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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 597/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G.
A. C.) dell'anno 2014 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” e promossa
DA
(P.I.: Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante, nonché, in qualità di fideiussori, P.IVA_1 Pt_2
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F.: ), (C.F: Parte_4 C.F._3 Parte_5
) e (C.F.: ), tutti C.F._4 Parte_1 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Luciano Amato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Serra San Bruno, alla Via Enrico Berlinguer n.7;
-attrice opponente in riconvenzionale–
CONTRO
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Grillo e Antonella Grillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Maria Teresa Ortona sito in Vibo Valentia, via Vito Capialbi n. 16;
-convenuta opposta-
E NEI CONFRONTI DI incorporante P.IVA: , in persona Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria, alla Via Castello n. 5;
-parte interveniente ex art. 111 c.p.c.-
1 CONCLUSIONI: all'udienza dell'8.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 19.02.2014, la
[...]
in persona del suo legale rappresentante, nonché, in qualità Parte_6
di fideiussori, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., proponendo opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 52/2014 emesso, su ricorso di quest'ultima, in data 29.01.2014, dal Tribunale di Vibo
Valentia e notificato il 19.02.2014, e con il quale veniva intimato il pagamento in favore della predetta della somma di € 40.620,26, oltre interessi legali e spese del monitorio, per esposizione CP_1
derivante dal contratto di prestito finanziario ed effetti cambiari portati per lo sconto, rimasti insoluti alla scadenza.
A fondamento dell'opposizione proposta, gli istanti deducevano: 1) che il presunto credito vantato dalla è inesistente e, comunque, non è certo, liquido ed esigibile;
2) la nullità del contratto di CP_1
prestito finanziamento n. 5004 per difetto di causa in quanto il finanziamento è stato concesso al fine di ripianare la posizione debitoria del conto corrente su cui il finanziamento è stato accreditato;
3) la nullità del contratto di prestito finanziamento n. 5004 anche per vizi patologici quali l'invalida pattuizione del tasso effettivo, l'invalida pattuizione delle spese di assicurazione, la mancata indicazione dell'importo della rata e del piano di ammortamento alla francese, la mancata applicazione della regola di matematica finanziaria nella determinazione dell'importo della rata;
4) la nullità del contratto di prestito finanziamento n. 5004 per usurarietà avendo la applicato tassi CP_1
superiori al tasso soglia vigente;
5) la nullità del contratto di prestito finanziamento n. 5004 per illegittimità derivata dalla nullità del contratto di conto corrente n. 52/537; 6) la nullità del contrattato di sconto per illegittimità derivata;
7) la contestazione dei conteggi allegati dalla nella fase CP_1
monitoria in quanto la documentazione contabile allegata non ha una efficacia probatoria ai sensi dell'art. 50 UB;
8) la nullità del conto corrente n. 52/537 o la riliquidazione del conto corrente
52/537 che ha determinato un saldo creditore di € 135.869,24; 9) l'illegittimità delle fideiussioni per mala fede contrattuale della banca opposta. Infine, parte opponente avanzava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la ripetizione di quanto illegittimamente corrisposto alla Banca nel corso del rapporto contrattuale oltre che per ottenere la condanna dell'opposta alla restituzione della somma corrisposta a titolo di finanziamento.
Parte attrice concludeva rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo che si impugna,
2 concessa limitativamente alla somma di € 3.555,00, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi su esposti: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO dichiarare illegittimo, nullo, e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto N. 52/2014, emesso in data 29.01.2014, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dagli opponenti per i titoli dedotti nel decreto medesimo con ogni conseguente pronuncia, per tutti i motivi indicati in narrativa;
ACCERTARE E DICHIARARE la connessione negoziale oggettiva e soggettiva del contratto di prestito finanziario del contratto di sconto con il conto corrente di riferimento N.52/537 intestato alla società opponente. ACCERTARE E DICHIARARE l'invalidità e la nullità del contratto del conto corrente, N.52/537, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione degli interessi anatocistici trimestrali da intendersi quale anatocismo primario (interessi ed oneri accessori) e secondario per la capitalizzazione delle rate del prestito finanziario, applicato dalla banca opposta, vietato però, dalla legge. Alla clausola per la determinazione del saggio di interessi ultralegali (con riferimento alle condizioni usualmente praticate dall'azienda di credito sulla piazza). Infine, alla clausola di applicazione delle altre condizioni economiche (commissione massimo scoperto spese di tenuta – chiusura conto e spese fido), per tutte le ragioni esposte al punto N. 7 della narrativa;
Conseguentemente condannare la banca opposta previa rettifica del saldo contabile alla restituzione, in favore della società opponente, della somma che si indica in € 135.869,246, per come risulta dalla relazione tecnica di parte allegata, o in quella somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa che sarà ritenuta giusta ed equa in base al calcolo effettuato da C.T.U., indebitamente addebitata e/o riscossa dalla banca nel corso del rapporto, oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto di prestito finanziario n. 5004 acceso in data 28.01.2008, regolato contabilmente sul c/c N. 52/537, per tutte le ragioni meglio esposte al punto N. 3 della narrativa;
conseguentemente condannare la CP_1 opposta alla restituzione della somma di € 84.935,59 quali rate e relative spese di assicurazioni già corrisposte, oltre interessi legali creditori dalla domanda sino al soddisfo, salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto di sconto cambiario del 15.04.2005, regolato contabilmente sul c/c N. 52/537, per illegittimità derivata, ai sensi dell'art. 1344 c.c., conseguentemente condannare la banca a restituire alla società opponente la somma di € 136,64, quai interessi e commissioni di sconto effetti (valore nominale € 3.550,00).
ACCERTARE E DICHIARARE la inefficacia e risoluzioni delle relative fideiussioni rilasciate a suo tempo in favore della in relazione ai tre rapporti bancari per tutte le ragioni CP_1 CP_1
meglio esposte al punto N. della narrativa. Condannare comunque la opposta in ragione della CP_1 propria responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. della somma che il Sig. Giudice riterrà di giustizia. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi che non venga dichiarata ed accertata
3 la connessione negoziale dei rapporti nei termini meglio specificati nella narrativa, Voglia l'On.
Tribunale adito: ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto di prestito finanziario, N.
5004 acceso in data 28.01.2008, regolato contabilmente sul c/c N. 52/537, per usurarietà, vizi patologici e difetto di causa, ragioni meglio esposte al punto N.3 della narrativa;
conseguentemente condannare la opposta a restituire alla Società opponente la somma di cui € 84.935,59 quali CP_1
rate e relative spese di assicurazioni già corrisposte, oltre gli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. ACCERTARE E DICHIARARE illegittimo l'importo di € 29.448,54 relativo ai maggiori interessi contabilizzati e liquidati sul conto corrente N. 52/537, quale atto successivo di un contratto nullo, nonché accertare e dichiarare illegittimo l'importo di € 8,90 relativo ai maggiori interessi contabilizzati sempre sul conto corrente sulle competenze di sconto;
conseguentemente condannare la Banca opposta a restituire a favore della società opponente la somma di € 29.448,54 più la somma di € 8,90 per i motivi indicati in narrativa, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
ACCERTARE E DICHIARARE la inefficacia e risoluzioni delle relative fideiussioni rilasciate a suo tempo in favore della in relazione ai rapporti bancari per tutte le ragioni meglio Controparte_1
esposte al punto N. 8 della narrativa- condannare, comunque, la Banca opposta in ragione della propria responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. della somma che il Sig. Giudice riterrà di giustizia. – Condannare la convenuta banca alle spese ed onorari di giudizio oltre I.V.A e C.A.P. come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.7.2014 si costituiva la che Controparte_1 eccepiva l'infondatezza dei motivi di opposizione chiedendo, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 52/2014 per un importo pari ad euro 40.620,26, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta rilevando che il rapporto contrattuale era ancora in essere e comunque eccependo la prescrizione della pretesa restitutoria. La concludeva CP_1 CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, in via preliminare, concedere ex art. 649 c.p.c., la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo. Quanto al merito: rigettare
l'opposizione in quanto infondata, e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannare
l'opponente al pagamento spese e competenze di causa. in via gradata e nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione in esame, voglia emettete ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna a quella somma che sarà ritenuta di Giustizia. Quanto alla domanda riconvenzionale, rigettarla con condanna alle spese e competenze di causa”.
All'udienza del 2.02.2016, il Tribunale rigettava l'istanza di parte opponente ex art. 649 c.p.c. e di parte opposta ex art. 684 c.p.c. e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.. La causa era istruita con ammissione ed espletamento della consulenza tecnica contabile ed era nominata
CTU, la dott.ssa In data 8.05.2017 veniva depositata la consulenza tecnica, poi Persona_1
4 integrata come da chiarimenti richiesti dal G.I. in precedenza titolare del ruolo. Alla udienza del
10.12.2019, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del 14.07.2020, il Tribunale, non ritenendo condivisibili le risultanze cui era giunto il Consulente tecnico e reputando necessario disporre un ulteriore approfondimento istruttorio, disponeva la modifica ex art. 177 c.p.c. della precedente ordinanza resa in data 31.05.2016 e rimetteva sul ruolo la controversia per consentire l'integrazione della consulenza tecnica. In data 23.12.2020 veniva depositato l'elaborato peritale integrativo. All'udienza del
18.10.2020 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.. Con ordinanza del 28.11.2022 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio e rinviata per i medesimi incombenti. Dopo una serie di rinvii (dovuti al carico di ruolo e all'assenza del giudice titolare del ruolo nelle more applicato presso la Sezione penale del Tribunale), all'udienza dell'8.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
In limine ritiene il Tribunale di dover chiarire che sebbene l'intervento ex art. 111 c.p.c. della
(incorporante cfr. comparsa conclusionale) sia Controparte_2 Controparte_3
astrattamente ammissibile, vada tuttavia dichiarata inammissibile la domanda di sostituzione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente, in assenza della adesione di tutte le parti alla estromissione della originaria creditrice cedente. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, "la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti" (Cass. n. 22424 del 22.10.2009; cfr in merito Tribunale di Bari 12.05.2015 n. 2171).
In caso analogo, è stato affermato che "trattasi di domanda inammissibile, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 111 comma 3 c.p.c.. Il cessionario è intervenuto nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso, ma non vi è stato il consenso delle altre parti alla estromissione dell'alienante. Di talchè, ai sensi del quarto comma della medesima norma, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e, dunque, nei confronti della AT (succeduta alla (...)), pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare" (Corte di appello Venezia sez. I 10.01.2018 n. 15). Ne consegue che nella specie, in assenza del consenso espresso alla estromissione della originaria parte opposta manifestato da tutte le parti in lite, la presente pronuncia
- salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 cpc - verrà emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio.
5 Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che gli opponenti, anche in qualità di garanti, hanno instaurato il presente giudizio di opposizione al fine di accertare l'applicazione, da parte della convenuta opposta, di condizioni non contrattualizzate e, in particolare, di interessi anatocistici, spese e commissioni non contrattualmente pattuite, nullità del contratto per assenza di causa in concreto, interessi usurari, così chiedendo di rideterminare, dal sorgere del rapporto il reale saldo conto (dare-avere tra le parti), senza anatocismo, senza spese e senza commissioni e senza interessi. Parte opponente ha, inoltre, proposto domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito. Per contro, la convenuta ha eccepito la assoluta genericità ed CP_1 infondatezza delle doglianze contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta sottoposta all'attenzione del Tribunale, è necessario ribadire che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt.
645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615).
Va poi sottolineato, in quanto rilevante nella fattispecie in esame, che a prescindere se l'azione sia di ripetizione dell'indebito o di accertamento negativo del credito, chi agisce in giudizio deve, infatti, ai sensi dell'art. 2697 c.c, produrre sempre il contratto di conto corrente e di apertura di credito.
La premessa logica fattuale alla base delle pregresse doglianze, invero, è l'intervenuta stipulazione contrattuale che sarebbe tuttavia carente relativamente alle clausole indicate dall'attore. Infatti, per provare che sono state applicate spese non pattuite, occorre dimostrare quali invece siano state
6 pattuite. Del pari, la prova di una clausola indeterminata o non specificatamente sottoscritta, implica la dimostrazione della previsione contrattuale in termini generici o la mancata ulteriore aggiuntiva e specifica sottoscrizione in calce da parte del correntista. Occorre in altri termini il documento contrattuale da poter esaminare per i riscontri delle doglianze allegate dall'attrice. Una volta riconosciuto il perfezionamento del contratto, è onere dell'attore produrre lo stesso al fine di dimostrare il tenore delle clausole di cui viene contestata la validità, oppure l'assenza di pattuizioni di cui è stata eccepita l'applicazione. In mancanza del contratto non è neppure possibile verificare se e quali addebiti siano stati effettuati con le causali contestate.
