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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/06/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliera,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 756/2019 r.g., vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, p. IVA: parte Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PATTI Francesco del foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Catania (via V. Giuffrida n.
2/B)
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, p. IVA: Controparte_1
parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. FRAGOMENI Antonio del foro P.IVA_2
di Locri ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in ID (via
Cimato n. 28)
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n. 844/2019 pubbl. il 18/07/2019.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società agiva, ai sensi degli artt. 633 e seguenti c.p.c., nei confronti della Controparte_1 società esponendo: - di aver venduto motocicli alla e che quest'ultima, Parte_1 Parte_1
1 a parziale pagamento del prezzo, aveva emesso in suo favore assegni e cambiali non andati a buon fine;
- che, per venire incontro alla acquirente, aveva accettato a pagamento di detti insoluti dei nuovi titoli, rilasciando liberatoria per i titoli impagati;
- che, tra i titoli rilasciati da a copertura di quelli insoluti, vi era l'assegno postale non Parte_1 trasferibile n. 7182156047-01 di importo pari ad Euro 30.600,00 con data 10.09.2014, anch'esso risultato non pagato per difetto di provvista.
Su tali presupposti, chiedeva pertanto che fosse ingiunto alla società il pagamento della Parte_1 somma di Euro 30.600,00 di cui al predetto assegno postale, oltre interessi e rivalutazione, nonché della somma di Euro 96,86 a titolo di spese di protesto.
Con decreto ingiuntivo n. 12/2015 in data 09.01.2015, notificato in data 03.02.2015, il Tribunale di
Locri ingiungeva ad di pagare alla la somma complessiva di Parte_1 Controparte_1
Euro 30.696,86, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato in data 15.03.2015, proponeva opposizione avverso il Parte_1 predetto decreto ingiuntivo. In via preliminare, rilevava che le richieste di visibilità del fascicolo telematico iscritto al n. 1730/014 R.G. relativo al procedimento di ingiunzione di pagamento, inoltrate alla cancelleria del Tribunale il 10.02.2015 ed il 15.02.2015, erano rimaste prive di riscontro;
formulava pertanto istanza di rimessione in termini, chiedendo che fosse ordinato alla cancelleria di rendere visibile il suddetto fascicolo telematico, al fine di consentire all'opponente di visionare la documentazione prodotta dalla ingiungente in sede monitoria, e che fosse fissata una nuova udienza nel rispetto del termine di quaranta giorni per integrare l'opposizione.
Nel merito, esponeva in fatto: di occuparsi del noleggio a lungo termine di motocicli;
di aver pattuito con la l'acquisto e l'immatricolazione di motocicli a marchio Honda Controparte_1
e Kymco, via via ordinati dai propri clienti, e di aver versato fino al mese di marzo 2014 la somma complessiva di Euro 40.685,26, corrisposta, come da accordi, in parte in contanti (anche a mezzo bonifico bancario) ed in parte con sei assegni, ad integrale pagamento di tutti mezzi immatricolati fino a quella data;
che, nel mese di marzo 2014, le parti avevano raggiunto un diverso accordo, avente lo scopo, da un lato, “di meglio regolamentare le scadenza di pagamento e garantire certezza nelle uscite dell'una e nella entrate dell'altra” e, dall'altro lato, di consentire alla “di svuotare il proprio Controparte_1 magazzino dei mezzi di meno recente costruzione e non molto appetibili sul mercato dei privati” nonché alla “di immatricolare in tempi brevi circa una ventina di motocicli per i quali vi Parte_1 erano già trattative in corso”; in forza di tale accordo si era stabilito che: a partire dal mese di luglio
2 2014, avrebbe saldato mensilmente l'importo di n. 18 cambiali, ciascuna di importo pari Parte_1 ad Euro 1.700,00 (per complessivi Euro 30.600,00), a saldo del prezzo dei motocicli da immatricolare dal mese di giugno;
la avrebbe avuto a disposizione quattro assegni emessi dalla Controparte_1
sottoscritti in bianco dall'amministratore di quest'ultima e privi di data, con l'intesa che Parte_1 sarebbero stati compilati esclusivamente per far fronte alle spese che, di volta in volta, si sarebbero rese necessarie per la copertura assicurativa del furgone targato EG913VM, appartenente alla
, precedentemente utilizzato per le consegne dei mezzi acquistati dalla Controparte_1 Parte_1 onde evitare di ricorrere a tal fine al noleggio di un furgone;
i mezzi sarebbero stati consegnati ai clienti dalla;
Controparte_1
-che, nel contempo, la aveva regolarizzato tutti i pagamenti relativi ai motocicli Parte_1 immatricolati fino al mese di maggio 2014, estinguendo ogni debito nei confronti della CP_1
[...]
A sostegno, articolava i seguenti motivi di opposizione:
A) inesistenza del credito azionato, in quanto la somma ingiunta non era riferibile ad alcuna fornitura tra le parti;
in proposito, evidenziava l'opponente che il saldo del prezzo dei motocicli immatricolati fino a marzo 2014 (pagato in parte con assegni ed in parte in contanti) e di quelli immatricolati nel maggio 2014 era stato interamente corrisposto per l'intero residuo pari a circa Euro 50.985,26, anche mediante risorse personali del dott. e della Sig.ra , e che Persona_1 Persona_2 in detti pagamenti erano da ricomprendersi anche le somme portate sia dai tre assegni postali protestati (n. 169007182156042, n. 169007182156053 e n. 169007182156045), oggetto di quietanza liberatoria in data 05.05.2014 da parte della , sia dagli assegni postali n. 7182156044 Controparte_1
e n. 7182156046, tuttora nella disponibilità della convenuta;
che le 18 cambiali a scadenza mensile erano destinate a coprire il prezzo dei motocicli commissionati ad dai propri clienti e da Parte_1 immatricolare dal mese di giugno 2014, ma, al riguardo, deduceva tuttavia che, nonostante le richieste in tal senso, l'opposta non aveva fornito alcun motociclo, tant'è che la società opponente si era esposta alle azioni di risarcimento danni, alcune già in corso, da parte dei propri clienti;
che, in realtà, la
[...] aveva erogato alla somme per un ammontare totale di Euro 66.600,00 Parte_1 Controparte_1 euro, in quanto, al prezzo di circa Euro 64.000,00 per la fornitura dei mezzi immatricolati fino al mese di maggio 2014 (versato in parte in contanti ed in parte con assegni), doveva aggiungersi il valore - pari a complessivi Euro 2.600,00 - di due motocicli Honda Transalp, di proprietà della
[...]
ritirati dalla in data 07.05.2014 e dati in permuta dalla proprietaria Parte_2 Controparte_1 ad in vista del noleggio di altri due motocicli, mai forniti dalla società opposta;
che, quindi, Parte_1
l'assegno azionato in via monitoria dalla controparte costituirebbe, al più, una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. priva di effetti vincolanti, posto che il rapporto fondamentale era inesistente o
3 comunque estinto;
B) nullità dell'assegno n. 7182156047, azionato in sede monitoria, per violazione del R.D. n.
1736/1933 e del D.P.R. n. 298/2002, poiché, ad esclusione della sola firma dell'amministrazione della società opponente, lo stesso era stata consegnato in bianco dalla alla e Parte_1 Controparte_1 successivamente compilato dalla opposta senza rispettare gli accordi negli ulteriori elementi in esso contenuti, espressamente disconosciuti dalla parte opponente.
Svolgeva, altresì, domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, rilevando che la convenuta, nonostante le varie richieste rivolte dalla aveva omesso di iscrivere al P.R.A. alcuni Parte_1 motocicli – meglio identificati nel libello introduttivo – forniti dal dicembre 2013 al maggio 2014, incorrendo pertanto in un grave inadempimento contrattuale che aveva portato al ritiro dei libretti di circolazione e delle targhe di detti motocicli e, conseguentemente, aveva cagionato alla opponente un ingente danno patrimoniale, consistito nel lucro cessante derivante dalla risoluzione anticipata dei contratti in essere con i propri clienti fino alla natura conclusione degli stessi (pregiudizio quantificato in complessivi Euro 56.622,07) e dal mancato perfezionamento delle proposte di noleggio dal mese di luglio 2014 alla naturale conclusione dei contratti (pregiudizio quantificato in complessivi Euro
101.660,76), nonché nel danno emergente, derivante dall'obbligo restitutorio dell'opponente nei confronti dei propri clienti in relazione alle proposte di noleggio non perfezionate (pari a complessivi
Euro 15.929,87) e dalla risoluzione anticipata dei contratti in essere alla data del 10.09.2014 (da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia), oltre al danno morale e/o all'immagine.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.10.2015, si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, oltre alla condanna della società attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Replicava in fatto:
-che aveva acquistato dalla , al prezzo di Euro 64.385,87, sedici motocicli, Parte_1 Controparte_1 tutti ritirati dall'acquirente presso la sede legale della venditrice;
-che il titolare della aveva concesso, a titolo di favore personale, il furgone targato Controparte_1
EG913VM all' al fine di consegnare i veicoli acquistati presso la società opposta, ragione Parte_1 per cui non corrispondeva al vero l'assunto avversario secondo cui i quattro assegni consegnati alla sarebbero stati emessi a copertura del costo assicurativo di detto mezzo;
Controparte_1
- che la società venditrice, dopo aver provveduto immediatamente ad immatricolare i motocicli venduti, aveva ricevuto, da parte della la richiesta di aggiornare le immatricolazioni, in Parte_1 vista del cambiamento della sede legale di quest'ultima, operato per risparmiare sul costo di assicurazione dei veicoli;
4 - che la società acquirente, pur avendo stipulato con i propri clienti diversi contratti di noleggio, fino al 21.05.2015 aveva versato alla controparte soltanto la somma di Euro 31.087,33, con le modalità e le tempistiche di pagamento meglio indicate in comparsa costitutiva, residuando in suo favore un credito pari a complessivi Euro 33.298,00;
- che, infatti, diversi assegni postali erano stati protestati poiché privi di provvista (il n. 7182156041-
08 del 31.12.2013, di importo pari ad Euro 6.950,83; il n. 7182156042-09 del 20.02.2014 di importo pari ad Euro 6.950,83; il n. 7182156043-10 del 22.02.2014, di importo pari ad Euro 8.721,14; il n.
7182156045-12 del 18.02.2014, di importo pari ad Euro 4.500,00), sicché, al fine di evitare il pagamento di ulteriore inutili spese, aveva deciso di non portare all'incasso anche i successivi assegni n. 7182156044 e n. 7182156046;
- che, non potendo altrimenti presentare istanza di cancellazione dalla C.A.I. ed emettere nuovi titoli,
l' aveva ottenuto dalla la quietanza liberatoria del 02.05.2014, relativa a Parte_1 Controparte_1 tre degli assegni protestati (segnatamente, quelli contraddistinti coi nn. 7182156042-09, 7182156043-
10 e 7182156045-12), rilasciando, a sua volta, quattro cambiali dell'importo di Euro 1.700,00 ciascuna ed un assegno recante un importo pari ad Euro 30.600,00, sottoscritto dal legale rappresentante della odierna opponente, dott. , e compilato dalla venditrice, Persona_1 come da accordi e prassi invalsa tra le parti, e ciò non al fine di pagare anticipatamente il prezzo dei motocicli da immatricolare dal mese di giugno 2014 (come sostenuto dall'attrice), bensì di saldare il debito pregresso nonché quale acconto per l'acquisto di un nuovo motociclo;
- che anche le cambiali ed il suddetto assegno postale erano stati protestati per difetto di provvista.
