Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice dott. Lorenzo Azzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 658/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. FRANCESCO CIMA VIVARELLI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato in [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. ROSELLA PITRONE, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 20.12.2024
Per Parte_1
a) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito della stessa al marito sig. CP_1
;
[...]
b) Disporre l'affido super esclusivo della figlia in favore della ricorrente, revocando di Per_1 conseguenza l'affido all'ente, come richiesto peraltro anche nella relazione del Servizio Tutela
Minori del 23.5.2022 in atti, disponendo ogni cautela per l'incontro figlia-padre, salvaguardando
l'interesse morale e materiale della figlia minore;
c) disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 nella misura di € 400,00 mensili e di € 300,00 per la ricorrente, da versarsi ogni 15 del mese, ordinando senz'altro al datore di lavoro di trattenere detta somma dallo stipendio del dipendente obbligato e a versarla direttamente all'avente diritto.
d) disporre a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente nella misura Controparte_1
del 50% ogni spesa inerente alla salute non coperta dal SSN e l'educazione della figlia minore;
e) autorizzare la ricorrente, fin d'ora, a richiedere e ottenere per sé e per la figlia ogni documento valido ai fini dell'espatrio.
Spese ed onorari rifusi, con liquidazione delle spese in favore del sottoscritto avvocato ai sensi della normativa sul patrocinio a spese dello Stato.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- In via principale:
1. dichiarare la separazione dei coniugi;
2. Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
3. Respingere la domanda di addebito della separazione al marito;
4. Disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di
€ 100,00 mensili;
5. Respingere la domanda di disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
MAROCCO l'11/10/2018, atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Novedrate
(anno 2018, atto n. 6, parte II, serie C).
2. Dal matrimonio nasceva la figlia minore (nata a [...] il [...]). Per_1
3. Con ricorso depositato il 18.2.2021 domandava la separazione Parte_1
giudiziale ex art. 151 comma 2° c.c. con addebito della colpa al marito, l'affidamento esclusivo della figlia minore, con regolamentazione del diritto di visita paterno con ogni cautela, nonché la determinazione in € 400 del contributo mensile che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'assegno mensile dell'importo di € 300 per il proprio mantenimento.
4. Con memoria difensiva si costituiva in giudizio , il quale nulla Controparte_1
opponeva alla domanda sullo status, alla quale aderiva, chiedeva il rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, l'affidamento condiviso della figlia minore, nonché la determinazione dell'assegno di mantenimento per la figlia nella misura di € 200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, respingendo la richiesta di mantenimento della moglie.
5. All'udienza presidenziale del 6.7.2021 venivano sentite entrambe le parti anche al fine di giungere a una soluzione conciliativa della controversia, di fatto impossibile;
con ordinanza riservata del 7.7.2021, autorizzati i coniugi a vivere separati, il Presidente confermava quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto del 20.12.2019, ovvero l'affidamento della minore all'Ente territoriale (Comune di Novedrate), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni in ambito sanitario e di collocamento, inseriva la minore unitamente alla madre in comunità e incaricava l'Ente di organizzare gli incontri padre-figlia con modalità osservata e protetta;
infine, determinava in € 250 il contributo mensile da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie, e stabiliva in € 200 mensili l'assegno di mantenimento per la moglie.
6. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con decreto del 21.3.2022 veniva ordinato al datore di lavoro del resistente il pagamento diretto degli assegni di mantenimento a favore di moglie e figlia ai sensi dell'art. 156 co.6 c.c.
7. Con successivo verbale del 6.4.2023 il Giudice Istruttore autorizzava la madre ad espatriare con la figlia, limitatamente al viaggio che avrebbe avuto corso dal 13.4.2023 al 18.5.2023, come da documentazione in atti.
8. Espletata l'istruttoria ritenuta necessaria con l'acquisizione della relazione di aggiornamento da parte del Servizio Tutela Minori incaricato e della documentazione economica aggiornata, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 18.9.2024; la causa veniva quindi rimessa così al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SUL MATERIALE PROBATORIO
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale come la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria già espletata risultano elementi idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
b) SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti, oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso in oggetto, lo stesso comportamento processuale dei coniugi denota un'evidente e insanabile rottura del rapporto di coniugio. Tutto quanto esposto lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
c) SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
La ricorrente, anche con le conclusioni rassegnate in via definitiva, ha chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione, con addebito al marito.
Ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Assume la ricorrente che il matrimonio sarebbe venuto meno per fatto e colpa in via esclusiva imputabili al resistente, il quale non solo sarebbe venuto meno ai doveri fondamentali su cui il matrimonio si fonda, ma ancor prima avrebbe violato i principi fondamentali di integrità fisica e morale della persona in quanto tale.
Evidenzia infatti la moglie che sin dai primi anni di matrimonio il marito mutava completamente il suo comportamento, iniziando a tenere atteggiamenti maltrattanti sino a degenerare in comportamenti connotati da violenze fisiche e psicologiche, minacce e vessazioni;
in particolare, ha riferito numerosi episodi di violenza fisica, anche sessuale, tenuta dal marito nei suoi confronti durante il matrimonio, in taluni casi anche mentre si trovava in stato di gravidanza, accompagnati da insulti e minacce con cadenza quasi quotidiana.
Chiarisce, inoltre, che in seguito alla denuncia sporta nei confronti del marito veniva instaurato un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.), che ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 10.6.2019 (successivamente modificata negli arresti domiciliari il 30.10.2019 e al divieto di avvicinamento in data 24.3.2020); detto procedimento si è concluso con sentenza n. 1146/2020, emessa dal Tribunale di Como il 12.11.2020, con la quale il resistente è stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione, successivamente ridotta in via definitiva in sede di appello ad anni 5 e mesi 8 (vedi sentenza Trib. Como n. 1146/2020 del 12.11.2020 e sentenza Corte d'Appello di Milano del 10.11.2021, in atti).
Alla luce delle emergenze processuali ritiene il Collegio che debba trovare accoglimento la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente, rilevandosi come dal quadro probatorio acquisito emerga chiaramente una condotta del resistente violenta nel corso del matrimonio, come accertato in via definitiva in sede penale.
Giova a tal proposito ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
Civ., sez. I, sentenza 1 agosto 2013 n. 18440 -Pres. Salmè, rel. Dogliotti), “La pronuncia di addebito può essere motivata anche mediante il richiamo a sentenze penali emesse nei confronti di uno dei coniugi”.
Rileva quindi il Tribunale che deve ritenersi provato che il fallimento del matrimonio deve essere ascritto in via esclusiva al marito, il quale con il suo comportamento aggressivo, violento, maltrattante e minaccioso ha reso la convivenza intollerabile ed improseguibile, determinando la profonda crisi del rapporto coniugale sfociata nel suo fallimento.
Infatti, come sostenuto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui l'odierno Collegio intende pienamente aderire, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione dell'addebito all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ. sez. I, 7 aprile 2005 n. 7321). Quindi l'accertata violenza endofamiliare costituisce certamente causa di addebito della separazione, anche se si trattasse di un singolo episodio, considerato che
“Un simile comportamento costituisce affermazione della supremazia di una persona su di un'altra persona e disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, che è il principio che sta alla base di tutti i diritti fondamentali considerati dalla nostra Costituzione, ed è, pertanto, comportamento di per sé idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia” (Cass. Sez I, 14 gennaio 2011 n. 817).
d) SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI
VISITA
In punto responsabilità genitoriale, in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha domandato l'affido super esclusivo della figlia con conseguente revoca dell'affido Per_1 all'ente e individuazione di ogni cautela per l'incontro figlia-padre; il resistente invece ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori.
Alla luce di tutte le emergenze processuali, e in particolare delle relazioni dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario, ritiene il Collegio che non possa essere accolta né la domanda svolta dalla ricorrente di affidamento esclusivo della minore, né quella del resistente di affidamento condiviso di rispetto alla quale deve necessariamente essere confermato l'affidamento Per_1 all'Ente territoriale, non risultando allo stato mutati i presupposti che avevano già determinato la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti disposta dal Tribunale per i Minorenni con decreto provvisorio del 20.12.2019 e, successivamente, con decreto definitivo del 7.6.2021, confermati nel corso del presente giudizio.
E invero, come si evince dalle numerose relazioni redatte dai Servizi Sociali, sia la madre sia il padre non appaiono, allo stato, in grado di gestire né in modo condiviso né autonomamente le scelte relative alla figlia, non avendo essi acquisito quella consapevolezza necessaria a comprendere gli stati d'animo della minore e a dare risposte adeguate alle sue esigenze. Cont Come riportato dalla ricorrente nei propri atti, il incaricato si era inizialmente espresso proponendo un affido esclusivo della minore alla madre, pur mantenendo un incarico di monitoraggio del nucleo familiare. Successivamente il STM non si è più pronunciato sul punto, ma dall'ultima relazione del 12.8.2024 emerge come la ricorrente abbia da ultimo convissuto unitamente alla figlia e al nuovo compagno (sig. Giudice) fino a marzo 2024, allorquando la relazione si è interrotta a seguito della nascita di riconosciuto dalla sola madre perché Per_2
nato dal rapporto da questa intrattenuto con un connazionale conosciuto nell'estate 2023 (in occasione del viaggio autorizzato nel paese d'origine con la minore). Tale scoperta ha infatti determinato l'interruzione della relazione - ormai stabile e positiva anche nell'interesse della figlia - della ricorrente con il compagno e la decisione della prima di trasferirsi in Per_1 Basilicata, asseritamente per ricevere supporto economico dai familiari, portando con sé i figli senza interfacciarsi previamente con l'Ente affidatario della minore e allontanando quest'ultima dal padre, andando anche a compromettere il percorso di riavvicinamento intrapreso (cfr. relazione STM Como del 12.8.2024).
Cont Quanto alla figura paterna, il ha riferito che il resistente si trova allo stato detenuto presso la Casa Circondariale di Pavia ove sta scontando la propria pena;
gli incontri protetti organizzati con la figlia stavano proseguendo in modo positivo, così come il percorso di riavvicinamento
Cont intrapreso, che stava avvenendo con serenità (cfr. relazione Como del 12.8.2024).
Il Collegio ritiene che le scelte da ultimo assunte in totale autonomia dalla ricorrente non consentano l'affidamento esclusivo della bambina, non apparendo tale condotta responsabile e dettata dal superiore interesse della minore che non risulta essere stato adeguatamente tenuto in considerazione. La decisione di trasferirsi unitamente alla minore in Basilicata, malgrado l'affidamento di all'ente (comune di residenza), senza un previo confronto con il padre Per_1
Cont e il dell'Ente affidatario della figlia (che si è limitato a prendere atto di tale decisione), allontanando quest'ultima consapevolmente dal padre, di fatto ostacolando così il percorso di riavvicinamento intrapreso con quest'ultimo, non appare indicativa di una scelta ponderata e adottata con l'obiettivo di salvaguardare gli interessi della bambina. Anche le modalità dell'interruzione repentina della relazione con il nuovo compagno e l'allontanamento della minore da tale figura, ormai divenuta fonte di stabilità affettiva per denotano uno scarso Per_1
interesse per il benessere e per la salvaguardia della minore.
Alla luce di tutto quanto esposto, appare impraticabile allo stato sia un affidamento condiviso, sia un affidamento esclusivo, risultando l'affidamento all'Ente territoriale l'unica soluzione in grado di dare risposte soddisfacenti ed idonee alle esigenze ed alle problematiche della minore che si trova a vivere una situazione estremamente complessa che, se non affrontata adeguatamente, potrebbe comportare conseguenze altamente negative nella sua sfera personale, emotiva e relazionale.