Oltre alla prova del contratto, necessariamente sussistente è l'onere probatorio connesso alla produzione degli estratti conto, con cui va provata la concreta trattenuta operata dalla banca, al fine della domanda di ripetizione dell'indebito.
Quando, poi, si pone a fondamento della domanda di ripetizione dell'indebito il superamento del tasso soglia - come nel caso di specie - parte attrice ha pure l'onere di depositare i decreti ministeriali che fissano periodicamente il tasso soglia. Sul punto va richiamato l'arresto giurisprudenziale secondo il quale “la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende a essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 cod. proc. civ.” (Cass. SU
9941/2009).
Tanto premesso, deve in primo luogo delibarsi la proposta domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito spiegata dagli opponenti.
Venendo all'esame della documentazione prodotta nel corso del giudizio va innanzitutto rilevato che la parte attrice ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, sostenendo che la banca convenuta avrebbe applicato interessi illegittimi per tutta la durata del rapporto oggetto di causa.
Nel caso di specie, avuto riguardo al materiale probatorio fornito deve osservarsi che la documentazione contabile rielaborata dal consulente tecnico d'ufficio non era completa, si legge nella consulenza tecnica sotto tale profilo:
“La “ ” ha intrattenuto con la banca opponente, filiale Parte_6 Controparte_1
di Serra San Bruno, diversi rapporti bancari:
- apertura di credito in c/c nel 1985 con l'attribuzione del numero 52/370 dall'allora “Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania”;
- apertura di credito in c/c nel 1993 con l'attribuzione del numero 52/537 dalla poi divenuta
“Carical”;
- contratto di prestito finanziario n. 5004 stipulato il 29/01/2008, di € 100.000,00, accreditato sul
c/c n.52/537 per € 99.845,06, al netto delle spese di istruttoria (oggetto del decreto ingiuntivo);
7 - contratto di sconto effetti commerciali stipulato in data 15/04/2005 (fido di € 5.000,00 e c/c di riferimento n. 52/537).
Del conto corrente n.52/370, mancando agli atti il relativo contratto, non si conosce la data di apertura, mentre nel fascicolo si rinvengono i seguenti estratti conto. In definitiva, il primo estratto conto disponibile è dall'01/01/1986 (che si apre con un saldo iniziale passivo di Lire 35.329.537) e
l'ultimo al 30/06/1993, con i sopra elencati estratti conto intermedi mancanti
Il 24/08/1993 è stato aperto il conto corrente n.52/537(chiuso l'01/07/2013 conseguentemente all'invito dell'istituto di credito alla copertura dell'esposizione debitoria presentata dal conto) del quale si rinvengono nel fascicolo i seguenti estratti conto. Dall' 01/10/1993 al 30/06/1994; conto scalare al 30/09/1994 (conto movimentazioni mancante); dall' 01/10/1994 al 30/06/1995; dall'
01/01/1996 al 31/12/2003 (conto scalare mancante al 31/12/200 ed al 30/09/2002), dall'01/04/2004 al 29/03/2013 (mancanti o incompleti alcuni conti scalari). Inoltre, dal 1999 al 2003 vi sono estratti conti trimestrali incompleti di movimentazioni (ma completi di conti scalari). Risultano, inoltre, mancanti gli estratti conto trimestrali intermedi alle seguenti date: Dal 31/03/2010 al 29/03/2013 mancano i conti scalari, presenti solo gli “elementi per il conteggio delle competenze”.
Del conto corrente n.52/370, il cui contratto di apertura non è presente agli atti, né esibito e dalle parti e dalla banca dietro espressa richiesta, non si ha data certa di apertura mancando anche il primo ed iniziale estratto conto;
il primo disponibile all'01/01/1986 si apre con un saldo passivo di
Lire 35.329.537; l'ultimo estratto conto presente agli atti è al 30/06/1993 (saldo di chiusura passivo di Lire 45.841.100), né ve ne sono altri a seguire con lo stesso numero di conto corrente. Al riguardo, si precisa che i periodi per i quali mancano interi estratti conto, sono stati completamente esclusi dai lavori peritali;
si è partiti, invece, dal primo estratto conto che presenta soluzione di continuità, vale
a dire dal 30/09/1993 (data d'apertura 24/08/1993) fino al 31/03/2013. SOLO per il quinquennio
1999-2003, vi sono estratti conto trimestrali in cui mancano le movimentazioni di una o due mensilità
(presenti solo i conti scalari trimestrali completi ed il conteggio delle competenze); è proprio in riferimento a ciò che il C.T.P. parla di “documentazione frammentaria”.
Detta decisione (considerare la continuità di documentazione anche nel quinquennio suddetto) ha una motivazione che di seguito si espone. Con riferimento a tale quinquennio, è comunque possibile utilizzare il “Metodo sintetico”, ossia ricostruire per differenza di saldi quello giornaliero, garantendone così anche la continuità richiesta. L'unico aspetto negativo di tal metodo è che la mancanza della causale delle singole movimentazioni impedisce di escludere dal ricalcolo spese illegittimamente capitalizzate, però allo stesso tempo, pur non consentendo una ricostruzione dettagliata di ogni singolo movimento, permette di individuare correttamente e con esattezza tutti i saldi delle movimentazioni giornaliere.”
8 La consulenza, poi integrata con ulteriori quesiti in data 23.12.2020, ha nuovamente specificato: “L'atto di citazione fa riferimento al conto corrente n. 52/537 aperto nel 1993, specificando che “tra la Società opponente e la filiale di Serra San Bruno” è Controparte_1
intervenuto un unico rapporto di conto corrente con affidamento acceso nel 1985 con il n. 52/370 riconvertito nel mese dell'agosto 1993 in 52/537. L'ultimo estratto conto del c/c n.52/370 al
30/06/1993 (il cui contratto non è presente agli atti), si chiude con un saldo Dare di Lire 45.841.100, non ripreso come saldo di apertura dal successivo estratto conto al 30/09/1993 (primo con il numero di c/c 52/537) che presenta, invece, un saldo d'apertura pari a zero datato 24/08/1993. Perciò
l'analisi è stata svolta esclusivamente sul c/c n. 52/537, la cui data di inizio del rapporto, estrapolata anche dal relativo contratto di apertura presente agli atti, è il 24.08.1993”.
Ora, è evidente che tali lacune probatorie (mancanza del contratto e degli estratti conto analitici) non possano essere colmate dalle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio, quand'anche il perito abbia “garantito” che l'inserimento di talune voci approssimative non siano tali da inficiare i risultati finali. È infatti una questione giuridica (prima che contabile), d'altronde, a condurre il Tribunale, dopo aver premesso che l'accoglimento della domanda di condanna articolata dagli opponenti presupponga la positiva allegazione di tutti gli elementi probatori utili alla dimostrazione degli elementi costitutivi della relativa pretesa e conseguentemente che l'allegazione dei parziali estratti conto scalari impedisca una corretta ricostruzione dei rapporti di dare e avere cristallizzati in conto, a ritenere non appagante la ricostruzione contabile effettuata dal consulente tecnico d'ufficio nei limiti in cui la stessa aveva trovato un parziale riscontro documentale.
Ma tali risultati, inevitabilmente parziali, non possono consentire una ricostruzione “fedele” dei rapporti di dare/avere tra le parti. Solo la produzione integrale degli estratti conto analitici (e non dei soli estratti conto scalari) a partire dalla data di apertura del contratto è in grado di condurre, con l'applicazione del tasso di interesse legale (o del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 del UB), alla determinazione dell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere dal conto. Peraltro, la parziale produzione degli estratti conto per come rilevato nella consulenza ed il mancato deposito di uno dei contratti di conto corrente impediscono la verifica della dedotta nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse.
Inoltre, va sottolineato che parte attrice ha omesso il deposito dei decreti ministeriali che fissano i tassi soglia a partire dall'entrata in vigore della L 108/1996 fino alla chiusura del conto, tralasciando di allegare e dimostrare di avere pagato alla banca l'importo risultante dal saldo di conto corrente;
pagamento che costituisce notoriamente il presupposto per l'azione di ripetizione dell'indebito.
Invero, deve rilevarsi che la deduzione attorea era rimasta inammissibilmente generica, priva di ogni specifica allegazione sulla percentuale del tasso pattuito e sul tasso soglia di cui ai DM della legge n.
9 108/96 applicabile, tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento accordato. L'onere di una specifica allegazione è, d'altronde, coerente con l'irrilevanza di una usurarietà sopravvenuta, come di recente definitivamente chiarito dalla Suprema Corte (vedi Cass. Sezioni Unite 24675/2017, secondo cui nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell' usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto).
In siffatto contesto di deficienza assertiva non poteva darsi ingresso alla consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non costituisce mezzo di prova, bensì soltanto strumento di ausilio tecnico per la valutazione di dati che è onere di parte istante allegare e dimostrare in via autonoma.
In ogni caso va osservato che la disciplina dell'usura ha sempre risentito della mutevole percezione della stessa nel tessuto sociale. Il liberismo economico dell'ottocento aveva portato alla abrogazione, valorizzando l'importanza della autonomia contrattuale delle parti. Successivamente, stante la portata destabilizzante del fenomeno, nel codice penale del 1930 fu reintrodotto il divieto penalistico dell'usura e il codice civile del 1942 è contrassegnato dalla presenza di specifiche disposizioni volte a sanzionare l'usura sul piano privatistico. Si prevedeva, così, che in caso di pattuizione di interessi usurari la clausola fosse nulla (art. 1815, 2° co. c.c.) e si introduceva il rimedio della rescissione del contratto per lesione quanto all'ipotesi di sproporzione tra le prestazioni dovuta all'approfittamento di una parte ai danni dell'altra.
Il legislatore è intervenuto nuovamente sul tema con la Legge n. 108 del 1996. L'intervento era certo giustificato dalla equivocità della formula dell'approfittamento dello stato di bisogno su cui si fondava la vecchia formulazione della norma penale. La nuova disciplina si caratterizza, infatti, per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del
2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4 co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per
10 imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM).
Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. Fin dal primo decreto ministeriale del 22 marzo 1997 la cms non era ricompresa nel TEGM, anche se nei successivi decreti compare la seguente precisazione: “I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella”. Così, ad esempio, nel d.m. 24 settembre 2009 la cms è indicata nel valore percentuale dello
0,65%. Nemmeno nelle Istruzioni della Banca d'Italia la cms entra nell'elenco degli oneri da computare ai fini del calcolo del TEGM: si precisa, però, anche nelle dette Istruzioni, che la cms è rilevata separatamente. All'indomani della entrata in vigore della Legge n. 108/1996 si pose la questione se la nuova disciplina trovasse applicazione ai contratti conclusi in precedenza. La Corte di cassazione aveva ritenuto che la pattuizione di interessi moratori a tasso divenuto usurario a seguito della legge n. 108 del 1996 dovesse considerarsi illegittima anche se convenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta legge e comportasse la sostituzione di un tasso diverso a quello divenuto ormai usurario, limitatamente alla parte di rapporto a quella data non ancora esaurito (così Cass. 17 gennaio 2000, n. 14899, Foro it., 2001, I, 80). La norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, 1° co. d.l. n. 394/2000, convertito in l. n. 24/2001 (norma ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza n. 29/2002 della Corte costituzionale), ebbe però a stabilire che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, 2° co. c.c. «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
In seguito a questo intervento, la giurisprudenza di legittimità non ha espresso responsi univoci.
In alcune pronunce (per tutte: Cass. 27 settembre 2013, n. 22204; Cass. 19 gennaio 2016, n. 801) si è attribuito rilievo alla norma di interpretazione autentica affermandosi che i criteri fissati dalla legge n. 108 del 1996, non trovassero applicazioni con riguardo ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore di detta legge. Altre decisioni (tra cui possono segnalarsi Cass. 11 gennaio 2013, nn. 602 e
603, Cass. 17 agosto 2016, n. 17150 e Cass. 12 aprile 2017, n. 9405) hanno invece ritenuto, con diverse sfumature argomentative, che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali con cui sono convenuti interessi superiori alle soglie dell'usura, pur non essendo retroattive, comportino
11 l'inefficacia ex nunc, per la parte eccedente le dette soglie, delle clausole dei contratti che siano stati conclusi prima della entrata in vigore della l. n. 108/1996. Da ultimo — come è ben noto — il tema
è stato oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel senso della non configurabilità, nel nostro ordinamento, dell'usura sopravvenuta l'unica peraltro ipotizzabile nella fattispecie in esame (cfr. Corte di Cass. S.U. 19 ottobre 2017, n. 24675).
Fatte tali doverose precisazione, la decisione del Tribunale è sulla scia del consolidato orientamento secondo il quale il cliente che agisca in giudizio per la ripetizione di indebito deve produrre gli estratti conto integrali per l'intero periodo oggetto di contestazione, oltre che ovviamente il contratto.
Il consulente tecnico nominato, avendo la disponibilità dei soli estratti “scalari” o di parte degli estratti conto analitici, ha eseguito il ricalcolo secondo il c.d. metodo sintetico, non nascondendo, anzi palesando nella CTU, l'inevitabile parzialità dei risultati delle indagini peritali, frutto di integrazioni che non rispecchiano in maniera sufficientemente veritiera lo svolgimento dei rapporti di dare/avere. Invero, come non si nega che la banca che agisca per il recupero del credito debba assolvere compiutamente all'onere della prova con la produzione di tutti gli estratti (secondo il criterio analitico della continuità) ricostruttivi del rapporto, sin dalla data di accensione, non può essere per converso “mitigato” il medesimo onere, laddove sia il cliente a richiedere la ripetizione delle somme che assuma indebite.
Né tale onere può essere in qualche modo “supplito” mediante l'effettuazione di una consulenza tecnico-contabile (che è mezzo ausiliario del giudice e non può divenire strumento di ricerca della prova), i cui risultati sono comunque ed inevitabilmente falsati anche attraverso l'inserimento di alcune voci a quadratura, che contengono, cioè, delle approssimazioni, in quanto la perizia deve essere espletata sui dati certi.
Anche la mera domanda di rideterminazione del saldo finale alla luce della lamentata nullità di clausole contrattuali e/o di addebiti non dovuti contrattualmente presuppone una integrale rielaborazione dell'andamento del conto corrente: non si tratta infatti semplicemente di eliminare tutti gli interessi passivi addebitati, ma di ricostruire l'andamento del rapporto applicando interessi passivi e attivi pattuiti contrattualmente oppure previsti dalla legge, senza capitalizzazione e/o con l'esatto computo dei giorni valuta.
Gli estratti conto scalari permettono solo una ricostruzione sintetica del rapporto di conto corrente, che – a sua volta – non consente il raggiungimento di un preciso risultato contabile, ma conduce solo a risultati approssimativi, inidonei al calcolo dell'esatto ammontare del conto.
Va, infatti, esclusa, in caso d'incompletezza della documentazione bancaria prodotta, la possibilità di ricorrere a conteggi presuntivi o approssimativi, atteso che la ricostruzione del dare e dell'avere,
12 con applicazione delle voci indicate dal correntista in luogo di quelle addebitate dalla deve CP_1
essere effettuata sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate negli estratti conto
(vedi Cassazione civile sez. I sentenza n. 20693 del 13.10.2016 che ha confermato la sentenza d'appello che aveva sostenuto essere onere del correntista attore fornire la prova necessaria a ricostruire l'andamento del rapporto fin dal suo inizio, perché solo in tal modo si sarebbero potuti stabilire i crediti e i debiti;
che il detto onere non era stato assolto giacché la banca, in risposta all'ordine di esibizione degli estratti conto, aveva legittimamente esibito solo quelli relativi agli ultimi dieci anni, non essendo tenuta a conservare i precedenti, e l'attore, per gli anni anteriori, aveva prodotto solo alcuni estratti, peraltro tardivamente, facendoli consegnare dal proprio consulente direttamente al c.t.u. oltre i termini perentori previsti dal codice di rito, sostenendo che non era possibile ovviare alla mancanza attraverso presunzioni fondate sugli andamenti medi delle movimentazioni del conto in altri periodi, così come documentati negli estratti).
Correttamente poi il Tribunale, con ordinanza istruttoria del 7.6.2016 rigettava in quanto inammissibile la richiesta di esibizione ex art. 210 formulata da parte opponente poiché avente ad oggetto documentazione accessibile alla parte istante ex art. 119 UB (richiesta mai avanzata) ed inoltre poiché genericamente formulata.
In conclusione, l'onere di produzione e completa allegazione non può che ricadere, nel caso dell'azione di ripetizione, in capo allo stesso correntista: tale considerazione è assorbente rispetto ad ogni altro motivo, comportandone, l'omesso assolvimento dell'onere della prova, il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente.
Venendo invece al credito sotteso al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, deve osservarsi che con ricorso per decreto ingiuntivo del 5.12.2013, la ha rappresentato di Controparte_1 essere creditrice della società della complessiva Parte_1
somma di €. 40.620,26, così composta:
- € 37.070,26, quale residuo, in linea capitale, alla data del 28.12.2012 (ultima rata pagata) di un
“contratto di prestito finanziario – PRECC”, di originarie €. 100.000,00 rimborsabile in n. 60 rate mensili e posticipate ed a tasso fisso del 6.65% annuo nominale, del quale è stato depositato il contratto e relativo documento di sintesi. Tale rapporto è garantito da fideiussione personale, fino all'importo di 130.000,00, rilasciata dagli opponenti , Parte_2 Parte_3 Pt_4
e ;
[...] Parte_5 Parte_1
- € 3.550,00, portato da n. 2 effetti cambiari, con scadenza 23.3.2013 (quello da €. 1.200,00) e
5.4.2013 (quello di €. 2.350,00) scontati presso la e ritornati insoluti e non pagati alle rispettive CP_1
scadenze. Tale rapporto è garantito dai medesimi opponenti.
13 La convenuta opposta ha prodotto in giudizio, sin dal deposito del ricorso monitorio, i contratti relativi al rapporto contrattuale posti a fondamento della pretesa monitoria, nonché gli estratti conto relativi al rapporto contrattuale di cui si discorre.
In ordine alla efficacia probatoria della documentazione prodotta va ribadito che gli estratti conto analitici e scalari relativi al contratto di conto corrente, hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.:
Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000); con la ulteriore precisazione, rilevante nel caso di specie, che tali estratti conto costituiscono prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n. 11749/2006).
Sotto tale profilo, infatti, va precisato che in tema di conto corrente bancario, l'estratto conto comunicato dalla banca al debitore principale e dal medesimo non impugnato nel termine di cui all'art. 1832 c.c., assume carattere di incontestabilità, sicché è idoneo a fungere da mezzo di prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato nei confronti del fideiussore. Gli "estratti-conto di chiusura", ai fini di cui all'art. 1832, 2° comma, c.c., sono le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca non solo allo scioglimento del rapporto, ma anche alle scadenze periodiche contrattualmente previste, quando non si limitino a contenere l'indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato: inoltre, ai fini indicati, la riproduzione di tutte le partite contabili non è necessaria quando l'estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente precedenti estratti parziali, inviati al cliente con l'indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo (in quanto, in detta situazione, viene ugualmente soddisfatta l'esigenza di porre il cliente medesimo in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale), essendo, in tal caso, sufficiente, affinché decorra il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1832 c.c., che l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura dia al correntista la comunicazione del saldo definitivo riflettente il periodo considerato, comprensivo delle spese e degli interessi.
Orbene e come innanzi anticipato, l'opposizione va rigettata e a tale convincimento si perviene in considerazione del tenore generico delle contestazioni sollevate dagli opponenti e della documentazione versata in atti da parte opposta che, oltre a non essere stata specificamente contestata dagli istanti, costituisce valido fondamento della pretesa fatta valere in giudizio.
Difatti dalla documentazione dinanzi richiamata - non disconosciuta né specificamente contestata dagli opponenti – emerge la prova del credito azionato e della garanzia personale prestata dagli odierni opponenti. Al cospetto di tale compendio istruttorio, gli opponenti hanno genericamente
14 contestato la misura del credito, lamentando l'applicazione da parte della banca di interessi illegittimi e commissioni non concordate.
Tale condotta processuale risulta in contrasto con il principio per cui l'attore ha l'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate: egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe illegittimamente esercitato lo iusvariandi
o avrebbe superato i tassi soglia), atteso che ciò finirebbe "con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità" (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio
2013, n. 4233). Le allegazioni e/o contestazioni generiche sono quindi inammissibili (cfr. Trib.
Latina. 28 agosto 2013; Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013): in particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che rappresenta un "vizio" di allegazione, il fatto che la citazione consti di "deduzioni (...) del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario" (Trib. Milano, 24 settembre 2013).
Venendo alle singole doglianze sollevate degli opponenti
Non può essere condivisa la dedotta nullità del finanziamento, per essere stato concesso alla
Società a copertura del saldo negativo del conto corrente principale recante n. 52/537. Pt_2
L'eccezione degli opponenti è quindi relativa alla nullità del contratto per l'illeceità della causa, perché esso sarebbe servito non a erogare finanza, ma a ripianare le passività scaturenti da contratti gravati da condizioni economiche contra legem.
In linea astratta, l'assunto di parte attrice trova riscontro nella giurisprudenza di merito, che ha chiarito come (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
ordinanza, 29-05-2009) vada “sospesa l'esecuzione intrapresa da una banca in forza di un contratto di mutuo fondiario da ritenersi nullo, in quanto stipulato al fine di azzerare saldi negativi di conto corrente, frutto di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati al cliente, nonché di commissioni e spese non dovute”, e che (cfr. Tribunale di Brindisi;
sentenza, 04-12-2006) “posto che si configura un'ipotesi di collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, va dichiarata la nullità del contratto di mutuo stipulato con la sola finalità di azzeramento del saldo negativo di conto corrente, frutto di illecita applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni non dovute e capitalizzazione trimestrale di interessi a debito.”.
La tesi di parte attrice, tuttavia, in concreto, non è stata provata nel corso del giudizio. Infatti, parte attrice ha dedotto genericamente come i rapporti bancari dedotti fossero gravati da condizioni economiche illecite relativamente all'usura, ma tale contratto originario, come innanzi specificato, non è stato prodotto dalla parte attrice onerata. L'esame delle condizioni contenute nei contratti si rendeva necessaria avuto riguardo all'irrilevanza dell'usura sopravvenuta.
15 La mancata produzione della documentazione di cui si è detto assorbe le questioni delle ulteriori nullità su cui si sofferma la perizia di parte allegata all'atto di citazione, quali anatocismo, CMS, indebita applicazione di spese (salva la loro irrilevanza vista la mancata deduzione nell'atto di citazione).
Né appare fondata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento perché stipulato per far ottenere il saldo di debiti pregressi e ottenere maggiori garanzie per il nuovo credito. Al riguardo non appare privo di causa il finanziamento che venga stipulato al fine di costituire una provvista per consolidare, vale a dire consentire il pagamento rateale, non di uno specifico debito, ma genericamente delle passività a breve termine del mutuatario, dunque per assolvere a obbligazioni scadute o di prossima scadenza (cd. “ristrutturazione finanziaria” di cui alla premessa, lett. a del contratto allegato come doc. 3 al fascicolo monitorio).
Alla luce, pertanto, della lacunosità e genericità delle difese dell'opponente non avrebbe dovuto disporsi, invero, alcun accertamento contabile. Ad abundantiam osserva il Tribunale che il citato contratto di finanziamento fosse del tutto conforme ai principi, anche giurisprudenziali, vigenti e ciò
è stato accertato anche nel corso della CTU espletata.
Si legge nella CTU: “contratto di prestito finanziario n.5004, stipulato in data 29.01.2008, prevede un importo finanziato di € 100.000,00, con obbligo di restituzione in 60 rate mensili, posticipate, costanti, un tasso annuale nominale del 6,65% e un tasso annuo di mora dell'8,65%
(tasso annuo nominale + maggiorazione 2%); il capitale viene erogato in data 28.01.2008 mediante accredito sul c/c n. 52/537 (€ 99.845,06) al netto delle spese di istruttoria.
