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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 25/07/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 414/2021 CRON.
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 414/2021 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 432/2021 del
Tribunale civile di Isernia, resa il dì 11/11/2021 e depositata in pari data, nella causa n. 1345/2015
R.G.A.C., avente per oggetto: “Vendita di cose mobili”;
T R A in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dott. Parte_1 [...]
(P.IVA: ), corrente in Latina alla Via Capograssa n. 2 ed elettivamente Pt_2 P.IVA_1 domiciliata in Isernia al Corso Risorgimento n. 66 presso lo studio dell'Avv. Fabio D'Agnone, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Serapiglia in virtù di procura stesa a margine dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 276/2015;
- APPELLANTE –
C O N T R O
- , in persona del liquidatore e legale rappresentante Controparte_1
(C.F.: ), corrente in Isernia (CB) alla Via Senerchia n. 13 e CP_2 P.IVA_2 digitalmente domiciliata al recapito “avvocato , in virtù di procura stesa in calce Email_1
alla comparsa di costituzione e risposta del 29/03/2022;
- APPELLATA -
causa n. 414/2021 R.G. 1 Conclusioni: all'udienza del dì 06/11/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui al verbale, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda di opposizione al decreto n. 276/2015, reso il dì
07/11/2015 dal Tribunale civile di Isernia, con cui era stato ingiunto alla di pagare, Parte_1 in favore della ricorrente la somma di €. 27.336/87, Controparte_1
oltre gli interessi al tasso moratorio da ogni singola scadenza sino al soddisfo,
Nella fase monitoria, la ha asserito di essere creditrice, nei confronti Controparte_1
della per aver eseguito in suo favore, negli anni 2012-2013, consegne di merci per il Parte_1 valore di €. 27.336/87.
Al fine di comprovare il diritto azionato, la ha quindi allegato n. 37 fatture concernenti le CP_1
merci vendute e consegnate, oltre a una nota di addebito, alla scheda contabile del cliente, al registro effetti attivi e al Registro Iva vendite.
La ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 276/2015, al fine Parte_1
di sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni, con vittoria delle spese di lite:
a) dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto di opposizione, l'inesistenza del credito monitoriamente azionato, con conseguente statuizione di revoca del decreto ingiuntivo n.
276/2015, emesso il 7 novembre 2015 nel procedimento monitorio distinto con il n. 909/2015 di
R.G. dal Tribunale di Isernia;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di prova dell'esistenza del credito azionato, dichiarare estinto il ridetto credito per compensazione con i crediti di natura surrogatoria e per premi, maturati e non contabilizzati, vantati dalla nei confronti Parte_1 Controparte_1
.
[...]
A fondamento dell'opposizione, la Parte_1
a) ha rappresentato di non aver mai ordinato, e quindi mai ricevuto, le forniture di merci compendiate nelle fatture di cui al fascicolo monitorio della società opposta, eccependo la inesistenza del credito per assenza dei singoli rapporti giuridici di vendita che lo avrebbero occasionato;
causa n. 414/2021 R.G. 2 b) ha contestato la veridicità delle annotazioni relative alle fatture azionate in via monitoria sulla
“scheda contabile” prodotta nella fase monitoria e delle identiche annotazioni presenti sul Registro fatture di vendita e sul Registro Iva;
c) ha contestato il documento, che era stato indicato con il n. 2 nel fascicolo della fase monitoria, in ordine alla veridicità delle annotazioni di effetti in esso riprodotte, rappresentando di non aver mai rilasciato in favore dell'opposta cambiali e/o assegni e che tale documento rivestisse valore confessorio a danno della s.r.l., in quanto, nella colonna insoluti, poiché v'era annotazione di una risposta negativa, si comprovava l'assenza di qualsivoglia insoluto rispetto agli indicati effetti attivi che si assumevano rilasciati.
In via riconvenzionale, la s.r.l. ha eccepito comunque la estinzione del credito agitato per compensazione con distinti controcrediti:
il primo controcredito era pari ad €. 27.500/00, acquistato dalla in virtù di Parte_1
contratto di cessione di credito del 31 ottobre 2014, con comunicazione notificata al CEDI CP_1
in data 19 gennaio 2015 (doc. nn. 1 e 2 del fascicolo 1° grado parte appellante); tale
[...]
credito conseguiva alla surrogazione nella posizione creditoria vantata dal Banco di Napoli S.p.a.
e, più nel dettaglio, era stato occasionato dall'adempimento da parte della quale Parte_3
fideiussore, insieme ad altra società garante, di un debito che aveva Controparte_1 contratto nei confronti del Banco di Napoli, per l'originario importo di €. 1.000.000/00, concesso a titolo di mutuo (doc. da n. 3 a n. 8 del fascicolo 1° grado parte appellante);
il secondo credito, pure eccepito in compensazione, era portato da diverse note di credito, emesse dalla per premi economici maturati al raggiungimento di determinati volumi di CP_1
fatturato.
A tal proposito, la ha rappresentato che la pretesa creditoria azionata in via monitoria Parte_1
non avesse tenuto in considerazione le prefate poste contabili, che erano appunto portate dalle note di credito emesse in data 31 dicembre 2012, in data 23 ottobre 2012, in data 31 maggio 2012, in data 8 giugno 2013 e in data 23 luglio 2013, con le quali erano stati riconosciuti i premi maturati dalla per un valore di €. 10.488/56 (doc. n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14 del fascicolo Parte_1
1° grado parte appellante).
Infine la s.r.l. opponente ha eccepito che, in riferimento al residuo importo di €. 1.132/47, non era stata mai emessa alcuna nota di credito dalla nonostante vi fosse stato l'espresso CP_1
riconoscimento del diritto alla percezione dei premi con un atto ricognitivo sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore della società opposta (doc. n. 15 del fascicolo 1° grado parte appellante).
causa n. 414/2021 R.G. 3 La s.p.a. opposta si è costituita nel giudizio di opposizione, chiedendo il rigetto della spiegata domanda di opposizione, con il favore delle spese di lite, così allegando e deducendo:
in relazione al controcredito, pari ad €. 1.132/47, conseguente a premi maturati, che la società opponente non aveva maturato alcun diritto a premi economici;
che gli importi delle note di credito emesse erano stati tutti correttamente decurtati dalle somme dovute e inoltre che erano state prodotte semplici copie delle note di credito, senza nessuna autentica dei registri contabili obbligatori dai quali evincere l'effettiva registrazione e/o la loro emissione;
quanto al controcredito di €. 27.500/00, ceduto all'opponente in forza di un contratto di cessione di credito del 2014, conseguente alla surrogazione nella posizione creditoria vantata dal
Banco di Napoli nei confronti del ammessa alla procedura di concordato Controparte_1
preventivo il 20.11.2013, con decreto del Tribunale di Isernia, di tal che non era opponibile all'appellata in quanto:
non sono consentiti pagamenti lesivi della “par condicio creditorum” dopo l'ammissione alla procedura del concordato preventivo, nemmeno se realizzati attraverso compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura concordataria;
il secondo comma dell'art. 56 della legge fallimentare, statuisce che, per i crediti non scaduti, la compensazione non aveva luogo se il creditore aveva acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
Concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, senza alcuna istruttoria, la causa è stata così testualmente decisa dal Tribunale:
(a) rigetta la opposizione e, per l'effetto, dichiara l'opposto decreto definitivamente idoneo alla esecuzione forzata;
(b) condanna l'opponente alla refusione in favore della opposta delle spese di lite della presente fase, che liquida in complessivi €. 3.350/00, oltre rimborso spese forfetario del 15% ed IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario”.
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, la s.r.l. appellante ha proposto gravame intermedio, riproponendo in buona sostanza le richiesta già avanzate in prime cure, così domandando testualmente, con vittoria delle spese di lite del doppio grado, di:
- accertare e dichiarare, in accoglimento dei motivi di appello proposti o, in subordine, in accoglimento anche di uno solo di essi, e per le ragioni di fatto e di diritto ivi compendiate:
a) in via principale, l'inesistenza del credito monitoriamente azionato, con conseguente statuizione di revoca del Decreto Ingiuntivo n. 276/2015, emesso il 7 novembre 2015 nel procedimento causa n. 414/2021 R.G. 4 monitorio distinto col n. 909/2015 di R.G., dal Tribunale di Isernia e da quest'ultimo confermato con la pronuncia appellata;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta prova dell'esistenza del credito azionato, dichiarare estinto il ridetto credito per compensazione con i crediti di natura surrogatoria e per premi, maturati e non contabilizzati, vantati dalla nei confronti di Parte_1 [...]
, con conseguente statuizione di revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
276/2015, emesso il 7 novembre 2015 dal Tribunale di Isernia e da quest'ultimo confermato con la pronuncia appellata;
c) atteso il pagamento dell'intero credito monitoriamente azionato, in parte nel corso del giudizio di opposizione di primo grado e, per la residua parte, all'esito della pronuncia gravata, condannare parte appellata e il suo difensore, quale conseguenza della richiesta riforma della Sentenza n.
432/2021, del Tribunale di Isernia, alla restituzione in favore della di quanto pagato Parte_1
in esecuzione del ridetto decisum ; affidandosi a tre diffusi mezzi con insegna, qui di seguito esaminati secondo l'ordine gradato che la logica comporta.
CP_3
La s.r.l. appellante si duole della violazione, da parte del primo giudice, degli artt. 2697, 2710 e
3324 e segg. codice civile in quanto l'opposizione è stata rigettata malgrado che la s.p.a. non abbia dato alcuna prova della consegna delle merci di cui ha richiesto il pagamento in sede monitoria.
Tanto anche perché l'appellata non ha prodotto in primo grado, nei prescritti termini e come doveva, il fascicolo monitorio nonché i documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario o, quanto meno, dal vettore.
Il mezzo è infondato.
Orbene, questo giudice osserva che:
dall'esame delle tavole processuali risulta che la documentazione, posta a base dell'opposto decreto ingiuntivo, è stata versata in atti dall'appellata al momento della costituzione in questo CP_1
giudizio;
la giurisprudenza ha in più riprese costantemente precisato sul punto che:
(a) “I documenti prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte (quanto meno) sino alla scadenza del termine per proporre opposizione (in base a quanto disposto dall'art. 638, comma 3, c.p.c.) e quindi esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati “nuovi” nei successivi sviluppi del processo” (Cassazione civile sez. un. - 10/07/2015, n. 14475);
causa n. 414/2021 R.G. 5 (b) “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come
"nuovi" nei successivi sviluppi del processo” (Cassazione civile sez. VI - 31/07/2019, n.
20584);
(c) “Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e si chiude con la notifica del decreto stesso non è autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.; ne consegue che nel giudizio di opposizione, ove la parte opposta non abbia allegato al fascicolo, nel termine di cui all'art. 184 c.p.c., la documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio, tale documentazione può essere utilmente prodotta nel giudizio di appello, non potendosi considerare come nuova” (Cassazione civile sez. II -
27/05/2011, n. 11817);
(d) “Qualora nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opposta non alleghi il fascicolo della fase monitoria entro il termine di cui all'art. 184 c.p.c., la documentazione posta a fondamento del ricorso potrà essere utilmente prodotta anche in sede di appello, non potendo la stessa essere considerata nuova” (Corte appello sez. I - Perugia, 11/05/2022, n. 208).
Inoltre, a integrazione della gravata sentenza, v'è da precisare che:
“La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex articolo 2720 del c.c.” (Cassazione civile sez. II,
08/02/2024, n. 3581).
Orbene, in applicazione del su esteso insegnamento e comunque a titolo di logica conseguenza, questo giudice rileva specificatamente sul punto che:
la s.r.l. appellante non ha mai dichiarato, e soprattutto provato, come era suo specifico onere, durante il diuturno rapporto contrattuale intercorso, di non avere mai registrato nei propri libri contabili le fatture richiamate in sede monitoria dalla s.p.a. e soprattutto di averle all'epoca
causa n. 414/2021 R.G. 6 respinte, essendosi limitata a contestare alcuni profili non decisivi della documentazione versata in atti all'epoca da parte antagonista;
comunque l'appellante non ha mai contestato l'esistenza del rapporto di fornitura tanto è vero che, ancora nell'atto di opposizione, ha addirittura reclamato alcuni “premi contrattuali” che la non avrebbe corrisposto. CP_1
SECONDO MEZZO
L'appellante si duole della violazione degli artt. 61 – 62 e 56 della legge fallimentare nonché di contestuali e plurimi vizi motivazionali contestati alla gravata sentenza.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto erratamente che il credito, eccepito qui in compensazione dalla (€. 27.500/00), pur essendo incontestato in quanto la si era limitata in prime Parte_1 CP_1 cure a eccepire la inoperatività della compensazione ai sensi dell'art. 56 L.F., non poteva però essere opposto alla società appellata perché, dagli atti di causa, non risultava che il credito fosse già scaduto alla data del 31/10/2024, e cioè al momento dell'acquisto, da parte della s.r.l., effettuato dalla cedente con atto “inter vivos” (doc. n. 2 fascicolo 1° grado parte appellante), in Parte_3
quanto peraltro la debitrice era stata ammessa nel precedente 2012 alla procedura di concordato preventivo.
L'appellante ha quindi dedotto:
per un verso, che alcuna prova della scadenza dell'obbligazione principale andava fornita dalla Pt_1
per l'altro, il diritto della garante ( e, ora per essa, la , che ha Parte_3 Parte_1
integralmente ottemperato al proprio impegno fideiussorio (pro quota ceduta: €. 27.500/00), a surrogarsi alla posizione dell'originario creditore (Banco di Napoli), tale a fronte di un mutuo concesso alla s.p.a., e quale conseguenza l'analogo diritto del cessionario ( nel ridetto Parte_1
credito surrogatorio.
Il mezzo è infondato.
Anche a integrazione della gravata sentenza, questo giudice rileva dagli atti di causa, e in particolare dalla visura camerale, quanto segue:
in data 15/11/2013, la s.p.a. ha presentato domanda di concordato preventivo;
in data 18/07/2014, il Tribunale civile di Isernia ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo;
in data 02/12/2014, è stato omologato il concordato preventivo;
in data 16/10/2014, il Banco di Napoli ha escusso la fideiussione, che era stata prestata dalla garanzia di un mutuo concesso alla appellata;
Parte_3 CP_1
causa n. 414/2021 R.G. 7 in data 24/10/2014, la nella indicata qualità, ha corrisposto €. 60.000/00 al Parte_3
Banco di Napoli;
in data 31/10/2014, la nella indicata qualità, ha ceduto alla Parte_3 Parte_1 nella misura “pro quota” di €. 27.500/00, la posizione creditoria di natura surrogatoria;
in data 08/01/2015, scadeva il finanziamento erogato dal Banco di Napoli alla società appellata.
Conseguentemente, a prescindere da qualsivoglia altra considerazione, questo giudice osserva in maniera troncante che non v'è in atti la prova, il cui onere competeva esclusivamente alla richiedente di quale sarebbe stato in numerario l'importo, opposto in compensazione, finale Pt_1 ed effettivo, a pagamento del controcredito, qui ripetutamente agitato dall'appellante, all'esito della falcidia concordataria.
Tanto poiché, in sede di rivalsa nei confronti dell'originario debitore insolvente (
[...]
, il fideiussore escusso ( e, per essa, ora la , che ha CP_1 Parte_3 Parte_1 pagato il “tantundem” al garantito Banco di Napoli, è vincolato, in ogni caso, dall'efficacia del piano concordatario, proposto dal debitore, così come omologato dal Tribunale di Isernia il dì
02/12/2014.
TERZO MEZZO
Con questo ultimo mezzo, l'appellante denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e dell'art. 115 comma 1 c.p.c. nonché dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione.
Nello specifico, la s.r.l. si duole che la gravata sentenza ha omesso qualsivoglia pronuncia sugli ulteriori crediti, rispetto a quello di €. 27.500/00 di cui infra, che pure sono stati eccepiti in compensazione al momento dell'introduzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
276/2015.
In particolare, l'appellante ha precisato che:
con distinte note di credito in data 31 dicembre 2012, in data 23 ottobre 2012, in data 31 maggio 2012, in data 8 giugno 2013 e in data 23 luglio 2013 (doc. nn. 10, 11, 12, 13 e 14 del fascicolo di 1° grado parte appellante), il ha riconosciuto i premi maturati in Controparte_1 favore della per un valore di €. 10.488/56 ma delle ridette note di credito non si fa alcuna Pt_1
menzione nella domanda monitoria;
inoltre, per il residuo importo di € 1.132/47, invece, mai nessuna nota di credito è stata emessa dal . Controparte_1
Il mezzo è infondato.
Difatti, sempre a integrazione della impugnata sentenza, questo giudice rileva che:
causa n. 414/2021 R.G. 8 a pag. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo è testualmente precisato che, “a parziale storno delle fatture de quibus, sono state emesse le note di credito n. 1009 del 31 dicembre 2012, n. 2206 del 04/04/2013, n. 2989 del 10/05/2013, n, 559 del 24/06/2013, n. 499 del 08/06/2013, n. 559 del
24/06/2013 e n. 624 del 23/07/2013 (doc. nn. 41 – 46)”, di tal che tutte le note di credito risultano essere state già oggetto di compensazione al dì del deposito del ricorso monitorio allorquando è stato dichiarato dal ricorrente il credito vantato;
inoltre, in relazione all'asserito controcredito di €. 1.132/47, opposto qui in compensazione malgrado non sia mai stata emessa alcuna formale nota di credito dall'appellata, che la s.r.l. ritiene portato dal documento n. 15 del proprio fascicolo di 1° grado, osserva che, nella specie, non v'è la prova certa e tranquillante, il cui onere incombeva all'appellante, dell'attuale esistenza di tale posta contabile, posto che:
(a) da tale documento, risulta semplicemente, “apertis verbis”, la situazione provvisoria al
12/07/2013 e non v'è certezza che l'appostazione di tale somma non sia poi confluita in successivo articolato conteggio di bilancio afferente l'intercorso rapporto commerciale;
(b) non risulta inoltre che la società appellante abbia mai compulsato per iscritto la s.p.a., ai fini del regolamento dell'agitata posizione (€. 1.132/47), prima della notificazione dell'atto di opposizione, con cui è stato dichiarata formalmente dalla tale posizione contabile per Pt_1 ottenerne il pagamento dall'antagonista in via riconvenzionale.
In definitiva, l'appello deve essere integralmente rigettato con ogni conseguenza di legge.
Ogni altra questione, sollevata dalle parti, è poi superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite del grado seguono la soccombenza di talché la s.r.l. appellante deve rifonderle alla appellata, nella misura indicata in dispositivo, alla stregua CP_1 dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18 (valore della domanda di gravame: €. 27.366/87).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del
15/12/2021, spiegato dalla avverso la sentenza n. 432/2021, resa dal Tribunale civile di Parte_1
Isernia il dì 11/11/2021, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellata Pt_1
che si liquidano, alla stregua dei criteri indicati in motivazione, nell'importo di €. 6.946/00 CP_1
causa n. 414/2021 R.G. 9 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti, che distrae in favore dell'Avv. Roberto Cicerone, dichiaratosi antistatario.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per la appellante Parte_1
soccombente, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n. 115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del dì 04/06/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 414/2021 R.G. 10
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 414/2021 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 432/2021 del
Tribunale civile di Isernia, resa il dì 11/11/2021 e depositata in pari data, nella causa n. 1345/2015
R.G.A.C., avente per oggetto: “Vendita di cose mobili”;
T R A in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dott. Parte_1 [...]
(P.IVA: ), corrente in Latina alla Via Capograssa n. 2 ed elettivamente Pt_2 P.IVA_1 domiciliata in Isernia al Corso Risorgimento n. 66 presso lo studio dell'Avv. Fabio D'Agnone, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Serapiglia in virtù di procura stesa a margine dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 276/2015;
- APPELLANTE –
C O N T R O
- , in persona del liquidatore e legale rappresentante Controparte_1
(C.F.: ), corrente in Isernia (CB) alla Via Senerchia n. 13 e CP_2 P.IVA_2 digitalmente domiciliata al recapito “avvocato , in virtù di procura stesa in calce Email_1
alla comparsa di costituzione e risposta del 29/03/2022;
- APPELLATA -
causa n. 414/2021 R.G. 1 Conclusioni: all'udienza del dì 06/11/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui al verbale, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda di opposizione al decreto n. 276/2015, reso il dì
07/11/2015 dal Tribunale civile di Isernia, con cui era stato ingiunto alla di pagare, Parte_1 in favore della ricorrente la somma di €. 27.336/87, Controparte_1
oltre gli interessi al tasso moratorio da ogni singola scadenza sino al soddisfo,
Nella fase monitoria, la ha asserito di essere creditrice, nei confronti Controparte_1
della per aver eseguito in suo favore, negli anni 2012-2013, consegne di merci per il Parte_1 valore di €. 27.336/87.
Al fine di comprovare il diritto azionato, la ha quindi allegato n. 37 fatture concernenti le CP_1
merci vendute e consegnate, oltre a una nota di addebito, alla scheda contabile del cliente, al registro effetti attivi e al Registro Iva vendite.
La ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 276/2015, al fine Parte_1
di sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni, con vittoria delle spese di lite:
a) dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto di opposizione, l'inesistenza del credito monitoriamente azionato, con conseguente statuizione di revoca del decreto ingiuntivo n.
276/2015, emesso il 7 novembre 2015 nel procedimento monitorio distinto con il n. 909/2015 di
R.G. dal Tribunale di Isernia;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di prova dell'esistenza del credito azionato, dichiarare estinto il ridetto credito per compensazione con i crediti di natura surrogatoria e per premi, maturati e non contabilizzati, vantati dalla nei confronti Parte_1 Controparte_1
.
[...]
A fondamento dell'opposizione, la Parte_1
a) ha rappresentato di non aver mai ordinato, e quindi mai ricevuto, le forniture di merci compendiate nelle fatture di cui al fascicolo monitorio della società opposta, eccependo la inesistenza del credito per assenza dei singoli rapporti giuridici di vendita che lo avrebbero occasionato;
causa n. 414/2021 R.G. 2 b) ha contestato la veridicità delle annotazioni relative alle fatture azionate in via monitoria sulla
“scheda contabile” prodotta nella fase monitoria e delle identiche annotazioni presenti sul Registro fatture di vendita e sul Registro Iva;
c) ha contestato il documento, che era stato indicato con il n. 2 nel fascicolo della fase monitoria, in ordine alla veridicità delle annotazioni di effetti in esso riprodotte, rappresentando di non aver mai rilasciato in favore dell'opposta cambiali e/o assegni e che tale documento rivestisse valore confessorio a danno della s.r.l., in quanto, nella colonna insoluti, poiché v'era annotazione di una risposta negativa, si comprovava l'assenza di qualsivoglia insoluto rispetto agli indicati effetti attivi che si assumevano rilasciati.
In via riconvenzionale, la s.r.l. ha eccepito comunque la estinzione del credito agitato per compensazione con distinti controcrediti:
il primo controcredito era pari ad €. 27.500/00, acquistato dalla in virtù di Parte_1
contratto di cessione di credito del 31 ottobre 2014, con comunicazione notificata al CEDI CP_1
in data 19 gennaio 2015 (doc. nn. 1 e 2 del fascicolo 1° grado parte appellante); tale
[...]
credito conseguiva alla surrogazione nella posizione creditoria vantata dal Banco di Napoli S.p.a.
e, più nel dettaglio, era stato occasionato dall'adempimento da parte della quale Parte_3
fideiussore, insieme ad altra società garante, di un debito che aveva Controparte_1 contratto nei confronti del Banco di Napoli, per l'originario importo di €. 1.000.000/00, concesso a titolo di mutuo (doc. da n. 3 a n. 8 del fascicolo 1° grado parte appellante);
il secondo credito, pure eccepito in compensazione, era portato da diverse note di credito, emesse dalla per premi economici maturati al raggiungimento di determinati volumi di CP_1
fatturato.
A tal proposito, la ha rappresentato che la pretesa creditoria azionata in via monitoria Parte_1
non avesse tenuto in considerazione le prefate poste contabili, che erano appunto portate dalle note di credito emesse in data 31 dicembre 2012, in data 23 ottobre 2012, in data 31 maggio 2012, in data 8 giugno 2013 e in data 23 luglio 2013, con le quali erano stati riconosciuti i premi maturati dalla per un valore di €. 10.488/56 (doc. n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14 del fascicolo Parte_1
1° grado parte appellante).
Infine la s.r.l. opponente ha eccepito che, in riferimento al residuo importo di €. 1.132/47, non era stata mai emessa alcuna nota di credito dalla nonostante vi fosse stato l'espresso CP_1
riconoscimento del diritto alla percezione dei premi con un atto ricognitivo sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore della società opposta (doc. n. 15 del fascicolo 1° grado parte appellante).
causa n. 414/2021 R.G. 3 La s.p.a. opposta si è costituita nel giudizio di opposizione, chiedendo il rigetto della spiegata domanda di opposizione, con il favore delle spese di lite, così allegando e deducendo:
in relazione al controcredito, pari ad €. 1.132/47, conseguente a premi maturati, che la società opponente non aveva maturato alcun diritto a premi economici;
che gli importi delle note di credito emesse erano stati tutti correttamente decurtati dalle somme dovute e inoltre che erano state prodotte semplici copie delle note di credito, senza nessuna autentica dei registri contabili obbligatori dai quali evincere l'effettiva registrazione e/o la loro emissione;
quanto al controcredito di €. 27.500/00, ceduto all'opponente in forza di un contratto di cessione di credito del 2014, conseguente alla surrogazione nella posizione creditoria vantata dal
Banco di Napoli nei confronti del ammessa alla procedura di concordato Controparte_1
preventivo il 20.11.2013, con decreto del Tribunale di Isernia, di tal che non era opponibile all'appellata in quanto:
non sono consentiti pagamenti lesivi della “par condicio creditorum” dopo l'ammissione alla procedura del concordato preventivo, nemmeno se realizzati attraverso compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura concordataria;
il secondo comma dell'art. 56 della legge fallimentare, statuisce che, per i crediti non scaduti, la compensazione non aveva luogo se il creditore aveva acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
Concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, senza alcuna istruttoria, la causa è stata così testualmente decisa dal Tribunale:
(a) rigetta la opposizione e, per l'effetto, dichiara l'opposto decreto definitivamente idoneo alla esecuzione forzata;
(b) condanna l'opponente alla refusione in favore della opposta delle spese di lite della presente fase, che liquida in complessivi €. 3.350/00, oltre rimborso spese forfetario del 15% ed IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario”.
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, la s.r.l. appellante ha proposto gravame intermedio, riproponendo in buona sostanza le richiesta già avanzate in prime cure, così domandando testualmente, con vittoria delle spese di lite del doppio grado, di:
- accertare e dichiarare, in accoglimento dei motivi di appello proposti o, in subordine, in accoglimento anche di uno solo di essi, e per le ragioni di fatto e di diritto ivi compendiate:
a) in via principale, l'inesistenza del credito monitoriamente azionato, con conseguente statuizione di revoca del Decreto Ingiuntivo n. 276/2015, emesso il 7 novembre 2015 nel procedimento causa n. 414/2021 R.G. 4 monitorio distinto col n. 909/2015 di R.G., dal Tribunale di Isernia e da quest'ultimo confermato con la pronuncia appellata;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta prova dell'esistenza del credito azionato, dichiarare estinto il ridetto credito per compensazione con i crediti di natura surrogatoria e per premi, maturati e non contabilizzati, vantati dalla nei confronti di Parte_1 [...]
, con conseguente statuizione di revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
276/2015, emesso il 7 novembre 2015 dal Tribunale di Isernia e da quest'ultimo confermato con la pronuncia appellata;
c) atteso il pagamento dell'intero credito monitoriamente azionato, in parte nel corso del giudizio di opposizione di primo grado e, per la residua parte, all'esito della pronuncia gravata, condannare parte appellata e il suo difensore, quale conseguenza della richiesta riforma della Sentenza n.
432/2021, del Tribunale di Isernia, alla restituzione in favore della di quanto pagato Parte_1
in esecuzione del ridetto decisum ; affidandosi a tre diffusi mezzi con insegna, qui di seguito esaminati secondo l'ordine gradato che la logica comporta.
CP_3
La s.r.l. appellante si duole della violazione, da parte del primo giudice, degli artt. 2697, 2710 e
3324 e segg. codice civile in quanto l'opposizione è stata rigettata malgrado che la s.p.a. non abbia dato alcuna prova della consegna delle merci di cui ha richiesto il pagamento in sede monitoria.
Tanto anche perché l'appellata non ha prodotto in primo grado, nei prescritti termini e come doveva, il fascicolo monitorio nonché i documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario o, quanto meno, dal vettore.
Il mezzo è infondato.
Orbene, questo giudice osserva che:
dall'esame delle tavole processuali risulta che la documentazione, posta a base dell'opposto decreto ingiuntivo, è stata versata in atti dall'appellata al momento della costituzione in questo CP_1
giudizio;
la giurisprudenza ha in più riprese costantemente precisato sul punto che:
(a) “I documenti prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte (quanto meno) sino alla scadenza del termine per proporre opposizione (in base a quanto disposto dall'art. 638, comma 3, c.p.c.) e quindi esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati “nuovi” nei successivi sviluppi del processo” (Cassazione civile sez. un. - 10/07/2015, n. 14475);
causa n. 414/2021 R.G. 5 (b) “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come
"nuovi" nei successivi sviluppi del processo” (Cassazione civile sez. VI - 31/07/2019, n.
20584);
(c) “Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e si chiude con la notifica del decreto stesso non è autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.; ne consegue che nel giudizio di opposizione, ove la parte opposta non abbia allegato al fascicolo, nel termine di cui all'art. 184 c.p.c., la documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio, tale documentazione può essere utilmente prodotta nel giudizio di appello, non potendosi considerare come nuova” (Cassazione civile sez. II -
27/05/2011, n. 11817);
(d) “Qualora nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opposta non alleghi il fascicolo della fase monitoria entro il termine di cui all'art. 184 c.p.c., la documentazione posta a fondamento del ricorso potrà essere utilmente prodotta anche in sede di appello, non potendo la stessa essere considerata nuova” (Corte appello sez. I - Perugia, 11/05/2022, n. 208).
Inoltre, a integrazione della gravata sentenza, v'è da precisare che:
“La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex articolo 2720 del c.c.” (Cassazione civile sez. II,
08/02/2024, n. 3581).
Orbene, in applicazione del su esteso insegnamento e comunque a titolo di logica conseguenza, questo giudice rileva specificatamente sul punto che:
la s.r.l. appellante non ha mai dichiarato, e soprattutto provato, come era suo specifico onere, durante il diuturno rapporto contrattuale intercorso, di non avere mai registrato nei propri libri contabili le fatture richiamate in sede monitoria dalla s.p.a. e soprattutto di averle all'epoca
causa n. 414/2021 R.G. 6 respinte, essendosi limitata a contestare alcuni profili non decisivi della documentazione versata in atti all'epoca da parte antagonista;
comunque l'appellante non ha mai contestato l'esistenza del rapporto di fornitura tanto è vero che, ancora nell'atto di opposizione, ha addirittura reclamato alcuni “premi contrattuali” che la non avrebbe corrisposto. CP_1
SECONDO MEZZO
L'appellante si duole della violazione degli artt. 61 – 62 e 56 della legge fallimentare nonché di contestuali e plurimi vizi motivazionali contestati alla gravata sentenza.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto erratamente che il credito, eccepito qui in compensazione dalla (€. 27.500/00), pur essendo incontestato in quanto la si era limitata in prime Parte_1 CP_1 cure a eccepire la inoperatività della compensazione ai sensi dell'art. 56 L.F., non poteva però essere opposto alla società appellata perché, dagli atti di causa, non risultava che il credito fosse già scaduto alla data del 31/10/2024, e cioè al momento dell'acquisto, da parte della s.r.l., effettuato dalla cedente con atto “inter vivos” (doc. n. 2 fascicolo 1° grado parte appellante), in Parte_3
quanto peraltro la debitrice era stata ammessa nel precedente 2012 alla procedura di concordato preventivo.
L'appellante ha quindi dedotto:
per un verso, che alcuna prova della scadenza dell'obbligazione principale andava fornita dalla Pt_1
per l'altro, il diritto della garante ( e, ora per essa, la , che ha Parte_3 Parte_1
integralmente ottemperato al proprio impegno fideiussorio (pro quota ceduta: €. 27.500/00), a surrogarsi alla posizione dell'originario creditore (Banco di Napoli), tale a fronte di un mutuo concesso alla s.p.a., e quale conseguenza l'analogo diritto del cessionario ( nel ridetto Parte_1
credito surrogatorio.
Il mezzo è infondato.
Anche a integrazione della gravata sentenza, questo giudice rileva dagli atti di causa, e in particolare dalla visura camerale, quanto segue:
in data 15/11/2013, la s.p.a. ha presentato domanda di concordato preventivo;
in data 18/07/2014, il Tribunale civile di Isernia ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo;
in data 02/12/2014, è stato omologato il concordato preventivo;
in data 16/10/2014, il Banco di Napoli ha escusso la fideiussione, che era stata prestata dalla garanzia di un mutuo concesso alla appellata;
Parte_3 CP_1
causa n. 414/2021 R.G. 7 in data 24/10/2014, la nella indicata qualità, ha corrisposto €. 60.000/00 al Parte_3
Banco di Napoli;
in data 31/10/2014, la nella indicata qualità, ha ceduto alla Parte_3 Parte_1 nella misura “pro quota” di €. 27.500/00, la posizione creditoria di natura surrogatoria;
in data 08/01/2015, scadeva il finanziamento erogato dal Banco di Napoli alla società appellata.
Conseguentemente, a prescindere da qualsivoglia altra considerazione, questo giudice osserva in maniera troncante che non v'è in atti la prova, il cui onere competeva esclusivamente alla richiedente di quale sarebbe stato in numerario l'importo, opposto in compensazione, finale Pt_1 ed effettivo, a pagamento del controcredito, qui ripetutamente agitato dall'appellante, all'esito della falcidia concordataria.
Tanto poiché, in sede di rivalsa nei confronti dell'originario debitore insolvente (
[...]
, il fideiussore escusso ( e, per essa, ora la , che ha CP_1 Parte_3 Parte_1 pagato il “tantundem” al garantito Banco di Napoli, è vincolato, in ogni caso, dall'efficacia del piano concordatario, proposto dal debitore, così come omologato dal Tribunale di Isernia il dì
02/12/2014.
TERZO MEZZO
Con questo ultimo mezzo, l'appellante denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e dell'art. 115 comma 1 c.p.c. nonché dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione.
Nello specifico, la s.r.l. si duole che la gravata sentenza ha omesso qualsivoglia pronuncia sugli ulteriori crediti, rispetto a quello di €. 27.500/00 di cui infra, che pure sono stati eccepiti in compensazione al momento dell'introduzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
276/2015.
In particolare, l'appellante ha precisato che:
con distinte note di credito in data 31 dicembre 2012, in data 23 ottobre 2012, in data 31 maggio 2012, in data 8 giugno 2013 e in data 23 luglio 2013 (doc. nn. 10, 11, 12, 13 e 14 del fascicolo di 1° grado parte appellante), il ha riconosciuto i premi maturati in Controparte_1 favore della per un valore di €. 10.488/56 ma delle ridette note di credito non si fa alcuna Pt_1
menzione nella domanda monitoria;
inoltre, per il residuo importo di € 1.132/47, invece, mai nessuna nota di credito è stata emessa dal . Controparte_1
Il mezzo è infondato.
Difatti, sempre a integrazione della impugnata sentenza, questo giudice rileva che:
causa n. 414/2021 R.G. 8 a pag. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo è testualmente precisato che, “a parziale storno delle fatture de quibus, sono state emesse le note di credito n. 1009 del 31 dicembre 2012, n. 2206 del 04/04/2013, n. 2989 del 10/05/2013, n, 559 del 24/06/2013, n. 499 del 08/06/2013, n. 559 del
24/06/2013 e n. 624 del 23/07/2013 (doc. nn. 41 – 46)”, di tal che tutte le note di credito risultano essere state già oggetto di compensazione al dì del deposito del ricorso monitorio allorquando è stato dichiarato dal ricorrente il credito vantato;
inoltre, in relazione all'asserito controcredito di €. 1.132/47, opposto qui in compensazione malgrado non sia mai stata emessa alcuna formale nota di credito dall'appellata, che la s.r.l. ritiene portato dal documento n. 15 del proprio fascicolo di 1° grado, osserva che, nella specie, non v'è la prova certa e tranquillante, il cui onere incombeva all'appellante, dell'attuale esistenza di tale posta contabile, posto che:
(a) da tale documento, risulta semplicemente, “apertis verbis”, la situazione provvisoria al
12/07/2013 e non v'è certezza che l'appostazione di tale somma non sia poi confluita in successivo articolato conteggio di bilancio afferente l'intercorso rapporto commerciale;
(b) non risulta inoltre che la società appellante abbia mai compulsato per iscritto la s.p.a., ai fini del regolamento dell'agitata posizione (€. 1.132/47), prima della notificazione dell'atto di opposizione, con cui è stato dichiarata formalmente dalla tale posizione contabile per Pt_1 ottenerne il pagamento dall'antagonista in via riconvenzionale.
In definitiva, l'appello deve essere integralmente rigettato con ogni conseguenza di legge.
Ogni altra questione, sollevata dalle parti, è poi superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite del grado seguono la soccombenza di talché la s.r.l. appellante deve rifonderle alla appellata, nella misura indicata in dispositivo, alla stregua CP_1 dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18 (valore della domanda di gravame: €. 27.366/87).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del
15/12/2021, spiegato dalla avverso la sentenza n. 432/2021, resa dal Tribunale civile di Parte_1
Isernia il dì 11/11/2021, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellata Pt_1
che si liquidano, alla stregua dei criteri indicati in motivazione, nell'importo di €. 6.946/00 CP_1
causa n. 414/2021 R.G. 9 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti, che distrae in favore dell'Avv. Roberto Cicerone, dichiaratosi antistatario.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per la appellante Parte_1
soccombente, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n. 115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del dì 04/06/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 414/2021 R.G. 10