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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8893 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 649/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. RI BI, preso atto della comparizione della parte ricorrente mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 649/2025 r.g.a.p. dell'anno 2025 e vertente
TRA
(C.F. , nata a [...], il [...], ed ivi residente, Parte_1 C.F._1 alla Via Enea a Bagnoli n. 65, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso dall'Avv.to Roberta Viglietti con Studio in Napoli (NA) alla via Nino Bixio n. 70 (comunicazioni alla pec: ) Email_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 convenuto contumace
Conclusioni delle parti per parte ricorrente:
“In via del tutto preliminare, sospendere la efficacia esecutiva della impugnata Ordinanza – Ingiunzione n. OI -002023001 notificata in data 12 dicembre 2024.
Nel merito, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente ricorso, annullare l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI -002023001 notificata in data 12.12.2024, con vittoria di spese ed onorario di causa da attribuirsi allo scrivente legale che dichiara di averne fatto anticipazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 13.01.2024, la ricorrente assumeva: Parte_1
- che l' , in data 12 dicembre 2024, le aveva notificato Ordinanza – Ingiunzione n. OI - CP_2
002023001 relativa ad atto di accertamento n.: . 5104.09/09/12/2019.0129522 del 09.12.2019; CP_2
- che, con tale atto, veniva richiesto all'istante, quale titolare della ditta individuale “Fantasie di FR di FA NN (ditta cancellata dal Registro delle Imprese in data 26.06.2018), il pagamento della complessiva somma pari ad €. 954,00 come sanzione amministrativa relativa al mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2018;
- che le somme richieste nell'ordinanza ingiunzione sopra indicate non sono dovute per le ragioni in fatto ed in diritto diffusamente indicate nel ricorso.
Tanto premesso la ricorrente concludeva nel modo sopra interamente riportato
Con decreto del 16.1.2025 la prima udienza veniva fissata per la data del 29.5.2025; nel verbale di udienza del 29.5.2025 lo scrivente dichiarava la contumacia dell' (regolarmente evocato in CP_2 giudizio e non costituito) e rinviava la causa all'udienza del 30.10.2025 per la decisione con assegnazione di un termine per il deposito di note di discussione.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna della motivazione. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Affrontando subito il merito della questione occorre, quindi, verificare se, sulla base della documentazione riposta in atti, le ragioni della parte ricorrente siano fondate e se essa abbia compiutamente assolto al proprio onere probatorio. Di contro occorre evidenziare che l' , sebbene convenuto, è l'attore sostanziale nel presente CP_2 giudizio e, non costituendosi in giudizio e non depositando ulteriore e diversa documentazione da quella prodotta dalla , non ha assolto in alcun modo al proprio onere probatorio. Pt_1
Va osservato che dalla lettura dei documenti dalla parte attrice (cfr. doc. n. 3 della produzione attorea) l'Ordinanza-Ingiunzione impugnata in questo giudizio ha, come atto presupposto, l'accertamento .5104.09/12/2019.0129522 notificato dall' , sede di Napoli Soccavo, alla CP_2 CP_2 ricorrente il 31.12.2019 ed esaminando tale atto non può non evincersi che l'Ordinanza –
Ingiunzione oggetto del presente giudizio prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2018 che risultano riconducibili all'avviso n. 371 2018 00131238 -22. CP_2 Orbene, nell'ambito di tale atto presupposto, viene riportata la seguente dicitura: “Qualora venga notificata cartella di pagamento/avviso di addebito si dovrà procedere solo con versamento presso l'agente della riscossione o con mod. F35” (cfr. pag. 4 dell'all. n. 3 già richiamato). Successivamente e precisamente in data 22 gennaio 2020 l' , in Controparte_3 qualità di per della Provincia di Napoli, le aveva notificato atto di intimazione CP_4 CP_5
n. 071 2019 90379863 44/000, con invito a pagare, entro il termine indicato la complessiva somma di € 5.977,28. Tale somma era determinata da una serie di cartelle di pagamento e di avvisi di addebito tra i quali era evidentemente ricompreso anche l'avviso n. 371 2018 00131238 – 22 (tanto emerge dalla lettura dell'allegato n. 4). Inoltre dall'allegato n.5 emerge anche in modo evidente che, in data 03.03.2020, la ricorrente aveva presentato all' un'istanza di rateizzo che faceva evidente Controparte_3 riferimento anche all'avviso n. 371 2018 00131238 – 22.
Con provvedimento datato 09.04.2020, (cfr. allegato n. 6) la suddetta istanza di rateizzo era stata accolta dall' (all'istanza veniva assegnato numero identificativo 527814 del Controparte_6
20.03.2020; protocollo DW1253246 del 03.03.2020), ed era stata accordata alla il pagamento Pt_1 rateale della somma suddivisa in 36 rate mensili, decorrenti dal 09.06.2020.