Le singole rate sono state addebitate sul c/c di riferimento n.52/537 (Allegato 8 “Verifica addebiti”) e l'intero importo, comprensivo di quota capitale, quota interesse, spese accessorie ed eventuali interessi di mora, è stato capitalizzato, producendo, conseguentemente e relativamente alla sola quota interesse, anatocismo (interessi su interessi).
_ La decorrenza del contratto, corrispondente alla data di stipula, è il 29.01.2008; mentre la data di valuta dell'erogazione del capitale è il 28.01.2008, ciò significa che il contratto ha iniziato a produrre i suoi effetti prima della sua stipula;
nella documentazione contrattuale non risulta pattuito il piano di ammortamento alla francese.
_ Le rate, oltre che non costanti (contrariamente a quanto previsto contrattualmente), non sono state mai calcolate al tasso nominale annuo del 6.65% così come invece previsto dal contratto, bensì a tassi a volte più alti ed a volte più bassi (Allegato 9 “Tasso effettivo rata prestito finanziario”).
L'ultima rata addebitata è al 28.12.2012; a partire da quella successiva, la n. 60 in scadenza il 31/01/2013 e per le altre a seguire non vi sono stati più pagamenti;
mentre, la sola ed unica
16 lettera di comunicazione presente agli atti che la banca inviava alla società opponente per notificare la perdita del beneficio del termine è datata 01/07/2013.
_ Le rate, registrate sul c/c di riferimento, sono state interamente capitalizzate. Come già detto nel capitolo 3, si è proceduti a ricalcolare il rapporto di c/c n.52/537 non capitalizzando, oltre ad interessi di c/c, CMS e spese non previste dal contratto di apertura di c/c, anche la quota interessi e gli interessi di mora del prestito finanziario. Tralasciando i maggiori interessi pagati per l'addebito della rata in quanto “stralciati” dai minor interessi ricalcolati solo sulla quota capitale in sede di determinazione del saldo di cui al paragrafo 3.11, si può quantificare il costo effettivo sostenuto dalla società opponente alla data del 28.12.2012 in € 22.005,85 di cui:
_ € 21.606,33 per interessi corrispettivi,
_ € 195,25 per oneri accessori,
_ € 49,33 per interessi di mora,
_ € 154,94 per spese istruttoria.
_ Il debito residuo al 28.12.2012 risultante dal piano di ammortamento così come predisposto dalla banca (ammortamento alla francese, rate non sempre costanti e tassi nominali non corrispondenti a quelli contrattualmente pattuiti) sarebbe pari ad € 37.070,26; però, considerando che, in data 01/08/2012 vengono addebitati € 2.000,00 debito residuo che tutto al più la banca avrebbe dovuto pretendere, stante il suo piano di ammortamento completamente errato e non conforme alle condizioni contrattuali, è di 35.070,26.
Per ovviare tale errore, è stato ricostruito il piano di ammortamento a rata mensile posticipata, costante e tasso fisso (tasso annuo nominale del 6,65 % previsto contrattualmente) per la durata di numero 60 rate come previsto contrattualmente (Allegato 10 “Piano ammortamento prestito finanziario”).
Dopo di ciò è stato riliquidato il prestito (Allegato 11 “Riliquidazione prestito finanziario”), tenendo conto degli addebiti delle rate sul c/c, dell'insorgere degli interessi di mora laddove dovuti e soprattutto della sospensione delle rate concesse dalla banca (corresponsione della sola quota interesse) dalla n. 22 alla n. 33 e dalla n. 53 alla n. 59.
Come si evince dall'allegato, il debito residuo al 28/12/2012 è pari ad € 37.077,76.
Stralciando l'addebito di € 2.000,00 effettuato sul c/c n. 52/537 (in eccesso rispetto alle rate in scadenza fino al 28.12.2012) come già detto sopra, il debito residuo a tale data è di € 35.077,76.
In punti al di sopra del tasso medio rilevato per il complesso del campione esaminato;
l'indagine statistica ha quindi rilevato che la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. (…) Da contratto, la
17 maggiorazione percentuale prevista (2%) non supera tale soglia. Perciò, né gli interessi corrispettivi né quelli di mora sono usurari”
Gli attori lamentano poi il fatto che controparte nel prevedere l'ammortamento degli interessi con il “metodo alla francese” abbia di fatto violato gli artt. 1283 e 1284 c.c. prevedendo ed applicando interessi di natura anatocistica. Sul punto rileva evidenziare come la giurisprudenza di merito che questo magistrato condivide si sia assestata nel rigettare la tesi secondo cui l'ammortamento c.d. “alla francese” abbia violato il disposto di cui agli ex artt. 1283,1284 c.c., negando l'assunto secondo il quale l'algoritmo capitalizzi l'interesse o incrementi lo stesso durante il piano di rimborso del capitale dato a mutuo. È pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale. La nota formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito, in pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo. Va quindi rigettata l'eccezione relativa al metodo di ammortamento alla francese che non genera, all'evidenza, alcun effetto anatocistico illegittimo. L'unica doglianza fondata sarebbe quella afferente alla maggiore onerosità del piano di ammortamento con il metodo alla francese piuttosto che di quello con il metodo all'italiana, ma l'onerosità di un piano di rimborso non è stata dedotta – se non del tutto tardivamente - e sarebbe in ogni caso irrilevante non avendo conseguenze in punto di nullità, ma afferendo alla convenienza di una certa proposta contrattuale rispetto ad altra.
Con riferimento al TAEG, l'attrice contesta la violazione dell'art. 117 UB in quanto nel contratto di finanziamento sarebbe indicato un TAEG inferiore rispetto a quello effettivamente applicato dalla banca. La censura è infondata. Rileva evidenziare come la mancata indicazione del
TAEG/ISC o la non corretta indicazione dello stesso, non ha conseguenze invalidanti, potendo al più assumere connotati risarcitori per violazione di un obbligo di trasparenza e di informazione.
Ne è conferma il fatto che, quando il legislatore ha voluto sanzionare con la nullità l'omessa indicazione del TAEG/ISC (o la sua erronea indicazione), lo ha fatto espressamente (cfr. art. 125 bis UB). Ciò in quanto – come chiarito anche da quella parte di giurisprudenza, che questo
Par magistrato condivide - “l' non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi;
pertanto, l'erronea indicazione dello stesso, non comportando
18 di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, non determina alcuna nullità contrattuale” (In tal senso cfr., da ultimo,
Trib. Monza 23 febbraio 2018 n. 550; Trib. Grosseto 21 giugno 2018; nel medesimo senso anche
Tribunale di Roma, 5 marzo 2020, n. 4835).
Quanto al credito portato dal contratto di sconto stipulato in data 15/04/2005 (fido di € 5.000,00
e c/c di riferimento n. 52/537), la Banca ha documentalmente provato che sono stati accreditati sul c/c di riferimento n.52/537 € 2.350,00 per sconto di un effetto commerciale. Inoltre, in data
24.10.2012 è stato presentato allo sconto un effetto del valore di € 1.200,00.
Anche in ordine a tale importo le doglianze degli opponenti sono apparse generiche. Ed infatti, gli istanti contestano la nullità del contratto di sconto in quanto collegato al conto corrente ordinario e secondo la deduzione di parte opponente, non vi sarebbe prova dell'accredito della somma dell'effetto scontato in favore della società odierna opponente.
Tale affermazione oltre che generica è del tutto smentita dalla produzione documentale di parte opposta (il contratto “quadro” diretto a regolare l'apertura di credito concessa sotto forma di anticipo sconto effetti (All.3); b) i due effetti cambiari in originale (All.4), e c) le lettere e/c dalle quali emerge l'avvenuto accredito della somma portata dalle due distinte di sconto (All.5)).
L'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria, seppur in misura inferiore a quanto inizialmente richiesta, della banca convenuta determina, altresì, il rigetto della eccezione attorea di nullità e/o inefficacia della fideiussione per pretesa violazione, nella condotta dell'istituto di credito, di regole di buona fede e correttezza.
Sotto tale profilo, osserva, in via assorbente, il Tribunale come le doglianze afferenti la misura del credito e degli interessi siano, in ogni caso, precluse agli opponenti in considerazione della natura della garanzia prestata dagli stessi con i sopra richiamati atti di fideiussione. I contratti di garanzia in esame, infatti, integrano gli estremi di una garanzia autonoma. In proposito, giova premettere che, la più recente giurisprudenza della Cassazione, afferma ormai pacificamente il principio per cui
"l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento" a prima richiesta e senza eccezioni "vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d.
"Garantievertrag"), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (cfr. Cass. Civ. 19736/11). In tal modo, invero, la S.C. ha fatto applicazione dell'orientamento espresso da Cass. sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947. Con tale pronuncia le sezioni unite hanno chiarito che il contratto autonomo di garanzia (c.d. "Garantievertrag"), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può
19 riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Nella specie, può, senza dubbio, sostenersi che la garanzia prestata dagli odierni opponenti, vada qualificata come autonoma, nell'accezione innanzi esposta. In tal senso, infatti, giova evidenziare che i contratti di fideiussione contengono una serie di clausole, intese a rendere le obbligazioni del garante chiaramente autonome rispetto a quella del debitore principale, al fine di porre la banca al riparo da eccezioni inerenti i rapporti principali con il debitore garantito.
In particolare, è espressamente previsto che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, "a semplice richiesta scritta", quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In tal caso è palese la differenza rispetto al regime della fideiussione tipica, nella quale, a norma dell'articolo 1945 c.c., il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Al contrario, la clausola in esame, con la quale, imponendosi un pagamento immediato, si preclude la possibilità di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti il debito principale, è quella nella quale si manifesta, con più evidenza, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia, quale individuata dalla giurisprudenza della Cassazione. E' altresì prevista la rinuncia al garante alla preventiva escussione e deroga all'art. 1957 cc, nonché l'onere del garante di tenersi informato sulle condizioni patrimoniali del debitore principale e dello svolgimento dei rapporti con la banca. Infondata anche ulteriore eccezione
Ne consegue che, in ragione del carattere autonomo, proprio della garanzia prestata gli opponenti non sarebbero, in ogni caso, legittimati a far valere le eccezioni inerenti l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto, dell'illegittimità delle valute bancarie e dell'applicazione di tassi debitori ultralegali non pattuiti per iscritto.
Infatti, nel contratto autonomo di garanzia, il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo
20 al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.
Nondimeno, si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli art. 1283 c.c. e 120 D.Lgs. n. 385 del 1993
(cfr. Cass. Civ. n. 5044/09).
Le doglianze sono, dunque, prive di pregio e comunque smentite dalla documentazione versata in atti da parte creditrice sin dal deposito del ricorso monitorio, inoltre trattandosi di cd. “fideiussione omnibus”, la stessa è prestata per ogni genere di obbligazione contratta o da contrarsi in futuro dal soggetto, nel cui interesse ci si intende costituire garanti, valendo quindi la sola indicazione di quest'ultimo ad integrare un pieno ed efficace vincolo di garanzia a favore del creditore beneficiario.
Discende da quanto sopra che tutti che gli opponenti siano, quindi, tenuti a rispondere, in forza della garanzia personale rilasciata, delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, essendo esse contenute nei limiti degli importi garantiti ed afferenti a rapporti per i quali erano prestate le richiamate fideiussioni.
Considerato dunque che l'importo dovuto dagli opponenti è inferiore rispetto a quanto indicato nel decreto ingiuntivo, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 52/2014, deve essere revocato e parte attrice opponente deve essere condannata al pagamento di € 38.627,76, oltre interessi dal dovuto e sino al soddisfo (il credito risulta così composto: € 2.350,00 ed € 1.200,00 per contratto di sconto ad effetti commerciali stipulato in data 15.4.2005 ed euro 35.070,26 traente origine dal contratto di finanziamento n. 5004 stipulato in data 29.1.2008).
In ordine alle spese di lite, l'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite, per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità media), secondo i valori medi. Le spese della CTU (liquidate con decreto emesso in data odierna) sono poste definitivamente a carico di parte attrice opponente.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 52/2014, emesso il 29.1.2014 e depositato il 3.2.2014;
-CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di euro € 38.627,76, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
21 - RIGETTA le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti;
. CONDANNA gli opponenti alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in euro 7.240,00 (già compensate per 1/3) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA, CPA.
-PONE le spese relative alla CTU, già liquidate con separato decreto, a carico della parte attrice opponente.
Così deciso in Vibo Valentia, 28.04.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n.
209.
