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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/08/2025, n. 6551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6551 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5991/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5991/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. KATIA VENTURA (p.e.c. Email_1
-attore-
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. WANDA
[...] P.IVA_1
BUZZONI (p.e.c. Email_2
-convenuto-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
In via principale:
• Accertare e dichiarare che l' Controparte_2
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base dell'atto di precetto
[...] notificato in data 25.01.2024 per l'importo di € 6.092,00, per i motivi tutti esposti in atti e, per
l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace detto atto di precetto.
In via subordinata:
• Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che la somma effettivamente dovuta dal Sig. all' Parte_1 [...]
, in forza dei titoli azionati, è Controparte_2 pari al minor importo di € 2.257,12, o a quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, e per l'effetto dichiarare l'atto di precetto parzialmente nullo
e/o inefficace per la parte eccedente.
In ogni caso:
• Disporre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata da
[...]
in data 17.09.2024. Controparte_2
• Condannare, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., l' Controparte_2
al pagamento, in favore del Sig. della
[...] Parte_1 somma di € 5.000,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per le espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate.
• Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ammesso al patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis:
* nel merito: respingere l'opposizione a precetto e rigettare le domande tutte promosse con l'atto di citazione notificato in data 14.02.2024, perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti e, comunque, perché carenti di idonee allegazioni e, in ogni caso, perché il precetto è naturalmente già scaduto.
* in via istruttoria: con riserva di dedurre, allegare e produrre.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, di questo giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
pagina 2 di 8 FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Viene qui in decisione l'opposizione presentata da Parte_1 ai sensi dell'art. 615 c.p.c., primo comma, contro l'atto di precetto notificatogli
[...] dall per Controparte_2
l'importo complessivo di € 6.092,00.
Il precetto si fonda su due ordinanze di questo Tribunale – la prima emessa in data
02.01.2021 nel procedimento R.G. n. 29275/2019, la seconda emessa in data 24.06.2021 nel procedimento R.G. n. 16792/2021 – entrambi portanti la condanna del a pagare le Pt_1 spese legali, liquidate rispettivamente in 850,00 e 800,00 euro oltre spese generali e accessori di legge. Riportiamo di seguito il prospetto di calcolo contenuto nel precetto:
Con l'atto di citazione notificato in data 14.02.2024, il a proposto opposizione Pt_1
a precetto. L'opponente non nega di essere debitore, ma sostiene che la pretesa della pagina 3 di 8 creditrice sia largamente esagerata rispetto all'effettivo dovuto. In particolare, l'opponente sostiene che:
a) il precetto contiene un errore di calcolo nella somma algebrica delle diverse voci;
b) non è dovuto il compenso per il precedente precetto andato perento;
c) non è dovuta l'IVA, perché la creditrice avrebbe diritto di portarla in detrazione;
d) i contributi previdenziali sono calcolati su una base imponibile erronea;
e) gli interessi moratori sono quantificati in misura superiore al dovuto;
f) non è provata la liquidazione né il pagamento della tassa di registro, la quale comunque è da porsi in solido tra le parti nei confronti dell'Erario.
La creditrice opposta, inizialmente dichiarata contumace, si è poi costituita tardivamente, chiedendo il rigetto delle domande avversarie. L'opponente ha contestato le difese contenute nella comparsa di costituzione, ritenendo che contenessero espressioni sconvenienti ed offensive, in relazione alle quali ha domandato la cancellazione ed il risarcimento danni ex art. 89 c.p.c..
Stante la natura documentale della causa, il giudice ha subito rinviato all'udienza del
17.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
** ** **
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le contestazioni dell'opponente sono in buona parte fondate e, per questo, Pt_1
l'opposizione viene accolta, nei limiti di cui ora si dirà. Per semplicità di lettura, procederemo per punti, analizzando singolarmente ciascuna delle eccezioni sollevate dal debitore secondo l'ordine da a) a f) riportato al paragrafo precedente.
a) Errori di calcolo
In effetti, la semplice lettura del prospetto di calcolo riportato sopra mostra l'evidente errore in cui è incorsa la creditrice: invero, anche prescindendo per un momento della debenza delle singole voci di credito, la somma algebrica di esse dovrebbe dare un totale di 4.194,50 euro e non 6.092,00 euro. L'errore sta nel fatto che è stato conteggiato anche il totale parziale delle spese legali liquidate nei titoli esecutivi (euro 1897,50: cfr. quinta riga del prospetto). In questo modo, si è sostanzialmente duplicato tale importo e difatti il totale è errato esattamente per 1897,50 euro (6092 – 4194,50 = 1897,50).