Evidenziava l'infondatezza dell'opposizione, in quanto l'attrice non aveva prodotto alcuna documentazione a dimostrazione dell'asserito adempimento, prova che – soggiungeva – non poteva essere di certo fornita per presunzione e per testimoni, stante il divieto di cui al combinato disposto degli artt. 2726 e 2721 c.c.
Quanto all'eccepita nullità dell'assegno postale, rilevava che lo stesso – consegnato dalla debitrice al fine di saldare il debito assunto con l'acquisto dei sedici motocicli e le spese di protesto nonché di garantire, in parte, il pagamento di un nuovo motociclo, non ancora consegnato – conservava, nella specie, la propria efficacia cartolare, atteso che l'opponente non aveva provato né la violazione del patto di riempimento del titolo né l'inesistenza del rapporto sottostante.
Infine, contestava la domanda risarcitoria spiegata dalla controparte in via riconvenzionale, respingendo ogni addebito di inadempienza, posto che tutti i veicoli venduti erano stati consegnati all'acquirente ed immatricolati e che la venditrice era in attesa che la società opponente comunicasse la sua nuova sede legale per procedere all'iscrizione al P.R.A.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale e documentale, con la sentenza n. 844/2019 pubbl. il
5 18/07/2019.il Tribunale di Locri così statuiva:”
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 12/2015, emesso dal
Tribunale di Locri in data 09.01.2015;
2. condanna a pagare, in favore di la somma di Euro 10.524,89, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo effettivo;
3. condanna la parte opposta a restituire alla parte opponente l'eccedenza, rispetto all'importo determinato al superiore punto 2, eventualmente percepita in esecuzione al decreto monitorio opposto, dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
4. ordina alla società di restituire alla società gli assegni postali Controparte_1 Parte_1
n. 7182156044 del 25.02.2014 n. 718256046 del 22.03.2014;
5. rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da parte opponente;
6. rigetta ogni altra domanda ed istanza, anche istruttoria, formulata dalle parti;
7. rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. proposte da entrambe le parti;
8. compensa le spese di lite.”
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponevano appello Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento integrale dell'opposizione e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto, proponendo Controparte_1 appello incidentale di cui chiedeva l'accoglimento.
Con ordinanza del 13/12/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 2/12/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di gravame si lamenta il vizio di motivazione per violazione di legge e travisamento dei fatti – manifesta illogicità e contraddittorietà processuale della motivazione – mancata e/o erronea valorizzazione delle prove esperite, per avere, il primo giudice: riconosciuto valore di promessa di pagamento all'assegno postale n. 7182156047 e, conseguentemente, invertito l'onere probatorio, gravando l'opponente dell'onere di dimostrare la violazione del patto di riempimento;
nonché errato nella valutazione della prova orale acquisita in primo grado e travisato un fatto di cruciale importanza per la risoluzione della controversia e cioè che l'assegno posto a base del decreto ingiuntivo veniva consegnato alla non a titolo di saldo per i n. 16 Controparte_1 veicoli acquistati, immatricolati e non pagati, ma per far fronte al pagamento dell'assicurazione giornaliera del furgone “abitualmente” utilizzato per le consegne.
1.1) Il motivo è infondato.
6 La Suprema Corte ha, costantemente ritenuto che l'assegno incompleto al momento della sua emissione, recante solo la sottoscrizione del traente, e riempito successivamente dal prenditore mantiene sempre valore di promessa di pagamento che, ai sensi dell'art. 1988 c.c. dispensa il beneficiario dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume juris tantum,
(Cass. n. 24144/2018).
L'odierna appellante principale, deduceva che l'assegno n. 7182156047, posto alla base del D.I. opposto, fosse stato compilato in violazione degli accordi intervenuti tra le parti in tal senso, e a riprova di ciò ritiene dirimenti le dichiarazioni del teste il quale si è limitato a Testimone_1 confermare il seguente articolato:” vero o no che l'assegno n. 7182156047, posto a fondamento del
D.I. opposto fu riempito in violazione della clausola di compilazione pattuita tra il legale rappresentante della e quello della . Parte_1 Controparte_1
Appare evidente che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, del tutto generico si rappresenta il detto articolato, e quindi la sua conferma da parte del teste, non contenendo alcuna indicazione sulla specifica sull'asserita violazione del patto di riempimento.
Né, tantomeno, ha trovato riscontro probatorio l'assunto dell' econdo cui la violazione al Pt_1 patto di riempimento del sopra indicato assegno, riguardasse il fatto che l'assegno de quo era stato consegnato alla per il pagamento dell'assicurazione temporanea del furgone utilizzato Controparte_1 per le consegne, atteso che dall'istruttoria espletata in primo grado e in particolare dall'escussione dei testi e , è emerso che si trattava di un furgone munito di Tes_2 Testimone_3 assicurazione giornaliera e targhe prova, e che solo in una occasione la aveva prestato il CP_1 proprio furgone alla che provvide a pagare l'assicurazione giornaliera del mezzo. Parte_1
2.) Con il secondo motivo di gravame si lamenta il vizio di motivazione per travisamento dei fatti – assenza di motivazione – mancato esame e/o valorizzazione della prova documentale incontestata, per avere il Tribunale, accogliendo solo parzialmente la domanda di restituzione dei titoli rilasciati dalla ed in possesso della ritenuto l'obbligo della restituzione Parte_1 Controparte_1 dei soli due assegni n. 7182156044 del 25.02.2014 e n. 718256046 del 22.03.2014, senza specificare alcunché relativamente a ben 18 cambiali di 1.700,00 euro cadauna che pure sono nell'illegittimo possesso della Controparte_1
2.1) Il motivo è infondato.
Nella motivazione della sentenza di primo grado si legge:” secondo le stesse deduzioni attoree (v. atto di citazione, pag. 4) – tali titoli sono stati emessi unicamente a copertura del prezzo dei motocicli che sarebbero stati immatricolati dal mese di giugno 2014 e, quindi, relativamente ad un rapporto obbligatorio diverso da quello qui in contestazione”, e, conseguentemente, “La domanda di parte opponente, avente ad oggetto la restituzione di tutti i titoli di credito sottoscritti dalla in Parte_1
7 possesso della opposta, può essere accolta limitatamente agli assegni n. 7182156044 del 25.02.2014
e n. 718256046 del 22.03.2014, sicuramente relativi al rapporto obbligatorio contestato in questa sede, a tutt'oggi nella pacifica disponibilità della convenuta.
Pertanto, dev'essere ordinato alla di restituire alla i due titoli di credito Controparte_1 Parte_1 innanzi indicati”.
Per quanto sopra, atteso che la in seno al proprio atto di citazione, ha riferito che le 18 cambiali Pt_1 di cui lamenta la mancata restituzione, erano state emesse a pagamento di una posizione debitoria diversa da quella azionata, corretta sul punto appare la sentenza impugnata.
3.) Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta l'erroneità del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti dalla Parte_1
3.1) La chiede il risarcimento del danno per avere, la cessato la fornitura di Pt_1 Controparte_1 motocicli successivamente al 21.05.2014 per avere omesso l'iscrizione al PRA di alcuni motocicli venduti dal mese di dicembre 2013 al mese di maggio 2014, che avrebbe comportato il ritiro dei libretti di circolazione e delle targhe;
dette condotte avrebbero causato la risoluzione dei contratti già stipulati dalla con i propri clienti, con ingentissimi effetti pregiudizievoli, sia sul piano Parte_1 patrimoniale (danno emergente e lucro cessate) sia sul piano dell'immagine commerciale.
Preliminarmente, giova osservare che la responsabilità c.d. contrattuale presenta un modello specifico improntato ad un evidente favor creditoris, posto che al creditore è sufficiente provare in giudizio soltanto il titolo di credito su cui si fonda la pretesa e il danno conseguenza che consegue all'inadempimento, così come disposto dall'art.1223 c.c.
La suddetta norma si basa sul principio di piena riparazione del danno subito dal creditore a causa dell'inadempimento del debitore. Questo principio implica che il debitore inadempiente debba essere ritenuto responsabile per tutti i danni che si possono collegare direttamente al suo inadempimento, sia in termini di perdita patrimoniale che di mancato guadagno
Il creditore, comunque, non può limitarsi a provare un danno in re ipsa, ossia del mancato realizzo del credito, bensì deve dimostrare il nesso tra l'evento materiale e le conseguenze pregiudizievoli nella sua sfera patrimoniale.
Nel caso in esame nessuna prova è stata fornita in tal senso dall' sulla quale gravava Parte_1 il detto onere.
Infatti, il danno, asseritamente subito dall'appellante sarebbe consistito nella risoluzione di numerosi contratti di noleggio stipulati con i propri clienti, a causa della mancata iscrizione al Pubblico Registro
Automobilistico da parte della società venditrice;
nel mancato perfezionamento delle ulteriori proposte di noleggio ricevute, a causa della cessata consegna di nuovi veicoli successivamente al
21.05.2014; nella richieste di risarcimento o di rimborso da parte di alcuni clienti;
nella perdita di
8 Pers credibilità e nell'incolpevole iscrizione al
La documentazione prodotta in atti nulla prova in merito al danno patrimoniale subito dall'appellante, infatti, come correttamente ritenuto dal Tribunale: alla griglia denominata “Contratti inevasi e non conclusi” (all. 16), non può attribuirsi alcuna rilevanza probatoria, in quanto di formazione unilaterale e priva di oggettivo riscontro nella ulteriore documentazione versata in atti;
le proposte contrattuali di locazione a lungo termine di motocicli senza conducente, allegate sub doc.
16, non contengono l'indicazione né del mezzo oggetto di noleggio né del canone pattuito dalla Pt_1
e dai suoi clienti, per cui non è dato sapere se i mezzi, della cui omessa consegna ed iscrizione
[...] al PRA si duole l'attrice, siano quelli oggetto dei contratti e, comunque, se e quale perdita economica o mancato guadagno abbia, in concreto, riportato la società opponente in conseguenza dell'asserita inadempienza della controparte;
la documentazione prodotta docc. 15 e 24, attesta soltanto le richieste di risarcimento o di rimborso trasmesse alla dai suoi clienti, ma non fornisce prova alcuna Parte_1 dei pagamenti asseritamente effettuati dall'opponente a questo titolo e degli esborsi concretamente sostenuti a seguito del dedotto inadempimento della . Controparte_1
Analogamente, nessuna prova è stata fornita circa il lucro cessante derivante dal mancato perfezionamento di contratti, non essendo indicate e provate le eventuali offerte negoziali a cui l'appellante sarebbe stata costretta a rinunciare.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, e l'appello principale deve essere rigettato.
4) Passando a esaminare l'appello incidentale proposto da con lo stesso si Controparte_1 lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice erroneamente riconosciuto un credito in capo alla stessa di €. 10.428,03 e non, invece di 24.087,35.
4.1) Il motivo è infondato.
Giova osservare che nel giudizio che ci occupa, la ha agito in via monitoria azionando Controparte_1
l'assegno postale n. 7182156047-01 del 10.09.2014, per l'importo di Euro 30.600,00.
Dall'istruttoria espletata in primo grado è risultato che l' a fronte del suddetto debito ha Parte_1 pagato alla la somma di Euro 20.171,97. CP_1
Pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto che il residuo debito della nei confronti Pt_1 della ammonti a €. €. 10.428,03, alla luce del credito azionato dalla stessa. CP_1
Non possono trovare ingresso, evidentemente, in questa sede le posizioni debitorie della non Pt_1 azionate con il D.I. opposto.
Alla luce di quanto sopra anche l'appello incidentale deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
5) la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 9 92 comma 2 cpc.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e su quello incidentale proposto Parte_1 CP_1 da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 844/19 disattesa ogni contraria Controparte_1 domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
conferma la sentenza n. 844/19;
Compensa le spese del presente grado di giudizio;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e incidentale.