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 597/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G.
A. C.) dell'anno 2014 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” e promossa
DA
(P.I.: Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante, nonché, in qualità di fideiussori, P.IVA_1 Pt_2
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F.: ), (C.F: Parte_4 C.F._3 Parte_5
) e (C.F.: ), tutti C.F._4 Parte_1 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Luciano Amato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Serra San Bruno, alla Via Enrico Berlinguer n.7;
-attrice opponente in riconvenzionale–
CONTRO
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Grillo e Antonella Grillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Maria Teresa Ortona sito in Vibo Valentia, via Vito Capialbi n. 16;
-convenuta opposta-
E NEI CONFRONTI DI incorporante P.IVA: , in persona Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria, alla Via Castello n. 5;
-parte interveniente ex art. 111 c.p.c.-
1 CONCLUSIONI: all'udienza dell'8.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 19.02.2014, la
[...]
in persona del suo legale rappresentante, nonché, in qualità Parte_6
di fideiussori, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., proponendo opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 52/2014 emesso, su ricorso di quest'ultima, in data 29.01.2014, dal Tribunale di Vibo
Valentia e notificato il 19.02.2014, e con il quale veniva intimato il pagamento in favore della predetta della somma di € 40.620,26, oltre interessi legali e spese del monitorio, per esposizione CP_1
derivante dal contratto di prestito finanziario ed effetti cambiari portati per lo sconto, rimasti insoluti alla scadenza.
A fondamento dell'opposizione proposta, gli istanti deducevano: 1) che il presunto credito vantato dalla è inesistente e, comunque, non è certo, liquido ed esigibile;
2) la nullità del contratto di CP_1
prestito finanziamento n. 5004 per difetto di causa in quanto il finanziamento è stato concesso al fine di ripianare la posizione debitoria del conto corrente su cui il finanziamento è stato accreditato;
3) la nullità del contratto di prestito finanziamento n. 5004 anche per vizi patologici quali l'invalida pattuizione del tasso effettivo, l'invalida pattuizione delle spese di assicurazione, la mancata indicazione dell'importo della rata e del piano di ammortamento alla francese, la mancata applicazione della regola di matematica finanziaria nella determinazione dell'importo della rata;
4) la nullità del contratto di prestito finanziamento n. 5004 per usurarietà avendo la applicato tassi CP_1
superiori al tasso soglia vigente;
5) la nullità del contratto di prestito finanziamento n. 5004 per illegittimità derivata dalla nullità del contratto di conto corrente n. 52/537; 6) la nullità del contrattato di sconto per illegittimità derivata;
7) la contestazione dei conteggi allegati dalla nella fase CP_1
monitoria in quanto la documentazione contabile allegata non ha una efficacia probatoria ai sensi dell'art. 50 UB;
8) la nullità del conto corrente n. 52/537 o la riliquidazione del conto corrente
52/537 che ha determinato un saldo creditore di € 135.869,24; 9) l'illegittimità delle fideiussioni per mala fede contrattuale della banca opposta. Infine, parte opponente avanzava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la ripetizione di quanto illegittimamente corrisposto alla Banca nel corso del rapporto contrattuale oltre che per ottenere la condanna dell'opposta alla restituzione della somma corrisposta a titolo di finanziamento.
Parte attrice concludeva rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo che si impugna,
2 concessa limitativamente alla somma di € 3.555,00, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi su esposti: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO dichiarare illegittimo, nullo, e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto N. 52/2014, emesso in data 29.01.2014, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dagli opponenti per i titoli dedotti nel decreto medesimo con ogni conseguente pronuncia, per tutti i motivi indicati in narrativa;
ACCERTARE E DICHIARARE la connessione negoziale oggettiva e soggettiva del contratto di prestito finanziario del contratto di sconto con il conto corrente di riferimento N.52/537 intestato alla società opponente. ACCERTARE E DICHIARARE l'invalidità e la nullità del contratto del conto corrente, N.52/537, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione degli interessi anatocistici trimestrali da intendersi quale anatocismo primario (interessi ed oneri accessori) e secondario per la capitalizzazione delle rate del prestito finanziario, applicato dalla banca opposta, vietato però, dalla legge. Alla clausola per la determinazione del saggio di interessi ultralegali (con riferimento alle condizioni usualmente praticate dall'azienda di credito sulla piazza). Infine, alla clausola di applicazione delle altre condizioni economiche (commissione massimo scoperto spese di tenuta – chiusura conto e spese fido), per tutte le ragioni esposte al punto N. 7 della narrativa;
Conseguentemente condannare la banca opposta previa rettifica del saldo contabile alla restituzione, in favore della società opponente, della somma che si indica in € 135.869,246, per come risulta dalla relazione tecnica di parte allegata, o in quella somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa che sarà ritenuta giusta ed equa in base al calcolo effettuato da C.T.U., indebitamente addebitata e/o riscossa dalla banca nel corso del rapporto, oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto di prestito finanziario n. 5004 acceso in data 28.01.2008, regolato contabilmente sul c/c N. 52/537, per tutte le ragioni meglio esposte al punto N. 3 della narrativa;
conseguentemente condannare la CP_1 opposta alla restituzione della somma di € 84.935,59 quali rate e relative spese di assicurazioni già corrisposte, oltre interessi legali creditori dalla domanda sino al soddisfo, salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto di sconto cambiario del 15.04.2005, regolato contabilmente sul c/c N. 52/537, per illegittimità derivata, ai sensi dell'art. 1344 c.c., conseguentemente condannare la banca a restituire alla società opponente la somma di € 136,64, quai interessi e commissioni di sconto effetti (valore nominale € 3.550,00).
ACCERTARE E DICHIARARE la inefficacia e risoluzioni delle relative fideiussioni rilasciate a suo tempo in favore della in relazione ai tre rapporti bancari per tutte le ragioni CP_1 CP_1
meglio esposte al punto N. della narrativa. Condannare comunque la opposta in ragione della CP_1 propria responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. della somma che il Sig. Giudice riterrà di giustizia. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi che non venga dichiarata ed accertata
3 la connessione negoziale dei rapporti nei termini meglio specificati nella narrativa, Voglia l'On.
Tribunale adito: ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto di prestito finanziario, N.
5004 acceso in data 28.01.2008, regolato contabilmente sul c/c N. 52/537, per usurarietà, vizi patologici e difetto di causa, ragioni meglio esposte al punto N.3 della narrativa;
conseguentemente condannare la opposta a restituire alla Società opponente la somma di cui € 84.935,59 quali CP_1
rate e relative spese di assicurazioni già corrisposte, oltre gli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. ACCERTARE E DICHIARARE illegittimo l'importo di € 29.448,54 relativo ai maggiori interessi contabilizzati e liquidati sul conto corrente N. 52/537, quale atto successivo di un contratto nullo, nonché accertare e dichiarare illegittimo l'importo di € 8,90 relativo ai maggiori interessi contabilizzati sempre sul conto corrente sulle competenze di sconto;
conseguentemente condannare la Banca opposta a restituire a favore della società opponente la somma di € 29.448,54 più la somma di € 8,90 per i motivi indicati in narrativa, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
ACCERTARE E DICHIARARE la inefficacia e risoluzioni delle relative fideiussioni rilasciate a suo tempo in favore della in relazione ai rapporti bancari per tutte le ragioni meglio Controparte_1
esposte al punto N. 8 della narrativa- condannare, comunque, la Banca opposta in ragione della propria responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. della somma che il Sig. Giudice riterrà di giustizia. – Condannare la convenuta banca alle spese ed onorari di giudizio oltre I.V.A e C.A.P. come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.7.2014 si costituiva la che Controparte_1 eccepiva l'infondatezza dei motivi di opposizione chiedendo, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 52/2014 per un importo pari ad euro 40.620,26, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta rilevando che il rapporto contrattuale era ancora in essere e comunque eccependo la prescrizione della pretesa restitutoria. La concludeva CP_1 CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, in via preliminare, concedere ex art. 649 c.p.c., la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo. Quanto al merito: rigettare
l'opposizione in quanto infondata, e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannare
l'opponente al pagamento spese e competenze di causa. in via gradata e nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione in esame, voglia emettete ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna a quella somma che sarà ritenuta di Giustizia. Quanto alla domanda riconvenzionale, rigettarla con condanna alle spese e competenze di causa”.
All'udienza del 2.02.2016, il Tribunale rigettava l'istanza di parte opponente ex art. 649 c.p.c. e di parte opposta ex art. 684 c.p.c. e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.. La causa era istruita con ammissione ed espletamento della consulenza tecnica contabile ed era nominata
CTU, la dott.ssa In data 8.05.2017 veniva depositata la consulenza tecnica, poi Persona_1
4 integrata come da chiarimenti richiesti dal G.I. in precedenza titolare del ruolo. Alla udienza del
10.12.2019, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del 14.07.2020, il Tribunale, non ritenendo condivisibili le risultanze cui era giunto il Consulente tecnico e reputando necessario disporre un ulteriore approfondimento istruttorio, disponeva la modifica ex art. 177 c.p.c. della precedente ordinanza resa in data 31.05.2016 e rimetteva sul ruolo la controversia per consentire l'integrazione della consulenza tecnica. In data 23.12.2020 veniva depositato l'elaborato peritale integrativo. All'udienza del
18.10.2020 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.. Con ordinanza del 28.11.2022 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio e rinviata per i medesimi incombenti. Dopo una serie di rinvii (dovuti al carico di ruolo e all'assenza del giudice titolare del ruolo nelle more applicato presso la Sezione penale del Tribunale), all'udienza dell'8.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
In limine ritiene il Tribunale di dover chiarire che sebbene l'intervento ex art. 111 c.p.c. della
(incorporante cfr. comparsa conclusionale) sia Controparte_2 Controparte_3
astrattamente ammissibile, vada tuttavia dichiarata inammissibile la domanda di sostituzione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente, in assenza della adesione di tutte le parti alla estromissione della originaria creditrice cedente. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, "la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti" (Cass. n. 22424 del 22.10.2009; cfr in merito Tribunale di Bari 12.05.2015 n. 2171).
In caso analogo, è stato affermato che "trattasi di domanda inammissibile, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 111 comma 3 c.p.c.. Il cessionario è intervenuto nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso, ma non vi è stato il consenso delle altre parti alla estromissione dell'alienante. Di talchè, ai sensi del quarto comma della medesima norma, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e, dunque, nei confronti della AT (succeduta alla (...)), pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare" (Corte di appello Venezia sez. I 10.01.2018 n. 15). Ne consegue che nella specie, in assenza del consenso espresso alla estromissione della originaria parte opposta manifestato da tutte le parti in lite, la presente pronuncia
- salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 cpc - verrà emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio.
5 Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che gli opponenti, anche in qualità di garanti, hanno instaurato il presente giudizio di opposizione al fine di accertare l'applicazione, da parte della convenuta opposta, di condizioni non contrattualizzate e, in particolare, di interessi anatocistici, spese e commissioni non contrattualmente pattuite, nullità del contratto per assenza di causa in concreto, interessi usurari, così chiedendo di rideterminare, dal sorgere del rapporto il reale saldo conto (dare-avere tra le parti), senza anatocismo, senza spese e senza commissioni e senza interessi. Parte opponente ha, inoltre, proposto domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito. Per contro, la convenuta ha eccepito la assoluta genericità ed CP_1 infondatezza delle doglianze contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta sottoposta all'attenzione del Tribunale, è necessario ribadire che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt.
645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615).
Va poi sottolineato, in quanto rilevante nella fattispecie in esame, che a prescindere se l'azione sia di ripetizione dell'indebito o di accertamento negativo del credito, chi agisce in giudizio deve, infatti, ai sensi dell'art. 2697 c.c, produrre sempre il contratto di conto corrente e di apertura di credito.
La premessa logica fattuale alla base delle pregresse doglianze, invero, è l'intervenuta stipulazione contrattuale che sarebbe tuttavia carente relativamente alle clausole indicate dall'attore. Infatti, per provare che sono state applicate spese non pattuite, occorre dimostrare quali invece siano state
6 pattuite. Del pari, la prova di una clausola indeterminata o non specificatamente sottoscritta, implica la dimostrazione della previsione contrattuale in termini generici o la mancata ulteriore aggiuntiva e specifica sottoscrizione in calce da parte del correntista. Occorre in altri termini il documento contrattuale da poter esaminare per i riscontri delle doglianze allegate dall'attrice. Una volta riconosciuto il perfezionamento del contratto, è onere dell'attore produrre lo stesso al fine di dimostrare il tenore delle clausole di cui viene contestata la validità, oppure l'assenza di pattuizioni di cui è stata eccepita l'applicazione. In mancanza del contratto non è neppure possibile verificare se e quali addebiti siano stati effettuati con le causali contestate.
