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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. AR Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1053/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario MAURO MENEGHINI, con studio in CONTRA'
NOVA n. 32, VICENZA CP_1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. e Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) assistiti e difesi dagli Controparte_3 C.F._3 avvocati domiciliatari MAURIZIO RUDALLI e GIANNOTTO ULIVI, con studio in VIA ALFONSO LA MARMORA n. 45, FIRENZE
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno dell'8 maggio 2024 n. 206/2024
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, occorrendo previa modifica dell'ordinanza resa in data 5/12/2024, nel merito - accogliere l'appello proposto contro la sentenza n. 206/2024 resa dal Tribunale di Belluno in data 8.05.2024, pubblicata in data 17.05.2024 (rep. n. 204/2024), nella causa n. 242/2023 r.g., notificata in data 20/05/2024 e, conseguentemente, in riforma di essa, ▪ accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e o extracontrattuale in capo ai convenuti per i fatti illeciti caratterizzati da silenzio e omertà descritti in narrativa e attribuiti ai convenuti, ▪ conseguentemente condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura che risulterà in corso di causa o riterrà il Giudice di giustizia, - spese e competenze della causa di primo grado e d'appello rifuse, in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, frettolosamente non ammesse in primo grado, le quali confermeranno i fatti descritti dall'appellante e che qui si riproducono:
1. vero che nel bar gestito dal figlio dell'attrice, , la sig.ra nel 2013 conosce Per_1 Pt_1
→ si indica a teste: di Belluno, Persona_2 Tes_1 [...]
di Belluno 2. vero che si presenta alla signora Tes_2 Persona_2
, a e ai frequentatori del bar come un medico odontoiatra Pt_1 Per_1 maxillofacciale, e afferma di esercitare la professione presso l'ambulatorio dentistico dello zio sito in Conegliano Persona_3
(doc. 1), ove dice di recarsi per tre volte la settimana nel pomeriggio, dopo aver svolto la professione prima a Verona e poi a Roma e di aver insegnato all'università di Napoli → si indicano a testi: , di Tes_1
Belluno, , di Belluno 3. vero che nel corso del 2013 il sig. Testimone_2 arrivava al bar verso le 12 con il suo cane bassotto, per Persona_2
l'aperitivo, vi si intratteneva conversando con i presenti, nell'occasione riferiva di andare a pranzo dalla madre e il pomeriggio di andare allo studio dentistico dello zio ove operava;
→ si indicano a testi:
[...]
di Belluno, , di Belluno 4. vero che quando il sig. Tes_1 Testimone_2 nel 2013 e successivamente incontrava conoscenti e Persona_2
pag. 2/20 amici (es. sig.a ) al bar e o anche per strada a Belluno Persona_4 talvolta si intratteneva con loro su questioni mediche odontoiatriche e maxillofacciali dando consigli e pareri, talvolta addirittura visionando la bocca del soggetto con cui parlava → si indicano a testi: , Testimone_2 di Belluno, , di (Bl), di Belluno, Persona_4 Per_5 Persona_6
di Belluno, , di Belluno, Controparte_4 Controparte_5 CP_6 di Belluno, di Treviso 5. vero che allorché l'attrice
[...] Persona_7 necessita di un intervento ai denti (otturazione) egli l'accompagna presso l'ambulatorio dello zio a Conegliano, colà si intrattiene amichevolmente con il personale infermieristico, indossa il camice con mascherina e assiste la paziente ma trattandosi di attività relativa a otturazione dentaria e non maxillofacciale dichiara di astenersene;
→si indicano a testi: , di Belluno, di Belluno, Tes_1 Controparte_6
di Treviso, , di Belluno 6. vero che il sig. Persona_7 Controparte_5 era vestito abitualmente con giacca cravatta e gilet tono Persona_2 su tono, che egli riferiva di aver acquistato presso il negozio sito in centro a Belluno, piazza dei martiri denominato , Controparte_7 concessionario di “Burberry” e si proponeva verso colui con cui conversava come medico esperto in maxillofacciale esprimendo pareri che egli dichiarava ponderati e effetto della sua vasta esperienza medica;
→ si indicano a testi: di Belluno, Tes_1 CP_5
, di Belluno 7. vero che dal 2013 viaggiava con una Ford nera e
[...] raccontava di avere un'auto storica nel garage della casa di famiglia a
Borca di Cadore con la quale era stato fatto un servizio fotografico pubblicato su rivista di auto storiche, ciò nel 2018; → si indicano a testi:
, , , Tes_3 Testimone_4 Tes_1 Testimone_5 tutti di Belluno 8. vero che il sig. nel 2014 racconta Persona_2 all'attrice e ai di lei figli AR e , di avere del Tes_1 Tes_4 denaro da investire e la incoraggia ad aprire un'attività di toelettatura e pag. 3/20 di vendita di piccoli animali (pet shop), dicendo che provvederà lui a gestire l'attività sotto l'aspetto amministrativo;
→ si indicano a testi:
, , tutti di Tes_1 Controparte_4 Tes_3 Testimone_4
Belluno 9. vero che nel 2013 per più mesi, a proprie spese, l'attrice viene indotta da che la sollecita a recarsi a Montebelluna Persona_2 presso un negozio - “Alice e Filippo” - per apprendere dalla titolare del pet shop il metodo di vendita, i vari prodotti alimentari, accessori, integratori, antiparassitari per piccoli animali e successivamente partecipa a corsi di toelettatura;
→ si indica a teste: , di Controparte_5
Belluno 10. vero che allorché viene costituita la SiCo sas Persona_2 rassicura la SI che egli si prende in carico e intrattiene i rapporti con il commercialista della società, tale dott. che gestisce Testimone_6
i rapporti con i fornitori, con gli enti, con il locatore, la SI si occupi solo delle attività del negozio;
→ si indica a teste: di Testimone_6
Belluno, di Belluno11. vero che dopo il matrimonio i Tes_1 coniugi vivono in un appartamento condotto in locazione CP_8
a Belluno, per il quale intrattiene direttamente i rapporti Persona_2 con il locatore;
→ si indica a teste: di Belluno, Testimone_7 Tes_8
di Belluno→12. vero che l'attrice alcuni mesi prima
[...] Parte_1 del matrimonio conosce anche la di lui famiglia, in particolare i fratelli e;
→ si indicano a testi: CP_2 CP_3 Tes_3 Tes_4
tutti di Belluno 13. vero che un mese prima del matrimonio,
[...] una sera di luglio, l'attrice viene invitata a casa della madre del Per_2
e nell'occasione sono presenti anche i due fratelli di e Persona_8
; → si indica a teste: , di Belluno, , CP_2 Tes_1 Controparte_5 di Belluno 14. vero che durante l'incontro nel corso delle conversazioni coi fratelli viene ribadito da essi che è laureato, medico Persona_2 maxillofacciale;
→ si indica a teste: , di Belluno 15. vero Tes_1 che il giorno del matrimonio, il 26 settembre 2015, alla cerimonia pag. 4/20 celebrata in Comune di Belluno, l'avv.to accompagna Controparte_2 gli sposi con l'auto storica (doc. 3); → si indicano a testi: , Testimone_9
, , , , Testimone_5 Controparte_4 Persona_6 Testimone_8 tutti di Belluno, 16. vero che alla cerimonia e al successivo pranzo presso il ristorante “Al borgo” sono invitati 40 persone e che tutto, dichiara ai commensali, è da lui pagato → si indicano a Testimone_10 testi: e , , tutti di Tes_11 Parte_2 Controparte_5 Testimone_8
Belluno 17. vero che i conoscenti di Belluno che la coppia incontra trattano chiamandolo medico maxillofacciale e/o dottore;
Persona_2
→ si indicano a teste: di Belluno, di Controparte_6 Persona_7
Treviso, di Belluno 18. vero che il primario di chirurgia Controparte_5 dell'ospedale di Belluno, dott. , che frequenta la coppia in Testimone_9 occasione di cene organizzate da nell'abitazione dei due, Persona_2
Testim lo tratta e gli rivolge la parola dandogli del collega medico;
ndica a teste: dott. di Belluno 19. vero che Testimone_9 Persona_2 collezionava oggetti costosi, quali orologi tipo rolex e/o da taschino, penne stilografiche mont blanc e altre, coltelli con lame intarsiate e manici in osso e argento;
→ si indicano a testi: , Testimone_5
, , tutti di Belluno 20. Testimone_13 Testimone_14 Controparte_5 vero che in occasione del funerale di il 22 gennaio 2021, Testimone_10 il convenuto per la prima volta, riferisce ad Controparte_2 Pt_1
, alla presenza del figlio , che il defunto soffriva da
[...] Tes_4 Per_2 sempre di un disturbo psicologico schizofrenico, che non era un medico maxillofacciale e non esercitava tale professione a Conegliano, e non era neppure laureato;
→ si indicano a testi di Belluno, Testimone_4 di Belluno 21. vero che il commercialista, dott. Tes_1 [...]
