Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
VICENZA 4/22 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GAIBISSO ELISABETTA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. , nato in [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
VIA DASSORI 12/19 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GHIARA PAOLO (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come C.F._4
da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 17.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti indicate in epigrafe al fine di ottenere la modifica del Decreto emesso da questo TO in esito al proc. n. 642/2019 VG in data 06.06.2019 alle condizioni
Vista la documentazione prodotta nonché la relazione pervenuta dal SS ATS n. 42 in cui si dà atto che da almeno un anno il signor ha cessato qualsiasi contatto con i figli, di cui si è Pt_3
totalmente disinteressato;
Rilevato che anche i tentativi effettuati dal SS non sono andati a buon fine nel senso che il convenuto ha annullato gli incontri programmati, creando delusione nei figli;
Ritenuto quindi che, per quanto riguarda le condizioni a modifica di quelle stabilite nel precedente ciato decreto e che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite anche con riguardo all'ivi previsto – e concordato - regime di affidamento cd. super-esclusivo in favore della madre, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pt_4
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I figli minori (nt 05.06.2012) e (nt Persona_1 Persona_2
03.01.2016) vengono affidati in regime di affidamento cd. super esclusivo in capo alla madre, ex art. 337 quater ultimo comma c.c., presso la quale manterranno la loro residenza anagrafica;
Dispone che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa ai figli e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza dei figli e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità dei figli validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria: dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate, fermo restando il ricorso al Giudice per eventuali trasferimenti all'estero.
2) I rapporti tra il padre ed i figli minori al momento non appaiono percorribili e qualora il sig.
intenda riprendere la frequentazione con i figli dovrà farlo seguendo le indicazioni che il PT
servizio sociale vorrà in allora indicare, tenuto in prioritario conto delle esigenze e delle necessità dei minori stessi;
3) Il sig. continuerà a contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla sig.ra PT
, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di € 450,00 Pt_1
(con prima rivalutazione a giugno 2025) oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli ed individuate sulla base del protocollo in uso presso questo
Tribunale;
4) La sig.ra dichiara che, ad oggi, nulla è dovuto dal sig. per arretrati non Pt_1 PT corrisposti a titolo di mancata rivalutazione istat dell'importo dovuto dal sig. per il PT
contributo al mantenimento dei figli minori;
5) Le parti concordano che la sig.ra percepirà in via esclusiva l'assegno unico per i figli Pt_1
minori;
6) Spese di lite compensate tra le parti.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di competenza ed anche poer l'invio, per opportuna conoscenza, al SS del Comune di GENOVA ATS n. 42
Genova, lì 20/12/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini