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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2272/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2272/2024
tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MIRALDI Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLA
RICORRENTE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Oggi 11 giugno 2025 alle ore 9.52 innanzi al GI dott. Vera Marletta è comparso:
Per 'avv. MIRALDI ANTONELLA. Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisano le conclusioni come da atti e difese ( e da ultimo come da note autorizzate depositate in data 30.5.2025 ) e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2272/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIALE IONIO, 116 95100 Parte_1 P.IVA_1
CATANIA ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MIRALDI ANTONELLA giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Decisa all'udienza dell'11 giugno 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come in atti pagina 2 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies e segg.c.p.c. la società in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale il Controparte_2
richiedendo l'accertamento dell'inadempimento del contratto di appalto del 08.10.2018
[...]
stipulato con la convenuta, oltre al risarcimento del danno per il ritardo nel pagamento della somma dovuta.
Deduceva a sostegno della spiegata domanda l'inadempimento del alle obbligazioni di cui CP_1
al contratto-preventivo del 08.10.2018, a causa del mancato pagamento del saldo del prezzo concordato, nonché il risarcimento del danno per il ritardo nei pagamenti in acconto.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito:” previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, contraris reiectis,
-accertare, ritenere e dichiarare che il , in pers. Controparte_3
leg. rappr. e amm.re pro-tempore, c.f. n° - in atto la geom. con sede P.IVA_2 Controparte_4
in 95100-Catania alla via Impallomeni n°40 - , :
- o è tenuto all'adempimento integrale dell'obbligazione di cui al contratto di appalto sottoscritto con la società appaltatrice odierna istante,
- o è tenuto a risarcire quest'ultima, quale danneggiato, dell'ulteriore pregiudizio creatole, perchè a causa del ritardo nel percepire la somma dovutagli si è trovata nella concreta impossibilità di disporne
e di impiegarla in modo remunerativo;
risarcimento del danno patrimoniale, da danno emergente e da lucro cessante, richiesto anche pere equivalente, per le ragioni già infra sopra spiegate e motivate, ai punti a) , b) e c), da intendersi qui riportate e ritrascritte fedelmente, anche ai sensi degli articoli 1223,
2058, 2° comma, e 1224 codice civile, ossia in quanto il : Controparte_5
- ha omesso di rispettare i tempi di pagamento contrattualmente previsti per ciascun S.A.L.
(vedasi art.19 del contratto) di “entro dieci giorni dalla data di emissione della relativa fattura" per ciascuna fattura emessa e, conseguentemente di pagare gli interessi legali, compensativi e di mora e la rivalutazione per (il danno cagionato da) i ritardati pagamenti ai sensi degli articoli 1223, 2058, 2° comma, e 1224 codice civile nonchè ai sensi dell'art. 1284,
4° comma, c.c. all'effettivo ed integrale soddisfo;
- anche per la fattura n°24/B del 19/04/2021 inerente il 7° S.A.L., ha pagato la sorte capitale residua soltanto dopo la nuova messa in mora, quella del 08/09/2023, effetuandolo con bonifico bancario del 27/09/2023 (v. bonifico allegato “F”), ma tralasciando di pagare i dovuti interessi legali, compensativi e di mora, maturati dalla scadenza dei dieci giorni dalla data di
pagina 3 di 9 emissione della fattura, per come disposto alla clausola 19, punto 2, del contratto di appalto
e/o maturati dalla data di consegna certificata dei lavori (=22/06/2021) ed inoltre di versare la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, compensativi e di mora, tutti maturati dalla scadenza di ciascuna fattura tardivamente pagata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, 1° e 4° comma, c.c., quelli stessi che pure gli sono stati domandati in pagamento, financo con la citata missiva di P.E.C. dell/08/09/2023, nonchè ai sensi degli articoli 1223, 2058, 2° comma, e 1224 codice civile;
- a tutt'oggi non ha provveduto al pagamento anche dell'importo di € (24.016,29 oltre IVA, ossia) 26.417,92 per “SALDO (rata 8)”, giusta certificato di pagamento SAL 6, e di altri €
