO;
I. ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE;
II. SULL'ESATTO ADEMPIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO.
III. SULLA ESATTA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO DI CUI AL DECRETO
INGIUNTIVO N. 1100/2014 DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO;
IV. SULLA IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGIITA' DELLA MOTIVAZIONE”.
4 I motivi possono essere trattati congiuntamente e la causa può essere decisa sulla scorta del principio della ragione più liquida, senza necessità di esaminare le preliminari eccezioni.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha negato efficacia probatoria alla fattura, la quale sarebbe stata consegnata, accettata e regolarmente annotata nei registri iva. La fattura, infatti, come statuito dalla Suprema
Corte, ben può costituire piena prova dell'esistenza di un contratto tra le parti (Cass.
26801/2019).
Quanto alla prova del credito, la società aveva prodotto, nel primo grado di giudizio, gli estratti autenticati delle scritture contabili, idonei a fondare la propria pretesa creditoria e le richieste azionate in sede monitoria, ribadite anche in sede di opposizione, erano, peraltro, riferite a rapporto contrattuale non contestato.
Il primo giudice non avrebbe adeguatamente valutato l'istruttoria svolta, all'esito della quale era stato comprovato lo svolgimento di sevizi eterogenei da parte della società opposta, dai quali non poteva ritenersi escluso il servizio di pulizia. I testi escussi avevano riferito che la controllava in modo rigoroso Controparte_3 la presenza dei lavoratori della cooperativa sociale nello stabilimento, le Parte_1 ore di lavoro da questi svolte e verificava i dati sulle presenze e ore lavorate, che venivano riportati su apposito registro dall'incaricato della stessa CP_3
La tesi propugnata che la fattura fosse falsa era priva di riscontri, né la CP_3
l'aveva mai contestata se non in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tra le parti vi era un consolidato rapporto commerciale, ragione per cui sarebbe inverosimile che, se la fattura posta a fondamento del credito fosse stata “falsa”, ovvero mai ricevuta, che la società non avesse tempestivamente sollevato contestazioni al ricevimento della messa in mora stragiudiziale
Le doglianze non possono trovare accoglimento.
Giova premettere che tra la e la era intercorso contratto di Parte_1 CP_3 appalto a oggetto servizi di facchinaggio per l'assistenza al montaggio di macchinari industriali, servizi di assistenza al montaggio tubazioni, lavori di collaudo per la messa in funzione di macchinari, movimentazione merci (art. 2).
Quanto al corrispettivo, le parti convenivano che la committente avrebbe corrisposto la somma di € 11,50, oltre iva, per ogni ora di lavoro di ciascun dipendente, con pagamento a fronte di fatturazione mensile entro 30 gg dall'emissione della fattura, da trasmettere alla art. 6). CP_3
5 La società cooperativa ha agito, in via monitoria, nei confronti della Parte_1
richiedendo il pagamento della fattura 26 del 13 Controparte_3 febbraio 2012 a oggetto “saldo pulizie straordinarie anno 2011”, per € 12.000,00, e
“acconto pulizie straordinarie anno 2012”, per € 7.000,00, per un totale di € 19.000,00.
Con la proposta opposizione, la società committente contestava il ricevimento della fattura, mai iscritta nei libri contabili, nonché lo svolgimento della prestazione da parte della cooperativa, tra l'altro, non prevista dal contratto pacificamente sottoscritto tra le parti e affidata ad altra impresa.
A fronte della contestazione circa l'effettiva prestazione del servizio, era onere dell'opposta, secondo il consueto riparto, fornirne puntuale prova, non essendo sufficiente la sola produzione di una fattura, la quale, tra l'altro, non è provato sia stata accettata e trascritta nei libri contabili dalla ome, peraltro, confermato anche CP_3 dai testi escussi.
Dalla prova orale, come del resto afferma anche l'odierna appellante, è emerso lo svolgimento di attività da parte della quali servizio di portineria (teste Parte_1
e attività di magazzino e manovalanza (teste ma nessuno dei testi Tes_1 Tes_2 escussi ha riferito circa lo svolgimento di pulizie né, men che meno, la ha Parte_1 fornito elemento alcuno per verificare la correttezza della quantificazione della pretesa, in termini di dipendenti impiegati e ore di lavoro svolte.
In conclusione, manca del tutto la prova che la prestazione portata dalla fattura
26/2012 sia stata svolta, a ciò certamente non sufficiente la circostanza che non potesse essere esclusa dal contratto (peraltro, anch'essa contestata dalla la quale ha CP_3 dedotto che il servizio di pulizie fosse affidato ad altri) e, dunque, il gravame va respinto, con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite del seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 19.000,00, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.201,00 a € 26.000,00, in € 2.906,00 oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Luigi Signoriello e Giuseppina Landi, dichiaratisi antistatari.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
6
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento numero 1909 pubblicata il 24 dicembre 2020, proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 CP_5
nonché così provvede:
[...] Controparte_3
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna liquidazione coatta amministrativa, Parte_1 in persona del commissario liquidatore pro tempore, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di nonché CP_5 CP_3 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_3 liquidate, per ciascuna parte, in € 2.906,00 oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore degli Avv.ti Luigi Signoriello
e Giuseppina Landi, dichiaratisi antistatari;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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