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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 04.06.2024 al n. 2937 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Armando C.F._1
Corsini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Marcianise (CE) alla via
San Francesco n. 20;
RICORRENTE
CONTRO
, nato in San Felice a [...] il [...], codice fiscale CP_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Giuseppe C.F._2
Niola ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Acerra (NA) alla via Cesare
Battisti n.3;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13.01.2025 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04.06.2024, la signora premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 29.09.2018 in Pomigliano D'Arco (NA), con il sig. e che dalla CP_1 loro unione è nata la figlia nata a [...] il [...] chiedeva preliminarmente Persona_1 in rito accertarsi la residenza abituale della minore in Pomigliano D'Arco al fine Persona_1 di accertare la competenza territoriale dell'adito tribunale e, in merito, pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, obbligo del Sig. di concorrere al CP_1 mantenimento ordinario della minore tramite versamento mensile, a favore della ricorrente, di euro 500, 00 a partire dalla data di deposito del ricorso, obbligo del Sig. di contribuire CP_1 alle spese straordinarie per la minore nella misura del 70%. Vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale chiedeva pronunciarsi separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente per violazione dell'obbligo di coabitazione, la residenza abituale della minore e della ricorrente in Pomigliano D'Arco, affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre in Pomigliano D'Arco, assegnazione della casa coniugale sita in Pasiano di Pordenone al resistente intestatario del relativo contratto di locazione, disciplina del diritto di visita paterno, assegno di mantenimento a suo carico ed a favore della minore da corrispondersi il giorno 10 di ogni mese nella misura di Persona_1 euro 300,00, comprensivo della quota del 50% dell'assegno unico, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT prevedendo che, in caso di abolizione dell'assegno unico, egli verserà
l'intera somma di euro 300,00 a favore della minore, spese straordinarie, congrue, documentate e concordate, a suo carico nella misura del 70%. Vittoria di spese.
All'udienza del 13.01.2025 le parti presenti personalmente confermavano la volontà di separarsi ed addivenivano ad un accordo. Il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale delle parti;
2) affida la minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre;
3) disciplina il diritto di visita paterno nel modo seguente: il padre vedrà la minore, salvi diversi accordi, non meno di un fine settimana - con pernotto salvo diverse esigenze della minore - ogni quaranta giorni, festività natalizie alternate ossia un anno il 24 dicembre, il 31 dicembre ed il 6 gennaio ed un altro anno il 25/26 dicembre ed il primo gennaio salvi diversi accordi tenuto conto delle ferie del padre, Pasqua e Lunedì in Albis ad anni alterni, nel periodo estivo 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 15 giugno di ciascun anno;
4) pone a carico del sig. l'obbligo di versare per il mantenimento della figlia minore alla CP_1 ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di euro 400,00 somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di
Nola del maggio 2021;
5) l'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 90 Parte 2 Serie A del registro atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2018);
c) affida la minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre;
d) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
e) pone a carico del sig. l'obbligo di versare per il mantenimento della figlia minore alla CP_1 ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di euro 400,00 somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre al 50% delle spese straordinarie come in parte motiva;
f) prende atto che l'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%;
g) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 14.01.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 04.06.2024 al n. 2937 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Armando C.F._1
Corsini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Marcianise (CE) alla via
San Francesco n. 20;
RICORRENTE
CONTRO
, nato in San Felice a [...] il [...], codice fiscale CP_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Giuseppe C.F._2
Niola ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Acerra (NA) alla via Cesare
Battisti n.3;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13.01.2025 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04.06.2024, la signora premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 29.09.2018 in Pomigliano D'Arco (NA), con il sig. e che dalla CP_1 loro unione è nata la figlia nata a [...] il [...] chiedeva preliminarmente Persona_1 in rito accertarsi la residenza abituale della minore in Pomigliano D'Arco al fine Persona_1 di accertare la competenza territoriale dell'adito tribunale e, in merito, pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, obbligo del Sig. di concorrere al CP_1 mantenimento ordinario della minore tramite versamento mensile, a favore della ricorrente, di euro 500, 00 a partire dalla data di deposito del ricorso, obbligo del Sig. di contribuire CP_1 alle spese straordinarie per la minore nella misura del 70%. Vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale chiedeva pronunciarsi separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente per violazione dell'obbligo di coabitazione, la residenza abituale della minore e della ricorrente in Pomigliano D'Arco, affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre in Pomigliano D'Arco, assegnazione della casa coniugale sita in Pasiano di Pordenone al resistente intestatario del relativo contratto di locazione, disciplina del diritto di visita paterno, assegno di mantenimento a suo carico ed a favore della minore da corrispondersi il giorno 10 di ogni mese nella misura di Persona_1 euro 300,00, comprensivo della quota del 50% dell'assegno unico, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT prevedendo che, in caso di abolizione dell'assegno unico, egli verserà
l'intera somma di euro 300,00 a favore della minore, spese straordinarie, congrue, documentate e concordate, a suo carico nella misura del 70%. Vittoria di spese.
All'udienza del 13.01.2025 le parti presenti personalmente confermavano la volontà di separarsi ed addivenivano ad un accordo. Il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale delle parti;
2) affida la minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre;
3) disciplina il diritto di visita paterno nel modo seguente: il padre vedrà la minore, salvi diversi accordi, non meno di un fine settimana - con pernotto salvo diverse esigenze della minore - ogni quaranta giorni, festività natalizie alternate ossia un anno il 24 dicembre, il 31 dicembre ed il 6 gennaio ed un altro anno il 25/26 dicembre ed il primo gennaio salvi diversi accordi tenuto conto delle ferie del padre, Pasqua e Lunedì in Albis ad anni alterni, nel periodo estivo 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 15 giugno di ciascun anno;
4) pone a carico del sig. l'obbligo di versare per il mantenimento della figlia minore alla CP_1 ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di euro 400,00 somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di
Nola del maggio 2021;
5) l'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 90 Parte 2 Serie A del registro atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2018);
c) affida la minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre;
d) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
e) pone a carico del sig. l'obbligo di versare per il mantenimento della figlia minore alla CP_1 ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di euro 400,00 somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre al 50% delle spese straordinarie come in parte motiva;
f) prende atto che l'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%;
g) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 14.01.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)