Articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 253
Articolo 11Articolo 13
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18 settembre 1990
Art. 12. 1. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 23, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , il Ministro dei lavori pubblici, nella fase di prima applicazione della medesima legge e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di ricerca, di elaborazione e di studio connesse con l'attuazione della citata legge n. 183 del 1989 , ivi incluse quelle relative alla predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni, delle prestazioni e della collaborazione tecnicoscientifica di istituti universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico-professionali operanti nel settore, nonche' conferire incarichi di consulenza ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
Nota all'art. 12, comma 1:
- Per il testo dell' art. 23 della legge n. 183/1989 , v. nota all'art. 6.
Entrata in vigore il 18 settembre 1990