Versione
7 settembre 1972
7 settembre 1972
Art. 7.
La misura del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 329 , e' modificata in lire 92 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e in lire 89 per ogni giornata di lavoro di ragazzo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,10 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Detta somma sara' versata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che provvedera' a ripartirla con le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano secondo criteri da stabilirsi con una convenzione che tenga conto del numero degli iscritti a ciascun ente. Detta convenzione e' soggetta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La misura del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 329 , e' modificata in lire 92 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e in lire 89 per ogni giornata di lavoro di ragazzo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,10 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Detta somma sara' versata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che provvedera' a ripartirla con le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano secondo criteri da stabilirsi con una convenzione che tenga conto del numero degli iscritti a ciascun ente. Detta convenzione e' soggetta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Lecce, sentenza 03/07/2023, n. 2283Provvedimento: TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.7537/2018 R.G. Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 23/6/2023 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da: Parte_1 nato a [...] il [...], residente a [...] (LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Marco Doria Ricorrente C …Leggi di più...
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