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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/11/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
n. 5629/2022 r.g.
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5629/2022 r.g.
promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 FRANCESCO PAOLIERI e dall'avv. PIETRO PAOLIERI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti telematici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato in via del Popolo 18 06012 Città di Castello presso i difensori avv. FRANCESCO PAOLIERI e avv. PIETRO PAOLIERI
ATTORE
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCO MALATESTA, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti telematici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. FRANCESCO MALATESTA
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi a Parte_1 questo tribunale, il deducendo: che il giorno 6.10.2018, Controparte_2 mentre percorreva sotto la pioggia la rampa che dal portone di ingresso dello stabile condominiale conduce al prospiciente cortile, perdeva l'equilibrio cadendo a terra;
che la perdita di equilibrio avveniva a causa della pendenza irregolare della rampa e della mancanza di corrimano e di striscia antiscivolo sulla pavimentazione;
che a seguito della caduta riportava la frattura dello spiroide terzo distale diafisario della tibia sinistra e la frattura dello spiroide terzo distale diafisario del perone pagina 1 di 6 omolaterale, frattura dell'intersezione prossimale LCA e contusione del polso destro;
che la cura della lesione richiedeva un intervento chirurgico e l'utilizzo di apparecchio ortopedico;
di avere riportato una invalidità permanente del 14%.
Quindi, invocando la responsabilità del in qualità di proprietario della rampa, proponeva CP_1 domanda di risarcimento chiedendo il ristoro dei danni materiali, morali e biologici subiti, che quantificava complessivamente in € 60.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, contestava che la caduta fosse stata causata dalla CP_1 rampa, la quale era in perfette condizioni, essendo stata sottoposta nell'agosto 2018 a lavori di manutenzione con installazione di mattonelle da esterno antiscivolo;
deduceva quindi che la caduta era da attribuire esclusivamente a disattenzione dell'attore; infine contestava la quantificazione del danno.
pagina 2 di 6 Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
*****
L'attrice ha proposto un'azione di responsabilità extracontrattuale, che può essere qualificata come azione per danno causato da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Come è noto, a partire dall'intervento nomofilattico del 2018 (Cass. nn. 2477 e 2483 del 1.2.20218), ribadito dalle sezioni unite nel 2022 (sent. 20943/2022), la giurisprudenza di legittimità è ferma nel riconoscere alla fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. natura di responsabilità oggettiva e nell'individuarne i presupposti esclusivamente nella relazione di custodia e nel nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, con esclusione di ogni rilevanza del comportamento del custode.
A differenza di quanto avviene nelle ipotesi di responsabilità colpevole, infatti, le conseguenze dannose non sono imputate al soggetto in considerazione della sua condotta, bensì in considerazione della sua posizione, ossia dell'appartenenza alla categoria individuata dal legislatore come quella in capo alla quale allocare il rischio di eventi dannosi di quel tipo.
Una siffatta lettura della disposizione dell'art. 2051 c.c. trova fondamento sia nel dato letterale – in quanto nella formulazione della norma il danno è collegato non ad un comportamento (per quanto omissivo) del custode, ma direttamente alla cosa, per cui il comportamento è irrilevante – sia nell'analisi della clausola liberatoria in essa contenuta, la quale esclude la responsabilità solo ove venga provato il caso fortuito.
All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto pagina 3 di 6 del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
e) “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
È stato poi ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11152/2023):
1) «che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 I comma), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode;
2) «che sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi)»
*****
Venendo al caso concreto, risulta dalle fotografie in atti (doc. 1 allegato alla citazione) e dalle concordi allegazioni delle parti che la rampa de qua, è una rampa esterna, non particolarmente ripida (l'inclinazione riportata nella c.t.p. attorea è del 16%), rivestita con piastrelle da esterno antiscivolo (cfr. pag. 1 della citazione) e priva di corrimano. Si evince inoltre, dalla medesima documentazione fotografica, che la rampa non presenta dissesti ed ha una pavimentazione complanare e uniforme;
si evince inoltre che ai lati della rampa vi sono i muretti di recinzione dei due giardini degli appartamenti ubicati al piano terra e che i muretti sono sovrastati da una recinzione in ferro.
Tanto premesso occorre osservare in primo luogo come l'attore abbia dedotto in modo estremamente generico la dinamica della caduta («Nel frangente del 06/10/2018 stava piovendo e l'istante, a causa della pendenza irregolare della rampa priva di corrimano e della inutile mattonella antiscivolo, perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra») e non abbia articolato prove testimoniali in capitoli specifici, limitandosi a richiedere l'audizione dei testi e sul punto Testimone_1 Testimone_2 della narrativa dell'atto di citazione innanzi menzionato.
pagina 4 di 6 La detta prova testimoniale appare inammissibile, in quanto contenente pressoché esclusivamente valutazioni di giudizio relative all'irregolarità della pendenza della rampa (senza che venga spiegato in modo oggettivo in cosa sarebbe consistita tale irregolarità) e alla inutilità delle caratteristiche antiscivolo delle mattonelle della pavimentazione, nonché alla esistenza di una relazione causale tra tali condizioni della rampa e la perdita di equilibrio del sig. ; restano invece estranee al capitolo Parte_1 le esatte modalità del fatto, non indagandosi se il piede dell'attore sia scivolato sul pavimento o si sia impuntato provocando un inciampo, se la caduta sia avvenuta in avanti o all'indietro, quale fosse la posizione dell'attore sulla rampa al momento della caduta.
