Ordinanza collegiale 25 novembre 2024
Decreto presidenziale 26 febbraio 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/01/2026, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05664/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5664 del 2023, proposto da
MI, rappresentata e difesa dagli avvocati Aurelio Salata, Vanessa Ivone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente alla retribuzione per l'attività di fatto prestata in favore della banda della Polizia di Stato, quantificata secondo i parametri previsti dal CCNL di riferimento della Forza di Polizia ad ordinamento civile, ex art. 2, comma1 lett. a), d.lgs. n. 195 del 12.05.1995, per tutta la durata del rapporto, dal maggio 2003 a settembre 2017, con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive e per la ulteriore condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno patrimoniale, inteso quale perdita di chance risarcibile, nella misura in cui l'illegittimo e prolungato impiego in attività di lavoro di fatto subordinato ha determinato la perdita di altre occasioni di lavoro stabile, nonché al risarcimento del danno derivante da prolungata precarizzazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa NA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha proposto domanda dinanzi al Tribunale di Roma per l’accertamento del suo diritto alla retribuzione per l’attività prestata di fatto in favore della banda della Polizia di Stato, quantificata secondo i parametri previsti dal CCNL di riferimento della forza di Polizia ad ordinamento civile (art. 2 c.1 lett. a) per tutta la durata del rapporto, da maggio 2003 a settembre 2017, con conseguente domanda di condanna del Ministero convenuto al pagamento delle relative differenze retributive e al risarcimento del danno patrimoniale, inteso quale perdita di chance risarcibile, nella misura in cui l’illegittimo e prolungato impiego in attività di lavoro di fatto subordinato le avrebbe comportato la perdita di altre occasioni di lavoro stabile, nonché al risarcimento del danno derivante da prolungata precarizzazione.
1.1. Ha premesso che dal mese di maggio 2003 a quello di ottobre 2017 – su richiesta del Maestro MI - aveva prestato la propria attività di arpista, senza soluzione di continuità, facendo parte integrante del suo organico, per la Banda Musicale della Polizia di Stato, accettando una prestazione lavorativa “in nero” dietro la promessa che sarebbe stato presto bandito un concorso per regolarizzare la sua posizione. Il rapporto - sempre alle dipendenze del Maestro MI e dal 2014 anche del sostituto commissario MI - è poi cessato nel 2017, nel momento in cui la sig.ra MI aveva preteso di essere regolarmente assunta, a seguito di un nubifragio avvenuto a Lampedusa il 3 ottobre 2017, in occasione del concerto svoltosi con la partecipazione di un noto cantautore. Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi eventi in Italia e all’estero e si è sempre resa disponibile agli orari delle prove, che le venivano comunicati nell’immediatezza dell’evento. Per le sue prestazioni la sig.ra MI è stata retribuita con l’importo di euro 75,00 a concerto, comprensivo anche delle ore di prove dedicate. Le spese di alloggio erano a carico della Polizia di Stato e, in alcuni casi, aveva alloggiato nei locali della stessa amministrazione. A riprova di tali affermazioni ha allegato copia delle convocazioni agli eventi recanti il suo nominativo e la qualità di “arpista” (all. 4-48 al ricorso). La Banda della Polizia di Stato le avrebbe inoltre acquistato un’arpa, modello “Atlantide” in sostituzione di quella andata distrutta nel nubifragio verificatosi a Lampedusa. Nell’ottobre del 2017, a seguito del nubifragio, a causa del quale lo strumento musicale della ricorrente fu danneggiato, la ricorrente accusato un grave stress, con diagnosi di un “MI”, come da relazione della Dott.ssa MI (all. n. 85 al ricorso).
Successivamente all’interruzione del rapporto, si è rivolta al Ministero per una risoluzione transattiva della controversia, senza ottenere riscontro alcuno. Pertanto, ha introdotto il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, domandando l’accoglimento delle domande sopra riportate e la condanna del Ministero a rifonderle la somma complessiva di euro € 1.198.339,54.
A sostegno della sua pretesa ha dedotto la natura subordinata del rapporto, come comprovata dalla documentazione versata in atti, domandando per il resto l’ammissione della prova testimoniale e chiedendo che si ordinasse all’amministrazione, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., l’esibizione di documentazione.
