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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA CASSANESE 45 20054
SEGRATE, con il patrocinio dell'Avv. FERRARO GIANROCCO (C.F.
) e dell'Avv. RIGOTTI MATTEO C.F._1
( VIA SANTA MARIA ALLA PORTA, 9 20123 C.F._2
MILANO; elettivamente domiciliata in VIA SANTA MARIA ALLA PORTA N.
9 20123 MILANO presso il loro Studio VIA SANTA MARIA ALLA PORTA, 9
20123 MILANO, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in VIA QUATTRO NOVEMBRE 149 00187
ROMA, con il patrocinio dell'Avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA (C.F.
pagina 1 di 16 ed elettivamente domiciliata in VIA GIULINI 2 C.F._3
MILANO presso lo Studio dell'Avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7969/2024, pubblicata il 12/09/2024, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza n. 7969/2024 emessa dal Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- In accoglimento dei motivi di appello e, per l'effetto, in riforma (anche per quanto attiene alle statuizioni in punto di spese processuali) della sentenza n.
7969/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione XI Civile, in persona della dr.ssa Antonella Caterina Attardo in esito al procedimento iscritto sub RG
1976/2023, pubblicata in data 12.09.2024, condannare la società CP_1
(C.F. ), sede in Roma, Via Quattro Novembre n. 149, al
[...] P.IVA_2
pagamento alla società appellante della somma di € 10.295,80
(diecimiladuecentonovantacinque/80) - ovvero del diverso importo ritenuto dovuto da codesta Corte -, pari alla somma degli importi corrisposti dall'esponente ad a titolo di imposta addizionale provinciale Controparte_1
all'accisa sull'energia elettrica in data successiva al 18.12.2010, oltre agli interessi maturati e maturandi dall'atto di costituzione in mora al saldo effettivo con applicazione del tasso di interesse legale fino alla data dalla domanda giudiziale e, con decorrenza da quest'ultima, del tasso di interesse moratorio ex d. lgs.
231/02 in ossequio al disposto di cui al quarto comma dell'art. 1284 cod. civ.;
IN SUBORDINE:
pagina 2 di 16 - In via di mero subordine - nella denegata ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale - accertare l'ingiustificato arricchimento della società appellata e, per l'effetto, condannare la società a pagare all'appellante a Controparte_1
titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. la somma di € 10.295,80
(diecimiladuecentonovantacinque/80), ovvero la diversa e maggiore o minor somma ritenuta di giustizia da codesta Corte, oltre agli interessi maturati e maturandi dall'atto di costituzione in mora al saldo effettivo con applicazione del tasso di interesse legale fino alla data dalla domanda giudiziale e, con decorrenza da quest'ultima, del tasso di interesse moratorio ex d. lgs. 231/02 in ossequio al disposto di cui al quarto comma dell'art. 1284 cod. civ.;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Con le presenti note di precisazione delle conclusioni, l'Avv. Paola Desideri
Zanardelli, quale difensore di integralmente riportandosi alla Controparte_1
propria comparsa di costituzione e risposta in appello, precisa le proprie conclusioni come di seguito, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
• nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per i motivi suesposti, con conferma integrale della sentenza n. 7969/2024, pronunciata il 12.09.2024, dal Tribunale di
Milano, Sezione XI Civile, Giudice Dott.ssa Attardo, nel giudizio RGN
1976/2023;
• in via subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, applicare gli interessi e art 1284 comma 1 c.c. a far data dalla domanda giudiziale.
pagina 3 di 16 Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello, oltre IVA e CPA
e voci come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (di seguito ha proposto opposizione avverso il Controparte_1 CP_1
decreto ingiuntivo 19166/2022 del 14/11/2022 - RG n. 32564/2022, con il quale
è stata condannata al pagamento, in favore di di seguito Parte_1
- già e già Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
e della somma di € 64.396,45, oltre a interessi Controparte_4 Controparte_5
come da domanda e spese di lite, a titolo di rimborso di somme versate alla ingiunta a titolo di addizionali provinciali, ex art. 6 L. n. 511/1988, relative ai consumi di energia elettrica degli anni 2010 e 2011.
L'opponente ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano in favore di quello di Genova, in ragione del foro di competenza esclusiva previsto dalle condizioni generali del contratto (doc. n.3 fasc. ricorr.). Ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della Presidenza del Consiglio, essendo tenuta come società somministrante a restituire al somministrato quanto versato all'Erario. Ha aggiunto che, con ordinanza del
29/04/2022, il Tribunale di Como ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea su due questioni riguardanti l'effetto diretto solo
“verticale” delle Direttive UE e il principio di effettività; che è stata sollevata dal collegio arbitrale di Vicenza, con ordinanza del 26.03.2021, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4 del d.lgs. n. 504/1995 – T.U.A con riferimento agli articoli della Costituzione 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, e 117 primo comma, anche in via mediata per violazione degli articoli 16
e 52 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea;
che il Tribunale di
Udine, con ordinanza di rinvio del 30 dicembre 2021, avrebbe sollevato un'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. C, e
2, del DL n. 511/1988, per contrasto con l'art. 117, comma primo, Cost. e l'art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell'U.E. L'opponente ha affermato pagina 4 di 16 che non sarebbe possibile, nel caso di specie, disapplicare la norma italiana asseritamente in contrasto con norma unionale, perché l'istituto della disapplicazione non può essere utilizzato per conferire efficacia diretta
“orizzontale” ad una Direttiva. Ha dedotto che la Corte di Giustizia non avrebbe mai sancito l'asserita incompatibilità tra la norma relativa all'addizionale provinciale italiana e l'ordinamento unionale;
che le sentenze della CGUE, richiamate dalla opposta, si riferirebbero in maniera specifica alla normativa estone e francese, così come confermato anche da giurisprudenza di merito.
