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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/09/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del
Giudice, dott.ssa Silvia Pirone, in funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1588 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: danni da circolazione stradale, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Villano, Parte_1
come da procura in allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre del Greco alla via Nazionale n.
891/A
ATTORE
E
Controparte_1
rappresentato e
[...]
difeso dall'avv. Daniele Calloni, come da procura notarile in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Moscardino in
Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 263
CONVENUTO NONCHE'
Cont
domiciliato presso l Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sofia
(Bulgaria)
CONVENUTA CONTMACE
NONCHE'
Cont
domiciliata presso l in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede in Sofia (Bulgaria)
CONVENUTA CONTMACE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e da note conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale atto di citazione, deduceva che, il giorno Parte_1
2 novembre 2020, verso le ore 15.30, mentre viaggiava in qualità di trasportato a bordo del motociclo Piaggio Beverly tg. CA 9573 B, il conducente di tale veicolo, nell'immettersi sulla via Raffaele Bosco di
Vico Equense, non si avvedeva del sopraggiungere dell'autovettura Fiat
Panda EK 283 LV, urtandola nella fiancata sinistra con la sua parte anteriore;
che, in seguito all'urto, esso attore rovinava sul suolo stradale e si feriva all'occhio destro con del materiale di costruzione del presepe che stava trasportando mentre era sul motoveicolo Piaggio;
che tale lesione rendeva necessario il suo trasporto presso il pronto soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini di Napoli, laddove i sanitari di turno gli diagnosticavano una “ferita sclerale – emaftalmo destro”. Tanto premesso,
conveniva innanzi a questo Tribunale l in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., nonché la società
[...]
e la società Controparte_2 Controparte_2 CP_3
rispettivamente compagnia assicuratrice e proprietaria del motoveicolo Piaggio Beverly tg. CA 9573 B, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, con vittoria delle spese di lite e attribuzione al procuratore antistatario.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il solo Controparte_1
, il quale contestava la fondatezza della domanda, in fatto e in
[...]
diritto, chiedendone il rigetto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato.
Non si costituivano invece le altre parti convenute, seppure ritualmente citate in giudizio, per le quali veniva dunque dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cpc, la causa veniva istruita con l'espletamento della prova testimoniale e una CTU medico-
legale; indi, all'udienza del 20.03.2025, svolta con modalità cartolare, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di risarcimento danni spiegata da Parte_1
procedibile ai sensi di legge, appare meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito evidenziati.
Giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697
c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purchè acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116
c.p.c. (cfr. Cass. Civ. N. 4077 del 1996 e N. 3564 del 1995).
Ciò posto, deve osservarsi che l'art. 141 del D.L.gs. 209/2005 consente al terzo trasportato di essere risarcito dalla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La norma, come osservato dalla Corte Costituzionale, si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo vettore, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (Corte Cost.
n. 440/2008).
Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7
settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit. (cfr. Cass. n. 16181/2015).
Tuttavia, come precisato dalla Suprema Corte nella medesima sentenza richiamata, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 2005,
art. 141, per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare quest'ultimo,
ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente e danni di cui si chiede il risarcimento. Nel caso di specie l'attrice ha agito ai sensi dell'art. 141 D.l.gs.
209/2005 nei confronti dell garante ex lege ai sensi dell'art. 125, CP_1
comma terzo, per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno stato terzo, ed essendo stato notificato l'atto introduttivo oltre che all , anche al responsabile del danno ex art. 126, II comma n. 2 del CP_1
D. Lgs. n. 209 del 2005, presso il suo domiciliatario ex lege, risulta ritualmente integrato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte.
Sulla base delle prove orali e documentali raccolte in corso di causa (cfr.
risultanze della prova orale raccolta, e della documentazione sanitaria
allegata alla produzione di parte attrice), possono ritenersi provati,
l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il nesso di causalità
tra il sinistro e i danni di cui si chiede il risarcimento.