La commissione dell'errore è stata, da ultimo, riconosciuta dall CP_2 come risulta dal verbale dell'udienza di discussione. Sul punto, quindi, è cessata la
[...] materia del contendere. Cionondimeno, la fondatezza del motivo di opposizione incide sulla regolamentazione delle spese.
pagina 4 di 8 b) Le spese del precetto perento
Il debitore opponente invoca il principio consolidatissimo secondo cui il creditore è libero di intimare tanti precetti quanti reputi necessari, purché non chieda, in quelli successivi, le spese per i precetti precedenti (si veda, tra le più recenti, Cassazione civile, sez. III, 08/05/2023, n. 12195). L'eccezione è fondata, perché il precetto notificato dall
[...] era un precetto in rinnovazione e dunque la creditrice non poteva CP_2 pretendere il compenso per quello andato perento.
c) L'IVA sulle spese legali
L'opponente invoca poi l'ulteriore principio secondo cui, quando il creditore sia una persona o ente soggetto all'IVA e sia quindi in grado di portarla in detrazione, allora non può pretendere dal debitore la rifusione dell'IVA sulle spese legali liquidate in suo favore.
Questo principio, seppur corretto, non si applica al nostro particolare caso, perché le
Aziende sanitarie sono enti pubblici economici che non esercitano attività commerciale e, in quanto tali, di regola la loro attività è esente dall'IVA. Ciò significa che non possono portare in detrazione l'IVA sui beni e servizi acquistati, tra cui ad esempio i servizi legali.
Di conseguenza, la creditrice ha diritto a vedersi rifondere anche l'IVA sugli onorari pagati al proprio avvocato.
d) La base di calcolo dei contributi previdenziali (e dell'IVA)
L'accoglimento della censura di cui al punto b) determina automaticamente la necessità di ricalcolare gli accessori sulle spese legali, espungendo dalla base di calcolo i compensi del precetto perento.
e) Calcolo e decorrenza degli interessi
L'opponente ha documentato che, anche volendo prendere a riferimento la data delle due ordinanze costituenti il titolo esecutivo ai fini della decorrenza degli interessi, il totale dovuto a titolo di interessi sulle spese legali alla data del precetto ammonterebbe a 63,28 euro + 59,50 euro (cfr. doc. 5-6). La creditrice, invece, pretende il pagamento di ben 501,61 euro.
Non solo. L'opponente osserva correttamente che il predetto metodo di calcolo sarebbe comunque errato per eccesso, perché gli interessi sulle spese legali non decorrono dalla pronuncia del provvedimento che li liquida. Anche questa eccezione è fondata: si rammenta, sul punto, l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “La notificazione della sentenza effettuata a norma dell'art. 285 c.p.c. non ha gli effetti della costituzione in mora ex art. 1219 c.c. con riferimento agli interessi sulle spese legali in essa liquidate, e non è, quindi, idonea a fare decorrere gli interessi moratori previsti dall'art. 1224 c.c., atteso che la notifica "de
pagina 5 di 8 qua" viene compiuta al procuratore costituito e non contiene l'intimazione o la richiesta scritta prevista dall'art. 1219, mentre detta intimazione o richiesta va effettuata al debitore di persona”
(Cassazione civile, sez. III, 09/10/2003, n. 15058).
Nel caso di specie, la decorrenza degli interessi per entrambe le ordinanze può essere fatta decorrere – in assenza di altre indicazioni – dalla data di notificazione del primo atto di precetto, cioè dal 21.06.2023. Gli interessi legali così calcolati sul capitale di 1897,50 euro dal 21.06.2023 alla data di notifica del secondo precetto qui opposto (25.01.2024) ammontano a 53,42 euro.
f) La tassa di registro
Infine, l'opponente contesta il fatto che sia stato precettato il pagamento di Pt_1
900,00 euro a titolo di spese di registrazione dei titoli esecutivi. Sostiene, infatti, che in materia di registrazione dei provvedimenti giudiziali dovrebbe valere il principio di solidarietà di tutte le parti nei confronti dell'Erario.
