Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13321 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13321/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. PATERNOSTER EMILIA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Ripetizione di indebito;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 30.10.2024, l'istante in epigrafe indicata domandava l'accertamento negativo dell'indebito sulla pensione d'inabilità cat. INVCIV n. 07177740, facente capo al de cuius sig. 1
L'istante sosteneva, in primo luogo, la spettanza della provvidenza in capo al dante causa, atteso il mancato superamento della soglia reddituale legislativamente prevista sia per l'anno 2018 che per il 2019; eccepiva, in ogni caso, l'irripetibilità della somma per assenza di dolo del pensionato;
evidenziava, in proposito, la piena disponibilità dei dati reddituali e la perfetta conoscibilità degli CP_ stessi da parte dell' Soggiungeva, peraltro, come il Comitato Provinciale , con provvedimento del 23/11/2021 CP_1 emesso a seguito di ricorso amministrativo, avesse pure rappresentato che il provvedimento di riliquidazione del 13.08.2019, da cui era scaturito l'indebito, era stato “parzialmente rettificato” e
“Di conseguenza la pensione è stata rispristinata per l'anno 2018 perché il reddito complessivo pari ad €uro 15.017,00 non supera il limite previsto dalla legge per lo stesso anno”.
Pertanto, chiedeva dichiararsi non dovuta la complessiva somma di € 4.991,72 erogata dall' in CP_1 favore del de cuius a titolo di pensione di invalidità civile, oggetto di recupero di cui alla nota del 13.08.2019, con condanna dell' alla restituzione di quanto nelle more a tal titolo trattenuto, con CP_1 il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Benché ritualmente evocato nel presente giudizio, l' rimaneva contumace. CP_1
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Ai fini della decisione si deve premettere come l'onere della prova della causale dell'indebito, ex art. 2697 c.c., non gravi sull' , ma sul ricorrente che chiede l'accertamento negativo del diritto CP_1 dell'Istituto di procedere alla ripetizione di quanto indebitamente erogato. La giurisprudenza più recente, peraltro anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che: “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (cfr. Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n.
198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Ne discende che - in alternativa - per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che, costituendosi in giudizio, l' fornisca argomenti idonei a CP_1 consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo l'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
Nel caso di specie, l'indebito si sarebbe determinato per presunto superamento della soglia reddituale prevista in relazione all'anno (2018 e) 2019 per la fruizione della pensione di invalidità.
2 Ora, si osserva che l'art. 35 del DL 207/08 convertito in L. 14/09 come modificato dall'art 13 comma 6 lett. c) D.L. 78/010 convertito il L 122/010 precisa:
“10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.”.
A sua volta il comma 8 richiamato recita:
“8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.”
L'onere di dichiarazione all' della situazione reddituale rilevante sulle prestazioni collegate al CP_1 reddito si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione all'Amministrazione finanziaria del modello 730 o del modello UNICO, ma tale modalità non comporta l'esonero dall'obbligo di comunicazione in specifiche ipotesi.
Fra i redditi che hanno modalità peculiari di rappresentazione dal punto di vista previdenziale rispetto al Fisco e che devono, quindi, essere dichiarati all' anche laddove già presenti nei modelli 730 CP_1
o UNICO, vi sono, tra gli altri, quelli relativi a pensioni estere dirette e ai superstiti.
CP_ Cionondimeno, secondo la circolare n. 195 del 30/11/015 l'obbligo di comunicazione non sussiste se non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alle pensioni erogate dall'Istituto.
Ebbene, nel caso di specie, in primo luogo, l' non ha dimostrato di aver inviato alla parte CP_1 ricorrente il provvedimento di sospensione, prima di adottare la revoca della prestazione. Di tale sospensione, per vero, non si fa alcuna menzione in seno alla nota datata 13.08.2019. CP_1
La Suprema Corte con la sentenza 15.10.2019, n. 26036 ha avuto modo di chiarire che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento del percettore, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (v. anche Cass.
n. 1446 del 2008).