Il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, con sentenza MI, n. MI, ha declinato la giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo, non vertendosi in una materia rientrante nell’ambito dei rapporti di lavoro contrattualizzato, ai sensi dell’art. 3 d.l.gs. n. 165/2001, e la ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi all’intestato Tribunale, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già in precedenza rassegnate.
1.2. Il Ministero si è costituito con memoria depositata il 14 aprile 2023, contestando la ricostruzione fattuale della ricorrente, rappresentando come l’attività svolta a favore della Banda musicale della Polizia di Stato della sig.ra MI sia stata sempre occasionale senza che le venisse richiesta una totale disponibilità, posto che la ricorrente prendeva parte soltanto all’evento e al più alle prove che si svolgevano il giorno prima del concerto cui partecipava. In particolare, “ per l'attività prestata a titolo gratuito, ha sempre percepito il rimborso delle spese sostenute mediante l'erogazione di somme di denaro che le venivano corrisposte dal Maestro della Banda con onere a carico degli organizzatori dei concerti: teatri, sponsor o associazioni .” (cfr. pag. 4 della memoria). Ha poi dedotto che, in ogni caso, la prestazione lavorativa prestata a favore dell’amministrazione, tenuto conto dell’obbligo di selezione tramite concorso pubblico, sarebbe al più inquadrabile nell’art. 2126 c.c., ma che la ricorrente non avrebbe fornito la prova degli indici della subordinazione, evidenziando che, durante i periodi indicati nel ricorso - la tabella A allegata al d.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, recante l’organizzazione strumentale della Banda della Polizia di Stato - non prevedeva lo strumento dell’arpa. In subordine ha eccepito la prescrizione triennale -per il caso in cui si ritenesse sussistente una prestazione di lavoro autonomo - e quinquennale, ai sensi dell’art. 2948, co. 4 e 5 c.c., trattandosi di datore di lavoro pubblico e non privato. Ha contestato, inoltre, i conteggi della parte ricorrente che non tengono conto dell’ aliunde perceptum . Infine, ha articolato a sua volta una richiesta di ammissione della prova testimoniale.
1.3. La parte ricorrente ha depositato memoria e istanza di prelievo, contestando l’intervenuta prescrizione delle sue pretese, e, all’udienza pubblica del 19 novembre 2024, la causa è stata introitata per la decisione.
1.4. All’esito il collegio ha disposto attività istruttoria, accogliendo in parte le richieste articolate e, depositate ulteriori memorie e documenti dalle parti, anche in adempimento degli ordini istruttori impartiti, all’udienza pubblica del 18 novembre 2025 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
3. Occorre premettere che gli organici ed i ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato sono stabiliti dagli articoli 7 e 8 del D.p.R. 30 aprile 1987, n. 240 (Nuovo ordinamento della Banda Musicale della Polizia di Stato recante i tre ruoli di maestro direttore, maestro vice direttore ed orchestrale). Sulla base di tale D.p.R. al ruolo degli orchestrali sono demandati compiti di esecuzione musicale, articolati in quattro qualifiche ed inquadrati del ruolo degli ispettori tecnici.
La nomina alla qualifica di orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante concorso pubblico ai sensi dell'art. 14 che recita: “ La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali di partecipazione ai pubblici concorsi ” e l'inquadramento dei vincitori è effettuato (per legge) in base all'organizzazione strumentale prevista dall'art. 6 e dalle tabelle A (Organizzazione strumentale), B (Ripartizione degli strumenti), C (Parti degli strumenti), E (Equiparazione tra le parti e categorie di cui alla Legge 5 giugno 1965, n. 707 e le parti e qualifiche previste dal presente decreto legislativo), 7 del d.lgs. n. 95/2017 (Equiparazione tra le qualifiche del personale della banda musicale della Polizia di Stato e quelle del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica) che ha sostituito l'originaria tabella F, allegata al d.P.R. n. 240/87.
La riforma dei ruoli delle Forze di Polizia introdotta con il d.lgs. n. 95/2017 è intervenuta anche sulla progressione di carriera degli orchestrali: ai sensi dell'art. 1, comma 7, al maestro direttore della banda musicale sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad essa attinenti, mentre al maestro-musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale e sovrintende alle attività di archivio. Agli orchestrali (precedentemente denominati “esecutori”) sono attribuiti esclusivamente compiti di esecuzione musicale.
La tabella A allegata al D.p.R. 30 aprile 1987, n. 240 reca, altresì, l’organizzazione strumentale che, sino alla data del 6 luglio 2017, non riportava, tra gli strumenti della Banda musicale, quello dell’arpa.
4. Occorre ancora inquadrare la materia oggetto del presente giudizio, evidenziando come, avuto riguardo alla prova della sussistenza di un rapporto di lavoro di fatto con la pubblica amministrazione, la giurisprudenza ha chiarito che gli indici rivelatori della presenza di un rapporto di pubblico impiego sono: a) un’attività svolta in modo continuativo per un apprezzabile lasso temporale; b) un compenso mensile e predeterminato; c) un servizio prestato in orario e giorni predeterminati; d) il riconoscimento implicito per le modalità di svolgimento del servizio che si tratti di lavoro subordinato: vincolo di subordinazione gerarchica, mansioni corrispondenti a quelle della qualifica rivendicata, evidenziate da ordini di servizio, inserimento stabile nell'organizzazione dell'ente; e) l’esclusività della prestazione lavorativa (cfr. C.G.A.R.S. 23 giugno 2010, n. 924; Cons. St., sez. VI, 26 maggio 2010, n. 3329, sez. V, 02275/2016).
È stato affermato che, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, infatti, la qualificazione attribuita al rapporto dalle parti interessate implica una presunzione semplice di correttezza ed effettività della stessa, che può essere superata da opposti elementi, comprovanti l’assoggettamento del prestatore d’opera al potere direttivo del datore di lavoro, con le modalità proprie della subordinazione; in mancanza di documentate circostanze attestanti tale situazione, tuttavia, deve ritenersi corretta la valorizzazione del nomen iuris e della volontà, manifestata dalle parti al momento della instaurazione e nel successivo svolgimento del rapporto (cfr. in tal senso C.G.A.R.S., 6 agosto 2002, n. 498).
In altri termini, in astratto è ipotizzabile che – pur non potendosi ritenere costituito un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato in violazione del principio del pubblico concorso – degli “indici rivelatori” consentano di far concludere per la costituzione di un rapporto di fatto, in presenza di tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro dipendente con l’amministrazione, con riferimento ad una data qualifica funzionale (vincolo di subordinazione gerarchica, mansioni corrispondenti a quelle della qualifica rivendicata, evidenziate da ordini di servizio, inserimento stabile nell’organizzazione dell’ente, stabilità e continuità del corrispettivo, esclusività della prestazione lavorativa - cfr. C.G.A.R.S., 17 gennaio 2005, n. 71; Cons. St., sez. V, 7 settembre 2007, n. 4708).
Sotto il profilo probatorio, pertanto, fermo restando che una determinata qualificazione attribuita al rapporto dalle parti interessate costituisce presunzione della correttezza di tale inquadramento, è consentito alla parte che ritenga essersi instaurato un rapporto di lavoro subordinato provarne la sussistenza, nel caso in cui siano presenti sufficienti indici rivelatori che consentano di concludere per la sussistenza di un vincolo di subordinazione vero e proprio. In tali casi, esclusa la possibilità di ritenere validamente instaurato il rapporto, ai sensi dell’art. 2126 c.c., il lavoratore di fatto ha diritto a domandare la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme da corrispondersi quale corrispettivo della prestazione lavorativa eseguita.
5. Venendo all’esame del caso di specie, la tesi della ricorrente è di aver prestato attività lavorativa, quale arpista, nella Banda della Polizia di Stato, dal 2003 al 2017, secondo modalità analoghe rispetto ai musicisti assunti con la qualifica di orchestrali.
5.1. A sostegno di tale prospettazione allega di aver partecipato a numerosi eventi quale componente della Banda della Polizia di Stato, comprovati dagli ordini di servizio allegati, da documentazione fotografica e dalle testimonianze escusse, che avrebbero confermato quanto sostenuto. Per la partecipazione agli eventi, infatti, gli spostamenti avvenivano a cura e spese della Banda della Polizia di Stato, lei non sosteneva spese di pernottamento e le veniva fornito un badge di ingresso per accedere ai luoghi delle prove, al pari dei regolari componenti della Banda. Inoltre, la Banda della Polizia di Stato avrebbe acquistato, per lei, un nuovo strumento musicale.
