Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CIVILE01395 Composta dagli Ill.mi Sig.re gis 03 President Dott. Rosario DE MUSIS .G.N. 18874/00 Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere 3069 Cron. Rep. 456 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 24/09/02 Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. PASSAGLIA 14, presso l'avvocato SARA MERLO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CORSO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
CASTELVOLTURNO, in persona del Sindaco pro COMUNE DI elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVEREtempore FLAMINIO 46, presso 1'Avvocato GIAN MARCO GREZ rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO SALVIA, giusta delega a margine del controricorso;
2002 controricorrente 1688 -1- avverso la sentenza n. 2519/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 02/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Corso che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Paolo Emilio Salvia per delega che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO لأندل PROCED U citazione notificato in data Con alto 16.11.1990 LV IN conveniva in giudizio avanti al Tribunale di S.Maria Capua vetere 11 Comune di Castelvolturno, sostenendo cne: a seguito del decreto al occupazione d'urgenza emesso dal Sindaco il 5.12.1987 il Comune in data 7.4.1988 si era immesso nel possesso del fondo distinto 1 n catasto al fl.30 part. 11 e da lui coltivato;
в i'occupazione era da considerare illegittima in quanto autorizzata da autorità non abilitata e non seguita da attività amministrativa conforme al procedimento previsto in tema di espropriazione sia perchè alla data di immissione in possesso il decreto di occupazione aveva perso ogni efficacia per essere trascorso il termine di tre mesi previsto a tal fine e sia perché detto decreto non prevedeva alcun termine di durata dell'occupazione, termine che in ogni caso non poteva superare i due anni previsti dall'art.73 della Legge 25.6.1865 n.2359. Chiedeva quindi la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti per la perdita dei redditi ricavabili dal terreno, all'epoca coltivato 3 a meleto misto a pruani ed a albicoccni noncne A vigneto. costituiva il Comune che eccepiva la carenza ai legittimazione attiva del AL in quanto né proprietario né Dossesore del fondo. destinato a cimitero e sottoposto ad uso civico;
contestava inoltre La fondatezza della domanda in quanto la durata dell'occupazione era fissata dalla legge in cinque anni. All'esito del giudizio il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di diretto di legittimazione attiva del AL, provata l'illegittimita dell'occupazione а decorrere dal 7.4.1993. sussistente il danno subito dall'attore e condannava il Comune, sulla base della C.T.U., al pagamento della somma di £ 70.248.283, oltre alla rivalutazione monetaria ed aqli interessi legali sull'importo rivalutato. Proponeva impugnazione il Comune ed all'esito del giudizio, nel quale Si costituiva il AL, la Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 18.11-2.12.1999 rigettava la domanda compensando le spese. essendo richiesta per i Rilevava che, contratti delia Pubblica Amministrazione ia forma 4 artt. 17 scritta ad substantiam" in pase 201 n.2440 P 93 e sega. del R.D. R.D. 18.11.1923 23.5.1924 n.827 applicabili anche ai contratti stipulati dal Comune in Virtù del rinvio operato dagil artt. 81 comma 1 e 294 comma del R.D.
3.3.1934 n.383. il AL non poteva essere considerato detentore qualificato del fondo sulla attestante il pagamento al base di una ricevuta Comune dei canoni di affitto relativi al periodo 1974-78, in mancanza di prove in ordine all'esisistenza di un tale contratto. Escludeva pol che suli'esistenza al un rapporto di affittanza si tosse formato il giudicato, avendo il Comune lamentato con l'atto di appello ia mancata considerazione da parte del Tribunale dell'impossibilità che il fondo venisse concesso in affitto, data la sua natura. Riteneva infine che non poteva trovare applicazione l'art. 2043 C.C., non vertendosi in tema di illecito, né l'art. 50 della Legge 203/82. essendo richiesta a tal fine l'esistenza di un contratto, né l'art. 1150 C.C., non avendo il AL provato né dedotto di essere possessore. al quale unicamente tale norma si applica, né l'art.936 C.C., mancando una specifica domanda al 5 riguardo. Avvers0 tale sentenza propone ricorso per cassazione LV AL, deducendo tre motivi di censura illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso 11 Comune ai Castelvolturno. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo al ricorso LV AL denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1421 C.C., 87 comma 1 e 294 comma 1 del R.D.
