TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 7618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7618 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30196 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/P.I.: IT0083839400157, con l'avv. Davide Piacentini Parte_1
-attrice in riassunzione, convenuta nel giudizio riassunto- contro
, CF/PI: , con l'avv. Nicola De Marco Controparte_1 P.IVA_1
-convenuta in riassunzione, attrice nel giudizio riassunto-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
IN VIA PRELIMINARE
• accertare e dichiarare la nullità della CTU a firma dr. ed in ogni caso stralciare Persona_1 la stessa dal fascicolo processuale e/o dichiarane comunque l'inattendibilità; in subordine, disporre la rinnovazione della CTU;
NEL MERITO
• respingere e rigettare ogni domanda ed istanza avanzata dalla nei confronti della Controparte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto;
Controparte_2
IN VIA ISTRUTTORIA si ripropongono le istanze avanzate innanzi al Tribunale di Nola o nel caso in cui il Tribunale adito volesse disporre la rinnovazione dell'istruttoria e non la mera acquisizione dei verbali di escussione dei testi innanzi al Tribunale di Nola
• respingere le richieste istruttorie avversarie attesa la natura chiaramente esplorativa delle stesse;
• ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze, numerate da 1 a 6, da intendersi precedute da “vero che”: 1) La consegna dell'impianto è stata prevista per la metà del mese di maggio 2005, periodo indicato da in considerazione delle esigenze di ultimazione di un nuovo CP_1
1 capannone all'interno del quale avrebbe dovuto essere installata la piegatrice MBO K 800 di
CP_2
2) Successivamente al mese di maggio del 2005, ha comunicato a CP_1 CP_2 che la consegna non avrebbe dovuto essere effettuata, in quanto il capannone non era ancora pronto.
3) ha tenuto in deposito il macchinario in attesa che indicasse una CP_2 CP_1 data per poter effettuare la consegna senza addebitare a le spese di CP_1 magazzinaggio.
4) In data 24.06.2005, è venuta a conoscenza della intenzione di di CP_2 CP_1 differire ulteriormente la consegna a dopo il mese di settembre 2005.
5) Sino a tutto il 23.11.2005, è rimasta in attesa di ricevere indicazione da parte CP_2 di di una data per la consegna e l'installazione dell'impianto. CP_1
Si indicano a testi:
➢ c/o Tes_1 CP_2
➢ c/o Testimone_2 CP_2
➢ c/o Testimone_3 CP_2
➢ c/o Testimone_4 CP_2
➢ c/o Testimone_5 CP_2
➢ c/o Testimone_6 CP_2
➢ agente per la Campania Testimone_7 CP_2
• nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dell'eventuale prova orale ex adverso dedotta, ammettere la convenuta a prova contraria con i medesimi testi sopra indicati e con riserva di indicare ulteriori anche in considerazione delle circostanze di fatto che dovessero essere oggetto dei capitoli di prova avversari;
IN OGNI CASO
• con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa dell'intero giudizio;
• rifusione delle spese di CTU;
• sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
*
Per Controparte_1 per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui sin dall'atto introduttivo del giudizio a quo, voglia, all'esito, accogliere le conclusioni tutte rassegnate sin dal medesimo atto introduttivo del giudizio a quo, trascritte alla premessa 2-. della Comparsa nel corrente giudizio e di seguito ulteriormente trascritte per celerità di visione:
- pronunciare dichiarativamente la nullità delle clausole vessatorie di cui agli strumenti negoziali intercorsi tra le parti per la violazione dei requisiti della cd. “specifica approvazione scritta” di cui agli artt. 1341 e/o 1342 c.c., per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto e con ogni altra pronuncia legalmente conseguente;
- accertare e dichiarare l'inadempimento grave della in confronto e in pregiudizio della CP_2
con riferimento alla mancata consegna della macchina meglio specificata in premessa e CP_1 alla mancata esecuzione degli interventi promessi contrattualmente sugli atri macchinari pure individuati in premessa, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto;
2 - conseguentemente, pronunciare costitutivamente la risoluzione di tutti i contratti intercorsi tra le parti e, da ultimo, anche e soprattutto del contratto del 30.10.2006 per l'inadempimento grave previamente accertato della in confronto e in pregiudizio della , per i motivi, le CP_2 CP_1 ragioni e le causali tutti di cui al presente atto;
- per l'effetto, condannarsi essa alla restituzione, in favore della , dell'importo di CP_2 CP_1
€10.000,00= dalla stessa versato, maggiorato di interessi al saggio di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal dì dei singoli versamenti, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto;
- in via di subordine e per il caso di caso di mancato accoglimento della domanda di risoluzione, condannarsi, in ogni caso, anche a titolo di indebito arricchimento, la alla restituzione, in CP_2 favore della , dell'importo di €10.000,00= dalla stessa versato, maggiorato di interessi al CP_1 saggio di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal dì dei singoli versamenti, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto;
- in ogni caso, inoltre, condannarsi la al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non CP_2 patrimoniali, subiti e subendi, in via diretta sì come in via mediata, dalla a seguito e per CP_1 effetto dell'illegittimo contegno della inclusi, a mero titolo esemplificativo e non CP_2 esaustivo, i profili involti dalla vendita a terzi, da parte della del bene strumentale più CP_2 volte contrattualmente promesso alla e della violazione della libertà negoziale della stessa CP_1
, intrattenuta in un rapporto più volte rinnovato senza che l'istante abbia potuto, medio CP_1 tempore, procacciarsi altrove il bene strumentale reso necessario dalla propria attività, il tutto per somma che si rimette sin da ora all'equo e giusto apprezzamento dell'Ufficio intestato, nei limiti di €15.000,00=, oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 sul capitale adeguatamente rivalutato, con la decorrenza legalmente dovute;
- con vittoria di spese e competenze, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa ha convenuto in giudizio avanti il Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Nola per ottenere, in via principale: (i) la dichiarazione di nullità delle clausole vessatorie ai sensi degli artt. 1341 e/o 1342 c.c., (ii) l'accertamento dell'inadempimento della convenuta, (iii) la conseguente risoluzione del contratto di compravendita stipulato inter partes il 30.10.2006 e (iv) la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo versato pari a € 10.000,00, oltre interessi moratori commerciali dal pagamento al saldo;
in via subordinata, (iv) la restituzione dell'importo versato pari a € 10.000,00 ai sensi dell'art. 2041 c.c.
