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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 192/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Alfonso Del Giudice, per procura in atti appellante
CONTRO
c.f. , in persona del Presidente e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv.ta Patrizia Sanguineti e dall'Avv.to Alberto Fuochi dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate in data 7.1.2025.
Per l'appellato: come da note depositate in data 8.1.2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 18.9.2023 innanzi al Tribunale della Spezia, il signor , già beneficiario del “Reddito di Parte_1 Cittadinanza”, dato atto di aver iniziato il 4.6.2023 un'attività libero- professionale e di aver richiesto il 7.6.2023 il “beneficio addizionale” a titolo di incentivo di cui all'art. 8 comma 4 DL 4/19, richiesta respinta dall' in quanto sarebbe stata presentata oltre il previsto termine di 12 CP_1
mesi, ha chiesto il riconoscimento dello stesso beneficio e la condanna dell' ad erogarglielo, sottolineando che la legge prevede che il termine CP_1
decorra dalla fruizione e che la fruizione era iniziata il 15.6.2022.
Si è costituito in giudizio , chiedendo di respingere il ricorso CP_1
Con sentenza n. 18 del 2024, il Tribunale della Spezia ha respinto il ricorso, compensando integralmente le spese di lite per “la novità della questione”.
Il ricorrente ha proposto appello.
Con il primo motivo lamenta “la violazione degli artt. 421 e 112 c.p.c. in ordine alla mancata ammissione delle prove documentali prodotte unitamente all'atto di costituzione del nuovo difensore in primo grado”, prove ammissibili in quanto conseguenti alle argomentazioni contenute nella comparsa di costituzione dell' , nonché “l'omessa motivazione CP_1 circa la mancata ammissione” di questi documenti, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia.
L'appellante evidenzia altresì “la mancata valutazione probatoria del doc.
n. 01) del ricorso introduttivo”, cioè l'apertura della partita IVA, ad attestare l'inizio dell'attività lavorativa, inizio in ogni caso non contestato in sede amministrativa da parte dell' . CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante contesta “l'erronea e contraddittoria motivazione in punto di intempestività nella presentazione della domanda, volta ad ottenere il beneficio”, con “violazione di legge in riferimento all'art 8, comma 4, d.l. n. 4 del 2019”.
L'appellante ritiene che i 12 mesi, previsti dalla richiamata norma, devono essere conteggiati a decorrere dalla data di “fruizione” del “Reddito di
Cittadinanza” e siccome il primo accredito era avvenuto in data 15.6.2022 e la richiesta del “beneficio addizionale” era stata avanzata in data 7.6.2023, la domanda era perfettamente in termini.
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Si è costituito l' , chiedendo di respingere il ricorso e richiamando la CP_1
sentenza n. 305 del 2024, depositata il 28.11.2024, di questa Corte, sentenza con la quale è stato respinto analogo appello, con motivazione conforme alle conclusioni dell' . Pt_2
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 14.1.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto, dovendosi confermare la precedente decisione di questa Corte, correttamente richiamata dall' , cioè la CP_1
sentenza n. 305 del 2024, depositata il 28.11.2024, riferita ad un caso perfettamente sovrapponibile a quello oggi in esame, anche quanto ai predetti motivi di appello.
Si riporta quindi, anche quale precedente conforme ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., la motivazione della predetta sentenza:
“L'appello è infondato.
E' pacifico e documentale che parte appellante, in seguito all'accoglimento da parte dell' della domanda prot. RDC-2022-5761175 presentata il CP_1
09.05.2022 (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo primo grado), ha fruito della CP_1
prima mensilità in data 15.6.2023 e della dodicesima mensilità in data
26.5.2023 (cfr. estratto accrediti, docc. n. 3 fascicoli di primo grado di entrambe le parti).
A norma dell'art. 8, comma 4, d.l. n. 4 del 2019, cit., il beneficio per cui è causa è destinato «Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc (…)”
Se è vero quanto evidenziato dall'appellante, ossia che il dato normativo valorizza l'effettiva fruizione del Rdc, e che occorre pertanto considerare all'avvenuto accredito del beneficio, non può tuttavia convenirsi con la tesi difensiva di parte ricorrente, secondo cui il primo mese di fruizione integra il dies a quo del periodo di un anno entro il quale occorre attivarsi per intraprendere l'attività in forma autonoma o di impresa.
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Ciò in quanto il dato normativo computa piuttosto le mensilità fruite
(“dodici mesi di fruizione”) sicché, come correttamente stabilito dal
Tribunale, la domanda andava presentata entro il 26.5.2023, dodicesimo mese di fruizione del RdC.
L'appello viene pertanto respinto, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Spese compensate, considerata la particolarità della controversia, sulla quale non risultano pronunciamenti in sede di legittimità. ”
In applicazione dei predetti principi affermati da questa Corte nella sentenza appena richiamata, principi ai quali questo collegio ritiene di dare continuità, l'appello deve quindi essere respinto.
Infatti, anche nel caso in esame ricorrono gli stessi presupposti, anche rispetto alla scansione temporale.
In questo senso, risulta pacifico e documentale che il signor ha Parte_1
fruito della prima mensilità del Reddito di Cittadinanza in data 15.6.2022 e della dodicesima mensilità in data 26.5.2023, quindi anche in questo caso la domanda per ottenere il “beneficio addizionale” andava presentata entro il
26.5.2023, cioè entro il dodicesimo mese di fruizione del Reddito di
Cittadinanza.
La predetta sentenza di questa Corte deve essere confermata anche in punto spese del giudizio, le stesse devono quindi essere integralmente compensate, considerata la particolarità della controversia, sulla quale non risultano pronunciamenti in sede di legittimità.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Spese compensate.
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Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Federico Grillo Pasquarelli
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