Il primo teste introdotto da parte attrice all'udienza del 15/03/2024,
ha riferito: “…. era l'inizio del mese di novembre del CP_4
2020, verso le ore 15:00, 15:30 circa, allorquando mi trovavo a fare una
corsa lenta in salita sulla strada Raffaele Bosco di Vico Equense;
ricordo
che, mentre salivo detta via sul lato sinistro, vedevo, a distanza di 6/7
metri, un motociclo modello Piaggio Beverly, di colore grigio scuro che,
nello scendere, all'altezza dell'incrocio con via Sant'Andrea, non si
fermava e andava ad impattare con un'autovettura modello Panda di colore
bianco, che percorreva in salita la medesima via. Non ricordo se detto
incrocio è regolato da qualche segnaletica, ma di sicuro non vi è alcun
semaforo. Ricordo di aver visto il motociclo impattare con la ruota
anteriore la parte anteriore sinistra della Panda, all'altezza della ruota.
… dopo l'urto le due persone a bordo del motociclo cadevano a terra sul
lato, unitamente al mezzo. Dopo l'urto, mi sono avvicinato alla persona trasportata e mi sono accorto che, sebbene munita di casco protettivo, tipo
a scodella, sanguinava dall'occhio destro e lamentava dolori alla parte
destra del corpo. Giungevano sul posto anche i familiari del trasportato, i
quali venivano avvisati dal conducente del motoveicolo. Ricordo che la
persona trasportata portava tra le mani dei fascetti da corteccia, tipo
materiale da presepe. Detto materiale era poggiato in verticale sulle gambe
del signore trasportato ed aveva un'altezza di circa 30/40 centimetri”.
Il teste escusso alla stessa udienza, ha riferito che: “… Testimone_1
era il 2 novembre del 2020, nel presto pomeriggio, verso le ore 15:00,
allorquando, nel percorrere in discesa la Via Raffaele Bosco di Vico
Equense, ho visto un motociclo, modello Beverly di colore scuro, che,
mentre scendeva la Via Sant'Andrea che si incrocia con la suddetta via
Raffaele Bosco, andava ad impattare una Panda di color Bianco che saliva
detta ultima strada … mi trovavo a circa sette metri dal posto dove è
avvenuto lo scontro …. ricordo che lo scooter ha urtato con la ruota
anteriore la parte anteriore sinistra della Panda … dopo l'urto sia il
conducente che la persona trasportata sullo scooter sono caduti sul lato
destro della strada …. il trasportato portava con se' dei rametti di
corteccia di circa 20 cm di altezza e indossava il casco tipo scodella;
dopo lo scontro mi sono avvicinato ed ho visto il conducente che si
rialzava subito, mentre il sig.re che era trasportato sanguinava
dall'occhio destro, tanto che l'ho soccorso con dei fazzoletti per
tamponare la ferita” (cfr. verbale di udienza del 15.03 2024).
Il giudicante non ha motivo di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi in giudizio, che, indifferenti alla lite, hanno reso dichiarazioni precise e circostanziate in merito alla dinamica del sinistro.
Accertato l'effettivo accadimento del sinistro nonché il nesso di causalità tra il medesimo e i danni lamentati, occorre esaminare l'eccezione sollevata dalla convenuta, sin dalla costituzione in giudizio, avente ad oggetto l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. e quindi la sussistenza del fatto colposo del danneggiato tale da escludere o quantomeno da diminuire il quantum del risarcimento dei danni subiti, risultando dalla stessa allegazione di parte attrice che il mentre era sul motorino, Parte_1
trasportava materiale di costruzione del presepe.
Orbene, sul punto si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale, “un'eventuale cooperazione colposa del creditore al fatto illecito, non spezza il nesso eziologico rispetto al danno subito da quest'ultimo, ma il concorso del trasportato al verificarsi dell'evento dannoso comporta esclusivamente una proporzionale riduzione dell'entità del risarcimento. Inoltre, la cooperazione colposa nella determinazione del sinistro non può essere identificata, preventivamente, quando il sinistro è
soltanto eventuale, essendo necessaria un'attività del trasportato, una volta che il trasporto sia iniziato e quindi divenuto un fatto reale e attuale, che abbia una incidenza causale diretta sul concreto susseguente evento dannoso”.