A sostegno delle proprie domande, ha allegato di aver stipulato con il 2.02.2005 un CP_1 CP_2 contratto di compravendita avente ad oggetto l'acquisto di una “piegatrice automatica combinata a tasche e coltelli MBO K800-2/6SKTL Perfection con mettifoglio Rotary Dualfeed R800” per il corrispettivo di
€ 106.280,00 oltre Iva, nonché l'esecuzione da parte di di “interventi di messa a punto delle Vs. CP_2 piegatrici MBO K100 e K76”.
Il contratto del 2.02.2005 è stato successivamente sostituito da un nuovo contratto, con effetti novativi, stipulato in data 30.10.2006, ivi prevedendo il versamento di un acconto da parte di pari a € CP_1
10.000,00 integralmente versato (cfr. doc. 10 ). CP_1
che avrebbe omesso di consegnare la piegatrice e di eseguire gli interventi di messe a punto sino CP_2 all'aprile del 2007, con comunicazione del 28.05.2007 ha comunicato che il macchinario sarebbe stato consegnato il 4.06.2007 (cfr. doc. 14 ). CP_1
Pur avendo accettato la data di consegna proposta, avrebbe tuttavia omesso di consegnare CP_1 CP_2
la piegatrice (cfr. doc. 15 ). CP_1
Successivamente, in data 31.05.2007, ha invero comunicato che la consegna sarebbe avvenuta CP_2 in data 31.07.2007; sicché , in data 14.06.2007, ha richiesto l'immediata consegna. CP_1
A seguito di tale richiesta, in data 9.07.2007 ha comunicato a che il contratto si sarebbe CP_2 CP_1 risolto ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali del contratto e che avrebbe ritenuto l'acconto già versato da pari a € 10.000,00 a titolo di risarcimento parziale del danno ai sensi dell'art. 9. CP_1
In diritto, ha contestato l'intervenuta risoluzione in quanto le clausole contrattuali invocate dalla CP_1
sarebbe nulle ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. poiché clausole vessatorie sprovviste della CP_2
doppia sottoscrizione.
Nel merito, ha eccepito l'inadempimento integrale della per aver omesso di consegnare la CP_2
piegatrice e di eseguire gli interventi di messa a punto pattuiti, provocando danni alla per CP_1
l'impossibilità di utilizzo del macchinario e di reperirlo da terzi fornitori.
Pertanto, ha adito il Tribunale di Nola per ottenere: (i) la dichiarazione di nullità delle clausole CP_1
previste nelle condizioni generali del contratto stipulato inter partes il 30.10.2006 ai sensi degli artt. 1341
e 1342 c.c.; (i) l'accertamento dell'inadempimento di (iii) la dichiarazione della risoluzione CP_2 giudiziale del contratto e (iii) la conseguente condanna alla restituzione dell'acconto versato, pari a complessivi € 10.000,00 o, in subordine, la restituzione del detto importo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
i è costituita contestando in fatto e in diritto l'azione avversaria. CP_2
4 In via preliminare, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di
Milano in forza dell'art. 11 delle condizioni generali di vendita, avendo le parti pattuito la competenza esclusiva del foro di Milano.
Nel merito, ha confermato l'avvenuta stipulazione inter partes del contratto di compravendita del
30.10.2006.
Tuttavia, ha evidenziato che la mancata consegna del macchinario sarebbe imputabile al comportamento di , che di fatto avrebbe impedito l'adempimento da parte di CP_1 CP_2
La convenuta, infatti, con comunicazione del 28.05.2007 avrebbe comunicato a la data di CP_1
consegna prevista per il 4.06.2007, chiedendo al contempo conferma della disponibilità a ricevere il macchinario nonché l'invio della documentazione contabile necessaria per evadere l'ordine.
Grafica in riscontro avrebbe richiesto un differimento delle tempistiche di pagamento originariamente pattuite. con comunicazione del 31.05.2007 avrebbe parzialmente accettato le modifiche richieste CP_2 dall'attrice, differendo conseguentemente la data di consegna al 31.07.2007.
Tuttavia, in data 14.06.2007 avrebbe preteso l'accoglimento totale delle modiche delle CP_1
condizioni di pagamento richieste e la consegna immediata del macchinario.