(20.109,35 oltre IVA, ossia) 22.120,29 relativi al “certificato di pagamento „svincolo di garanzia‟; importi appena descritti che sommano euro (24.016,29+IVA al 10% per
2.401,63+20.109,35+ IVA al 10% per 2.010,94=) 48.538,20 comprensivi di IVA (10%), dovuti in ragione del contratto d'appalto, per sorte capitale;
- sorte capitale dell'importo di € 48.538,20 comprensivi di IVA (10%), rispetto alla quale la parte odierna convenuta ha omesso il pagamento degli interessi maturati dalla singola scadenza espressamente previsti nella clausola 19, punto 2, del contratto di appalto pure specificamente richiesti ai sensi dell'art. 1284, 1° comma, c.c. sino alla missiva di messa in mora, la PEC dell'08/09/2023, ed ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c. da quest'ultima data all'effettivo ed integrale soddisfo,
- la condotta omissiva e tardiva del Committente , Controparte_2
ha inconfutabilmente generato un danno patrimoniale, da danno emergente e da lucro cessante, alla società appaltatrice ai sensi degli articoli 1223, 2058, 2° comma, e 1224 codice civile, che ne va risarcita con il riconoscimento del diritto a percepire : gli interessi legali, compensativi e di mora, tutti maturati dalla scadenza di ciascuna fattura tardivamente pagata o maturati e maurandi dalla data di consegna certificata dei lavori (=22/06/2021), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, 1° e 4° comma, c.c.; la rivalutazione monetaria del capitale (prezzo dell'appalto) non pagatole, dalla data di consegna certificata dei lavori (=22/06/2021), o pagatole con ritardo, dalla scadenza di ciascuna fattura tardivamente pagata;
quelli stessi interessi e rivalutazione che pure gli sono stati domandati in pagamento anche con la citata missiva di P.E.C. dell/08/09/2023, rimasta inesitata;
-per l'effetto condannare il medesimo , in pers. Controparte_3
leg. rappr. e amm.re pro-tempore, a pagare euro 48.538,20 comprensivi di IVA al 10%, gravati degli interessi legali, compensativi e moratori ex art. 1284, 4^comma, c.c., maturati dalla data di consegna pagina 4 di 9 certificata dei lavori (=22/06/2021) e/o dalla data di definitiva messa in mora (=08/09/2023) e maturandi fino all'integrale soddisfo, ed altresì a risarcire mediante pagamento in denaro, anche per equivalente, il danno patrimoniale cagionato dagli omessi e dai ritardati pagamenti, ai sensi degli articoli 1223, 2058, 2° comma, e 1224 codice civile, riconoscendolo e quantificandolo in euro tremilaquattrocento tenendo conto degli interessi legali, compensativi e di mora e della rivalutazione maturati dalla data di consegna certificata dei lavori (=22/06/2021) e/o dalla data di definitiva messa in mora (=08/09/2023) e maturandi fino all'integrale soddisfo, in euro tremila/00;
- emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva), ove il Decidente ne ritenga sussistenti
i relativi presupposti di legge (trattandosi di richiesta di risarcimento danni).
Con condanna del convenuto alle spese e compensi del presente procedimento e di quelle di mediazione obbligatoria, oltre spese generali ex T.F., CPA ed IVA come per legge.”
La società convenuta, pur avendo regolarmente ricevuto la notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza del 18.09.2024 parte ricorrente evidenziava la regolarità della notifica del ricorso alla convenuta, dava atto di aver ricevuto il pagamento di altri due acconti e insisteva in atti, il G.I., ritenuta la causa matura, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.05.2025, invitando la parte alla discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
All'udienza del 28.5.2025 la causa veniva quinti rinviata all'udienza dell'11 giugno 2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc, essendo stata autorizzata parte ricorrente a depositare copia del bonifico bancario del 25.11.2024, trattandosi di documentazione formatasi successivamente alla scadenza delle preclusioni istruttorie.
Indi all'udienza dell'11 giugno 2025, sulle conclusioni precisate come in atti la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del non Controparte_6
costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato.
Ciò posto, giova premettere quanto segue.
La vicenda che ci occupa prende le mosse dall'iniziativa giudiziaria spiegata dalla società
[...]
nei confronti del , avanzata al fine di far dichiarare Parte_1 Controparte_7
l'inadempimento del contratto di appalto stipulato tra le parti, per mancato pagamento del prezzo e ottenere anche il risarcimento del danno.