Tale principio è costantemente applicato dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito alle più svariate ipotesi - trasportato privo della cintura di sicurezza, trasportato su veicolo che sa essere condotto da soggetto senza patente, trasportato su ciclomotore privo di casco regolamentare ovvero condotto da minorenne e con a bordo tre persone, ecc.
– e si ritiene applicabile anche al caso di specie, avendo l'attore accettato di viaggiare quale trasportato senza essere munito di regolare casco, in violazione dell'art. 170 del codice della strada, avendo i testimoni dichiarato che il indossava un casco cd a scodella, il Parte_1 cui uso non è consentito per i conducenti dei motocicli (cfr Cass.
20558/19), e trasportando materiale contundente, quali rami di corteccia,
che, al momento dello scontro tra i due veicoli, ha determinato l'evento pregiudizievole.
Al riguardo, la Cassazione ha avuto modo di precisare che "L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché
al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti" (così Cass. 26.5.2014 n. 11698).
Applicando tali principi al caso di specie e tenuto conto delle concrete modalità di accadimento del sinistro, va evidenziato che il comportamento del ha ragionevolmente influito come nesso concorrente di Parte_1
causalità, al verificarsi dell'evento dannoso, dal momento che, come accertato anche dal consulente d'Ufficio, “se il sig. non avesse Parte_1
tenuto in mano il ramo di castagno oppure avesse indossato un casco
integrale non avrebbe subito la lesione oculare”.
Alla luce di ciò, ritiene questo giudice ravvisabile nel caso di specie il concorso colposo dell'attore ex art. 1227, primo comma, c.c. nella causazione del gravissimo pregiudizio alla salute dallo stesso riportato, avendo l'istante, durante il suo trasporto sul motociclo, tenuto in mano il ramo di castagno ed indossato un casco non integrale, concorso ravvisabile nella misura del 70%.
In conclusione, alla luce delle considerazioni innanzi svolte, l'attore ha diritto di essere risarcito per le lesioni subite in conseguenza del sinistro per cui è causa nella misura ridotta del 30%.
Tanto premesso, occorre procedere alla determinazione del quantum debeatur.
In ordine al danno biologico subito dall'attore a seguito del sinistro dedotto in lite si richiama la relazione redatta dal ctu dott. Per_1
, specialista in clinica oculistica, il quale, riconosciuta la
[...]
compatibilità tra le lesioni riportate dall'attore e la dinamica del sinistro, ha accertato che lo stesso, a seguito del sinistro per cui è
causa, ha riportato “una ferita perforante del bulbo attraverso la sclera
in corrispondenza del limbus, con impegno dell'iride e di vitreo, ed
interessamento del cristallino con frammenti precipitati nel vitreo”. Per
le suddette lesioni il ctu, con valutazione assolutamente condivisibile in quanto suffragata dalla documentazione in atti e scevra da vizi logici, ha affermato che i postumi invalidanti a carico di hanno Parte_1
determinato un danno non solo permanente stimato nella misura del 25%, ma anche temporaneo quantificato complessivamente in giorni 87, di cui 27 di
ITT, 30 di ITP al 75%, 30 di ITP al 50%. Mentre come affermato dal consulente, non vi è stata incidenza sulla capacità lavorativa, poiché al momento dell'incidente l'attore non lavorava.
Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è
pervenuto il nominato ctu.
Accertato il diritto di al risarcimento dei danni Parte_1
subiti per le lesioni patite a seguito del sinistro, il danno risarcibile può quindi essere quantificato, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano
2024, che considerano sia il “danno biologico/dinamico-relazionale” sia il
“danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile
(ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata), come segue, tenuto conto che all'epoca del fatto l'istante aveva 71 anni: euro € 101.018,00 per l'invalidità permanente;
euro €
3.105,00 per 27 gg. di ITT;
euro € 2.587,50 per 30 gg. di ITP al 75%, euro
€ 1.725,00 per 30 gg. di ITP al 50%, per un ammontare complessivo pari ad euro 108.435,50.