, dopo la morte del viene incaricato da CP_9 Persona_2
di verificare la situazione contabile e fiscale - previdenziale Parte_1 del negozio e personale di essa SI, → si indica a teste: CP_9
pag. 5/20 di Belluno 22. vero che il commercialista, dott. CP_9 Controparte_9 dopo aver eseguito verifiche presso i rispettivi enti e soggetti su incarico della sig.ra che gli dichiara di non sapere nulla circa la Parte_1 gestione contabile del negozio, riferisce all'attrice che relativamente alla sua posizione vi sono oltre 110.000 € di debiti, nei confronti dell'agenzia entrate, dell'Inps, dei fornitori, del locatore del negozio, come da doc. 6 che Le si esibisce;
→ si indica a teste: di Belluno 23. Controparte_9 vero che la società SiCo sas ha cessato l'attività nei giorni immediatamente successivi al decesso di e al Testimone_10
31.01.2023 risulta gravata nel dettaglio dei seguenti debiti: per canoni di locazione euro 34.107,02, per fornitori merce euro 1.850,00, per attività del commercialista incaricato euro 9.450,00, tari euro 1.563,73, per iva e inail verso Equitalia euro 38.838,09, per assegni scoperti verso
Equitalia euro 12.440,86, verso dipendenti euro 4.475,00; → si indica a teste: di Belluno. 24. vero che l'annuncio della morte Controparte_9 pubblicato dalle onoranze funebri e di cui al doc. 4 che Le si CP_10 esibisce fu commissionato alle Onoranze Funebri da e CP_10 CP_2
→ si indicano a testi: e Controparte_3 Testimone_15 Tes_16
di Belluno;
25. vero che, dopo aver appreso i fatti e in
[...] particolare le non verità attribuite al e ai suoi fratelli circa Persona_2 la non laurea in medicina, la sig.ra appresa anche l'esistenza di Pt_1 debiti con il locatore e verso fornitori vari è ricorsa all'assistenza di una psicologa nella persona della dott.ssa ; → si indica a Persona_9 teste: dott.ssa , di Belluno. Con abilitazione alla prova Persona_9 contraria, con gli stessi testi indicati a prova diretta, in caso di ammissione delle avverse prove orali. Si chiede che sia disposta ▪ consulenza tecnica d'ufficio informatica al fine di verificare l'autenticità delle conversazioni WhatsApp trascritte e prodotte sub docc. 7, 10, 11 fascicolo attoreo con quelle contenute nel telefono cellulare appartenuto pag. 6/20 al sig. e con quelle contenute nel cellulare dell'attrice, Testimone_10 nonché la loro provenienza;
l'attrice si rende disponibile alla produzione in originale dei medesimi e/o del supporto che li contiene, e chiede fin d'ora che il giudice ne disponga le precise modalità;▪ consulenza tecnica d'ufficio medico legale al fine di accertare la patologia depressiva di cui soffre l'attrice, il nesso di causa con i fatti di causa, quantificando il conseguente danno biologico.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: voglia l'Ecc.mo Collegio respingere l'appello proposto da e di conseguenza rigettare Parte_1 le domande tutte proposte contro gli appellati, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria occorrendo ribadite le eccezioni puntualmente sollevate, sia in ordine all'eccepita decadenza dalla richiesta non ritualmente formulata in atto di appello che in relazione al contenuto delle specifiche istanze avanzate dalla difesa dell'appellante nel precedente grado del giudizio, se ne chiede la reiezione;
solo in via di ipotesi si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, tempestivamente avanzate nelle memorie ex art. 183 VI comma Cpc avanti al Tribunale e ritualmente riportate nella precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e reiterate nella prima difesa avanti alla Corte, ovvero prova per testi sulle seguenti circostanze ed i testi indicati:
1. DCV che, come commercialista, avete prestato attività di consulenza ed assistenza alla società dal settembre 2017 fino al 2019 Parte_3 compreso;
2. DCV che avete consegnato, in varie occasioni anche personalmente, alla sig.ra la modulistica relativa ai Parte_1 pagamenti fiscali da effettuarsi alle scadenze previste come da copie
Mod. F24 sottoscritti per ricevuta che vi si mostrano;
3. DCV che vi siete più volte intrattenuto con la Signora ed il marito Parte_1 Per_2
pag. 7/20 per illustrare loro le difficoltà economiche in cui versava la Per_2
Società anche con riferimento ai mancati pagamenti per imposte ed oneri previdenziali;
4. DCV che entrambi i coniugi sono stati edotti della necessità di provvedere con urgenza a sanare le pendenze con i fornitori, il fisco e gli enti previdenziali. A teste il Dott. Tes_6
residente in [...].
5. DCV
[...] che, come responsabile, (procuratore Speciale) del Centro Giovanni
XXIII, proprietario dei locali concessi in locazione alla società
[...] posti in Belluno Piazza Piloni, 7 avete più volte Parte_3 contattato personalmente la Signora per significare il Parte_1 grave ritardo nel pagamento dei canoni di locazione e la necessità di sanare la morosità. A teste il Dott. presso Centro Tes_17
Giovanni XXIII Piazza Piloni, 11 Belluno.
6. DCV che la Signora vi Pt_1 ha affidato in conto vendita oggetti appartenuti a tra i Testimone_10 quali gli orologi riprodotti nelle foto che vi si mostrano (doc.ti 23 – 24 -
25), che avete venduto, specificando i prezzi di vendita. A teste Tes_13
, titolare della omonima ditta individuale in Belluno Galleria
[...]
Carrera, 50.7. DCV che avete frequentato negli anni di Persona_2 gioventù e fino alla fine del liceo quando lui si è trasferito a Roma per poi rivederlo nell'anno 2012 quando avete saputo da lui che era tornato a Belluno per curarsi;
8. DCV che nella circostanza avete appreso che era stato operato per un tumore alla gola che gli aveva Persona_2 lasciato evidenti difficoltà nell'eloquio che era rimasto di tono basso e rauco. A teste Arch. residente in [...] 9. DCV Tes_18 che avete frequentato regolarmente a Roma, ove siete residente, e ciò fino all'anno 2010 quando lo stesso, colpito da un tumore Persona_2 alla gola si è trasferito a Belluno per curarsi vicino alla sua famiglia di origine. A teste Dott. residente in [...]. Tes_19
pag. 8/20 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 8 maggio 2024 n. 206/204 il Tribunale di Belluno ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da Pt_1
contro e La
[...] Controparte_3 Controparte_2 Pt_1 aveva convenuto i fratelli del marito deceduto facendo Testimone_10 valere la responsabilità da contatto sociale degli affini e comunque aquiliana per illecito endofamiliare.
1.1 L'attrice aveva dedotto di aver conosciuto Testimone_10 nell'anno 2013 e di aver costituito il 9 luglio 2014 la Controparte_11 per aprire un pet shop, affidandone la gestione finanziaria proprio al
La era la socia accomandataria mentre e Per_2 Pt_1 _1 CP_3 gli accomandanti. Il 26 settembre 2015 la e
[...] Pt_1 _1 si erano sposati. aveva contratto una grave forma
[...] Per_2 tumorale ed era deceduto il 22 gennaio 2021. Solo in occasione del funerale, la moglie aveva appreso che il marito soffriva di un “grave disturbo schizofrenico” e che non era un chirurgo maxillo facciale e nemmeno laureato.
1.2 Secondo la SI, i fratelli del erano a conoscenza che il Per_2 famigliare avesse dato una falsa rappresentazione di sé e che la società avesse contratto debiti importanti. L'attrice aveva allegato di aver scoperto dai messaggi da cui risultava che la famiglia lo sostenesse economicamente, senza informarla e nascondendole la verità. L'attività commerciale era redditizia ma il marito tratteneva per sé gli incassi e li sperperava. Le erano state tenute nascoste informazioni che, se conosciute, l'avrebbero indotta a non sposarsi e comunque a non lasciare al marito la gestione della società. Secondo i convenuti, invece,
era sempre stata consapevole che il marito non avesse un Parte_1
pag. 9/20 lavoro: lei stessa lo aveva rappresentato come un cinquantenne, che quotidianamente portava a spasso il cane in tarda mattinata, per poi concedersi un aperitivo al tavolo di un bar e recarsi a pranzo dalla madre.
1.3 Il Tribunale ha escluso che possa ravvisarsi una responsabilità da contatto sociale, che presuppone la violazione di una specifica regola di condotta imposta dalla legge al fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante. Il vincolo di affinità era sorto solo per effetto del matrimonio e non sussisteva nella fase precedente. Non è dunque possibile individuare il in capo ai fratelli del marito doveri informativi nei confronti della futura cognata. Nemmeno nel periodo successivo al matrimonio l'ordinamento pone a carico degli affini doveri informativi nei termini prospettati dall'attrice. , Parte_1 quale moglie e socia accomandataria della società di famiglia, era nelle condizioni di conoscere la situazione personale del coniuge, poteva avere percezione diretta dei suoi comportamenti nell'ambito della vita matrimoniale nonché dell'andamento economico della società. Anche ipotizzando che gli affini non le avessero rilevato “dettagli” su _1 non era un loro dovere fornire informazioni sulla situazione
[...] personale, sanitaria e patrimoniale del marito.
1.4 Non è ravvisabile nemmeno una responsabilità aquiliana dei fratelli Non era stata provata alcuna omissione colposa, Per_2 sempre perché non era configurabile a loro carico un obbligo informativo e quindi una condotta antigiuridica nei confronti della moglie del fratello.
pag. 10/20 2. Con l'atto di appello SI insiste affinché sia accertata la Pt_1 responsabilità contrattuale o extracontrattuale di Controparte_2
e Il danno non patrimoniale, conseguente
[...] Controparte_3 alla lesione dei diritti fondamentali di una persona che ha vissuto la propria vita coniugale all'interno di un “film”, può essere determinato in misura quanto meno pari a euro 100.000,00; il danno patrimoniale deve essere parametrato ai costi sopportati per la liquidazione della società e il ripianamento dei debiti, pari a euro 100.724,70. L'appellante spiega che il “fulcro” della doglianza è che il marito non era quello che aveva finto di essere nel corso degli anni vissuti insieme. Aveva costruito per sé e la moglie una vita di menzogne, avallata dal silenzio dei fratelli. La SI si era innamorata di un uomo colto, con una posizione sociale e una solidità economica derivante dal lavoro di medico, generoso, signorile e innamorato. Era stato a Per_2 convincerla ad aprire l'attività commerciale, assicurandole che lei non avrebbe dovuto occuparsi di nulla se non di lavorare in negozio mentre il compagno avrebbe gestito l'attività. Un mese prima del matrimonio era stata presentata in famiglia e nel corso dell'incontro si era fatto riferimento all'attività di medico del futuro marito. Il matrimonio sfarzoso era stato pagato dallo sposo e tutti i conoscenti che la coppia incontrava lo trattavano come un chirurgo maxillo facciale. Con il passare del tempo, le aveva riferito di volersi dedicare Per_2 prevalentemente al negozio, di essere stanco del precedente lavoro e nel frattempo si era ammalato e anche per questa ragione aveva affermato che avrebbe ridotto la propria frequentazione dello studio dentistico. Solo nel corso del funerale le aveva rilevato Persona_10 che soffriva da sempre di un disturbo schizofrenico. La _1 Pt_1 aveva successivamente scoperto che il marito e i fratelli utilizzavano una chat di gruppo per le questioni di famiglia. Il marito non aveva mai pag. 11/20 lavorato e chiedeva l'aiuto dei fratelli per ripianare i debiti. Alla SI il mondo era crollato addosso: si era scoperta senza soldi e con consistenti debiti. Era stata raggirata e i fratelli avevano aiutato il marito a recitare la parte del medico di successo per coprirne i fallimenti. si era posta il problema di metterla al Controparte_3 corrente della situazione ma aveva taciuto per coprire;
il fratello _1
era un avvocato e dunque una persona colta a cui non poteva CP_2 sfuggire l'obbligo di tenere una condotta trasparente. Ciò posto, la difesa dell'appellante lamenta:
2.1 che sussiste una responsabilità da contatto sociale. Per quanto concerne il periodo precedente al matrimonio, il giudice avrebbe dovuto stabilire quale norma di diritto sia applicabile alla fattispecie. Avendo escluso l'art. 78 c.c., il giudice avrebbe dovuto ricercare se vi fosse un'altra situazione giuridicamente qualificata tra le parti tale da configurare un contatto sociale. Posto che la vita di una coppia di fatto deve essere equiparata a quella di una coppia sposata, allora anche il contatto che si genera tra conviventi e familiari deve ritenersi un contatto socialmente qualificato ai fini dell'individuazione di obblighi di protezione. Per il periodo successivo al matrimonio, il giudice incorre in
“un abbaglio” perché “cancella decenni di teorie giuridiche, avallate della stessa giurisprudenza, sulla configurabilità di una responsabilità da contatto sociale” e sulla possibilità di ravvisare doveri di protezione. Il dovere di solidarietà si specifica nella lealtà e si sostanzia nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi. L'appellante non era in grado di conoscere la condizione personale del marito e le condizioni economiche della società: a) i fratelli non avevano contestato di non averle mai riferito che il marito non era laureato e aveva debiti;
b) alcuni documenti dimostrano la credibilità della rappresentazione pag. 12/20 data di sé da parte di (la schermata Internet dello studio Parte_4
gli annunci mortuari che qualificano il defunto come medico;
il Per_2 documento d'identità con l'indicazione della professione di medico) mentre le fotografie del matrimonio dimostrano la disponibilità economica;
c) i messaggi WhatsApp tra fratelli provano che i familiari fossero a conoscenza della personalità del marito. Non si può
“seriamente sostenere” che i fratelli non avessero l'obbligo giuridico d'informare la fidanzata e futura moglie sullo stato di salute psichica del fratello e sulla sua “la personalità disturbata”. Il silenzio e la reticenza configurano un dolo omissivo;
2.2 che, quanto alla responsabilità aquiliana, la buona fede in senso soggettivo impone alle parti un dovere di informazione anche in assenza di specifici obblighi informativi. È stato ravvisato un dovere di comunicazione fra i coniugi sia nella fase prematrimoniale sia durante il rapporto matrimoniale avente oggetto fatti rilevanti della vita familiare, qualificando tale dovere quale specificazione dell'obbligo di assistenza morale. L'ordinamento pone a carico del coniuge un obbligo di comunicazione e salvaguardia dell'interesse dell'altro circa la conoscenza delle vicende della vita familiare. Gli obblighi di lealtà, correttezza e solidarietà riguardano anche la fase precedente del matrimonio e si sostanziano nell'obbligo d'informazione di ogni circostanza inerente alle condizioni psicofisiche e ogni altra situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale a cui il matrimonio è diretto. Nell'illecito commesso, un ruolo fondamentale è stato rivestito dai fratelli del coniuge perché, pur essendo venuti in contatto con la , sia prima che dopo il matrimonio, non le avevano Pt_1 riferito nulla. Il silenzio dei fratelli è stato anche doloso perché ha impedito all'attrice di avvedersi della mancanza di qualità personali pag. 13/20 nell'altro coniuge. Se fosse stata informata prima del matrimonio le nozze non sarebbero state celebrate;
se fosse stata informata successivamente al matrimonio, avrebbe potuto chiedere l'annullamento dello stesso o la separazione con addebito.
3. e hanno chiesto la Controparte_3 Controparte_2 CP_2 conferma della sentenza di primo grado. Hanno replicato:
- che la supposta questione fondamentale (il possesso del diploma di laurea da parte del marito) costituisce il pretesto per accreditare la moglie come vittima di un inganno. In sostanza, quell'uomo così attraente, colto, intelligente ed empatico non era poi così benestante come le sue caratteristiche e origini potevano far pensare. Ammesso che inizialmente non fosse conosciuta, la realtà era emersa ben prima del matrimonio. Si sostiene che gli appellati avrebbero dovuto impedire le nozze, così evitando alla cognata di sposare un uomo non laureato e di contrarre debiti;
- che non era stato dimostrato quando l'appellante avesse appreso che il marito non era laureato in medicina e chirurgia e il nesso di causa tra detta circostanza e le pretese risarcitorie. L'intervista fatta pubblicare nei giorni successivi alla morte di su “Il Parte_4
Gazzettino” è la miglior conferma della falsità di quanto affermato. Nel periodo in cui aveva incominciato a frequentare il bar dove Per_2
l'appellante prestava servizio, il futuro marito era convalescente e non lavorava. non può aver mai conosciuto la vita lavorativa Parte_1 del marito, posto che non ha mai esercitato l'ipotizzata Testimone_10 attività professionale;
- che già nel settembre 2014, poco dopo l'inizio dell'attività d'impresa, la aveva ricevuto comunicazione formale del protesto di assegni Pt_1 emessi nel periodo novembre 2014 – dicembre 2015. Il modesto pag. 14/20 importo degli assegni dimostra una difficile situazione economica di cui la era perfettamente consapevole. Negli anni successivi erano stati Pt_1 emessi più decreti ingiuntivi mentre il locatore dell'immobile dove si trovava il negozio aveva ripetutamente lamentato il mancato il pagamento dei canoni, tanto che alla data di cessazione del rapporto il debito ammontava ad anni di canoni insoluti;
- che, nella sostanza, la SI si lamenta di non essere stata posta nelle condizioni di “sfilarsi per tempo” perché i familiari non l'avevano avvertita di non essere facoltosi. La vera delusione è consistita nell'aver scoperto che né il marito né la sua famiglia erano ricchi. L'incontro con la famiglia del marito era venuto solo poche settimane prima del matrimonio per poi proseguire in modo tanto sporadico, da potersi definire occasionale;
- che non esiste una teoria generale della responsabilità da contatto sociale. Le ipotesi in cui è stata ravvisata tale responsabilità sono quelle del rapporto tra medico e paziente tra docente e allievo e tra banca e cliente, tutte situazioni specifiche e in cui assume fondamentale rilievo il concetto di protezione;
- che non è vero che i necrologi e gli articoli pubblicati dalla stampa locale sulla morte di siano attribuitili ai fratelli;
non è Testimone_10 vero che abbia comunicato alla SI il giorno del Controparte_2 funerale che il fratello non era laureato e abbia riferito che il fratello fosse affetto da un disturbo schizofrenico;
non è vero che i parenti avessero avvalorato l'ipotesi che esercitasse la Testimone_10 professione di medico chirurgo. L'unica malattia a conoscenza dei fratelli
è il tumore che ha condotto alla morte. Testimone_10
4. Si premette che le allegazioni di sono solo in Controparte_3 parte verosimili. Non vi è alcuna prova che fosse affetto Testimone_10
pag. 15/20 da un disturbo schizofrenico o da un'altra eventuale malattia psichica.
Non è credibile che fosse all'oscuro dei problemi economici Parte_1 della società di cui era socia accomandataria e in ogni caso il suo eventuale completo disinteresse per le questioni economiche della società non sarebbe compatibile con la posizione di socia accomandataria ed è la diretta conseguenza della violazione dei suoi obblighi di amministratore: non può pertanto rimproverare a terzi di non averla informata. La parte convenuta ha depositato provvedimenti prefettizi risalenti al 2015 di contestazione d'illeciti amministrativi ad per l'emissione nel 2014 di assegni in assenza di Parte_1 autorizzazione (doc. 7 conv.). Non è credibile che in anni di convivenza e vita matrimoniale non si sia resa conto che il marito non Parte_1 esercitasse l'attività di chirurgo maxillo facciale o anche solo di odontoiatra: la coppia si conobbe nel 2013, si sposò nel settembre 2015
e decedette nel gennaio 2021. Tenuto conto della Testimone_10 documentazione allegata (doc. 4 e 5 att. e 18 conv.: necrologio e articoli de “La Tribuna” e “Il Gazzettino”) appare invece plausibile che l'appellante non sapesse che il marito non fosse laureato in medicina e chirurgia o odontoiatria. Nel necrologio si fa riferimento al dott. _1
e gli articoli di giornale hanno come titoli: “Si è spento a 62
[...] anni il dentista e “Addio al dentista Uomo di Testimone_10 Per_2 grande cultura”. veniva rappresentato dai famigliari Testimone_10 come un dentista, e quindi come persona necessariamente laureata, anche dopo la sua morte. Letta la “chat noi” fra famigliari (doc. 7 att.: pag. 57 di 64 delle conversazioni della chat), appare anche credibile che il marito non l'avesse messa al corrente dell'effettiva gravità della loro condizione economica: in una conversazione ) riferisce a Per_2 _1
di non parlare più di “cose di famiglia” con “… buona CP_3 Pt_1 come il pane ma contadina. Quindi ignorante, permalosa e pretestuosa”.
pag. 16/20 rimprovera a di ritenere giusto che la moglie sappia che i CP_3 Per_2 soldi che servono per far fronte a “tutti i casini … sono della famiglia” e rimprovera al fratello di sbagliare a continuare “a raccontarle balle”.
5. Il primo motivo di appello sulla sussistenza di una responsabilità da contatto sociale di e Controparte_3 [...] nei confronti di è manifestamente Controparte_2 Parte_1 infondato. Secondo la giurisprudenza, la cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173
c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (Cass., sez. 2, ord. n. 29711 del 2020).
Come ricordato dalla difesa di parte appellata l'esistenza di un obbligo di protezione che possa giustificare una responsabilità che si modella su quella contrattuale è stata ravvisata dalla giurisprudenza solo in ipotesi specifiche, quali quelle del medico di una struttura ospedaliera anteriormente alla l. n. 24 del 2017 (Cass. sez. 3, sent. n. 10050 del
2022 e Cass., s.u., sent. n. 577 del 2008), del notaio nei riguardi dei terzi che siano stati pregiudicati dalla sua attività negligente nel rogitare un atto (Cass., sez. 2, sent. n. 19849 del 2024 e Cass., sez. 2, sent. n.
9320 del 2016), della banca in caso di pagamento mediante bonifico
(Cass., sez. 3, ord. n. 17415 del 2024), della pubblica amministrazione pag. 17/20 per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa (Cass., s.u, sent. n. 1567 del 2023) e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso (Cass., sez. 3, sent. n. 10516 del 2017 e Cass., sez. 3, sent. n. 3695 del 2016).
Premesso che nel caso in esame non vi è la prova di alcuna condotta attiva degli affini per trarre in inganno la cognata ma viene in rilievo unicamente la lamentata mancata comunicazione d'informazioni sulla condizione personale (titolo di laurea) e patrimoniale del coniuge e della società, non può essere considerata un terzo Parte_1 potenzialmente esposto all'attività dei presunti danneggianti né è individuabile una regola di condotta che ponesse in capo agli affini degli obblighi informativi. Il rapporto di affinità non genera obblighi informativi rispetto alla condizione personale e patrimoniale di altri famigliari, fonte di eventuale responsabilità giuridica.
6. Il secondo motivo di appello sulla responsabilità aquiliana è altrettanto manifestamente infondato. Non si discute del rapporto fra i coniugi o di conviventi more uxorio sicché tutti i riferimenti della difesa dell'appellante a tali legami sono inconferenti. Si discute unicamente del rapporto tra affini. L'analogia fra i diversi rapporti è del tutto mancante in quanto tra affini non si genera alcuna comunione materiale e spirituale di vita. Non è ravvisabile la violazione del principio del neminem laedere perché la condotta omissiva dei fratelli di _1 per essere giuridicamente rilevante – ogni ulteriore
[...] considerazione esula dalla cognizione del giudice – deve trovare fondamento nella violazione di una norma giuridica. I fratelli di _1 non dovevano esercitare un controllo sul famigliare né
[...] dovevano proteggere la cognata, sicché non devono rispondere nei pag. 18/20 confronti di quest'ultima per non averle fornito determinate informazioni sul fratello.
7. L'appello deve essere interamente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di . Considerando le tre fasi svolte, il Parte_1 compenso è determinabile nella somma di euro 8.470,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.518,00 + euro 1.665,00 + euro 4.287,00) dello scaglione applicabile per le cause di valore indeterminabile di media complessità. A tale fine rileva soprattutto il contenuto delle pretese economiche, pari a circa euro 200.000,00 (v. atto di citazione di appello, pag. 22).
8. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
9. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Belluno 8 Controparte_3 maggio 2024 n. 206/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
pag. 19/20 2) condanna la parte appellante al pagamento, in Parte_1 favore di e delle Controparte_2 Controparte_3 spese del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro
8.470,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.02, n. 115;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 6 marzo 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. AR Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1053/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario MAURO MENEGHINI, con studio in CONTRA'
NOVA n. 32, VICENZA CP_1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. e Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) assistiti e difesi dagli Controparte_3 C.F._3 avvocati domiciliatari MAURIZIO RUDALLI e GIANNOTTO ULIVI, con studio in VIA ALFONSO LA MARMORA n. 45, FIRENZE
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno dell'8 maggio 2024 n. 206/2024
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, occorrendo previa modifica dell'ordinanza resa in data 5/12/2024, nel merito - accogliere l'appello proposto contro la sentenza n. 206/2024 resa dal Tribunale di Belluno in data 8.05.2024, pubblicata in data 17.05.2024 (rep. n. 204/2024), nella causa n. 242/2023 r.g., notificata in data 20/05/2024 e, conseguentemente, in riforma di essa, ▪ accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e o extracontrattuale in capo ai convenuti per i fatti illeciti caratterizzati da silenzio e omertà descritti in narrativa e attribuiti ai convenuti, ▪ conseguentemente condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura che risulterà in corso di causa o riterrà il Giudice di giustizia, - spese e competenze della causa di primo grado e d'appello rifuse, in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, frettolosamente non ammesse in primo grado, le quali confermeranno i fatti descritti dall'appellante e che qui si riproducono:
1. vero che nel bar gestito dal figlio dell'attrice, , la sig.ra nel 2013 conosce Per_1 Pt_1
→ si indica a teste: di Belluno, Persona_2 Tes_1 [...]
di Belluno 2. vero che si presenta alla signora Tes_2 Persona_2
, a e ai frequentatori del bar come un medico odontoiatra Pt_1 Per_1 maxillofacciale, e afferma di esercitare la professione presso l'ambulatorio dentistico dello zio sito in Conegliano Persona_3
(doc. 1), ove dice di recarsi per tre volte la settimana nel pomeriggio, dopo aver svolto la professione prima a Verona e poi a Roma e di aver insegnato all'università di Napoli → si indicano a testi: , di Tes_1
Belluno, , di Belluno 3. vero che nel corso del 2013 il sig. Testimone_2 arrivava al bar verso le 12 con il suo cane bassotto, per Persona_2
l'aperitivo, vi si intratteneva conversando con i presenti, nell'occasione riferiva di andare a pranzo dalla madre e il pomeriggio di andare allo studio dentistico dello zio ove operava;
→ si indicano a testi:
[...]
di Belluno, , di Belluno 4. vero che quando il sig. Tes_1 Testimone_2 nel 2013 e successivamente incontrava conoscenti e Persona_2
pag. 2/20 amici (es. sig.a ) al bar e o anche per strada a Belluno Persona_4 talvolta si intratteneva con loro su questioni mediche odontoiatriche e maxillofacciali dando consigli e pareri, talvolta addirittura visionando la bocca del soggetto con cui parlava → si indicano a testi: , Testimone_2 di Belluno, , di (Bl), di Belluno, Persona_4 Per_5 Persona_6
di Belluno, , di Belluno, Controparte_4 Controparte_5 CP_6 di Belluno, di Treviso 5. vero che allorché l'attrice
[...] Persona_7 necessita di un intervento ai denti (otturazione) egli l'accompagna presso l'ambulatorio dello zio a Conegliano, colà si intrattiene amichevolmente con il personale infermieristico, indossa il camice con mascherina e assiste la paziente ma trattandosi di attività relativa a otturazione dentaria e non maxillofacciale dichiara di astenersene;
→si indicano a testi: , di Belluno, di Belluno, Tes_1 Controparte_6
di Treviso, , di Belluno 6. vero che il sig. Persona_7 Controparte_5 era vestito abitualmente con giacca cravatta e gilet tono Persona_2 su tono, che egli riferiva di aver acquistato presso il negozio sito in centro a Belluno, piazza dei martiri denominato , Controparte_7 concessionario di “Burberry” e si proponeva verso colui con cui conversava come medico esperto in maxillofacciale esprimendo pareri che egli dichiarava ponderati e effetto della sua vasta esperienza medica;
→ si indicano a testi: di Belluno, Tes_1 CP_5
, di Belluno 7. vero che dal 2013 viaggiava con una Ford nera e
[...] raccontava di avere un'auto storica nel garage della casa di famiglia a
Borca di Cadore con la quale era stato fatto un servizio fotografico pubblicato su rivista di auto storiche, ciò nel 2018; → si indicano a testi:
, , , Tes_3 Testimone_4 Tes_1 Testimone_5 tutti di Belluno 8. vero che il sig. nel 2014 racconta Persona_2 all'attrice e ai di lei figli AR e , di avere del Tes_1 Tes_4 denaro da investire e la incoraggia ad aprire un'attività di toelettatura e pag. 3/20 di vendita di piccoli animali (pet shop), dicendo che provvederà lui a gestire l'attività sotto l'aspetto amministrativo;
→ si indicano a testi:
, , tutti di Tes_1 Controparte_4 Tes_3 Testimone_4
Belluno 9. vero che nel 2013 per più mesi, a proprie spese, l'attrice viene indotta da che la sollecita a recarsi a Montebelluna Persona_2 presso un negozio - “Alice e Filippo” - per apprendere dalla titolare del pet shop il metodo di vendita, i vari prodotti alimentari, accessori, integratori, antiparassitari per piccoli animali e successivamente partecipa a corsi di toelettatura;
→ si indica a teste: , di Controparte_5
Belluno 10. vero che allorché viene costituita la SiCo sas Persona_2 rassicura la SI che egli si prende in carico e intrattiene i rapporti con il commercialista della società, tale dott. che gestisce Testimone_6
i rapporti con i fornitori, con gli enti, con il locatore, la SI si occupi solo delle attività del negozio;
→ si indica a teste: di Testimone_6
Belluno, di Belluno11. vero che dopo il matrimonio i Tes_1 coniugi vivono in un appartamento condotto in locazione CP_8
a Belluno, per il quale intrattiene direttamente i rapporti Persona_2 con il locatore;
→ si indica a teste: di Belluno, Testimone_7 Tes_8
di Belluno→12. vero che l'attrice alcuni mesi prima
[...] Parte_1 del matrimonio conosce anche la di lui famiglia, in particolare i fratelli e;
→ si indicano a testi: CP_2 CP_3 Tes_3 Tes_4
tutti di Belluno 13. vero che un mese prima del matrimonio,
[...] una sera di luglio, l'attrice viene invitata a casa della madre del Per_2
e nell'occasione sono presenti anche i due fratelli di e Persona_8
; → si indica a teste: , di Belluno, , CP_2 Tes_1 Controparte_5 di Belluno 14. vero che durante l'incontro nel corso delle conversazioni coi fratelli viene ribadito da essi che è laureato, medico Persona_2 maxillofacciale;
→ si indica a teste: , di Belluno 15. vero Tes_1 che il giorno del matrimonio, il 26 settembre 2015, alla cerimonia pag. 4/20 celebrata in Comune di Belluno, l'avv.to accompagna Controparte_2 gli sposi con l'auto storica (doc. 3); → si indicano a testi: , Testimone_9
, , , , Testimone_5 Controparte_4 Persona_6 Testimone_8 tutti di Belluno, 16. vero che alla cerimonia e al successivo pranzo presso il ristorante “Al borgo” sono invitati 40 persone e che tutto, dichiara ai commensali, è da lui pagato → si indicano a Testimone_10 testi: e , , tutti di Tes_11 Parte_2 Controparte_5 Testimone_8
Belluno 17. vero che i conoscenti di Belluno che la coppia incontra trattano chiamandolo medico maxillofacciale e/o dottore;
Persona_2
→ si indicano a teste: di Belluno, di Controparte_6 Persona_7
Treviso, di Belluno 18. vero che il primario di chirurgia Controparte_5 dell'ospedale di Belluno, dott. , che frequenta la coppia in Testimone_9 occasione di cene organizzate da nell'abitazione dei due, Persona_2
Testim lo tratta e gli rivolge la parola dandogli del collega medico;
ndica a teste: dott. di Belluno 19. vero che Testimone_9 Persona_2 collezionava oggetti costosi, quali orologi tipo rolex e/o da taschino, penne stilografiche mont blanc e altre, coltelli con lame intarsiate e manici in osso e argento;
→ si indicano a testi: , Testimone_5
, , tutti di Belluno 20. Testimone_13 Testimone_14 Controparte_5 vero che in occasione del funerale di il 22 gennaio 2021, Testimone_10 il convenuto per la prima volta, riferisce ad Controparte_2 Pt_1
, alla presenza del figlio , che il defunto soffriva da
[...] Tes_4 Per_2 sempre di un disturbo psicologico schizofrenico, che non era un medico maxillofacciale e non esercitava tale professione a Conegliano, e non era neppure laureato;
→ si indicano a testi di Belluno, Testimone_4 di Belluno 21. vero che il commercialista, dott. Tes_1 [...]
, dopo la morte del viene incaricato da CP_9 Persona_2
di verificare la situazione contabile e fiscale - previdenziale Parte_1 del negozio e personale di essa SI, → si indica a teste: CP_9
pag. 5/20 di Belluno 22. vero che il commercialista, dott. CP_9 Controparte_9 dopo aver eseguito verifiche presso i rispettivi enti e soggetti su incarico della sig.ra che gli dichiara di non sapere nulla circa la Parte_1 gestione contabile del negozio, riferisce all'attrice che relativamente alla sua posizione vi sono oltre 110.000 € di debiti, nei confronti dell'agenzia entrate, dell'Inps, dei fornitori, del locatore del negozio, come da doc. 6 che Le si esibisce;
→ si indica a teste: di Belluno 23. Controparte_9 vero che la società SiCo sas ha cessato l'attività nei giorni immediatamente successivi al decesso di e al Testimone_10
31.01.2023 risulta gravata nel dettaglio dei seguenti debiti: per canoni di locazione euro 34.107,02, per fornitori merce euro 1.850,00, per attività del commercialista incaricato euro 9.450,00, tari euro 1.563,73, per iva e inail verso Equitalia euro 38.838,09, per assegni scoperti verso
Equitalia euro 12.440,86, verso dipendenti euro 4.475,00; → si indica a teste: di Belluno. 24. vero che l'annuncio della morte Controparte_9 pubblicato dalle onoranze funebri e di cui al doc. 4 che Le si CP_10 esibisce fu commissionato alle Onoranze Funebri da e CP_10 CP_2
→ si indicano a testi: e Controparte_3 Testimone_15 Tes_16
di Belluno;
25. vero che, dopo aver appreso i fatti e in
[...] particolare le non verità attribuite al e ai suoi fratelli circa Persona_2 la non laurea in medicina, la sig.ra appresa anche l'esistenza di Pt_1 debiti con il locatore e verso fornitori vari è ricorsa all'assistenza di una psicologa nella persona della dott.ssa ; → si indica a Persona_9 teste: dott.ssa , di Belluno. Con abilitazione alla prova Persona_9 contraria, con gli stessi testi indicati a prova diretta, in caso di ammissione delle avverse prove orali. Si chiede che sia disposta ▪ consulenza tecnica d'ufficio informatica al fine di verificare l'autenticità delle conversazioni WhatsApp trascritte e prodotte sub docc. 7, 10, 11 fascicolo attoreo con quelle contenute nel telefono cellulare appartenuto pag. 6/20 al sig. e con quelle contenute nel cellulare dell'attrice, Testimone_10 nonché la loro provenienza;
l'attrice si rende disponibile alla produzione in originale dei medesimi e/o del supporto che li contiene, e chiede fin d'ora che il giudice ne disponga le precise modalità;▪ consulenza tecnica d'ufficio medico legale al fine di accertare la patologia depressiva di cui soffre l'attrice, il nesso di causa con i fatti di causa, quantificando il conseguente danno biologico.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: voglia l'Ecc.mo Collegio respingere l'appello proposto da e di conseguenza rigettare Parte_1 le domande tutte proposte contro gli appellati, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria occorrendo ribadite le eccezioni puntualmente sollevate, sia in ordine all'eccepita decadenza dalla richiesta non ritualmente formulata in atto di appello che in relazione al contenuto delle specifiche istanze avanzate dalla difesa dell'appellante nel precedente grado del giudizio, se ne chiede la reiezione;
solo in via di ipotesi si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, tempestivamente avanzate nelle memorie ex art. 183 VI comma Cpc avanti al Tribunale e ritualmente riportate nella precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e reiterate nella prima difesa avanti alla Corte, ovvero prova per testi sulle seguenti circostanze ed i testi indicati:
1. DCV che, come commercialista, avete prestato attività di consulenza ed assistenza alla società dal settembre 2017 fino al 2019 Parte_3 compreso;
2. DCV che avete consegnato, in varie occasioni anche personalmente, alla sig.ra la modulistica relativa ai Parte_1 pagamenti fiscali da effettuarsi alle scadenze previste come da copie
Mod. F24 sottoscritti per ricevuta che vi si mostrano;
3. DCV che vi siete più volte intrattenuto con la Signora ed il marito Parte_1 Per_2
pag. 7/20 per illustrare loro le difficoltà economiche in cui versava la Per_2
Società anche con riferimento ai mancati pagamenti per imposte ed oneri previdenziali;
4. DCV che entrambi i coniugi sono stati edotti della necessità di provvedere con urgenza a sanare le pendenze con i fornitori, il fisco e gli enti previdenziali. A teste il Dott. Tes_6
residente in [...].
5. DCV
[...] che, come responsabile, (procuratore Speciale) del Centro Giovanni
XXIII, proprietario dei locali concessi in locazione alla società
[...] posti in Belluno Piazza Piloni, 7 avete più volte Parte_3 contattato personalmente la Signora per significare il Parte_1 grave ritardo nel pagamento dei canoni di locazione e la necessità di sanare la morosità. A teste il Dott. presso Centro Tes_17
Giovanni XXIII Piazza Piloni, 11 Belluno.
6. DCV che la Signora vi Pt_1 ha affidato in conto vendita oggetti appartenuti a tra i Testimone_10 quali gli orologi riprodotti nelle foto che vi si mostrano (doc.ti 23 – 24 -
25), che avete venduto, specificando i prezzi di vendita. A teste Tes_13
, titolare della omonima ditta individuale in Belluno Galleria
[...]
Carrera, 50.7. DCV che avete frequentato negli anni di Persona_2 gioventù e fino alla fine del liceo quando lui si è trasferito a Roma per poi rivederlo nell'anno 2012 quando avete saputo da lui che era tornato a Belluno per curarsi;
8. DCV che nella circostanza avete appreso che era stato operato per un tumore alla gola che gli aveva Persona_2 lasciato evidenti difficoltà nell'eloquio che era rimasto di tono basso e rauco. A teste Arch. residente in [...] 9. DCV Tes_18 che avete frequentato regolarmente a Roma, ove siete residente, e ciò fino all'anno 2010 quando lo stesso, colpito da un tumore Persona_2 alla gola si è trasferito a Belluno per curarsi vicino alla sua famiglia di origine. A teste Dott. residente in [...]. Tes_19
pag. 8/20 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 8 maggio 2024 n. 206/204 il Tribunale di Belluno ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da Pt_1
contro e La
[...] Controparte_3 Controparte_2 Pt_1 aveva convenuto i fratelli del marito deceduto facendo Testimone_10 valere la responsabilità da contatto sociale degli affini e comunque aquiliana per illecito endofamiliare.
1.1 L'attrice aveva dedotto di aver conosciuto Testimone_10 nell'anno 2013 e di aver costituito il 9 luglio 2014 la Controparte_11 per aprire un pet shop, affidandone la gestione finanziaria proprio al
La era la socia accomandataria mentre e Per_2 Pt_1 _1 CP_3 gli accomandanti. Il 26 settembre 2015 la e
[...] Pt_1 _1 si erano sposati. aveva contratto una grave forma
[...] Per_2 tumorale ed era deceduto il 22 gennaio 2021. Solo in occasione del funerale, la moglie aveva appreso che il marito soffriva di un “grave disturbo schizofrenico” e che non era un chirurgo maxillo facciale e nemmeno laureato.
1.2 Secondo la SI, i fratelli del erano a conoscenza che il Per_2 famigliare avesse dato una falsa rappresentazione di sé e che la società avesse contratto debiti importanti. L'attrice aveva allegato di aver scoperto dai messaggi da cui risultava che la famiglia lo sostenesse economicamente, senza informarla e nascondendole la verità. L'attività commerciale era redditizia ma il marito tratteneva per sé gli incassi e li sperperava. Le erano state tenute nascoste informazioni che, se conosciute, l'avrebbero indotta a non sposarsi e comunque a non lasciare al marito la gestione della società. Secondo i convenuti, invece,
era sempre stata consapevole che il marito non avesse un Parte_1
pag. 9/20 lavoro: lei stessa lo aveva rappresentato come un cinquantenne, che quotidianamente portava a spasso il cane in tarda mattinata, per poi concedersi un aperitivo al tavolo di un bar e recarsi a pranzo dalla madre.
1.3 Il Tribunale ha escluso che possa ravvisarsi una responsabilità da contatto sociale, che presuppone la violazione di una specifica regola di condotta imposta dalla legge al fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante. Il vincolo di affinità era sorto solo per effetto del matrimonio e non sussisteva nella fase precedente. Non è dunque possibile individuare il in capo ai fratelli del marito doveri informativi nei confronti della futura cognata. Nemmeno nel periodo successivo al matrimonio l'ordinamento pone a carico degli affini doveri informativi nei termini prospettati dall'attrice. , Parte_1 quale moglie e socia accomandataria della società di famiglia, era nelle condizioni di conoscere la situazione personale del coniuge, poteva avere percezione diretta dei suoi comportamenti nell'ambito della vita matrimoniale nonché dell'andamento economico della società. Anche ipotizzando che gli affini non le avessero rilevato “dettagli” su _1 non era un loro dovere fornire informazioni sulla situazione
[...] personale, sanitaria e patrimoniale del marito.
1.4 Non è ravvisabile nemmeno una responsabilità aquiliana dei fratelli Non era stata provata alcuna omissione colposa, Per_2 sempre perché non era configurabile a loro carico un obbligo informativo e quindi una condotta antigiuridica nei confronti della moglie del fratello.
pag. 10/20 2. Con l'atto di appello SI insiste affinché sia accertata la Pt_1 responsabilità contrattuale o extracontrattuale di Controparte_2
e Il danno non patrimoniale, conseguente
[...] Controparte_3 alla lesione dei diritti fondamentali di una persona che ha vissuto la propria vita coniugale all'interno di un “film”, può essere determinato in misura quanto meno pari a euro 100.000,00; il danno patrimoniale deve essere parametrato ai costi sopportati per la liquidazione della società e il ripianamento dei debiti, pari a euro 100.724,70. L'appellante spiega che il “fulcro” della doglianza è che il marito non era quello che aveva finto di essere nel corso degli anni vissuti insieme. Aveva costruito per sé e la moglie una vita di menzogne, avallata dal silenzio dei fratelli. La SI si era innamorata di un uomo colto, con una posizione sociale e una solidità economica derivante dal lavoro di medico, generoso, signorile e innamorato. Era stato a Per_2 convincerla ad aprire l'attività commerciale, assicurandole che lei non avrebbe dovuto occuparsi di nulla se non di lavorare in negozio mentre il compagno avrebbe gestito l'attività. Un mese prima del matrimonio era stata presentata in famiglia e nel corso dell'incontro si era fatto riferimento all'attività di medico del futuro marito. Il matrimonio sfarzoso era stato pagato dallo sposo e tutti i conoscenti che la coppia incontrava lo trattavano come un chirurgo maxillo facciale. Con il passare del tempo, le aveva riferito di volersi dedicare Per_2 prevalentemente al negozio, di essere stanco del precedente lavoro e nel frattempo si era ammalato e anche per questa ragione aveva affermato che avrebbe ridotto la propria frequentazione dello studio dentistico. Solo nel corso del funerale le aveva rilevato Persona_10 che soffriva da sempre di un disturbo schizofrenico. La _1 Pt_1 aveva successivamente scoperto che il marito e i fratelli utilizzavano una chat di gruppo per le questioni di famiglia. Il marito non aveva mai pag. 11/20 lavorato e chiedeva l'aiuto dei fratelli per ripianare i debiti. Alla SI il mondo era crollato addosso: si era scoperta senza soldi e con consistenti debiti. Era stata raggirata e i fratelli avevano aiutato il marito a recitare la parte del medico di successo per coprirne i fallimenti. si era posta il problema di metterla al Controparte_3 corrente della situazione ma aveva taciuto per coprire;
il fratello _1
era un avvocato e dunque una persona colta a cui non poteva CP_2 sfuggire l'obbligo di tenere una condotta trasparente. Ciò posto, la difesa dell'appellante lamenta:
2.1 che sussiste una responsabilità da contatto sociale. Per quanto concerne il periodo precedente al matrimonio, il giudice avrebbe dovuto stabilire quale norma di diritto sia applicabile alla fattispecie. Avendo escluso l'art. 78 c.c., il giudice avrebbe dovuto ricercare se vi fosse un'altra situazione giuridicamente qualificata tra le parti tale da configurare un contatto sociale. Posto che la vita di una coppia di fatto deve essere equiparata a quella di una coppia sposata, allora anche il contatto che si genera tra conviventi e familiari deve ritenersi un contatto socialmente qualificato ai fini dell'individuazione di obblighi di protezione. Per il periodo successivo al matrimonio, il giudice incorre in
“un abbaglio” perché “cancella decenni di teorie giuridiche, avallate della stessa giurisprudenza, sulla configurabilità di una responsabilità da contatto sociale” e sulla possibilità di ravvisare doveri di protezione. Il dovere di solidarietà si specifica nella lealtà e si sostanzia nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi. L'appellante non era in grado di conoscere la condizione personale del marito e le condizioni economiche della società: a) i fratelli non avevano contestato di non averle mai riferito che il marito non era laureato e aveva debiti;
b) alcuni documenti dimostrano la credibilità della rappresentazione pag. 12/20 data di sé da parte di (la schermata Internet dello studio Parte_4
gli annunci mortuari che qualificano il defunto come medico;
il Per_2 documento d'identità con l'indicazione della professione di medico) mentre le fotografie del matrimonio dimostrano la disponibilità economica;
c) i messaggi WhatsApp tra fratelli provano che i familiari fossero a conoscenza della personalità del marito. Non si può
“seriamente sostenere” che i fratelli non avessero l'obbligo giuridico d'informare la fidanzata e futura moglie sullo stato di salute psichica del fratello e sulla sua “la personalità disturbata”. Il silenzio e la reticenza configurano un dolo omissivo;
2.2 che, quanto alla responsabilità aquiliana, la buona fede in senso soggettivo impone alle parti un dovere di informazione anche in assenza di specifici obblighi informativi. È stato ravvisato un dovere di comunicazione fra i coniugi sia nella fase prematrimoniale sia durante il rapporto matrimoniale avente oggetto fatti rilevanti della vita familiare, qualificando tale dovere quale specificazione dell'obbligo di assistenza morale. L'ordinamento pone a carico del coniuge un obbligo di comunicazione e salvaguardia dell'interesse dell'altro circa la conoscenza delle vicende della vita familiare. Gli obblighi di lealtà, correttezza e solidarietà riguardano anche la fase precedente del matrimonio e si sostanziano nell'obbligo d'informazione di ogni circostanza inerente alle condizioni psicofisiche e ogni altra situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale a cui il matrimonio è diretto. Nell'illecito commesso, un ruolo fondamentale è stato rivestito dai fratelli del coniuge perché, pur essendo venuti in contatto con la , sia prima che dopo il matrimonio, non le avevano Pt_1 riferito nulla. Il silenzio dei fratelli è stato anche doloso perché ha impedito all'attrice di avvedersi della mancanza di qualità personali pag. 13/20 nell'altro coniuge. Se fosse stata informata prima del matrimonio le nozze non sarebbero state celebrate;
se fosse stata informata successivamente al matrimonio, avrebbe potuto chiedere l'annullamento dello stesso o la separazione con addebito.
3. e hanno chiesto la Controparte_3 Controparte_2 CP_2 conferma della sentenza di primo grado. Hanno replicato:
- che la supposta questione fondamentale (il possesso del diploma di laurea da parte del marito) costituisce il pretesto per accreditare la moglie come vittima di un inganno. In sostanza, quell'uomo così attraente, colto, intelligente ed empatico non era poi così benestante come le sue caratteristiche e origini potevano far pensare. Ammesso che inizialmente non fosse conosciuta, la realtà era emersa ben prima del matrimonio. Si sostiene che gli appellati avrebbero dovuto impedire le nozze, così evitando alla cognata di sposare un uomo non laureato e di contrarre debiti;
- che non era stato dimostrato quando l'appellante avesse appreso che il marito non era laureato in medicina e chirurgia e il nesso di causa tra detta circostanza e le pretese risarcitorie. L'intervista fatta pubblicare nei giorni successivi alla morte di su “Il Parte_4
Gazzettino” è la miglior conferma della falsità di quanto affermato. Nel periodo in cui aveva incominciato a frequentare il bar dove Per_2
l'appellante prestava servizio, il futuro marito era convalescente e non lavorava. non può aver mai conosciuto la vita lavorativa Parte_1 del marito, posto che non ha mai esercitato l'ipotizzata Testimone_10 attività professionale;
- che già nel settembre 2014, poco dopo l'inizio dell'attività d'impresa, la aveva ricevuto comunicazione formale del protesto di assegni Pt_1 emessi nel periodo novembre 2014 – dicembre 2015. Il modesto pag. 14/20 importo degli assegni dimostra una difficile situazione economica di cui la era perfettamente consapevole. Negli anni successivi erano stati Pt_1 emessi più decreti ingiuntivi mentre il locatore dell'immobile dove si trovava il negozio aveva ripetutamente lamentato il mancato il pagamento dei canoni, tanto che alla data di cessazione del rapporto il debito ammontava ad anni di canoni insoluti;
- che, nella sostanza, la SI si lamenta di non essere stata posta nelle condizioni di “sfilarsi per tempo” perché i familiari non l'avevano avvertita di non essere facoltosi. La vera delusione è consistita nell'aver scoperto che né il marito né la sua famiglia erano ricchi. L'incontro con la famiglia del marito era venuto solo poche settimane prima del matrimonio per poi proseguire in modo tanto sporadico, da potersi definire occasionale;
- che non esiste una teoria generale della responsabilità da contatto sociale. Le ipotesi in cui è stata ravvisata tale responsabilità sono quelle del rapporto tra medico e paziente tra docente e allievo e tra banca e cliente, tutte situazioni specifiche e in cui assume fondamentale rilievo il concetto di protezione;
- che non è vero che i necrologi e gli articoli pubblicati dalla stampa locale sulla morte di siano attribuitili ai fratelli;
non è Testimone_10 vero che abbia comunicato alla SI il giorno del Controparte_2 funerale che il fratello non era laureato e abbia riferito che il fratello fosse affetto da un disturbo schizofrenico;
non è vero che i parenti avessero avvalorato l'ipotesi che esercitasse la Testimone_10 professione di medico chirurgo. L'unica malattia a conoscenza dei fratelli
è il tumore che ha condotto alla morte. Testimone_10
4. Si premette che le allegazioni di sono solo in Controparte_3 parte verosimili. Non vi è alcuna prova che fosse affetto Testimone_10
pag. 15/20 da un disturbo schizofrenico o da un'altra eventuale malattia psichica.
Non è credibile che fosse all'oscuro dei problemi economici Parte_1 della società di cui era socia accomandataria e in ogni caso il suo eventuale completo disinteresse per le questioni economiche della società non sarebbe compatibile con la posizione di socia accomandataria ed è la diretta conseguenza della violazione dei suoi obblighi di amministratore: non può pertanto rimproverare a terzi di non averla informata. La parte convenuta ha depositato provvedimenti prefettizi risalenti al 2015 di contestazione d'illeciti amministrativi ad per l'emissione nel 2014 di assegni in assenza di Parte_1 autorizzazione (doc. 7 conv.). Non è credibile che in anni di convivenza e vita matrimoniale non si sia resa conto che il marito non Parte_1 esercitasse l'attività di chirurgo maxillo facciale o anche solo di odontoiatra: la coppia si conobbe nel 2013, si sposò nel settembre 2015
e decedette nel gennaio 2021. Tenuto conto della Testimone_10 documentazione allegata (doc. 4 e 5 att. e 18 conv.: necrologio e articoli de “La Tribuna” e “Il Gazzettino”) appare invece plausibile che l'appellante non sapesse che il marito non fosse laureato in medicina e chirurgia o odontoiatria. Nel necrologio si fa riferimento al dott. _1
e gli articoli di giornale hanno come titoli: “Si è spento a 62
[...] anni il dentista e “Addio al dentista Uomo di Testimone_10 Per_2 grande cultura”. veniva rappresentato dai famigliari Testimone_10 come un dentista, e quindi come persona necessariamente laureata, anche dopo la sua morte. Letta la “chat noi” fra famigliari (doc. 7 att.: pag. 57 di 64 delle conversazioni della chat), appare anche credibile che il marito non l'avesse messa al corrente dell'effettiva gravità della loro condizione economica: in una conversazione ) riferisce a Per_2 _1
di non parlare più di “cose di famiglia” con “… buona CP_3 Pt_1 come il pane ma contadina. Quindi ignorante, permalosa e pretestuosa”.
pag. 16/20 rimprovera a di ritenere giusto che la moglie sappia che i CP_3 Per_2 soldi che servono per far fronte a “tutti i casini … sono della famiglia” e rimprovera al fratello di sbagliare a continuare “a raccontarle balle”.
5. Il primo motivo di appello sulla sussistenza di una responsabilità da contatto sociale di e Controparte_3 [...] nei confronti di è manifestamente Controparte_2 Parte_1 infondato. Secondo la giurisprudenza, la cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173
c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (Cass., sez. 2, ord. n. 29711 del 2020).
Come ricordato dalla difesa di parte appellata l'esistenza di un obbligo di protezione che possa giustificare una responsabilità che si modella su quella contrattuale è stata ravvisata dalla giurisprudenza solo in ipotesi specifiche, quali quelle del medico di una struttura ospedaliera anteriormente alla l. n. 24 del 2017 (Cass. sez. 3, sent. n. 10050 del
2022 e Cass., s.u., sent. n. 577 del 2008), del notaio nei riguardi dei terzi che siano stati pregiudicati dalla sua attività negligente nel rogitare un atto (Cass., sez. 2, sent. n. 19849 del 2024 e Cass., sez. 2, sent. n.
9320 del 2016), della banca in caso di pagamento mediante bonifico
(Cass., sez. 3, ord. n. 17415 del 2024), della pubblica amministrazione pag. 17/20 per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa (Cass., s.u, sent. n. 1567 del 2023) e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso (Cass., sez. 3, sent. n. 10516 del 2017 e Cass., sez. 3, sent. n. 3695 del 2016).
Premesso che nel caso in esame non vi è la prova di alcuna condotta attiva degli affini per trarre in inganno la cognata ma viene in rilievo unicamente la lamentata mancata comunicazione d'informazioni sulla condizione personale (titolo di laurea) e patrimoniale del coniuge e della società, non può essere considerata un terzo Parte_1 potenzialmente esposto all'attività dei presunti danneggianti né è individuabile una regola di condotta che ponesse in capo agli affini degli obblighi informativi. Il rapporto di affinità non genera obblighi informativi rispetto alla condizione personale e patrimoniale di altri famigliari, fonte di eventuale responsabilità giuridica.
6. Il secondo motivo di appello sulla responsabilità aquiliana è altrettanto manifestamente infondato. Non si discute del rapporto fra i coniugi o di conviventi more uxorio sicché tutti i riferimenti della difesa dell'appellante a tali legami sono inconferenti. Si discute unicamente del rapporto tra affini. L'analogia fra i diversi rapporti è del tutto mancante in quanto tra affini non si genera alcuna comunione materiale e spirituale di vita. Non è ravvisabile la violazione del principio del neminem laedere perché la condotta omissiva dei fratelli di _1 per essere giuridicamente rilevante – ogni ulteriore
[...] considerazione esula dalla cognizione del giudice – deve trovare fondamento nella violazione di una norma giuridica. I fratelli di _1 non dovevano esercitare un controllo sul famigliare né
[...] dovevano proteggere la cognata, sicché non devono rispondere nei pag. 18/20 confronti di quest'ultima per non averle fornito determinate informazioni sul fratello.
7. L'appello deve essere interamente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di . Considerando le tre fasi svolte, il Parte_1 compenso è determinabile nella somma di euro 8.470,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.518,00 + euro 1.665,00 + euro 4.287,00) dello scaglione applicabile per le cause di valore indeterminabile di media complessità. A tale fine rileva soprattutto il contenuto delle pretese economiche, pari a circa euro 200.000,00 (v. atto di citazione di appello, pag. 22).
8. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
9. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Belluno 8 Controparte_3 maggio 2024 n. 206/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
pag. 19/20 2) condanna la parte appellante al pagamento, in Parte_1 favore di e delle Controparte_2 Controparte_3 spese del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro
8.470,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.02, n. 115;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 6 marzo 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
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