10 Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 19/05/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliera,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 756/2019 r.g., vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, p. IVA: parte Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PATTI Francesco del foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Catania (via V. Giuffrida n.
2/B)
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, p. IVA: Controparte_1
parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. FRAGOMENI Antonio del foro P.IVA_2
di Locri ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in ID (via
Cimato n. 28)
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n. 844/2019 pubbl. il 18/07/2019.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società agiva, ai sensi degli artt. 633 e seguenti c.p.c., nei confronti della Controparte_1 società esponendo: - di aver venduto motocicli alla e che quest'ultima, Parte_1 Parte_1
1 a parziale pagamento del prezzo, aveva emesso in suo favore assegni e cambiali non andati a buon fine;
- che, per venire incontro alla acquirente, aveva accettato a pagamento di detti insoluti dei nuovi titoli, rilasciando liberatoria per i titoli impagati;
- che, tra i titoli rilasciati da a copertura di quelli insoluti, vi era l'assegno postale non Parte_1 trasferibile n. 7182156047-01 di importo pari ad Euro 30.600,00 con data 10.09.2014, anch'esso risultato non pagato per difetto di provvista.
Su tali presupposti, chiedeva pertanto che fosse ingiunto alla società il pagamento della Parte_1 somma di Euro 30.600,00 di cui al predetto assegno postale, oltre interessi e rivalutazione, nonché della somma di Euro 96,86 a titolo di spese di protesto.
Con decreto ingiuntivo n. 12/2015 in data 09.01.2015, notificato in data 03.02.2015, il Tribunale di
Locri ingiungeva ad di pagare alla la somma complessiva di Parte_1 Controparte_1
Euro 30.696,86, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato in data 15.03.2015, proponeva opposizione avverso il Parte_1 predetto decreto ingiuntivo. In via preliminare, rilevava che le richieste di visibilità del fascicolo telematico iscritto al n. 1730/014 R.G. relativo al procedimento di ingiunzione di pagamento, inoltrate alla cancelleria del Tribunale il 10.02.2015 ed il 15.02.2015, erano rimaste prive di riscontro;
formulava pertanto istanza di rimessione in termini, chiedendo che fosse ordinato alla cancelleria di rendere visibile il suddetto fascicolo telematico, al fine di consentire all'opponente di visionare la documentazione prodotta dalla ingiungente in sede monitoria, e che fosse fissata una nuova udienza nel rispetto del termine di quaranta giorni per integrare l'opposizione.
Nel merito, esponeva in fatto: di occuparsi del noleggio a lungo termine di motocicli;
di aver pattuito con la l'acquisto e l'immatricolazione di motocicli a marchio Honda Controparte_1
e Kymco, via via ordinati dai propri clienti, e di aver versato fino al mese di marzo 2014 la somma complessiva di Euro 40.685,26, corrisposta, come da accordi, in parte in contanti (anche a mezzo bonifico bancario) ed in parte con sei assegni, ad integrale pagamento di tutti mezzi immatricolati fino a quella data;
che, nel mese di marzo 2014, le parti avevano raggiunto un diverso accordo, avente lo scopo, da un lato, “di meglio regolamentare le scadenza di pagamento e garantire certezza nelle uscite dell'una e nella entrate dell'altra” e, dall'altro lato, di consentire alla “di svuotare il proprio Controparte_1 magazzino dei mezzi di meno recente costruzione e non molto appetibili sul mercato dei privati” nonché alla “di immatricolare in tempi brevi circa una ventina di motocicli per i quali vi Parte_1 erano già trattative in corso”; in forza di tale accordo si era stabilito che: a partire dal mese di luglio
2 2014, avrebbe saldato mensilmente l'importo di n. 18 cambiali, ciascuna di importo pari Parte_1 ad Euro 1.700,00 (per complessivi Euro 30.600,00), a saldo del prezzo dei motocicli da immatricolare dal mese di giugno;
la avrebbe avuto a disposizione quattro assegni emessi dalla Controparte_1
sottoscritti in bianco dall'amministratore di quest'ultima e privi di data, con l'intesa che Parte_1 sarebbero stati compilati esclusivamente per far fronte alle spese che, di volta in volta, si sarebbero rese necessarie per la copertura assicurativa del furgone targato EG913VM, appartenente alla
, precedentemente utilizzato per le consegne dei mezzi acquistati dalla Controparte_1 Parte_1 onde evitare di ricorrere a tal fine al noleggio di un furgone;
i mezzi sarebbero stati consegnati ai clienti dalla;
Controparte_1
-che, nel contempo, la aveva regolarizzato tutti i pagamenti relativi ai motocicli Parte_1 immatricolati fino al mese di maggio 2014, estinguendo ogni debito nei confronti della CP_1
[...]
A sostegno, articolava i seguenti motivi di opposizione:
A) inesistenza del credito azionato, in quanto la somma ingiunta non era riferibile ad alcuna fornitura tra le parti;
in proposito, evidenziava l'opponente che il saldo del prezzo dei motocicli immatricolati fino a marzo 2014 (pagato in parte con assegni ed in parte in contanti) e di quelli immatricolati nel maggio 2014 era stato interamente corrisposto per l'intero residuo pari a circa Euro 50.985,26, anche mediante risorse personali del dott. e della Sig.ra , e che Persona_1 Persona_2 in detti pagamenti erano da ricomprendersi anche le somme portate sia dai tre assegni postali protestati (n. 169007182156042, n. 169007182156053 e n. 169007182156045), oggetto di quietanza liberatoria in data 05.05.2014 da parte della , sia dagli assegni postali n. 7182156044 Controparte_1
e n. 7182156046, tuttora nella disponibilità della convenuta;
che le 18 cambiali a scadenza mensile erano destinate a coprire il prezzo dei motocicli commissionati ad dai propri clienti e da Parte_1 immatricolare dal mese di giugno 2014, ma, al riguardo, deduceva tuttavia che, nonostante le richieste in tal senso, l'opposta non aveva fornito alcun motociclo, tant'è che la società opponente si era esposta alle azioni di risarcimento danni, alcune già in corso, da parte dei propri clienti;
che, in realtà, la
[...] aveva erogato alla somme per un ammontare totale di Euro 66.600,00 Parte_1 Controparte_1 euro, in quanto, al prezzo di circa Euro 64.000,00 per la fornitura dei mezzi immatricolati fino al mese di maggio 2014 (versato in parte in contanti ed in parte con assegni), doveva aggiungersi il valore - pari a complessivi Euro 2.600,00 - di due motocicli Honda Transalp, di proprietà della
[...]
ritirati dalla in data 07.05.2014 e dati in permuta dalla proprietaria Parte_2 Controparte_1 ad in vista del noleggio di altri due motocicli, mai forniti dalla società opposta;
che, quindi, Parte_1
l'assegno azionato in via monitoria dalla controparte costituirebbe, al più, una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. priva di effetti vincolanti, posto che il rapporto fondamentale era inesistente o
3 comunque estinto;
B) nullità dell'assegno n. 7182156047, azionato in sede monitoria, per violazione del R.D. n.
1736/1933 e del D.P.R. n. 298/2002, poiché, ad esclusione della sola firma dell'amministrazione della società opponente, lo stesso era stata consegnato in bianco dalla alla e Parte_1 Controparte_1 successivamente compilato dalla opposta senza rispettare gli accordi negli ulteriori elementi in esso contenuti, espressamente disconosciuti dalla parte opponente.
Svolgeva, altresì, domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, rilevando che la convenuta, nonostante le varie richieste rivolte dalla aveva omesso di iscrivere al P.R.A. alcuni Parte_1 motocicli – meglio identificati nel libello introduttivo – forniti dal dicembre 2013 al maggio 2014, incorrendo pertanto in un grave inadempimento contrattuale che aveva portato al ritiro dei libretti di circolazione e delle targhe di detti motocicli e, conseguentemente, aveva cagionato alla opponente un ingente danno patrimoniale, consistito nel lucro cessante derivante dalla risoluzione anticipata dei contratti in essere con i propri clienti fino alla natura conclusione degli stessi (pregiudizio quantificato in complessivi Euro 56.622,07) e dal mancato perfezionamento delle proposte di noleggio dal mese di luglio 2014 alla naturale conclusione dei contratti (pregiudizio quantificato in complessivi Euro
101.660,76), nonché nel danno emergente, derivante dall'obbligo restitutorio dell'opponente nei confronti dei propri clienti in relazione alle proposte di noleggio non perfezionate (pari a complessivi
Euro 15.929,87) e dalla risoluzione anticipata dei contratti in essere alla data del 10.09.2014 (da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia), oltre al danno morale e/o all'immagine.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.10.2015, si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, oltre alla condanna della società attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Replicava in fatto:
-che aveva acquistato dalla , al prezzo di Euro 64.385,87, sedici motocicli, Parte_1 Controparte_1 tutti ritirati dall'acquirente presso la sede legale della venditrice;
-che il titolare della aveva concesso, a titolo di favore personale, il furgone targato Controparte_1
EG913VM all' al fine di consegnare i veicoli acquistati presso la società opposta, ragione Parte_1 per cui non corrispondeva al vero l'assunto avversario secondo cui i quattro assegni consegnati alla sarebbero stati emessi a copertura del costo assicurativo di detto mezzo;
Controparte_1
- che la società venditrice, dopo aver provveduto immediatamente ad immatricolare i motocicli venduti, aveva ricevuto, da parte della la richiesta di aggiornare le immatricolazioni, in Parte_1 vista del cambiamento della sede legale di quest'ultima, operato per risparmiare sul costo di assicurazione dei veicoli;
4 - che la società acquirente, pur avendo stipulato con i propri clienti diversi contratti di noleggio, fino al 21.05.2015 aveva versato alla controparte soltanto la somma di Euro 31.087,33, con le modalità e le tempistiche di pagamento meglio indicate in comparsa costitutiva, residuando in suo favore un credito pari a complessivi Euro 33.298,00;
- che, infatti, diversi assegni postali erano stati protestati poiché privi di provvista (il n. 7182156041-
08 del 31.12.2013, di importo pari ad Euro 6.950,83; il n. 7182156042-09 del 20.02.2014 di importo pari ad Euro 6.950,83; il n. 7182156043-10 del 22.02.2014, di importo pari ad Euro 8.721,14; il n.
7182156045-12 del 18.02.2014, di importo pari ad Euro 4.500,00), sicché, al fine di evitare il pagamento di ulteriore inutili spese, aveva deciso di non portare all'incasso anche i successivi assegni n. 7182156044 e n. 7182156046;
- che, non potendo altrimenti presentare istanza di cancellazione dalla C.A.I. ed emettere nuovi titoli,
l' aveva ottenuto dalla la quietanza liberatoria del 02.05.2014, relativa a Parte_1 Controparte_1 tre degli assegni protestati (segnatamente, quelli contraddistinti coi nn. 7182156042-09, 7182156043-
10 e 7182156045-12), rilasciando, a sua volta, quattro cambiali dell'importo di Euro 1.700,00 ciascuna ed un assegno recante un importo pari ad Euro 30.600,00, sottoscritto dal legale rappresentante della odierna opponente, dott. , e compilato dalla venditrice, Persona_1 come da accordi e prassi invalsa tra le parti, e ciò non al fine di pagare anticipatamente il prezzo dei motocicli da immatricolare dal mese di giugno 2014 (come sostenuto dall'attrice), bensì di saldare il debito pregresso nonché quale acconto per l'acquisto di un nuovo motociclo;
- che anche le cambiali ed il suddetto assegno postale erano stati protestati per difetto di provvista.
Evidenziava l'infondatezza dell'opposizione, in quanto l'attrice non aveva prodotto alcuna documentazione a dimostrazione dell'asserito adempimento, prova che – soggiungeva – non poteva essere di certo fornita per presunzione e per testimoni, stante il divieto di cui al combinato disposto degli artt. 2726 e 2721 c.c.