La pronuncia si pone nella scia di Cass., Sez. Lav., n. 28771 del 09.11.2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in
3 capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come per esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. In tal senso si è espressa anche Cass. n. 16088 del 2020, secondo cui “In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che Per_2
“nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”; nello stesso senso Cass. ord. 25.06.2020, n. 12608, nonché Cass., Sez. Lav., n. 13917/2021 cit., relativa a una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, che afferma: <21. In definitiva, e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15.10.2019; Cass. n. 28771 del
2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”. La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento>>). Il principio generale di settore richiamato nelle suddette pronunce muove dalla tesi secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile al percettore” (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella citata sentenza n. 1446/2008 (est. e che anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Per_2
(sentenza n. 10454 del 21.05.2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestono natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario,
4 a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela (Cass. ord. n. 24180/2022). E ancora, Cass. 20.05.2021 n. 13915 ha affermato: “Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38, legge n. 441 del 2001, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L.
n. 291 del 1988); conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Dalle suddette pronunce si traggono, dunque, i seguenti principi di diritto: a) nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali;
b) in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) e il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”), risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006; conseguentemente, ove venga accertata la mancanza del requisito reddituale, andranno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. In sostanza, la regolamentazione normativa di settore, riferita all'indebito assistenziale, presenta un denominatore comune, fondato sul principio dell'affidamento incolpevole, e costituito dalla previsione che vengono restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non fosse dovuta (Cass. 01.10.2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048 cit.). Quanto, poi, alla identificazione del dolo dell'assicurato che consente la incondizionata ripetibilità dell'indebito, pur nel contesto della disciplina di favore propria dell'ordinamento previdenziale e assistenziale, costante giurisprudenza di legittimità esclude il dolo dell'accipiens, da intendersi come stato soggettivo di consapevolezza dell'effettiva insussistenza del diritto, qualora il medesimo abbia dichiarato i redditi all'Amministrazione finanziaria, in quanto legislativamente conoscibili anche dall' . CP_1
5 In particolare, con riguardo all'indebito relativo a prestazione di natura assistenziale, mette conto richiamare le condivise argomentazioni svolte, tra le altre, nella sentenza n. 741/2022 del 13/04/2022 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro:
“Tali essendo le premesse di riferimento, si giunge alla conclusione che, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, non può farsi applicazione della disciplina sulla ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 della L. n. 88 del 1989, dovendo di contro applicarsi i principi vigenti in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio -economici (incollocazione o disoccupazione) o a requisiti di altra natura.
In particolare - come di recente precisato dalla Suprema Corte proprio sulla questione che qui viene in rilievo con la sentenza 30 giugno 2020, n. 13223 e con la sentenza 15 ottobre 2019, n. 26036 - l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra il beneficio e le esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Le pronunce si pongono sulla scia di Cassazione, Sez. L., 9 novembre 2018 n. 28771, che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone anche la più recente Cass., Sez. L, 2 dicembre 2019 n. 31372, secondo cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per la mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'articolo 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens. Ritiene la Suprema Corte che il principio generale di settore richiamato nelle tre più recenti pronunce muova dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati sull'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua, “alla luce dell'art.38 Cost., un principio di settore che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431) .
Con specifico riguardo alla fattispecie dell'indebito per la mancanza del requisito reddituale la
Cassazione ha quindi ribadito che, ai fini della ripetizione, le menzionate sentenze n. 31372/2019 e n. 28771/18 cit. richiedono entrambe la sussistenza “dolo comprovato dell'accipiens” quale requisito atto a far venir meno il suo affidamento e ricordano che lo stesso D. L. n. 269 del 2003, art. 42, convertito in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003 la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che
6 entro trenta giorni ed attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero CP_1 dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. In particolare, nell'articolata motivazione la Corte ha anche evidenziato che:
- il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano CP_1 sospendere le prestazioni, e quindi sia consentito ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali.
Questo non significa, però, che dopo il 2 ottobre 2003 le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente tutte e sempre in quanto, come già si è detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente che, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato;
- per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente Cass. n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussisteva in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, mentre Cass. n. 28771/2018 ha ritenuto che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venir meno del suo diritto potrebbe sussistere, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A., sicché detti redditi fossero conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 CP_1 del 2003, art. 42, convertito in L. n. 326 del 2003 consentiva di avere accesso ai dati reddituali dichiarati, onerandolo del relativo controllo telematico. Sulla scorta di tali argomenti si ricava dunque il principio secondo cui in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea ad ingenerare affidamento nel percettore e la regolazione indebita non gli sia addebitabile” (cfr. sentenza n. 741/2022 del 13/04/2022 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro).
A fronte di tanto deve essere, difatti, in generale osservato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018); …sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del CP_1 diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n. 1919 del 2018);…lo stesso giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità
7 dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996);…nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. n. 1919 del 2018)” (si veda Cass. civ., Sez. VI, n. 8731/2019).
Circa le fattispecie che escludono il dolo dell'interessato e con particolare riguardo alle situazioni in cui i dati reddituali (sebbene non conosciuti) si sarebbero dovuti considerare conoscibili dall' CP_1 con l'uso della diligenza richiesta dalla qualità di soggetto erogatore delle prestazioni, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. VI, n. 13223/2020) ha evidenziato la sussistenza di un obbligo, in capo all' , di acquisire i dati reddituali in possesso di altre pubbliche amministrazioni richiamando CP_2 gli interventi normativi di seguito elencati. Il D. L. n. 78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), all'art. 15 prevede che dal 1° gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari sono tenute a fornire all' , in via telematica, le CP_1 predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono ordinariamente conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' , in via telematica, a CP_1 decorrere da tale data. L'art. 13 del D.L. n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale e, al comma 6, stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. E' perciò confermato che i titolari delle prestazioni collegate al reddito non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione. L'art. 35 del D.L. n. 207/2008, al comma 10 bis stabilisce che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare CP_ la comunicazione dei dati reddituali agli previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. In ragione di tanto, l'obbligo di comunicazione all' a carico dei titolari di prestazioni collegate CP_1 al reddito riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che, poiché non vanno dichiarati nel modello 730
(come, appunto, proprio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero che vengono in rilievo nella presente fattispecie, ma anche gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere però dichiarati all'ente previdenziale.
8 Ancora, la Suprema Corte, con sentenza del 30.06.2020 n. 13223, ha, di recente, statuito: “17. Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. CP_1
42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' CP_1 del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. La stessa pronuncia afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi lo stesso già CP_1 conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”. CP_1 In senso conforme, da ultimo, Cass., Sez. Lav., 23 febbraio 2023, n. 5606, secondo cui: “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento
9 del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Vale, dunque, anche per l'indebito assistenziale l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'Ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa.
Orbene, così inquadrata in termini generali la disciplina legislativa di riferimento e calando i suesposti principi nella odierna fattispecie, si deve dare atto che nel caso sottoposto all'odierno vaglio, come già si è più volte detto, l'indebito si è determinato per superamento del limite di reddito stabilito per legge per gli anni 2018 e 2019. Parte ricorrente ha dedotto e documentato la trasmissione dei dati reddituali all'Amministrazione finanziaria in modo da renderli conoscibili da parte dell'Istituto previdenziale (v. all. fascicolo di parte ricorrente).
Nell'ipotesi in esame, l' era, dunque, in condizione di conoscere la variazione della situazione CP_1 reddituale della parte ricorrente. Né, al riguardo, l' , rimasto contumace, ha inteso contestare CP_1 specificamente la circostanza od offrire alcuna prospettazione alternativa.
Del resto, è pacifico che gli unici redditi vantati dal de cuius per le annualità in rilievo fossero derivanti da lavoro dipendente e/o da prestazione a sostegno del reddito (Naspi) e da prestazione previdenziale (v. tenore della delibera del Comitato Provinciale del 23.11.2021), dunque CP_1 pienamente conosciuti o conoscibili dall' . CP_1
Nell'ipotesi in esame, l' era, dunque, in condizione di conoscere l'eventuale variazione della CP_1 situazione reddituale del dante causa.
Per i motivi suesposti, il ricorso merita accoglimento, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 30.10.2024, così provvede: CP_1 Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di € 4.991,72 di cui alla nota del 13.08.2019 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione in favore della parte ricorrente CP_1 CP_1 di quanto eventualmente già trattenuto per il medesimo titolo, oltre a interessi come per legge. Condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali liquidate in € CP_1
1.350,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 12.06.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
10