Inoltre, in ogni caso, avrebbe richiesto alla società somministrata le somme di cui
è causa in virtù di norme all'epoca di necessaria applicazione, che avrebbero previsto il versamento delle somme già versate alla opponente all'Erario; pertanto, non sarebbe possibile ottenere la ripetizione dell'indebito. ha eccepito l'omesso conteggio negli importi ingiunti di note di credito e CP_1
storni per complessivi € 3.139,96 (doc. n.17 opponente), a favore della società convenuta o delle società con le quali essa si è fusa per incorporazione. Ha eccepito inoltre la compatibilità della normativa interna con quella comunitaria fino al 31 marzo 2010 ai sensi degli artt. 46 co. 2, 47 e 48 della Direttiva
2008/118/CE, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità e dall l'avvenuta prescrizione decennale di tutti gli asseriti Controparte_6
crediti sorti prima del 18 dicembre 2010, essendo stato interrotto il decorso del termine di prescrizione solo con la comunicazione di messa in mora del
18.12.2020. Ha affermato che, in ogni caso, come somministrante non potrebbe essere condannata alla rifusione delle spese di lite, avendo agito in buona fede ed essendo tenuta a resistere in giudizio per ottenere il rimborso di quanto restituito;
per la stessa ragione non sarebbero comunque dovuti interessi superiori al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., a decorrere dalla domanda sino al saldo.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Genova;
e la concessione di rinvio o della sospensione del giudizio in attesa delle decisioni della Corte di pagina 5 di 16 Giustizia Europea e della Corte Costituzionale;
la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva;
la declaratoria della intervenuta prescrizione per i crediti sorti prima del 18.12.2010; il rigetto della domanda avversaria;
l'accertamento della legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA;
con compensazione delle spese di lite. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, ha chiesto, previa declaratoria della responsabilità dello ST, l'accertamento del diritto ad essere rimborsata della somma pari al costo dell'addizionale richiesta di € 64.396,45, oltre interessi e spese di giudizio, o della maggiore o minore somma determinata in giudizio;
con vittoria di spese di lite.
Si è costituita tempestivamente l'opposta che ha ricostruito le proprie Parte_1
vicende societarie degli anni 2010 e 2011. Ha quindi affermato di aver chiesto, tramite comunicazione a mezzo pec del 18.12.2020 (doc. n.7 fasc. conv.), all'opponente, il rimborso di quanto indebitamente corrisposto. Ha replicato all'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo la carenza di sottoscrizione del documento prodotto da controparte, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Si è opposta alla richiesta di chiamata in causa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Ha sostenuto che le norme sulle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, introdotte con l'art. 6 del D.L. n. 155/1988, sarebbero state in contrasto con la direttiva n. 2008/118/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. e sancito da giurisprudenza di legittimità.
Ha inoltre dedotto che:
− le imposte addizionali, per cui è causa, non sarebbero dovute, perché la norma di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 26 del 2007, poi abrogata, a partire dal 1.1.2012, in forza del D. L. 16/2012, andrebbe disapplicata per contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, come asseritamente affermato dalla pagina 6 di 16 Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa C-553/13 e del 25 luglio 2018, nella causa C103/17;
− la normativa italiana sarebbe successivamente intervenuta con la soppressione dell'addizionale con decorrenza 1° gennaio 2012 per le Regioni ordinarie, dall'art. 18, comma 5 del D.Lgs. n. 68 del 6 maggio 2011 e 1° aprile 2012 dall'articolo 4, comma 10 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, per le Regioni a Statuto Speciale;
− sarebbe necessario applicare i principi resi dalla CGUE nell'interpretazione dell'art. 1 par.2 della Direttiva 2008/118/CE.
Ha affermato che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 27099/2019, avrebbe riconosciuto il diritto delle società somministrate di richiedere alla società somministrante il rimborso delle addizionali provinciali indebitamente pagate ai sensi dell'art. 2033 c.c. Ha eccepito la carenza probatoria del prospetto riepilogativo sulla riduzione del quantum ingiunto, inserito nell'atto di opposizione;
l'infondatezza della eccezione avversaria, relativa alla asserita compatibilità della normativa interna con quella comunitaria per il primo trimestre del 2010; della eccezione di prescrizione delle somme versate fino al 18.12.2010.
