Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 767/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 27/03/2025 da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MERCONE SILVESTRO, e da , rappresentato e difeso dall'avv. CIPULLO Parte_2
PAOLA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Vitulazio (Ce) in data 26/08/2020; rilevato, altresì, che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. I coniugi hanno lasciato la casa adibita a residenza coniugale, sita in Capua (CE), Frazione Triflisco, alla via
Masseria Vecchia n. 5 di proprietà dei genitori del sig. ivi altresì lasciando i mobili che l'arredano. La Pt_2 sig.ra ha già provveduto a ritirare i propri effetti personali, ad eccezione di alcuni servizi di Parte_1 piatti e bicchieri;
3. I coniugi dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti ed indipendenti;
4. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verrà applicata la normativa vigente in materia;
5. Le spese del giudizio si intendono interamente compensate. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 06/06/2025; letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato il Parte_1 Parte_2
12/02/1979 in CASERTA (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vitulazio (Ce) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte
II, serie A, anno 2020);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese