Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 574 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Anna Maria Barone, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Salvatore Luigi Pastore, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 03/05/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 12/02/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Taurisano (LE) il 14/08/1993;
- che dalla loro unione tre figlie: , il 17/11/1995 e , il 22/07/2000, Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni, economicamente autosufficienti, nonché , il Per_3
18/09/2011;
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- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni tra loro concordate.
Con note di trattazione scritta, le parti e i rispettivi difensori hanno integrato le condizioni di cui al ricorso mediante la previsione di un calendario per l'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti della figlia minorenne nel caso di mancato accordo tra i coniugi.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, come integrate con note di trattazione scritta per l'udienza citata, non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo e integrato con le condizioni di affidamento e collocamento prevalente della figlia minore , già stabilite in sede di Per_3 accordo di separazione e implicitamente richiamate in ricorso.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
2 definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taurisano
(LE) il 14/08/1993 da e trascritto nei Controparte_1 Parte_1 registri dello stato civile di quel Comune al n. 57, Parte II, Serie A, anno 1993, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
a) la figlia minore è affidata congiuntamente a entrambi i genitori, Per_3 con collocamento prevalente presso la madre;
b) le parti, di comune accordo, hanno convenuto che il sig. corrisponda CP_1 alla sig.ra la somma complessiva di Euro 600,00, di cui Euro Parte_1
100,00 a titolo di contributo di mantenimento della coniuge ed Euro
500,00 a tiolo di contributo per il mantenimento della figlia minore
, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore della stessa;
Per_3
c) Il padre, abitualmente residente in [...], potrà: sentire telefonicamente la figlia tutti i giorni, anche con videochiamata, tendenzialmente nella fascia oraria 19:30/21:00; quando viene in Italia, stare con la figlia minore tutti i giorni (compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e ricreativi della stessa), fino ad un massimo di sette giorni consecutivi, con possibilità di pernotto presso lo stesso, tenendo comunque conto della volontà della minore, avendo cura di avvisare la madre del suo arrivo almeno dieci giorni prima;
nel caso di permanenza del padre in Italia, oltre i sette giorni, per l'ulteriore periodo, egli potrà comunque stare con la figlia (sempre con il consenso di quest'ultima e compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e ricreativi della stessa), il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00, nonché i fine settimana, alternativamente, dall'uscita da scuola del sabato sino alle ore 20,00 della domenica sera;
le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza – compatibilmente con la possibilità del sig. di essere presente in Italia – stabilendosi che la figlia CP_1
trascorrerà alternativamente con i genitori in via continuativa la Per_3 settimana dal 23 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché, sempre con la garanzia dell'alternanza, continuativamente il periodo dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo; le vacanze estive saranno
3 concordate entro il 30 giugno di ogni anno, prevedendo che il padre potrà tenere con sé la figlia, anche non continuativamente, per un periodo di tre settimane, alternativamente nel mese di luglio e agosto;
per quanto riguarda il compleanno della minore, i genitori si propongono, sin da ora, di rispettare le aspettative della stessa;
durante il corso dell'anno, la figlia, se lo vorrà e compatibilmente con i suoi impegni, potrà stare con il padre
(con spese a carico dello stesso), presso il suo domicilio in Svizzera, purché accompagnata durante il viaggio dal padre stesso o da altro accompagnatore individuato di comune accordo dai genitori.
d) la sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Parte_1
Taurisano, alla via Macchie, n. 65, unitamente alla figlia minore;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 11/11/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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