Quanto all'eccepita nullità dell'assegno postale, rilevava che lo stesso – consegnato dalla debitrice al fine di saldare il debito assunto con l'acquisto dei sedici motocicli e le spese di protesto nonché di garantire, in parte, il pagamento di un nuovo motociclo, non ancora consegnato – conservava, nella specie, la propria efficacia cartolare, atteso che l'opponente non aveva provato né la violazione del patto di riempimento del titolo né l'inesistenza del rapporto sottostante.
Infine, contestava la domanda risarcitoria spiegata dalla controparte in via riconvenzionale, respingendo ogni addebito di inadempienza, posto che tutti i veicoli venduti erano stati consegnati all'acquirente ed immatricolati e che la venditrice era in attesa che la società opponente comunicasse la sua nuova sede legale per procedere all'iscrizione al P.R.A.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale e documentale, con la sentenza n. 844/2019 pubbl. il
5 18/07/2019.il Tribunale di Locri così statuiva:”
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 12/2015, emesso dal
Tribunale di Locri in data 09.01.2015;
2. condanna a pagare, in favore di la somma di Euro 10.524,89, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo effettivo;
3. condanna la parte opposta a restituire alla parte opponente l'eccedenza, rispetto all'importo determinato al superiore punto 2, eventualmente percepita in esecuzione al decreto monitorio opposto, dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
4. ordina alla società di restituire alla società gli assegni postali Controparte_1 Parte_1
n. 7182156044 del 25.02.2014 n. 718256046 del 22.03.2014;
5. rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da parte opponente;
6. rigetta ogni altra domanda ed istanza, anche istruttoria, formulata dalle parti;
7. rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. proposte da entrambe le parti;
8. compensa le spese di lite.”
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponevano appello Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento integrale dell'opposizione e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto, proponendo Controparte_1 appello incidentale di cui chiedeva l'accoglimento.
Con ordinanza del 13/12/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 2/12/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di gravame si lamenta il vizio di motivazione per violazione di legge e travisamento dei fatti – manifesta illogicità e contraddittorietà processuale della motivazione – mancata e/o erronea valorizzazione delle prove esperite, per avere, il primo giudice: riconosciuto valore di promessa di pagamento all'assegno postale n. 7182156047 e, conseguentemente, invertito l'onere probatorio, gravando l'opponente dell'onere di dimostrare la violazione del patto di riempimento;
nonché errato nella valutazione della prova orale acquisita in primo grado e travisato un fatto di cruciale importanza per la risoluzione della controversia e cioè che l'assegno posto a base del decreto ingiuntivo veniva consegnato alla non a titolo di saldo per i n. 16 Controparte_1 veicoli acquistati, immatricolati e non pagati, ma per far fronte al pagamento dell'assicurazione giornaliera del furgone “abitualmente” utilizzato per le consegne.
1.1) Il motivo è infondato.
6 La Suprema Corte ha, costantemente ritenuto che l'assegno incompleto al momento della sua emissione, recante solo la sottoscrizione del traente, e riempito successivamente dal prenditore mantiene sempre valore di promessa di pagamento che, ai sensi dell'art. 1988 c.c. dispensa il beneficiario dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume juris tantum,
(Cass. n. 24144/2018).
L'odierna appellante principale, deduceva che l'assegno n. 7182156047, posto alla base del D.I. opposto, fosse stato compilato in violazione degli accordi intervenuti tra le parti in tal senso, e a riprova di ciò ritiene dirimenti le dichiarazioni del teste il quale si è limitato a Testimone_1 confermare il seguente articolato:” vero o no che l'assegno n. 7182156047, posto a fondamento del
D.I. opposto fu riempito in violazione della clausola di compilazione pattuita tra il legale rappresentante della e quello della . Parte_1 Controparte_1
Appare evidente che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, del tutto generico si rappresenta il detto articolato, e quindi la sua conferma da parte del teste, non contenendo alcuna indicazione sulla specifica sull'asserita violazione del patto di riempimento.
Né, tantomeno, ha trovato riscontro probatorio l'assunto dell' econdo cui la violazione al Pt_1 patto di riempimento del sopra indicato assegno, riguardasse il fatto che l'assegno de quo era stato consegnato alla per il pagamento dell'assicurazione temporanea del furgone utilizzato Controparte_1 per le consegne, atteso che dall'istruttoria espletata in primo grado e in particolare dall'escussione dei testi e , è emerso che si trattava di un furgone munito di Tes_2 Testimone_3 assicurazione giornaliera e targhe prova, e che solo in una occasione la aveva prestato il CP_1 proprio furgone alla che provvide a pagare l'assicurazione giornaliera del mezzo. Parte_1
2.) Con il secondo motivo di gravame si lamenta il vizio di motivazione per travisamento dei fatti – assenza di motivazione – mancato esame e/o valorizzazione della prova documentale incontestata, per avere il Tribunale, accogliendo solo parzialmente la domanda di restituzione dei titoli rilasciati dalla ed in possesso della ritenuto l'obbligo della restituzione Parte_1 Controparte_1 dei soli due assegni n. 7182156044 del 25.02.2014 e n. 718256046 del 22.03.2014, senza specificare alcunché relativamente a ben 18 cambiali di 1.700,00 euro cadauna che pure sono nell'illegittimo possesso della Controparte_1
2.1) Il motivo è infondato.
Nella motivazione della sentenza di primo grado si legge:” secondo le stesse deduzioni attoree (v. atto di citazione, pag. 4) – tali titoli sono stati emessi unicamente a copertura del prezzo dei motocicli che sarebbero stati immatricolati dal mese di giugno 2014 e, quindi, relativamente ad un rapporto obbligatorio diverso da quello qui in contestazione”, e, conseguentemente, “La domanda di parte opponente, avente ad oggetto la restituzione di tutti i titoli di credito sottoscritti dalla in Parte_1
7 possesso della opposta, può essere accolta limitatamente agli assegni n. 7182156044 del 25.02.2014
e n. 718256046 del 22.03.2014, sicuramente relativi al rapporto obbligatorio contestato in questa sede, a tutt'oggi nella pacifica disponibilità della convenuta.