Si è opposta alla richiesta di sospensione o di rinvio in attesa delle decisioni della
Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea;
alla richiesta di compensazione delle spese di lite;
alla corresponsione degli interessi diversamente da quanto previsto dall'art.1284 co.4 c.c.. In via subordinata, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente alla ripetizione di quanto indebitamente versato a titolo di addizionali provinciali ai sensi dell'art. 2041 c.c., a titolo di arricchimento senza causa.
Ha quindi concluso, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.648 c.p.c.; il rigetto dell'istanza di rinvio o di sospensione del giudizio e della chiamata in causa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna dell'opponente a pagare diversa somma minore, determinata in giudizio, per intervenuta parziale pagina 7 di 16 prescrizione del credito, oltre interessi;
ancora in via subordinata, previa declaratoria dell'arricchimento ingiustificato dell'opponente, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento di € 64.396,45 o della diversa somma determinata in giudizio, oltre interessi ex d. lgs 231/02 dal dovuto,
o dalla costituzione in mora o dalla domanda giudiziale ex art. 1284, comma 4,
c.c.; con vittoria di spese di lite.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 5.07.2023, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale;
la provvisoria esecuzione parziale, in via subordinata, del decreto opposto, per la somma di €
10.295,80, corrispondente agli importi corrisposti dopo il 18.12.2010.
Con sentenza n. 7969/2024, pubblicata il 12/09/2024 il Tribunale di Milano ha così statuito:
“revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara la prescrizione parziale dei crediti, asseriti dalla opposta, sorti prima del 18.12.2010; dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposta; rigetta nel merito le ulteriori domande della convenuta;
condanna rifondere a le spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_1
euro 12.000,00, per compensi, oltre accessori di legge”.
In sintesi il Tribunale, rigettate sia la richiesta di chiamata in causa della
Presidenza del Consiglio, sia l'eccezione di incompetenza territoriale avanzate da nel merito ha negato il carattere indebito dei versamenti effettuati dalla CP_1
società esponente a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e, per l'effetto, accoglieva l'opposizione della società fornitrice, dichiarando, comunque, inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da di condanna di a titolo di arricchimento senza Parte_1 Controparte_1
causa ed accertava in ogni caso la prescrizione parziale dei crediti vantati dalla opposta, sorti prima del 18.12.2010.
pagina 8 di 16 Avverso detta sentenza ha proposto appello ., affidando il Parte_1
gravame a due motivi di censura.
Con il primo si duole, in particolare, dell'illegittimità della sentenza, sostenendo che l'addizionale provinciale accisa sarebbe incompatibile con il diritto unionale, con conseguente insussistenza del diritto del fornitore di esercitare la rivalsa e natura indebita del pagamento a tale titolo effettuato all'appellata; con il secondo si duole per aver il Tribunale dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale da lei svolta in primo grado ed avente ad oggetto la condanna di all'indennizzo ex art. 2041 c.c. per arricchimento senza giusta causa. CP_1
Si è costituita chiedendo respingersi l'appello. Controparte_1
Con provvedimento del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All'udienza dell'11 marzo 2025, il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'8 luglio 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All'udienza dell'8 luglio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, osservato che ., non ha censurato il capo Parte_1
della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accertato la prescrizione parziale dei crediti da lei vantati, sorti prima del 18.12.2010, sicchè sul punto è sceso il giudicato.
Ciò detto l'appello è fondato e deve essere accolto.
Viene richiesta la ripetizione di indebito di somme versate dall'utente finale al fornitore di energia elettrica a titolo di imposta addizionale provinciale sulle accise.
pagina 9 di 16 Il tema oggetto di discussione è se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del
1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012), nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva
2008/118/CE; se dunque ai rapporti contrattuali tra privati, svoltisi negli anni dal
2010 al 2011, quale quello di specie, sia applicabile la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e se sussista contrasto dell'art. 6, comma 2, del decreto- legge n. 511 del 1988 con il diritto unionale.
Può brevemente ricordarsi, a fini di completezza, che tra i giudici di merito si erano sviluppati due orientamenti. Un primo filone richiamava l'indirizzo secondo cui non è consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare una disposizione nazionale contrastante con una direttiva UE, pena il riconoscimento dell'effetto diretto orizzontale delle direttive, escluso dalla
Corte di giustizia. Vi si contrapponeva un diverso orientamento, il quale faceva leva sulla contrarietà dell'addizionale ai principi unionali elaborati dalla Corte di giustizia.
Questa Corte di Appello, facendo seguito a costante giurisprudenza della S.C. di cassazione, da tempo aderiva al secondo orientamento, accogliendo le domande restitutorie.
Era stato infatti in tale sede autorevolmente chiarito che, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, sicché va disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non pagina 10 di 16 debenza delle addizionali medesime (così Cass., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198;
Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101).
Più in particolare, nell'ambito del contenzioso tra il consumatore finale e l' avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di Controparte_7
rimborso dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, la Sezione
Tributaria, sulla premessa che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, ha enunciato il principio secondo cui il fornitore
è, in caso di pagamento indebito, l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. La Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise –, può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con la possibilità di “esercitare azione nei confronti dello ST per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea” (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n.
31609).
Nello stesso senso, con decreto n. 7959 in data 9.5.2023, si era espresso il Primo
Presidente della S.C. di Cassazione, che dichiarava inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato da giudice di merito ex art. 363-bis c.p.c..
pagina 11 di 16 Aveva infine ritenuto questa Corte che le argomentazioni fatte proprie non si ponessero in contrasto con i princìpi espressi dalla sentenza resa dalla Corte di
Giustizia Europea in data 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita, osservando come, fermo restando che l'illegittimità dell'atto impositivo e la sua conseguente disapplicazione discendono non già dalla contrarietà dello stesso ad una Direttiva non trasposta della quale sia stata invocata l'efficacia diretta orizzontale, ma dalla contrarietà della norma interna al diritto comunitario secondo l'interpretazione vincolante datane dalla Corte di Giustizia UE, risultasse indubbiamente garantita la tutela dell'utente finale, attraverso il ricorso all'azione ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore, in grado di rivolgere la propria azione recuperatoria nei confronti dello ST (essendo a tal fine rimesso in termini dall'art. 14 co. 4
D.Lgs. n. 504/1995 cit.) una volta divenuto destinatario di sentenza definitiva di condanna.
Ancora e da ultimo, aveva questa Corte osservato come le sentenze della sezione
Tributaria della Suprema Corte 21154/2024 e 24373/2024, che consentivano l'azione diretta del consumatore finale nei confronti dello ST, non imponessero tale opzione in via esclusiva, ma individuassero un “doppio binario”, e dunque non precludessero le azioni nei confronti del fornitore (da ultimo, sent. N. 334/25 in data 3.12.2024-11.2.2025).
Tanto viene rievocato, in estrema sintesi, per ricordare le tappe principali del dibattito sviluppatosi in giurisprudenza.
Si deve però dare atto che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della
Corte Costituzionale n. 43 del 15/4/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera c) e 2 del D.L. 28 novembre 1988 n.
511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5,
pagina 12 di 16 comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva
2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità).
La Corte Costituzionale, richiamando l'orientamento espresso dalla S.C. di cassazione nelle già sopra citate sentenze, ha osservato che gli Stati membri possono introdurre imposte indirette ulteriori rispetto alle accise, a condizione che: 1) le addizionali abbiano una finalità specifica e 2) le imposte addizionali rispettino le regole di imposizione dell'Unione, applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, ed ha statuito che l'art. 6 al comma 1, lettera c), che prevedeva solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale in favore delle Province, non rispettava le dette condizioni, che dovevano trovare applicazione congiunta.
La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in discussione ne comporta l'estromissione dall'ordinamento ex tunc.
Consegue che i pagamenti in relazione ai quali è stata formulata la domanda oggi in esame sono indebiti, e devono essere restituiti.
In tal senso si è espressa, da ultimo, anche la Corte di Cassazione che, in ordine alla legittimazione passiva in capo al fornitore, ha dettato il seguente principio di diritto: "In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2,
D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito" (Cass. n. 13742/2025).
Tale diritto, secondo la Corte, trova fondamento nella sopravvenuta caducazione della norma istitutiva dell'addizionale, dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione del requisito della finalità specifica richiesto dal diritto pagina 13 di 16 eurounitario, in quanto la norma prevedeva soltanto una generica destinazione del gettito in favore delle province, senza specificare alcuna finalità particolare.
La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto dell'Unione europea determina il venir meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, della causa giustificatrice del prelievo erariale, con conseguente carattere indebito dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente consumatore finale.
L'effetto ex tunc della pronuncia di illegittimità costituzionale, salvo per i rapporti esauriti, consente ai clienti dei fornitori di energia elettrica di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dei fornitori, i quali potranno a loro volta rivalersi nei confronti dello ST, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Il principio si applica indipendentemente dalla circostanza che il fornitore sia il soggetto tenuto a versare l'accisa allo ST e che abbia la facoltà di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale mediante addebito in fattura, poiché la caducazione della norma istitutiva del tributo determina l'indebita percezione delle somme corrisposte dal consumatore finale, configurando un arricchimento senza causa in capo al fornitore che ha incassato somme non più dovute.
Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammentare, che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione pagina 14 di 16 di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n. 61/2023).
In conclusione, l'appello proposto da accolto quanto al Parte_2
riconoscimento del suo diritto ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionale sull'accisa, ed va condannata a Controparte_1
rimborsare l'importo di € 10.295,80 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Rimane assorbito il secondo motivo di appello.
Spese
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord.
22 agosto 2018, n. 20920).
Nel caso di specie, ritiene questa Corte che, in considerazione della complessità dei profili indagati ai fini della decisione, degli oscillanti orientamenti della giurisprudenza di merito che si è occupata della controversa questione e, da ultimo degli interventi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte
Costituzionale, sussistano giusti motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1
pagina 15 di 16 n. 7969/2024, pubblicata il 12/09/2024, così provvede in sua parziale riforma che nel resto conferma:
1) condanna alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di € 10.295,80 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, in Milano il 15/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA CASSANESE 45 20054
SEGRATE, con il patrocinio dell'Avv. FERRARO GIANROCCO (C.F.
) e dell'Avv. RIGOTTI MATTEO C.F._1
( VIA SANTA MARIA ALLA PORTA, 9 20123 C.F._2
MILANO; elettivamente domiciliata in VIA SANTA MARIA ALLA PORTA N.
9 20123 MILANO presso il loro Studio VIA SANTA MARIA ALLA PORTA, 9
20123 MILANO, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in VIA QUATTRO NOVEMBRE 149 00187
ROMA, con il patrocinio dell'Avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA (C.F.
pagina 1 di 16 ed elettivamente domiciliata in VIA GIULINI 2 C.F._3
MILANO presso lo Studio dell'Avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7969/2024, pubblicata il 12/09/2024, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza n. 7969/2024 emessa dal Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- In accoglimento dei motivi di appello e, per l'effetto, in riforma (anche per quanto attiene alle statuizioni in punto di spese processuali) della sentenza n.
7969/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione XI Civile, in persona della dr.ssa Antonella Caterina Attardo in esito al procedimento iscritto sub RG
1976/2023, pubblicata in data 12.09.2024, condannare la società CP_1
(C.F. ), sede in Roma, Via Quattro Novembre n. 149, al
[...] P.IVA_2
pagamento alla società appellante della somma di € 10.295,80
(diecimiladuecentonovantacinque/80) - ovvero del diverso importo ritenuto dovuto da codesta Corte -, pari alla somma degli importi corrisposti dall'esponente ad a titolo di imposta addizionale provinciale Controparte_1
all'accisa sull'energia elettrica in data successiva al 18.12.2010, oltre agli interessi maturati e maturandi dall'atto di costituzione in mora al saldo effettivo con applicazione del tasso di interesse legale fino alla data dalla domanda giudiziale e, con decorrenza da quest'ultima, del tasso di interesse moratorio ex d. lgs.
231/02 in ossequio al disposto di cui al quarto comma dell'art. 1284 cod. civ.;
IN SUBORDINE:
pagina 2 di 16 - In via di mero subordine - nella denegata ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale - accertare l'ingiustificato arricchimento della società appellata e, per l'effetto, condannare la società a pagare all'appellante a Controparte_1
titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. la somma di € 10.295,80
(diecimiladuecentonovantacinque/80), ovvero la diversa e maggiore o minor somma ritenuta di giustizia da codesta Corte, oltre agli interessi maturati e maturandi dall'atto di costituzione in mora al saldo effettivo con applicazione del tasso di interesse legale fino alla data dalla domanda giudiziale e, con decorrenza da quest'ultima, del tasso di interesse moratorio ex d. lgs. 231/02 in ossequio al disposto di cui al quarto comma dell'art. 1284 cod. civ.;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Con le presenti note di precisazione delle conclusioni, l'Avv. Paola Desideri
Zanardelli, quale difensore di integralmente riportandosi alla Controparte_1
propria comparsa di costituzione e risposta in appello, precisa le proprie conclusioni come di seguito, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
• nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per i motivi suesposti, con conferma integrale della sentenza n. 7969/2024, pronunciata il 12.09.2024, dal Tribunale di
Milano, Sezione XI Civile, Giudice Dott.ssa Attardo, nel giudizio RGN
1976/2023;
• in via subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, applicare gli interessi e art 1284 comma 1 c.c. a far data dalla domanda giudiziale.
pagina 3 di 16 Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello, oltre IVA e CPA
e voci come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (di seguito ha proposto opposizione avverso il Controparte_1 CP_1
decreto ingiuntivo 19166/2022 del 14/11/2022 - RG n. 32564/2022, con il quale
è stata condannata al pagamento, in favore di di seguito Parte_1
- già e già Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
e della somma di € 64.396,45, oltre a interessi Controparte_4 Controparte_5
come da domanda e spese di lite, a titolo di rimborso di somme versate alla ingiunta a titolo di addizionali provinciali, ex art. 6 L. n. 511/1988, relative ai consumi di energia elettrica degli anni 2010 e 2011.
L'opponente ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano in favore di quello di Genova, in ragione del foro di competenza esclusiva previsto dalle condizioni generali del contratto (doc. n.3 fasc. ricorr.). Ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della Presidenza del Consiglio, essendo tenuta come società somministrante a restituire al somministrato quanto versato all'Erario. Ha aggiunto che, con ordinanza del
29/04/2022, il Tribunale di Como ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea su due questioni riguardanti l'effetto diretto solo
“verticale” delle Direttive UE e il principio di effettività; che è stata sollevata dal collegio arbitrale di Vicenza, con ordinanza del 26.03.2021, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4 del d.lgs. n. 504/1995 – T.U.A con riferimento agli articoli della Costituzione 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, e 117 primo comma, anche in via mediata per violazione degli articoli 16
e 52 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea;
che il Tribunale di
Udine, con ordinanza di rinvio del 30 dicembre 2021, avrebbe sollevato un'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. C, e
2, del DL n. 511/1988, per contrasto con l'art. 117, comma primo, Cost. e l'art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell'U.E. L'opponente ha affermato pagina 4 di 16 che non sarebbe possibile, nel caso di specie, disapplicare la norma italiana asseritamente in contrasto con norma unionale, perché l'istituto della disapplicazione non può essere utilizzato per conferire efficacia diretta
“orizzontale” ad una Direttiva. Ha dedotto che la Corte di Giustizia non avrebbe mai sancito l'asserita incompatibilità tra la norma relativa all'addizionale provinciale italiana e l'ordinamento unionale;
che le sentenze della CGUE, richiamate dalla opposta, si riferirebbero in maniera specifica alla normativa estone e francese, così come confermato anche da giurisprudenza di merito.