5.2. Ciò posto, a parere del collegio, tali circostanze non sono sufficienti a fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La ricorrente, infatti, non è riuscita a fornire prove consistenti su un intercorso vincolo di subordinazione gerarchica, non essendo sufficienti a tale scopo direttive e controlli, ragionevolmente riconducibili anche ai rapporti di prestazione d’opera professionale.
5.3. Sotto questo profilo, infatti, è dirimente il fatto che la ricorrente pretende di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, facendolo derivare unicamente dalla sua partecipazione agli eventi “concerto” e alle prove che si tenevano il giorno precedente.
Fonda, inoltre, la pretesa subordinazione del rapporto, in relazione al fatto che le date delle prove e degli eventi le fossero comunicate nell’immediatezza dal Maestro MI, il quale le forniva anche gli spartiti e le indicazioni operative.
Ebbene, ritiene il collegio che tali elementi non siano sufficienti a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto.
Come evidenziato dalla difesa erariale, infatti, la prestazione di lavoro dell’orchestrale della Banda della Polizia di Stato non si limita alla partecipazione agli eventi “concerto” e alle prove del giorno precedente alla data dell’esibizione, prevedendo una prestazione lavorativa che si svolge per sei giorni alla settimana con rispetto di un orario lavorativo giornaliero. Inoltre, è previsto il vincolo di esclusiva, non potendo l’appartenente della Banda della Polizia di Stato esibirsi in altri contesti.
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, recante ordini di servizio e fotografie degli eventi, emerge unicamente la partecipazione della ricorrente ai concerti e alla prova generale che si svolgeva il giorno precedente. La circostanza che il maestro MI le recapitasse gli spartiti e le comunicasse i giorni degli eventi (e della prova generale) non vale a fondare un vincolo di subordinazione. La ricorrente, infatti, prestava attività di arpista quale componente di un’orchestra in cui il maestro MI svolgeva la funzione di direttore. In altri termini non può ritenersi incompatibile con una prestazione di lavoro autonomo il fatto che i brani da eseguire e gli eventi cui ha partecipato fossero stabiliti dal maestro direttore della banda musicale. Né che le date di tali eventi le fossero comunicati nell’immediatezza costituisce prova di un vero e proprio vincolo di subordinazione gerarchica, considerato che la stessa ricorrente nel 2017 aveva indicato una sostituta della maestra MI per il caso in cui lei non fosse disponibile a partecipare e prima del 2017, per sua stessa affermazione, è stata sostituita dalle colleghe MI, MI (cfr. pag. n. 4 della memoria della ricorrente del 24 maggio 2023).
Peraltro, è incontestato tra le parti che: i) la ricorrente percepisse un compenso per la partecipazione a ciascuno degli eventi che lei riferisce ammontare ad euro 75,00 a concerto, comprensivo delle ore di prove dedicate alla sua preparazione; ii) abbia partecipato ad altre manifestazioni musicali (tra cui il Festival di Sanremo, che la stessa ricorrente afferma richiedere un impegno professionale di circa quaranta giorni).
Rispetto agli indici rivelatori della sussistenza del rapporto la ricorrente, pertanto, non solo non ha provato, ma non ha neppure allegato la sussistenza di: un compenso mensile e predeterminato, di un servizio prestato in orario e giorni predeterminati, nè l’esclusività della prestazione lavorativa. Sotto questo profilo è significativo il fatto che, sino al 2017, come sopra già chiarito, nella tabella A allegata al D.p.R. n. 240/1987 non fosse neppure annoverato tra i componenti della Banda della Polizia di Stato lo strumento dell’arpa.
5.4. Venendo al dettaglio dell’esame della documentazione, dagli ordini di servizio depositati in atti si ricava che la ricorrente ha partecipato a circa un evento al mese (in alcuni limitati casi 2, sino a tre); inoltre in alcuni degli elenchi allegati la ricorrente figura come “esterna” alla Banda della Polizia di Stato.
Esemplificativamente risulta che nell’anno 2017, a fronte di n. 24 “servizi” cui ha partecipato la Banda della Polizia di Stato dal mese di gennaio a quello di giugno la ricorrente allega documentazione a comprova della partecipazione a n. 11 eventi, nel 2016 a fronte di 62 “servizi” allega documentazione a comprova della partecipazione a 5 eventi (cfr. produzione documentale dell’amministrazione del 3 novembre 2025). Peraltro, alcuni dei documenti allegati dalla ricorrente, recanti l’elenco degli orchestrali comprensivo anche del suo nominativo, sono privi di numero di protocollo o di altri riferimenti identificativi.
In altri termini, la seppur copiosa produzione documentale non è idonea a comprovare la partecipazione della ricorrente a tutti gli eventi cui è comparsa la Banda della Polizia di Stato, ma unicamente ad alcuni, a conferma, invece, della sussistenza di un mero rapporto di prestazione d’opera occasionale e limitato ad alcune manifestazioni, senza che, invece, vi fosse uno stabile inserimento della sig.ra MI nell’organico della Banda.
5.5. La prova testimoniale assunta non ha aggiunto ulteriori elementi probatori a conforto di quanto sostenuto.
Il sig. MI, ritenuto attendibile dalla stessa ricorrente, ha testimoniato unicamente sulla partecipazione della ricorrente a generici “eventi” riferendo (“ gli orari delle esibizioni erano comunicati sull’ordinanza di servizio, mentre di norma, gli orari delle prove venivano comunicati direttamente dai maestri – responsabili artistici del complesso musicale ”). Ha confermato che la sig.ra MI accedeva alla sala musica lasciando un documento di identità con un badge giornaliero, non essendo munita di un permesso di ingresso permanente ai suddetti locali e negato che, a sua conoscenza, le spese di alloggio e trasporto fossero poste a carico dell’Ufficio contabile amministrativo della Banda musicale.
Sull’acquisto dell’arpa il sig. MI nega che sia stata acquistata dalla Polizia di Stato (“ preciso di aver venduto nell’anno 2018 un’arpa all’azienda Cherubini di Roma, recapitata alla Banca della Polizia di Stato in viale Castro Pretorio n. 5, Roma. Successivamente, nel dicembre 2019, ho venduto un’altra arpa all’azienda del sig. CE IL di AG (NA), anche in questo caso, su richiesta dell’acquirente, lo strumento è stato recapitato alla Banda della Polizia in via di Castro Pretorio 13, Roma ”). Il verbale di consegna attesta unicamente l’avvenuto recapito dell’arpa al Ministero dell’Interno e non contraddice quanto riferito dal testimone. Le restanti conversazioni allegate riguardanti l’arpa sono intercorse tra la sig.ra MI, il sig. MI e il precedente difensore della sig.ra MI (non essendo presente alcuna risposta del Ministero intimato) e non sono idonee a fornire sufficiente prova di quanto sostenuto dalla ricorrente a conferma della sua tesi.
I testimoni, quindi, si sono limitati a confermare la presenza della sig.ra MI quale arpista ad eventi cui ha partecipato la Banda della Polizia di Stato, non testimoniando sulla corresponsione di un compenso mensile e predeterminato, di un servizio prestato in orario e giorni predeterminati, né sull’esclusività della prestazione lavorativa, quali indici rivelatori della sussistenza di un rapporto di lavoro di fatto vero e proprio.
6. Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, la domanda va respinta.
7. Il collegio, tuttavia, alla luce dell’eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla parte resistente, ritiene utile procedere anche al suo scrutinio.
7.1. Le pretese della parte ricorrente, infatti, oltre che infondate, in quanto non supportate da idoneo compendio probatorio, sono anche prescritte.
7.2. È noto che il regime della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori è stato inciso dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 63/1966, secondo cui i relativi crediti non si prescrivono in costanza di rapporto. La stessa Corte Costituzionale è intervenuta in seguito per chiarire che tale principio non si applica nel caso di un rapporto di pubblico impiego, per cui il dies a quo della prescrizione in pendenza del rapporto medesimo decorre dal giorno dell'insorgenza del credito (sentt. Corte Costituzionale nn. 143/1969 e 174/1972).
Sulla falsariga di tali pronunce, in numerose occasioni la Suprema Corte ha affermato che il suddetto termine “ decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus .” (Cassazione civile sez. un., 28 dicembre 2023, n. 36197).