Oltre alla prova del contratto, necessariamente sussistente è l'onere probatorio connesso alla produzione degli estratti conto, con cui va provata la concreta trattenuta operata dalla banca, al fine della domanda di ripetizione dell'indebito.
Quando, poi, si pone a fondamento della domanda di ripetizione dell'indebito il superamento del tasso soglia - come nel caso di specie - parte attrice ha pure l'onere di depositare i decreti ministeriali che fissano periodicamente il tasso soglia. Sul punto va richiamato l'arresto giurisprudenziale secondo il quale “la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende a essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 cod. proc. civ.” (Cass. SU
9941/2009).
Tanto premesso, deve in primo luogo delibarsi la proposta domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito spiegata dagli opponenti.
Venendo all'esame della documentazione prodotta nel corso del giudizio va innanzitutto rilevato che la parte attrice ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, sostenendo che la banca convenuta avrebbe applicato interessi illegittimi per tutta la durata del rapporto oggetto di causa.
Nel caso di specie, avuto riguardo al materiale probatorio fornito deve osservarsi che la documentazione contabile rielaborata dal consulente tecnico d'ufficio non era completa, si legge nella consulenza tecnica sotto tale profilo:
“La “ ” ha intrattenuto con la banca opponente, filiale Parte_6 Controparte_1
di Serra San Bruno, diversi rapporti bancari:
- apertura di credito in c/c nel 1985 con l'attribuzione del numero 52/370 dall'allora “Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania”;
- apertura di credito in c/c nel 1993 con l'attribuzione del numero 52/537 dalla poi divenuta
“Carical”;
- contratto di prestito finanziario n. 5004 stipulato il 29/01/2008, di € 100.000,00, accreditato sul
c/c n.52/537 per € 99.845,06, al netto delle spese di istruttoria (oggetto del decreto ingiuntivo);
7 - contratto di sconto effetti commerciali stipulato in data 15/04/2005 (fido di € 5.000,00 e c/c di riferimento n. 52/537).
Del conto corrente n.52/370, mancando agli atti il relativo contratto, non si conosce la data di apertura, mentre nel fascicolo si rinvengono i seguenti estratti conto. In definitiva, il primo estratto conto disponibile è dall'01/01/1986 (che si apre con un saldo iniziale passivo di Lire 35.329.537) e
l'ultimo al 30/06/1993, con i sopra elencati estratti conto intermedi mancanti
Il 24/08/1993 è stato aperto il conto corrente n.52/537(chiuso l'01/07/2013 conseguentemente all'invito dell'istituto di credito alla copertura dell'esposizione debitoria presentata dal conto) del quale si rinvengono nel fascicolo i seguenti estratti conto. Dall' 01/10/1993 al 30/06/1994; conto scalare al 30/09/1994 (conto movimentazioni mancante); dall' 01/10/1994 al 30/06/1995; dall'
01/01/1996 al 31/12/2003 (conto scalare mancante al 31/12/200 ed al 30/09/2002), dall'01/04/2004 al 29/03/2013 (mancanti o incompleti alcuni conti scalari). Inoltre, dal 1999 al 2003 vi sono estratti conti trimestrali incompleti di movimentazioni (ma completi di conti scalari). Risultano, inoltre, mancanti gli estratti conto trimestrali intermedi alle seguenti date: Dal 31/03/2010 al 29/03/2013 mancano i conti scalari, presenti solo gli “elementi per il conteggio delle competenze”.
Del conto corrente n.52/370, il cui contratto di apertura non è presente agli atti, né esibito e dalle parti e dalla banca dietro espressa richiesta, non si ha data certa di apertura mancando anche il primo ed iniziale estratto conto;
il primo disponibile all'01/01/1986 si apre con un saldo passivo di
Lire 35.329.537; l'ultimo estratto conto presente agli atti è al 30/06/1993 (saldo di chiusura passivo di Lire 45.841.100), né ve ne sono altri a seguire con lo stesso numero di conto corrente. Al riguardo, si precisa che i periodi per i quali mancano interi estratti conto, sono stati completamente esclusi dai lavori peritali;
si è partiti, invece, dal primo estratto conto che presenta soluzione di continuità, vale
a dire dal 30/09/1993 (data d'apertura 24/08/1993) fino al 31/03/2013. SOLO per il quinquennio
1999-2003, vi sono estratti conto trimestrali in cui mancano le movimentazioni di una o due mensilità
(presenti solo i conti scalari trimestrali completi ed il conteggio delle competenze); è proprio in riferimento a ciò che il C.T.P. parla di “documentazione frammentaria”.
Detta decisione (considerare la continuità di documentazione anche nel quinquennio suddetto) ha una motivazione che di seguito si espone. Con riferimento a tale quinquennio, è comunque possibile utilizzare il “Metodo sintetico”, ossia ricostruire per differenza di saldi quello giornaliero, garantendone così anche la continuità richiesta. L'unico aspetto negativo di tal metodo è che la mancanza della causale delle singole movimentazioni impedisce di escludere dal ricalcolo spese illegittimamente capitalizzate, però allo stesso tempo, pur non consentendo una ricostruzione dettagliata di ogni singolo movimento, permette di individuare correttamente e con esattezza tutti i saldi delle movimentazioni giornaliere.”
8 La consulenza, poi integrata con ulteriori quesiti in data 23.12.2020, ha nuovamente specificato: “L'atto di citazione fa riferimento al conto corrente n. 52/537 aperto nel 1993, specificando che “tra la Società opponente e la filiale di Serra San Bruno” è Controparte_1
intervenuto un unico rapporto di conto corrente con affidamento acceso nel 1985 con il n. 52/370 riconvertito nel mese dell'agosto 1993 in 52/537. L'ultimo estratto conto del c/c n.52/370 al
30/06/1993 (il cui contratto non è presente agli atti), si chiude con un saldo Dare di Lire 45.841.100, non ripreso come saldo di apertura dal successivo estratto conto al 30/09/1993 (primo con il numero di c/c 52/537) che presenta, invece, un saldo d'apertura pari a zero datato 24/08/1993. Perciò
l'analisi è stata svolta esclusivamente sul c/c n. 52/537, la cui data di inizio del rapporto, estrapolata anche dal relativo contratto di apertura presente agli atti, è il 24.08.1993”.
Ora, è evidente che tali lacune probatorie (mancanza del contratto e degli estratti conto analitici) non possano essere colmate dalle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio, quand'anche il perito abbia “garantito” che l'inserimento di talune voci approssimative non siano tali da inficiare i risultati finali. È infatti una questione giuridica (prima che contabile), d'altronde, a condurre il Tribunale, dopo aver premesso che l'accoglimento della domanda di condanna articolata dagli opponenti presupponga la positiva allegazione di tutti gli elementi probatori utili alla dimostrazione degli elementi costitutivi della relativa pretesa e conseguentemente che l'allegazione dei parziali estratti conto scalari impedisca una corretta ricostruzione dei rapporti di dare e avere cristallizzati in conto, a ritenere non appagante la ricostruzione contabile effettuata dal consulente tecnico d'ufficio nei limiti in cui la stessa aveva trovato un parziale riscontro documentale.
Ma tali risultati, inevitabilmente parziali, non possono consentire una ricostruzione “fedele” dei rapporti di dare/avere tra le parti. Solo la produzione integrale degli estratti conto analitici (e non dei soli estratti conto scalari) a partire dalla data di apertura del contratto è in grado di condurre, con l'applicazione del tasso di interesse legale (o del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 del UB), alla determinazione dell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere dal conto. Peraltro, la parziale produzione degli estratti conto per come rilevato nella consulenza ed il mancato deposito di uno dei contratti di conto corrente impediscono la verifica della dedotta nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse.
Inoltre, va sottolineato che parte attrice ha omesso il deposito dei decreti ministeriali che fissano i tassi soglia a partire dall'entrata in vigore della L 108/1996 fino alla chiusura del conto, tralasciando di allegare e dimostrare di avere pagato alla banca l'importo risultante dal saldo di conto corrente;
pagamento che costituisce notoriamente il presupposto per l'azione di ripetizione dell'indebito.
Invero, deve rilevarsi che la deduzione attorea era rimasta inammissibilmente generica, priva di ogni specifica allegazione sulla percentuale del tasso pattuito e sul tasso soglia di cui ai DM della legge n.
9 108/96 applicabile, tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento accordato. L'onere di una specifica allegazione è, d'altronde, coerente con l'irrilevanza di una usurarietà sopravvenuta, come di recente definitivamente chiarito dalla Suprema Corte (vedi Cass. Sezioni Unite 24675/2017, secondo cui nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell' usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto).
In siffatto contesto di deficienza assertiva non poteva darsi ingresso alla consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non costituisce mezzo di prova, bensì soltanto strumento di ausilio tecnico per la valutazione di dati che è onere di parte istante allegare e dimostrare in via autonoma.
In ogni caso va osservato che la disciplina dell'usura ha sempre risentito della mutevole percezione della stessa nel tessuto sociale. Il liberismo economico dell'ottocento aveva portato alla abrogazione, valorizzando l'importanza della autonomia contrattuale delle parti. Successivamente, stante la portata destabilizzante del fenomeno, nel codice penale del 1930 fu reintrodotto il divieto penalistico dell'usura e il codice civile del 1942 è contrassegnato dalla presenza di specifiche disposizioni volte a sanzionare l'usura sul piano privatistico. Si prevedeva, così, che in caso di pattuizione di interessi usurari la clausola fosse nulla (art. 1815, 2° co. c.c.) e si introduceva il rimedio della rescissione del contratto per lesione quanto all'ipotesi di sproporzione tra le prestazioni dovuta all'approfittamento di una parte ai danni dell'altra.
Il legislatore è intervenuto nuovamente sul tema con la Legge n. 108 del 1996. L'intervento era certo giustificato dalla equivocità della formula dell'approfittamento dello stato di bisogno su cui si fondava la vecchia formulazione della norma penale. La nuova disciplina si caratterizza, infatti, per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del
2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4 co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per
10 imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM).
Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. Fin dal primo decreto ministeriale del 22 marzo 1997 la cms non era ricompresa nel TEGM, anche se nei successivi decreti compare la seguente precisazione: “I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella”. Così, ad esempio, nel d.m. 24 settembre 2009 la cms è indicata nel valore percentuale dello
0,65%. Nemmeno nelle Istruzioni della Banca d'Italia la cms entra nell'elenco degli oneri da computare ai fini del calcolo del TEGM: si precisa, però, anche nelle dette Istruzioni, che la cms è rilevata separatamente. All'indomani della entrata in vigore della Legge n. 108/1996 si pose la questione se la nuova disciplina trovasse applicazione ai contratti conclusi in precedenza. La Corte di cassazione aveva ritenuto che la pattuizione di interessi moratori a tasso divenuto usurario a seguito della legge n. 108 del 1996 dovesse considerarsi illegittima anche se convenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta legge e comportasse la sostituzione di un tasso diverso a quello divenuto ormai usurario, limitatamente alla parte di rapporto a quella data non ancora esaurito (così Cass. 17 gennaio 2000, n. 14899, Foro it., 2001, I, 80). La norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, 1° co. d.l. n. 394/2000, convertito in l. n. 24/2001 (norma ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza n. 29/2002 della Corte costituzionale), ebbe però a stabilire che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, 2° co. c.c. «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
In seguito a questo intervento, la giurisprudenza di legittimità non ha espresso responsi univoci.