Nei fatti la stipulava con la convenuta un contratto di appalto, in data Parte_1
08.10.2018, per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione nell'immobile del Condominio, per un importo complessivo di € 146.047,30 al netto di IVA (10%).
pagina 5 di 9 In data 12/11/2018 il Direttore dei Lavori insieme con l'Amministratore condominiale p.t. consegnavano all'impresa appaltatrice il cantiere per l'inizio dei lavori.
Successivamente, dopo alcune sospensioni, i lavori venivano completati e consegnati il 01.06.2021.
L'accettazione delle opere era stata sottoscritta con processo verbale in data 21.06.2021, dalle parti committenti e appaltatrici e dal Direttore dei lavori.
Nel corso degli anni, per come certificato anche dal D.L., sono stati effettuati diversi pagamenti da parte del convenuto, residuando il saldo dei lavori per un importo complessivo di € CP_1
44.125,64 oltre IVA.
L'odierna ricorrente, dopo aver atteso invano il pagamento del dovuto, in data 08.09.2023 diffidava tramite PEC il . L'amministratore p.t, in data 27.09.2023, provvedeva a versare un acconto CP_1 di € 5.875,87 quale residuo su una fattura già emessa e nulla più.
La ditta appaltatrice si attivava quindi giudizialmente per ottenere quanto spettante.
In diritto, nel giudizio odierno, il ricorrente, altre a richiedere l'accertamento dell'inadempimento del nel pagamento del prezzo e la consequenziale condanna al pagamento dell'obbligazione CP_1
ex contractu, chiede anche il risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza del ritardo nel pagamento delle singole fatture.
La presente domanda è da accogliere per le ragioni che seguono.
Secondo il generale principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115
c.p.c.].Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. L'onere di provare un fatto quindi, ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Mentre colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
La fattispecie posta a fondamento della controversia de quo è da rintracciare all'art. 1665 c.c. e seguenti. La norma, nel primo comma, recita che “Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta. La verifica deve essere fatta dal committente appena
l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire.
Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.
pagina 6 di 9 Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.”
Da un lato quindi, l'appaltatore, come suo principale obbligo, è tenuto ad eseguire bene l'opera affidatagli, con materiali idonei e a perfetta regola d'arte. L'inosservanza di queste regole essenziali nella condotta degli appalti porta ad affermare che l'assuntore è tenuto a garantire il risultato tecnico dell'opera dedotta in contrario.
La verifica, prevista nella norma, consente al committente di analizzare se l'opera corrisponde a quanto pattuito ovvero se presenta dei vizi. Essa è un atto necessario del committente e questi deve compierlo, altresì, senza ritardo, ciò in quanto è seguita dalla accettazione che segna il momento dal quale l'appaltatore ha diritto a ricevere il corrispettivo.
Difatti l'art. 1665 si chiude col disciplinare quello che del resto è un obbligo ed una conseguenza naturale dell'appalto e cioè che l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente. Il codice fa salvi la diversa pattuizione o gli usi contrari.
Inoltre, una volta determinato il momento del pagamento dell'opera ovvero del saldo, se durante l'esecuzione dei lavori sono stati pagati acconti, ogni ritardo porta a carico del committente l'onere degli interessi e della clausola penale se prevista in contratto e, in casi più gravi, il committente può essere esposto al rifacimento dei danni.
Nel caso in esame, è provato che parte ricorrente ha onorato i propri impegni attraverso la realizzazione dei lavori concordati, nei tempi e nelle modalità previste, procedendo alla consegna del cantiere, libero e sgombro, in data 01.06.2021.
Inoltre, in data 21.06.2021, le parti e il direttore dei lavori hanno sottoscritto altresì il verbale di accettazione delle opere, certificando le somme residue a debito.
Nessuna contestazione e/o difformità risulta lamentata dal , sulla scorta della CP_1
documentazione in atti.
Anzi, nel caso in esame, vi è stata sia la “consegna” dei lavori, che costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, sia
“l'accettazione dell'opera”. Quest'ultima, peraltro fatta con apposito verbale sottoscritto dalle parti in data 21.06.2021, comporta che il committente esprima il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo. (Cassa con rinvio, App. Roma, 18/01/2007, Cassazione civile sez. II 21 giugno 2013 n. 15711).
pagina 7 di 9 L'inadempimento della parte convenuta è stato provato dall'attore, attraverso la produzione sia della certificazione del Direttore dei Lavori in cui si attestava la sorte residua da pagare dopo l'accettazione delle opere (pari ad euro 44.125,64 oltre IVA), ed anche attraverso la Pec di diffida dell'08.09.2023, a seguito della quale è stato fatto solo un parziale pagamento (di euro 5.875,87) da parte dell'amministratore p.t. del CP_1
In definitiva, l'inadempimento del , alle obbligazioni Controparte_8
espressamente assunte con il contratto sottoscritto in data 08.10.2018, risulta accertato e provato.
Peraltro, come dichiarato dal ricorrente in sede d'udienza, parte convenuta, dopo la notifica del ricorso ha provveduto ad effettuare nel corso del presente procedimento versamenti ulteriori e segnatamente dei seguenti importi: a) bonifico 18/06/2024 da € 3000,00 lordi da Banco Posta, di cui euro 2.727,27 per capitale ed euro 272,73 per IVA al 10%; b) bonifico 23/07/2024 di € 2000,00 lordi da Banco Posta, di cui euro 1.818,18 per capitale ed euro 181,82 per IVA al 10%; c) bonifico 26/11/2024 di € 3000,00 lordi da Banco Posta di cui euro 2.727,27 per capitale ed euro 272,73 per IVA al 10% quindi €
8.000,00, per sommatoria di euro 7.272,72 e dell'IVA al 10% di 727,28.
Pertanto il in pers. leg. rappr. e amm.re pro- Controparte_3
tempore, deve essere condannato al pagamento della somma di 48.538,20 comprensivi di IVA al 10%, oltre interessi moratori ex art. 1284, 4^comma, c.c., somma dalla quale va decurtato l'importo di euro
7.272,72 ( da imputare prima al pagamento degli interessi legali moratori ex D.Lgs. n°231/2002 maturati dalla messa in mora dell'08/09/2023 e successivamente alla sorte capitale).
Per quanto attiene la richiesta di risarcimento del danno, a seguito dell'evidente inadempimento del convenuto, la sostiene di aver subito un pregiudizio a causa del ritardo nel Parte_1 percepire la somma spettante, trovandosi nell'impossibilità di disporne e impiegarla in modo remunerativo.
Il ritardato adempimento di una obbligazione deve essere inquadrato nella categoria giuridica delle sanzioni civili, quindi nell'ambito di quella che è prevista come una pena civile per il mancato o ritardato adempimento di un'obbligazione.
Si tratta di un obbligo che si affianca all'obbligo principale di adempimento in quanto il legislatore ha previsto che, indipendentemente dalla fonte del rapporto obbligatorio, sia essa contrattuale o extracontrattuale, una volta accertata l'esistenza del rapporto giuridico obbligatorio ed il conseguente obbligo di adempimento, il mancato o ritardato adempimento deve essere sanzionato con la condanna al risarcimento di tutti quei danni conseguenti a tale evento.
Da ciò deriva quindi che il Giudice, nel determinare la liquidazione del danno, deve, in applicazione dell'art. 1223 c.c., da un lato liquidare il valore del bene perduto (danno emergente) e dall'altro deve pagina 8 di 9 riconoscere l'ulteriore danno da ritardo (lucro cessante), riconoscendo d'ufficio anche la rivalutazione monetaria;
, quindi, deve compensare, con l'attribuzione di interessi, il conseguimento della somma liquidata in ritardo rispetto al sorgere dell'obbligazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha provato che il ha omesso di rispettare i tempi di CP_1
pagamento contrattualmente previsti e quindi va altresì riconosciuta la debenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora (8/9/2023) sino all'integrale soddisfo
Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2272/2024 RG:
- DICHIARA la contumacia del . Controparte_9
- ACCOGLIE la domanda della e l'effetto; Pt_1 Parte_1
- CONDANNA il al pagamento in favore della Controparte_6 [...]
della somma di somma di 48.538,20 comprensivi di IVA al 10%,, oltre interessi Parte_1
moratori ed interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora (8/9/2023) fino all'integrale soddisfo, da cui detrarre le somme già corrisposte secondo quanto indicato in parte motiva.