In merito alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto è
opportuno segnalare che la Suprema Corte ha condivisibilmente previsto che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali" allegate dal danneggiato le quali rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze derivanti dai pregiudizi relativi allo stesso grado sofferti da persona della stessa età, è consentito al giudice incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Sez. III 07.11.2014 n.23778; Cass. sez. III 27.03.2018
n.7513). Pertanto, le circostanze che giustificano la personalizzazione devono essere documentate in modo circostanziato e provate dall'attore con ogni mezzo di prova (si veda Cass. Sez. Unite n.26972 del 11.11.2008).
Nella fattispecie parte attrice non ha in alcun modo allegato né provato alcuna conseguenza specifica e ulteriore derivata dai pregiudizi sofferti.
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa, in favore dell'attore va,
dunque, riconosciuto il 30% dell'importo totale come innanzi quantificato,
quindi euro 32.530,50.
Su detta somma, già rivalutata, vanno poi riconosciuti gli interessi dalla data del sinistro al soddisfo. Le spese di lite, in considerazione dell'accertato concorso, vanno compensate nella misura del 50%, mentre per la restante parte seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione dell'accolto e sulla base del DM 55/14.
In applicazione del medesimo principio, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 30.08.2024, si pongono in via definitiva per 1/2 a carico di parte attrice e per 1/2 a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa,
così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto:
- dichiara la concorrente responsabilità dell'attore nella misura del 70%,
nella causazione del sinistro per cui è causa;
2. condanna l in persona del Controparte_5
l.r.p.t., al pagamento in favore di della complessiva Parte_1
somma di euro € 32.530,50, oltre interessi legali dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
3. condanna l in persona del Controparte_5
l.r.p.t., al pagamento del 50% delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali ed euro 379,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa,
come per legge;
3. pone le spese di ctu in via definitiva per ½ a carico di parte attrice e per ½ a carico di parte convenuta.
Torre Annunziata, lì 31 agosto 2025.
Il Giudice Onorario di Pace (dott.ssa Silvia Pirone)
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del
Giudice, dott.ssa Silvia Pirone, in funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1588 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: danni da circolazione stradale, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Villano, Parte_1
come da procura in allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre del Greco alla via Nazionale n.
891/A
ATTORE
E
Controparte_1
rappresentato e
[...]
difeso dall'avv. Daniele Calloni, come da procura notarile in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Moscardino in
Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 263
CONVENUTO NONCHE'
Cont
domiciliato presso l Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sofia
(Bulgaria)
CONVENUTA CONTMACE
NONCHE'
Cont
domiciliata presso l in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede in Sofia (Bulgaria)
CONVENUTA CONTMACE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e da note conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale atto di citazione, deduceva che, il giorno Parte_1
2 novembre 2020, verso le ore 15.30, mentre viaggiava in qualità di trasportato a bordo del motociclo Piaggio Beverly tg. CA 9573 B, il conducente di tale veicolo, nell'immettersi sulla via Raffaele Bosco di
Vico Equense, non si avvedeva del sopraggiungere dell'autovettura Fiat
Panda EK 283 LV, urtandola nella fiancata sinistra con la sua parte anteriore;
che, in seguito all'urto, esso attore rovinava sul suolo stradale e si feriva all'occhio destro con del materiale di costruzione del presepe che stava trasportando mentre era sul motoveicolo Piaggio;
che tale lesione rendeva necessario il suo trasporto presso il pronto soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini di Napoli, laddove i sanitari di turno gli diagnosticavano una “ferita sclerale – emaftalmo destro”. Tanto premesso,
conveniva innanzi a questo Tribunale l in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., nonché la società
[...]
e la società Controparte_2 Controparte_2 CP_3
rispettivamente compagnia assicuratrice e proprietaria del motoveicolo Piaggio Beverly tg. CA 9573 B, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, con vittoria delle spese di lite e attribuzione al procuratore antistatario.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il solo Controparte_1
, il quale contestava la fondatezza della domanda, in fatto e in
[...]
diritto, chiedendone il rigetto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato.
