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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 6022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6022 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Cristiana Cosentino Presidente rel. dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2329 /2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
e da
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Padova via Tommaseo C.F._2
n.74/B presso lo studio dell'avv. BISIN ANNA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto del 14/05/2025, i coniugi e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio in Caltagirone (CT) il 13/07/2009, hanno richiesto la pronuncia della separazione consensuale, avanzando formale rinuncia all'udienza di comparizione e richiedendo la trattazione cartolare. In data 30/09/2025 il procuratore delle parti depositava telematicamente note, non sottoscritte da nessuno dei coniugi, a parziale integrazione e modifica dell'accordo contenuto nel ricorso iniziale.
Successivamente, in data 02/10/2025, produceva in atti revoca del mandato da parte di inviato da nuovo procuratore, ed accettazione alla rinuncia al Parte_1
mandato sottoscritto da . Parte_2
Nessun nuovo procuratore si è costituito nel presente giudizio.
Ferma restando l'osservazione preliminare per cui il difensore revocato continua ai sensi dell'art. 85 c.p.c. a svolgere il suo mandato fintanto che non intervenga la sua sostituzione e che, al pari della revoca da parte del cliente, la rinuncia al mandato da parte dell'avvocato non produce effetto immediato, permanendo in capo al difensore
(in via esemplificativa) l'elezione di domicilio e l'obbligo di informare l'assistito
(Cass. VI sez. 23/06/2020, n. 12249; Cass. III sez. 14/10/2021 n.28004), è necessario precisare che, nei procedimenti di separazione consensuale, come quelli di divorzio congiunto, l'art 473 bis 51 c.p.c., prevede espressamente che il ricorso venga sottoscritto “anche” dai coniugi;
è sottintesa, pertanto, l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica dell'avvocato per entrambi che dovrà autenticare la firma dei propri clienti, i quali, contestualmente al deposito del ricorso dichiarano e confermano le condizioni alle quali è stato raggiunto l'accordo per la separazione.
Nella specie, le condizioni riportate con il deposito della nota scritta integrativa, non sono state sottoscritte e non possono quindi considerarsi espressione del consenso dei coniugi, a cui deve aggiungersi l'assenza di un nuovo procuratore costituito, stante la la rinuncia al mandato dell'attuale procuratore.
Poiché, la procedura di separazione consensuale ha come presupposto indefettibile il perdurare del consenso di entrambi i coniugi fino alla pronuncia della separazione, la mancanza di sottoscrizione delle modifiche insieme alla successiva revoca e rinuncia del mandato, implicando il venir meno del consenso in capo anche ad una sola delle parti, determinano l'improcedibilità del ricorso (si veda, Tribunale Venezia n.343/25).
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso in oggetto per separazione consensuale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 07.11.2025.
Il Presidente rel. Dott.ssa Cristiana Cosentino
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Cristiana Cosentino Presidente rel. dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2329 /2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
e da
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Padova via Tommaseo C.F._2
n.74/B presso lo studio dell'avv. BISIN ANNA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto del 14/05/2025, i coniugi e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio in Caltagirone (CT) il 13/07/2009, hanno richiesto la pronuncia della separazione consensuale, avanzando formale rinuncia all'udienza di comparizione e richiedendo la trattazione cartolare. In data 30/09/2025 il procuratore delle parti depositava telematicamente note, non sottoscritte da nessuno dei coniugi, a parziale integrazione e modifica dell'accordo contenuto nel ricorso iniziale.
Successivamente, in data 02/10/2025, produceva in atti revoca del mandato da parte di inviato da nuovo procuratore, ed accettazione alla rinuncia al Parte_1
mandato sottoscritto da . Parte_2
Nessun nuovo procuratore si è costituito nel presente giudizio.
Ferma restando l'osservazione preliminare per cui il difensore revocato continua ai sensi dell'art. 85 c.p.c. a svolgere il suo mandato fintanto che non intervenga la sua sostituzione e che, al pari della revoca da parte del cliente, la rinuncia al mandato da parte dell'avvocato non produce effetto immediato, permanendo in capo al difensore
(in via esemplificativa) l'elezione di domicilio e l'obbligo di informare l'assistito
(Cass. VI sez. 23/06/2020, n. 12249; Cass. III sez. 14/10/2021 n.28004), è necessario precisare che, nei procedimenti di separazione consensuale, come quelli di divorzio congiunto, l'art 473 bis 51 c.p.c., prevede espressamente che il ricorso venga sottoscritto “anche” dai coniugi;
è sottintesa, pertanto, l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica dell'avvocato per entrambi che dovrà autenticare la firma dei propri clienti, i quali, contestualmente al deposito del ricorso dichiarano e confermano le condizioni alle quali è stato raggiunto l'accordo per la separazione.
Nella specie, le condizioni riportate con il deposito della nota scritta integrativa, non sono state sottoscritte e non possono quindi considerarsi espressione del consenso dei coniugi, a cui deve aggiungersi l'assenza di un nuovo procuratore costituito, stante la la rinuncia al mandato dell'attuale procuratore.
Poiché, la procedura di separazione consensuale ha come presupposto indefettibile il perdurare del consenso di entrambi i coniugi fino alla pronuncia della separazione, la mancanza di sottoscrizione delle modifiche insieme alla successiva revoca e rinuncia del mandato, implicando il venir meno del consenso in capo anche ad una sola delle parti, determinano l'improcedibilità del ricorso (si veda, Tribunale Venezia n.343/25).
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso in oggetto per separazione consensuale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 07.11.2025.
Il Presidente rel. Dott.ssa Cristiana Cosentino