La regola della solidarietà, però, è citata a sproposito. Essa vale, infatti, unicamente per delimitare i rapporti tra le parti processuali e l'Erario, ma nei rapporti interni tra le parti resta ferma l'applicazione del principio della soccombenza. Ciò significa che, nei rapporti interni, le spese di registrazione restano sempre a carico della parte soccombente, anche quando esse non siano menzionate nel provvedimento, perché si tratta di spese che conseguono automaticamente alla sentenza. Si legge, nella giurisprudenza di legittimità, che: “Nella pronuncia di condanna della parte soccombente delle spese di lite devono essere comprese anche quelle relative alla registrazione della sentenza in quanto rientranti tra le spese conseguenti alla sentenza senza che sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo”
(Cassazione civile sez. II, 15/10/2018, n. 25680; cfr. anche Cassazione civile sez. II,
28/07/2020, n. 16061). Di conseguenza, nel caso di specie dovrà Parte_1 rifondere all' le spese di registrazione della sentenza che la CP_2 CP_2 creditrice eventualmente anticiperà.
Il problema, nella fattispecie, è un altro. L ha riferito di non avere ancora versato CP_2 le spese di registrazione, in quanto non ancora liquidate dall'Agenzia delle Entrate. Ne consegue che, ad oggi, non vi è un diritto attuale a pretendere il regresso. Si richiama, anche a questo riguardo, l'insegnamento della Suprema Corte: “poiché il precetto è un atto che precede l'esecuzione, le relative spese ben possono essere contenute nel precetto stesso, senza che occorra una liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo esse un accessorio di legge alle spese processuali, come quelle di tutti gli altri atti successivi e conseguenti alla sentenza
(notificazione, trascrizione e registrazione della sentenza), ovviamente ove effettivamente sostenute” (Cassazione civile sez. III, 29/07/2002, n.11170).
pagina 6 di 8 Conclusioni e ricalcolo del dovuto
Riassumendo, risultano fondate tutte le censure dell'opponente, ad eccezione di quella di cui al punto c) che precede. Ne consegue la necessità di ricalcolare il dovuto:
€ 850,00 compenso liquidato nella causa RG 29275/19
€ 127,50 rimborso spese generali 15%
€ 800,00 compenso liquidato nella causa RG 16972/21
€ 120,00 rimborso spese generali 15%
€ 53,42 interessi legali su € 1897,50 dal 21.06.2023 al 25.01.2024
€ 142,00 compenso precetto
€ 21,30 rimborso spese generali 15%
€ 82,43 c.p.a. 4% su € 2.060,80
€ 471,51 i.v.a. 22% su € 2.143,23
€ 12,00 notifica titolo
€ 13,00 notifica precetto
€ 2693,16 totale
Pertanto, il precetto deve essere dichiarato inefficace per l'importo che eccede il totale dovuto così come ricalcolato.
Poiché il ricalcolo è il frutto dell'accoglimento di quasi tutte le eccezioni dell'opponente, la creditrice va considerata soccombente e dovrà Controparte_2 rifondere le spese di questo processo. Il pagamento viene disposto direttamente in favore dell'Erario, poiché l'attore è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ed i compensi sono liquidati come da separati decreti per un totale di 850 + 1276 = 2.126,00 euro. Non opera in questa sede il dimezzamento previsto dall'art. 130 DPR 115/2002, come confermato dalla
Corte costituzionale n. 64 del 2024.
Infine, non viene accolta l'istanza di parte attrice con cui si richiede la cancellazione delle affermazioni asseritamente offensive contenute nelle difese avversarie. L'ambito di applicazione dell'art. 89 c.p.c. va ristretto ai soli casi di offese gratuite, inutili rispetto all'oggetto del contendere e formulate in maniera scomposta, al solo scopo di offendere l'avversario; nel nostro caso, invece, si trattava di espressioni inerenti all'oggetto della causa e astrattamente funzionali alla difesa svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA che l Controparte_2
pagina 7 di 8 ha diritto di agire in via esecutiva Controparte_2 contro in forza del precetto notificato il Parte_1
25.01.2024 per la soddisfazione del solo credito di euro 2.693,16 oltre successivi interessi maturandi;
2) DICHIARA inefficace il precetto per l'importo che eccede euro 2.693,16;
3) CONDANNA l Controparte_1
a rifondere le spese legali
[...] direttamente in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, liquidate in
2.126,00 euro oltre spese generali 15% ed accessori di legge;
4) RIGETTA l'istanza di cancellazione delle difese offensive ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
e la correlata domanda risarcitoria.
Milano, 16 agosto 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5991/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. KATIA VENTURA (p.e.c. Email_1
-attore-
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. WANDA
[...] P.IVA_1
BUZZONI (p.e.c. Email_2
-convenuto-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
In via principale:
• Accertare e dichiarare che l' Controparte_2
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base dell'atto di precetto
[...] notificato in data 25.01.2024 per l'importo di € 6.092,00, per i motivi tutti esposti in atti e, per
l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace detto atto di precetto.
In via subordinata:
• Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che la somma effettivamente dovuta dal Sig. all' Parte_1 [...]
, in forza dei titoli azionati, è Controparte_2 pari al minor importo di € 2.257,12, o a quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, e per l'effetto dichiarare l'atto di precetto parzialmente nullo
e/o inefficace per la parte eccedente.
In ogni caso:
• Disporre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata da
[...]
in data 17.09.2024. Controparte_2
• Condannare, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., l' Controparte_2
al pagamento, in favore del Sig. della
[...] Parte_1 somma di € 5.000,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per le espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate.
• Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ammesso al patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis:
* nel merito: respingere l'opposizione a precetto e rigettare le domande tutte promosse con l'atto di citazione notificato in data 14.02.2024, perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti e, comunque, perché carenti di idonee allegazioni e, in ogni caso, perché il precetto è naturalmente già scaduto.
* in via istruttoria: con riserva di dedurre, allegare e produrre.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, di questo giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
pagina 2 di 8 FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Viene qui in decisione l'opposizione presentata da Parte_1 ai sensi dell'art. 615 c.p.c., primo comma, contro l'atto di precetto notificatogli
[...] dall per Controparte_2
l'importo complessivo di € 6.092,00.
Il precetto si fonda su due ordinanze di questo Tribunale – la prima emessa in data
02.01.2021 nel procedimento R.G. n. 29275/2019, la seconda emessa in data 24.06.2021 nel procedimento R.G. n. 16792/2021 – entrambi portanti la condanna del a pagare le Pt_1 spese legali, liquidate rispettivamente in 850,00 e 800,00 euro oltre spese generali e accessori di legge. Riportiamo di seguito il prospetto di calcolo contenuto nel precetto:
Con l'atto di citazione notificato in data 14.02.2024, il a proposto opposizione Pt_1
a precetto. L'opponente non nega di essere debitore, ma sostiene che la pretesa della pagina 3 di 8 creditrice sia largamente esagerata rispetto all'effettivo dovuto. In particolare, l'opponente sostiene che:
a) il precetto contiene un errore di calcolo nella somma algebrica delle diverse voci;
b) non è dovuto il compenso per il precedente precetto andato perento;
c) non è dovuta l'IVA, perché la creditrice avrebbe diritto di portarla in detrazione;
d) i contributi previdenziali sono calcolati su una base imponibile erronea;
e) gli interessi moratori sono quantificati in misura superiore al dovuto;
f) non è provata la liquidazione né il pagamento della tassa di registro, la quale comunque è da porsi in solido tra le parti nei confronti dell'Erario.
La creditrice opposta, inizialmente dichiarata contumace, si è poi costituita tardivamente, chiedendo il rigetto delle domande avversarie. L'opponente ha contestato le difese contenute nella comparsa di costituzione, ritenendo che contenessero espressioni sconvenienti ed offensive, in relazione alle quali ha domandato la cancellazione ed il risarcimento danni ex art. 89 c.p.c..
Stante la natura documentale della causa, il giudice ha subito rinviato all'udienza del
17.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
** ** **
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le contestazioni dell'opponente sono in buona parte fondate e, per questo, Pt_1
l'opposizione viene accolta, nei limiti di cui ora si dirà. Per semplicità di lettura, procederemo per punti, analizzando singolarmente ciascuna delle eccezioni sollevate dal debitore secondo l'ordine da a) a f) riportato al paragrafo precedente.
a) Errori di calcolo
In effetti, la semplice lettura del prospetto di calcolo riportato sopra mostra l'evidente errore in cui è incorsa la creditrice: invero, anche prescindendo per un momento della debenza delle singole voci di credito, la somma algebrica di esse dovrebbe dare un totale di 4.194,50 euro e non 6.092,00 euro. L'errore sta nel fatto che è stato conteggiato anche il totale parziale delle spese legali liquidate nei titoli esecutivi (euro 1897,50: cfr. quinta riga del prospetto). In questo modo, si è sostanzialmente duplicato tale importo e difatti il totale è errato esattamente per 1897,50 euro (6092 – 4194,50 = 1897,50).