Non si costituivano invece le altre parti convenute, seppure ritualmente citate in giudizio, per le quali veniva dunque dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cpc, la causa veniva istruita con l'espletamento della prova testimoniale e una CTU medico-
legale; indi, all'udienza del 20.03.2025, svolta con modalità cartolare, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di risarcimento danni spiegata da Parte_1
procedibile ai sensi di legge, appare meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito evidenziati.
Giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697
c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purchè acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116
c.p.c. (cfr. Cass. Civ. N. 4077 del 1996 e N. 3564 del 1995).
Ciò posto, deve osservarsi che l'art. 141 del D.L.gs. 209/2005 consente al terzo trasportato di essere risarcito dalla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La norma, come osservato dalla Corte Costituzionale, si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo vettore, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (Corte Cost.
n. 440/2008).
Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7
settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit. (cfr. Cass. n. 16181/2015).
Tuttavia, come precisato dalla Suprema Corte nella medesima sentenza richiamata, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 2005,
art. 141, per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare quest'ultimo,
ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente e danni di cui si chiede il risarcimento. Nel caso di specie l'attrice ha agito ai sensi dell'art. 141 D.l.gs.
209/2005 nei confronti dell garante ex lege ai sensi dell'art. 125, CP_1
comma terzo, per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno stato terzo, ed essendo stato notificato l'atto introduttivo oltre che all , anche al responsabile del danno ex art. 126, II comma n. 2 del CP_1
D. Lgs. n. 209 del 2005, presso il suo domiciliatario ex lege, risulta ritualmente integrato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte.
Sulla base delle prove orali e documentali raccolte in corso di causa (cfr.
risultanze della prova orale raccolta, e della documentazione sanitaria
allegata alla produzione di parte attrice), possono ritenersi provati,
l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il nesso di causalità
tra il sinistro e i danni di cui si chiede il risarcimento.
Il primo teste introdotto da parte attrice all'udienza del 15/03/2024,
ha riferito: “…. era l'inizio del mese di novembre del CP_4
2020, verso le ore 15:00, 15:30 circa, allorquando mi trovavo a fare una
corsa lenta in salita sulla strada Raffaele Bosco di Vico Equense;
ricordo
che, mentre salivo detta via sul lato sinistro, vedevo, a distanza di 6/7
metri, un motociclo modello Piaggio Beverly, di colore grigio scuro che,
nello scendere, all'altezza dell'incrocio con via Sant'Andrea, non si
fermava e andava ad impattare con un'autovettura modello Panda di colore
bianco, che percorreva in salita la medesima via. Non ricordo se detto
incrocio è regolato da qualche segnaletica, ma di sicuro non vi è alcun
semaforo. Ricordo di aver visto il motociclo impattare con la ruota
anteriore la parte anteriore sinistra della Panda, all'altezza della ruota.
… dopo l'urto le due persone a bordo del motociclo cadevano a terra sul
lato, unitamente al mezzo. Dopo l'urto, mi sono avvicinato alla persona trasportata e mi sono accorto che, sebbene munita di casco protettivo, tipo
a scodella, sanguinava dall'occhio destro e lamentava dolori alla parte
destra del corpo. Giungevano sul posto anche i familiari del trasportato, i
quali venivano avvisati dal conducente del motoveicolo. Ricordo che la
persona trasportata portava tra le mani dei fascetti da corteccia, tipo
materiale da presepe. Detto materiale era poggiato in verticale sulle gambe
del signore trasportato ed aveva un'altezza di circa 30/40 centimetri”.
