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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/12/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2071/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PP DE ET, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 resistente contumace,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – Merito ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 04/10/2024, formulava opposizione Parte_1 avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni peritali del c.t.u. nominato nella prima fase.
Il ricorrente chiedeva di: “Ritenere e dichiarare nullo e/o erroneo l'accertamento tecnico preventivo effettuato dal Dott. - Ritenere e dichiarare la ricorrente sin dalla data della data Persona_1 della domanda amministrativa o in subordine dalla data che risulterà in coso ai sensi dell'art. 149 disp. Att. Cpc., è affetta da patologie tali da non permettere di vivere autonomamente e/o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
- Conseguentemente, condannare
l'amministrazione convenuta, al riconoscimento del suddetto requisito sanitario al fine del conseguimento del diritto dell'indennità di accompagnamento;
- Condannare conseguentemente
l' in proprio, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della suddetta CP_1 prestazione inclusi i ratei già scaduti, nella misura di legge e con la decorrenza di cui sopra, il tutto, maggiorato degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
- Condannare l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente CP_1 giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime
e non riscosso i secondi”.
Non si è costituito in giudizio l e la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni CP_1 peritali.
All'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente Persona_2
è affetta da “Cardiopatia ipertensiva con scompenso cardiaco;
Malattia encefalica ischemica multinfartuale;
Obesità con severa artrosi polidistrettuale”.
Il consulente ha, quindi, concluso che: “Sussiste, rispetto alla visita peritale effettuata in sede di
Atp, grave ed evidente decadimento delle condizioni sia neurologiche, che muscolo-scheletriche.
Pertanto sussistono le condizioni per la concessione dell'indennità di accompagnamento, non essendo la paziente in grado di svolgere in autonomia i comuni atti della vita quotidiana. Tale condizione dev'essere fatta decorrere dalla data della visita peritale del 13-6-25, ovvero, per convenzione, da data sei mesi antecedente alla stessa”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data da sei mesi antecedenti alla visita peritale del 13 giugno 2025.
3- Va inoltre evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione.
4- Le spese vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa, risalente al 31.07.2023 (cfr. Cass. civ. n. 14577/2025). CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2071/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da sei mesi antecedente al 13 giugno 2025, sussistono, in capo ad
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) compensa integralmente le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2071/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PP DE ET, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 resistente contumace,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – Merito ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 04/10/2024, formulava opposizione Parte_1 avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni peritali del c.t.u. nominato nella prima fase.
Il ricorrente chiedeva di: “Ritenere e dichiarare nullo e/o erroneo l'accertamento tecnico preventivo effettuato dal Dott. - Ritenere e dichiarare la ricorrente sin dalla data della data Persona_1 della domanda amministrativa o in subordine dalla data che risulterà in coso ai sensi dell'art. 149 disp. Att. Cpc., è affetta da patologie tali da non permettere di vivere autonomamente e/o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
- Conseguentemente, condannare
l'amministrazione convenuta, al riconoscimento del suddetto requisito sanitario al fine del conseguimento del diritto dell'indennità di accompagnamento;
- Condannare conseguentemente
l' in proprio, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della suddetta CP_1 prestazione inclusi i ratei già scaduti, nella misura di legge e con la decorrenza di cui sopra, il tutto, maggiorato degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
- Condannare l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente CP_1 giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime
e non riscosso i secondi”.
Non si è costituito in giudizio l e la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni CP_1 peritali.
All'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente Persona_2
è affetta da “Cardiopatia ipertensiva con scompenso cardiaco;
Malattia encefalica ischemica multinfartuale;
Obesità con severa artrosi polidistrettuale”.
Il consulente ha, quindi, concluso che: “Sussiste, rispetto alla visita peritale effettuata in sede di
Atp, grave ed evidente decadimento delle condizioni sia neurologiche, che muscolo-scheletriche.
Pertanto sussistono le condizioni per la concessione dell'indennità di accompagnamento, non essendo la paziente in grado di svolgere in autonomia i comuni atti della vita quotidiana. Tale condizione dev'essere fatta decorrere dalla data della visita peritale del 13-6-25, ovvero, per convenzione, da data sei mesi antecedente alla stessa”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data da sei mesi antecedenti alla visita peritale del 13 giugno 2025.
3- Va inoltre evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione.
4- Le spese vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa, risalente al 31.07.2023 (cfr. Cass. civ. n. 14577/2025). CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2071/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da sei mesi antecedente al 13 giugno 2025, sussistono, in capo ad
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) compensa integralmente le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.