Legge 25 novembre 2003, n. 339

Commentari23

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  • 1Avvocati e Società di capitali: quali sono le incompatibilità?
    Daniele Pireddu · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Pagina Diritto Economia
    Webit.It · https://www.filodiritto.com/

  • 3Dipendente pubblico part-time e professione di avvocato
    https://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025

  • 4Il pubblico dipendente non può fare l’avvocatoAccesso limitato
    Stefano Rossi · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2023

  • 5Esercizio professione forense e insegnamento: facciamo il punto
    Biarella Laura · https://www.diritto.it/ · 29 aprile 2022

    L'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento, ma con alcune limitazioni dettate dalla L. n. 247/2012 e precisate dall'interpretazione giurisprudenziale. È possibile esercitare la professione forense e insegnare, in contemporanea? La risposta è affermativa, e la legittimazione proviene da due fonti: l'art. 19 della l. n. 247/ 2012, rubricato “Eccezioni alle norme sulla incompatibilità”, dove al c. I si statuisce che In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle …

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Giurisprudenza171

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2019, n. 3516
    Provvedimento: pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 551-2018 proposto da: AR CA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO CARUSO, rappresentata e difesa dall'avvocato ORAZIO PAPALE; - ricorrente - contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LOCRI, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LOCRI; - intimati - avverso la sentenza n. 174/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata 1'11/11/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2018 dal Presidente DOMENICO …
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    • principio di non discriminazione·
    • cancellazione albo avvocati·
    • IMI (Internal Market Information System)·
    • diritto di stabilimento·
    • rinvio pregiudiziale Corte di Giustizia UE·
    • diritto acquisito·
    • legittimo affidamento·
    • eccesso di potere·
    • riconoscimento titoli professionali·
    • art. 21-nonies I. 241/90·
    • art. 45 RDL 1578/1933

  • 2Trib. Massa, sentenza 13/12/2024, n. 302
    Provvedimento: Successivamente all'udienza del 13/12/2024, alle ore 10,30 compaiono spontaneamente i procuratori delle parti l'Avv. ELISA CASINI in sostituzione dell'Avv. NASO DOMENICO per la parte ricorrente e la Dott.ssa in Controparte_1 sostituzione della dott.ssa per la parte Persona_1 resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_2 che provvede all'assistenza del magistrato e [...] all'odierna verbalizzazione. IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il …
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    • clausola 4 Accordo Quadro lavoro a tempo determinato·
    • disapplicazione normativa nazionale·
    • prescrizione quinquennale·
    • carta docente·
    • diritto-dovere formativo·
    • ius postulandi·
    • giurisprudenza CGUE e Corte di Cassazione·
    • art. 281-sexies c.p.c.·
    • parità di trattamento·
    • art. 1, comma 121, L. n. 107/2015

  • 3Trib. Massa, sentenza 13/09/2024, n. 193
    Provvedimento: Successivamente all'udienza del 13/09/2024, alle ore 12.05 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. ANDREA NICOLINI in sostituzione dell'avv. Casini e Naso per la parte ricorrente e la dott.ssa Francesca Catinari in sostituzione della dott.ssa Persona_1 È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa CP_1 che provvede all'assistenza del magistrato e [...] all'odierna verbalizzazione. IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di …
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    • disapplicazione normativa nazionale·
    • prescrizione quinquennale·
    • giurisprudenza Corte di Giustizia Europea·
    • carta docente·
    • diritto-dovere formativo·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • art. 281-sexies c.p.c.·
    • lavoro a tempo determinato·
    • parità di trattamento·
    • difetto di ius postulandi

  • 4Trib. Massa, sentenza 31/01/2025, n. 39
    Provvedimento: Successivamente all'udienza del 31/01/2025, alle ore 11,45 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. Elisa Casini in sostituzione dell'avv.. NASO DOMENICO per la parte ricorrente e la Dott.ssa per la parte resistente. CP_1 È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1 che provvede all'assistenza del magistrato e [...] all'odierna verbalizzazione. IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta …
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    • supplenze annuali·
    • spezzoni di orario·
    • adempimento in forma specifica·
    • prescrizione quinquennale·
    • carta docente·
    • supplenze temporanee·
    • giurisprudenza Cassazione·
    • risarcimento danni·
    • giurisprudenza CGUE·
    • art. 4 Accordo Quadro·
    • riparametrazione beneficio·
    • diritto UE·
    • lavoro a tempo determinato·
    • disapplicazione norma nazionale·
    • parità di trattamento

  • 5Trib. Massa, sentenza 20/09/2024, n. 204
    Provvedimento: Successivamente all'udienza del 20/09/2024, alle ore 12.10 compaiono i procuratori delle parti l'avv. Marta Marchetti in sostituzione dell'Avv. NASO DOMENICO per la parte ricorrente e la dott.ssa Francesca Catinari in sostituzione della dott.ssa per la parte resistente. Persona_1 È pure presente il funzionario UPP Dott. Persona_2 che provvede all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione. IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si …
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    • disapplicazione normativa nazionale·
    • adempimento in forma specifica·
    • prescrizione quinquennale·
    • giurisprudenza CGUE e S.C.·
    • carta docente·
    • diritto-dovere formativo·
    • art. 4 Accordo Quadro·
    • interessi o rivalutazione·
    • compensazione spese di lite·
    • parità di trattamento
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 56 , 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all'art. 1:
    - Si riporta il testo dell' art. 1, commi 56 , 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
    «56. Le disposizioni di cui all' art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
    56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attivita' professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attivita'. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attivita' professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.
    57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
    - Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , reca: «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore».
  • Art. 2. 1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto d'impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.
    2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.
    3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente puo' optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.
    4. Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purche' non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianita' resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione.
    Nota all'art. 2:
    - Il titolo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' riportato nelle note all'art. 1.
  • Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.