Articolo 7 della Legge 8 agosto 1972, n. 457
Articolo 6Articolo 8
Versione
7 settembre 1972
Art. 7.

La misura del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 329 , e' modificata in lire 92 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e in lire 89 per ogni giornata di lavoro di ragazzo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,10 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Detta somma sara' versata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che provvedera' a ripartirla con le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano secondo criteri da stabilirsi con una convenzione che tenga conto del numero degli iscritti a ciascun ente. Detta convenzione e' soggetta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Entrata in vigore il 7 settembre 1972
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