La Suprema Corte ha esteso tale principio anche all’ipotesi di contratto di un lavoro formalmente autonomo, chiarendo come “ se successivamente ne viene accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre durante il rapporto di lavoro perché il lavoratore non ha aspettative di stabilità dell'impiego e non vi è un "metus", timore, riguardante la mancata continuazione del rapporto che necessita di tutela ” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 11 settembre 2024, n. 24390, nello stesso senso, Cassazione civile sez. lav., n. 35676/2021; di recente si veda anche, 10 ottobre 2025, n. 27184).
L’orientamento giurisprudenziale in questione chiarisce che in tali rapporti lavorativi non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione tenuto conto del fatto che, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica. Nel rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2126 c.c. la situazione di stabilità è infatti radicalmente esclusa anche dalla possibilità di far cessare, in qualsiasi momento e senza manifestazioni negoziali, la sua esecuzione, senza incorrere in conseguenza alcuna (Cassazione civile 12/11/2007, n. 23472; Cass. S.U. 3098/1985). Si è osservato, quindi, che un'interpretazione che differenziasse la situazione di metus del lavoratore di fronte al potere di recesso rispetto a quella derivante dalla prestazione di fatto con violazione di legge sarebbe formalistica e non conforme all'art. 36 Cost. Lo stesso principio è stato enunciato con riferimento al rapporto di lavoro qualificato formalmente come lavoro autonomo, trattandosi di rapporto non immediatamente garantito, in quanto occorre il previo (eventuale) riconoscimento della sua natura subordinata (Cass., sez. lav., 22 settembre 2017, n. 22172; 23 gennaio 2009 n. 1717).
7.3. Nel caso di specie la ricorrente deduce di aver reso le proprie prestazioni lavorative a decorrere dal 2003 sino al mese di ottobre 2017: ciò posto, il primo atto interruttivo è consistito nella pec del difensore della ricorrente del 23 febbraio 2021.
Consegue che, in tale momento, sempre a voler ritenere provata la sussistenza di un vero e proprio vincolo di subordinazione (circostanza già esclusa al precedente par. 5), il termine quinquennale era irrimediabilmente decorso per gran parte delle prestazioni rese, perlomeno sino al febbraio 2016.
8. La prova della sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo non conduce a diverse conclusioni.
Sotto questo profilo, infatti, occorre svolgere due ordini di considerazioni.
8.1. La sig.ra MI in tutti i suoi scritti difensivi ha espressamente affermato di aver ricevuto, quale corrispettivo delle sue prestazioni, la somma di euro 75,00 euro a concerto.
Ciò posto, considerato che non è in contestazione l’intervenuto pagamento di tale corrispettivo, al collegio non sono forniti elementi atti a ritenere che le parti del contratto avessero pattuito un diverso e maggiore importo, non potendo, evidentemente, il giudice sostituirsi alla loro autonomia contrattuale, per quantificarne uno diverso e maggiore.
Per altro verso la stessa parte ricorrente non articola alcuna domanda in questo senso, chiedendo, invece, l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di fatto intercorso con la Banda della Polizia di Stato e domandando la condanna al pagamento del corrispettivo dovuto per tale prestazione lavorativa.
In altri termini la ricorrente, nel fornire la prova della sussistenza di un contratto di prestazione d’opera professionale riconducibile ad un rapporto di lavoro autonomo, non ne ha dedotto l’inadempimento, né la violazione di specifiche clausole contrattuali pattuite tra le parti, non potendo, quindi, il collegio pronunciarsi al riguardo.
8.2. A tali considerazioni occorre aggiungere che, anche in questo caso, pure a voler ritenere superabili le questioni sopra rilevate, la pretesa sarebbe in ogni caso prescritta.
In relazione a tali prestazioni professionali, infatti, il regime prescrizionale è sottoposto alla disciplina contenuta negli artt. 2956 e 2957 c.c. (prescrizione triennale e presuntiva).
Ebbene, il rapporto si è concluso nel mese di ottobre 2017, mentre il primo atto introduttivo risale al 23 febbraio 2021, con la conseguenza che, anche avuto riguardo al suddetto termine di prescrizione, le eventuali pretese sarebbero estinte.
9. Le domande articolate con il ricorso sono, quindi, infondate e vanno respinte.
10. Dal rigetto della domanda principale discende, altresì, il rigetto delle ulteriori domande risarcitorie proposte in dipendenza di quella articolata in via principale.
11. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei termini di cui in motivazione.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti o altri soggetti menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR IL, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
NA RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RO | OR IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.