Inoltre, in ogni caso, avrebbe richiesto alla società somministrata le somme di cui
è causa in virtù di norme all'epoca di necessaria applicazione, che avrebbero previsto il versamento delle somme già versate alla opponente all'Erario; pertanto, non sarebbe possibile ottenere la ripetizione dell'indebito. ha eccepito l'omesso conteggio negli importi ingiunti di note di credito e CP_1
storni per complessivi € 3.139,96 (doc. n.17 opponente), a favore della società convenuta o delle società con le quali essa si è fusa per incorporazione. Ha eccepito inoltre la compatibilità della normativa interna con quella comunitaria fino al 31 marzo 2010 ai sensi degli artt. 46 co. 2, 47 e 48 della Direttiva
2008/118/CE, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità e dall l'avvenuta prescrizione decennale di tutti gli asseriti Controparte_6
crediti sorti prima del 18 dicembre 2010, essendo stato interrotto il decorso del termine di prescrizione solo con la comunicazione di messa in mora del
18.12.2020. Ha affermato che, in ogni caso, come somministrante non potrebbe essere condannata alla rifusione delle spese di lite, avendo agito in buona fede ed essendo tenuta a resistere in giudizio per ottenere il rimborso di quanto restituito;
per la stessa ragione non sarebbero comunque dovuti interessi superiori al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., a decorrere dalla domanda sino al saldo.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Genova;
e la concessione di rinvio o della sospensione del giudizio in attesa delle decisioni della Corte di pagina 5 di 16 Giustizia Europea e della Corte Costituzionale;
la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva;
la declaratoria della intervenuta prescrizione per i crediti sorti prima del 18.12.2010; il rigetto della domanda avversaria;
l'accertamento della legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA;
con compensazione delle spese di lite. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, ha chiesto, previa declaratoria della responsabilità dello ST, l'accertamento del diritto ad essere rimborsata della somma pari al costo dell'addizionale richiesta di € 64.396,45, oltre interessi e spese di giudizio, o della maggiore o minore somma determinata in giudizio;
con vittoria di spese di lite.
Si è costituita tempestivamente l'opposta che ha ricostruito le proprie Parte_1
vicende societarie degli anni 2010 e 2011. Ha quindi affermato di aver chiesto, tramite comunicazione a mezzo pec del 18.12.2020 (doc. n.7 fasc. conv.), all'opponente, il rimborso di quanto indebitamente corrisposto. Ha replicato all'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo la carenza di sottoscrizione del documento prodotto da controparte, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Si è opposta alla richiesta di chiamata in causa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Ha sostenuto che le norme sulle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, introdotte con l'art. 6 del D.L. n. 155/1988, sarebbero state in contrasto con la direttiva n. 2008/118/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. e sancito da giurisprudenza di legittimità.
Ha inoltre dedotto che:
− le imposte addizionali, per cui è causa, non sarebbero dovute, perché la norma di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 26 del 2007, poi abrogata, a partire dal 1.1.2012, in forza del D. L. 16/2012, andrebbe disapplicata per contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, come asseritamente affermato dalla pagina 6 di 16 Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa C-553/13 e del 25 luglio 2018, nella causa C103/17;
− la normativa italiana sarebbe successivamente intervenuta con la soppressione dell'addizionale con decorrenza 1° gennaio 2012 per le Regioni ordinarie, dall'art. 18, comma 5 del D.Lgs. n. 68 del 6 maggio 2011 e 1° aprile 2012 dall'articolo 4, comma 10 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, per le Regioni a Statuto Speciale;
− sarebbe necessario applicare i principi resi dalla CGUE nell'interpretazione dell'art. 1 par.2 della Direttiva 2008/118/CE.
Ha affermato che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 27099/2019, avrebbe riconosciuto il diritto delle società somministrate di richiedere alla società somministrante il rimborso delle addizionali provinciali indebitamente pagate ai sensi dell'art. 2033 c.c. Ha eccepito la carenza probatoria del prospetto riepilogativo sulla riduzione del quantum ingiunto, inserito nell'atto di opposizione;
l'infondatezza della eccezione avversaria, relativa alla asserita compatibilità della normativa interna con quella comunitaria per il primo trimestre del 2010; della eccezione di prescrizione delle somme versate fino al 18.12.2010.