La commissione dell'errore è stata, da ultimo, riconosciuta dall CP_2 come risulta dal verbale dell'udienza di discussione. Sul punto, quindi, è cessata la
[...] materia del contendere. Cionondimeno, la fondatezza del motivo di opposizione incide sulla regolamentazione delle spese.
pagina 4 di 8 b) Le spese del precetto perento
Il debitore opponente invoca il principio consolidatissimo secondo cui il creditore è libero di intimare tanti precetti quanti reputi necessari, purché non chieda, in quelli successivi, le spese per i precetti precedenti (si veda, tra le più recenti, Cassazione civile, sez. III, 08/05/2023, n. 12195). L'eccezione è fondata, perché il precetto notificato dall
[...] era un precetto in rinnovazione e dunque la creditrice non poteva CP_2 pretendere il compenso per quello andato perento.
c) L'IVA sulle spese legali
L'opponente invoca poi l'ulteriore principio secondo cui, quando il creditore sia una persona o ente soggetto all'IVA e sia quindi in grado di portarla in detrazione, allora non può pretendere dal debitore la rifusione dell'IVA sulle spese legali liquidate in suo favore.
Questo principio, seppur corretto, non si applica al nostro particolare caso, perché le
Aziende sanitarie sono enti pubblici economici che non esercitano attività commerciale e, in quanto tali, di regola la loro attività è esente dall'IVA. Ciò significa che non possono portare in detrazione l'IVA sui beni e servizi acquistati, tra cui ad esempio i servizi legali.
Di conseguenza, la creditrice ha diritto a vedersi rifondere anche l'IVA sugli onorari pagati al proprio avvocato.
d) La base di calcolo dei contributi previdenziali (e dell'IVA)
L'accoglimento della censura di cui al punto b) determina automaticamente la necessità di ricalcolare gli accessori sulle spese legali, espungendo dalla base di calcolo i compensi del precetto perento.
e) Calcolo e decorrenza degli interessi
L'opponente ha documentato che, anche volendo prendere a riferimento la data delle due ordinanze costituenti il titolo esecutivo ai fini della decorrenza degli interessi, il totale dovuto a titolo di interessi sulle spese legali alla data del precetto ammonterebbe a 63,28 euro + 59,50 euro (cfr. doc. 5-6). La creditrice, invece, pretende il pagamento di ben 501,61 euro.
Non solo. L'opponente osserva correttamente che il predetto metodo di calcolo sarebbe comunque errato per eccesso, perché gli interessi sulle spese legali non decorrono dalla pronuncia del provvedimento che li liquida. Anche questa eccezione è fondata: si rammenta, sul punto, l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “La notificazione della sentenza effettuata a norma dell'art. 285 c.p.c. non ha gli effetti della costituzione in mora ex art. 1219 c.c. con riferimento agli interessi sulle spese legali in essa liquidate, e non è, quindi, idonea a fare decorrere gli interessi moratori previsti dall'art. 1224 c.c., atteso che la notifica "de
pagina 5 di 8 qua" viene compiuta al procuratore costituito e non contiene l'intimazione o la richiesta scritta prevista dall'art. 1219, mentre detta intimazione o richiesta va effettuata al debitore di persona”
(Cassazione civile, sez. III, 09/10/2003, n. 15058).
Nel caso di specie, la decorrenza degli interessi per entrambe le ordinanze può essere fatta decorrere – in assenza di altre indicazioni – dalla data di notificazione del primo atto di precetto, cioè dal 21.06.2023. Gli interessi legali così calcolati sul capitale di 1897,50 euro dal 21.06.2023 alla data di notifica del secondo precetto qui opposto (25.01.2024) ammontano a 53,42 euro.
f) La tassa di registro
Infine, l'opponente contesta il fatto che sia stato precettato il pagamento di Pt_1
900,00 euro a titolo di spese di registrazione dei titoli esecutivi. Sostiene, infatti, che in materia di registrazione dei provvedimenti giudiziali dovrebbe valere il principio di solidarietà di tutte le parti nei confronti dell'Erario.