Pertanto, dev'essere ordinato alla di restituire alla i due titoli di credito Controparte_1 Parte_1 innanzi indicati”.
Per quanto sopra, atteso che la in seno al proprio atto di citazione, ha riferito che le 18 cambiali Pt_1 di cui lamenta la mancata restituzione, erano state emesse a pagamento di una posizione debitoria diversa da quella azionata, corretta sul punto appare la sentenza impugnata.
3.) Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta l'erroneità del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti dalla Parte_1
3.1) La chiede il risarcimento del danno per avere, la cessato la fornitura di Pt_1 Controparte_1 motocicli successivamente al 21.05.2014 per avere omesso l'iscrizione al PRA di alcuni motocicli venduti dal mese di dicembre 2013 al mese di maggio 2014, che avrebbe comportato il ritiro dei libretti di circolazione e delle targhe;
dette condotte avrebbero causato la risoluzione dei contratti già stipulati dalla con i propri clienti, con ingentissimi effetti pregiudizievoli, sia sul piano Parte_1 patrimoniale (danno emergente e lucro cessate) sia sul piano dell'immagine commerciale.
Preliminarmente, giova osservare che la responsabilità c.d. contrattuale presenta un modello specifico improntato ad un evidente favor creditoris, posto che al creditore è sufficiente provare in giudizio soltanto il titolo di credito su cui si fonda la pretesa e il danno conseguenza che consegue all'inadempimento, così come disposto dall'art.1223 c.c.
La suddetta norma si basa sul principio di piena riparazione del danno subito dal creditore a causa dell'inadempimento del debitore. Questo principio implica che il debitore inadempiente debba essere ritenuto responsabile per tutti i danni che si possono collegare direttamente al suo inadempimento, sia in termini di perdita patrimoniale che di mancato guadagno
Il creditore, comunque, non può limitarsi a provare un danno in re ipsa, ossia del mancato realizzo del credito, bensì deve dimostrare il nesso tra l'evento materiale e le conseguenze pregiudizievoli nella sua sfera patrimoniale.
Nel caso in esame nessuna prova è stata fornita in tal senso dall' sulla quale gravava Parte_1 il detto onere.
Infatti, il danno, asseritamente subito dall'appellante sarebbe consistito nella risoluzione di numerosi contratti di noleggio stipulati con i propri clienti, a causa della mancata iscrizione al Pubblico Registro
Automobilistico da parte della società venditrice;
nel mancato perfezionamento delle ulteriori proposte di noleggio ricevute, a causa della cessata consegna di nuovi veicoli successivamente al
21.05.2014; nella richieste di risarcimento o di rimborso da parte di alcuni clienti;
nella perdita di
8 Pers credibilità e nell'incolpevole iscrizione al
La documentazione prodotta in atti nulla prova in merito al danno patrimoniale subito dall'appellante, infatti, come correttamente ritenuto dal Tribunale: alla griglia denominata “Contratti inevasi e non conclusi” (all. 16), non può attribuirsi alcuna rilevanza probatoria, in quanto di formazione unilaterale e priva di oggettivo riscontro nella ulteriore documentazione versata in atti;
le proposte contrattuali di locazione a lungo termine di motocicli senza conducente, allegate sub doc.
16, non contengono l'indicazione né del mezzo oggetto di noleggio né del canone pattuito dalla Pt_1
e dai suoi clienti, per cui non è dato sapere se i mezzi, della cui omessa consegna ed iscrizione
[...] al PRA si duole l'attrice, siano quelli oggetto dei contratti e, comunque, se e quale perdita economica o mancato guadagno abbia, in concreto, riportato la società opponente in conseguenza dell'asserita inadempienza della controparte;
la documentazione prodotta docc. 15 e 24, attesta soltanto le richieste di risarcimento o di rimborso trasmesse alla dai suoi clienti, ma non fornisce prova alcuna Parte_1 dei pagamenti asseritamente effettuati dall'opponente a questo titolo e degli esborsi concretamente sostenuti a seguito del dedotto inadempimento della . Controparte_1
Analogamente, nessuna prova è stata fornita circa il lucro cessante derivante dal mancato perfezionamento di contratti, non essendo indicate e provate le eventuali offerte negoziali a cui l'appellante sarebbe stata costretta a rinunciare.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, e l'appello principale deve essere rigettato.
4) Passando a esaminare l'appello incidentale proposto da con lo stesso si Controparte_1 lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice erroneamente riconosciuto un credito in capo alla stessa di €. 10.428,03 e non, invece di 24.087,35.
4.1) Il motivo è infondato.
Giova osservare che nel giudizio che ci occupa, la ha agito in via monitoria azionando Controparte_1
l'assegno postale n. 7182156047-01 del 10.09.2014, per l'importo di Euro 30.600,00.
Dall'istruttoria espletata in primo grado è risultato che l' a fronte del suddetto debito ha Parte_1 pagato alla la somma di Euro 20.171,97. CP_1
Pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto che il residuo debito della nei confronti Pt_1 della ammonti a €. €. 10.428,03, alla luce del credito azionato dalla stessa. CP_1
Non possono trovare ingresso, evidentemente, in questa sede le posizioni debitorie della non Pt_1 azionate con il D.I. opposto.
Alla luce di quanto sopra anche l'appello incidentale deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
5) la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 9 92 comma 2 cpc.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e su quello incidentale proposto Parte_1 CP_1 da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 844/19 disattesa ogni contraria Controparte_1 domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
conferma la sentenza n. 844/19;
Compensa le spese del presente grado di giudizio;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e incidentale.
10 Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 19/05/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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