In alcune pronunce (per tutte: Cass. 27 settembre 2013, n. 22204; Cass. 19 gennaio 2016, n. 801) si è attribuito rilievo alla norma di interpretazione autentica affermandosi che i criteri fissati dalla legge n. 108 del 1996, non trovassero applicazioni con riguardo ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore di detta legge. Altre decisioni (tra cui possono segnalarsi Cass. 11 gennaio 2013, nn. 602 e
603, Cass. 17 agosto 2016, n. 17150 e Cass. 12 aprile 2017, n. 9405) hanno invece ritenuto, con diverse sfumature argomentative, che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali con cui sono convenuti interessi superiori alle soglie dell'usura, pur non essendo retroattive, comportino
11 l'inefficacia ex nunc, per la parte eccedente le dette soglie, delle clausole dei contratti che siano stati conclusi prima della entrata in vigore della l. n. 108/1996. Da ultimo — come è ben noto — il tema
è stato oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel senso della non configurabilità, nel nostro ordinamento, dell'usura sopravvenuta l'unica peraltro ipotizzabile nella fattispecie in esame (cfr. Corte di Cass. S.U. 19 ottobre 2017, n. 24675).
Fatte tali doverose precisazione, la decisione del Tribunale è sulla scia del consolidato orientamento secondo il quale il cliente che agisca in giudizio per la ripetizione di indebito deve produrre gli estratti conto integrali per l'intero periodo oggetto di contestazione, oltre che ovviamente il contratto.
Il consulente tecnico nominato, avendo la disponibilità dei soli estratti “scalari” o di parte degli estratti conto analitici, ha eseguito il ricalcolo secondo il c.d. metodo sintetico, non nascondendo, anzi palesando nella CTU, l'inevitabile parzialità dei risultati delle indagini peritali, frutto di integrazioni che non rispecchiano in maniera sufficientemente veritiera lo svolgimento dei rapporti di dare/avere. Invero, come non si nega che la banca che agisca per il recupero del credito debba assolvere compiutamente all'onere della prova con la produzione di tutti gli estratti (secondo il criterio analitico della continuità) ricostruttivi del rapporto, sin dalla data di accensione, non può essere per converso “mitigato” il medesimo onere, laddove sia il cliente a richiedere la ripetizione delle somme che assuma indebite.
Né tale onere può essere in qualche modo “supplito” mediante l'effettuazione di una consulenza tecnico-contabile (che è mezzo ausiliario del giudice e non può divenire strumento di ricerca della prova), i cui risultati sono comunque ed inevitabilmente falsati anche attraverso l'inserimento di alcune voci a quadratura, che contengono, cioè, delle approssimazioni, in quanto la perizia deve essere espletata sui dati certi.
Anche la mera domanda di rideterminazione del saldo finale alla luce della lamentata nullità di clausole contrattuali e/o di addebiti non dovuti contrattualmente presuppone una integrale rielaborazione dell'andamento del conto corrente: non si tratta infatti semplicemente di eliminare tutti gli interessi passivi addebitati, ma di ricostruire l'andamento del rapporto applicando interessi passivi e attivi pattuiti contrattualmente oppure previsti dalla legge, senza capitalizzazione e/o con l'esatto computo dei giorni valuta.
Gli estratti conto scalari permettono solo una ricostruzione sintetica del rapporto di conto corrente, che – a sua volta – non consente il raggiungimento di un preciso risultato contabile, ma conduce solo a risultati approssimativi, inidonei al calcolo dell'esatto ammontare del conto.
Va, infatti, esclusa, in caso d'incompletezza della documentazione bancaria prodotta, la possibilità di ricorrere a conteggi presuntivi o approssimativi, atteso che la ricostruzione del dare e dell'avere,
12 con applicazione delle voci indicate dal correntista in luogo di quelle addebitate dalla deve CP_1
essere effettuata sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate negli estratti conto
(vedi Cassazione civile sez. I sentenza n. 20693 del 13.10.2016 che ha confermato la sentenza d'appello che aveva sostenuto essere onere del correntista attore fornire la prova necessaria a ricostruire l'andamento del rapporto fin dal suo inizio, perché solo in tal modo si sarebbero potuti stabilire i crediti e i debiti;
che il detto onere non era stato assolto giacché la banca, in risposta all'ordine di esibizione degli estratti conto, aveva legittimamente esibito solo quelli relativi agli ultimi dieci anni, non essendo tenuta a conservare i precedenti, e l'attore, per gli anni anteriori, aveva prodotto solo alcuni estratti, peraltro tardivamente, facendoli consegnare dal proprio consulente direttamente al c.t.u. oltre i termini perentori previsti dal codice di rito, sostenendo che non era possibile ovviare alla mancanza attraverso presunzioni fondate sugli andamenti medi delle movimentazioni del conto in altri periodi, così come documentati negli estratti).
Correttamente poi il Tribunale, con ordinanza istruttoria del 7.6.2016 rigettava in quanto inammissibile la richiesta di esibizione ex art. 210 formulata da parte opponente poiché avente ad oggetto documentazione accessibile alla parte istante ex art. 119 UB (richiesta mai avanzata) ed inoltre poiché genericamente formulata.
In conclusione, l'onere di produzione e completa allegazione non può che ricadere, nel caso dell'azione di ripetizione, in capo allo stesso correntista: tale considerazione è assorbente rispetto ad ogni altro motivo, comportandone, l'omesso assolvimento dell'onere della prova, il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente.
Venendo invece al credito sotteso al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, deve osservarsi che con ricorso per decreto ingiuntivo del 5.12.2013, la ha rappresentato di Controparte_1 essere creditrice della società della complessiva Parte_1
somma di €. 40.620,26, così composta:
- € 37.070,26, quale residuo, in linea capitale, alla data del 28.12.2012 (ultima rata pagata) di un
“contratto di prestito finanziario – PRECC”, di originarie €. 100.000,00 rimborsabile in n. 60 rate mensili e posticipate ed a tasso fisso del 6.65% annuo nominale, del quale è stato depositato il contratto e relativo documento di sintesi. Tale rapporto è garantito da fideiussione personale, fino all'importo di 130.000,00, rilasciata dagli opponenti , Parte_2 Parte_3 Pt_4
e ;
[...] Parte_5 Parte_1
- € 3.550,00, portato da n. 2 effetti cambiari, con scadenza 23.3.2013 (quello da €. 1.200,00) e
5.4.2013 (quello di €. 2.350,00) scontati presso la e ritornati insoluti e non pagati alle rispettive CP_1
scadenze. Tale rapporto è garantito dai medesimi opponenti.
13 La convenuta opposta ha prodotto in giudizio, sin dal deposito del ricorso monitorio, i contratti relativi al rapporto contrattuale posti a fondamento della pretesa monitoria, nonché gli estratti conto relativi al rapporto contrattuale di cui si discorre.
In ordine alla efficacia probatoria della documentazione prodotta va ribadito che gli estratti conto analitici e scalari relativi al contratto di conto corrente, hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.:
Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000); con la ulteriore precisazione, rilevante nel caso di specie, che tali estratti conto costituiscono prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n. 11749/2006).
Sotto tale profilo, infatti, va precisato che in tema di conto corrente bancario, l'estratto conto comunicato dalla banca al debitore principale e dal medesimo non impugnato nel termine di cui all'art. 1832 c.c., assume carattere di incontestabilità, sicché è idoneo a fungere da mezzo di prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato nei confronti del fideiussore. Gli "estratti-conto di chiusura", ai fini di cui all'art. 1832, 2° comma, c.c., sono le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca non solo allo scioglimento del rapporto, ma anche alle scadenze periodiche contrattualmente previste, quando non si limitino a contenere l'indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato: inoltre, ai fini indicati, la riproduzione di tutte le partite contabili non è necessaria quando l'estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente precedenti estratti parziali, inviati al cliente con l'indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo (in quanto, in detta situazione, viene ugualmente soddisfatta l'esigenza di porre il cliente medesimo in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale), essendo, in tal caso, sufficiente, affinché decorra il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1832 c.c., che l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura dia al correntista la comunicazione del saldo definitivo riflettente il periodo considerato, comprensivo delle spese e degli interessi.
Orbene e come innanzi anticipato, l'opposizione va rigettata e a tale convincimento si perviene in considerazione del tenore generico delle contestazioni sollevate dagli opponenti e della documentazione versata in atti da parte opposta che, oltre a non essere stata specificamente contestata dagli istanti, costituisce valido fondamento della pretesa fatta valere in giudizio.
Difatti dalla documentazione dinanzi richiamata - non disconosciuta né specificamente contestata dagli opponenti – emerge la prova del credito azionato e della garanzia personale prestata dagli odierni opponenti. Al cospetto di tale compendio istruttorio, gli opponenti hanno genericamente
14 contestato la misura del credito, lamentando l'applicazione da parte della banca di interessi illegittimi e commissioni non concordate.
Tale condotta processuale risulta in contrasto con il principio per cui l'attore ha l'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate: egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe illegittimamente esercitato lo iusvariandi
o avrebbe superato i tassi soglia), atteso che ciò finirebbe "con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità" (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio
2013, n. 4233). Le allegazioni e/o contestazioni generiche sono quindi inammissibili (cfr. Trib.
Latina. 28 agosto 2013; Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013): in particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che rappresenta un "vizio" di allegazione, il fatto che la citazione consti di "deduzioni (...) del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario" (Trib. Milano, 24 settembre 2013).
Venendo alle singole doglianze sollevate degli opponenti
Non può essere condivisa la dedotta nullità del finanziamento, per essere stato concesso alla
Società a copertura del saldo negativo del conto corrente principale recante n. 52/537. Pt_2
L'eccezione degli opponenti è quindi relativa alla nullità del contratto per l'illeceità della causa, perché esso sarebbe servito non a erogare finanza, ma a ripianare le passività scaturenti da contratti gravati da condizioni economiche contra legem.
In linea astratta, l'assunto di parte attrice trova riscontro nella giurisprudenza di merito, che ha chiarito come (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
ordinanza, 29-05-2009) vada “sospesa l'esecuzione intrapresa da una banca in forza di un contratto di mutuo fondiario da ritenersi nullo, in quanto stipulato al fine di azzerare saldi negativi di conto corrente, frutto di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati al cliente, nonché di commissioni e spese non dovute”, e che (cfr. Tribunale di Brindisi;
sentenza, 04-12-2006) “posto che si configura un'ipotesi di collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, va dichiarata la nullità del contratto di mutuo stipulato con la sola finalità di azzeramento del saldo negativo di conto corrente, frutto di illecita applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni non dovute e capitalizzazione trimestrale di interessi a debito.”.
La tesi di parte attrice, tuttavia, in concreto, non è stata provata nel corso del giudizio. Infatti, parte attrice ha dedotto genericamente come i rapporti bancari dedotti fossero gravati da condizioni economiche illecite relativamente all'usura, ma tale contratto originario, come innanzi specificato, non è stato prodotto dalla parte attrice onerata. L'esame delle condizioni contenute nei contratti si rendeva necessaria avuto riguardo all'irrilevanza dell'usura sopravvenuta.
15 La mancata produzione della documentazione di cui si è detto assorbe le questioni delle ulteriori nullità su cui si sofferma la perizia di parte allegata all'atto di citazione, quali anatocismo, CMS, indebita applicazione di spese (salva la loro irrilevanza vista la mancata deduzione nell'atto di citazione).
Né appare fondata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento perché stipulato per far ottenere il saldo di debiti pregressi e ottenere maggiori garanzie per il nuovo credito. Al riguardo non appare privo di causa il finanziamento che venga stipulato al fine di costituire una provvista per consolidare, vale a dire consentire il pagamento rateale, non di uno specifico debito, ma genericamente delle passività a breve termine del mutuatario, dunque per assolvere a obbligazioni scadute o di prossima scadenza (cd. “ristrutturazione finanziaria” di cui alla premessa, lett. a del contratto allegato come doc. 3 al fascicolo monitorio).
Alla luce, pertanto, della lacunosità e genericità delle difese dell'opponente non avrebbe dovuto disporsi, invero, alcun accertamento contabile. Ad abundantiam osserva il Tribunale che il citato contratto di finanziamento fosse del tutto conforme ai principi, anche giurisprudenziali, vigenti e ciò
è stato accertato anche nel corso della CTU espletata.
Si legge nella CTU: “contratto di prestito finanziario n.5004, stipulato in data 29.01.2008, prevede un importo finanziato di € 100.000,00, con obbligo di restituzione in 60 rate mensili, posticipate, costanti, un tasso annuale nominale del 6,65% e un tasso annuo di mora dell'8,65%
(tasso annuo nominale + maggiorazione 2%); il capitale viene erogato in data 28.01.2008 mediante accredito sul c/c n. 52/537 (€ 99.845,06) al netto delle spese di istruttoria.