La prova testimoniale articolata risulta quindi inidonea a dimostrare l'esatta dinamica dell'accaduto.
Ciò posto, si osserva come, anche a voler ritenere che l'attore sia scivolato, deve escludersi che tale fatto (e la conseguente caduta) sia stato determinato dalla rampa.
Al riguardo va rilevato che la rampa, come detto innanzi richiamando la raffigurazione fotografica, risulta in perfette condizioni di manutenzione, priva di avvallamenti o imperfezioni e rivestita con piastrelle ruvide, aventi proprietà antisdrucciolo certificate per pendenze fino a 27° (cfr. attestazione della Main laboratory Sassuolo resa all'esito di esperimenti effettuati su piano inclinato preventivamente unto con olio avente viscosità SAE 10W30, doc. 3 allegato alla comparsa di risposta).
Quanto alla mancanza di corrimano, essa appare del tutto ininfluente.
Va innanzitutto ribadito che l'attore non ha chiarito la propria posizione spaziale al momento della caduta, restando dunque incerto a che distanza egli si trovasse dalle pareti laterali della rampa e se avrebbe potuto o meno aggrapparsi a un eventuale corrimano.
Ciò posto, deve rilevarsi che lungo entrambe le pareti laterali sono presenti le recinzioni in ferro che delimitano i giardini privati di piano terra, le quali avrebbero potuto costituire un sostegno assolutamente equivalente a quello di un corrimano ove l'attore avesse voluto cercare un sostegno per rendere più sicuro il percorso in discesa.
Ne consegue che un'eventuale scivolata sarebbe da ricondurre piuttosto a un comportamento disattento e negligente del danneggiato.
In conclusione, non può ritenersi dimostrato che la caduta sia stata causata dalla cosa.
In effetti le perfette condizioni della rampa (oggetto di ristrutturazione pochi mesi prima della caduta) inducono a escludere che la cosa abbia avuto efficienza causale materiale nella caduta e portano a ricondurre la relazione tra la cosa e l'evento su un piano meramente naturalistico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022 (valore della causa € 60.000,00; fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione a valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda;
pagina 5 di 6 Condanna altresì la parte attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che liquida in € CP_1 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Perugia, 13 novembre 2025
Il giudice Gaia Muscato
pagina 6 di 6
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5629/2022 r.g.
promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 FRANCESCO PAOLIERI e dall'avv. PIETRO PAOLIERI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti telematici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato in via del Popolo 18 06012 Città di Castello presso i difensori avv. FRANCESCO PAOLIERI e avv. PIETRO PAOLIERI
ATTORE
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCO MALATESTA, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti telematici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. FRANCESCO MALATESTA
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi a Parte_1 questo tribunale, il deducendo: che il giorno 6.10.2018, Controparte_2 mentre percorreva sotto la pioggia la rampa che dal portone di ingresso dello stabile condominiale conduce al prospiciente cortile, perdeva l'equilibrio cadendo a terra;
che la perdita di equilibrio avveniva a causa della pendenza irregolare della rampa e della mancanza di corrimano e di striscia antiscivolo sulla pavimentazione;
che a seguito della caduta riportava la frattura dello spiroide terzo distale diafisario della tibia sinistra e la frattura dello spiroide terzo distale diafisario del perone pagina 1 di 6 omolaterale, frattura dell'intersezione prossimale LCA e contusione del polso destro;
che la cura della lesione richiedeva un intervento chirurgico e l'utilizzo di apparecchio ortopedico;
di avere riportato una invalidità permanente del 14%.
Quindi, invocando la responsabilità del in qualità di proprietario della rampa, proponeva CP_1 domanda di risarcimento chiedendo il ristoro dei danni materiali, morali e biologici subiti, che quantificava complessivamente in € 60.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, contestava che la caduta fosse stata causata dalla CP_1 rampa, la quale era in perfette condizioni, essendo stata sottoposta nell'agosto 2018 a lavori di manutenzione con installazione di mattonelle da esterno antiscivolo;
deduceva quindi che la caduta era da attribuire esclusivamente a disattenzione dell'attore; infine contestava la quantificazione del danno.
pagina 2 di 6 Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
*****
L'attrice ha proposto un'azione di responsabilità extracontrattuale, che può essere qualificata come azione per danno causato da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Come è noto, a partire dall'intervento nomofilattico del 2018 (Cass. nn. 2477 e 2483 del 1.2.20218), ribadito dalle sezioni unite nel 2022 (sent. 20943/2022), la giurisprudenza di legittimità è ferma nel riconoscere alla fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. natura di responsabilità oggettiva e nell'individuarne i presupposti esclusivamente nella relazione di custodia e nel nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, con esclusione di ogni rilevanza del comportamento del custode.