- CONDANNA il al pagamento delle spese processuali in Controparte_6 favore della , che liquida in complessivi € 5.545,00, di cui € 545,00 per spese ed Parte_1
€ 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Letta in udienza in Catania, l'11 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Vera Marletta
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2272/2024
tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MIRALDI Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLA
RICORRENTE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Oggi 11 giugno 2025 alle ore 9.52 innanzi al GI dott. Vera Marletta è comparso:
Per 'avv. MIRALDI ANTONELLA. Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisano le conclusioni come da atti e difese ( e da ultimo come da note autorizzate depositate in data 30.5.2025 ) e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2272/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIALE IONIO, 116 95100 Parte_1 P.IVA_1
CATANIA ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MIRALDI ANTONELLA giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Decisa all'udienza dell'11 giugno 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come in atti pagina 2 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies e segg.c.p.c. la società in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale il Controparte_2
richiedendo l'accertamento dell'inadempimento del contratto di appalto del 08.10.2018
[...]
stipulato con la convenuta, oltre al risarcimento del danno per il ritardo nel pagamento della somma dovuta.
Deduceva a sostegno della spiegata domanda l'inadempimento del alle obbligazioni di cui CP_1
al contratto-preventivo del 08.10.2018, a causa del mancato pagamento del saldo del prezzo concordato, nonché il risarcimento del danno per il ritardo nei pagamenti in acconto.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito:” previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, contraris reiectis,
-accertare, ritenere e dichiarare che il , in pers. Controparte_3
leg. rappr. e amm.re pro-tempore, c.f. n° - in atto la geom. con sede P.IVA_2 Controparte_4
in 95100-Catania alla via Impallomeni n°40 - , :
- o è tenuto all'adempimento integrale dell'obbligazione di cui al contratto di appalto sottoscritto con la società appaltatrice odierna istante,
- o è tenuto a risarcire quest'ultima, quale danneggiato, dell'ulteriore pregiudizio creatole, perchè a causa del ritardo nel percepire la somma dovutagli si è trovata nella concreta impossibilità di disporne
e di impiegarla in modo remunerativo;
risarcimento del danno patrimoniale, da danno emergente e da lucro cessante, richiesto anche pere equivalente, per le ragioni già infra sopra spiegate e motivate, ai punti a) , b) e c), da intendersi qui riportate e ritrascritte fedelmente, anche ai sensi degli articoli 1223,
2058, 2° comma, e 1224 codice civile, ossia in quanto il : Controparte_5
- ha omesso di rispettare i tempi di pagamento contrattualmente previsti per ciascun S.A.L.
(vedasi art.19 del contratto) di “entro dieci giorni dalla data di emissione della relativa fattura" per ciascuna fattura emessa e, conseguentemente di pagare gli interessi legali, compensativi e di mora e la rivalutazione per (il danno cagionato da) i ritardati pagamenti ai sensi degli articoli 1223, 2058, 2° comma, e 1224 codice civile nonchè ai sensi dell'art. 1284,
4° comma, c.c. all'effettivo ed integrale soddisfo;
- anche per la fattura n°24/B del 19/04/2021 inerente il 7° S.A.L., ha pagato la sorte capitale residua soltanto dopo la nuova messa in mora, quella del 08/09/2023, effetuandolo con bonifico bancario del 27/09/2023 (v. bonifico allegato “F”), ma tralasciando di pagare i dovuti interessi legali, compensativi e di mora, maturati dalla scadenza dei dieci giorni dalla data di
pagina 3 di 9 emissione della fattura, per come disposto alla clausola 19, punto 2, del contratto di appalto
e/o maturati dalla data di consegna certificata dei lavori (=22/06/2021) ed inoltre di versare la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, compensativi e di mora, tutti maturati dalla scadenza di ciascuna fattura tardivamente pagata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, 1° e 4° comma, c.c., quelli stessi che pure gli sono stati domandati in pagamento, financo con la citata missiva di P.E.C. dell/08/09/2023, nonchè ai sensi degli articoli 1223, 2058, 2° comma, e 1224 codice civile;
- a tutt'oggi non ha provveduto al pagamento anche dell'importo di € (24.016,29 oltre IVA, ossia) 26.417,92 per “SALDO (rata 8)”, giusta certificato di pagamento SAL 6, e di altri €
(20.109,35 oltre IVA, ossia) 22.120,29 relativi al “certificato di pagamento „svincolo di garanzia‟; importi appena descritti che sommano euro (24.016,29+IVA al 10% per
2.401,63+20.109,35+ IVA al 10% per 2.010,94=) 48.538,20 comprensivi di IVA (10%), dovuti in ragione del contratto d'appalto, per sorte capitale;
- sorte capitale dell'importo di € 48.538,20 comprensivi di IVA (10%), rispetto alla quale la parte odierna convenuta ha omesso il pagamento degli interessi maturati dalla singola scadenza espressamente previsti nella clausola 19, punto 2, del contratto di appalto pure specificamente richiesti ai sensi dell'art. 1284, 1° comma, c.c. sino alla missiva di messa in mora, la PEC dell'08/09/2023, ed ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c. da quest'ultima data all'effettivo ed integrale soddisfo,
- la condotta omissiva e tardiva del Committente , Controparte_2
ha inconfutabilmente generato un danno patrimoniale, da danno emergente e da lucro cessante, alla società appaltatrice ai sensi degli articoli 1223, 2058, 2° comma, e 1224 codice civile, che ne va risarcita con il riconoscimento del diritto a percepire : gli interessi legali, compensativi e di mora, tutti maturati dalla scadenza di ciascuna fattura tardivamente pagata o maturati e maurandi dalla data di consegna certificata dei lavori (=22/06/2021), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, 1° e 4° comma, c.c.; la rivalutazione monetaria del capitale (prezzo dell'appalto) non pagatole, dalla data di consegna certificata dei lavori (=22/06/2021), o pagatole con ritardo, dalla scadenza di ciascuna fattura tardivamente pagata;
quelli stessi interessi e rivalutazione che pure gli sono stati domandati in pagamento anche con la citata missiva di P.E.C. dell/08/09/2023, rimasta inesitata;
-per l'effetto condannare il medesimo , in pers. Controparte_3
leg. rappr. e amm.re pro-tempore, a pagare euro 48.538,20 comprensivi di IVA al 10%, gravati degli interessi legali, compensativi e moratori ex art. 1284, 4^comma, c.c., maturati dalla data di consegna pagina 4 di 9 certificata dei lavori (=22/06/2021) e/o dalla data di definitiva messa in mora (=08/09/2023) e maturandi fino all'integrale soddisfo, ed altresì a risarcire mediante pagamento in denaro, anche per equivalente, il danno patrimoniale cagionato dagli omessi e dai ritardati pagamenti, ai sensi degli articoli 1223, 2058, 2° comma, e 1224 codice civile, riconoscendolo e quantificandolo in euro tremilaquattrocento tenendo conto degli interessi legali, compensativi e di mora e della rivalutazione maturati dalla data di consegna certificata dei lavori (=22/06/2021) e/o dalla data di definitiva messa in mora (=08/09/2023) e maturandi fino all'integrale soddisfo, in euro tremila/00;
- emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva), ove il Decidente ne ritenga sussistenti
i relativi presupposti di legge (trattandosi di richiesta di risarcimento danni).
Con condanna del convenuto alle spese e compensi del presente procedimento e di quelle di mediazione obbligatoria, oltre spese generali ex T.F., CPA ed IVA come per legge.”
La società convenuta, pur avendo regolarmente ricevuto la notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza del 18.09.2024 parte ricorrente evidenziava la regolarità della notifica del ricorso alla convenuta, dava atto di aver ricevuto il pagamento di altri due acconti e insisteva in atti, il G.I., ritenuta la causa matura, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.05.2025, invitando la parte alla discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
All'udienza del 28.5.2025 la causa veniva quinti rinviata all'udienza dell'11 giugno 2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc, essendo stata autorizzata parte ricorrente a depositare copia del bonifico bancario del 25.11.2024, trattandosi di documentazione formatasi successivamente alla scadenza delle preclusioni istruttorie.
Indi all'udienza dell'11 giugno 2025, sulle conclusioni precisate come in atti la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del non Controparte_6
costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato.
Ciò posto, giova premettere quanto segue.
La vicenda che ci occupa prende le mosse dall'iniziativa giudiziaria spiegata dalla società
[...]
nei confronti del , avanzata al fine di far dichiarare Parte_1 Controparte_7
l'inadempimento del contratto di appalto stipulato tra le parti, per mancato pagamento del prezzo e ottenere anche il risarcimento del danno.
Nei fatti la stipulava con la convenuta un contratto di appalto, in data Parte_1
08.10.2018, per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione nell'immobile del Condominio, per un importo complessivo di € 146.047,30 al netto di IVA (10%).
pagina 5 di 9 In data 12/11/2018 il Direttore dei Lavori insieme con l'Amministratore condominiale p.t. consegnavano all'impresa appaltatrice il cantiere per l'inizio dei lavori.
Successivamente, dopo alcune sospensioni, i lavori venivano completati e consegnati il 01.06.2021.
L'accettazione delle opere era stata sottoscritta con processo verbale in data 21.06.2021, dalle parti committenti e appaltatrici e dal Direttore dei lavori.
Nel corso degli anni, per come certificato anche dal D.L., sono stati effettuati diversi pagamenti da parte del convenuto, residuando il saldo dei lavori per un importo complessivo di € CP_1
44.125,64 oltre IVA.
L'odierna ricorrente, dopo aver atteso invano il pagamento del dovuto, in data 08.09.2023 diffidava tramite PEC il . L'amministratore p.t, in data 27.09.2023, provvedeva a versare un acconto CP_1 di € 5.875,87 quale residuo su una fattura già emessa e nulla più.
La ditta appaltatrice si attivava quindi giudizialmente per ottenere quanto spettante.
In diritto, nel giudizio odierno, il ricorrente, altre a richiedere l'accertamento dell'inadempimento del nel pagamento del prezzo e la consequenziale condanna al pagamento dell'obbligazione CP_1
ex contractu, chiede anche il risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza del ritardo nel pagamento delle singole fatture.
La presente domanda è da accogliere per le ragioni che seguono.
Secondo il generale principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115
c.p.c.].Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. L'onere di provare un fatto quindi, ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Mentre colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
La fattispecie posta a fondamento della controversia de quo è da rintracciare all'art. 1665 c.c. e seguenti. La norma, nel primo comma, recita che “Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta. La verifica deve essere fatta dal committente appena
l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire.
Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.
pagina 6 di 9 Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.”
Da un lato quindi, l'appaltatore, come suo principale obbligo, è tenuto ad eseguire bene l'opera affidatagli, con materiali idonei e a perfetta regola d'arte. L'inosservanza di queste regole essenziali nella condotta degli appalti porta ad affermare che l'assuntore è tenuto a garantire il risultato tecnico dell'opera dedotta in contrario.
La verifica, prevista nella norma, consente al committente di analizzare se l'opera corrisponde a quanto pattuito ovvero se presenta dei vizi. Essa è un atto necessario del committente e questi deve compierlo, altresì, senza ritardo, ciò in quanto è seguita dalla accettazione che segna il momento dal quale l'appaltatore ha diritto a ricevere il corrispettivo.
Difatti l'art. 1665 si chiude col disciplinare quello che del resto è un obbligo ed una conseguenza naturale dell'appalto e cioè che l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente. Il codice fa salvi la diversa pattuizione o gli usi contrari.
Inoltre, una volta determinato il momento del pagamento dell'opera ovvero del saldo, se durante l'esecuzione dei lavori sono stati pagati acconti, ogni ritardo porta a carico del committente l'onere degli interessi e della clausola penale se prevista in contratto e, in casi più gravi, il committente può essere esposto al rifacimento dei danni.
Nel caso in esame, è provato che parte ricorrente ha onorato i propri impegni attraverso la realizzazione dei lavori concordati, nei tempi e nelle modalità previste, procedendo alla consegna del cantiere, libero e sgombro, in data 01.06.2021.
Inoltre, in data 21.06.2021, le parti e il direttore dei lavori hanno sottoscritto altresì il verbale di accettazione delle opere, certificando le somme residue a debito.
Nessuna contestazione e/o difformità risulta lamentata dal , sulla scorta della CP_1
documentazione in atti.
Anzi, nel caso in esame, vi è stata sia la “consegna” dei lavori, che costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, sia
“l'accettazione dell'opera”. Quest'ultima, peraltro fatta con apposito verbale sottoscritto dalle parti in data 21.06.2021, comporta che il committente esprima il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo. (Cassa con rinvio, App. Roma, 18/01/2007, Cassazione civile sez. II 21 giugno 2013 n. 15711).
pagina 7 di 9 L'inadempimento della parte convenuta è stato provato dall'attore, attraverso la produzione sia della certificazione del Direttore dei Lavori in cui si attestava la sorte residua da pagare dopo l'accettazione delle opere (pari ad euro 44.125,64 oltre IVA), ed anche attraverso la Pec di diffida dell'08.09.2023, a seguito della quale è stato fatto solo un parziale pagamento (di euro 5.875,87) da parte dell'amministratore p.t. del CP_1
In definitiva, l'inadempimento del , alle obbligazioni Controparte_8
espressamente assunte con il contratto sottoscritto in data 08.10.2018, risulta accertato e provato.
Peraltro, come dichiarato dal ricorrente in sede d'udienza, parte convenuta, dopo la notifica del ricorso ha provveduto ad effettuare nel corso del presente procedimento versamenti ulteriori e segnatamente dei seguenti importi: a) bonifico 18/06/2024 da € 3000,00 lordi da Banco Posta, di cui euro 2.727,27 per capitale ed euro 272,73 per IVA al 10%; b) bonifico 23/07/2024 di € 2000,00 lordi da Banco Posta, di cui euro 1.818,18 per capitale ed euro 181,82 per IVA al 10%; c) bonifico 26/11/2024 di € 3000,00 lordi da Banco Posta di cui euro 2.727,27 per capitale ed euro 272,73 per IVA al 10% quindi €
8.000,00, per sommatoria di euro 7.272,72 e dell'IVA al 10% di 727,28.
Pertanto il in pers. leg. rappr. e amm.re pro- Controparte_3
tempore, deve essere condannato al pagamento della somma di 48.538,20 comprensivi di IVA al 10%, oltre interessi moratori ex art. 1284, 4^comma, c.c., somma dalla quale va decurtato l'importo di euro
7.272,72 ( da imputare prima al pagamento degli interessi legali moratori ex D.Lgs. n°231/2002 maturati dalla messa in mora dell'08/09/2023 e successivamente alla sorte capitale).
Per quanto attiene la richiesta di risarcimento del danno, a seguito dell'evidente inadempimento del convenuto, la sostiene di aver subito un pregiudizio a causa del ritardo nel Parte_1 percepire la somma spettante, trovandosi nell'impossibilità di disporne e impiegarla in modo remunerativo.
Il ritardato adempimento di una obbligazione deve essere inquadrato nella categoria giuridica delle sanzioni civili, quindi nell'ambito di quella che è prevista come una pena civile per il mancato o ritardato adempimento di un'obbligazione.
Si tratta di un obbligo che si affianca all'obbligo principale di adempimento in quanto il legislatore ha previsto che, indipendentemente dalla fonte del rapporto obbligatorio, sia essa contrattuale o extracontrattuale, una volta accertata l'esistenza del rapporto giuridico obbligatorio ed il conseguente obbligo di adempimento, il mancato o ritardato adempimento deve essere sanzionato con la condanna al risarcimento di tutti quei danni conseguenti a tale evento.
Da ciò deriva quindi che il Giudice, nel determinare la liquidazione del danno, deve, in applicazione dell'art. 1223 c.c., da un lato liquidare il valore del bene perduto (danno emergente) e dall'altro deve pagina 8 di 9 riconoscere l'ulteriore danno da ritardo (lucro cessante), riconoscendo d'ufficio anche la rivalutazione monetaria;
, quindi, deve compensare, con l'attribuzione di interessi, il conseguimento della somma liquidata in ritardo rispetto al sorgere dell'obbligazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha provato che il ha omesso di rispettare i tempi di CP_1
pagamento contrattualmente previsti e quindi va altresì riconosciuta la debenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora (8/9/2023) sino all'integrale soddisfo
Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2272/2024 RG:
- DICHIARA la contumacia del . Controparte_9
- ACCOGLIE la domanda della e l'effetto; Pt_1 Parte_1
- CONDANNA il al pagamento in favore della Controparte_6 [...]
della somma di somma di 48.538,20 comprensivi di IVA al 10%,, oltre interessi Parte_1
moratori ed interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora (8/9/2023) fino all'integrale soddisfo, da cui detrarre le somme già corrisposte secondo quanto indicato in parte motiva.
- CONDANNA il al pagamento delle spese processuali in Controparte_6 favore della , che liquida in complessivi € 5.545,00, di cui € 545,00 per spese ed Parte_1
€ 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Letta in udienza in Catania, l'11 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Vera Marletta
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