A questo punto in data 29.06.2007, avrebbe invitato ad adempiere alle obbligazioni CP_2 CP_1
assunte entro il 5.07.2007, pena la risoluzione del contratto e la ritenzione dell'acconto versato ai sensi degli artt. 7 e 9 delle condizioni generali di vendita.
Stante il perdurante inadempimento, in data 9.07.2007 avrebbe comunicato l'intervenuta CP_2
risoluzione del contratto e l'avvenuta ritenzione dell'acconto versato a titolo di parziale risarcimento del danno.
In diritto, ha contestato l'eccezione di nullità delle clausole contenute nelle condizioni generali di vendita in quanto sarebbero state tutte munite di duplice sottoscrizione.
Ha a sua volta eccepito l'inadempimento di , la quale avrebbe richiesto continui differimenti della CP_1
consegna del macchinario, avrebbe omesso di riscontrare le richieste (conferma data di consegna, inoltro documenti contabili) e avrebbe preteso di modificare unilateralmente le condizioni di pagamento.
Da ciò discenderebbe che, da un lato, non sussisterebbe alcun danno risarcibile a favore di e CP_1 imputabile a dall'altro, che avrebbe legittimamente ritenuto l'acconto pagato da CP_2 CP_2 CP_1
5 ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali a titolo di risarcimento del danno causato dall'inadempimento di . CP_1
Il Tribunale di Nola, dopo aver escusso le prove testimoniali e disposto una c.t.u. contabile, ha accolto le domande attoree con sentenza n. 101/2020, pubblicata il 17.01.2020.
All'esito del giudizio di appello promosso da la Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. CP_2
2039/2022, depositata l'11.05.2022, ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nola in favore del Tribunale di Milano, quale foro convenzionale esclusivo, e ha assegnato alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio. ha tempestivamente riassunto il giudizio avanti il Tribunale di Milano con atto di citazione in CP_2
riassunzione notificato alla controparte in data 21.07.2022 e si è tempestivamente costituita in CP_1
data 28.11.2022.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., acquisito il fascicolo d'ufficio del Tribunale di Nola ex art. 126 disp. att. c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla validità delle clausole previste nelle condizioni generali di vendita ha chiesto la dichiarazione della nullità ai sensi degli artt. 1341 e1342 c.c. delle clausole CP_1
vessatorie previste nelle condizioni generali di vendita per la violazione del requisito della doppia sottoscrizione scritta.
Tale domanda è infondata e deve essere pertanto respinta per i motivi che seguono.
Preliminarmente, occorre rilevare che la domanda è posta in modo del tutto generico, senza neppure l'indicazione delle clausole che, a dire dell'attrice, sarebbero da considerarsi vessatorie e conseguentemente nulle per la mancanza della doppia sottoscrizione.
In ogni caso, come già evidenziato dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza n. 2039/2022, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, ai fini della validità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c., deve ammettersi l'idoneità di un mero richiamo numerico alla clausola vessatoria, mentre deve negarsi l'idoneità di un mero richiamo cumulativo a clausole vessatorie
6 e non, ma solo se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benché sommariamente, del contenuto.
Nel caso di specie, in calce alle condizioni generali di vendita, sottoscritte da , vi è un'ulteriore CP_1 clausola di tale tenore “il compratore, previa rilettura, dichiara di aver esaminato e di accettare la presente conferma d'ordine, ivi comprese le clausole nr 1 (termine di consegna) […] 7 e 14 (risoluzione espressa), 9 (riservato dominio) […], che in particolare corrispondono alla sua volontà contrattuale” recante un'ulteriore sottoscrizione da parte di . CP_1
Deve ritenersi pertanto soddisfatto il requisito della specifica sottoscrizione richiesto dall'art. 1341, comma 2, c.c. atteso che la sottoscrizione richiesta dall'art. 1341, comma 2, c.c. risulta apposta in calce ad un richiamo operato non a tutte le condizioni generali di contratto, ma solo ad alcune di esse, individuate ciascuna con il numero d'ordine e l'indicazione del contenuto.
La domanda deve essere pertanto respinta.
*
3. Sull'inadempimento di CP_1
Nel merito, entrambe le parti hanno reciprocamente eccepito l'inadempimento l'una dell'altra.
Dalla ricostruzione fattuale emersa dalla produzione documentale si osserva quanto segue.
È pacifico e documentalmente provato che le parti hanno stipulato in data 30.06.2007 un contratto di compravendita -con effetti novativi che sostituiva i precedenti accordi- con il quale ha venduto CP_2
a una piegatrice meglio identificata nel contratto, per un corrispettivo di € 106.280,00. Nel CP_1
contratto non è stato indicato alcun termine di consegna.
È altresì pacifico e provato documentalmente che in data 28.05.2007 ha comunicato a CP_2 CP_1
che avrebbe consegnato il macchinario il successivo 4.06.2007, chiedendo conferma della disponibilità
e l'invio della documentazione contabile necessaria per evadere l'ordine.
ha riscontrato tale comunicazione il giorno seguente, omettendo la conferma della data di CP_1 consegna e l'invio della documentazione, ma chiedendo una modifica delle modalità di pagamento inizialmente pattuite.