A differenza di quanto avviene nelle ipotesi di responsabilità colpevole, infatti, le conseguenze dannose non sono imputate al soggetto in considerazione della sua condotta, bensì in considerazione della sua posizione, ossia dell'appartenenza alla categoria individuata dal legislatore come quella in capo alla quale allocare il rischio di eventi dannosi di quel tipo.
Una siffatta lettura della disposizione dell'art. 2051 c.c. trova fondamento sia nel dato letterale – in quanto nella formulazione della norma il danno è collegato non ad un comportamento (per quanto omissivo) del custode, ma direttamente alla cosa, per cui il comportamento è irrilevante – sia nell'analisi della clausola liberatoria in essa contenuta, la quale esclude la responsabilità solo ove venga provato il caso fortuito.
All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto pagina 3 di 6 del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
e) “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
È stato poi ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11152/2023):
1) «che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 I comma), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode;
2) «che sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi)»
*****
Venendo al caso concreto, risulta dalle fotografie in atti (doc. 1 allegato alla citazione) e dalle concordi allegazioni delle parti che la rampa de qua, è una rampa esterna, non particolarmente ripida (l'inclinazione riportata nella c.t.p. attorea è del 16%), rivestita con piastrelle da esterno antiscivolo (cfr. pag. 1 della citazione) e priva di corrimano. Si evince inoltre, dalla medesima documentazione fotografica, che la rampa non presenta dissesti ed ha una pavimentazione complanare e uniforme;
si evince inoltre che ai lati della rampa vi sono i muretti di recinzione dei due giardini degli appartamenti ubicati al piano terra e che i muretti sono sovrastati da una recinzione in ferro.
Tanto premesso occorre osservare in primo luogo come l'attore abbia dedotto in modo estremamente generico la dinamica della caduta («Nel frangente del 06/10/2018 stava piovendo e l'istante, a causa della pendenza irregolare della rampa priva di corrimano e della inutile mattonella antiscivolo, perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra») e non abbia articolato prove testimoniali in capitoli specifici, limitandosi a richiedere l'audizione dei testi e sul punto Testimone_1 Testimone_2 della narrativa dell'atto di citazione innanzi menzionato.
pagina 4 di 6 La detta prova testimoniale appare inammissibile, in quanto contenente pressoché esclusivamente valutazioni di giudizio relative all'irregolarità della pendenza della rampa (senza che venga spiegato in modo oggettivo in cosa sarebbe consistita tale irregolarità) e alla inutilità delle caratteristiche antiscivolo delle mattonelle della pavimentazione, nonché alla esistenza di una relazione causale tra tali condizioni della rampa e la perdita di equilibrio del sig. ; restano invece estranee al capitolo Parte_1 le esatte modalità del fatto, non indagandosi se il piede dell'attore sia scivolato sul pavimento o si sia impuntato provocando un inciampo, se la caduta sia avvenuta in avanti o all'indietro, quale fosse la posizione dell'attore sulla rampa al momento della caduta.
La prova testimoniale articolata risulta quindi inidonea a dimostrare l'esatta dinamica dell'accaduto.
Ciò posto, si osserva come, anche a voler ritenere che l'attore sia scivolato, deve escludersi che tale fatto (e la conseguente caduta) sia stato determinato dalla rampa.
Al riguardo va rilevato che la rampa, come detto innanzi richiamando la raffigurazione fotografica, risulta in perfette condizioni di manutenzione, priva di avvallamenti o imperfezioni e rivestita con piastrelle ruvide, aventi proprietà antisdrucciolo certificate per pendenze fino a 27° (cfr. attestazione della Main laboratory Sassuolo resa all'esito di esperimenti effettuati su piano inclinato preventivamente unto con olio avente viscosità SAE 10W30, doc. 3 allegato alla comparsa di risposta).
Quanto alla mancanza di corrimano, essa appare del tutto ininfluente.
Va innanzitutto ribadito che l'attore non ha chiarito la propria posizione spaziale al momento della caduta, restando dunque incerto a che distanza egli si trovasse dalle pareti laterali della rampa e se avrebbe potuto o meno aggrapparsi a un eventuale corrimano.
Ciò posto, deve rilevarsi che lungo entrambe le pareti laterali sono presenti le recinzioni in ferro che delimitano i giardini privati di piano terra, le quali avrebbero potuto costituire un sostegno assolutamente equivalente a quello di un corrimano ove l'attore avesse voluto cercare un sostegno per rendere più sicuro il percorso in discesa.
Ne consegue che un'eventuale scivolata sarebbe da ricondurre piuttosto a un comportamento disattento e negligente del danneggiato.
In conclusione, non può ritenersi dimostrato che la caduta sia stata causata dalla cosa.
In effetti le perfette condizioni della rampa (oggetto di ristrutturazione pochi mesi prima della caduta) inducono a escludere che la cosa abbia avuto efficienza causale materiale nella caduta e portano a ricondurre la relazione tra la cosa e l'evento su un piano meramente naturalistico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022 (valore della causa € 60.000,00; fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione a valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda;
pagina 5 di 6 Condanna altresì la parte attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che liquida in € CP_1 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Perugia, 13 novembre 2025
Il giudice Gaia Muscato
pagina 6 di 6