3.3.1934 n.383, 112 e 115 C.P.C. in relazione all'art. 360 n.
3. C.P.C.. Deduce che per l'applicazione delle richiamate norme, che richiedono l'atto scritto, sarebbe stato necessario che il contratto fosse stato stipulato dopo il mese di Marzo del 1934 e cne comunque ia mancata produzione di un atto scritto non ne esclude l'esistenza in considerazione del lungo lasso di tempo per il quale si è protratto il rapporto in cui eali era subentrato al padre. La censura è inammissibile, essendo stato prospettato per la prima volta in questa sede il problema relativo al periodo al quale risalirebbe l'inizio del rapporto di affitto, collocato dal ricorrente in epoca precedente all'entrata in 6 vigore del R.D.
3.3.1934 n.383 in base Corte d'Annello ha ritenuto necessaria la presenza di un atto scritto "ad substantiam" per la validità di un tale contratto. La valutazione in ordine ai dedotto profilo non si sarebbe esaurita del resto in considerazioni di ordine giuridico ma avrebbe richiesto un accertamento di Iatto che esula in ogni caso dall'ambito dei poteri di questa Corte in quanto esclusivo compito del giudice di merito ed il cui onere sarebbe spettato all'opponente. Nell'ambito della pronuncia di inammissibilità ricondursi ovviamente anche l'ulteriore deve deduzione circa la possibilità di considerare avvenuta la redazione di un atto scritto nonostante la sua mancata produzione. Sarebbe stato infatti necessario anche qui un accertamento di fatto, peraltro nei limiti previsti dall'art. 2725 comma 2 C.C. (perdita senza colpa del documento), vale a dire sulla base di circostanze non prospettate nemmeno in questa sede ove il ricorrente assume solo che non possa escludersi la stipulazione in forma scritta del contratto, dato il lungo lasso di tempo trascorso. richiamando così, oltre tutto, una situazione di fatto che esula dalla prevista 7 ipotesi d ricostruzione documentale. Con secondo motivo i l ricorrente denuncia applicazione degli artt. 99, Violazione e/o I alsa 112, 115, 329 e 342 C.P.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C. nonché motivazione contraddittoria ed incongrua in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Lamenta che ia Corte d'Appello, nonostante 1.1 Comune non avesse dedotto alcuna specifica censura in ordine all'esistenza del rapporto di affitto nel quale egli era subentrato al padre sull'antigiuridicità dell'operato dei Comune, non abbia considerato che su tail punti si era Iormato il giudicato, a nulla rilevando a tal fine, contrariamente a quanto si sostiene nell'impugnata sentenza, che il Comune nei motivi di appello abbia fatto riferimento all'impossibilità di concedere in affitto il fondo in considerazione della sua natura. La censura è infondata. La Corte d'Appello, neil escludere ia formazione del giudicato sull'esistenza di un rapporto di affitto, ha esaminato l'atto di appello del Comune, evidenziando la specifica aoglianza con cui era stata lamentata la mancata considerazione da parte del Tribunale dell'impossibilità di 8 concedere 10 IITTO 11 Ionao, data Ja natura giuridica aci terreno sottoposto ad uso CIVICO e non ritenendo risolutivo l'assunto, contenuto nello STESSO atto di appello, circa 11 mancato versamento ael canoni Ɑl locazione 1n quanto espresso Con l'uso del condizionale. Ora, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, risuita dall'atto al appello del Comune, la cul lettura è certamente consentita in presenza del dedotto V1Z10 di ordine processuale, che il Comune aveva effettivamente lamentato la mancata considerazione da parte cel Tribunale della impossibilità di concedere in fitto il fondo, data la sua natura di terreno sottoposto ad uso civico. Legittimamente quindi ia Corte a Appelio na esaminato anche tale aspetto, esciudendo poi, proprio in forza di tale specifica censura, che si fosse formato il giudicato sull'esistenza di un contratto di affitto e che potesse considerarsi un elemento di segno contrario l'assunto, contenuto nello stesso atto, circa il mancato versamento dei canoni di locazione in quanto espresso con l'uso dei condizionale. In tale contesto la successiva doglianza su dette conclusioni tratte dalia Corte territoriale 9 investe i'interpretazione dell'atto 01 appello riservata al giudice di merito e da ritenersi insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Quanto al giudicato che si sarebbe formato sull'antigiuridicità del comportamento del Comune, si rinvia al terzo motivo nel quale la censura ripetuta. Con il terzo motivo infatti il ricorrente h denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1150, 2043 e 2909 C.C., 112, 115 e 329 C.P.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C. nonché motivazione contraddittoria ed incongrua in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia negato l'azione risarcitoria ex art. 2043 C.C. nonostante il Comune non avesse mosso alcun rilievo all'affermazione del Tribunale in ordine all'antigiuridicità del suo comportamento e non abbia considerato ammissibile la richiesta formulata in base all'art. 1150 C.C., rillevando erroneamente che egli avesse inteso far valere solo 'i esistenza di un rapporto obbligatorio e non considerando altresì la presunzione di possesso prevista dall'art. 1141 C.C. per colui che esercita un potere di fatto sulla cosa. 10 Anche tale censura è infondata. Non è chiaro in verità sotto quale specifico profilo il ricorrente abbia richiamato l'art. 2043 C.C., attesa la genericita dei riferimento alla antigiuridicità del comportamento del Comune. Non può escludersi che si sia inteso far al principio ai diritto in base ai riferimento quale il danno subito dal terzo coltivatore diretto per la perdita del godimento del fondo consequente alla sua occupazione acquisitiva deve essere liquidato secondo le regole dell'art. 2043 C.C., dovendosi considerare anche la mancata percezione dell'indennità aggiuntiva cui il coltivatore avrebbe diritto ove la privazione definitiva del godimento del fondo fosse consequita ad un valido provvedimento di esproprio (da ultimo Sez. Un. 514/99). Ma, anche se vaiutata in tale prospettiva да censura, per trovare accoglimento, richiederebbe pur sempre una soluzione positiva al problema relativo alla legittimazione attiva dell'attore, vale a dire in ordine all'esistenza di un diritto personale di godimento, la cui esclusione da parte della Corte d'Appello ha però trovato conferma in reiazione ai primi due motivi di ricorso. 11 Ne puó ritenersi, oltre tutto, che un giudicato. come si sostiene. si era formato sotto tale profilo, avendo la Corte d'Appello risolto alla radice il problema, con la consequenza che ben poteva escludere l'applicabilità della norma generale sull'illecito. Del resto dalla lettura della sentenza di primo grado, anche qui consentita in presenza della dedotta violazione processuale di cui all'art. 112 C.P.C.. non risulta alcun riferimento del comportamento del Comuneall'antigiuridicità sotto il profilo dell'illecito (art. 2043 C.C.), rilevandosi invece l'affermazione. ben diversa sul piano qiuridico, circa l'avvenuta irreversibile trasformazione del Iondo dopo che era stata data Soluzione positiva al problema relativo alla legittimazione attiva dell'attore. Del pari legittimamente infine la Corte d'Appello ha ritenuto inapplicabile l'art. 1150 C.C. dopo aver esciuso, suila pase deile stesse deduzioni dell'interessato fondate sulla supposta presenza di un rapporto obbligatorio (contratto di affitto), che egil potesse considerarsi possessore e che a tale norma possa far riferimento anche il mero detentore. 12 Trattasi di corrotte considerazioni giuridiche contro c i la censura in esame non offre valide alternative. II ricorso va pertanto nei complesso rigettato. Le spese sequono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in euro 89,35 2.000,00 oltre alle spese liquidate in euro...... Roma, 24.9.2002 Il Consigliere est. Il Presidente Ng. Ru d beckia Phettymis CORTE SUPREMA CASSAZIONE d Civile Prima Depositate Cancelleria 30 GEN. 2003 IL CANGELLIERE il естMiré Vominer Luisa Passinetti IL CANCELLERE 13