Nel dettaglio, il contratto prevedeva che l'importo complessivo di € 106.280,00 doveva essere pagato con le seguenti modalità:
(i) € 10.000,00 a titolo di acconto, già versati;
7 (ii) € 21.256,00 a titolo di Iva mediante due effetti bancari dell'importo di € 10.628,00 ciascuno, con scadenza a 90 e 120 gg FF (prima scadenza 30.09.2007 e seconda scadenza 31.10.2007);
(iii) il saldo di € 95.552,00 mediante rilascio di nove effetti cambiari con scadenza bimestrale dell'importo € 10.628,00 ciascuno, con la prima scadenza a 60 gg FF (prima scadenza
31.08.2007).
, in data 29.05.2007, ha proposto una modifica dei termini di pagamento come segue: CP_1
- quanto al punto (ii) ha richiesto un differimento di un mese di entrambe le scadenze (prima scadenza 30.10.2007 e seconda scadenza 30.11.2007);
- quanto al punto (iii) ha chiesto un differimento di quattro mesi (prima scadenza al 31.12.2007).
con comunicazione del 14.06.2007 ha accolto la richiesta di modifica dei soli termini di cui al CP_2
punto (ii), ma non ha accettato la richiesta di modifica dei termini di cui al punto (iii) e ha conseguentemente e giustificatamente differito la data di consegna della piegatrice al 31.07.2007.
ha rifiutato la nuova data di consegna proposta da e ha richiesto la consegna immediata CP_1 CP_2
del macchinario.
A questo punto in data 9.07.2007 ha comunicato a l'intervenuta risoluzione del contratto CP_2 CP_1 per inadempimento, con ritenzione dell'acconto versato a titolo di parziale risarcimento del danno, come previsto dall'art. 9 delle condizioni generali di vendita.
Da tale ricostruzione fattuale è emerso che il comportamento di integra grave inadempimento CP_1
delle obbligazioni contrattuali.
In primo luogo, è doveroso evidenziare che la data di consegna della piegatrice non è stata espressamente pattuita nel contratto che, anzi, all'art. 1 delle condizioni generali di vendita prevede testualmente che “il termine per la consegna è indicativo e non tassativo e non impegna la venditrice. […]. Il ritardo e la mancata consegna entro il termine stabilito non potranno in alcun modo costituire motivo di risarcimento di danni diretti o indiretti, né di modificazione o di annullamento dell'ordine accettato dalla venditrice. […]”.
Pertanto, le doglianze di relative all'asserito inadempimento di per il ritardo della CP_1 CP_2
consegna del macchinario sono del tutto infondate, non essendo stato pattuito contrattualmente alcun termine, tanto meno essenziale, per la consegna della piegatrice che, al contrario, è definito come indicativo e non tassativo.
8 Inoltre, si rileva che il differimento della data di consegna -inizialmente prevista al 4.06.2007 e successivamente rinviata al 31.07.2007- non è affatto dovuto all'indisponibilità del bene, bensì è una diretta conseguenza del parziale differimento dei termini di pagamento concessi a da parte di CP_1
infatti, il primo pagamento di cui al punto (ii), differito di un mese su richiesta di , CP_2 CP_1
prevedeva quale dies a quo il mese di emissione della fattura (90 giorni FF), coincidente con la consegna del macchinario.
Conseguentemente, avendo differito il primo pagamento -va ribadito, su richiesta di al CP_1
30.10.2007, giocoforza la consegna sarebbe dovuta avvenire nel mese di luglio.
Pertanto, non è ravvisabile alcun ritardo imputabile a poiché il differimento della data di CP_2
consegna del 4.06.2007 che, si ribadisce, non era comunque un termine essenziale, è stato rinviato a causa della rinegoziazione, su richiesta di , dei termini di pagamento, che prevedevano quale dies CP_1
a quo la data di fatturazione (rectius di consegna).
Al contrario, è emerso che ha impedito l'esecuzione del contratto da parte di e tale CP_1 CP_2 condotta integra grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Difatti, come già ampiamente illustrato, ha omesso di inviare la documentazione contabile CP_1
richiestale e non ha mai dichiarato la propria disponibilità a ricevere la consegna della piegatrice nella data indicata da CP_2
Pertanto, sussistendo i presupposti per la risoluzione del contratto stipulato in data 30.10.2006 ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento di , può concludersi che: Controparte_1
- ha diritto a ritenere l'importo di € 10.000,00 pagato da a titolo di acconto ai sensi CP_2 CP_1 dell'art. 9 delle condizioni generali di vendita3;
- la domanda risarcitoria proposta da deve essere respinta non sussistendo alcuna CP_1
responsabilità di CP_2
Ogni altra domanda resta assorbita.