Si è opposta alla richiesta di sospensione o di rinvio in attesa delle decisioni della
Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea;
alla richiesta di compensazione delle spese di lite;
alla corresponsione degli interessi diversamente da quanto previsto dall'art.1284 co.4 c.c.. In via subordinata, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente alla ripetizione di quanto indebitamente versato a titolo di addizionali provinciali ai sensi dell'art. 2041 c.c., a titolo di arricchimento senza causa.
Ha quindi concluso, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.648 c.p.c.; il rigetto dell'istanza di rinvio o di sospensione del giudizio e della chiamata in causa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna dell'opponente a pagare diversa somma minore, determinata in giudizio, per intervenuta parziale pagina 7 di 16 prescrizione del credito, oltre interessi;
ancora in via subordinata, previa declaratoria dell'arricchimento ingiustificato dell'opponente, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento di € 64.396,45 o della diversa somma determinata in giudizio, oltre interessi ex d. lgs 231/02 dal dovuto,
o dalla costituzione in mora o dalla domanda giudiziale ex art. 1284, comma 4,
c.c.; con vittoria di spese di lite.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 5.07.2023, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale;
la provvisoria esecuzione parziale, in via subordinata, del decreto opposto, per la somma di €
10.295,80, corrispondente agli importi corrisposti dopo il 18.12.2010.
Con sentenza n. 7969/2024, pubblicata il 12/09/2024 il Tribunale di Milano ha così statuito:
“revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara la prescrizione parziale dei crediti, asseriti dalla opposta, sorti prima del 18.12.2010; dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposta; rigetta nel merito le ulteriori domande della convenuta;
condanna rifondere a le spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_1
euro 12.000,00, per compensi, oltre accessori di legge”.
In sintesi il Tribunale, rigettate sia la richiesta di chiamata in causa della
Presidenza del Consiglio, sia l'eccezione di incompetenza territoriale avanzate da nel merito ha negato il carattere indebito dei versamenti effettuati dalla CP_1
società esponente a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e, per l'effetto, accoglieva l'opposizione della società fornitrice, dichiarando, comunque, inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da di condanna di a titolo di arricchimento senza Parte_1 Controparte_1
causa ed accertava in ogni caso la prescrizione parziale dei crediti vantati dalla opposta, sorti prima del 18.12.2010.
pagina 8 di 16 Avverso detta sentenza ha proposto appello ., affidando il Parte_1
gravame a due motivi di censura.
Con il primo si duole, in particolare, dell'illegittimità della sentenza, sostenendo che l'addizionale provinciale accisa sarebbe incompatibile con il diritto unionale, con conseguente insussistenza del diritto del fornitore di esercitare la rivalsa e natura indebita del pagamento a tale titolo effettuato all'appellata; con il secondo si duole per aver il Tribunale dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale da lei svolta in primo grado ed avente ad oggetto la condanna di all'indennizzo ex art. 2041 c.c. per arricchimento senza giusta causa. CP_1
Si è costituita chiedendo respingersi l'appello. Controparte_1
Con provvedimento del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All'udienza dell'11 marzo 2025, il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'8 luglio 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All'udienza dell'8 luglio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, osservato che ., non ha censurato il capo Parte_1
della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accertato la prescrizione parziale dei crediti da lei vantati, sorti prima del 18.12.2010, sicchè sul punto è sceso il giudicato.
Ciò detto l'appello è fondato e deve essere accolto.
Viene richiesta la ripetizione di indebito di somme versate dall'utente finale al fornitore di energia elettrica a titolo di imposta addizionale provinciale sulle accise.
pagina 9 di 16 Il tema oggetto di discussione è se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del
1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012), nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva
2008/118/CE; se dunque ai rapporti contrattuali tra privati, svoltisi negli anni dal
2010 al 2011, quale quello di specie, sia applicabile la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e se sussista contrasto dell'art. 6, comma 2, del decreto- legge n. 511 del 1988 con il diritto unionale.
Può brevemente ricordarsi, a fini di completezza, che tra i giudici di merito si erano sviluppati due orientamenti. Un primo filone richiamava l'indirizzo secondo cui non è consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare una disposizione nazionale contrastante con una direttiva UE, pena il riconoscimento dell'effetto diretto orizzontale delle direttive, escluso dalla
Corte di giustizia. Vi si contrapponeva un diverso orientamento, il quale faceva leva sulla contrarietà dell'addizionale ai principi unionali elaborati dalla Corte di giustizia.
Questa Corte di Appello, facendo seguito a costante giurisprudenza della S.C. di cassazione, da tempo aderiva al secondo orientamento, accogliendo le domande restitutorie.
Era stato infatti in tale sede autorevolmente chiarito che, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, sicché va disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non pagina 10 di 16 debenza delle addizionali medesime (così Cass., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198;
Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101).
Più in particolare, nell'ambito del contenzioso tra il consumatore finale e l' avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di Controparte_7
rimborso dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, la Sezione
Tributaria, sulla premessa che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, ha enunciato il principio secondo cui il fornitore
è, in caso di pagamento indebito, l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. La Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise –, può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con la possibilità di “esercitare azione nei confronti dello ST per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea” (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n.
31609).
Nello stesso senso, con decreto n. 7959 in data 9.5.2023, si era espresso il Primo
Presidente della S.C. di Cassazione, che dichiarava inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato da giudice di merito ex art. 363-bis c.p.c..
pagina 11 di 16 Aveva infine ritenuto questa Corte che le argomentazioni fatte proprie non si ponessero in contrasto con i princìpi espressi dalla sentenza resa dalla Corte di
Giustizia Europea in data 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita, osservando come, fermo restando che l'illegittimità dell'atto impositivo e la sua conseguente disapplicazione discendono non già dalla contrarietà dello stesso ad una Direttiva non trasposta della quale sia stata invocata l'efficacia diretta orizzontale, ma dalla contrarietà della norma interna al diritto comunitario secondo l'interpretazione vincolante datane dalla Corte di Giustizia UE, risultasse indubbiamente garantita la tutela dell'utente finale, attraverso il ricorso all'azione ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore, in grado di rivolgere la propria azione recuperatoria nei confronti dello ST (essendo a tal fine rimesso in termini dall'art. 14 co. 4
D.Lgs. n. 504/1995 cit.) una volta divenuto destinatario di sentenza definitiva di condanna.
Ancora e da ultimo, aveva questa Corte osservato come le sentenze della sezione
Tributaria della Suprema Corte 21154/2024 e 24373/2024, che consentivano l'azione diretta del consumatore finale nei confronti dello ST, non imponessero tale opzione in via esclusiva, ma individuassero un “doppio binario”, e dunque non precludessero le azioni nei confronti del fornitore (da ultimo, sent. N. 334/25 in data 3.12.2024-11.2.2025).
Tanto viene rievocato, in estrema sintesi, per ricordare le tappe principali del dibattito sviluppatosi in giurisprudenza.
Si deve però dare atto che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della
Corte Costituzionale n. 43 del 15/4/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera c) e 2 del D.L. 28 novembre 1988 n.
511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5,
pagina 12 di 16 comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva
2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità).
La Corte Costituzionale, richiamando l'orientamento espresso dalla S.C. di cassazione nelle già sopra citate sentenze, ha osservato che gli Stati membri possono introdurre imposte indirette ulteriori rispetto alle accise, a condizione che: 1) le addizionali abbiano una finalità specifica e 2) le imposte addizionali rispettino le regole di imposizione dell'Unione, applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, ed ha statuito che l'art. 6 al comma 1, lettera c), che prevedeva solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale in favore delle Province, non rispettava le dette condizioni, che dovevano trovare applicazione congiunta.
La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in discussione ne comporta l'estromissione dall'ordinamento ex tunc.
Consegue che i pagamenti in relazione ai quali è stata formulata la domanda oggi in esame sono indebiti, e devono essere restituiti.
In tal senso si è espressa, da ultimo, anche la Corte di Cassazione che, in ordine alla legittimazione passiva in capo al fornitore, ha dettato il seguente principio di diritto: "In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2,
D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito" (Cass. n. 13742/2025).
Tale diritto, secondo la Corte, trova fondamento nella sopravvenuta caducazione della norma istitutiva dell'addizionale, dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione del requisito della finalità specifica richiesto dal diritto pagina 13 di 16 eurounitario, in quanto la norma prevedeva soltanto una generica destinazione del gettito in favore delle province, senza specificare alcuna finalità particolare.
La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto dell'Unione europea determina il venir meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, della causa giustificatrice del prelievo erariale, con conseguente carattere indebito dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente consumatore finale.
L'effetto ex tunc della pronuncia di illegittimità costituzionale, salvo per i rapporti esauriti, consente ai clienti dei fornitori di energia elettrica di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dei fornitori, i quali potranno a loro volta rivalersi nei confronti dello ST, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Il principio si applica indipendentemente dalla circostanza che il fornitore sia il soggetto tenuto a versare l'accisa allo ST e che abbia la facoltà di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale mediante addebito in fattura, poiché la caducazione della norma istitutiva del tributo determina l'indebita percezione delle somme corrisposte dal consumatore finale, configurando un arricchimento senza causa in capo al fornitore che ha incassato somme non più dovute.
Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammentare, che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione pagina 14 di 16 di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n. 61/2023).
In conclusione, l'appello proposto da accolto quanto al Parte_2
riconoscimento del suo diritto ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionale sull'accisa, ed va condannata a Controparte_1
rimborsare l'importo di € 10.295,80 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Rimane assorbito il secondo motivo di appello.
Spese
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord.
22 agosto 2018, n. 20920).
Nel caso di specie, ritiene questa Corte che, in considerazione della complessità dei profili indagati ai fini della decisione, degli oscillanti orientamenti della giurisprudenza di merito che si è occupata della controversa questione e, da ultimo degli interventi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte
Costituzionale, sussistano giusti motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1
pagina 15 di 16 n. 7969/2024, pubblicata il 12/09/2024, così provvede in sua parziale riforma che nel resto conferma:
1) condanna alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di € 10.295,80 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, in Milano il 15/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
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