Le singole rate sono state addebitate sul c/c di riferimento n.52/537 (Allegato 8 “Verifica addebiti”) e l'intero importo, comprensivo di quota capitale, quota interesse, spese accessorie ed eventuali interessi di mora, è stato capitalizzato, producendo, conseguentemente e relativamente alla sola quota interesse, anatocismo (interessi su interessi).
_ La decorrenza del contratto, corrispondente alla data di stipula, è il 29.01.2008; mentre la data di valuta dell'erogazione del capitale è il 28.01.2008, ciò significa che il contratto ha iniziato a produrre i suoi effetti prima della sua stipula;
nella documentazione contrattuale non risulta pattuito il piano di ammortamento alla francese.
_ Le rate, oltre che non costanti (contrariamente a quanto previsto contrattualmente), non sono state mai calcolate al tasso nominale annuo del 6.65% così come invece previsto dal contratto, bensì a tassi a volte più alti ed a volte più bassi (Allegato 9 “Tasso effettivo rata prestito finanziario”).
L'ultima rata addebitata è al 28.12.2012; a partire da quella successiva, la n. 60 in scadenza il 31/01/2013 e per le altre a seguire non vi sono stati più pagamenti;
mentre, la sola ed unica
16 lettera di comunicazione presente agli atti che la banca inviava alla società opponente per notificare la perdita del beneficio del termine è datata 01/07/2013.
_ Le rate, registrate sul c/c di riferimento, sono state interamente capitalizzate. Come già detto nel capitolo 3, si è proceduti a ricalcolare il rapporto di c/c n.52/537 non capitalizzando, oltre ad interessi di c/c, CMS e spese non previste dal contratto di apertura di c/c, anche la quota interessi e gli interessi di mora del prestito finanziario. Tralasciando i maggiori interessi pagati per l'addebito della rata in quanto “stralciati” dai minor interessi ricalcolati solo sulla quota capitale in sede di determinazione del saldo di cui al paragrafo 3.11, si può quantificare il costo effettivo sostenuto dalla società opponente alla data del 28.12.2012 in € 22.005,85 di cui:
_ € 21.606,33 per interessi corrispettivi,
_ € 195,25 per oneri accessori,
_ € 49,33 per interessi di mora,
_ € 154,94 per spese istruttoria.
_ Il debito residuo al 28.12.2012 risultante dal piano di ammortamento così come predisposto dalla banca (ammortamento alla francese, rate non sempre costanti e tassi nominali non corrispondenti a quelli contrattualmente pattuiti) sarebbe pari ad € 37.070,26; però, considerando che, in data 01/08/2012 vengono addebitati € 2.000,00 debito residuo che tutto al più la banca avrebbe dovuto pretendere, stante il suo piano di ammortamento completamente errato e non conforme alle condizioni contrattuali, è di 35.070,26.
Per ovviare tale errore, è stato ricostruito il piano di ammortamento a rata mensile posticipata, costante e tasso fisso (tasso annuo nominale del 6,65 % previsto contrattualmente) per la durata di numero 60 rate come previsto contrattualmente (Allegato 10 “Piano ammortamento prestito finanziario”).
Dopo di ciò è stato riliquidato il prestito (Allegato 11 “Riliquidazione prestito finanziario”), tenendo conto degli addebiti delle rate sul c/c, dell'insorgere degli interessi di mora laddove dovuti e soprattutto della sospensione delle rate concesse dalla banca (corresponsione della sola quota interesse) dalla n. 22 alla n. 33 e dalla n. 53 alla n. 59.
Come si evince dall'allegato, il debito residuo al 28/12/2012 è pari ad € 37.077,76.
Stralciando l'addebito di € 2.000,00 effettuato sul c/c n. 52/537 (in eccesso rispetto alle rate in scadenza fino al 28.12.2012) come già detto sopra, il debito residuo a tale data è di € 35.077,76.
In punti al di sopra del tasso medio rilevato per il complesso del campione esaminato;
l'indagine statistica ha quindi rilevato che la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. (…) Da contratto, la
17 maggiorazione percentuale prevista (2%) non supera tale soglia. Perciò, né gli interessi corrispettivi né quelli di mora sono usurari”
Gli attori lamentano poi il fatto che controparte nel prevedere l'ammortamento degli interessi con il “metodo alla francese” abbia di fatto violato gli artt. 1283 e 1284 c.c. prevedendo ed applicando interessi di natura anatocistica. Sul punto rileva evidenziare come la giurisprudenza di merito che questo magistrato condivide si sia assestata nel rigettare la tesi secondo cui l'ammortamento c.d. “alla francese” abbia violato il disposto di cui agli ex artt. 1283,1284 c.c., negando l'assunto secondo il quale l'algoritmo capitalizzi l'interesse o incrementi lo stesso durante il piano di rimborso del capitale dato a mutuo. È pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale. La nota formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito, in pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo. Va quindi rigettata l'eccezione relativa al metodo di ammortamento alla francese che non genera, all'evidenza, alcun effetto anatocistico illegittimo. L'unica doglianza fondata sarebbe quella afferente alla maggiore onerosità del piano di ammortamento con il metodo alla francese piuttosto che di quello con il metodo all'italiana, ma l'onerosità di un piano di rimborso non è stata dedotta – se non del tutto tardivamente - e sarebbe in ogni caso irrilevante non avendo conseguenze in punto di nullità, ma afferendo alla convenienza di una certa proposta contrattuale rispetto ad altra.
Con riferimento al TAEG, l'attrice contesta la violazione dell'art. 117 UB in quanto nel contratto di finanziamento sarebbe indicato un TAEG inferiore rispetto a quello effettivamente applicato dalla banca. La censura è infondata. Rileva evidenziare come la mancata indicazione del
TAEG/ISC o la non corretta indicazione dello stesso, non ha conseguenze invalidanti, potendo al più assumere connotati risarcitori per violazione di un obbligo di trasparenza e di informazione.
Ne è conferma il fatto che, quando il legislatore ha voluto sanzionare con la nullità l'omessa indicazione del TAEG/ISC (o la sua erronea indicazione), lo ha fatto espressamente (cfr. art. 125 bis UB). Ciò in quanto – come chiarito anche da quella parte di giurisprudenza, che questo
Par magistrato condivide - “l' non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi;
pertanto, l'erronea indicazione dello stesso, non comportando
18 di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, non determina alcuna nullità contrattuale” (In tal senso cfr., da ultimo,
Trib. Monza 23 febbraio 2018 n. 550; Trib. Grosseto 21 giugno 2018; nel medesimo senso anche
Tribunale di Roma, 5 marzo 2020, n. 4835).
Quanto al credito portato dal contratto di sconto stipulato in data 15/04/2005 (fido di € 5.000,00
e c/c di riferimento n. 52/537), la Banca ha documentalmente provato che sono stati accreditati sul c/c di riferimento n.52/537 € 2.350,00 per sconto di un effetto commerciale. Inoltre, in data
24.10.2012 è stato presentato allo sconto un effetto del valore di € 1.200,00.
Anche in ordine a tale importo le doglianze degli opponenti sono apparse generiche. Ed infatti, gli istanti contestano la nullità del contratto di sconto in quanto collegato al conto corrente ordinario e secondo la deduzione di parte opponente, non vi sarebbe prova dell'accredito della somma dell'effetto scontato in favore della società odierna opponente.
Tale affermazione oltre che generica è del tutto smentita dalla produzione documentale di parte opposta (il contratto “quadro” diretto a regolare l'apertura di credito concessa sotto forma di anticipo sconto effetti (All.3); b) i due effetti cambiari in originale (All.4), e c) le lettere e/c dalle quali emerge l'avvenuto accredito della somma portata dalle due distinte di sconto (All.5)).
L'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria, seppur in misura inferiore a quanto inizialmente richiesta, della banca convenuta determina, altresì, il rigetto della eccezione attorea di nullità e/o inefficacia della fideiussione per pretesa violazione, nella condotta dell'istituto di credito, di regole di buona fede e correttezza.
Sotto tale profilo, osserva, in via assorbente, il Tribunale come le doglianze afferenti la misura del credito e degli interessi siano, in ogni caso, precluse agli opponenti in considerazione della natura della garanzia prestata dagli stessi con i sopra richiamati atti di fideiussione. I contratti di garanzia in esame, infatti, integrano gli estremi di una garanzia autonoma. In proposito, giova premettere che, la più recente giurisprudenza della Cassazione, afferma ormai pacificamente il principio per cui
"l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento" a prima richiesta e senza eccezioni "vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d.
"Garantievertrag"), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (cfr. Cass. Civ. 19736/11). In tal modo, invero, la S.C. ha fatto applicazione dell'orientamento espresso da Cass. sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947. Con tale pronuncia le sezioni unite hanno chiarito che il contratto autonomo di garanzia (c.d. "Garantievertrag"), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può
19 riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Nella specie, può, senza dubbio, sostenersi che la garanzia prestata dagli odierni opponenti, vada qualificata come autonoma, nell'accezione innanzi esposta. In tal senso, infatti, giova evidenziare che i contratti di fideiussione contengono una serie di clausole, intese a rendere le obbligazioni del garante chiaramente autonome rispetto a quella del debitore principale, al fine di porre la banca al riparo da eccezioni inerenti i rapporti principali con il debitore garantito.
In particolare, è espressamente previsto che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, "a semplice richiesta scritta", quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In tal caso è palese la differenza rispetto al regime della fideiussione tipica, nella quale, a norma dell'articolo 1945 c.c., il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Al contrario, la clausola in esame, con la quale, imponendosi un pagamento immediato, si preclude la possibilità di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti il debito principale, è quella nella quale si manifesta, con più evidenza, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia, quale individuata dalla giurisprudenza della Cassazione. E' altresì prevista la rinuncia al garante alla preventiva escussione e deroga all'art. 1957 cc, nonché l'onere del garante di tenersi informato sulle condizioni patrimoniali del debitore principale e dello svolgimento dei rapporti con la banca. Infondata anche ulteriore eccezione
Ne consegue che, in ragione del carattere autonomo, proprio della garanzia prestata gli opponenti non sarebbero, in ogni caso, legittimati a far valere le eccezioni inerenti l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto, dell'illegittimità delle valute bancarie e dell'applicazione di tassi debitori ultralegali non pattuiti per iscritto.
Infatti, nel contratto autonomo di garanzia, il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo
20 al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.
Nondimeno, si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli art. 1283 c.c. e 120 D.Lgs. n. 385 del 1993
(cfr. Cass. Civ. n. 5044/09).
Le doglianze sono, dunque, prive di pregio e comunque smentite dalla documentazione versata in atti da parte creditrice sin dal deposito del ricorso monitorio, inoltre trattandosi di cd. “fideiussione omnibus”, la stessa è prestata per ogni genere di obbligazione contratta o da contrarsi in futuro dal soggetto, nel cui interesse ci si intende costituire garanti, valendo quindi la sola indicazione di quest'ultimo ad integrare un pieno ed efficace vincolo di garanzia a favore del creditore beneficiario.
Discende da quanto sopra che tutti che gli opponenti siano, quindi, tenuti a rispondere, in forza della garanzia personale rilasciata, delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, essendo esse contenute nei limiti degli importi garantiti ed afferenti a rapporti per i quali erano prestate le richiamate fideiussioni.
Considerato dunque che l'importo dovuto dagli opponenti è inferiore rispetto a quanto indicato nel decreto ingiuntivo, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 52/2014, deve essere revocato e parte attrice opponente deve essere condannata al pagamento di € 38.627,76, oltre interessi dal dovuto e sino al soddisfo (il credito risulta così composto: € 2.350,00 ed € 1.200,00 per contratto di sconto ad effetti commerciali stipulato in data 15.4.2005 ed euro 35.070,26 traente origine dal contratto di finanziamento n. 5004 stipulato in data 29.1.2008).
In ordine alle spese di lite, l'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite, per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità media), secondo i valori medi. Le spese della CTU (liquidate con decreto emesso in data odierna) sono poste definitivamente a carico di parte attrice opponente.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 52/2014, emesso il 29.1.2014 e depositato il 3.2.2014;
-CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di euro € 38.627,76, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
21 - RIGETTA le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti;
. CONDANNA gli opponenti alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in euro 7.240,00 (già compensate per 1/3) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA, CPA.
-PONE le spese relative alla CTU, già liquidate con separato decreto, a carico della parte attrice opponente.
Così deciso in Vibo Valentia, 28.04.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n.
209.
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