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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/07/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 9 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 11 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
( c.f ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato, difeso e domiciliato dall' avv. Paola
Pippi (con studio in Grosseto, Viale Ombrone 7, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
con sede in Controparte_1
Roma, in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea
Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
CONVENUTO
OGGETTO: assegno di inclusione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: "Voglia il Giudice del Lavoro dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese”.
Convenuto: “Voglia il Giudice del Lavoro dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio”.
1 FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 442 cpc. e contestuale istanza cautelare in corso di causa,
ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'Assegno di Parte_1
Inclusione CP_1
Egli ha rappresentato (i) che in data 2.8.2024 aveva presentato all' CP_1 domanda per il riconoscimento dell'Assegno di Inclusione (ADI), di cui al D.L.
48/2023 convertito con modificazioni dalla L. 85/2023 (all. 1), trovandosi in una delle condizioni di svantaggio previste dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023, come da relativa certificazione e documentazione pure in atti prodotta (all. 2); (ii) che l' CP_1 non comunicava alcunché nonostante fossero trascorsi alcuni mesi dalla proposizione della domanda finché, accedendo all'area riservata del portale dell' , non rinveniva l'annotazione “sospesa“ in calce allo “stato della CP_1 domanda“ (all. 3); (iii) che infine risultava che la sua istanza era stata respinta per “Mancanza del requisito di residenza al momento della domanda degli ultimi due anni continuativi ( art. 2, co. 2, lett. a), n. 2); art. 4, commi 1 e 8 comma 11 D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023. “ (all. 4); (iv) che la ragione addotta dall' a sostegno del diniego si rinveniva nella circostanza che era CP_1 stato dichiarato irreperibile a cavallo tra il 2023 ed il 2024 dopo uno sfratto subito;
(v) che quindi provvedeva a inoltrare in data 3.12.2024 richiesta di riesame della domanda, rappresentando che in realtà aveva sempre continuato ad abitare in Grosseto, città ove è nato, a tal fine allegando dichiarazione del
Responsabile dell'U.F. Dipendenze della dr. Parte_2 Persona_1 attestante la sua frequenza settimanale dell'ambulatorio SerD di Grosseto per controlli clinici e terapia anche per tutto il periodo della presunta irreperibilità
(all. 5) ed infine (vi) che, nonostante ciò, la domanda veniva nuovamente respinta (all. 6).
In assenza di riscontri ai tentativi effettuati in via amministrativa, documentava la propria condizione di svantaggio e rappresentava di trovarsi in una situazione di estrema criticità economica, oltre che psichica.
2 2. Si costitutiva l' richiamando una relazione amministrativa interna dalla CP_1 quale si evince che a seguito del respingimento della domanda datata
2/12/2024, il aveva presentato riesame in autotutela, allegando la Parte_1
Parte predetta dichiarazione dell' attestante la frequentazione settimanale del
SerD. La richiesta era stata accolta e la prestazione sarebbe stata ripristinata
“nel più breve tempo possibile”. L' rappresentava che tuttavia era CP_1 sopraggiunta comunicazione di sospensione del beneficio da parte del Tribunale di Grosseto ai sensi dell'art. 8 comma 14 D.L. 48/2023 con decorrenza dal
13.1.2025. Quindi, a seguito di tale provvedimento, l' rappresentava che la CP_1 prestazione sarebbe stata riconosciuta da settembre 2024, mese successivo alla presentazione della domanda, fino a dicembre 2024.
3. Deciso il ricorso cautelare in senso favorevole al all'odierna udienza Parte_1 CP_1
chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere dal momento che aveva Parte_1
ricevuto ogni spettanza.
Parte ricorrente, pur non opponendosi, rappresentava tuttavia che solo dopo la notifica del ricorso aveva provveduto ad accogliere la domanda in autotutela, pur provvedendo al CP_1
pagamento degli arretrati soltanto a seguito dell'emissione del provvedimento cautelare a sé sfavorevole;
chiedeva quindi volersi porre a carico dell'istituto le spese di lite delle due fasi.
La causa è stata quindi decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
4. A seguito dell'intervenuto integrale pagamento delle spettanze, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti essendo comunque venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente.
5. Quanto alla liquidazione delle spese, tenuto conto da un lato del comportamento della convenuta e, dall'altro, che il pagamento è avvenuto in parte solo dopo la proposizione del ricorso e in parte (quanto agli arretrati) solo dopo l'emissione del provvedimento cautelare, le spese di lite devono essere poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo CP_1
in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014.
P . Q . M .
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
così provvede: Parte_1
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore dell'Avv. Paola Pippi, dichiaratasi CP_1
antistataria, delle spese di lite che liquida per le due fasi in complessivi € 2.500 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 09/07/2025
Il Giudice
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