Dagli atti di causa emerge chiaramente che la ricorrente ha interamente versato le Parte_1 somme con la rateizzazione appena indicata ed ha così estinto il debito (cfr. allegato n. 7) comprensivo anche della somma di € 954,00 preteso dall' (contumace in questo giudizio) a CP_1 titolo di sanzione amministrativa per presunto mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali che, in realtà, come provato documentalmente, sono state corrisposte.
Le somme richieste in data 12 dicembre 2024 con l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI -002023001 relativa ad atto di accertamento n.: . 5104.09/09/12/2019.0129522 del 09.12.2019 non sono CP_2 quindi dovute;
la suddetta ordinanza- ingiunzione deve essere, quindi, annullata. Parte attrice ha, quindi, assolto al proprio onere probatorio mentre l' - che, sebbene convenuto, CP_2 è l'attore sostanziale nel presente giudizio - non costituendosi in giudizio e non avendo, quindi, prodotto altra e diversamente documentazione non ha assolto in alcun modo al proprio onere probatorio.
In definitiva i dati forniti coi documenti allegati al ricorso sono rimasti del tutto incontestati anche a causa della mancata costituzione della parte convenuta e, pertanto, vanno considerati come pacificamente acquisiti.
Non può poi che essere valutato, come la legge consente, anche il comportamento processuale della parte convenuta, la quale, non ha mai partecipato alle udienze istruttorie preferendo rimanere contumace. E' pur vero che nel rito del lavoro, come del resto in quello ordinario, la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché la stessa costituisce solamente un elemento valutabile (ovviamente nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice, ai fini della decisione. (cfr. tra le tante Cass. 7.3.1987
n.2427), ma è altrettanto vero che tale comportamento si inserisce, nel caso di specie, “in un contesto” probatorio sufficientemente preciso e dettagliato. Alla luce di ciò può trovare accoglimento la domanda della ricorrente e, pertanto, deve Parte_1 essere dichiarata l'illegittimità, per le ragioni sopra illustrate, della pretesa avanzata dall' con CP_2 conseguente annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione impugnata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e per l'effetto dispone per tutte le ragioni sopra esposte l'annullamento dell'Ordinanza – Ingiunzione n. OI -002023001 notificata in data 12.12.2024;
b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.000/00 CP_2 per onorario di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali con attribuzione.
Napoli 2.12.2025
Il Giudice
RI BI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. RI BI, preso atto della comparizione della parte ricorrente mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 649/2025 r.g.a.p. dell'anno 2025 e vertente
TRA
(C.F. , nata a [...], il [...], ed ivi residente, Parte_1 C.F._1 alla Via Enea a Bagnoli n. 65, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso dall'Avv.to Roberta Viglietti con Studio in Napoli (NA) alla via Nino Bixio n. 70 (comunicazioni alla pec: ) Email_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 convenuto contumace
Conclusioni delle parti per parte ricorrente:
“In via del tutto preliminare, sospendere la efficacia esecutiva della impugnata Ordinanza – Ingiunzione n. OI -002023001 notificata in data 12 dicembre 2024.
Nel merito, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente ricorso, annullare l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI -002023001 notificata in data 12.12.2024, con vittoria di spese ed onorario di causa da attribuirsi allo scrivente legale che dichiara di averne fatto anticipazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 13.01.2024, la ricorrente assumeva: Parte_1
- che l' , in data 12 dicembre 2024, le aveva notificato Ordinanza – Ingiunzione n. OI - CP_2
002023001 relativa ad atto di accertamento n.: . 5104.09/09/12/2019.0129522 del 09.12.2019; CP_2
- che, con tale atto, veniva richiesto all'istante, quale titolare della ditta individuale “Fantasie di FR di FA NN (ditta cancellata dal Registro delle Imprese in data 26.06.2018), il pagamento della complessiva somma pari ad €. 954,00 come sanzione amministrativa relativa al mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2018;
- che le somme richieste nell'ordinanza ingiunzione sopra indicate non sono dovute per le ragioni in fatto ed in diritto diffusamente indicate nel ricorso.
Tanto premesso la ricorrente concludeva nel modo sopra interamente riportato
Con decreto del 16.1.2025 la prima udienza veniva fissata per la data del 29.5.2025; nel verbale di udienza del 29.5.2025 lo scrivente dichiarava la contumacia dell' (regolarmente evocato in CP_2 giudizio e non costituito) e rinviava la causa all'udienza del 30.10.2025 per la decisione con assegnazione di un termine per il deposito di note di discussione.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna della motivazione. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Affrontando subito il merito della questione occorre, quindi, verificare se, sulla base della documentazione riposta in atti, le ragioni della parte ricorrente siano fondate e se essa abbia compiutamente assolto al proprio onere probatorio. Di contro occorre evidenziare che l' , sebbene convenuto, è l'attore sostanziale nel presente CP_2 giudizio e, non costituendosi in giudizio e non depositando ulteriore e diversa documentazione da quella prodotta dalla , non ha assolto in alcun modo al proprio onere probatorio. Pt_1
Va osservato che dalla lettura dei documenti dalla parte attrice (cfr. doc. n. 3 della produzione attorea) l'Ordinanza-Ingiunzione impugnata in questo giudizio ha, come atto presupposto, l'accertamento .5104.09/12/2019.0129522 notificato dall' , sede di Napoli Soccavo, alla CP_2 CP_2 ricorrente il 31.12.2019 ed esaminando tale atto non può non evincersi che l'Ordinanza –
Ingiunzione oggetto del presente giudizio prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2018 che risultano riconducibili all'avviso n. 371 2018 00131238 -22. CP_2 Orbene, nell'ambito di tale atto presupposto, viene riportata la seguente dicitura: “Qualora venga notificata cartella di pagamento/avviso di addebito si dovrà procedere solo con versamento presso l'agente della riscossione o con mod. F35” (cfr. pag. 4 dell'all. n. 3 già richiamato). Successivamente e precisamente in data 22 gennaio 2020 l' , in Controparte_3 qualità di per della Provincia di Napoli, le aveva notificato atto di intimazione CP_4 CP_5
n. 071 2019 90379863 44/000, con invito a pagare, entro il termine indicato la complessiva somma di € 5.977,28. Tale somma era determinata da una serie di cartelle di pagamento e di avvisi di addebito tra i quali era evidentemente ricompreso anche l'avviso n. 371 2018 00131238 – 22 (tanto emerge dalla lettura dell'allegato n. 4). Inoltre dall'allegato n.5 emerge anche in modo evidente che, in data 03.03.2020, la ricorrente aveva presentato all' un'istanza di rateizzo che faceva evidente Controparte_3 riferimento anche all'avviso n. 371 2018 00131238 – 22.
Con provvedimento datato 09.04.2020, (cfr. allegato n. 6) la suddetta istanza di rateizzo era stata accolta dall' (all'istanza veniva assegnato numero identificativo 527814 del Controparte_6
20.03.2020; protocollo DW1253246 del 03.03.2020), ed era stata accordata alla il pagamento Pt_1 rateale della somma suddivisa in 36 rate mensili, decorrenti dal 09.06.2020.
Dagli atti di causa emerge chiaramente che la ricorrente ha interamente versato le Parte_1 somme con la rateizzazione appena indicata ed ha così estinto il debito (cfr. allegato n. 7) comprensivo anche della somma di € 954,00 preteso dall' (contumace in questo giudizio) a CP_1 titolo di sanzione amministrativa per presunto mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali che, in realtà, come provato documentalmente, sono state corrisposte.
Le somme richieste in data 12 dicembre 2024 con l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI -002023001 relativa ad atto di accertamento n.: . 5104.09/09/12/2019.0129522 del 09.12.2019 non sono CP_2 quindi dovute;
la suddetta ordinanza- ingiunzione deve essere, quindi, annullata. Parte attrice ha, quindi, assolto al proprio onere probatorio mentre l' - che, sebbene convenuto, CP_2 è l'attore sostanziale nel presente giudizio - non costituendosi in giudizio e non avendo, quindi, prodotto altra e diversamente documentazione non ha assolto in alcun modo al proprio onere probatorio.
In definitiva i dati forniti coi documenti allegati al ricorso sono rimasti del tutto incontestati anche a causa della mancata costituzione della parte convenuta e, pertanto, vanno considerati come pacificamente acquisiti.
Non può poi che essere valutato, come la legge consente, anche il comportamento processuale della parte convenuta, la quale, non ha mai partecipato alle udienze istruttorie preferendo rimanere contumace. E' pur vero che nel rito del lavoro, come del resto in quello ordinario, la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché la stessa costituisce solamente un elemento valutabile (ovviamente nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice, ai fini della decisione. (cfr. tra le tante Cass. 7.3.1987
n.2427), ma è altrettanto vero che tale comportamento si inserisce, nel caso di specie, “in un contesto” probatorio sufficientemente preciso e dettagliato. Alla luce di ciò può trovare accoglimento la domanda della ricorrente e, pertanto, deve Parte_1 essere dichiarata l'illegittimità, per le ragioni sopra illustrate, della pretesa avanzata dall' con CP_2 conseguente annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione impugnata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e per l'effetto dispone per tutte le ragioni sopra esposte l'annullamento dell'Ordinanza – Ingiunzione n. OI -002023001 notificata in data 12.12.2024;
b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.000/00 CP_2 per onorario di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali con attribuzione.
Napoli 2.12.2025
Il Giudice
RI BI