*
4. Conclusioni
Le domande di vanno rigettate, posto che, a fronte del grave inadempimento di : CP_1 CP_1 - sussistono semmai i presupposti per la risoluzione del contratto stipulato in data 30.10.2006 ai sensi dell'art. 1453 c.c. per fatto e colpa di stessa e non di come infondatamente preteso CP_1 CP_2
dalla odierna convenuta in riassunzione;
- nulla va restituito a , sussistendo per contro il diritto di a ritenere l'importo di € CP_1 CP_2
10.000,00 pagato da a titolo di acconto ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali di vendita. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia (€ 25.000,00, come da pretese patrimoniali di
). CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta le domande di;
Controparte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario Parte_1
spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 10 ottobre 2025
Il giudice
(Federico AL)
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 di seguito, per brevità, “ ”. CP_1 2 di seguito, per brevità, “ . CP_2
3 3 “[…] nel caso di risoluzione del contratto le rate versate […] si intendono acquisite alla venditrice a titolo di risarcimento parziale del danno”.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/P.I.: IT0083839400157, con l'avv. Davide Piacentini Parte_1
-attrice in riassunzione, convenuta nel giudizio riassunto- contro
, CF/PI: , con l'avv. Nicola De Marco Controparte_1 P.IVA_1
-convenuta in riassunzione, attrice nel giudizio riassunto-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
IN VIA PRELIMINARE
• accertare e dichiarare la nullità della CTU a firma dr. ed in ogni caso stralciare Persona_1 la stessa dal fascicolo processuale e/o dichiarane comunque l'inattendibilità; in subordine, disporre la rinnovazione della CTU;
NEL MERITO
• respingere e rigettare ogni domanda ed istanza avanzata dalla nei confronti della Controparte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto;
Controparte_2
IN VIA ISTRUTTORIA si ripropongono le istanze avanzate innanzi al Tribunale di Nola o nel caso in cui il Tribunale adito volesse disporre la rinnovazione dell'istruttoria e non la mera acquisizione dei verbali di escussione dei testi innanzi al Tribunale di Nola
• respingere le richieste istruttorie avversarie attesa la natura chiaramente esplorativa delle stesse;
• ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze, numerate da 1 a 6, da intendersi precedute da “vero che”: 1) La consegna dell'impianto è stata prevista per la metà del mese di maggio 2005, periodo indicato da in considerazione delle esigenze di ultimazione di un nuovo CP_1
1 capannone all'interno del quale avrebbe dovuto essere installata la piegatrice MBO K 800 di
CP_2
2) Successivamente al mese di maggio del 2005, ha comunicato a CP_1 CP_2 che la consegna non avrebbe dovuto essere effettuata, in quanto il capannone non era ancora pronto.
3) ha tenuto in deposito il macchinario in attesa che indicasse una CP_2 CP_1 data per poter effettuare la consegna senza addebitare a le spese di CP_1 magazzinaggio.
4) In data 24.06.2005, è venuta a conoscenza della intenzione di di CP_2 CP_1 differire ulteriormente la consegna a dopo il mese di settembre 2005.
5) Sino a tutto il 23.11.2005, è rimasta in attesa di ricevere indicazione da parte CP_2 di di una data per la consegna e l'installazione dell'impianto. CP_1
Si indicano a testi:
➢ c/o Tes_1 CP_2
➢ c/o Testimone_2 CP_2
➢ c/o Testimone_3 CP_2
➢ c/o Testimone_4 CP_2
➢ c/o Testimone_5 CP_2
➢ c/o Testimone_6 CP_2
➢ agente per la Campania Testimone_7 CP_2
• nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dell'eventuale prova orale ex adverso dedotta, ammettere la convenuta a prova contraria con i medesimi testi sopra indicati e con riserva di indicare ulteriori anche in considerazione delle circostanze di fatto che dovessero essere oggetto dei capitoli di prova avversari;
IN OGNI CASO
• con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa dell'intero giudizio;
• rifusione delle spese di CTU;
• sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
*
Per Controparte_1 per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui sin dall'atto introduttivo del giudizio a quo, voglia, all'esito, accogliere le conclusioni tutte rassegnate sin dal medesimo atto introduttivo del giudizio a quo, trascritte alla premessa 2-. della Comparsa nel corrente giudizio e di seguito ulteriormente trascritte per celerità di visione:
- pronunciare dichiarativamente la nullità delle clausole vessatorie di cui agli strumenti negoziali intercorsi tra le parti per la violazione dei requisiti della cd. “specifica approvazione scritta” di cui agli artt. 1341 e/o 1342 c.c., per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto e con ogni altra pronuncia legalmente conseguente;
- accertare e dichiarare l'inadempimento grave della in confronto e in pregiudizio della CP_2
con riferimento alla mancata consegna della macchina meglio specificata in premessa e CP_1 alla mancata esecuzione degli interventi promessi contrattualmente sugli atri macchinari pure individuati in premessa, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto;
2 - conseguentemente, pronunciare costitutivamente la risoluzione di tutti i contratti intercorsi tra le parti e, da ultimo, anche e soprattutto del contratto del 30.10.2006 per l'inadempimento grave previamente accertato della in confronto e in pregiudizio della , per i motivi, le CP_2 CP_1 ragioni e le causali tutti di cui al presente atto;
- per l'effetto, condannarsi essa alla restituzione, in favore della , dell'importo di CP_2 CP_1
€10.000,00= dalla stessa versato, maggiorato di interessi al saggio di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal dì dei singoli versamenti, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto;
- in via di subordine e per il caso di caso di mancato accoglimento della domanda di risoluzione, condannarsi, in ogni caso, anche a titolo di indebito arricchimento, la alla restituzione, in CP_2 favore della , dell'importo di €10.000,00= dalla stessa versato, maggiorato di interessi al CP_1 saggio di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal dì dei singoli versamenti, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto;
- in ogni caso, inoltre, condannarsi la al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non CP_2 patrimoniali, subiti e subendi, in via diretta sì come in via mediata, dalla a seguito e per CP_1 effetto dell'illegittimo contegno della inclusi, a mero titolo esemplificativo e non CP_2 esaustivo, i profili involti dalla vendita a terzi, da parte della del bene strumentale più CP_2 volte contrattualmente promesso alla e della violazione della libertà negoziale della stessa CP_1
, intrattenuta in un rapporto più volte rinnovato senza che l'istante abbia potuto, medio CP_1 tempore, procacciarsi altrove il bene strumentale reso necessario dalla propria attività, il tutto per somma che si rimette sin da ora all'equo e giusto apprezzamento dell'Ufficio intestato, nei limiti di €15.000,00=, oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 sul capitale adeguatamente rivalutato, con la decorrenza legalmente dovute;
- con vittoria di spese e competenze, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa ha convenuto in giudizio avanti il Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Nola per ottenere, in via principale: (i) la dichiarazione di nullità delle clausole vessatorie ai sensi degli artt. 1341 e/o 1342 c.c., (ii) l'accertamento dell'inadempimento della convenuta, (iii) la conseguente risoluzione del contratto di compravendita stipulato inter partes il 30.10.2006 e (iv) la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo versato pari a € 10.000,00, oltre interessi moratori commerciali dal pagamento al saldo;
in via subordinata, (iv) la restituzione dell'importo versato pari a € 10.000,00 ai sensi dell'art. 2041 c.c.
A sostegno delle proprie domande, ha allegato di aver stipulato con il 2.02.2005 un CP_1 CP_2 contratto di compravendita avente ad oggetto l'acquisto di una “piegatrice automatica combinata a tasche e coltelli MBO K800-2/6SKTL Perfection con mettifoglio Rotary Dualfeed R800” per il corrispettivo di
€ 106.280,00 oltre Iva, nonché l'esecuzione da parte di di “interventi di messa a punto delle Vs. CP_2 piegatrici MBO K100 e K76”.
Il contratto del 2.02.2005 è stato successivamente sostituito da un nuovo contratto, con effetti novativi, stipulato in data 30.10.2006, ivi prevedendo il versamento di un acconto da parte di pari a € CP_1
10.000,00 integralmente versato (cfr. doc. 10 ). CP_1
che avrebbe omesso di consegnare la piegatrice e di eseguire gli interventi di messe a punto sino CP_2 all'aprile del 2007, con comunicazione del 28.05.2007 ha comunicato che il macchinario sarebbe stato consegnato il 4.06.2007 (cfr. doc. 14 ). CP_1
Pur avendo accettato la data di consegna proposta, avrebbe tuttavia omesso di consegnare CP_1 CP_2
la piegatrice (cfr. doc. 15 ). CP_1
Successivamente, in data 31.05.2007, ha invero comunicato che la consegna sarebbe avvenuta CP_2 in data 31.07.2007; sicché , in data 14.06.2007, ha richiesto l'immediata consegna. CP_1
A seguito di tale richiesta, in data 9.07.2007 ha comunicato a che il contratto si sarebbe CP_2 CP_1 risolto ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali del contratto e che avrebbe ritenuto l'acconto già versato da pari a € 10.000,00 a titolo di risarcimento parziale del danno ai sensi dell'art. 9. CP_1
In diritto, ha contestato l'intervenuta risoluzione in quanto le clausole contrattuali invocate dalla CP_1
sarebbe nulle ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. poiché clausole vessatorie sprovviste della CP_2
doppia sottoscrizione.
Nel merito, ha eccepito l'inadempimento integrale della per aver omesso di consegnare la CP_2
piegatrice e di eseguire gli interventi di messa a punto pattuiti, provocando danni alla per CP_1
l'impossibilità di utilizzo del macchinario e di reperirlo da terzi fornitori.
Pertanto, ha adito il Tribunale di Nola per ottenere: (i) la dichiarazione di nullità delle clausole CP_1
previste nelle condizioni generali del contratto stipulato inter partes il 30.10.2006 ai sensi degli artt. 1341
e 1342 c.c.; (i) l'accertamento dell'inadempimento di (iii) la dichiarazione della risoluzione CP_2 giudiziale del contratto e (iii) la conseguente condanna alla restituzione dell'acconto versato, pari a complessivi € 10.000,00 o, in subordine, la restituzione del detto importo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
i è costituita contestando in fatto e in diritto l'azione avversaria. CP_2
4 In via preliminare, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di
Milano in forza dell'art. 11 delle condizioni generali di vendita, avendo le parti pattuito la competenza esclusiva del foro di Milano.
Nel merito, ha confermato l'avvenuta stipulazione inter partes del contratto di compravendita del
30.10.2006.
Tuttavia, ha evidenziato che la mancata consegna del macchinario sarebbe imputabile al comportamento di , che di fatto avrebbe impedito l'adempimento da parte di CP_1 CP_2
La convenuta, infatti, con comunicazione del 28.05.2007 avrebbe comunicato a la data di CP_1
consegna prevista per il 4.06.2007, chiedendo al contempo conferma della disponibilità a ricevere il macchinario nonché l'invio della documentazione contabile necessaria per evadere l'ordine.
Grafica in riscontro avrebbe richiesto un differimento delle tempistiche di pagamento originariamente pattuite. con comunicazione del 31.05.2007 avrebbe parzialmente accettato le modifiche richieste CP_2 dall'attrice, differendo conseguentemente la data di consegna al 31.07.2007.
Tuttavia, in data 14.06.2007 avrebbe preteso l'accoglimento totale delle modiche delle CP_1
condizioni di pagamento richieste e la consegna immediata del macchinario.
A questo punto in data 29.06.2007, avrebbe invitato ad adempiere alle obbligazioni CP_2 CP_1
assunte entro il 5.07.2007, pena la risoluzione del contratto e la ritenzione dell'acconto versato ai sensi degli artt. 7 e 9 delle condizioni generali di vendita.
Stante il perdurante inadempimento, in data 9.07.2007 avrebbe comunicato l'intervenuta CP_2
risoluzione del contratto e l'avvenuta ritenzione dell'acconto versato a titolo di parziale risarcimento del danno.
In diritto, ha contestato l'eccezione di nullità delle clausole contenute nelle condizioni generali di vendita in quanto sarebbero state tutte munite di duplice sottoscrizione.
Ha a sua volta eccepito l'inadempimento di , la quale avrebbe richiesto continui differimenti della CP_1
consegna del macchinario, avrebbe omesso di riscontrare le richieste (conferma data di consegna, inoltro documenti contabili) e avrebbe preteso di modificare unilateralmente le condizioni di pagamento.
Da ciò discenderebbe che, da un lato, non sussisterebbe alcun danno risarcibile a favore di e CP_1 imputabile a dall'altro, che avrebbe legittimamente ritenuto l'acconto pagato da CP_2 CP_2 CP_1
5 ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali a titolo di risarcimento del danno causato dall'inadempimento di . CP_1
Il Tribunale di Nola, dopo aver escusso le prove testimoniali e disposto una c.t.u. contabile, ha accolto le domande attoree con sentenza n. 101/2020, pubblicata il 17.01.2020.
All'esito del giudizio di appello promosso da la Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. CP_2
2039/2022, depositata l'11.05.2022, ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nola in favore del Tribunale di Milano, quale foro convenzionale esclusivo, e ha assegnato alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio. ha tempestivamente riassunto il giudizio avanti il Tribunale di Milano con atto di citazione in CP_2
riassunzione notificato alla controparte in data 21.07.2022 e si è tempestivamente costituita in CP_1
data 28.11.2022.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., acquisito il fascicolo d'ufficio del Tribunale di Nola ex art. 126 disp. att. c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla validità delle clausole previste nelle condizioni generali di vendita ha chiesto la dichiarazione della nullità ai sensi degli artt. 1341 e1342 c.c. delle clausole CP_1
vessatorie previste nelle condizioni generali di vendita per la violazione del requisito della doppia sottoscrizione scritta.
Tale domanda è infondata e deve essere pertanto respinta per i motivi che seguono.
Preliminarmente, occorre rilevare che la domanda è posta in modo del tutto generico, senza neppure l'indicazione delle clausole che, a dire dell'attrice, sarebbero da considerarsi vessatorie e conseguentemente nulle per la mancanza della doppia sottoscrizione.
In ogni caso, come già evidenziato dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza n. 2039/2022, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, ai fini della validità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c., deve ammettersi l'idoneità di un mero richiamo numerico alla clausola vessatoria, mentre deve negarsi l'idoneità di un mero richiamo cumulativo a clausole vessatorie
6 e non, ma solo se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benché sommariamente, del contenuto.
Nel caso di specie, in calce alle condizioni generali di vendita, sottoscritte da , vi è un'ulteriore CP_1 clausola di tale tenore “il compratore, previa rilettura, dichiara di aver esaminato e di accettare la presente conferma d'ordine, ivi comprese le clausole nr 1 (termine di consegna) […] 7 e 14 (risoluzione espressa), 9 (riservato dominio) […], che in particolare corrispondono alla sua volontà contrattuale” recante un'ulteriore sottoscrizione da parte di . CP_1
Deve ritenersi pertanto soddisfatto il requisito della specifica sottoscrizione richiesto dall'art. 1341, comma 2, c.c. atteso che la sottoscrizione richiesta dall'art. 1341, comma 2, c.c. risulta apposta in calce ad un richiamo operato non a tutte le condizioni generali di contratto, ma solo ad alcune di esse, individuate ciascuna con il numero d'ordine e l'indicazione del contenuto.
La domanda deve essere pertanto respinta.
*
3. Sull'inadempimento di CP_1
Nel merito, entrambe le parti hanno reciprocamente eccepito l'inadempimento l'una dell'altra.
Dalla ricostruzione fattuale emersa dalla produzione documentale si osserva quanto segue.
È pacifico e documentalmente provato che le parti hanno stipulato in data 30.06.2007 un contratto di compravendita -con effetti novativi che sostituiva i precedenti accordi- con il quale ha venduto CP_2
a una piegatrice meglio identificata nel contratto, per un corrispettivo di € 106.280,00. Nel CP_1
contratto non è stato indicato alcun termine di consegna.
È altresì pacifico e provato documentalmente che in data 28.05.2007 ha comunicato a CP_2 CP_1
che avrebbe consegnato il macchinario il successivo 4.06.2007, chiedendo conferma della disponibilità
e l'invio della documentazione contabile necessaria per evadere l'ordine.
ha riscontrato tale comunicazione il giorno seguente, omettendo la conferma della data di CP_1 consegna e l'invio della documentazione, ma chiedendo una modifica delle modalità di pagamento inizialmente pattuite.
Nel dettaglio, il contratto prevedeva che l'importo complessivo di € 106.280,00 doveva essere pagato con le seguenti modalità:
(i) € 10.000,00 a titolo di acconto, già versati;
7 (ii) € 21.256,00 a titolo di Iva mediante due effetti bancari dell'importo di € 10.628,00 ciascuno, con scadenza a 90 e 120 gg FF (prima scadenza 30.09.2007 e seconda scadenza 31.10.2007);
(iii) il saldo di € 95.552,00 mediante rilascio di nove effetti cambiari con scadenza bimestrale dell'importo € 10.628,00 ciascuno, con la prima scadenza a 60 gg FF (prima scadenza
31.08.2007).
, in data 29.05.2007, ha proposto una modifica dei termini di pagamento come segue: CP_1
- quanto al punto (ii) ha richiesto un differimento di un mese di entrambe le scadenze (prima scadenza 30.10.2007 e seconda scadenza 30.11.2007);
- quanto al punto (iii) ha chiesto un differimento di quattro mesi (prima scadenza al 31.12.2007).
con comunicazione del 14.06.2007 ha accolto la richiesta di modifica dei soli termini di cui al CP_2
punto (ii), ma non ha accettato la richiesta di modifica dei termini di cui al punto (iii) e ha conseguentemente e giustificatamente differito la data di consegna della piegatrice al 31.07.2007.
ha rifiutato la nuova data di consegna proposta da e ha richiesto la consegna immediata CP_1 CP_2
del macchinario.
A questo punto in data 9.07.2007 ha comunicato a l'intervenuta risoluzione del contratto CP_2 CP_1 per inadempimento, con ritenzione dell'acconto versato a titolo di parziale risarcimento del danno, come previsto dall'art. 9 delle condizioni generali di vendita.
Da tale ricostruzione fattuale è emerso che il comportamento di integra grave inadempimento CP_1
delle obbligazioni contrattuali.
In primo luogo, è doveroso evidenziare che la data di consegna della piegatrice non è stata espressamente pattuita nel contratto che, anzi, all'art. 1 delle condizioni generali di vendita prevede testualmente che “il termine per la consegna è indicativo e non tassativo e non impegna la venditrice. […]. Il ritardo e la mancata consegna entro il termine stabilito non potranno in alcun modo costituire motivo di risarcimento di danni diretti o indiretti, né di modificazione o di annullamento dell'ordine accettato dalla venditrice. […]”.
Pertanto, le doglianze di relative all'asserito inadempimento di per il ritardo della CP_1 CP_2
consegna del macchinario sono del tutto infondate, non essendo stato pattuito contrattualmente alcun termine, tanto meno essenziale, per la consegna della piegatrice che, al contrario, è definito come indicativo e non tassativo.
8 Inoltre, si rileva che il differimento della data di consegna -inizialmente prevista al 4.06.2007 e successivamente rinviata al 31.07.2007- non è affatto dovuto all'indisponibilità del bene, bensì è una diretta conseguenza del parziale differimento dei termini di pagamento concessi a da parte di CP_1
infatti, il primo pagamento di cui al punto (ii), differito di un mese su richiesta di , CP_2 CP_1
prevedeva quale dies a quo il mese di emissione della fattura (90 giorni FF), coincidente con la consegna del macchinario.
Conseguentemente, avendo differito il primo pagamento -va ribadito, su richiesta di al CP_1
30.10.2007, giocoforza la consegna sarebbe dovuta avvenire nel mese di luglio.
Pertanto, non è ravvisabile alcun ritardo imputabile a poiché il differimento della data di CP_2
consegna del 4.06.2007 che, si ribadisce, non era comunque un termine essenziale, è stato rinviato a causa della rinegoziazione, su richiesta di , dei termini di pagamento, che prevedevano quale dies CP_1
a quo la data di fatturazione (rectius di consegna).
Al contrario, è emerso che ha impedito l'esecuzione del contratto da parte di e tale CP_1 CP_2 condotta integra grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Difatti, come già ampiamente illustrato, ha omesso di inviare la documentazione contabile CP_1
richiestale e non ha mai dichiarato la propria disponibilità a ricevere la consegna della piegatrice nella data indicata da CP_2
Pertanto, sussistendo i presupposti per la risoluzione del contratto stipulato in data 30.10.2006 ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento di , può concludersi che: Controparte_1
- ha diritto a ritenere l'importo di € 10.000,00 pagato da a titolo di acconto ai sensi CP_2 CP_1 dell'art. 9 delle condizioni generali di vendita3;
- la domanda risarcitoria proposta da deve essere respinta non sussistendo alcuna CP_1
responsabilità di CP_2
Ogni altra domanda resta assorbita.
*
4. Conclusioni
Le domande di vanno rigettate, posto che, a fronte del grave inadempimento di : CP_1 CP_1 - sussistono semmai i presupposti per la risoluzione del contratto stipulato in data 30.10.2006 ai sensi dell'art. 1453 c.c. per fatto e colpa di stessa e non di come infondatamente preteso CP_1 CP_2
dalla odierna convenuta in riassunzione;
- nulla va restituito a , sussistendo per contro il diritto di a ritenere l'importo di € CP_1 CP_2
10.000,00 pagato da a titolo di acconto ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali di vendita. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia (€ 25.000,00, come da pretese patrimoniali di
). CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta le domande di;
Controparte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario Parte_1
spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 10 ottobre 2025
Il giudice
(Federico AL)
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 di seguito, per brevità, “ ”. CP_1 2 di seguito, per brevità, “ . CP_2
3 3 “[…] nel caso di risoluzione del contratto le rate versate […] si intendono acquisite alla venditrice a titolo di risarcimento parziale del danno”.
9