La regola della solidarietà, però, è citata a sproposito. Essa vale, infatti, unicamente per delimitare i rapporti tra le parti processuali e l'Erario, ma nei rapporti interni tra le parti resta ferma l'applicazione del principio della soccombenza. Ciò significa che, nei rapporti interni, le spese di registrazione restano sempre a carico della parte soccombente, anche quando esse non siano menzionate nel provvedimento, perché si tratta di spese che conseguono automaticamente alla sentenza. Si legge, nella giurisprudenza di legittimità, che: “Nella pronuncia di condanna della parte soccombente delle spese di lite devono essere comprese anche quelle relative alla registrazione della sentenza in quanto rientranti tra le spese conseguenti alla sentenza senza che sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo”
(Cassazione civile sez. II, 15/10/2018, n. 25680; cfr. anche Cassazione civile sez. II,
28/07/2020, n. 16061). Di conseguenza, nel caso di specie dovrà Parte_1 rifondere all' le spese di registrazione della sentenza che la CP_2 CP_2 creditrice eventualmente anticiperà.
Il problema, nella fattispecie, è un altro. L ha riferito di non avere ancora versato CP_2 le spese di registrazione, in quanto non ancora liquidate dall'Agenzia delle Entrate. Ne consegue che, ad oggi, non vi è un diritto attuale a pretendere il regresso. Si richiama, anche a questo riguardo, l'insegnamento della Suprema Corte: “poiché il precetto è un atto che precede l'esecuzione, le relative spese ben possono essere contenute nel precetto stesso, senza che occorra una liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo esse un accessorio di legge alle spese processuali, come quelle di tutti gli altri atti successivi e conseguenti alla sentenza
(notificazione, trascrizione e registrazione della sentenza), ovviamente ove effettivamente sostenute” (Cassazione civile sez. III, 29/07/2002, n.11170).
pagina 6 di 8 Conclusioni e ricalcolo del dovuto
Riassumendo, risultano fondate tutte le censure dell'opponente, ad eccezione di quella di cui al punto c) che precede. Ne consegue la necessità di ricalcolare il dovuto:
€ 850,00 compenso liquidato nella causa RG 29275/19
€ 127,50 rimborso spese generali 15%
€ 800,00 compenso liquidato nella causa RG 16972/21
€ 120,00 rimborso spese generali 15%
€ 53,42 interessi legali su € 1897,50 dal 21.06.2023 al 25.01.2024
€ 142,00 compenso precetto
€ 21,30 rimborso spese generali 15%
€ 82,43 c.p.a. 4% su € 2.060,80
€ 471,51 i.v.a. 22% su € 2.143,23
€ 12,00 notifica titolo
€ 13,00 notifica precetto
€ 2693,16 totale
Pertanto, il precetto deve essere dichiarato inefficace per l'importo che eccede il totale dovuto così come ricalcolato.
Poiché il ricalcolo è il frutto dell'accoglimento di quasi tutte le eccezioni dell'opponente, la creditrice va considerata soccombente e dovrà Controparte_2 rifondere le spese di questo processo. Il pagamento viene disposto direttamente in favore dell'Erario, poiché l'attore è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ed i compensi sono liquidati come da separati decreti per un totale di 850 + 1276 = 2.126,00 euro. Non opera in questa sede il dimezzamento previsto dall'art. 130 DPR 115/2002, come confermato dalla
Corte costituzionale n. 64 del 2024.
Infine, non viene accolta l'istanza di parte attrice con cui si richiede la cancellazione delle affermazioni asseritamente offensive contenute nelle difese avversarie. L'ambito di applicazione dell'art. 89 c.p.c. va ristretto ai soli casi di offese gratuite, inutili rispetto all'oggetto del contendere e formulate in maniera scomposta, al solo scopo di offendere l'avversario; nel nostro caso, invece, si trattava di espressioni inerenti all'oggetto della causa e astrattamente funzionali alla difesa svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA che l Controparte_2
pagina 7 di 8 ha diritto di agire in via esecutiva Controparte_2 contro in forza del precetto notificato il Parte_1
25.01.2024 per la soddisfazione del solo credito di euro 2.693,16 oltre successivi interessi maturandi;
2) DICHIARA inefficace il precetto per l'importo che eccede euro 2.693,16;
3) CONDANNA l Controparte_1
a rifondere le spese legali
[...] direttamente in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, liquidate in
2.126,00 euro oltre spese generali 15% ed accessori di legge;
4) RIGETTA l'istanza di cancellazione delle difese offensive ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
e la correlata domanda risarcitoria.
Milano, 16 agosto 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
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