Stante le criticità ancora presenti nella coppia genitoriale, ritiene il Collegio non solo di dover confermare l'affidamento esclusivo della minore all'Ente territoriale di competenza ma che debba altresì confermarsi il provvedimento che - limitando la responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.- concentra e attribuisce all'Ente affidatario, in caso di disaccordo dei genitori, il potere di assumere tutte le decisioni relative alle scelte sanitarie, scolastiche, educative, ricreative, di tempo libero e di residenza della minore.
Il Tribunale prende atto dell'avvenuto trasferimento della minore con la madre in Basilicata, dovendosi allo stato confermare il collocamento della figlia presso la madre, con cui ha Per_1 sempre convissuto e condiviso la sua quotidianità, al fine di garantirne e tutelarne anzitutto la stabilità emotiva e il diritto a vivere in un contesto familiare conosciuto e a veder salvaguardate le proprie abitudini di vita ed affettive.
La madre è invitata ad attenersi alle indicazioni che le saranno fornite dagli operatori dell'ente affidatario, pena l'adozione di future misure ulteriormente limitative della responsabilità genitoriale.
In punto diritto di visita, deve confermarsi l'incarico all'Ente affidatario di regolamentare il diritto di visita del padre, in modalità osservata e protetta, alla luce del suo stato detentivo.
Infine, sarà lo stesso Ente affidatario ad attuare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo utili nell'interesse della minore, a supervisionare il rispetto delle regole stabilite - divenendo garante della salvaguardia della relazione della figlia con entrambi i genitori - nonché a modificare la regolamentazione del diritto di visita (anche con facoltà di sospensione in caso di concreto pregiudizio) qualora si ravvisassero condizioni di potenziale pregiudizio per Per_1
In ogni caso sarà l'Ente affidatario a dover avvisare l'Autorità Giudiziaria in caso di concrete situazioni di pregiudizio del minore.
La presente sentenza deve essere poi trasmessa, ai sensi dell'art. 337 c.c., al G.T. presso il
Tribunale di Matera a cui i competenti Servizi Sociali dovranno trasmettere ogni sei mesi una relazione di aggiornamento onde verificare il rispetto della regolamentazione vigente e l'andamento della situazione del nucleo.
e) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE E DELLA MOGLIE
Con le conclusioni rassegnate in via definitiva, la ricorrente ha chiesto che sia determinato in €
400 il contributo mensile da porsi a carico del marito a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la stessa ha altresì domandato la determinazione in € 300 mensili dell'assegno di mantenimento in proprio favore. Il resistente ha chiesto il rigetto di tale istanza, offrendo € 100 mensili per il mantenimento della figlia.
a dichiarato di essere disoccupata e in difficoltà economiche, così Parte_1
da decidere di trasferirsi presso familiari in Basilicata in un immobile ove sarebbe gravata dal pagamento di € 380 mensile a titolo di locazione;
in passato, la stessa lavorava come addetta in un hotel per € 900 mensili, a cui si aggiungevano € 189 a titolo di assegno unico per la figlia, e conviveva con il compagno, percettore di un reddito mensile di € 2.000 (cfr. autodichiarazioni).
invece ha riferito in udienza presidenziale di svolgere attività Controparte_1 lavorativa presso un'impresa di pulizia, percependo uno stipendio mensile di € 1.400, di € 1.560 con gli straordinari (cfr. verbale d'udienza del 6.7.2021); attualmente il medesimo è detenuto presso la Casa Circondariale di Pavia, ove non percepisce alcun reddito e svolge soltanto lavori saltuari.
Tanto premesso - sulla base della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, tenuto conto dell'attuale detenzione del padre e del dovere sullo stesso gravante di contribuire al mantenimento della prole, considerati i costi connessi ai bisogni di mantenimento rapportati all'età della minore e alla sua socialità - reputa il Collegio congruo porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della minore, un importo mensile di € 100, qualora sia ammesso al lavoro in carcere;
tale importo sarà aumentato a € 200 mensili dal momento della scarcerazione e per i successivi sei mesi;
di seguito detto contributo dovrà stabilizzarsi in € 300 mensili, ferma la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie riferibili alla prole, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
Inoltre, come ulteriore quota di mantenimento, deve disporsi che l'assegno unico ed universale per la prole sia interamente percepito dalla madre, quale genitore collocatario della figlia.
Quanto alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento della moglie, alla luce di quanto rappresentato in atti, ritiene il Tribunale che la stessa non meriti accoglimento e che, pertanto, debba essere rigettata. Allo stato non vi è alcuna prova dell'effettivo squilibrio reddituale tra i coniugi, dal momento che entrambi risultano privi di reddito. Inoltre la ricorrente
è una giovane donna, che ben potrà e dovrà attivarsi per reperire un lavoro che le consenta, come avvenuto in passato, di contribuire al mantenimento della figlia.
f) SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la natura necessaria del presente giudizio e la soccombenza reciproca rispetto alle domande in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria disattesa, così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 2° c.c., dei coniugi Parte_1
nata in [...] il [...], e , nato in
[...] Controparte_1
MAROCCO il 30/10/1981, che hanno celebrato matrimonio in MAROCCO l'11/10/2018, atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Novedrate (anno 2018, atto n. 6, parte II, serie C), con addebito al marito;
2. MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Novedrate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. AFFIDA la figlia minore (nata a [...] il [...]) all'Ente Per_1
territorialmente competente (Comune di Montescaglioso - MT), limitando la responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. e attribuendo all'Ente affidatario, in caso di disaccordo dei genitori, il potere di assumere tutte le decisioni relative alle scelte sanitarie, scolastiche, educative, ricreative e di tempo libero e di residenza della minore;
4. DISPONE il collocamento della minore presso la madre;
invita quest'ultima ad attenersi alle statuizioni del presente provvedimento e alle indicazioni che saranno fornite dagli operatori dei servizi sociali, pena l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale;
5. INCARICA il Servizio Tutela Minori dell'Ente affidatario di regolamentare il diritto di visita del padre, allo stato in modalità osservata e protetta;
6. INCARICA il Servizio Tutela Minori dell'Ente affidatario di mantenere il monitoraggio del nucleo familiare, provvedendo all'attuazione di tutti gli interventi ritenuti utili e necessari nell'interesse della minore, a supervisionare il rispetto delle regole stabilite nonché a modificare la regolamentazione del diritto di visita padre – figlia (anche con facoltà di sospensione in caso di concreto pregiudizio) qualora si ravvisassero condizioni di potenziale pregiudizio per Per_1 segnalando immediatamente all'Autorità Giudiziaria ogni ravvisata e concreta condizione di pregiudizio della minore;
7. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
Per a titolo di mantenimento del figlio , l'importo mensile di € 100,00 - da
[...]
versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici
Istat - qualora venga ammesso al lavoro in carcere;
tale importo sarà aumentato a € 200,00 mensili dalla scarcerazione e per i successivi sei mesi;
decorso tale periodo l'importo diverrà di
€ 300,00 mensili, ferma la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie riferibili alla prole, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
8. DISPONE che l'assegno unico e universale per la prole sia interamente percepito da Parte_1
[...]
9. RIGETTA la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per la moglie;
10. MANDA AL G.T. territorialmente competente (Matera) ai sensi dell'art. 337 c.c. a cui i competenti Servizi Sociali dovranno riferire ogni sei mesi;
11. COMPENSA le spese di lite 12. MANDA tramite la cancelleria al sindaco di Montescaglioso e ai competenti Servizi Sociali oltre che al G.T. di Matera.
Così deciso in data 20.12.2024 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao