Rigetto
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 9174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9174 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09174/2025REG.PROV.COLL.
N. 00777/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Economia e Finanze, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Economia e Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il Cons. GO De AR e udito per l’appellante l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento del 17 ottobre 2018 del Ministero della Difesa con il quale si conferma la non dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta.
2. L’appellante, capitano in congedo dell’Esercito italiano, dopo aver ottenuto il riconoscimento della causa di servizio per l’accertata Ipoacusia neurosensoriale orecchio sinistro sulle alte frequenze da trauma acustico, chiedeva il riconoscimento che della malattia riscontrata dalla C.M.O. di Roma “disturbo traumatico da stress di grado grave”.
Il Comitato negava il riconoscimento perché il disturbo post traumatico da stress di grado grave non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in via derivata per interdipendenza con l’affezione Ipoacusia neurosensoriale trattandosi di patologia insorta in un distretto anatomico diverso rispetto a quelli interessati dalle patologie preesistenti e non correlabile etiopatogeneticamente con le patologie già riconosciute si dipendenti da causa di servizio, nonché per il tempo intercorso dall’evento e per il carattere minimale della lesione a suo tempo riportata.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, perché ha ritenuto adeguatamente motivata l’assenza del nesso causale per le due malattie per cui è causa; vi è stato un attento esame delle condizioni lavorative e dei servizi prestati e non rileva il contrasto di valutazioni tra il giudizio del Comitato e le risultanze della Commissione Medica Ospedaliera in virtù delle funzioni diverse svolte dai due organismi. Inoltre la sentenza ha fatto ampio riferimento alle conclusioni del c.t.u. nominato nella causa promossa dall’appellante presso il Tribunale di Foggia per essere riconosciuto come vittima del dovere.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo contesta la valutazione espressa dal T.a.r. che sarebbe fondata esclusivamente mutando in modo parziale ed errato le conclusioni formulate dal CTU nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Foggia.
Erronea è, altresì, la condivisione del giudizio del Comitato laddove ha affermato che l’evento lesivo riconosciuto in precedenza è privo di “elementi di grave psicotraumaticità tali da poter innescare la patologia in esame”. Infatti un attentato terroristico in cui ha perso la vita un diretto commilitone dell’appellante non può non considerarsi grave.
Infine vanno considerate inconferenti le valutazioni sulla personalità dell’appellante che giustificherebbe l’etiologia dello stress traumatico.
4.2. Il secondo motivo lamenta che il mancato riconoscimento del rapporto di interdipendenza fra “Disturbo post traumatico da stress di grado grave” e la riconosciuta “Ipoacusia percettiva pantonale sx in caduta sulle frequenze alte in esiti di trauma acustico. Acufene” sia dipeso dal fatto che la prima infermità sarebbe “insorta in un distretto anatomico diverso” da quelli interessati dalla seconda.
5. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello è infondato.
6.1. Nell’affrontare le censure prospettate dall’appellante, e nel premettere che le recenti decisioni dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato non riguardano la tematica in esame, occorre rammentare che le valutazioni del Comitato sono sindacabili in sede giurisdizionale solo nelle ipotesi di evidente errore di fatto o per illogicità o contraddittorietà manifesta.
Il primo elemento che va sottolineato è la mancanza di accadimenti in servizio che giustifichino l’infermità sopraggiunta che in fatti è correlata esclusivamente all’attentato subito dal militare in data 14 ottobre 2012; pertanto una prima considerazione che conferma la bontà del parere dato dal Comitato attiene alla eccessiva distanza temporale tra l’incidente che ha causato la riconosciuta ipoacusia e l’insorgere della nuova patologia di cui si chiede il riconoscimento come riconducibile a causa di servizio. Infatti dalla consulenza disposta nel giudizio civile innanzi a tribunale di Foggia si ricava che una serie di disfunzionalità di natura psichica erano presenti nel soggetto come caratteristiche della sua personalità cosicché l’evento traumatico potrebbe averle aggravate ma non causate; da questo punto di vista la manifestazione di questo aggravamento a distanza di anni dall’evento che ne sarebbe la causa non è elemento decisivo per escluderne la rilevanza, ma l’aspetto decisivo al fine di escludere la fondatezza della censura, risiede nella circostanza che il manifestarsi dello stress è avvenuta in un soggetto che sulla base dei test effettuati ha evidenziato una personalità predisposta a subire l’effetto di una circostanza esterna traumatica.
Viene meno, quindi, come correttamente rilevato dal giudice di promo grado, una diretta riconducibilità dell’infermità psichica all’attentato che l’ufficiale ha subito in Afghanistan.
6.2. Il secondo motivo non tiene conto del fatto che la motivazione legata al fatto che la patologia da riconoscere sarebbe “insorta in un distretto anatomico diverso” da quello dell’infermità valutata in precedenza come dipendente da causa di servizio, non è stata ripetuta nel nuovo parere che ha respinto la richiesta ma con motivazione diversa dal primo esame.
Il ricorso relativo al provvedimento espresso dal Ministero sulla scorta del primo parere è stato dichiarato improcedibile dal T.a.r. essendo sopravvenuto un atto non meramente confermativo per cui il secondo motivo appare essere inconferente.
7. La particolarità della vicenda e comunque il riconoscimento ottenuto dall’appellante come vittima del dovere innanzi al giudice ordinario, inducono il Collegio a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BI OR, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
GO De AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO De AR | BI OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.