Il teste escusso alla stessa udienza, ha riferito che: “… Testimone_1
era il 2 novembre del 2020, nel presto pomeriggio, verso le ore 15:00,
allorquando, nel percorrere in discesa la Via Raffaele Bosco di Vico
Equense, ho visto un motociclo, modello Beverly di colore scuro, che,
mentre scendeva la Via Sant'Andrea che si incrocia con la suddetta via
Raffaele Bosco, andava ad impattare una Panda di color Bianco che saliva
detta ultima strada … mi trovavo a circa sette metri dal posto dove è
avvenuto lo scontro …. ricordo che lo scooter ha urtato con la ruota
anteriore la parte anteriore sinistra della Panda … dopo l'urto sia il
conducente che la persona trasportata sullo scooter sono caduti sul lato
destro della strada …. il trasportato portava con se' dei rametti di
corteccia di circa 20 cm di altezza e indossava il casco tipo scodella;
dopo lo scontro mi sono avvicinato ed ho visto il conducente che si
rialzava subito, mentre il sig.re che era trasportato sanguinava
dall'occhio destro, tanto che l'ho soccorso con dei fazzoletti per
tamponare la ferita” (cfr. verbale di udienza del 15.03 2024).
Il giudicante non ha motivo di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi in giudizio, che, indifferenti alla lite, hanno reso dichiarazioni precise e circostanziate in merito alla dinamica del sinistro.
Accertato l'effettivo accadimento del sinistro nonché il nesso di causalità tra il medesimo e i danni lamentati, occorre esaminare l'eccezione sollevata dalla convenuta, sin dalla costituzione in giudizio, avente ad oggetto l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. e quindi la sussistenza del fatto colposo del danneggiato tale da escludere o quantomeno da diminuire il quantum del risarcimento dei danni subiti, risultando dalla stessa allegazione di parte attrice che il mentre era sul motorino, Parte_1
trasportava materiale di costruzione del presepe.
Orbene, sul punto si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale, “un'eventuale cooperazione colposa del creditore al fatto illecito, non spezza il nesso eziologico rispetto al danno subito da quest'ultimo, ma il concorso del trasportato al verificarsi dell'evento dannoso comporta esclusivamente una proporzionale riduzione dell'entità del risarcimento. Inoltre, la cooperazione colposa nella determinazione del sinistro non può essere identificata, preventivamente, quando il sinistro è
soltanto eventuale, essendo necessaria un'attività del trasportato, una volta che il trasporto sia iniziato e quindi divenuto un fatto reale e attuale, che abbia una incidenza causale diretta sul concreto susseguente evento dannoso”.
Tale principio è costantemente applicato dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito alle più svariate ipotesi - trasportato privo della cintura di sicurezza, trasportato su veicolo che sa essere condotto da soggetto senza patente, trasportato su ciclomotore privo di casco regolamentare ovvero condotto da minorenne e con a bordo tre persone, ecc.
– e si ritiene applicabile anche al caso di specie, avendo l'attore accettato di viaggiare quale trasportato senza essere munito di regolare casco, in violazione dell'art. 170 del codice della strada, avendo i testimoni dichiarato che il indossava un casco cd a scodella, il Parte_1 cui uso non è consentito per i conducenti dei motocicli (cfr Cass.
20558/19), e trasportando materiale contundente, quali rami di corteccia,
che, al momento dello scontro tra i due veicoli, ha determinato l'evento pregiudizievole.
Al riguardo, la Cassazione ha avuto modo di precisare che "L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché
al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti" (così Cass. 26.5.2014 n. 11698).
Applicando tali principi al caso di specie e tenuto conto delle concrete modalità di accadimento del sinistro, va evidenziato che il comportamento del ha ragionevolmente influito come nesso concorrente di Parte_1
causalità, al verificarsi dell'evento dannoso, dal momento che, come accertato anche dal consulente d'Ufficio, “se il sig. non avesse Parte_1
tenuto in mano il ramo di castagno oppure avesse indossato un casco
integrale non avrebbe subito la lesione oculare”.
Alla luce di ciò, ritiene questo giudice ravvisabile nel caso di specie il concorso colposo dell'attore ex art. 1227, primo comma, c.c. nella causazione del gravissimo pregiudizio alla salute dallo stesso riportato, avendo l'istante, durante il suo trasporto sul motociclo, tenuto in mano il ramo di castagno ed indossato un casco non integrale, concorso ravvisabile nella misura del 70%.
In conclusione, alla luce delle considerazioni innanzi svolte, l'attore ha diritto di essere risarcito per le lesioni subite in conseguenza del sinistro per cui è causa nella misura ridotta del 30%.
Tanto premesso, occorre procedere alla determinazione del quantum debeatur.
In ordine al danno biologico subito dall'attore a seguito del sinistro dedotto in lite si richiama la relazione redatta dal ctu dott. Per_1
, specialista in clinica oculistica, il quale, riconosciuta la
[...]
compatibilità tra le lesioni riportate dall'attore e la dinamica del sinistro, ha accertato che lo stesso, a seguito del sinistro per cui è
causa, ha riportato “una ferita perforante del bulbo attraverso la sclera
in corrispondenza del limbus, con impegno dell'iride e di vitreo, ed
interessamento del cristallino con frammenti precipitati nel vitreo”. Per
le suddette lesioni il ctu, con valutazione assolutamente condivisibile in quanto suffragata dalla documentazione in atti e scevra da vizi logici, ha affermato che i postumi invalidanti a carico di hanno Parte_1
determinato un danno non solo permanente stimato nella misura del 25%, ma anche temporaneo quantificato complessivamente in giorni 87, di cui 27 di
ITT, 30 di ITP al 75%, 30 di ITP al 50%. Mentre come affermato dal consulente, non vi è stata incidenza sulla capacità lavorativa, poiché al momento dell'incidente l'attore non lavorava.
Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è
pervenuto il nominato ctu.
Accertato il diritto di al risarcimento dei danni Parte_1
subiti per le lesioni patite a seguito del sinistro, il danno risarcibile può quindi essere quantificato, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano
2024, che considerano sia il “danno biologico/dinamico-relazionale” sia il
“danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile
(ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata), come segue, tenuto conto che all'epoca del fatto l'istante aveva 71 anni: euro € 101.018,00 per l'invalidità permanente;
euro €
3.105,00 per 27 gg. di ITT;
euro € 2.587,50 per 30 gg. di ITP al 75%, euro
€ 1.725,00 per 30 gg. di ITP al 50%, per un ammontare complessivo pari ad euro 108.435,50.
In merito alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto è
opportuno segnalare che la Suprema Corte ha condivisibilmente previsto che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali" allegate dal danneggiato le quali rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze derivanti dai pregiudizi relativi allo stesso grado sofferti da persona della stessa età, è consentito al giudice incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Sez. III 07.11.2014 n.23778; Cass. sez. III 27.03.2018
n.7513). Pertanto, le circostanze che giustificano la personalizzazione devono essere documentate in modo circostanziato e provate dall'attore con ogni mezzo di prova (si veda Cass. Sez. Unite n.26972 del 11.11.2008).
Nella fattispecie parte attrice non ha in alcun modo allegato né provato alcuna conseguenza specifica e ulteriore derivata dai pregiudizi sofferti.
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa, in favore dell'attore va,
dunque, riconosciuto il 30% dell'importo totale come innanzi quantificato,
quindi euro 32.530,50.
Su detta somma, già rivalutata, vanno poi riconosciuti gli interessi dalla data del sinistro al soddisfo. Le spese di lite, in considerazione dell'accertato concorso, vanno compensate nella misura del 50%, mentre per la restante parte seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione dell'accolto e sulla base del DM 55/14.
In applicazione del medesimo principio, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 30.08.2024, si pongono in via definitiva per 1/2 a carico di parte attrice e per 1/2 a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa,
così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto:
- dichiara la concorrente responsabilità dell'attore nella misura del 70%,
nella causazione del sinistro per cui è causa;
2. condanna l in persona del Controparte_5
l.r.p.t., al pagamento in favore di della complessiva Parte_1
somma di euro € 32.530,50, oltre interessi legali dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
3. condanna l in persona del Controparte_5
l.r.p.t., al pagamento del 50% delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali ed euro 379,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa,
come per legge;
3. pone le spese di ctu in via definitiva per ½ a carico di parte attrice e per ½ a carico di parte convenuta.
Torre Annunziata, lì 31 agosto 2025.
Il Giudice Onorario di Pace (dott.ssa Silvia Pirone)